← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989, n. 348

Current text a fecha 1989-10-24

Entrata in vigore del decreto: 08/11/1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;

Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 9 dicembre 1988;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Nell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567, di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 3060/1952 reca: "Delega al Governo della facolta' di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere". - Il testo dell'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con D P.R. n. 1068/1953, e' il seguente: "Art. 47 (Criteri per la determinazione degli onorari). - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 7 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 7 (Valore dell'incarico). - Ai fini dell'applicazione della tariffa, il valore dell'incarico, quando non sia stato concordato col cliente, e' determinato in base a quanto previsto dai singoli articoli della presente tariffa. Per incarichi di valore indeterminato, l'onorario si determina riferendosi ai criteri indicati nell'art. 2 e partendo da un minimo di L. 11.000.000 o, per pratiche tributarie, di L. 1.100.000 di tributo. L'assistenza in procedure concorsuali o in componimenti stragiudiziali e' compensata, se in favore del creditore, con riferimento all'ammontare del credito; se in favore del debitore con riferimento all'ammontare dell'attivo. Per l'assistenza in materia di successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. Per l'assistenza in materia tributaria si ha riguardo all'ammontare dell'imposta, tassa, soprattassa, penalita' e di ogni altro accessorio. E' fatta eccezione per le dichiarazioni tributarie per le quali si ha riguardo all'ammontare del reddito imponibile dichiarato. Per le prestazioni relative ad incarico giudiziario o convenzionale di gestione amministrativa, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o preventivamente pattuito, e' stabilito sulla base di una percentuale delle rendite lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sulle entrate annue, proporzionalmente ridotte".

Art. 2

1.Al primo comma dell'art. 17 del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.".

Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 17 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 17 (Termine di pagamento delle parcelle e interessi di mora). - Trascorso il termine di tre mesi dall'avviso della parcella senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, si applica l'interesse di mora nella misura legale oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (recante la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, n.d.r.)".

Art. 3

1.Le indennita' di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000.

Nota all'art. 3: Il testo degli articoli 19 e 20 del D P.R. n. 567/1974, come modificati dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 19 (Spese e indennita'). - E' sempre riconosciuto al ragioniere ed ai suoi collaboratori, sostituti ed ausiliari, unitamente agli onorari, il rimborso delle spese documentate, nonche' di quelle altre per le quali non sia possibile o non si usi rilasciare ricevuta, e siano giustificabili. Sono in particolare riconosciute, le seguenti spese e indennita': I. - Spese. 1) di scritturazione: I - per ogni facciata dell'originale . . . . . L. 100 II - per ogni facciata di ciascuna copia . . . . " 50 2) di viaggio: per i trasferimenti fuori della sede dello studio oltre i 200 km., al ragioniere spetta l'uso del mezzo pubblico con diritto alla 1a classe e le relative spese saranno rimborsate con una maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie. Entro i 200 km., in caso di mancanza o deficenza del servizio pubblico, e' concesso l'uso del mezzo privato con diritto ad una indennita' di 100 lire al chilometro, con la maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie; 3) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) e' dovuto in base alla tariffa d'albergo di prima categoria con l'aumento del 10% per spese accessorie. E' altresi' dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; 4) generali di studio: il rimborso delle spese generali di studio puo' superare l'importo totale dei compensi esposti nella parcella sino ad un massimo del 15% se il ragioniere esercita la professione in una citta' con almeno 200.000 abitanti, e sino ad un massimo del 10% se egli esercita la professione in una citta' con un numero di abitanti inferiore. II. - Indennita'. Al ragioniere, indipendentemente dal rimborso delle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennita': a) di trasferta e di assenza dallo studio: per brevi accessi nel luogo di residenza da L. 9.300 a L. 15.500; per mezza giornata nel luogo di residenza da L. 15.500 a L. 31.000; per una giornata nel luogo di residenza da L. 31.000 a L. 46.500; per brevi accessi fuori del luogo di residenza da L. 15.500 a L. 31.000; per mezza giornata fuori del luogo di residenza da L. 31.000 a L. 46.500; per una giornata fuori del luogo di residenza da L. 49.600 a L. 65.100. La mezza giornata e l'intera giornata sono determinate con riferimento all'orario normale degli studi professionali nella citta' di residenza del ragioniere; b) di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per i frontespizi L. 775; per ogni facciata di ogni copia successiva L. 465; c) di protocollo e archivio: per protocollo ed archiviazione della pratica, formazione del fascicolo L. 6.200; d) di ricerca di archivio: per ricerca di atti e documenti nel proprio archivio: 1) per i primi tre anni dall'inizio, oltre alle sessioni col cliente, eventuale corrispondenza e spedizione a domicilio ed ai diritti di cui al punto precedente: da L. 6.200 a L. 15.500; 2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 10% per il cliente e del 20% per i terzi, per ciascun anno o frazione di anno; e) di copia e autenticazione: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennita' di scritturazione): L. 6.200; f) di visura: per ispezione di registri, atti o documenti presso uffici pubblici o privati, professionisti e simili: diritto fisso, oltre alla vacazione, da L. 6.200 a L. 12.400; g) di deposito e ritiro atti: per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati, copie di atti, per bollatura, vidimazione, legalizzazione ed altro, per ciascun documento o copia: da L. 6.200 a L. 12.400; h) per pagamenti: per pagamento di somme per conto del cliente: 0,05% degli importi pagati, con un minimo di L. 4.650 (oltre al diritto di accesso); i) di richiesta ed esame certificati: per richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi da pubblici uffici, enti, notai e altri: L. 6.200; l) di carteggio: per deposito, ritiro di atti e documenti per la loro registrazione, bollatura, vidimazione, legalizzazione e altro L. 6.200; m) di disamina: 1) di corrispondenza, memorie e documentazione del cliente o della controparte (oltre agli onorari di cui al titolo III, capi I e II - e) da L. 3.100 a L. 6.200; 2) delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari) L. 3.100; 3) dei verbali degli organi di vigilanza tributaria, del lavoro ecc. (oltre agli onorari): da L. 3.100 a L. 31.000; n) di redazione scritture: per ogni ricorso, memoria, istanza e scritto in genere nell'interesse del cliente (oltre agli onorari ed alle spese): da L. 3.100 a L. 15.500; o) di mandato: per il mandato di rappresentanza del contribuente dinanzi agli uffici ed alle commissioni tributarie L. 3.100; p) di intervento: per l'intervento alle udienze quale consulente tecnico, o dinanzi alle commissioni tributarie (oltre agli onorari): da L. 6.200 a L. 46.500; q) di pubblicazioni o vidimazioni: per ogni inserzione nella Gazzetta Ufficiale ed in altro periodico o per la vidimazione di ciascun registro: da L. 3.100 a L. 9.300; r) di spedizione parcelle: per la redazione della parcella (oltre alle spese di scritturazione ed all'onorario a vacazione): da L. 3.100 a L. 9.300; s) di revisione parcelle: per la richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio del collegio: da L. 3.100 a L. 15.500; t) di deposito somme e valori: per ogni deposito presso uffici pubblici o privati, banche, ecc. di somme di denaro, titoli, effetti e valori in genere (oltre al compenso dello 0,50 sull'ammontare del deposito): da L. 3.100 a L. 15.500". "Art. 20 - Le prestazioni valutate in relazione al tempo impiegato sono compensate a vacazione. Ogni vacazione ha la durata di un'ora e per ciascuna e' dovuto un compenso di L. 13.000. Le vacazioni non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. In caso di particolare disagio il compenso puo' essere aumentato fino al 50 per cento".

