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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1989, n. 256

Current text a fecha 1989-07-18

Entrata in vigore del decreto: 17/8/1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156;

Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n 775, modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n 655, che ha approvato il regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi);

Riconosciuta la necessita' di provvedere, con separato regolamento, alla esecuzione delle norme contenute nel libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, sopra indicato;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1987, che approvava il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);

Visto il foglio di rilievi n. 3 del 23 marzo 1987, con il quale la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Ritenuto di dover modificare, in aderenza ai rilievi di cui sopra, gli articoli 17, 24, 25, 27, 139, 142 e 178 del ripetuto regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art.

1.
  1. E approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composto di duecentoquattordici articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).
Art. 01
1.

E approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composto di duecentoquattordici articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).

Art. 02
1.

Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale data sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, citato nelle premesse, modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1› giugno 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 30

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 5

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 6

Differimento dei pagamenti

1 - I pagamenti sono normalmente eseguiti all'atto della presentazione dei titoli all'ufficio pagatore. Tuttavia, quando manchino i fondi o esista qualche irregolarita' o inesattezza o comunque sorgano dubbi sull'autenticita' o sul leggittimo possesso del titolo o quando l'ufficio sia impossibilitato ad effettuare i riscontri prescritti dal presente regolamento, il pagamento puo' essere differito fino a quando l'ufficio non si sia provvisto delle somme occorrenti o non abbia ottenuto dagli organi competenti le notizie e i chiarimenti necessari.

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 8

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 9

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 10

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 11

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 14

Notificazioni di decesso e di provvedimenti riferentisi alla capacita' d'agire o alla cessazione di societa'.

1 - La notifica all'Amministrazione del decesso dell'avente diritto, dei provvedimenti giudiziari riferentisi alla sua capacita' d'agire ovvero della cessazione o della liquidazione di societa', enti e persone giuridiche pubbliche o private deve contenere tutte le indicazioni atte ad identificare esattamente il titolo o il credito sul quale verte la notifica stessa. 2 - Per i conti correnti postali valgono anche le disposizioni dell'articolo 82.

Art. 15

Informazioni e certificazioni relative ad operazioni di bancoposta.

2 - Per terzi si intendono coloro che sono estranei al rapporto fra l'Amministrazione e l'utente. 3 - Le domande di informazione e di certificazione devono essere in ogni caso rivolte per iscritto; le certificazioni devono essere chieste e rilasciate su carta bollata del prescritto valore dall'organo dell'Amministrazione in possesso della relativa documentazione.

Art. 16

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 17

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI. CAPO II TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE

Art. 18

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 19

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 20

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 21

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 22

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI. CAPO III SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI

Art. 23

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 24

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 25

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 26

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 27

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO I NORME GENERALI

Art. 28

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 29

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 30

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 31

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 32

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 33

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 34

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 35

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 36

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 37

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 38

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 39

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO II VAGLIA ORDINARI

Art. 40

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 41

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 42

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 43

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 44

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO III VAGLIA TELEGRAFICI

Art. 45

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 46

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 47

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 48

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO IV VAGLIA DI SERVIZIO

Art. 49

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 50

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO V RIMBORSO VAGLIA SCADUTI

Art. 51

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 52

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO III RISCOSSIONE DI CREDITI CAPO I ACCETTAZIONE E SPEDIZIONE

Art. 53

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 54

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 55

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 56

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO III RISCOSSIONE DI CREDITI CAPO II RISCOSSIONE E RIMBORSO - RESTITUZIONE DEI TITOLI - PROTESTO

Art. 57

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 58

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 59

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 60

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 61

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 62

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Art. 63

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 64

Versamenti e prelevamenti sul conto fruttifero della Cassa depositi e prestiti

1 - Le somme eccedenti i normali bisogni di cassa, di cui all'articolo 143 del codice postale, sono versate alla Cassa depositi e prestiti con immediato passaggio dei fondi dal conto corrente infruttifero, esistente tra l'Amministrazione ed il Tesoro, al conto corrente fruttifero esistente tra quest'ultimo e la Cassa depositi e prestiti. 2 - I prelevamenti sul conto fruttifero sono effettuati in seguito a richiesta dell'Amministrazione mediante l'immediato passaggio di fondi disposto dalla Cassa medesima da detto conto a quello infruttifero esistente tra l'Amministrazione ed il Tesoro.

Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'art. 143 del codice postale: "Art. 143. (Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio). - I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti. Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".

Art. 65

Interessi spettanti all'Amministrazione

1 - Sui fondi versati nel conto corrente fruttifero, di cui all'articolo 143 del codice postale, la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione un interesse pari al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa ricava dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti 15 centesimi. 2 - Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa depositi e prestiti presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, sia inferiore al tasso medio percentuale annuo che la Cassa stessa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa medesima corrisponde all'Amministrazione il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di 15 centesimi.

Nota all'art. 65: Per il testo dell'art. 143 del codice postale si veda la nota all'art. 64.

Art. 66

Liquidazione e accreditamento degli interessi

1 - Gli interessi sul conto con la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 65 sono liquidati ad anno solare e accreditati al conto stesso il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono. 2 - Un estratto del conto corrente relativo a ciascun anno e' inviato dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione. 3 - In ordine alla decorrenza degli interessi sulle somme versate e prelevate e ad ogni altra modalita' non contemplata dal presente regolamento, riguardante il conto corrente di cui trattasi, e' applicabile il regime dei conti correnti che la Cassa depositi e prestiti tiene con le Amministrazioni pubbliche.

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO II RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

Art. 67

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 68

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 69

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 70

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 71

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 72

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 73

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 74

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 75

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 76

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 77

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 78

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 79

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 80

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 81

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 82

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 83

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 84

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 85

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 86

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 87

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO III VERSAMENTI

Art. 88

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 89

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 90

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 91

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 92

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 93

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 94

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 95

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 96

Accettazione dei versamenti - Ricevuta

1.L'ufficio che accetta il versamento non e' tenuto ad accertare se il beneficiario sia effettivamente correntista o se il numero del conto sia esattamente indicato. Constatata la regolarita' formale del bollettino, l'ufficio lo accetta, ritira il corrispettivo e rilascia la ricevuta relativa e l'eventuale attestazione, regolarmente convalidate.

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )).

Art. 97

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 98

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 99

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 100

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 101

Accreditamento dei versamenti e rimborso dei versamenti non potuti accreditare.

1 - Nel caso di discordanza tra le generalita' del correntista e il numero del conto, l'ufficio detentore del conto che riceve il versamento accredita la somma al conto corrispondente alle generalita' del correntista e non a quello corrispondente al numero indicato. 2 - I versamenti non potuti, comunque, accreditare, sono rimborsati ai mittenti mediante assegni tratti a loro favore. L'operazione di rimborso e' gratuita, ma non si fa luogo alla restituzione della tassa pagata dai mittenti all'atto dell'esecuzione dei versamenti. 3 - Quando risulti che il versamento non potuto accreditare rappresenta l'importo dell'assegno gravante un pacco o una corrispondenza, ovvero di un titolo di credito affidato ai servizi per l'incasso, la somma e' corrisposta al beneficiario del versamento. L'assegno postale di rimborso e' in tal caso assoggettato alla tassa di emissione di un vaglia ordinario di corrispondente ammontare.

Art. 102

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione I NORME GENERALI SUGLI ASSEGNI E SUI POSTAGIRO

Art. 103

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 104

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 105

Traenza degli assegni e dei postagiro

1.(( . . . )) per quanto concerne la firma, l'Amministrazione puo' autorizzare, previa richiesta motivata, che essa sia apposta a stampa o con mezzi meccanici sugli assegni trasferibili e non trasferibili e sui postagiro, a condizione che la distinta che li accompagna rechi la firma autografa del traente.

2.Gli assegni e i postagiro devono essere adoperati dal correntista nell'ordine della loro numerazione; tuttavia l'ufficio detentore del conto li addebita sui conti seguendo l'ordine di arrivo e di presentazione, indipendentemente da quello di emissione.

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )).

4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )).

