DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1990, n. 76

Type Decreto legislativo
Publication 1990-03-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 49 (Autorizzazione ai lavori) Art. 56, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'[art. 9, lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art9-leta) e [b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art9-letb), e' sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori. Idem, c. 2 2. La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti. Idem, c. 3 3. Non sono soggette ne' a concessione ne' ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. Idem, c. 4 4. L'autorizzazione, comunque, posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore. Idem, c. 5 5. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle [leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497), resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime. Idem, c. 6 6. Per tutte le opere eseguite in dipendenza del sisma nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni previste all'[articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art3). [Art. 3 ter, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3ter), conv. con mod. [L.n. 883/1982; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883~art1), c. 2, [D.L. n. 48/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 7. Per le opere diverse da quelle indicate nel comma precedente eseguite nei comuni dichiarati totalmente disastrati il contributo di cui all'articolo 3 della predetta [legge n. 10 del 1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;10) non e' dovuto per le concessioni edilizie rilasciate entro il 31 dicembre 1988. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non e' dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa [legge n. 10 del 1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;10). Art. 56, c. 7, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 8. Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione puo' essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilita' prescritti dalle norme vigenti purche' la differenza tra il volume riconosciuto e quello preesistente non superi il 30 per cento. Idem, c. 8 9. Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati e' consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della [legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457). Idem, c. 9 10. Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'art. 30 della stessa [legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457), gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente articolo 9. Idem, c.10 11. Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 34. Art. 11, u.c. [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/82; Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art13), c.1, [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 12. Nei comuni dichiarati sismici l'attuazione degli strumenti urbanistici puo' avvenire sino al 31 dicembre 1989 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'[articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art13)

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 50

Art. 50 (Intese Stato-Regioni) [Art. 57, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art57) 1. Ai fini dell'intesa di cui all'[articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art81), qualora la regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, ferma quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 43.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 51

Art. 51 (Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale) [Art. 58, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art58); Art. 1, c. 8, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. I lavori di ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilita' di Stato e, al fine di accelerare il recupero dei beni culturali, si applicano le disposizioni contenute nell'[articolo 3, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;371~art3-com1) e [2, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;371~art3-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1987, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-10-29;449).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 52

Art. 52 (Istituzione) Art. 39, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Con effetto dell'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza. Idem c.2 2. L'Universita' suindicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 53

Art. 53 (Facolta' e corsi di Laurea) [Art. 40, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art40) 1. L'Universita' statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facolta' e, nelle prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciscuna indicati: a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica; b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica; c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne; d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 54

Art. 54 (Disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature) [Art. 45, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art45) 1. Le disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi della Basilicata, possono essere assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 55

Art. 55 (Statuto e norme di rinvio) Art. 46, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. L'Universita' degli studi della Basilicata e' regolata dallo statuto emanato nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni, e dal [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-27;412), e successive modificazione. Idem, art. 47 2. Per tutto quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 56

Art. 56 (Istituzione) Art. 48, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 e' istituita presso l'Universita' degli studi di Salerno la facolta' di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea di ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Idem, c.2 2. I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-06;1379) gia' funzionanti presso la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Salerno, e come corsi della predetta facolta', costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria. Idem, c.3 3. L'ordinamento della facolta' e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario e' regolato dal [decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, n. 896](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-10-24;896) emanato nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Idem, c.5 [L.n. 168/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;168) 4. I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facolta' di ingegneria Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvedera' con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382), e alla [legge 11 luglio 1980 n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312). Art. 4, c.6, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219); [L.n. 168/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;168) 5. Alle spese di funzionamento della facolta' di ingegneria si fara' fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 21, c.4, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 6. E' istituito, presso l'Universita' di Salerno, il laboratorio per la prova di materiali di costruzione a valere sui fondi del precedente articolo 3. Art. 6, c.10, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 7. Per la realizzazione del centro tra le Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con sede amministrativa presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno, e' assegnato alla medesima Universita' un cointributo speciali di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico. Si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 57