Art. 4

1.Gli scaglioni di cui all'art. 30 del decreto sono aumentati del 65 per cento.

Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 30 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 30 (Trasformazione e fusione di societa'). - Per la trasformazione di societa' l'onorario e' calcolato sul valore del capitale effettivo delle riserve, del fondo di rivalutazione monetaria e sugli eventuali conti correnti dei soci nelle seguenti percentuali: fino a . . . . . . . . . L. 82.500.000 lo 0,70% per il di piu' fino a . . " 165.000.000 lo 0,25% per il di piu' fino a . . " 412.500.000 lo 0,20% per il di piu' fino a . . " 825.000.000 lo 0,10% per il di piu' fino a . . " 1.650.000.000 lo 0,07% per il di piu' fino a . . " 4.125.000.000 lo 0,035% per il di piu' fino a . . " 8.250.000.000 lo 0,02% per il di piu' fino a . . " 16.500.000.000 lo 0,015% per il di piu' oltre a . " 16.500.000.000 lo 0,007% per la fusione per incorporazione: senza aumento di capitale della societa' incorporante, l'onorario e' determinato a norma dell'art. 21; per la fusione e concentrazione di societa' ed imprese: l'onorario a percentuale previsto dalla prima parte di questo articolo e' calcolato sull'ammontare complessivo dell'attivo lordo di tutte le societa' partecipanti in qualsiasi forma alla fusione e concentrazione ridotto del 40 per cento. E' retribuita a parte l'opera del ragioniere per la valutazione ai fini della trasformazione, fusione, ecc. delle societa' o imprese interessate, nonche' quella per la formazione o analisi dei rispettivi bilanci, la situazione patrimoniale e finanziaria del nuovo ente, riducendo di un terzo gli onorari previsti per tali operazioni".

Art. 5
1.

Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento. Art. 5. Art. 5.

Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 26 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 26 (Custodia e conservazione). - Oltre agli onorari previsti nel presente capo, spetta al ragioniere, per la custodia e conservazione, anche sotto sequestro, dei beni mobili e delle aziende, un onorario per ciascun anno o frazione di anno, rapportato al valore, indipendentemente dai rispettivi redditi. Se trattasi di aziende, il compenso viene determinato sull'attivo lordo nella misura seguente: fino a. . . . . . . . . L. 1.000.000 da L. 32.000 a L. 64.000 per il di piu' fino a . " 10.000.000 da " 64.000 a " 160.000 per il di piu' fino a . " 50.000.000 da " 160.000 a " 320.000 per il di piu' fino a . " 100.000.000 da " 320.000 a " 640.000 per il di piu' oltre . " 100.000.000 a discrezione". Il testo dell'art. 51 del predetto D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo e dall'art. 7, e' il seguente: "Art. 51 (Consulenza e patrocinio in materia tributaria). - Per la consulenza, la trattazione delegata, e le prestazioni varie di concetto inerenti la materia tributaria, oltre a quanto spettante per il lavoro preparatorio ed accessorio, gli onorari sono determinati con riferimento all'ammontare del tributo, agli imponibili inizialmente richiesti o accertati o altrimenti accertabili dall'ufficio nonche' alle soprattasse, pene pecuniarie, interessi di mora, e quanto altro possa costituire ulteriore onere da iscriversi a ruolo. I predetti onorari sono cumulabili con quelli relativi alla raccolta ed elaborazione dei dati, e con quelli previsti dall'art. 21 per le prestazioni non contemplate nel presente articolo. I. - Dichiarazioni. a) Dichiarazioni varie e denuncie in genere, domande di sgravio, di rimborso, di rateazione in rapporto al valore ed alla complessita' e laboriosita' delle prestazioni: dal L. 16.000 a L. 160.000. b) Dichiarazioni dei redditi, dell'IVA e simili: l'onorario e' commisurato al volume di affari ed all'ammontare delle prestazioni fatturate dall'azienda come segue: fino a. . . . . . . . . L. 5.000.000 da L. 32.000 a L. 64.000 per il di piu' fino a . " 50.000.000 da " 96.000 a " 128.000 per il di piu' fino a . " 500.000.000 da " 160.000 a " 480.000 per il di piu' fino a . " 1.000.000.000 da " 640.000 a " 960.000 per il di piu' oltre a " 1.000.000.000 a discrezione. Quando il giro d'affari e' costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi", gli onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento. Per le dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche, e per le dichiarazioni delle persone fisiche richiedenti particolare applicazione e notevole impiego di tempo, gli onorari possono essere aumentati del 50 per cento. Per le dichiarazioni uniche di particolare semplicita' (o concernenti redditi fissi, immobiliari o simili), o comunque di natura non commerciale, gli onorari sono determinati a norma dell'art. 23 ed aumentabili fino al 50 per cento. II. - Assistenza presso gli uffici tributari. Ammontare del tributo in milioni fino a ________ 1 10 30 oltre ________ a) esame del questionario 16.000/22.400 22.400/32.000 32.000/ 80.000 80.000/320.000 b) risposta a questionario (a parte quanto spetta per il lavoro preparatorio, per la documentazione, la compilazione degli allegati, sessioni informative, ecc.) 16.000/64.000 64.000/96.000 96.000/160.000 160.000/320.000 c) esposti e memorie non richiedenti particolare studio 22.400/32.000 32.000/64.000 64.000/160.000 160.000/240.000 d) domande di sgravio, rimborso o rateazione: da L. 20.000 a L. 160.000; e) interventi personali presso gli uffici: da L. 6.000 a L. 40.000. III. - Assistenza presso le commissioni tributarie. Per le commissioni locali: f) ricorsi motivati: con dati generici 16.000/32.000 32.000/64.000 64.000/128.000 160.000/240.000 con dati specifici e documenti 48.000/64.000 64.000/128.000 128.000/192.000 192.000/480.000 con questioni di diritto 64.000/96.000 96.000/256.000 256.000/480.000 480.000/640.000 g) esposti, memorie e documentazioni aggiuntive (valgono i criteri di cui alla lettera c); h) interventi personali presso le commissioni 48.000/64.000 64.000/128.000 128.000/192.000 192.000/480.000 Per la commissione centrale: gli onorari tutti della presente tabella sono aumentati fino al 50 per cento. IV. - Onorari a percentuale. Oltre agli onorari graduali sopra previsti, alle spese e indennita', ed a quanto disposto dall'art. 21, sono dovuti al ragioniere i seguenti onorari a percentuale sull'ammontare della riduzione del tributo e degli accessori conseguita: riduzione fino a L. 3.000.000 dall'8 al 10% sul di piu' fino a " 32.000.000 dal 4 al 7% sul di piu' fino a " 160.000.000 dall'1,50 al 3% sul di piu' oltre " 160.000.000 lo 0,50% I suddetti criteri non si applicano nei casi di definizione sulla base di riduzioni normalmente concesse dagli uffici fiscali o derivate da contestata infondatezza dell'accertamento o comunque quando la pratica venga definita con una riduzione superiore al 50 per cento del tributo richiesto od accertato. In tali casi compete un onorario a discrezione riferito alle prestazioni svolte. Per le pratiche definite dinanzi alle commissioni locali gli onorari a percentuale predetti sono aumentabili fino al 50 per cento, per quelle definite dinanzi alla commissione centrale fino al 75 per cento. Per le vertenze in materia di imposte di registro e di successione gli onorari sono aumentati del 20 per cento. V. - Assistenza in sede giudiziaria. Per l'assistenza tecnica alla definizione della pratica in sede giudiziaria, gli onorari a percentuale possono essere ridotti fino al 30 per cento".

Art. 6

1.Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento.

Nota all'art. 6: Il testo degli articoli 23 e 24 del D P.R. n. 567/1974, come modificati dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 23 (Amministrazione di immobili). - Per l'amministrazione di immobili spettano al professionista i seguenti compensi: A) Immobili non condominiali: Sull'ammontare complessivo annuo, sfitto per affittato, del provento lordo dei canoni e del rimborso per i servizi ripetibili, per ogni unita' immobiliare o appartamento: fino a L. 5.000.000 il 5%; per il di piu' il 4%: onorario annuo minimo L. 48.000; diritto fisso mensile per ogni inquilino L. 6.400. Immobili locati per la prima volta: fino ad un canone annuo di. . . . L. 1.500.000 il 7% per il di piu' fino a . . . . . . " 5.000.000 il 6% per il di piu' oltre a. . . . . . " 5.000.000 il 5% onorario annuo minimo . . . . . . " 64.000 diritto fisso mens. per inquilino " 6.400 Per i canoni arretrati comunque ricuperati, senza ingerenza nell'amministrazione degli immobili, i sopra specificati onorari sono ridotti del 50%, fermi restando i diritti fissi; B) Amministrazione di immobili in condominio: per l'ordinaria amministrazione; a) sull'ammontare delle spese ordinarie e di rendiconto e dei fondi di riserva annualmente stanziati: fino a L. 2.000.000, il 10%; il 5% sul di piu'; b) sull'ammontare delle spese straordinarie di qualsiasi natura il 5%. Compenso minimo per ciascun condomino L. 32.000 annue comunque non inferiore a L. 320.000 per condominio. Per ogni servizio di ascensore, di portineria e di riscaldamento centrale del condominio, compete al ragioniere la maggiorazione del 10% dei sopra descritti onorari, oltre ad un onorario fisso di L. 3.200 per ogni condomino. Per tutti gli incarichi non rientranti nell'ordinaria amministrazione dell'immobile, spettano al ragioniere gli onorari previsti dalla tariffa per le corrispettive voci specifiche. Art. 24 (Amministrazione di fondi rustici). - I) Amministrazione di fondi rustici affittati: per i redditi fino a. . . . . . . L. 2.500.000 il 4% per il di piu' fino a . . . . . . " 5.000.000 il 3% per il di piu' fino a . . . . . . " 10.000.000 il 2% per il di piu' oltre a. . . . . . " 10.000.000 l' 1% diritto fisso per ogni affittuario " 6.400 onorario minimo . . . . . . . . . " 80.000 II) Amministrazione di fondi rustici a conduzione diretta: sul reddito netto fino a L. 1.000.000 il 5% per il di piu' fino a " 3.000.000 il 4% per il di piu' fino a " 10.000.000 il 3% per il di piu' oltre a " 10.000.000 il 2% Qualora non siano determinati i redditi netti, l'onorario e' riferito al 20% del reddito lordo. Onorario minimo L. 80.000. III) Aziende a colonia mista o mezzadra: 1) Per la compilazione del bilancio aziendale, con controllo dei documenti e magazzini, dei conti di stima e correnti dei coloni regolarmente tenuti a cura del proprietario o di un suo speciale incaricato, riflettenti il periodo di un anno o frazione di anno, e dichiarazione dei risultati finali sul libretto colonico, per ciascun podere facente parte dell'azienda, spettano i seguenti onorari: - da una a cinque unita' agrarie (colonia o podere): L. 80.000; - per ogni colonia o podere oltre le 5: L. 64.000; - per ogni colonia o podere oltre le 15: L. 48.000. Qualora i conti colonici (di stima e correnti) siano compilati dal professionista, e' dovuta una maggiorazione di L. 16.000 per ciascuna colonia o podere. 2) Per la compilazione e lettura dei conti correnti e di stima dei coloni e dichiarazione del risultato sul libretto colonico, per il periodo di un anno o frazione di anno, e' dovuto al ragioniere, per ciascun podere o colonia, l'onorario di L. 38.400. 3) Per il solo controllo dei conti tenuti dal proprietario, e per ciascun podere o colonia, e' dovuto l'onorario di L. 25.600 per podere. 4) Per i conti correnti relativi a terzi (quali affittuari, inquilini, ecc.) e' dovuto un onorario aggiuntivo di L. 12.800 per ogni interessato. 5) Per i terreni condotti a mezzadria, oltre agli onorari di cui al n. 1 aumentati del 50% da calcolarsi col reddito netto, spetta un diritto fisso di L. 16.000 per ogni mezzadro. Onorario minimo per ogni fondo L. 64.000".