Art. 106

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 107

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 108

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 109

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 110

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 111

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione II ASSEGNI TRASFERIBILI E ASSEGNI NON TRASFERIBILI

Art. 112

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 113

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 114

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 115

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 116

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 117

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione III PAGAMENTO A VISTA DI ASSEGNI FIDUCIARI E DI ASSEGNI DI PRELEVAMENTO

Art. 118

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 119

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione IV POSTAGIRO

Art. 120

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 121

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 122

Addebitamenti d'ufficio

Art. 123

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione V SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DI ASSEGNI E DI POSTAGIRO

Art. 124

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 125

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 126

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 127

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 128

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 129

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 130

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione VI SERVIZI SPECIALI

Art. 131

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 132

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 133

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

Art. 134

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO I NORME GENERALI

Art. 135

Libretti e fascicoli

1 - I libretti di risparmio sono nominativi o al portatore. 2 - I libretti nominativi sono di due tipi: libretti ordinari, emessi a favore di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica, e libretti di serie speciale, emessi soltanto a favore di italiani residenti all'estero. 3 - I libretti ordinari e quelli al portatore sono muniti di cedole, le quali sono di due specie, secondo che occorrano per eseguire rimborsi nell'ufficio di emissione del libretto od un altro ufficio. 4 - I libretti nominativi speciali possono essere provvisti di cedole. 5 - L forma e le caratteristiche dei libretti sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6 - Appositi fascicoli vengono adoperati per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati. 7 - I depositi giudiziari vengono effettuati su appositi libretti infruttiferi. 8 - Tutti i libretti o fascicoli sono distinti con un numero progressivo, seguito dal numero di identificazione dell'ufficio di emissione.

Art. 136

Uffici abilitati alle operazioni di risparmio

1 - Gli uffici che eseguono il servizio dei libretti nominativi possono effettuare, soltanto se espressamente autorizzati, i servizi dei libretti al portatore, dei depositi giudiziari, dei depositi per proventi di cancelleria e dei depositi relativi a valori bollati. 2 - L'Amministrazione ha facolta' di stabilire modalita' per l'applicazione di quanto previsto nel comma 1.

Art. 137

Scritturazione sui libretti e sui fascicoli

1 - Tutte le scritturazioni sui libretti e sui fascicoli, salvo l'eccezione di cui al comma 1 dell'articolo 193, debbono essere fatte da impiegati dell'Amministrazione e da essi convalidate con la propria firma e col bollo dell'ufficio.

Art. 138

Tenuta dei conti relativi ai libretti ed ai fascicoli

1 - All'atto dell'emissione di libretti di qualsiasi specie gli uffici aprono una partita di conto sulla quale registrano, di volta in volta, le operazioni eseguite sul libretto. Per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati gli uffici tengono un fascicolo uguale a quello consegnato all'ufficio giudiziario. 2 - Le singole operazioni di deposito e di rimborso devono essere comunicate dagli uffici al competente organo dell'Amministrazione che tiene per ciascun libretto e per ciascun fascicolo una partita di conto sulla quale registra le operazioni stesse.

Art. 139

Intestazione con nome fittizio

1 - E' vietata l'emissione di libretti nominativi intestati a nomi fittizi. Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenza che possono derivare dalla trasgressione di tale divieto. Accertata la trasgressione, l'Amministrazione sospende qualsiasi operazione sui libretti.

Art. 140

Saggio d'interesse

1 - Le variazioni del saggio d'interesse, stabilite col decreto ministeriale previsto dall'articolo 153 del codice postale, vengono rese note al pubblico anche mediante apposito avviso da affiggere negli uffici.

Nota all'art. 140: Si riporta il testo dell'art. 153 del codice postale: "Art. 153. (Interesse sui libretti postali di risparmio). - Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno. Le variazioni dei saggio d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione".

Art. 141

Libretti da affidare in custodia all'Amministrazione

1 - L'invio dei libretti nominativi agli organi dell'Amministrazione per la custodia nei casi previsti dall'articolo 156 del codice postale puo' essere effettuato dagli interessati tramite un ufficio od anche direttamente. 2 - L'invio dei libretti al portatore deve essere effettuato soltanto tramite un ufficio. L'Amministrazione non risponde delle conseguenze che possono derivare dalla inosservanza di tale disposizione.

Nota all'art. 141: Si riporta il testo dell'art. 156 del codice postale: "Art. 156. (Custodia dei libretti di risparmio). - E' vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio. L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia. I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati. Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel presente articolo. Ove occorra, si potra' affidare la custodia dei libretti di risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni".

Art. 142

Prescrizione dei crediti

1 - Per la prescrizione dei crediti di libretti di risparmio appartenenti a minori si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 168 codice postale.

Nota all'art. 142: Si riporta il testo dell'art. 168 del codice postale: "Art. 168. (Prescrizione del credito dei libretti). - Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento; b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi; c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'". L'articolo unico della legge 16 febbraio 1974, n. 43 (Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio) cosi' dispone: "I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzi 1973, n. 156, computando a tal fine anche il periodo di tempo gia' trascorso. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".

Art. 143

Giacenza di documenti contabili

1 - I periodi di giacenza, presso l'Amministrazione, dei documenti contabili relativi al servizio dei risparmi, sono i seguenti: a) - sette anni per le partite di conto tenute dalla Amministrazione e relative ai libretti tolti di corso; b) - cinque anni per i vaglia di deposito, le cedole di rimborso, i mandati di pagamento e gli elementi mensili dei depositi e dei rimborsi compilati dagli uffici; c) - due anni per gli elenchi giornalieri dei depositi e dei rimborsi, compilati dagli uffici, e per i relativi riepiloghi compilati dalle ragionerie provinciali; d) - tre anni per tutti gli altri documenti, compresi i librettti tolti di corso. 2 - I suddetti periodi decorrono dal principio dell'anno successivo a quello in cui i documenti furono rilasciati o presentati, ovvero i libretti furono tolti di corso. Trascorsi tali periodi, l'Amministrazione ha facolta' di distruggere i documenti ed i libretti. 3 - Nei casi e con le modalita' previsti dalle norme legislative regolamentari, in luogo e in sostituzione degli originali, possono essere conservati, per gli stessi periodi di tempo indicati nel comma 2, i microfilms sostitutivi dei titoli e dei documenti e le registrazioni effettuate su nastri e dischi magnetici.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione I EMISSIONE DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI

Art. 144

Intestazione dei libretti

1 - L'emissione di un libretto nominativo puo' essere richiesta, oltre che dalle persone alle quali esso deve essere intestato, anche da una terzo. 2 - Se il libretto e' emesso a favore di una persona rappresentata da un'altra, l'intestazione deve contenere anche il nome, cognome, nonche' il luogo e la data di nascita del rappresentante dichiarato. 3 - I libretti al portatore possono, su richiesta della persona che ne domanda l'emissione, essere rilasciati senza alcuna intestazione ovvero con una intestazione che riporti le generalita' della persona medesima o di un terzo, oppure un nome fittizio o alcune iniziali od anche un numero qualsiasi.

Art. 145

Emissione di libretti a favore di regioni, provincia, comuni e di istituti di beneficenza e di culto.

1 - Le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ecclesiastici e gli altri enti soggetti a tutela governativa, che intendono valersi delle casse di risparmio postale per il deposito delle somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, devono chiedere con domanda scritta, diretta all'ufficio, la emissione di distinti libretti nominativi ordinari, a seconda che il deposito stesso riguardi: a) somme costituenti rendita o altri fondi destinati a rimanere nella libera disponibilita' degli amministratori; b) somme provenienti da incassi di mutui, da riscossioni di capitali, da alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio. 2 - I libretti emessi per il deposito delle somme, di cui alla lettera b) del comma 1, sono sottoposti a vincolo per "collocamento di capitali". 3 - Le domande prodotte dagli enti ecclesiastici devono essere corredate del visto di approvazione della competente autorita' tutoria.

Art. 146

Firma dell'intestatario e indicazione del suo domicilio

1 - L'ufficio che rilascia il libretto nominativo invita l'intestatario o gli intestatari ad apporre la propria firma sulla corrispondente partita di conto. 2 - Ove l'intestatario non sappia o non possa scrivere, tale circostanza deve essere fatta risultare scrivendo sulla partita medesima l'indicazione "incapace di firmare" oppure "impossibilitato a firmare". 3 - Se l'emissione del libretto e' richiesta da persona diversa dal titolare, la firma e' fatta apporre non appena questi si presenti all'ufficio per successive operazioni, previo accertamento della sua identita' personale. 4 - Nel caso di libretti intestati ad enti, la firma e' apposta dal rappresentante dichiarato, quando esiste, ovvero dal rappresentante legale dell'ente. 5 - Sulla partita di conto, di cui al comma 1, l'uffico deve anche indicare il domicilio dell'intestatario o, quando ne sia il caso, quello del rappresentante.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione II DEPOSITI

Art. 147

Depositi dislocati o senza esibizione del libretto

1 - I depositi sui libretti, successivi alla prima operazione, possono essere effettuati anche presso un ufficio diverso da quello di emissione. L'operazione deve essere subito partecipata all'ufficio di emissione da quello che l'ha eseguita. 2 - I depositi senza esibizione del libretto possono essere accettati esclusivamente dall'ufficio di emissione e nel solo caso che il libretto sia nominativo e non possa essere presentato, perche' ritirato e spedito ad altri organi dell'Amministrazione dall'ufficio stesso per qualsiasi ragione.

