DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1989, n. 256

Type DPR
Publication 1989-06-01
Ultimo aggiornamento 2001-05-08
State In force
Source Normattiva
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TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione IV MODIFICAZIONE DELL'INTESTAZIONE DEI LIBRETTI NOMINATIVI

Art. 175

Richiesta di modificazioni

1 - Le modifiche alle intestazioni dei libretti, che si rendano necessarie per rettificare errori o per altre cause, possono essere chieste dagli intestatari, dai loro rappresentanti legali o dai loro procuratori tramite qualsiasi ufficio e sono di esclusiva competenza dell'ufficio di emissione. 2 - Quando non si possa procedere alla modifica in base alla motivazione contenuta nella domanda o in base ai documenti prodotti dall'interessato, l'ufficio competente puo' richiedere l'esibizione di un atto di notorieta' o di una dichiarazione sostitutiva di tale atto comprovante a chi effettivamente appartenga il libretto stesso e quale debba essere conseguentemente la nuova intestazione. Nel caso di rilevanti discordanze fra le generalita' dell'intestatario del libretto e quelle della persona che se ne dichiari proprietaria, l'interessato puo' essere invitato a produrre, anziche' gli atti sopra menzionati, un provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente, che autorizzi la modifica. 3 - Qualora colui che richiede la modifica dell'intestazione risiede all'estero, l'eventuale atto di notorieta' deve essere ricevuto dall'autorita' consolare competente o da un pubblico notaio. 4 - La richiesta e l'atto di notorieta', ricevuti dal notaio, debbono essere vistati dall'autorita' predetta ed essere inviati al competente organo dell'Amministrazione. 5 - Le modifiche di intestazione dei libretti di serie speciale per gli italiani all'estero sono di competenza dell'Amministrazione centrale.

Art. 176

Procedura per la modifica

1 - Nel caso in cui, per ottenere la modifica dell'intestazione, sia stato prodotto l'atto di notorieta' o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 175, prima di procedere a tale modifica deve essere affisso nell'ufficio di emissione e in quello in cui e' stata presentata la richiesta, ed eventualmente in altri uffici, un avviso col quale si da' notizia a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso, si provvedera' a modificare l'intestazione del libretto. 2 - Se entro il mese sono proposte opposizioni, l'ufficio informa le parti che nessun provvedimento potra' essere preso se non dopo l'accordo fra di esse o la definitiva decisione della competente autorita' giudiziaria.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione V SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI

Art. 177

Sospensione dei rimborsi

1 - Dell'atto di opposizione, di sequestro o di pignoramento del credito dei libretti, notificato all'ufficio di emissione del libretto, nei casi ammessi dall'articolo 157 del codice postale, l'ufficio stesso deve prendere annotazione sul relativo conto; dell'atto notificato ad un ufficio diverso, quest'ultimo deve informare nel piu' breve tempo possibile l'ufficio di emissione che provvede ad apporre l'annotazione suddetta 2 - Nel caso di opposizione effettuata con lettera di diffida consegnata dall'opponente ad un ufficio diverso da quello di emissione del libretto, l'interessato puo' chiedere che la comunicazione dell'inibizione al rimborso sia fatta a quest'ultimo ufficio per telegrafo, a sue spese. 3 - L'ufficio, cui sia stato notificato l'atto, deve conservare copia di esso, trasmettendo l'originale agli organi dell'Amministrazione. Ove si tratti di sequestro, pignoramento od opposizione riguardante depositi giudiziari, un'altra copia dell'atto deve essere inviata alla cancelleria competente. 4 - In conseguenza dell'annotazione di cui al comma 1, rimane sospeso qualsiasi rimborso sul libretto fino a che non vengano impartite disposizioni dall'Amministrazione.

Nota all'art. 177: Per il testo dell'art, 157 del codice postale si veda la nota all'art. 23.