Art. 57 (Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero) Art. 5, sexies [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 1. Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, instituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in: 1) soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata; 2) soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento; 3) soprintendenza archeologica di Pompei; 4) soprintendenza per i beni ambientali, arhitettonici, artistici, e storici di Salerno e Avellino. Art. 53, c. 1 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Il Ministero per i beni culturali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 23, completa l'esecuzione del piano straordinario nel quale sono stati individuati, oltre agli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici, della Campania e della Basilicata, anche forme di riattivazione parziale e sono state individuate adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, al fine di garantire l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche' possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi. Idem, c.2 3. Il Ministero per i beni culturali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale peri beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto. Idem, c.3 4. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane possono proporre un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura o per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-12-20;760) ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il presente articolo e' abrogato limitatamente alla istituzione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che e' soppressa.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 58

Art. 58 (Potenziamento delle strutture periferiche del Ministero) [Art. 5 novies, D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art5novies), conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art1) c.2, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania e' autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, operanti fino al 31 dicembre 1990, al fine di accellerare la esecuzione delle opere di ricostruzione del terremoto di competenza dello Stato. Art. 1, c. 7bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 2. In ciascuna delle sezioni di cui al precedente comma e' assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 59

Art. 59 (Personale tecnico) Art. 2, c.1, [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. I comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati che non abbiano ancora dato attuazione dell'articolo 2 commi 1 a 6, della [legge 18 aprile 1984, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80), sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico nei limiti indicati dal comma seguente. Idem, c.2 2. La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e alla data del 19 aprile 1984 gia' approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non puo' comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti: a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: due unita' tecniche (di cui un ingegnere o architetto); b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unita' tecniche (di cui un ingegnere o architetto); c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unita' tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto); d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unita' tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto). 3. Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare e' soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo. Idem, c.4 4. Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimita' del comitato regionale di controllo, l'atto e' depositato direttamente presso l'Ufficio di segretaria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni. Idem, c.5 5. Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalita' di cui al comma precedente, senza la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace. Idem c.6; Art. 12 c. 4 sexies, [L.n. 363/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;363) 6. I comuni indicati nel primo comma provvedono ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del personale di cui alla [legge 16 maggio 1984, n. 138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-05-16;138). Art. 1, c.1 bis, [D.L. n. 309/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;309), conv. con mod. [L.n. 472/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;472); Norma di coordinamento 7. All'onere derivante dall'assunzione in ruolo del personale tecnico indicato nei precedenti commi si provvede per il primo anno con le residue disponibilita' dello stanziamento di 1 miliardo recato dall'[articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 3 giugno 1986, n. 309](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-06-03;309~art1-com1bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 1986, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-08-09;472) il cui importo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 60

Art. 60 (Personale convenzionato) [Art. 12, L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730~art12); Norma di coordinamento 1. Al personale convenzionato da enti, amministrazioni e dal Commissario straordinario di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti indicati nell'articolo 1 del presente testo unico in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, si applicano le disposizioni recate dall'[articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-28;730~art12) e successive modificazioni, sempre che detto personale sia in possesso dei prescritti requisiti. Al relativo onere si provvede, sino a tutto il 1988, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della richiamata legge. Art. 21, c.3, [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 2. E' differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui al precedente comma, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli. Art. 3, c.1, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 3. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico, i comuni, le province e le comunita' montane gli enti pubblici sono autorizzati ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di istituto sotto il profilo tecnico.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 61

Art. 61 (Comuni privi di segretari comunali) Art. 1, c.7, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norme delle vigenti disposizioni di legge, provvedono a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 62

Art. 62 (Delegazione speciale della Cassa depositi e prestiti) Art. 15 ter, c. 1, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776) conv. con mod. [L.n. 874/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. La speciale delegazione della Cassa depositi e prestiti per le zone colpite dai terremoti di cui all'articolo 1 istituita con l'[articolo 15 ter del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art15ter) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1981, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-22;874) provvede al finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche e di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica. Idem, c.2 2. Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali la Cassa depositi e prestiti riservera' una quota a favore dei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente testo unico per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma. Idem, c. 3 3. L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato. Idem, c. 5 4. Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in aggiunta all'assunzione fino ad un massimo di trenta impiegati ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 4, del citato [decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1981, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-22;874), a distaccare temporaneamente alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti. Idem, c. 6 5. I comuni colpiti dal sisma d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti. Idem, c. 7 6. Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuera' le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 63