Art. 7
1.

Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille. Art. 7. Art. 7. Art. 7. Art. 7. Art. 7. Art. 7. Art. 7. Art. 7.

Nota all'art. 7: Il testo degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1974 modificati dal presente articolo e' il seguente (per il testo dell'art. 51 si veda la nota all'art. 7): "Art. 22. (Amministrazione di imprese commerciali e industriali e di beni mobiliari in genere) . - a) Per l'amministrazione di aziende commerciali e industriali, sono dovuti al ragioniere i seguenti onorari annui sugli introiti lordi: fino a . . . . . . . . L. 32.000.000 il 3% per il di piu' fino a " 80.000.000 il 2% per il di piu' fino a " 160.000.000 l' 1,50% per il di piu' fino a " 320.000.000 l' 1% per il di piu' fino a " 800.000.000 lo 0,50% oltre " 800.000.000 lo 0,30% compenso minimo L. 100.000 nonche' una percentuale fino al 7% sul reddito netto effettivo o, in mancanza di reddito un compenso a discrezione con i criteri di cui all'articolo 2; b) Per la direzione esterna di aziende, gli onorari sono stabiliti come segue: fino a. . . . . . . . L. 16.000.000 il 3% per il di piu' fino a " 48.000.000 l' 1% per il di piu' fino a " 96.000.000 lo 0,75% per il di piu' fino a " 160.000.000 lo 0,50% oltre . . . . . . . . " 160.000.000 lo 0,25% compenso minimo L. 50.000 nonche' una percentuale fino al 5% sul reddito netto effettivo e, in mancanza di reddito, un compenso da terminare come in a); c) Per l'amministrazione di beni mobili sono dovuti i seguenti onorari sul reddito lordo: fino a. . . . . . . . L. 10.000.000 il 3% per il di piu' fino a " 32.000.000 il 2% oltre . . . . . . . . " 32.000.000 l' 1% compenso minimo L. 20.000 per ogni bene amministrato; d) Per le aziende e i beni mobili in comunione, in usufrutto, in eredita' condizionata o contestata, sotto sequestro e simili, i predetti onorari sono aumentati del 20 per cento; e) Sull'ammontare delle spese sostenute per l'ordinaria gestione aziendale, nonche' per le erogazioni dei redditi esclusi i prelievi in contanti del proprietario, lo 0,25 per cento; f) Per le prestazioni in favore dei sindacati azionari e della rappresentanza degli obbligazionisti gli onorari sono determinati a discrezione, tenendo conto dell'attivita' svolta e delle difficolta' dell'incarico". "Art. 29. (Costituzione di societa' e associazioni). - Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione di societa' ed associazioni di qualsiasi tipo, spetta al ragioniere, sulle somme sottoscritte o comunque a titolo di capitale, l'onorario rapportato alle percentuali seguenti, con un minimo di L. 50.000. fino a. . . . . . . . L. 32.000.000 il 3% per il di piu' fino a " 80.000.000 il 2,50% per il di piu' fino a " 160.000.000 il 2% per il di piu' fino a " 320.000.000 il 1,50% per il di piu' fino a " 800.000.000 lo 0,75% per il di piu' fino a " 1.600.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre a " 1.600.000.000 lo 0,25% Per la costituzione di cooperative, consorzi, cartelli, sindacati e di altre forme associative similari l'onorario, quando non sia determinabile con i criteri sopraesposti e con quelli generali dell'art. 2, e' stabilito a discrezione". "Art. 35. (Successioni e divisioni di eredita', comunioni, patrimoni). - Per pratiche relative alla successione, accertamenti dell'asse ereditario e dei diritti successori, posizioni dei beni costituenti le quote legittime o testamentarie di ciascun concorrente, determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, e per la divisione di fatto spettano al ragioniere sulla massa attiva ereditaria: fino a. . . . . . . L. 16.000.000 dal 4 al 6 % fino a. . . . . . . " 48.000.000 " 3 " 4 % fino a. . . . . . . " 160.000.000 " 2,50 " 3 % fino a. . . . . . . " 320.000.000 " 1,50 " 2 % fino a. . . . . . . " 1.600.000.000 " 1 " 1,50% oltre . . . . . . . " 1.600.000.000 l'1% L'onorario cosi' calcolato e' aumentato del 10% per ogni erede, legatario o usufruttuario. Per il realizzo delle attivita', spettano a parte gli onorari a percentuale di cui all'art. 39, lettera a), della presente tariffa, sull'ammontare del realizzo. Per la denuncia di successione e liquidazione delle relative imposte, la ricognizione delle consistenze attive e passive, la formazione dell'inventario, le relative valutazioni, lo stato di graduazione dei creditori e legatari, relativi piani di liquidazione, la gestione e amministrazione della comunione ereditaria e sua contabilizzazione, la curatela dell'eredita' giacente; le funzioni di esecutore testamentario, la collaborazione nei giudizi ereditari di esecutore testamentario, la collaborazione nei giudizi ereditari e per ogni altra eventuale prestazione accessoria, sono dovuti a parte gli onorari contemplati dalla tariffa alle voci corrispondenti. Per la divisione di patrimoni in comunione e relativi piani di graduazione, spettano sulla massa attiva gli onorari di cui al primo comma del presente articolo riducibili, nei casi di particolare semplicita' dell'operazione, fino al 30 per cento". "Art. 38. (Cessione di aziende, di quote, di patrimoni, di azioni e di singoli beni). - Al ragioniere sono dovuti per il reperimento del contraente, l'opera di negoziazione, la determinazione delle condizioni e modalita' di trasferimento, del pagamento e di ogni altra clausola contrattuale i seguenti onorari sul prezzo della cessione o sul valore della quota del cedente: fino a. . . . . . . . L. 32.000.000 il 5% per il di piu' fino a " 64.000.000 il 4% per il di piu' fino a " 160.000.000 il 3% per il di piu' fino a " 320.000.000 il 2% per il di piu' oltre a " 320.000.000 il 1% onorario minimo . . . " 30.000 Nel caso in cui la negoziazione di azioni quotate in borsa avvenga esclusivamente in base alla relativa quotazione ufficiale gli onorari saranno determinati in via discrezionale. Qualora invece la negoziazione non avvenga con semplice riferimento alla quotazione di borsa ma richieda particolari trattative e conseguenti difficolta', la determinazione degli onorari avverra' secondo le percentuali indicate nella tabella esposta nel primo comma. Gli onorari previsti dal presente