Art. 178

Provvedimenti dell'Amministrazione

1 - L'Amministrazione, alla quale siano stati notificati o trasmessi ai sensi dell'articolo 177 atti di sequestro o di pignoramento ovvero atto di opposizione, che possa essere accolto, comunica o conferma all'ufficio di emissione l'impedimento ed informa l'interessato che rimarranno sospesi i rimborsi sul libretto, fino alla revoca dell'impedimento stesso. 2 - Nel caso che l'atto di opposizione non possa essere accolto, l'Amministrazione informa l'interessato che non si dara' corso alla richiesta, specificandone il motivo, ed inoltre, ove l'ufficio di emissione abbia gia' apposto l'annotazione sul relativo conto, invita l'ufficio medesimo ad annullarla.

Art. 179

Revoca degli impedimenti ai rimborsi

1 - La rinuncia agli atti esecutivi del sequestro e del pignoramento, nonche' la revoca dell'opposizione devono essere legalmente notificate. Se l'opposizione sia stata proposta con lettera di diffida, la revoca puo' aver luogo con lo stesso mezzo. 2 - Non e' necessaria una espressa revoca, quando la persona che propose l'atto impeditivo concorra, all'atto del rimborso, con l'intestatario del libretto o con i suoi eredi a controfirmare la cedola o il mandato di pagamento. 3 - Nel caso dell'opposizione prevista dal secondo comma, lettera a), dell'articolo 157 del codice postale, l'impedimento al rimborso viene meno col raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'intestatario del libretto o con la cessazione della sua interdizione o inabilitazione. 4 - In tutti i casi contemplati nel presente articolo l'impedimento non puo' essere tolto dagli uffici, se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione.

Nota all'art. 179: Per il testo dell'art. 157 del codice postale si veda la nota all'art. 23.

Art. 180

Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria

1 - In mancanza della revoca di cui all'articolo 179 non puo' essere effettuato alcun rimborso sul libretto, se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorita' giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalita' debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto. 2 - Le disposizioni da adottare in conseguenza del suddetto provvedimento sono demandate agli organi dell'Amministrazione.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione VI VINCOLI, CAUZIONI, PREMI DI RAFFERMA E SIMILI

Art. 181

Libretti vincolati

1 - A richiesta dei depositanti o in seguito a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, le somme di spettanza di minori, di interdetti o di assenti dichiarati possono essere depositate su libretti nominativi con vincolo per capitale ed eventualmente anche per interessi fino alla maggiore eta' oppure fino alla cessazione della interdizione e dell'assenza degli intestatari fermo restando il diritto dei rappresentanti legali,se il vincolo si riferisce al solo capitale, di riscuotere annualmente gli interessi maturati sui libretti stessi. 2 - L'annotazione di vincolo deve essere apposta sui libretti e riportata sulle corrispondenti partite di conto tenute, rispettivamente, dall'Amministrazione e dall'ufficio di emissione. 3 - Qualsiasi rimborso del capitale ed eventualmente degli interessi, quando anche questi siano vincolati, puo' essere effettuato solo con l'osservanza delle disposizioni legislazioni vigenti in materia. 4 - E' data facolta' all'Amministrazione di ammettere altri vincoli non contemplati nei commi 1,2 e 3 e di regolarne nelle istruzioni le modalita'.

Art. 182

Libretti emessi per cauzione

1 - Le somme da versare per cauzione a favore di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali o di altri enti, esclusi gli istituti di assistenza e beneficenza e gli enti ecclesiastici, possono essere depositate su libretti nominativi intestati all'Amministrazione o all'ente, con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata. 2 - I rimborsi parziali o totali del capitale depositato sui libretti di cui al comma 1 sono effettuati dall'ufficio di emissione in base a decreti o dichiarazioni di incameramento o di svincolo emessi dalle amministrazioni o dagli enti intestatari e recanti, quando sia prescritto, il visto delle autorita' tutorie. 3 - Se, in caso di svincolo, non viene richiesto il rimborso del credito, l'ufficio provvede a modificare l'intestazione del libretto a favore del cauzionante.

Art. 183

Libretti per premi di rafferma, per ritenute di garanzia e simili.

2 - I rimborsi a saldo od in conto del capitale risultante dai suindicati libretti non possono essere effettuati dagli uffici se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione e in conformita' alle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali i depositi sono stati effettuati, su presentazione di apposita domanda firmata dal rappresentante della pubblica amministrazione o dell'ente interessato.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione VII SUCCESSIONI

Art. 184

Domanda di rimborso

1 - Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o piu' persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione. 2 -Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perche' legalmente incapaci o perche' residenti altrove e non rappresentati da un procuratore. 3 - I richiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'articolo 16.Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perche' smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 166.