Art. 63 (Compiti della Cassa depositi e prestiti in materia di edilizia abitativa) Art. 2, c. 1, [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981; Art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art16), c. 16, [L.n. 41/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41) 1. La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo precedente provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal sisma ed alla relativa assistenza tecnica ai fini del completamento dei programmi abitativi: a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto - di unita' immobiliari da locare ai sensi della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-15;629~art7), convertito, con modificazioni, nella [legge 15 febbraio 1980, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-15;25). Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;643), e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento; b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione di alloggi da locare ai sensi della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al [decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-02-13;19), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 aprile 1981, n. 128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-15;128). Idem, c. 2 2. L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere al comune di riscatto, in permuta dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio. [Art. 7, L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art7) 3. Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente comma 1 e' determinato in base alle disposizioni della [legge 8 agosto 1977, n. 513](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513), e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 quinquies, c. 2, [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 883/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 4. Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto a termini del precedente comma 1, sono assegnati in locazione ai sensi della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), in base a criteri fissati dai consigli comunali. [Art. 9, L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art9) 5. Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente primo comma fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 64

Art. 64 (Adempimenti preliminari a carico dei comuni) Art. 2 bis, c. 1, [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. I comuni, all'atto della richiesta del mutuo di cui al precedente articolo dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 63, comma 1, lett. b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e' prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167). Idem, c. 2 2. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167), o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti ed inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. Idem, c. 3 3. Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale e' immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte. Idem, c. 4 4. Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio. Art. 10, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 5. I comuni interessati al programma edilizio previsto nel precedente e nel presente articolo possono osservare la procedura fissata dagli [articoli 80 e seguenti della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art80), nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee. Idem, c. 2 6. L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' e di urgenza delle opere da realizzare. Idem, c. 3 7. Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'[articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art59).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 65

Art. 65 (Procedure per il completamento degli interventi) Art. 16, c. 16 [L.n. 41/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41) 1. In aggiunta al finanziamento originario di 1.000 miliardi di lire autorizzato con l'[articolo 2, comma 3, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-03-19;75~art2-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219), la Cassa depositi e prestiti per il completamento del programma indicato nell'articolo 63, comma 1, del presentre testo unico e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di 60 miliardi di lire ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale ed interesi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Art. 3, c. 22, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali e' in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 63, comma 1, del presente testo unico. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, e' posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui al precedente articolo 3. Art. 3, c. 4, [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 3. Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente testo unico, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti puo' assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti cosi' adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 66

Art. 66 (Trasferimento di sede dei dipendenti pubblici) [Art. 24, D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art24), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, che, in dipendenza del sisma del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981 hanno ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria nei comuni di cui all'articolo 1, sono a domanda definitivamente trasferiti nelle nuove sedi. Il trasferimento del personale della scuola e' effettuato anche in soprannumero. Sono altresi' definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello Stato, di enti pubblici e di aziende autonome dello Stato alla data del 30 aprile 1982.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 67

Art. 67 (Disposizioni in materia carceraria) Art. 20, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai [commi secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;469~art4-com2) e [terzo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;469~art4-com3). Idem, c. 2 2. Detto personale puo' essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 68

Art. 68 (Benefici a favore dei supplenti delle scuole private) [Art. 11 bis, D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art11bis), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'[articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art76), sono equiparati agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 69

Art. 69 (Acquisto di immobili) Art. 72, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8), c. 3, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1990, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore a quella degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e la conservi alla data dell'acquisto. Art. 72, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione. Idem, c. 3 3. Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo ottiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria. Idem, c. 4 4. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali. Idem, c.5 5. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice delle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei registri di cui al precedente primo comma. Idem, c.6 6. Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovra' produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 70

Art. 70 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123), COME MODIFICATO DAL [D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200)))