Art. 148

Depositi relativia agli interessi riscossi su titoli nominativi del debito pubblico

1 - Il servizio di riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico di cui alll'articolo 152 del codice postale e' eseguito solo mediante conversione in deposito sui libretti delle relative somme dopo l'avvenuta riscossione.

Nota all'art. 148: Si riporta il testo dell'art. 152 del codice postale: "Art. 152. (Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico). - I titolari dei libretti possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, purche' al netto di ritenuta".

Art. 149

Limiti di importo dei depositi

1 - I limiti minimi e massimi per ciascun deposito sui libretti nominativi ed al portatore sono fissati con il provvedimento previsto dall'articolo 7 del codice postale.

Nota all'art. 149: Per quanto riguarda l'art. 7 del codice postale si veda nelle note all'art. 3.

Art. 150

Comunicazione dei depositi all'Amministrazione

1 - Ciascun deposito e' comunicato all'Amministrazione per mezzo di uno speciale vaglia.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione III RIMBORSI

Art. 151

Limiti d'importo dei rimborsi

1 - Ai rimborsi sui libretti nominativi sono applicabili gli stessi limiti stabiliti per i depositi dal provvedimento previsto dall'articolo 7 del codice postale.

Nota all'art. 151: Per quanto riguarda l'art. 7 del codice postale si veda nelle note all'art. 3.

Art. 152

Eventuale differimento dei rimborsi

1 - Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista. L'Amministrazione ha pero' facolta' di eseguire rimborsi su libretti nominativi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 500.000; entro quindici giorni fino al L. 1.000.000.; entro venti giorni fino a L. 5.000.000.; entro un mese per somme maggiori.

Art. 153

Rimborsi dislocati

1 - Per i rimborsi eseguiti in uffici diversi da quello di emissione le richieste di conferma del credito e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 2 - La conferma del credito non e' necessaria quando il libretto sia stato trasmesso direttamente dall'Amministrazione per la consegna all'interessato ed il rimborso venga chiesto all'atto stesso della consegna. 3 - L'ufficio che esegue i rimborsi deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione del libretto.

Art. 154

Rimborsi senza l'esibizione del libretto

1 - I rimborsi su libretti nominativi possono essere eseguiti, senza la loro esibizione, previa autorizzazione dell'organo dell'Amministrazione in possesso dei libretti stessi, soltanto all'Ufficio di emissione, il quale all'atto dell'operazione ritira una quietanza provvisoria. 2 - L'importo di tali rimborsi non puo' eccedere i due terzi del credito non contestato del libretto.

Art. 155

Delega a riscuotere

1 - Gli uffici possono eseguire rimborsi sui libretti nominativi di propria emissione anche a favore di persona che sia stata delegata a riscuotere con dichiarazione rilasciata, a tergo della prima cedola disponibile, dall'intestatario. 2 - I rimborsi di cui al comma 1 non possono aver luogo se non previo accertamento, nei modi indicati dall'articolo 7, dell'identita' personale del delegato, sempreche' l'autenticita' della firma apposta dall'intestatario a tergo della cedola possa essere accertata dallo ufficio mediante il confronto con la firma esistente sulla partita di conto, ai sensi dell'articolo 146, ovvero la firma stessa risulti autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Art. 156

Rimborsi su libretti intestati a piu' persone o al rappresentante dichiarato - Rimborsi su libretti intestati ad enti ed istituti.

1 - I rimborsi su libretti intestati a piu' persone si eseguono con quietanza simultanea di tutti gli intestatari, a meno che nell'intestazione del libretto non siano designati quelli fra essi che non hanno la facolta' di riscuotere singolarmente. 2 - Nel caso in cui, mancando tale designazione, uno dei cointestatari sia divenuto irreperibile o sia giuridicamente incapace, l'Amministrazione puo' provvedere all'estinzione del libretto autorizzando a favore dell'altro o degli altri cointestatari il rimborso delle quote loro spettanti ed accantonando sopra un nuovo libretto la quota dell'irreperibile o dell'incapace. Agli effetti di tale operazione le quote dei cointestatari sono considerate uguali, fino a prova contraria. 3 - I rimborsi su libretti intestati ad un minore, con la rappresentanza dichiarata di altra persona, possono essere eseguiti soltanto con quietanza del rappresentante; nel caso di decesso del rappresentante i libretti devono essere sottoposti al vincolo per minore eta', di cui all'articolo 181. 4 - La facolta' di ottenere rimborsi, attribuita al rappresentante dichiarato, cessa di diritto con la morte dello intestatario o di uno dei cointestatari del libretto. 5 - I rimborsi su libretti intestati a enti, societa', associazioni o istituti in genere, vengono eseguiti con quietanza delle persone che, per legge od in base allo statuto o regolamento dell'ente, societa', associazione od istituto o dalla intestazione stessa del libretto, risultino autorizzate a riscuotere.

Art. 157

Rimborsi su libretti intestati ad enti, sottoposti al vincolo per collocamento di capitali.

1 - I rimborsi, a saldo o in conto, di capitale risultante sui libretti di cui al comma 2 dell'articolo 145 sono subordinati alla autorizzazione della competente autorita' tutoria.

Art. 158

Partecipazione dei rimborsi - Duplicati di cedole

1 - Ciascun rimborso e' partecipato all'organo dell'Amministrazione detentore della partita di conto, mediante l'invio della cedola. 2 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della cedola originale relativa ad un rimborso su libretto nominativo, l'Amministrazione invita il percipiente a compilare e firmare un duplicato o provvede essa stessa alla compilazione del duplicato sulla base delle registrazioni risultanti dal libretto e dalle scritture di ufficio.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione IV ISCRIZIONE DEGLI INTERESSI

Art. 159

Iscrizione degli interessi sui libretti appartenenti a residenti nella Repubblica

1 - L'iscrizione degli interessi nominativi e al portatore e' eseguita dall'ufficio di emissione in base ad un elenco, che viene annualmente rimesso dall'organo dell'Amministrazione competente a provvedere all'aggiornamento dei conti. 2 - Il possessore di un libretto puo' chiedere l'iscrizione degli interessi anche ad un altro ufficio, il quale vi provvede dopo essersi rivolto all'Amministrazione per conoscere l'importo.

Art. 160

Iscrizione degli interessi su libretti appartenenti a residenti all'estero

1 - L'iscrizione degli interessi sui libretti di serie ordinaria appartenenti a persone residenti all'estero e' eseguita dall'ufficio di emissione, qualora il libretto sia presentato a detto ufficio dall'intestatario o da un suo incaricato; e' eseguita dall'Amministrazione sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero nonche' sui libretti ordinari lasciati eventualmente in custodia all'Amministrazione stessa o che pervengano ad essa per posta, direttamente dall'intestatario o tramite l'autorita' consolare o un istituto bancario.

Art. 161

Interessi dell'anno in corso

1 - Gli interessi dell'anno in corso sui libretti nominativi o al portatore vengono liquidati e corrisposti soltanto nel caso in cui, su richiesta dell'avente diritto, l'Amministrazione disponga la estinzione del libretto, ai sensi dell'articolo 163.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione V RINNOVAZIONE ED ESTINZIONE DEI LIBRETTI

Art. 162

Rinnovazione

1 -Il libretto, che sia rimasto sprovvisto di cedole ovvero di spazio per descrivere altre operazioni, e' rinnovato con altro senza spesa da parte dell'intestatario. 2 -Se l'ufficio che deve rinnovare il libretto non e' quello di emissione, ha l'obbligo, prima di procedere alla rinnovazione, di chiedere la conferma del credito, di cui all'articolo 163 del codice postale. 3 - Il libretto tolto di corso deve essere subito spedito dall'ufficio agli organi dell'Amministrazione. a) - quando il libretto per ragioni accidentali sia deteriorato o illeggibile o incompleto; b) - quando il libretto sia rimesso all'autorita' giudiziaria in sede penale ovvero si trovi gia' in possesso dell'autorita' medesima ed il nuovo titolo possa essere consegnato all'intestatario; in tal caso l'Amministrazione o l'autorita' giudiziaria, su segnalazione dell'Amministrazione stessa, appongono sul titolo originale l'annotazione che esso e' stato sostituito da altro libretto.