Art. 185

Successione di cittadini italiani morti all'estero

1 - Per il rimborso del credito di libretti intestati a cittadini italiani morti all'estero, gli interessati debbono esibire i documenti di cui all'articolo 16, attenendosi a quanto segue: a) se l'atto di morte non e' stato trascritto nei registri dello stato civile del comune italiano dove il defunto ebbe la sua ultima residenza, puo' essere esibito un certificato di morte redatto all'estero e rilasciato in forma autentica; b) il testamento, ove esista, deve risultare depositato in Italia presso un notaio; c) l'atto notorio, se redatto all'estero, deve essere ricevuto da un pubblico notaio o dall'autorita' consolare competente e, nel primo caso, deve essere debitamente registrato in Italia; in luogo dell'atto notorio puo' essere prodotto un documento equivalente rilasciato dall'autorita' consolare; d) i documenti provenienti dall'estero, quando non siano rilasciati dall'autorita' consolare, debbono recare il visto dell'autorita' medesima; restano salve le diverse disposizioni di convenzioni internazionali sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, rese esecutive in Italia; e) il titolo legale a possedere, eventualmente necessario, deve risultare, per le successioni contemplate nel presente articolo, da un provvedimento della competente autorita' giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio di emissione del libretto.

Art. 186

Successione di cittadini stranieri

1 - Il rimborso del credito dei libretti intestati a cittadini stranieri defunti viene effettuato a favore del consolato dello Stato cui gli intestatari appartenevano, il quale deve inoltrare all'Amministrazione apposita domanda corredata del libretto e, se obbligatorio per legge, del certificato dell'ufficio del registro, indicato all'articolo 16. 2 - Quando gli interessati lo richiedano, il rimborso puo' essere effettuato a loro favore in base ai seguenti documenti: a) certificato di morte; b) certificato di cittadinanza; c) atto comprovante lo stato della successione secondo la legge nazionale del defunto, con la esplicita indicazione delle persone cui, in base alla legge stessa, deve essere liquidata l'eredita'; d) certificato della competente autorita' consolare italiana, comprovante che i documenti di cui alle lettere a), b) e c) sono stati rilasciati in forma autentica dalle competenti autorita' locali, rivestite di legittimo potere secondo la legge del luogo; e) altro certificato dell'autorita' consolare italiana od un atto notorio da essa ricevuto, da cui risulti quale sarebbe lo stato della successione secondo la legge italiana, al fine di effettuare d'ufficio la prescritta denuncia della successione presso la competente amministrazione finanziaria; in tal caso si applica il disposto dell'articolo 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15; f) certificato dell'ufficio del registro, di cui all'articolo 16, nei casi in cui tale documento e' prescritto. 3 - Ai documenti indicati nel comma 2, quando siano provenienti dall'estero, si applica la disposizione contenuta nel comma 1, lettera d), dell'articolo 185. 4 - Per le somme che non eccedano il limite di importo di cui al comma 4 dell'articolo 16, gli aventi diritto possono dimostrare la loro qualita' mediante una semplice dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, da cui risulti il decesso dell'intestatario dei titoli e quali siano gli eredi legittimi o testamentari, con l'indicazione della quota spettante a ciascuno di essi.

Nota all'art. 186: Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme): "Art. 18. (Atti non soggetti a legalizzazione - Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

Art. 187

Rimborso a saldo

1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facolta' a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall' Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito di libretti intestati a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 156. 3 - I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai loro rappresentanti, previa apposizione del vincolo di cui all'articolo 181, nel caso che gli intestatari stessi siano legalmente incapaci o siano stati dichiarati assenti.

