DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44

Type DPR
Publication 1990-01-17
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 46 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 46 (Stipendio). - 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati: Dal 1› gennaio 1988 Dal 1› gennaio 1987 (compreso quello compreso quello degli anni Livello Dal 1› gennaio 1986 dell'anno 1986 1986 e 1987) --- --- --- --- I 220.000 440.000 500.000 II 240.000 520.000 800.000 III 300.000 650.000 1.000.000 IV 330.000 715.000 1.100.000 V 420.000 910.000 1.400.000 VI 510.000 1.105.000 1.700.000 VII 600.000 1.300.000 2.000.000 VIII 810.000 1.755.000 2.700.000 2. Pertanto, a decorrere dal 1› gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono cosi' modificati: Livello I . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . " 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . " 4.800.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . " 5.500.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . " 6.200.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . " 7.200.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . " 8.400.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . " 10.400.000 3. Il valore stipendiale del personale inquadrato al IX livello retributivo e' fissato in L. 12.300.000. Per il periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1987 detto stipendio e' fissato in L. 11.635.000. 4. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'VIII livello retributivo. Ai medesimi e' attribuito il trattamento economico previsto per il nono livello al compimento del quarto anno di effettivo servizio senza demerito. 5. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1› gennaio 1986 e dal 1› gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale". - Si trascrive il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 494/1987, che ha integrato il D.P.R. n. 266/1987: "Art. 15. - 1. Dopo l'art. 53 e' inserito il seguente articolo: 'Art. 54 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso di cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi. La predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe'". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 531/1984: "Art. 5 (Indennita' di funzione e di coordinamento). - Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 1› gennaio 1984, compete una indennita' mensile, pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento. L'indennita' di cui al comma precedente viene corrisposta per undici mensilita' all'anno". - Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 51 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266/1987: "5. Ai segretari comunali con trattamento economico dell'ottava qualifica l'indennita' prevista nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, compete nella misura derivante dall'applicazione delle maggiorazioni del settanta per cento previste al compenso dell'ottava qualifica funzionale per i primi quattro anni di servizio e successivamente sara' determinata sulla base del compenso spettante alla nona qualifica funzionale".

Art. 9

Retribuzione individuale di anzianita'

1.A decorrere dal 1› gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000 Qualifica II . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000 Qualifica III . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 228.000 Qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 264.000 Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 288.000 Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000 Qualifica VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 462.000 Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 462.000

2.Al personale assunto in una data intermedia tra il 1› gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1› gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

4.Al personale che, alla data del 1› gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita' nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.

5.Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 494/1987, che ha integrato il D.P.R. n. 266/1987: "Art. 13. - 1. Dopo l'art. 46 e' inserito il seguente articolo: 'Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. 2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531. 3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge. 4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzioni di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986'".

Art. 10

Effetti dei nuovi stipendi

1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

2.In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 8 e 9, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 82 del D.P.R. n. 3/1957: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia". - Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge quadro n. 93/1983: "Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi". - Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari, per la determinazione del trattamento stesso.

Art. 11

Mobilita'

1.Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000; qualifica funzionale VII: L. 3.000.000; qualifica funzionale VI: L. 2.500.000; qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.

Note all'art. 11: - Il D.P.C.M. n. 325/1988, concernente le "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1988. - La legge n. 554/1988, recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989.

Art. 12

Indennita' di rischio da radiazioni

1.Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2.La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.

3.Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma 1, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.

4.L'indennita' di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 6.