Nota all'art. 162: Si riporta il testo dell'art. 163 del codice postale: "Art. 163. (Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione). I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quelli di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione".

Art. 163

Estinzione

1 - L'intestatario di un libretto nominativo o il suo rappresentante dichiarato o il suo procuratore ovvero il possessore di un libretto al portatore possono chedere, tramite un qualsiasi ufficio, che il libretto sia estinto, specificando l'ufficio presso il quale deve essere effettuato il pagamento a saldo. L'intestatario di un libretto nominativo puo', nella domanda di estinzione, delegare altri a riscuotere. Tale facolta' non e' riconosciuta a coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare. 2 - In ogni caso l'ufficio rilascia al richiedente un ricevuta, la quale deve essere presentata all'atto del pagamento, ed invia agli organi dell'Amministrazione la domanda di estinzione ed il libretto. 3 - L'Amministrazione, dopo aver provveduto alla liquidazione degli interessi a saldo, compresi, ai sensi dell'articolo 161, gli interessi dell'anno in corso, e dopo averli eventualmente aggiunti al capitale che, in base all'ultimo comma del presente articolo, puo' essere rimasto sul libretto, emette per l'importo complessivo, previa detrazione della somma dovuta per diritto di estinzione, un appostito mandato. 4 - Se l'importo complessivo predetto non e' superiore alla somma dovuta quale diritto fisso, l'Amministrazione lo incamera per intero, sempre a titolo di diritto di estinzione, dandone partecipazione al richiedente a mezzo dell'ufficio. 5 - Il mandato di cui al comma precedente e' valido per due mesi oltre quello di emissione; in base ad una nuova domanda di estinzione l'Amministrazione emette un altro mandato per lo stesso importo di quello scaduto. 6 - Le domande di estinzione non possono esere accettate se non quando sia stato rititrato dal libretto l'intero credito, eccettuati, per i libretti nominativi, i casi previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni, nonche' quelli autorizzati di volta in volta dalla Amministrazione.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione VI DEPOSITI NELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 164

Compilazione della domanda

1 - Le somme occorenti per deposito volontario od obbligatorio nella Cassa depositi e prestiti possono essere prelevate dai libretti di qualunque specie e da quelli giudiziari. 2 - Le relative domande debbono essere redatte su speciali modelli forniti dagli uffici e contenere tutte le indicazione circa il deposito che l'interessato intende eseguire.

Art. 165

Inoltro della domanda

1 - L'ufficio spedisce la domanda in cui all'articolo 164, insieme col libretto, agli organi dell'Amministrazione, i quali interessano la Cassa depositi e prestiti perche' esegua il deposito richiesto. 2 - Le polizze relative ai depositi nella Cassa depositi e prestiti sono consegnate ai richiedenti, insieme con il libretto, tramite l'ufficio cui fu presentata la domanda o altro ufficio designato dal richiedente.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione I DUPLICAZIONE DEI LIBRETTI NOMINATIVI

Art. 166

Domanda di duplicazione

1 - La duplicazione di un libretto nominativo che sia stato smarrito, distrutto o sottratto, deve essere chiesta dall'intestatario, dal suo procuratore o dal suo rappresentante legale tramite un ufficio e non puo' essere effettuata che in seguito ad autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Amministrazione. 2 - L'Amministrazione non da' corso alla domanda di duplicazione di un libretto nominativo dichiarato sottratto, quando risulti che esso si trova in possesso di terzi. 3 - Il richiedente, la cui identita' personale e la cui qualita' debbono essere accertate dall'ufficio, e' tenuto a riempire e sottoscrivere un apposito modulo, che contenga, oltre la domanda di duplicazione, la dichiarazione di smarrimento, distruzione o sottrazione, l'indicazione sommaria delle relative circostanze di fatto e, quando si tratti di sottrazione, anche gli estremi della denuncia presentata alla autorita' competente. 4 - Il richiedente deve, inoltre, versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sul detto modulo e da obliterare con bollo a data. 5 - Se l'interessato risiede all'estero, la domanda di duplicazione deve recare il visto dell'autorita' consolare competente e deve essere trasmessa direttamente agli organi dell'Amministrazione, i quali prelevano l'importo della tassa di duplicazione dal credito del libretto.

Art. 167

Affissione di avvisi per la duplicazione

1 - L'ufficio, cui sia stata richiesta la duplicazione di un libretto ai sensi dell'articolo precedente, invia agli organi della Amministrazione il relativo modulo con eventuali osservazioni circa il contenuto della dichiarazione resa dal richiedente. 2 - Nell'ufficio in cui e' presentata la richiesta e, se il libretto fu emesso altrove, anche nell'ufficio di emissione ed eventualmente in altri uffici viene affisso un avviso col quale e' portato a conoscenza di chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso ed accertata la regolarita' della richiesta di duplicazione, si provvedera' a rilasciare un altro libretto in sostituzione di quello dichiarato smarrito, distrutto o sottratto, considerando il libretto originale come annullato.

Art. 168

Opposizioni alla duplicazione - Rilascio del duplicato del libretto.

3 - La notifica delle opposizioni puo' essere fatta, oltre che nelle forme legali, mediante consegna all'ufficio, effettuata dall'opponente, di un atto di diffida. 4 - Non sorgendo opposizioni, l'Amministrazione autorizza il rilascio del nuovo libretto e lo fa consegnare all'intestatario o al suo rappresentante. 5 - Il libretto originale, ove sia successivamente rinvenuto, deve essere spedito all'Amministrazione per l'annullamento.

Nota all'art. 168: Per il testo dell'art. 157 del codice postale si veda la nota all'art. 23.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione II DUPLICAZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE

Art. 169

Libretti al portatore con credito superiore a L. 100.000: denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione.

1 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto al portatore con credito superiore a L. 100.000 il proprietario deve presentare denuncia in doppio esemplare all'ufficio di emissione oppure, se cio' non sia possibile, ad altro ufficio. 2 - Nel primo caso, l'ufficio appone immediatamente l'annotazione di fermo sulla partita di conto del libretto, inviando in giornata e con piego raccomandato un esemplare della denuncia, insieme con la copia del conto suddetto, agli organi della Amministrazione ai quali deve anche dare immediata notizia per telegrafo, a spese del denunciante, della denuncia ricevuta. 3 - Nel secondo caso, l'ufficio inoltra in giornata, mediante piego raccomandato, un esemplare della denuncia all'Amministrazione, compilandone nello stesso tempo una copia e trasmettendola, pure in raccomandazione, all'ufficio di emissione, che provvede ad apporre il fermo e ad inviare copia del conto all'Amministrazione medesima. Anche in tal caso l'ufficio cui e' presentata la denuncia deve, a spese del denunciante, informarne immediatamente per telegrafo l'Amministrazione e l'ufficio di emissione. 4 - Il denunciante, al quale deve essere in ambedue i casi restituito, a titolo di ricevuta, uno dei due esemplari della denuncia, e' tenuto a versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sull'esemplare di denuncia destinato alla Amministrazione e da obliterare con bollo a data. 5 - L'Amministrazione, non appena ricevuta dall'ufficio di emissione la copia del conto, provvede a verificarla ed a restituirla col proprio visto all'ufficio medesimo.

Art. 170

Ricorso all'autorita' giudiziaria

1 - Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia di cui all'articolo 169, il denunciante deve far pervenire al presidente del tribunale o al pretore nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di emissione del libretto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato di tutte quelle prove che valgono a dimostrare, nei riguardi del ricorrente, la proprieta' del libretto stesso e deve inviare altresi' copia di tale ricorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio suddetto. Quest'ultimo, a sua volta, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto la copia del ricorso, deve comunicare all'autorita' giudiziaria competente la copia del conto indicata nell'articolo 169. Decorsi venticinque giorni da quello della denuncia senza che all'ufficio di emissione sia giunta copia del ricorso all'autorita' giudiziaria, l'uffico stesso, dopo aver chiesto ed ottenuto assicurazione dalla competente cancelleria circa la mancata presentazione del ricorso, ne riferisce all'Amministrazione per essere autorizzato ad annullare l'annotazione di fermo.