Art. 188

Quote ereditarie con vincolo di usufrutto vitalizio

1 - Quando non tutti gli eredi possono intervenire alla quietanza e nella eredita' siano interessate persone cui per testamento spetti l'usufrutto dell'intero credito del libretto, o di una quota di esso, l'Amministrazione puo' ordinare che l'intero credito o l'importo di tale quota sia depositato su un nuovo libretto intestato impersonalmente agli eredi comproprietari, con la annotazione dell'usufrutto vitalizio in favore dell'avente diritto, al quale il libretto stesso viene consegnato. 2 - Gli eredi comproprietari non possono disporre del capitale, se non quando l'usufruttuario sia deceduto od abbia rinunciato all'usufrutto. 3 - Gli interessati possono anche richiedere, attendendosi alle modalita' stabilite dall'articolo 164, che con l'importo del credito o della quota di cui al comma 1 del presente articolo sia acquistato un titolo nominativo del debito pubblico con vincolo di usufrutto vitalizio.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO IV SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI Sezione I DEPOSITI GIUDIZIARI E PROVENTI DELLE CANCELLERIE

Art. 189

Emissione di libretti infruttiferi

1 - Per il servizio dei depositi giudiziari vengono adoperati gli appositi libretti infruttiferi, di cui al comma 7 dell'articolo

Art. 190

Comunicazione e conferma dei depositi

1 - I depositi giudiziari sono comunicati immediatamente dagli uffici con apposito vaglia all'Amministrazione, la quale, dopo averli registrati, li conferma, qualunque sia la somma, agli intestatari dei libretti. 2 - Gli intestatari medesimi debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni di conferma mancanti, dopo trascorsi quindici giorni da quello del deposito, e respingere subito alla Amministrazione le conferme irregolari con lettera raccomandata in esenzione di tassa.

Art. 191

Rinnovazione e duplicazione dei libretti

1 - Quando un libretto e' esaurito l'ufficio lo rinnova rilasciandone un altro, sul quale indica il credito risultante dal precedente libretto. 2 - Su richiesta delle parti e previo il nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente, l'Amministrazione autorizza la duplicazione dei libretti smarriti, distrutti o sottratti, con le norme prescritte per i libretti di risparmio nominativi.

Art. 192

Emissione di mandati di pagamento

1 - Nessuna somma puo' essere prelevata dai libretti infruttiferi senza apposito mandato staccato dal registro a matrice tenuto dalla cancelleria. 2 - I mandati debbono essere emessi direttamente a favore delle parti. Ai cancellieri possono intestarsi mandati soltanto per il pagamento delle spese di carta bollata anticipate dalla cancelleria, nonche' dei diritti di scritturazione e di autenticazione. 3 - I mandati debbono, secondo i casi, recare la firma del presidente del tribunale, del pretore o del conciliatore.

Art. 193

Partecipazione, avviso e pagamento dei mandati

1 - La cancelleria, nell'emettere il mandato di pagamento, ne annota l'importo a debito sul libretto in suo possesso e ne da' partecipazione con apposito modulo all'ufficio, il quale, previo confronto con la propria partita di conto, distacca dal modulo stesso e spedisce in raccomandazione all'intestatario del libretto l'avviso dell'avvenuta emissione, gia' predisposto dalla cancelleria. 2 - Allorche' il mandato viene esibito, per il pagamento, dalla parte a favore della quale e' stato tratto, l'ufficio, dopo aver accertato che esso sia in tutto regolare e che le indicazioni riportatevi concordino con quelle risultanti dal modulo di partecipazione, di cui al comma 1, procede al pagamento, ritirandone quietanza in calce al mandato. 3 - I mandati quietanzati sono spediti all'Amministrazione, a giustificazione dei rimborsi.

Art. 194

Validita', rinnovazione e duplicazione dei mandati

1 - I mandati sono validi per un periodo di due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'emissione. Successivamente non possone essere pagati, se non previa rinnovazione da parte dell'autorita' giudiziaria che li aveva emessi. 2 - Se un mandato, dopo essere stato quietanzato, viene smarrito, distrutto o sottratto, l'Amministrazione ne richiede un duplicato al magistrato competente ed invita il percipiente a firmarlo per quietanza.