Note all'art. 12: - Si trascrive il testo della circolare del Ministero della sanita' n. 144/1971, recante: "Osservanza degli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti": "Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'oggetto, intesi a conoscere: 1) quali principi bisogna tener presente nell'accertamento del rischio radiologico per il personale dipendente degli ospedali; 2) quale personale esposto alle radiazioni sia in diritto di beneficiare dell'indennita' di rischio o di altri riconoscimenti; 3) l'opinione di questo Ministero circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici ai fini di accertare eventuali carenze di protezione dalle radiazioni. Da quanto sopra, e da altri elementi in possesso di questo Ministero, si ha motivo di ritenere che da parte di istituti pubblici di ricovero e cura e case di cura private siano disattese le prescrizioni di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con conseguente possibilita' per le amministrazioni di detti enti sanitari, di incorrere nelle penalita' previste dal capo XI del medesimo decreto presidenziale, a seguito di sopralluoghi effettuati dall'ispettorato medico del lavoro. Come e' noto, le norme sulla sicurezza degli impianti radiogeni e sulla protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli dalle radiazioni ionizzanti, sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sopraindicato. Si richiama tuttavia, qui di seguito, quegli articoli del citato decreto presidenziale, il cui contenuto e' di base per la risposta ai quesiti formulati. Per inciso, corre altresi' l'obbligo di ricordare che, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, la vigilanza per la tutela fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dei propri ispettorati provinciali. Cio' premesso, in attesa che siano emanati i decreti presidenziali di cui all'ultimo comma degli articoli 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite le modalita' per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni), si ravvisa la necessita' di ricordare che la responsabilita', ai fini dell'applicazione e della osservanza delle norme di radioprotezione, ambientale ed individuale, come precisato negli articoli 61 e seguenti del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, spetta al direttore del servizio di fisica sanitaria (istituito a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969), ovvero, se detto servizio non fosse stato previsto dal piano regionale ospedaliero, la responsabilita' medesima deve essere affidata a persona professionalmente idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera. I nominativi di tali persone devono essere comunicati, oltre che alla S.V., anche all'ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Dette norme presuppongono la conoscenza delle definizioni di cui all'art. 9 del piu' volte citato decreto presidenziale. Per poter infatti stabilire quale personale (medico o ausiliario) sia da considerarsi esposto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e' essenziale che l'esperto qualificato, ovvero il fisico sanitario, o la persona idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera, provveda preliminarmente a delimitare, nell'ambito ospedaliero, le "zone controllate" e le "zone sorvegliate", nonche' di stabilire quali persone abitualmente lavorano in una "zona controllata" (art. 9, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) e quali persone invece possono trovarsi, a titolo occasionale e quindi eccezionalmente, nella "zona controllata" (art. 9, lettera h), gruppo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Per i lavoratori che svolgono la propria attivita' permanentemente nella "zona controllata" e' prescritta la sorveglianza fisica e medica della protezione contro le radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano a titolo temporaneo e per motivi quindi occasionali, e' richiesta solo la sorveglianza dosimetrica individuale (art. 72, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Nessun controllo individuale e' da effettuarsi sul personale che opera nelle "zone sorvegliate", per le quali e' unicamente prescritto il controllo fisico della radiazione ambientale. Da quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro condivisa ed accettata dagli organi sindacali e dalla F.I.A.R.O. (accordo F.I.A.R.O./sindacati 5 maggio 1970, paragrafo 3, lettera d) che unicamente al personale esposto per ragioni professionali, e quindi addetto a sorgenti radiogene in "zone controllate", spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennita' di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni quindici, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): cio' in quanto e' da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici negli ambienti di lavoro, ove siano installate sorgenti radiogene (controllo fisico della radiazione ambientale), e' appena il caso di sottolineare che non possono essere disattese le prescrizioni, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con particolare riguardo al disposto dell'art. 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa i compiti dell'esperto qualificato, tra i quali sono fondamentali il controllo e l'esame periodico dei dispositivi di radioprotezione e la valutazione delle dosi di esposizione individuali e nei luoghi di lavoro. Si prega, pertanto, la S.V. di voler urgentemente richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate (enti ospedalieri, istituti a carattere scientifico, enti ecclesiastici che gestiscono ospedali pubblici, case di cura private) su quanto precisato con la presente circolare. Si gradira' un cortese cenno di assicurazione". - Il D.P.R. n. 146/1975, relativo al regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge n. 734/1973 concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975. Si trascrive il testo dell'art. 2 di tale decreto: "Art. 2 (Corresponsione dell'indennita' di rischio). - L'indennita' di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attivita' lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A. Detta indennita' non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermita', infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennita' si riferisce. Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. L'indennita' di rischio di cui all'art. 1 non e' cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonche' con l'indennita' di pilotaggio e di volo".

Art. 13

Trattamento di missione

1.Le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti: qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona: L. 39.600; qualifiche funzionali prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.

3.Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Nota all'art. 13: Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988: "Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma I, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".

Art. 14

Negoziazione decentrata

1.La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dalle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni di cui al presente articolo.

2.La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio. Sono comunque immediatamente affidate alla negoziazione decentrata locale, oltre alle materie espressamente rinviate dagli accordi decentrati nazionali, l'organizzazione del lavoro ed il regime degli orari di lavoro.

3.Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa e' rimessa alla negoziazione decentrata a livello nazionale, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

4.L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il medesimo termine, di quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, individua - ferme restando le competenze stabilite per i vari livelli di negoziazione decentrata - le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione di modalita' di attuazione a livello di negoziazione decentrata locale, sono immediatamente esecutive.

5.Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validita' individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 8, e riferiti a specifiche e particolari esigenze. Resta fermo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

6.Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.

7.Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati territoriali dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro dieci giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.