articolo sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 21 della presente tariffa e non sono comprensivi di quelli spettanti per l'eventuale valutazione delle aziende delle quote di partecipazione o delle azioni, o per altre prestazioni eventualmente svolte". "Art. 39. (Liquidazione di aziende collettive e individuali). Per la liquidazione di aziende, progetto, inventario, bilancio, realizzo delle attivita', riparto del netto, ed esecuzione delle pratiche necessarie al compimento dell'incarico, sono dovuti al ragioniere, oltre alle spettanze di cui agli articoli 20 e 21, i seguenti onorari calcolati sull'attivo realizzato: a) fino a. . . . . . L. 32.000.000 il 5% per il di piu' fino a " 64.000.000 il 4% per il di piu' fino a " 160.000.000 il 3% per il di piu' fino a " 320.000.000 il 2% per il di piu' oltre a " 320.000.000 il 1% Gli onorari suddetti sono ridotti del 20 per cento per la liquidazione di beni provenienti da concordato stragiudiziale. Qualora in detta attivita' concorra l'opera del cliente, l'onorario e' ridotto fino al 50 per cento. Per i crediti contestati o litigiosi spetta un onorario suppletivo pari al 10 per cento dell'ammontare realizzato; b) per la liquidazione e pagamento dei crediti od accollo delle passivita' ai soci, e' dovuto al ragioniere un onorario variante dallo 0,50 per cento all'1,50 per cento sull'ammontare delle passivita' estinte, con l'aumento fino al 10 per cento per i debiti contestati o litigiosi; c) per le assegnazioni in natura di attivita' o apporti in altre aziende e' dovuto l'onorario di cui alla precedente lettera a) ridotta fino al 30 per cento. Nel caso di piu' liquidatori gli onorari vanno calcolati a norma dell'art. 9. Nel caso di gestione temporanea, oltre agli onorari del presente articolo, sono dovuti quelli di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 ridotti del 20 per cento". "Art. 40. (Componimenti amichevoli, moratorie e concordati). - Per i componimenti amichevoli, concordati stragiudiziali, cessione dei beni ai creditori, mandato a liquidare e per tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, spettano al ragioniere i seguenti onorari principali: a) sul passivo definitivamente accertato: fino a. . . . . . . . L. 32.000.000 il 4,50% per il di piu' fino a " 80.000.000 il 3,50% per il di piu' fino a " 160.000.000 il 2,50% per il di piu' fino a " 320.000.000 l' 1,50% per il di piu' oltre a " 320.000.000 l' 1 % onorario minimo . . . " 100.000; b) sul realizzo delle attivita', gli onorari previsti per il liquidatore di aziende, ridotti alla meta'; c) nel caso in cui il componimento amichevole sia limitato ad ottenere una dilazione dei pagamenti, gli onorari a percentuale sono ridotti dal 30 al 60 per cento in relazione alla durata della dilazione ottenuta; d) nel caso di mancata sistemazione, rinuncia del professionista o sua sostituzione, il compenso e' ridotto in relazione al numero delle partite concordate, e del loro complessivo ammontare, fermi restando gli onorari graduali, indennita' e spese, nonche' gli onorari per le prestazioni contemplate in altre voci della tariffa, che si fossero rese necessarie per la preparazione e lo svolgimento dell'incarico. Per tutte le ipotesi sopraindicate e' dovuto inoltre un diritto fisso di L. 3.000 per ogni creditore accertato". "Art. 41. (Realizzo di crediti controversi o di difficile recupero). - Per l'accertamento e la liquidazione di crediti controversi e di difficile recupero, spettano al ragioniere, sull'ammontare delle somme realizzate, i seguenti onorari: fino a. . . . . . . . L. 2.000.000 dal 10 al 15% per il di piu' fino a " 3.000.000 dall' 8 al 10% per il di piu' fino a " 10.000.000 dal 3 al 6% per il di piu' fino a " 16.000.000 dal 2 al 4% per il di piu' oltre a " 16.000.000 dallo 0,50 all'1% onorario minimo. . . . " 10.000 In caso di mancato realizzo e di diverso regolamento del credito in sostituzione degli onorari a percentuale, sono dovuti, oltre alle spese, indennita' e diritti, soltanto gli onorari graduali di cui all'art. 21 aumentati fino al 20 per cento. Qualora il recupero del credito non abbia presentato difficolta', i suddetti onorari sono ridotti dal 25 al 50 per cento". "Art. 42. (Consulenza in materia di economia aziendale e di ragioneria, di tecnica commerciale, amministrativa, finanziaria, bancaria, doganale ). - a) Per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, l'onorario a tempo previsto dall'art. 20 della presente tariffa, e' aumentato del 10 per cento. b) Per gli accertamenti relativi all'attivita' aziendale e veridicita' dei conti e delle registrazioni, a richiesta del cliente o di terzi, e' dovuto in aggiunta all'onorario di cui alla precedente lettera a), un supplemento calcolato sull'attivo e passivo come segue: fino a. . . . . . . . L. 40.000.000 l' 1% per il di piu' fino a " 160.000.000 lo 0,50% per il di piu' fino a " 800.000.000 lo 0,25% per il di piu' fino a " 1.600.000.000 lo 0,15% per il di piu' oltre a " 1.600.000.000 a discrezione onorario minimo . . . " 50.000 Qualsiasi altro accertamento di conti, di scritture e di documentazioni contabili, come qualsiasi altra attestazione in ordine ad altre prestazioni professionali del ragioniere, da' diritto agli onorari specificamente previsti, maggiorati fino al 25 per cento. c) Per i progetti di costituzione di imprese e di aziende in genere e relativi preventivi di impianto e d'esercizio, i piani dei conti, le organizzazioni e riorganizzazioni contabili, gli impianti di contabilita', di servizi aziendali generali amministrativi; di aziende private e pubbliche, e l'attuazione di piani di organizzazione e programmazione aziendale, studi statistici e di mercato, di distribuzione e di investimenti; determinazione dei costi; piani di sviluppo e pubblicitari, sistemazione di aziende in crisi, spettano gli onorari a tempo previsti dall'art. 20, aumentati fino al doppio. d) Per gli impianti di contabilita' meccaniche ad impulsi elettrici od elettronici, nonche' per quelli per i quali occorra una particolare specializzazione, gli onorari sono determinati a norma