Art. 195

Custodia dei libretti - Responsabilita' dell'Amministrazione

1 - I libretti infruttiferi debbono rimanere presso le cancellerie, ma l'Amministrazione ha facolta' di richiederli in breve visione per mezzo del procuratore della Repubblica. 2 - I libretti, dai quali sia stato prelevato l'intero credito, debbono essere subito restituiti all'ufficio da cui furono rilasciati. L'ufficio stesso, dopo aver chiuso le relative partite di conto, deve trasmettere i libretti all'Amministrazione che a sua volta provvede a chiudere le proprie partite. 3 - Nessuna responsabilita' deriva all'Amministrazione per i rimborsi eseguiti con le norme fissate nella presente sezione, in base a mandati di pagamento formalmente regolari e validi rilasciati dall'autorita' competente.

Art. 196

Depositi a disposizione dei commissari per gli usi civici

1 - Le norme stabilite nella presente sezione sono applicabili anche ai depositi che, a termini dell'articolo 39 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono eseguiti presso gli uffici dai comuni o dalle associazioni agrarie perche' siano tenuti a disposizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civili.

Nota all'art. 196: Si riporta il testo dell'art. 39 del R.D.L. n. 751/1924 riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno: "Art. 39. - Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonche' quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3258, per quanto si riferiscano ai demani comunali del Mezzogiorno d'Italia, sono abrogate. Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che non siano contrarie quelle contenute nel presente decreto".

Art. 197

Proventi di cancelleria

1 - I depositi dei proventi di cancelleria e delle somme relative a valori bollati vengono iscritti negli appostiti fascicoli, di cui al comma 6 dell'articolo 135, e sono partecipati all'Amministrazione con vaglia uguali a quelli riguardanti i depositi giudiziari, menzionati nel comma 1 dell'articolo 190. 2 - I rimborsi da descrivere sui fascicoli medesimi vengono eseguiti per mezzo di appositi mandati, emessi dagli uffici giudiziari. I mandati quietanzati sono rimessi all'Amministrazione. 3 - Alla validita', alla rinnovazione ed alla duplicazione dei mandati sono applicabili le norme di cui all'articolo 194.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO IV SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI Sezione II SERVIZIO PER CONTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 198

Modalita' di servizio

1 - L'emissione di libretti a favore di italiani residenti all'estero, i depositi e i rimborsi sui libretti stessi sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione che fa eseguire tali operazioni dall'ufficio a tal fine autorizzato ad emettere i libretti nominativi speciali, di cui al comma 2 dell'art. 135. Sono parimenti di competenza dell'Amministrazione i rimborsi sui libretti nominativi ordinari da effettuare direttamente a favore di italiani residenti all'estero. 2 - Gli uffici debbono rimettere all'Amministrazione le somme, i documenti o le richieste concernenti operazioni su libretti di serie speciale. 3 - Il connazionale, residente all'estero, puo', nella domanda di rimborso relativa ad un libretto al lui intestato, delegare altri a riscuotere. 4 - Le firme apposte dal richiedente sulla domanda di rimborso e dalle due persone garanti, dell'identita' personale del richiedente, che non sia in grado di firmare, devono essere autenticate dalla competente autorita' consolare italiana o da un notaio, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dalla autorita' suddetta. 5 - Per i rimborsi chiesti personalmente dagli intestatari in Italia sui libretti di serie speciali muniti di cedole, si applicano le stesse norme prestabilite per i pagamenti sui libretti di serie ordinaria.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO IV SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI Sezione III SERVIZIO AFFIDATO AI COMMISSARI DELLA MARINA MILITARE

Art. 199

Modalita' di servizio

1 - I commissari della marina militare, in servizio a bordo di una nave o presso un corpo a terra distaccato in territorio estero, che siano stati espressamente autorizzati al servizio dei risparmi, ai sensi dell'articolo 146, secondo comma, del codice postale, possono eseguire a favore del personale della nave, durante la navigazione, o di quello del corpo a terra distaccato, le stesse operazioni affidate agli uffici, ma ciascun commissario non puo' eseguire depositi o rimborsi se non sui libretti da lui emessi. 2 - Gli uffici possono eseguire soltanto operazioni di rimborso sui libretti emessi dai commissari della marina militare.

Nota all'art. 199: Per il testo dell'art. 146, secondo comma, del codice postale si veda nelle note all'art. 1.