8.Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Note all'art. 14: - Si trascrivono le norme contenute nel capo III del D.P.R. n. 266/1987: "Capo III NEGOZIAZIONE DECENTRATA Art. 15 (Accordi decentrati). - 1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata le seguenti materie: a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attivita' proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge; b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonche' la predisposizione dei progetti speciali occupazionali; d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto; e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennita' di reperibilita', ove prevista; f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalita' di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario; h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature; i) la mobilita' del personale; l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro; m) la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi; n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale; o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni; p) proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici. Art. 16 (Titolari del potere di negoziazione decentrata). - 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono: a) per la parte pubblica una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato, ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa; b) per la parte sindacale una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. (Il comma 2 non e' stato ammesso al 'visto' della Corte dei conti). 3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e' affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal Ministro con un provvedimento a carattere permanente in riferimento a particolari materie; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione. 4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia. Art. 17 (Il presente articolo non e' stato ammesso al 'visto' della Corte dei conti). Art. 18 (Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i Ministri, salvi i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari con qualifica dirigenziale da preporre alla presidenza delle predette delegazioni. 2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. 3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro competente, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, dispone, con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 16, sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente. (I commi 4 e 5 non sono stati ammessi al 'visto' della Corte dei conti). Art. 19 (Procedure). - 1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale. 2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione. 3. L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti, a firma del competente dirigente, anche quale delegato del Ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. Il decreto del Ministro e' comunque necessario: a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata; b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico; c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita' nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato. 5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Il comma 6 non e' stato ammesso al 'visto' della Corte dei conti)". - Si trascrive il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 494/1987 che ha integrato il D.P.R. n. 266/1987: "Art. 5. - 1. Nell'art. 16 e' inserito, tra i commi 1 e 3, il seguente: '2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale'. Art. 6. - 1. Dopo l'art. 16 e' inserito il seguente articolo: 'Art. 17 (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto'. Art. 7. - 1. Alla fine dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: '4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo'. Art. 8. - 1. Alla fine dell'art. 19 e' aggiunto il seguente comma: '6. Agli accordi concernenti il personale servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si da' attuazione con provvedimenti di questi ultimi'".

Art. 15

Attivita' culturali e ricreative

1.Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2.La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3.Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4.Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5.Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6.Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3. ((3))

Art. 16

Copertura assicurativa

1.In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2.La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4.I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5.Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Nota all'art. 16: Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 395/1988: "Art. 6 (Coperture assicurative). - 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria".

Art. 17

Diritto allo studio

2.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3.A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.

4.Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

5.Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

6.Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati, da definirsi in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.

Nota all'art. 17: Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988: "Art. 3 (Diritto allo studio). - 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti modalita': a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore; b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'amministrazione. 4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma 2 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo od ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti".

Art. 18

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

((2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.))

((1))

3.L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie. -------------- AGGIORNAMENT0 (1) Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 non erano state ammesse a registrazione da parte della Corte dei conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva dalla Corte dei conti in data 5 maggio 1990.

Art. 19

Igiene e sicurezza sul lavoro

1.Le amministrazioni adottano idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

2.Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio, l'amministrazione provvede ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.

Nota all'art. 19: Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989 e' riportato in nota all'art. 2.

Art. 20

Pari opportunita'

1.I comitati per le pari opportunita', di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove in sede di negoziazione decentrata ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunita' in strutture territoriali di particolare consistenza. Le amministrazioni garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2.I comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono composti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza della amministrazione.

4.Gli effetti delle iniziative assunte dalle amministrazioni a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Nota all'art. 20: Si trascrive il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 266/1987, come integrato dall'art. 12 del D.P.R. n. 494/1987: "Art. 41 (Pari opportunita'). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie 'azioni positive' a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva".

Art. 21

Assenze obbligatorie

1.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.

Nota all'art. 21: Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 1204/1971: "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".

Art. 22

Disposizioni particolari

1.Nei confronti del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, la negoziazione decentrata si riferisce in particolare all'organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni, anche con riferimento al regime degli orari di lavoro, che garantisca, comunque, lo svolgimento delle attivita' finalizzate all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).

3.I criteri e le modalita' di attuazione degli avvicendamenti del personale del Ministero degli affari esteri, appartenente alle qualifiche funzionali, tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero e tra gli uffici all'estero e viceversa sono stabiliti con accordi decentrati secondo le norme a tale ultimo fine previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, da concludersi a livello centrale del Ministero degli affari esteri, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di lavoro straordinario, fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, limitatamente agli importi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6.

Art. 23

Norma finale di rinvio

1.Restano confermate ove non modificate o sostituite dal presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268; 23 agosto 1981, n. 508; 9 giugno 1981, n. 310; 25 giugno 1983, n. 344; 31 maggio 1984, n. 531; 8 maggio 1987, n. 266 e 17 settembre 1987, n. 494.

Nota all'art. 23: Gli estremi della pubblicazione dei DD.PP.RR. n. 268/1976, n. 508/1987, n. 310/1981, n. 344/1983, n. 531/1984, n. 266/1987 e n. 494/1987, sono riportati in nota alle premesse.

Art. 24

Copertura finanziaria

1.Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono valutati per il periodo 1988-1990 in lire 1.438 miliardi, ivi comprese lire 424 miliardi per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989, ed in lire 1.234 miliardi a decorrere dal 1991.

3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

((Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 16 Registrato con riserva limitatamente all'art. 6, commi 3, 4 e 5, e all'art. 18, comma 2, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-2/SR/E del 18 aprile 1990.))

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1990

Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 5, con esclusione

dell'art. 6, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 18, comma 2, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 1' marzo 1990. ((Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990

Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 16

Registrato con riserva limitatamente all'art. 6, commi 3, 4 e 5, e

all'art. 18, comma 2, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-2/SR/E del 18 aprile 1990.))

Allegato 1

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