dell'art. 2 della presente tariffa. e) Per il riordinamento di contabilita' arretrate e confuse e' dovuto l'onorario a tempo aumentabile nel massimo fino al 100 per cento. f) Per la compilazione di inventari, rendiconti, situazioni contabili, analisi per le rilevazioni dei costi e per la determinazione dei profitti e delle perdite; per le rilevazioni contabili, amministrative e finanziarie, i piani di ammortamento e per qualsiasi altro lavoro contabile non espressamente previsto dalla presente tariffa, competono gli onorari di cui alla precedente lettera a) aumentati fino al 40 per cento. g) Per la formazione dei bilanci, dei relativi conti prodotti e perdite, di rendiconti di societa' e di altri enti pubblici o privati, l'esame della regolarita' dei libri, delle scritture, delle valutazioni, della costituzione delle riserve ed accantonamenti, la determinazione dell'utile netto o della perdita, spettano i seguenti onorari: 1) sull'ammontare dell'attivo: fino a . . . . . . . . . L. 160.000.000 lo 0,50% per il di piu' fino a . " 320.000.000 lo 0,20% per il di piu' fino a . " 960.000.000 lo 0,15% per il di piu' fino a . " 1.600.000.000 lo 0,10% per il di piu' fino a . " 4.800.000.000 lo 0,05% per il di piu' fino a . " 8.000.000.000 lo 0,025% per il di piu' fino a . " 16.000.000.000 lo 0,015% per il di piu' fino a . " 32.000.000.000 lo 0,005% per il di piu' oltre a . " 32.000.000.000 lo 0,005% 2) sul totale dei ricavi lordi: fino a . . . . . L. 800.000.000 l' 1,50(Per Mille) per il di piu' fino a . . " 1.600.000.000 l' 1(Per Mille) per il di piu' fino a " 3.200.000.000 lo 0,50(Per Mille) per il di piu' fino a " 16.000.000.000 lo 0,25(Per Mille) per il di piu' fino a " 32.000.000.000 lo 0,15(Per Mille) per il di piu' oltre a " 32.000.000.000 lo 0,05(Per Mille) I suddetti onorari sono riducibili fino alla meta' se la formazione del bilancio riguarda societa', enti ed imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla sola amministrazione di beni immobili ed al solo godimento di redditi patrimoniali. h) Per la formazione di bilanci tecnici con calcolo delle riserve matematiche, e di bilanci consolidati, per la compilazione delle relazioni sul lavoro svolto, compete l'onorario a discrezione, tenuto conto del tempo impiegato e dei criteri stabiliti a tempo. i) Per l'ordinaria tenuta di contabilita' e' dovuto l'onorario a tempo. l) Per la consulenza in materia di programmazione e per i piani di sviluppo nazionali e regionali, si applicano gli onorari a tempo. Per la consulenza e assistenza tecnica aziendale prestata in via continuativa, gli onorari sopra previsti sono ridotti dal 25 al 50 per cento salvo diversa convenzione fra le parti che non puo' superare comunque il biennio. Eventuali prestazioni per l'aggiornamento e la revisione della contabilita', ed altre accessorie sono compensate a norma di tariffa. Per tutti gli incarichi contemplati nel presente articolo, che presentino particolare importanza e complessita', l'onorario e' determinato a discrezione". "Art. 43. (Perizie e valutazioni). - a) Perizie e consulenze tecniche. Per le perizie e consulenze fiscali e contabili in genere; per le perizie e le consulenze tecniche e memorie di parte avanti all'autorita' giudiziaria o amministrativa, arbitri o periti; per i motivati pareri nelle materie di competenza e per le relazioni di inchieste sulle responsabilita' amministrative, gli onorari sono calcolati sul valore accertato della pratica, secondo la seguente tabella: fino a . . . . . . . . . . . L. 32.000.000 il 6% per il di piu' fino a . . . . " 80.000.000 il 5% per il di piu' fino a . . . . " 160.000.000 il 4% per il di piu' fino a . . . . " 320.000.000 il 3% per il di piu' fino a . . . . " 800.000.000 il 2% per il di piu' fino a . . . . " 1.600.000.000 l' 1% per il di piu' fino a . . . . " 4.800.000.000 lo 0,75% per il di piu' oltre a . . . " 4.800.000.000 lo 0,50% Ove non sia possibile accertare il valore della pratica, l'onorario e' determinato a tempo. b) Valutazioni. Per la valutazione di aziende industriali, commerciali, agricole, di enti patrimoniali, beni, diritti, valore di avviamento (marchi e brevetti, processi industriali, capitali assicurati, rendite vitalizie, censi, livelli, canoni enfiteutici e simili) gli onorari sono commisurati come segue all'ammontare complessivo delle attivita', valori e passivita' accertati: fino a . . . . . . . . . . L. 160.000.000 l' 1,50% per il di piu' fino a . . " 320.000.000 l' 1% per il di piu' fino a . . " 800.000.000 lo 0,75% per il di piu' fino a . . " 1.600.000.000 lo 0,50% per il di piu' fino a . . " 3.200.000.000 lo 0,25% per il di piu' fino a . . " 16.000.000.000 lo 0,10% per il di piu' fino a . . " 32.000.000.000 lo 0,05% per il di piu' oltre a . . " 32.000.000.000 lo 0,025% I predetti onorari sono ridotti da un terzo alla meta', qualora la prestazione considerata nel presente articolo rientri in altre voci della tariffa. Gli onorari spettanti per l'aggiornamento e la revisione delle scritture contabili, vanno sempre conteggiati a parte. c) Piani di graduazione. Per i piani di liquidazione nei giudizi di graduazione, oltre a un compenso fisso da L. 5.000 a L. 10.000 per ciascun creditore concorrente, e' dovuto un onorario aggiuntivo pari al 2 per cento dell'ammontare di ciascun credito. d) Relazioni. Per le relazioni compete a parte l'onorario di cui all'art. 42, penultimo comma. "Art. 44. (Regolamento e liquidazione di avarie). - I. - Avarie comuni. Per le avarie cosiddette "comuni" spetta sull'ammontare complessivo delle somme ammesse il seguente onorario: fino a . . . . . . . . . . . L. 10.000.000 il 7% per il di piu' fino a . . . " 16.000.000 il 6% per il di piu' fino a . . . " 32.000.000 il 5% per il di piu' fino a . . . " 80.000.000 il 4% per il di piu' fino a . . . " 160.000.000 il 3% per il di piu' fino a . . . " 320.000.000 il 2% per il di piu' fino a . . . " 640.000.000 l' 1% per il di piu' fino a . . . " 1.600.