Art. 200

Contabilita'

1 - Quindicinalmente o, se non e' possibile, mensilmente i commissari della marina militare trasmettono tanto all'Amministrazione quanto alle direzioni di commissariato dei dipartimenti militari marittimi, da cui dipendono le navi od il corpo a terra distaccato, un elenco delle operazioni eseguite sui libretti di cui all'articolo 199. 2 - Le direzioni di commissariato provvedono al movimento del denaro direttamente con l'Amministrazione.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO V DESTINAZIONE DEI CREDITI PRESCRITTI E DEI DIRITTI DI ESTINZIONE - RELAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 201

Destinazione dei crediti prescritti e dei diritti di estinzione

1 - Per ogni esercizio finanziario, in base ai risultati della contabilita' annuale, l'ammontare complessivo dei crediti caduti in prescrizione, di cui all'articolo 168 del codice postale, e delle somme trattenute per diritto di estinzione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 163 del presente regolamento, viene acquisito all'entrata del bilancio dell'Amministrazione, tramite l'ordinatore per i servizi di bancoposta che se ne accredita l'importo verso la gestione delle casse di risparmio postali. 2 - L'Amministrazione provvede ad aggiornare le scritture contabili che tiene con la Cassa depositi e prestiti, riducendo di pari importo il credito dei depositanti.

Nota all'art. 201: Per il testo dell'art. 168 del codice postale si veda la nota all'art. 142.

Art. 202

Relazione alla Cassa depositi e prestiti

1 - Una relazione sull'andamento e sullo sviluppo delle casse di risparmio postali viene annualmente presentata dalla Amministrazione alla commissione sotto la cui vigilanza, in base all'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' posta l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Nota all'art. 202: Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico approvato con R.D. n. 453/1913, riguardante l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza: "Art. 3. - L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' posta sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati, scelti dalle rispettive Camere, di tre consiglieri di Stato a nomina del presidente del Consiglio di Stato e di un consigliere della Corte dei conti, eletto dal presidente della medesima. La commissione di vigilanza sara' rinnovata ogni anno; essa nominera' il suo presidente fra i membri che la compongono. Nell'intervallo delle sessioni e legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della commissione fino a nuova elezione".

TITOLO VI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Art. 203

Applicabilita' al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio

1 - Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreche' non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI

Art. 204

Caratteristiche dei buoni

1 - La forma e le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, da emanare dopo aver sentito il comitato centrale dei buoni di cui all'articolo 181 del codice postale. 2 - I buoni sono stampati a cura del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato. 3 - I buoni non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno.

Nota all'art. 204: Per il testo dell'art. 181 del codice postale si veda nelle note all'art. 1.

Art. 205

Tagli dei buoni - Uffici abilitati al servizio

1 - I tagli dei buoni sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. Tale decreto e' emesso sentito il comitato centrale dei buoni, di cui all'articolo 181 del codice postale. 2 - Gli uffici ed i commissari della marina militare, di cui all'articolo 199, che eseguono il servizio dei libretti di risparmio, sono anche abilitati all'emissione dei buoni postali fruttiferi nei limiti di importo stabiliti ai sensi dell'articolo 7 del codice postale; e' demandata peraltro all'Amministrazione la facolta' di stabilire, nelle istruzioni di servizio, quali tagli di buoni possono essere emessi dalle singole categorie di uffici. 3 - L'ufficio abilitato all'emissione di buoni di un determinato taglio e' nel contempo autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

Nota all'art. 205: - Per il testo dell'art. 181 del codice postale si veda la nota all'art. 1. - Per quanto riguarda l'art. 7 del codice postale si veda alle note all'art. 3.

Art. 206

Custodia dei buoni in bianco

1 - I buoni devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori; il titolare di ciascun ufficio ed il controllore, ove esista, sono responsabili dei buoni ricevuti in dotazione.

Art. 207

Emissione dei buoni

1 - L'ufficio richiesto dell'emissione di un buono compila, firma e bolla il buono e consegna il titolo al richiedente, previo incasso del relativo importo. 2 - L'ufficio partecipa all'Amministrazione l'avvenuta emissione e provvede alle scritturazioni interne secondo le modalita' previste dalle istruzioni.