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 71

Art. 71 (Agevolazioni in materia di indennizzi) [Art. 74, L.n. 219/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art74) 1. Gli indennizzi corrisposti da societa' di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 72

Art. 72 (Limiti alla cumulabilita') Art. 75, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Le provvidenze disposte con il presente testo unico non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. Idem, c.2; Art. 7, c.6, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L. n. 167/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;167) 2. Dalle provvidenze di cui al presente testo unico si detraggono le somme percipite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma. Art. 75, c.3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 3. L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 9. Idem, c.4; Art. 8, c.3 [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 4. Per i contributi di cui agli articoli 27 e 28 la detrazione di cui al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relativo ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 73

Art. 73 (Imposta locale sui redditi) Art. 3, u.c. [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili e inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. [Art. 3 terdecies, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3terdecies), conv. con mod. [L.n. 883/1982; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883~art1), c. 9, [D.L. n. 790/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;790), conv. con mod. [L. n. 47/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;47) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537))).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 74

Art. 74 (Imposta sul valore aggiunto) Art. 13, c.1 [L.n. 48/1989; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48~art5), c.1, [lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;799~letc) ed [f) D.L. n. 799/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;799~letf), conv. con mod. [L. n. 875/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;875) 1. Nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'art. 1 fino alla data del 31 dicembre 1989, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto; a) le cessioni di beni e le prestazione di servizi, ivi comprese quelle professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici indicati nel precedente articolo 1. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita' di demolizione e sgombero delle macerie. Art. 4, c.4, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 2. Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione ((e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari)), di cui all'articolo 39, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposte sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non e' consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26) e successive modificazioni. Art. 8, c.4, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nei settori previsti dagli articoli 27 e 28.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 75

Art. 75 (Esenzione della ritenuta sui depositi e conti correnti) Art. 3, c.6, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26), e successive modificazioni gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per la erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate. Idem, c.7 2. L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino la effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 76

Art. 76 (Perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma) Art. 8, c.2, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Le disposizioni dell'[articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art17), come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante delle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro il 19 luglio 1988 abbiano inoltrato agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 77

Art. 77 (Sospensione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici e per talune concessioni comunali) Art. 35 quater, c.1, [D.L. n. 55/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983;55), conv. con mod. [L. n. 131/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;131) 1. Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attivita' a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocata dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, e' sospeso fino al ripristino della normale attivita', il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'[articolo 1, n. 21) del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1978-12-14&numeroGazzetta=348), modificato dall'[articolo 18 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-12-22;786~art18) convertito, con modificazioni, nella [legge 26 febbraio 1982, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-26;51). Idem, c.2 2. A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'[articolo 31, lettera b) nella legge 11 giugno 1971, n. 426](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art31-letb). Art. 33, c. 1, bis, [D.L. n. 55/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983;55), conv. con mod. [L. n. 131/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;131) 3. Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con [regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175) non e' riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commercianti che esecitano la loro attivita' in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 78

Art. 78 (Attestazioni ai fini fiscali) Art. 8, c. 5 [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificatamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati dal presente testo unico, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma e' attestata dal sindaco.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 80

Art. 79 (Norme relative alla cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei risidui fondi stanziati) Art. 1, c.3, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19) conv. con mod. [L. n. 80/1984; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art1) c. 5, (([L. n. 113/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;113))) 1. A decorrere dal 19 aprile 1984 i prefetti delle provincie presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilita' di cui al [comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art2-com4), convertito, con modificazioni della [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874), svolgono attivita' di ordinaria gestione; ai prefetti stessi e' demandata a norma dell'[articolo 1, comma 5, della legge 11 aprile 1983, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-04-11;114~art1-com5), la definizione degli impegni assunti nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Art. 13 bis, c.1, [D.-L. n. 159/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;159), conv. con mod. [L. n. 363/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;363) 2. Nei limiti delle residue disponibilita' del fondo costituito con 1 l'articolo 2 del citato [decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776), affluite al fondo di cui al (([decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-11-12;829))), convertito con modificazioni dalla [legge 23 dicembre 1982, n. 938](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-12-23;938), il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta dei prefetti competenti, assicura le provviste economiche occorrenti nel precedente comma. Art. 1, c.6, [L. n. 114/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;114) 3. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attivita' di cui al primo comma, nonche' i criteri e le modalita' per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del citato [decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776), e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalita' relative agli interventi per l'emergenza. Idem, c. 7 4. I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 80