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre a . . . " 1.600.000.000 lo 0,25% compenso minimo per ogni liquidazione . . . . . . . . . . " 50.000 b) per l'esecuzione del regolamento di avaria comune tra le parti, spetta un onorario pari allo 0,25 per cento sull'importo della avaria comune; c) per la liquidazione dei rapporti, tra assicurato e assicuratore derivanti da liquidazione di avaria comune, spettano gli onorari previsti per le liquidazioni di avaria particolare. I. - Avarie particolari. Per le avarie particolari spettano al ragioniere i seguenti onorari: sull'ammontare complessivo delle somme liquidate: fino a . . . . . . . . . L. 10.000.000 il 5% per il di piu' fino a . " 16.000.000 il 4% per il di piu' fino a . " 48.000.000 il 2% per il di piu' fino a . " 96.000.000 l' 1% per il di piu' fino a . " 160.000.000 lo 0,50% per il di piu' fino a . " 320.000.000 lo 0,25% per il di piu' oltre a . " 320.000.000 a discrezione Nel caso di liquidazioni d'avarie particolarmente complesse o litigiose, spetta una maggiorazione fissa del 30 per cento". "Art. 45. (Liquidazione di danni). - Per la liquidazione stragiudiziale di danni patrimoniali di qualsiasi specie per l'assistenza nelle transazioni relative, spettano al ragioniere gli onorari seguenti sul valore originario della cosa danneggiata: fino a . . . . . . . . . L. 10.000.000 il 3% per il di piu' fino a . " 29.000.000 il 2,50% per il di piu' fino a . " 48.000.000 il 2% per il di piu' fino a . " 96.000.000 l' 1% per il di piu' fino a . " 160.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre a . " 160.000.000 a discrezione Spettano inoltre sull'ammontare del danno le seguenti percentuali: fino a . . . . . . . . . L. 2.000.000 il 10% per il di piu' fino a . " 10.000.000 il 5% per il di piu' fino a . " 32.000.000 il 3% per il di piu' fino a . " 160.000.000 il 2% per il di piu' oltre a . " 160.000.000 a discrezione onorario minimo . . . . " 50.000". "Art. 46. (Consulenza in materia tecnico-contrattuale). - Per la consulenza ed assistenza in materia contrattuale, di convenzioni e simili anche se in concorso con altri professionisti e consulenti della controparte spettano al ragioniere sul corrispettivo del contratto o della convenzione: a) nelle transazioni non espressamente indicate in altre voci della presente tariffa, la trattazione e stipulazione di contratti in genere, redazioni di atti, scritture private, preliminari, impegnative e promesse di vendita, e per ogni altra prestazione in materia contrattuale: fino a . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000 il 7% per il di piu' fino a . . . . " 3.000.000 il 5% per il di piu' fino a . . . . " 16.000.000 il 3% per il di piu' fino a . . . . " 32.000.000 il 2% per il di piu' fino a . . . . " 80.000.000 l' 1,50% per il di piu' fino a . . . . " 160.000.000 l' 1% per il di piu' fino a . . . . " 320.000.000 lo 0,50% per il di piu' fino a . . . . " 640.000.000 lo 0,25% per il di piu' oltre a . . . . " 640.000.000 lo 0,10% Se l'opera del ragioniere consiste nell'assistenza per la sola stesura del contratto o convenzione, senza clausole particolari gli onorari sono ridotti a seconda dei casi fino al 50 per cento. Onorario minimo L. 20.000; b) per la partecipazione alla sola formazione tecnica del contratto l'onorario e' ridotto fino al 30 per cento; c) per i contratti di locazione di immobili gli onorari si calcolano sul canone di affitto del primo anno; d) per l'eventuale anno successivo si applica l'onorario del primo anno ridotto del 50% e per ciascuno degli anni seguenti del 20 per cento; e) per le locazioni di immobili ad uso di abitazione l'onorario e' ridotto del 60%, e per i fondi rustici del 30 per cento". "Art. 47 (Consulenza e assistenza nelle procedure concorsuali e stragiudiziali). - Per la consulenza e assistenza tecnico amministrativa nelle procedure concorsuali e stragiudiziali e nelle liquidazioni giudiziarie, sono dovuti al ragioniere: a) per la domanda di ammissione al passivo e le indennita' e gli onorari previsti dagli articoli 19 e 21; b) per l'assistenza del debitore, quanto le procedure si concludono con un concordato o comunque con esito favorevole, le percentuali stabilite dall'art. 40, ridotte dal 30 al 50 per cento. Nel caso di esito favorevole spettano le indennita' e gli onorari degli articoli 19 e 21; c) per l'assistenza ai creditori nelle procedure concorsuali come pure nei concordati stragiudiziali, i seguenti onorari: 1) sull'ammontare dei crediti ammessi al passivo, indipendentemente dal realizzo: fino a . . . . . . . . . L. 8.000.000 il 2% per il di piu' fino a . " 16.000.000 l' 1,50% per il di piu' fino a . " 80.000.000 lo 0,50% per il di piu' fino a . " 320.000.000 lo 0,25% per il di piu' oltre a . " 320.000.000 a discrezione 2) sulle somme realizzate, in aggiunta all'onorario sopraindicato: fino a . . . . . . . . . L. 16.000.000 il 3% per il di piu' fino a . " 80.000.000 l' 1% per il di piu' fino a . " 320.000.000 lo 0,50% per il di piu' oltre a . " 320.000.000 a discrezione onorario minimo . . . . " 25.000 Gli onorari suddetti sono cumulabili con quelli di altre prestazioni, specificatamente previste nella presente tariffa". "Art. 50 (Arbitrati, arbitraggi, transazioni e composizioni di vertenze). - L'onorario spettante al ragioniere investito della funzione arbitrale e' commisurato al valore dell'arbitrato determinato sull'ammontare delle richieste di tutte le parti in contestazione nel modo seguente: fino a . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 il 10% fino a . . . . . . . . . . . . " 16.000.000 il 6% fino a . . . . . . . . . . . . L. 32.000.000 il 5% per il di piu' fino a . . . . " 160.000.000 il 4% per il di piu' fino a . . . . " 320.000.000 il 3% per il di piu' fino a . . . . " 1.600.000.000 il 2% per il di piu' oltre a . . . . " 1.600.000.000 l' 1% onorario minimo . . . . . . . " 50.000 Le prestazioni accessorie necessarie allo svolgimento dell'incarico sono compensate secondo tariffa. Se i valori non sono determinabili, si applica l'onorario a discrezione tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2. Gli stessi onorari spettano al ragioniere consulente tecnico di parte negli arbitrati previsti dall'art. 455 del codice di procedura civile".