Art. 208

Rimborso dei buoni

1 - I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione. 2 - Dopo aver eseguito il rimborso e averne preso nota secondo le modalita' previste dalle istruzioni, l'ufficio partecipa l'operazione all'Amministrazione, inviando il buono quietanzato. 3 - Il rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione puo' essere ottenuto soltanto previa conferma da parte di quest'ultimo ufficio. 4 - Le richieste di conferma e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 5 - L'ufficio che esegue il rimborso dislocato deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione. 6 - L'importo della tassa, prevista dall'articolo 179 del codice postale, per ottenere presso un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso di un buono prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione di esso, e' convertito dall'ufficio in francobolli, da applicare sulla relativa domanda e da annullare col bollo e data.

Nota all'art. 208: Si riporta il testo dell'art. 179 del codice postale: "Art. 179. (Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione). - Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso".

Art. 209

Limiti nell'emissione e nel rimborso dei buoni

1 - L'importo complessivo fra capitale e interessi dei buoni che ciascun ufficio puo' emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o dal medesimo ente non puo' eccedere i limiti fissati con il provvedimento previsto dall'articolo 7 del codice postale, salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 205 del presente regolamento.

Nota all'art. 209: Per il testo dell'art. 7 del codice postale si veda la nota all'art. 3.

Art. 210

Duplicazione dei buoni

1 - Alla duplicazione dei buoni smarriti, distrutti o sottratti, si applicano le norme stabilite per i libretti nominativi dagli articoli 166, 167 e 168. 2 - Se il richiedente la duplicazione risiede all'estero, l'importo della tassa puo' essere percetto a mezzo dell'autorita' consolare o dell'istituto bancario, incaricati della consegna dei duplicati. 3 - Il duplicato del buono smarrito, distrutto o sottratto e' costituito da un buono, rilasciato dall'Amministrazione, dello stesso valore e con le identiche caratteristiche dell'originale, recante la parola "duplicato" stampata in rosso. Le modalita' per il rilascio del duplicato sono fissate dalle istruzioni.

Art. 211

Casi speciali di duplicazione dei buoni - Modifica dell'intestazione

2 - La duplicazione dei buoni avviene anche quando occorre modificare l'intestazione dei titoli per errori esistenti nelle intestazioni stesse o per altre cause. La modifica dell'intestazione, senza far luogo alla duplicazione dei buoni, e' eseguita soltanto nei casi in cui i titoli devono essere rimborsati subito. 3 - La duplicazione e la modifica, previste nel comma 2 del presente articolo, sono effettuate con le norme stabilite negli articoli 175 e 176.

Art. 212

Buoni versati per cauzione

1 - Gli uffici accettano i buoni che dagli intestatari si vogliono dare in cauzione nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e di altre pubbliche amministrazioni e li trasmettono, insieme con una domanda dell'interessato, all'Amministrazione, la quale, dopo aver preso nota del vincolo cauzionale, inoltra la domanda e i titoli alla Cassa depositi e prestiti. La polizza rilasciata da qust'ultima, attestante l'avvenuto deposito, viene consegnata all'interessato a cura dell'amministrazione. 2 - La Cassa depositi e prestiti, quando riceve l'ordinanza di svincolo, restituisce direttamente i buoni all'interessato, informandone l'Amministrazione per l'annullamento delle annotazioni di vincolo.

Art. 213

Giacenza dei documenti

1 - I periodi di giacenza dei documenti contabili relativi al servizio dei buoni sono uguali a quelli fissati dall'articolo 143 per gli analoghi documenti riguardanti il servizio dei risparmi. 2 - I buoni rimborsati debbono rimanere giacenti per cinque anni. 3 - Per la conservazione dei documenti contabili e dei buoni rimborsati sono applicabili le norme di cui al comma 3 dell'articolo 143.

Art. 214

Somme occorrenti per il funzionamento del servizio

1 - Le somme occorrenti per il funzionamento del servizio dei buoni sono ogni anno stabilite dal Ministro del tesoro, in base alle proposte del comitato centrale dei buoni di cui all'articolo 181 del codice postale. Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MAMMI'

Nota all'art. 214: Per il testo dell'art. 181 del codice postale si veda la nota all'art. 1.

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