Art. 80 (Immobili danneggiati da piu' eventi sismici e completamento) della ricostruzione) [Art. 7, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art7), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12); Norma di coordinamento 1. I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della [legge 5 ottobre 1962, n. 1431](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431), possono accedere ai benefici previsti dal presente testo unico sulla base delle disposizioni vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti del fondo di cui all'articolo 3. La disposizione del presente comma si estende alle domande presentate entro il 31 dicembre 1984 a termini dell'[articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art3). [Art. 15, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art15), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lett. e) al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1980, di cui al [regio decreto legge 3 agosto 1930, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-08-03;1065) convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 1980, n. 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-29;1986), ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, di cui all'articolo 1, del presente [testo unico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-05-09&numeroGazzetta=126).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 81

Art. 81 (Dichiarazione di morte presunta) Art. 3, c. 1, [D.L. n. 799/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;799), conv. con mod. [L.n. 875/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;875) 1. Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, puo' essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano piu' loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla data del sisma stesso. Idem, c. 2 2. La procedura di cui agli [articoli 727](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art727) e [728 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art728) puo' essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilita' rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni. Idem, c. 3 3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme della [legge 3 giugno 1949, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-06-03;320), concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra. Idem, c. 4 4. Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta e' sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilita' prevista dal precedente secondo comma. Idem, c. 5 5. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorita' amministrativa. Idem, c. 6 6. Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante e' ammessa al beneficio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'[articolo 729 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art729). A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 82

Art. 82 (Attribuzione della qualifica di infortunato o di inabile permanente e provvidenze in favore del volontariato) Art. 13, c. 1, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 10 che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento della preesistente invalidita'. Idem, c. 2 2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidita' riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilita' del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilita' permanente. Ove, in sede di tali accertamenti ai riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del [testo unico 30 giugno 1965, n. 1124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1965-06-30;1124), un grado di inabilita' permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilita' corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateizzazione che comunque non potra' superare le 60 rate. Idem, c. 3 3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamita' di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal [testo unico 30 giugno 1965, n. 1123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1965-06-30;1123), per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato. Idem, c. 4 4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e' corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore ai sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi. Idem, c. 6 5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981. Art. 13 bis, c. 1 e 2, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 6. Ai cittadini che abbiano prestato la loro attivita' volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attivita' a favore delle popolazioni colpite dal sisma, e' riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria a condizione che abbiano notificato la loro presenza al sindaco del comune in cui intendevano prestare la loro attivita' volontaria.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 83

Art. 83 (Prestiti esteri) Art. 78, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Il Ministro del tesoro in relazione all'articolo 3, comma 1, e' autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti. Idem, c. 2 2. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri contratti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3. Idem, c. 3 3. Il servizio dei suddetti prestiti esteri e' assunto mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvedera' sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 84

Art. 84 (Rimborso dei mutui) Art. 15 bis, c. 1 e 3, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. La direzione generale del tesoro continua a provvedere al rimborso dei mutui accordati dalla Banca europea per gli investimenti nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunita' economica europea per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'[articolo 15 bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art15bis), convertito, con modificazioni dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874). Idem, c. 2 2. Il rimborso di cui al precedente comma e' effettuato sulla base di un elenco riepilogativo che alla scadenza delle rate la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo dei mutui cui si riferisce. [Art. 5, D.L. n. 623/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983;623~art5), conv. con mod. [L.n. 748/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;748) 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' per il rimborso dei prestiti esteri contratti nel limite massimo complessivo di 1.720 miliardi previsto dall'[articolo 5 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-11-07;623~art5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 dicembre 1983, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-23;748), elevato a lire 2.220 miliardi con l'[articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art11).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 85