Art. 171

Affissione del decreto e rilascio del duplicato

1 - L'autorita' giudiziaria, in seguito al ricorso di cui all'articolo 170, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove adotte, emette nel piu' breve tempo possibile un decreto con il quale dichiara l'inefficacia del libretto e diffida l'eventuale detentore di questo a depositarlo presso la dipendente cancelleria assegnandogli un termine, che non puo' essere inferiore a novanta giorni ne' superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto presso l'ufficio di emissione, per far valere le proprie opposizioni. 2 - Con il decreto medesimo l'autorita' giudiziaria dispone altresi' che, se entro il termine sopra indicato non siano state fatte opposizioni, l'ufficio di emissione rimane autorizzato a rilasciare al denunciante un duplicato del libretto stesso. 3 - L'uffico predetto, non appena gli sia stato notificato il decreto di cui sopra, provvede a pubblicare copia del decreto stesso, insieme con una copia della denuncia, per l'intero termine utile a proporre le opposizioni. 4 - Il presidente del tribunale puo', con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto in uno o piu' quotidiani o periodici del luogo, ove si trova l'ufficio di emissione del libretto. 5 - Trascorso il periodo di affissione senza che sia intervenuta opposizione, l'ufficio rimette all'Amministrazione il decreto delle autorita' giudiziaria e rilascia al denunciante un duplicato del libretto. 6 - Per quanto concerne gli altri provvedimenti che possono essere diposti dall'autorita' giudiziaria e per quanto non sia stato previsto in questa sezione, sono applicabili le norme contenute nella legge 30 luglio 1951, n. 948, in materia di ammortamento di libretti di risparmio o di depositi al portatore.

Nota all'art. 171: La legge n. 948/1951 reca: "Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari".

Art. 172

Duplicazioni di libretti al portatore con credito non superiore a L.100.000

1 - Per ottenere la duplicazione di un libretto al portatore, con credito non superiore a L. 100.000, che sia stato smarrito, distrutto o sottratto, e' sufficiente che, dopo l'osservanza della procedura prescritta e l'avvenuto versamento della tassa di duplicazione di cui all'articolo 166, venga affisso, per un tempo ininterrotto di 90 giorni, un avviso riguardante la denuncia stessa. L'avviso contiene la comunicazione che, salvo opposizioni, sara' provveduto, dopo il compimento di detto periodo, al rilascio del duplicato. L'avviso stesso deve essere affisso nell'ufficio cui e' stata presentata la denuncia e, se il libretto e' stato emesso altrove, anche nell'ufficio di emissione ed eventualmente in altri uffici indicati dall'Amministrazione. 2 - Se sorgono contestazioni entro il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione informa le parti che non rilascera' il duplicato se non dopo l'accordo fra di esse o la definitiva decisione della competente autorita' giudiziaria. 3 - Quando il libretto al portatore con credito non superiore a lire centomila sia dichiarato sottratto, nella denuncia da presentare all'ufficio debbono essere indicati gli estremi di quella prodotta all'autorita' competente per l'avvenuta sottrazione. 4 - Non si fa luogo all'affissione dell'avviso di cui al comma 1 e conseguentemente alla duplicazione richiesta, quando risulti che il libretto dichiarato sottratto, smarrito o distrutto si trova presso terzi, limitandosi l'Amministrazione in tal caso a porre il fermo che manterra' fino a quando non sia intervenuto l'accordo fra le parti o la definitiva decisione della autorita' giudiziaria.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione III CESSIONE E PEGNO DEI LIBRETTI NOMINATIVI

Art. 173

Cessione del credito dei libretti

1 - L'ufficio di emissione, al quale sia stato notificato l'atto di cessione del credito di un libretto nominativo, a termini dell'articolo 158 del codice postale ne prende nota sulla relativa partita di conto e ritira il libretto, che invia agli organi dell'Amministrazione insieme con l'atto medesimo. 2 - L'Amministrazione provvede al cambiamento di intestazione del libretto, se la cessione e' totale ovvero ne ordina l'estinzione, facendo emettere nuovi libretti, se la cessione e' parziale.

Nota all'art. 173: Si riporta il testo dell'art. 158 del codice postale: "Art. 158. (Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito). - Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio. I libretti possono essere dati anche in pegno. La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione".

Art. 174

Pegno dei libretti

1 - L'ufficio di emissione, al quale a cura di una persona, che dichiari di aver ricevuto in pegno un libretto nominativo, sia stato notificato il pegno medesimo, ne prende nota sulla relativa partita di conto, accerta che il libretto si trovi in possesso del dichiarante e ne riferisce agli organi dell'Amministrazione. 2 - L'Amministrazione appone sulla relativa partita di conto l'annotazione di impedimento alla duplicazione. Tale annotazione viene tolta quando colui che ha ricevuto in pegno il libretto dichiari in forma autentica di averlo restituito all'intestatario, oppure nei casi in cui venga esibito il libretto da parte dello stesso intestatario per eseguirvi operazioni.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione IV MODIFICAZIONE DELL'INTESTAZIONE DEI LIBRETTI NOMINATIVI

Art. 175

Richiesta di modificazioni

1 - Le modifiche alle intestazioni dei libretti, che si rendano necessarie per rettificare errori o per altre cause, possono essere chieste dagli intestatari, dai loro rappresentanti legali o dai loro procuratori tramite qualsiasi ufficio e sono di esclusiva competenza dell'ufficio di emissione. 2 - Quando non si possa procedere alla modifica in base alla motivazione contenuta nella domanda o in base ai documenti prodotti dall'interessato, l'ufficio competente puo' richiedere l'esibizione di un atto di notorieta' o di una dichiarazione sostitutiva di tale atto comprovante a chi effettivamente appartenga il libretto stesso e quale debba essere conseguentemente la nuova intestazione. Nel caso di rilevanti discordanze fra le generalita' dell'intestatario del libretto e quelle della persona che se ne dichiari proprietaria, l'interessato puo' essere invitato a produrre, anziche' gli atti sopra menzionati, un provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente, che autorizzi la modifica. 3 - Qualora colui che richiede la modifica dell'intestazione risiede all'estero, l'eventuale atto di notorieta' deve essere ricevuto dall'autorita' consolare competente o da un pubblico notaio. 4 - La richiesta e l'atto di notorieta', ricevuti dal notaio, debbono essere vistati dall'autorita' predetta ed essere inviati al competente organo dell'Amministrazione. 5 - Le modifiche di intestazione dei libretti di serie speciale per gli italiani all'estero sono di competenza dell'Amministrazione centrale.

Art. 176

Procedura per la modifica

1 - Nel caso in cui, per ottenere la modifica dell'intestazione, sia stato prodotto l'atto di notorieta' o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 175, prima di procedere a tale modifica deve essere affisso nell'ufficio di emissione e in quello in cui e' stata presentata la richiesta, ed eventualmente in altri uffici, un avviso col quale si da' notizia a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso, si provvedera' a modificare l'intestazione del libretto. 2 - Se entro il mese sono proposte opposizioni, l'ufficio informa le parti che nessun provvedimento potra' essere preso se non dopo l'accordo fra di esse o la definitiva decisione della competente autorita' giudiziaria.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione V SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI

Art. 177

Sospensione dei rimborsi

1 - Dell'atto di opposizione, di sequestro o di pignoramento del credito dei libretti, notificato all'ufficio di emissione del libretto, nei casi ammessi dall'articolo 157 del codice postale, l'ufficio stesso deve prendere annotazione sul relativo conto; dell'atto notificato ad un ufficio diverso, quest'ultimo deve informare nel piu' breve tempo possibile l'ufficio di emissione che provvede ad apporre l'annotazione suddetta 2 - Nel caso di opposizione effettuata con lettera di diffida consegnata dall'opponente ad un ufficio diverso da quello di emissione del libretto, l'interessato puo' chiedere che la comunicazione dell'inibizione al rimborso sia fatta a quest'ultimo ufficio per telegrafo, a sue spese. 3 - L'ufficio, cui sia stato notificato l'atto, deve conservare copia di esso, trasmettendo l'originale agli organi dell'Amministrazione. Ove si tratti di sequestro, pignoramento od opposizione riguardante depositi giudiziari, un'altra copia dell'atto deve essere inviata alla cancelleria competente. 4 - In conseguenza dell'annotazione di cui al comma 1, rimane sospeso qualsiasi rimborso sul libretto fino a che non vengano impartite disposizioni dall'Amministrazione.