Art. 8

1.Gli scaglioni e gli emolumenti di cui all'art. 34 del decreto sono aumentati del 65 per cento con arrotondamento alle centomila lire, per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquantamila e per eccesso se e' superiore.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1989

Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 11

Nota all'art. 8: Il testo dell'art. 34 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 34. (Funzioni sindacali). - Al ragioniere sindaco effettivo nelle societa' commerciali e revisore dei conti di enti di qualsiasi specie, anche a partecipazione statale, ispettore delle societa' finanziarie e di revisione, sono dovuti i seguenti emolumenti sull'ammontare complessivo del capitale sociale, delle riserve non costituite a fronte di oneri od impegni specifici, o del patrimonio inteso in senso lato, per ogni anno o frazione di anno di carica, commisurati sulla base dei massimi valori rilevati nel corso del periodo considerato: fino a L. 165.000.000: da L. 800.000 a L. 2.000.000; da L. 165.000.000 fino a meno di L. 330.000.000: da L. 2.000.000 a L. 2.800.000; da L. 330.000.000 fino a meno di L. 825.000.000: da L. 2.800.000 a L. 3.300.000; da L. 825.000.000 fino a meno di L. 1.650.000.000: da L. 3.300.000 a L. 3.800.000; da L. 1.650.000.000 fino a meno di L. 4.950.000.000: da L. 3.800.000 a L. 4.100.000; da L. 4.950.000.000 e oltre: da L. 3.800.000 a L. 4.100.000 piu' un aumento da L. 200.000 a L. 300.000 ogni 4.950.000.000 o frazione di 4.950.000.000 in piu'. Qualora si tratta di societa' la cui attivita' si limita all'amministrazione di immobili di proprieta' o al solo godimento dei redditi patrimoniali, gli emolumenti sono ridotti fino al 50 per cento. Analoga riduzione puo' essere praticata nel caso di societa' in liquidazione o che non svolga alcuna attivita'. Per le societa' cooperative l'emolumento e' determinato sull'ammontare delle attivita' sociali al lordo come segue: fino a . . . L. 8.250.000 . . . . . . . . . . L. 100.000 da . . . . . " 8.250.000 a L. 82.500.000 " 200.000 da . . . . . " 82.500.000 " 165.000.000 " 300.000 da . . . . . " 165.000.000 " 825.000.000 " 500.000 da . . . . . " 825.000.000 " 1.650.000.000 " 800.000 Proporzionali aumenti si applicano per capitali e attivita' maggiori. Gli emolumenti, indennita' ed onorari tutti del ragioniere presidente del collegio sindacale sono maggiorati del 50 per cento. Nel caso di variazioni di capitale e degli elementi equiparati delle attivita' sociali nelle cooperative, gli emolumenti sono adeguatamente modificati con effetto dall'inizio dell'anno solare cui si riferiscono. Ove la funzione sindacale venga svolta per un periodo inferiore ad un anno i relativi emolumenti vengono calcolati in dodicesimi".