Art. 85 (Garanzie dello Stato per i mutui BEI e rischio di cambio) Art. 15 bis, c. 3, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. Continuano ad essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio i mutui in corso di ammortamento contratti con la BEI dagli istituti di credito a medio termine, dagli enti pubblici e dalle societa' concessionarie di pubblici servizi per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'[articolo 15 bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art15bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 86

Art. 86 (Collocamento in aspettativa) Art. 6 ter, c. 1, [D.L. n. 245/89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;245), conv. con mod. [L.n. 288/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;288) 1. Fino al 30 giugno 1990 e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati. Idem, c. 2; Art. 6, c. 6, [D.L. n. 8/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 2. Fino al 30 giugno 1990 nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non piu' di quattro assessori effettivi o supplenti che abbiano specifica delega per i problemi di cui al presente testo unico. Art. 1, c. 3, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Resta fermo il trattamento economico spettante agli amministratori di cui ai precedenti commi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 87

Art. 87 (Investimenti per l'edilizia residenziale) Art. 5, c. 1, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensita' abitativa colpite dal sisma del novembre 1980. Idem, c. 2 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1. Art. 1, c. 3, [L.n. 48/1989; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48~art17), c. 48, [L.n. 67/1988; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67~art6), c. 14 quinquies, [D.L. n. 8/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 3. Fino al 31 dicembre 1989 l'INAIL e' tenuto ad utilizzare, a termini dell'[articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art64), e successive modificazioni, i fondi ancora disponibili derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'[articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art65) e successive modificazioni.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 88

Art. 88 (Attribuzioni particolari del Ministro dei lavori pubblici) Art. 18, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Il Ministro dei lavori pubblici determina, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati, con proprio decreto, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere a professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia di urbanistica a favore dei comuni e delle comunita' montane delle regioni Campania e Basilicata. [Art. 14 undecies, D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776~art14undecies), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 2. Il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dai terremoti indicati nell'articolo 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Art. 21, c. 5, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 3. Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un piu' puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'[articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art20), a laboratori operanti in Basilicata e Campania.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 89

Art. 89 (Durata dei provvedimenti sospensivi della efficacia di atti) [Art. 23 sexies, D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art23sexies), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Nelle regioni di cui all'articolo 1 i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui al presente testo unico perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non e' eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 90

Art. 90 (Sanzioni penali) [Art. 15 quater, D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776~art15quater), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. Le pene per i reati previsti dagli [articoli 479](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art479), [480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art480), [481](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art481) e [483 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art483), commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono aumentate fino alla meta'. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'[articolo 69 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art69). Art. 11, c. 2 e 3, [D.L. n. 799/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;799), conv. con mod. [L.n. 875/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;875) 2. L'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarieta' appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonche' da organi di stampa, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti terremotati e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi dell'[articolo 314 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art314).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 91

Art. 91 (Eccezionale presunzione di legittimita') [Art. 4, D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art4), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187); [Sent. Cost. n. 100/87](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::) (Sentenza interpretativa di rigetto) 1. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 92

Art. 92 (Disciplina degli alloggi prefabbricati) Art. 2, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate o che pervengano in dono tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate, sono trasferiti in proprieta' ai comuni nel cui territorio sono installati. Idem, c. 2 2. I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono. Idem, c. 3 3. Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati. Art. 1, c. 3, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 1 ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art1ter), [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Ai comuni e' assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati di cui al presente articolo e degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto. [Art. 4 ter, D.L. n. 309/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;309~art4ter), conv. con mod. [L.n. 472/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;472) 5. Le aree utilizzate per la sistemazione delle famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attivita' produttive danneggiate dal sisma possono essere espropriate anche a valere sul fondo previsto nell'articolo 3 dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 37.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 93

Art. 93 (Recupero di contributi per omessi lavori concernenti piccole riparazioni) Art. 7, c. 5, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art3), c. 3 ter [D.L. n. 114/85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985;114), conv. con mod. [L.n. 211/1985](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;211) 1. Le somme eventualmente gia' riscosse in base all'[articolo 7 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-02-27;57~art7), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 1982, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-29;187), sono recuperate con le procedure di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639), qualora entro il 31 dicembre 1985 non sia stata completata la riparazione.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 94