Nota all'art. 177: Per il testo dell'art, 157 del codice postale si veda la nota all'art. 23.

Art. 178

Provvedimenti dell'Amministrazione

1 - L'Amministrazione, alla quale siano stati notificati o trasmessi ai sensi dell'articolo 177 atti di sequestro o di pignoramento ovvero atto di opposizione, che possa essere accolto, comunica o conferma all'ufficio di emissione l'impedimento ed informa l'interessato che rimarranno sospesi i rimborsi sul libretto, fino alla revoca dell'impedimento stesso. 2 - Nel caso che l'atto di opposizione non possa essere accolto, l'Amministrazione informa l'interessato che non si dara' corso alla richiesta, specificandone il motivo, ed inoltre, ove l'ufficio di emissione abbia gia' apposto l'annotazione sul relativo conto, invita l'ufficio medesimo ad annullarla.

Art. 179

Revoca degli impedimenti ai rimborsi

1 - La rinuncia agli atti esecutivi del sequestro e del pignoramento, nonche' la revoca dell'opposizione devono essere legalmente notificate. Se l'opposizione sia stata proposta con lettera di diffida, la revoca puo' aver luogo con lo stesso mezzo. 2 - Non e' necessaria una espressa revoca, quando la persona che propose l'atto impeditivo concorra, all'atto del rimborso, con l'intestatario del libretto o con i suoi eredi a controfirmare la cedola o il mandato di pagamento. 3 - Nel caso dell'opposizione prevista dal secondo comma, lettera a), dell'articolo 157 del codice postale, l'impedimento al rimborso viene meno col raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'intestatario del libretto o con la cessazione della sua interdizione o inabilitazione. 4 - In tutti i casi contemplati nel presente articolo l'impedimento non puo' essere tolto dagli uffici, se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione.

Nota all'art. 179: Per il testo dell'art. 157 del codice postale si veda la nota all'art. 23.

Art. 180

Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria

1 - In mancanza della revoca di cui all'articolo 179 non puo' essere effettuato alcun rimborso sul libretto, se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorita' giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalita' debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto. 2 - Le disposizioni da adottare in conseguenza del suddetto provvedimento sono demandate agli organi dell'Amministrazione.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione VI VINCOLI, CAUZIONI, PREMI DI RAFFERMA E SIMILI

Art. 181

Libretti vincolati

1 - A richiesta dei depositanti o in seguito a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, le somme di spettanza di minori, di interdetti o di assenti dichiarati possono essere depositate su libretti nominativi con vincolo per capitale ed eventualmente anche per interessi fino alla maggiore eta' oppure fino alla cessazione della interdizione e dell'assenza degli intestatari fermo restando il diritto dei rappresentanti legali,se il vincolo si riferisce al solo capitale, di riscuotere annualmente gli interessi maturati sui libretti stessi. 2 - L'annotazione di vincolo deve essere apposta sui libretti e riportata sulle corrispondenti partite di conto tenute, rispettivamente, dall'Amministrazione e dall'ufficio di emissione. 3 - Qualsiasi rimborso del capitale ed eventualmente degli interessi, quando anche questi siano vincolati, puo' essere effettuato solo con l'osservanza delle disposizioni legislazioni vigenti in materia. 4 - E' data facolta' all'Amministrazione di ammettere altri vincoli non contemplati nei commi 1,2 e 3 e di regolarne nelle istruzioni le modalita'.

Art. 182

Libretti emessi per cauzione

1 - Le somme da versare per cauzione a favore di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali o di altri enti, esclusi gli istituti di assistenza e beneficenza e gli enti ecclesiastici, possono essere depositate su libretti nominativi intestati all'Amministrazione o all'ente, con l'indicazione della persona che presta la cauzione e del motivo per il quale la cauzione stessa viene prestata. 2 - I rimborsi parziali o totali del capitale depositato sui libretti di cui al comma 1 sono effettuati dall'ufficio di emissione in base a decreti o dichiarazioni di incameramento o di svincolo emessi dalle amministrazioni o dagli enti intestatari e recanti, quando sia prescritto, il visto delle autorita' tutorie. 3 - Se, in caso di svincolo, non viene richiesto il rimborso del credito, l'ufficio provvede a modificare l'intestazione del libretto a favore del cauzionante.

Art. 183

Libretti per premi di rafferma, per ritenute di garanzia e simili.

2 - I rimborsi a saldo od in conto del capitale risultante dai suindicati libretti non possono essere effettuati dagli uffici se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione e in conformita' alle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali i depositi sono stati effettuati, su presentazione di apposita domanda firmata dal rappresentante della pubblica amministrazione o dell'ente interessato.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione VII SUCCESSIONI

Art. 184

Domanda di rimborso

1 - Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o piu' persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione. 2 -Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perche' legalmente incapaci o perche' residenti altrove e non rappresentati da un procuratore. 3 - I richiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'articolo 16.Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perche' smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 166.

Art. 185

Successione di cittadini italiani morti all'estero

1 - Per il rimborso del credito di libretti intestati a cittadini italiani morti all'estero, gli interessati debbono esibire i documenti di cui all'articolo 16, attenendosi a quanto segue: a) se l'atto di morte non e' stato trascritto nei registri dello stato civile del comune italiano dove il defunto ebbe la sua ultima residenza, puo' essere esibito un certificato di morte redatto all'estero e rilasciato in forma autentica; b) il testamento, ove esista, deve risultare depositato in Italia presso un notaio; c) l'atto notorio, se redatto all'estero, deve essere ricevuto da un pubblico notaio o dall'autorita' consolare competente e, nel primo caso, deve essere debitamente registrato in Italia; in luogo dell'atto notorio puo' essere prodotto un documento equivalente rilasciato dall'autorita' consolare; d) i documenti provenienti dall'estero, quando non siano rilasciati dall'autorita' consolare, debbono recare il visto dell'autorita' medesima; restano salve le diverse disposizioni di convenzioni internazionali sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, rese esecutive in Italia; e) il titolo legale a possedere, eventualmente necessario, deve risultare, per le successioni contemplate nel presente articolo, da un provvedimento della competente autorita' giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio di emissione del libretto.

Art. 186

Successione di cittadini stranieri

1 - Il rimborso del credito dei libretti intestati a cittadini stranieri defunti viene effettuato a favore del consolato dello Stato cui gli intestatari appartenevano, il quale deve inoltrare all'Amministrazione apposita domanda corredata del libretto e, se obbligatorio per legge, del certificato dell'ufficio del registro, indicato all'articolo 16. 2 - Quando gli interessati lo richiedano, il rimborso puo' essere effettuato a loro favore in base ai seguenti documenti: a) certificato di morte; b) certificato di cittadinanza; c) atto comprovante lo stato della successione secondo la legge nazionale del defunto, con la esplicita indicazione delle persone cui, in base alla legge stessa, deve essere liquidata l'eredita'; d) certificato della competente autorita' consolare italiana, comprovante che i documenti di cui alle lettere a), b) e c) sono stati rilasciati in forma autentica dalle competenti autorita' locali, rivestite di legittimo potere secondo la legge del luogo; e) altro certificato dell'autorita' consolare italiana od un atto notorio da essa ricevuto, da cui risulti quale sarebbe lo stato della successione secondo la legge italiana, al fine di effettuare d'ufficio la prescritta denuncia della successione presso la competente amministrazione finanziaria; in tal caso si applica il disposto dell'articolo 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15; f) certificato dell'ufficio del registro, di cui all'articolo 16, nei casi in cui tale documento e' prescritto. 3 - Ai documenti indicati nel comma 2, quando siano provenienti dall'estero, si applica la disposizione contenuta nel comma 1, lettera d), dell'articolo 185. 4 - Per le somme che non eccedano il limite di importo di cui al comma 4 dell'articolo 16, gli aventi diritto possono dimostrare la loro qualita' mediante una semplice dichiarazione dell'autorita' consolare italiana, da cui risulti il decesso dell'intestatario dei titoli e quali siano gli eredi legittimi o testamentari, con l'indicazione della quota spettante a ciascuno di essi.

Nota all'art. 186: Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme): "Art. 18. (Atti non soggetti a legalizzazione - Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

Art. 187

Rimborso a saldo

1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facolta' a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall' Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito di libretti intestati a due o piu' persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 156. 3 - I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai loro rappresentanti, previa apposizione del vincolo di cui all'articolo 181, nel caso che gli intestatari stessi siano legalmente incapaci o siano stati dichiarati assenti.

Art. 188

Quote ereditarie con vincolo di usufrutto vitalizio

1 - Quando non tutti gli eredi possono intervenire alla quietanza e nella eredita' siano interessate persone cui per testamento spetti l'usufrutto dell'intero credito del libretto, o di una quota di esso, l'Amministrazione puo' ordinare che l'intero credito o l'importo di tale quota sia depositato su un nuovo libretto intestato impersonalmente agli eredi comproprietari, con la annotazione dell'usufrutto vitalizio in favore dell'avente diritto, al quale il libretto stesso viene consegnato. 2 - Gli eredi comproprietari non possono disporre del capitale, se non quando l'usufruttuario sia deceduto od abbia rinunciato all'usufrutto. 3 - Gli interessati possono anche richiedere, attendendosi alle modalita' stabilite dall'articolo 164, che con l'importo del credito o della quota di cui al comma 1 del presente articolo sia acquistato un titolo nominativo del debito pubblico con vincolo di usufrutto vitalizio.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO IV SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI Sezione I DEPOSITI GIUDIZIARI E PROVENTI DELLE CANCELLERIE

Art. 189

Emissione di libretti infruttiferi

1 - Per il servizio dei depositi giudiziari vengono adoperati gli appositi libretti infruttiferi, di cui al comma 7 dell'articolo

Art. 190

Comunicazione e conferma dei depositi

1 - I depositi giudiziari sono comunicati immediatamente dagli uffici con apposito vaglia all'Amministrazione, la quale, dopo averli registrati, li conferma, qualunque sia la somma, agli intestatari dei libretti. 2 - Gli intestatari medesimi debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni di conferma mancanti, dopo trascorsi quindici giorni da quello del deposito, e respingere subito alla Amministrazione le conferme irregolari con lettera raccomandata in esenzione di tassa.

Art. 191

Rinnovazione e duplicazione dei libretti

1 - Quando un libretto e' esaurito l'ufficio lo rinnova rilasciandone un altro, sul quale indica il credito risultante dal precedente libretto. 2 - Su richiesta delle parti e previo il nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente, l'Amministrazione autorizza la duplicazione dei libretti smarriti, distrutti o sottratti, con le norme prescritte per i libretti di risparmio nominativi.

Art. 192

Emissione di mandati di pagamento

1 - Nessuna somma puo' essere prelevata dai libretti infruttiferi senza apposito mandato staccato dal registro a matrice tenuto dalla cancelleria. 2 - I mandati debbono essere emessi direttamente a favore delle parti. Ai cancellieri possono intestarsi mandati soltanto per il pagamento delle spese di carta bollata anticipate dalla cancelleria, nonche' dei diritti di scritturazione e di autenticazione. 3 - I mandati debbono, secondo i casi, recare la firma del presidente del tribunale, del pretore o del conciliatore.

Art. 193

Partecipazione, avviso e pagamento dei mandati

1 - La cancelleria, nell'emettere il mandato di pagamento, ne annota l'importo a debito sul libretto in suo possesso e ne da' partecipazione con apposito modulo all'ufficio, il quale, previo confronto con la propria partita di conto, distacca dal modulo stesso e spedisce in raccomandazione all'intestatario del libretto l'avviso dell'avvenuta emissione, gia' predisposto dalla cancelleria. 2 - Allorche' il mandato viene esibito, per il pagamento, dalla parte a favore della quale e' stato tratto, l'ufficio, dopo aver accertato che esso sia in tutto regolare e che le indicazioni riportatevi concordino con quelle risultanti dal modulo di partecipazione, di cui al comma 1, procede al pagamento, ritirandone quietanza in calce al mandato. 3 - I mandati quietanzati sono spediti all'Amministrazione, a giustificazione dei rimborsi.

Art. 194

Validita', rinnovazione e duplicazione dei mandati

1 - I mandati sono validi per un periodo di due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'emissione. Successivamente non possone essere pagati, se non previa rinnovazione da parte dell'autorita' giudiziaria che li aveva emessi. 2 - Se un mandato, dopo essere stato quietanzato, viene smarrito, distrutto o sottratto, l'Amministrazione ne richiede un duplicato al magistrato competente ed invita il percipiente a firmarlo per quietanza.

Art. 195

Custodia dei libretti - Responsabilita' dell'Amministrazione

1 - I libretti infruttiferi debbono rimanere presso le cancellerie, ma l'Amministrazione ha facolta' di richiederli in breve visione per mezzo del procuratore della Repubblica. 2 - I libretti, dai quali sia stato prelevato l'intero credito, debbono essere subito restituiti all'ufficio da cui furono rilasciati. L'ufficio stesso, dopo aver chiuso le relative partite di conto, deve trasmettere i libretti all'Amministrazione che a sua volta provvede a chiudere le proprie partite. 3 - Nessuna responsabilita' deriva all'Amministrazione per i rimborsi eseguiti con le norme fissate nella presente sezione, in base a mandati di pagamento formalmente regolari e validi rilasciati dall'autorita' competente.

Art. 196

Depositi a disposizione dei commissari per gli usi civici

1 - Le norme stabilite nella presente sezione sono applicabili anche ai depositi che, a termini dell'articolo 39 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono eseguiti presso gli uffici dai comuni o dalle associazioni agrarie perche' siano tenuti a disposizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civili.

Nota all'art. 196: Si riporta il testo dell'art. 39 del R.D.L. n. 751/1924 riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno: "Art. 39. - Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonche' quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3258, per quanto si riferiscano ai demani comunali del Mezzogiorno d'Italia, sono abrogate. Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che non siano contrarie quelle contenute nel presente decreto".

Art. 197

Proventi di cancelleria

1 - I depositi dei proventi di cancelleria e delle somme relative a valori bollati vengono iscritti negli appostiti fascicoli, di cui al comma 6 dell'articolo 135, e sono partecipati all'Amministrazione con vaglia uguali a quelli riguardanti i depositi giudiziari, menzionati nel comma 1 dell'articolo 190. 2 - I rimborsi da descrivere sui fascicoli medesimi vengono eseguiti per mezzo di appositi mandati, emessi dagli uffici giudiziari. I mandati quietanzati sono rimessi all'Amministrazione. 3 - Alla validita', alla rinnovazione ed alla duplicazione dei mandati sono applicabili le norme di cui all'articolo 194.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO IV SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI Sezione II SERVIZIO PER CONTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 198

Modalita' di servizio

1 - L'emissione di libretti a favore di italiani residenti all'estero, i depositi e i rimborsi sui libretti stessi sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione che fa eseguire tali operazioni dall'ufficio a tal fine autorizzato ad emettere i libretti nominativi speciali, di cui al comma 2 dell'art. 135. Sono parimenti di competenza dell'Amministrazione i rimborsi sui libretti nominativi ordinari da effettuare direttamente a favore di italiani residenti all'estero. 2 - Gli uffici debbono rimettere all'Amministrazione le somme, i documenti o le richieste concernenti operazioni su libretti di serie speciale. 3 - Il connazionale, residente all'estero, puo', nella domanda di rimborso relativa ad un libretto al lui intestato, delegare altri a riscuotere. 4 - Le firme apposte dal richiedente sulla domanda di rimborso e dalle due persone garanti, dell'identita' personale del richiedente, che non sia in grado di firmare, devono essere autenticate dalla competente autorita' consolare italiana o da un notaio, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dalla autorita' suddetta. 5 - Per i rimborsi chiesti personalmente dagli intestatari in Italia sui libretti di serie speciali muniti di cedole, si applicano le stesse norme prestabilite per i pagamenti sui libretti di serie ordinaria.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO IV SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI Sezione III SERVIZIO AFFIDATO AI COMMISSARI DELLA MARINA MILITARE

Art. 199

Modalita' di servizio

1 - I commissari della marina militare, in servizio a bordo di una nave o presso un corpo a terra distaccato in territorio estero, che siano stati espressamente autorizzati al servizio dei risparmi, ai sensi dell'articolo 146, secondo comma, del codice postale, possono eseguire a favore del personale della nave, durante la navigazione, o di quello del corpo a terra distaccato, le stesse operazioni affidate agli uffici, ma ciascun commissario non puo' eseguire depositi o rimborsi se non sui libretti da lui emessi. 2 - Gli uffici possono eseguire soltanto operazioni di rimborso sui libretti emessi dai commissari della marina militare.