Art. 94 (Riesame di taluni strumenti urbanistici) Art. 2, c. 7, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni danneggiati dall'evento sismici del 21 marzo 1982, ed inclusi nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1982-05-05&numeroGazzetta=121), resi esecutivi ai sensi del [decreto legge 21 settembre 1987, n. 389](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-21;389) e del [decreto legge 20 novembre 1987, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474), e' annuallata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui all'articolo 34, comma 22.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 95

Art. 95 (Termini in materia di edilizia abitativa) Art. 4, c. 4, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Per i provvedimenti di assegnazione del contributo gia' rilasciati alla data del 22 novembre 1987, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di assegnazione, nonche' allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati o ultimati, a pena di decadenza delle agevolazioni. Idem, c.6 2. Per i progetti esecutivi presentati alla data del 22 novembre 1987, i provvedimenti definitivi di assegnazione del contributo sono emanati non oltre i novanta giorni dalla predetta data.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 96

Art. 96 (Disposizioni particolari in materia di edilizia residenziale) Art. 5, c. 8, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Le disposizioni in cui all'[articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art20), non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del sisma. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 97

Art. 97 (Interpretazione autentica in materia di integrazione salariale) [Art. 5, D.L. n. 338/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;338~art5), conv. con mod. [L. n. 389/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;389) 1. L'[articolo 12 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art12), convertito modificazioni, dalla (([legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874))) e successive modificazioni, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennita' ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennita' di anzianita' maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 98

Art. 98 (Convenzione-tipo per i mutui concernenti l'edilizia abitativa) [Art. 16, D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art16), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Il Ministro del tesoro definiti la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti negli articoli 10, 11, e 13 nonche' per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 99

Art. 99 (Disciplina speciale per il Comune di Teana) [Art. 23, D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art23), conv. con mod. [L. n. 12/1988 Art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art14), [L. n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 1. Le domande presentate entro il 31 dicembre 1988, relative all'assegnazione del contributo per l'edilizia abitativa ai sensi del presente testo unico gli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1987-05-11&numeroGazzetta=107), sono esaminate ove integrate del progetto di intervento entro il 30 giugno 1989.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 100

Art. 100 (Individuazione delle risorse per il completamento della ricostruzione) Art. 1, c. 8, [D.L. n. 173/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173) conv. con mod. [L. n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera' preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla [legge 1 marzo 1986, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64), e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi del presente decreto, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 101

Art. 101 (Disciplina dei procedimenti pendenti) Art. 11, c. 1 bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80); Norma di coordinamento 1. Le disposizioni del decreto 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 1984, si applicano, in base a domanda anche a favore dei soggetti gia' beneficiari dei contributi di cui agli [articoli 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art9) e [10 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art10), sempre che non abbiano riscosso alla data del 31 marzo 1989 il saldo finale e con riferimento al valore del costo d'intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 102

Art. 102 (Regime delle opere realizzate mediante donazioni) [Art. 4 D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art4) conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Le opere realizzate o da realizzare nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziato in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione, di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 103

Art. 103 (Determinazione dei prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere) [Art. 11, D.L. n. 484/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;484~art11), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private sono variati in misura non superiore all'incremento del costo dell'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 104

Art. 104 (Affidabilita' di piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo) dei costruttori) [Art. 9, D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art9), conv. con mod [L. n. 12/1988 Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art13), c.1, [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 puo' essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al precedente articolo si applica fino al 31 dicembre 1989.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 105

Art. 105 (Limite d'investimento degli insediamenti in corso alla data del 27 gennaio 1987 nelle aree disastrate) Art. 8, c. 2 ter, [D.L. n. 8/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8) conv. con mod. [L. n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 1. Il limite degli investimenti di cui all'articolo 39, comma 2, puo' essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data del 27 gennaio 1987 entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 106

Art. 106 (Riduzione degli oneri per consumo di energia elettrica) [Art. 1 bis, D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75~art1bis) conv. con mod. [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte dei cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza, nelle predette strutture. Idem, 2. Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici. Art. 6, c. 9, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo containers.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 107

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