Nota all'art. 199: Per il testo dell'art. 146, secondo comma, del codice postale si veda nelle note all'art. 1.

Art. 200

Contabilita'

1 - Quindicinalmente o, se non e' possibile, mensilmente i commissari della marina militare trasmettono tanto all'Amministrazione quanto alle direzioni di commissariato dei dipartimenti militari marittimi, da cui dipendono le navi od il corpo a terra distaccato, un elenco delle operazioni eseguite sui libretti di cui all'articolo 199. 2 - Le direzioni di commissariato provvedono al movimento del denaro direttamente con l'Amministrazione.

TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO V DESTINAZIONE DEI CREDITI PRESCRITTI E DEI DIRITTI DI ESTINZIONE - RELAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 201

Destinazione dei crediti prescritti e dei diritti di estinzione

1 - Per ogni esercizio finanziario, in base ai risultati della contabilita' annuale, l'ammontare complessivo dei crediti caduti in prescrizione, di cui all'articolo 168 del codice postale, e delle somme trattenute per diritto di estinzione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 163 del presente regolamento, viene acquisito all'entrata del bilancio dell'Amministrazione, tramite l'ordinatore per i servizi di bancoposta che se ne accredita l'importo verso la gestione delle casse di risparmio postali. 2 - L'Amministrazione provvede ad aggiornare le scritture contabili che tiene con la Cassa depositi e prestiti, riducendo di pari importo il credito dei depositanti.

Nota all'art. 201: Per il testo dell'art. 168 del codice postale si veda la nota all'art. 142.

Art. 202

Relazione alla Cassa depositi e prestiti

1 - Una relazione sull'andamento e sullo sviluppo delle casse di risparmio postali viene annualmente presentata dalla Amministrazione alla commissione sotto la cui vigilanza, in base all'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' posta l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Nota all'art. 202: Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico approvato con R.D. n. 453/1913, riguardante l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza: "Art. 3. - L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' posta sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati, scelti dalle rispettive Camere, di tre consiglieri di Stato a nomina del presidente del Consiglio di Stato e di un consigliere della Corte dei conti, eletto dal presidente della medesima. La commissione di vigilanza sara' rinnovata ogni anno; essa nominera' il suo presidente fra i membri che la compongono. Nell'intervallo delle sessioni e legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della commissione fino a nuova elezione".

TITOLO VI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Art. 203

Applicabilita' al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio

1 - Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreche' non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI

Art. 204

Caratteristiche dei buoni

1 - La forma e le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, da emanare dopo aver sentito il comitato centrale dei buoni di cui all'articolo 181 del codice postale. 2 - I buoni sono stampati a cura del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato. 3 - I buoni non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno.

Nota all'art. 204: Per il testo dell'art. 181 del codice postale si veda nelle note all'art. 1.

Art. 205

Tagli dei buoni - Uffici abilitati al servizio

1 - I tagli dei buoni sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. Tale decreto e' emesso sentito il comitato centrale dei buoni, di cui all'articolo 181 del codice postale. 2 - Gli uffici ed i commissari della marina militare, di cui all'articolo 199, che eseguono il servizio dei libretti di risparmio, sono anche abilitati all'emissione dei buoni postali fruttiferi nei limiti di importo stabiliti ai sensi dell'articolo 7 del codice postale; e' demandata peraltro all'Amministrazione la facolta' di stabilire, nelle istruzioni di servizio, quali tagli di buoni possono essere emessi dalle singole categorie di uffici. 3 - L'ufficio abilitato all'emissione di buoni di un determinato taglio e' nel contempo autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

Nota all'art. 205: - Per il testo dell'art. 181 del codice postale si veda la nota all'art. 1. - Per quanto riguarda l'art. 7 del codice postale si veda alle note all'art. 3.

Art. 206

Custodia dei buoni in bianco

1 - I buoni devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori; il titolare di ciascun ufficio ed il controllore, ove esista, sono responsabili dei buoni ricevuti in dotazione.

Art. 207

Emissione dei buoni

1 - L'ufficio richiesto dell'emissione di un buono compila, firma e bolla il buono e consegna il titolo al richiedente, previo incasso del relativo importo. 2 - L'ufficio partecipa all'Amministrazione l'avvenuta emissione e provvede alle scritturazioni interne secondo le modalita' previste dalle istruzioni.

Art. 208

Rimborso dei buoni

1 - I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione. 2 - Dopo aver eseguito il rimborso e averne preso nota secondo le modalita' previste dalle istruzioni, l'ufficio partecipa l'operazione all'Amministrazione, inviando il buono quietanzato. 3 - Il rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione puo' essere ottenuto soltanto previa conferma da parte di quest'ultimo ufficio. 4 - Le richieste di conferma e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 5 - L'ufficio che esegue il rimborso dislocato deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione. 6 - L'importo della tassa, prevista dall'articolo 179 del codice postale, per ottenere presso un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso di un buono prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione di esso, e' convertito dall'ufficio in francobolli, da applicare sulla relativa domanda e da annullare col bollo e data.

Nota all'art. 208: Si riporta il testo dell'art. 179 del codice postale: "Art. 179. (Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione). - Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso".

Art. 209

Limiti nell'emissione e nel rimborso dei buoni

1 - L'importo complessivo fra capitale e interessi dei buoni che ciascun ufficio puo' emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o dal medesimo ente non puo' eccedere i limiti fissati con il provvedimento previsto dall'articolo 7 del codice postale, salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 205 del presente regolamento.

Nota all'art. 209: Per il testo dell'art. 7 del codice postale si veda la nota all'art. 3.

Art. 210

Duplicazione dei buoni

1 - Alla duplicazione dei buoni smarriti, distrutti o sottratti, si applicano le norme stabilite per i libretti nominativi dagli articoli 166, 167 e 168. 2 - Se il richiedente la duplicazione risiede all'estero, l'importo della tassa puo' essere percetto a mezzo dell'autorita' consolare o dell'istituto bancario, incaricati della consegna dei duplicati. 3 - Il duplicato del buono smarrito, distrutto o sottratto e' costituito da un buono, rilasciato dall'Amministrazione, dello stesso valore e con le identiche caratteristiche dell'originale, recante la parola "duplicato" stampata in rosso. Le modalita' per il rilascio del duplicato sono fissate dalle istruzioni.

Art. 211

Casi speciali di duplicazione dei buoni - Modifica dell'intestazione

2 - La duplicazione dei buoni avviene anche quando occorre modificare l'intestazione dei titoli per errori esistenti nelle intestazioni stesse o per altre cause. La modifica dell'intestazione, senza far luogo alla duplicazione dei buoni, e' eseguita soltanto nei casi in cui i titoli devono essere rimborsati subito. 3 - La duplicazione e la modifica, previste nel comma 2 del presente articolo, sono effettuate con le norme stabilite negli articoli 175 e 176.

Art. 212

Buoni versati per cauzione

1 - Gli uffici accettano i buoni che dagli intestatari si vogliono dare in cauzione nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e di altre pubbliche amministrazioni e li trasmettono, insieme con una domanda dell'interessato, all'Amministrazione, la quale, dopo aver preso nota del vincolo cauzionale, inoltra la domanda e i titoli alla Cassa depositi e prestiti. La polizza rilasciata da qust'ultima, attestante l'avvenuto deposito, viene consegnata all'interessato a cura dell'amministrazione. 2 - La Cassa depositi e prestiti, quando riceve l'ordinanza di svincolo, restituisce direttamente i buoni all'interessato, informandone l'Amministrazione per l'annullamento delle annotazioni di vincolo.

Art. 213

Giacenza dei documenti

1 - I periodi di giacenza dei documenti contabili relativi al servizio dei buoni sono uguali a quelli fissati dall'articolo 143 per gli analoghi documenti riguardanti il servizio dei risparmi. 2 - I buoni rimborsati debbono rimanere giacenti per cinque anni. 3 - Per la conservazione dei documenti contabili e dei buoni rimborsati sono applicabili le norme di cui al comma 3 dell'articolo 143.

Art. 214

Somme occorrenti per il funzionamento del servizio

1 - Le somme occorrenti per il funzionamento del servizio dei buoni sono ogni anno stabilite dal Ministro del tesoro, in base alle proposte del comitato centrale dei buoni di cui all'articolo 181 del codice postale. Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MAMMI'

Nota all'art. 214: Per il testo dell'art. 181 del codice postale si veda la nota all'art. 1.