DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1990, n. 76

Type Decreto legislativo
Publication 1990-03-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 20 (Aperture di credito e mutui) Art. 23, c.5, [D.L. n.57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Con il provvedimento di assegnazione di cui al precedente articolo viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effetua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2. Idem, c. 6 2. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro. Art. 1, c.2 [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 893/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;893) 3. Il decreto del Ministro del Tesoro che approva la convenzione-tipo di cui al precedente comma e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Art. 16, c.2, [L.n. 41/1986; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41~art6), c.1, [L.n. 910/1986; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art17), c.1, [L.n. 67/1988; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67~art1), c.4, [D.L. n. 173/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L.n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291) 4. Le aperture di credito di cui al comma 1 vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro impartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 5, i comuni possono effettuare trasferimenti di risorse delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, sulle aperture di credito di cui al precedente comma 1, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le apertrure di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo. Art. 1, c.4, [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L. 883/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 5. Il saldo delle aperture di credito di cui al precedente quarto comma e' imputato al fondo previsto nell'articolo 3. A tal fine i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui al precedente articolo 4 ed il relativo importo e' computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni. Art. 15, c.4, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 6. I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, dal Comitato interministeriale per il risparmio. Idem, c.5 7. Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria. Idem, c.6 Norma di coordinamento 8. I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13, comma 1, sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 21

Art. 21 (Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione) Art. 4, c.3, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessita' e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonche' di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facolta' di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori. 2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliare di cui al presente titolo ha luogo: a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco; b) in ragione dell'80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture; c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori entro 90 giorni dalla presentazione ((di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonche')) dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture ((...)); nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono co cesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comm 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori. Art. 3, c.4 ter, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/84; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art4), c.1, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) ((3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativa e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire e' necessario allegare il certificato di collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non puo' essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13)). Art. 18, c.2, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/1982; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art4), c.2, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 4. Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 22

Art. 22 (Esecuzione degli interventi) Art. 16, c. 1, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Gli interventi di cui al precedente articolo 9, lettere d), e), f), g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale. Idem, c.2 2. L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonche' l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione anche mediante esproprio per pubblica utilita', puo' essere affidata in concessione a societa', imprese di costruzione anche cooperative, e loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunita' economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parita' di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno. Idem, c.3 3. Il soggetto concessionario e' scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti. Idem, c.4; Art. 1, c. 9, [D.L. n. 173/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L.n. 291/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291) 4. L'esecuzione delle opere affidate in concessione e' disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro: a) le modalita' ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva; b) i criteri per la definizione del compenso; c) la concessione di anticipazioni, pari al 15 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e previa dichiarazione del direttore dei lavori relativi all'avventuto concreto inizio dei lavori medesimi; non si applica la revisione ad importi corrispondenti alle somme anticipate: d) le modalita' e i tempi per i pagamenti residuali del compenso; e) le penalita' per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione; f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione e all'esercizio delle opere da realizzare; g) le ipotesi di risoluzione della convenzione; h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere approvate variazioni ai progetti ed alla convenzione; i) l'inserimento di una clausola compromissoria; l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania. Art. 23, c. 6, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 5. Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al [primo comma dell'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art81-com1).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 23

Art. 23 (Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprieta' di enti pubblici) Art. 23, c. 7, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. 187/1982; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art17), c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a quanto previsto dal precedente articolo 22. Idem, c. 2 2. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rate delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della variabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con [regio decreto 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-05-25;350), e successive modificazioni, e dall'[art. 25 lett. a) della legge 1 febbraio 1961, n. 59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-02-01;59~art25-leta), a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia. [Art. 2 bis, D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art2bis) conv. con mod. [L.n. 455/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;455) 3. Agli interventi di competenza di amministratori dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del precedente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II capo III, e titolo III della [legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64). Art. 6, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 4. La disposizione di cui al precedente comma 3 e' estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, salvo quanto previsto dall'[articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art20). Idem, art. 25 ter 5. Negli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprieta' della regione, delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione. Art. 17, c. 5, [L.n. 219/1981; Art. 2 bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2bis), c. 2, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/81; Art. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art21), c.2, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 6. Il Ministro della pubblica istruzione nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonche' delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle universita' della Basilicata, di Napoli e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche. Art. 3, c. 1, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L. N. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 7. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico, e in particolare, con quelli di cui al presente articolo, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di Istituto sotto il profilo tecnico. Art. 17, c. 5, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 8. Il Ministro per i beni culturali puo', con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituiti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. Art. 1, c. 8, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con agli mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 9. Al fine di accellerare il recupero dei beni culturali di cui al comma 1, nonche' articoli 13 e 57 del presente testo unico si applicano le disposizioni contenute nell'[articolo 3, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;371~art3-com1) e [2 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;371~art3-com2) convertito, con modificazioni della [legge 29 ottobre 1987, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-10-29;449).

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 24

Art. 24 (Interventi nel settore agricolo) [Art. 18, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art18) 1. Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunita' montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla [legge 25 maggio 1970, n. 364](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364), e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonche' gli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4. Idem, c.2 2. Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione, la cessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 25

Art. 25 (Piccola proprieta' contadina) [Art. 19, L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art19) 1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la trasformazione della piccola proprieta' contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli [articoli 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art12) e [13 della legge 26 maggio 1965, n. 590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art13), ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potra' essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse. Idem, c.2 2. La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attivita' lavorativa al momento del sima, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini. Idem, c.3 3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni. Idem., c.4 4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 26

Art. 26 (Garanzia per le operazioni di credito agrario) [Art. 20, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art20) 1. Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi a loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della [legge 2 giugno 1961, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454), e successive modificazioni.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 27

Art. 27 (Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali) Art. 21, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219). Art. 23, c. 9, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 e' concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attivita' produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma. Art. 21, c.2, [L.n. 219/1981 Art. 2 ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2ter), c. 1, [D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 2. Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco. Art. 8, c. 7 bis, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 3. Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attivita' di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonche' al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi. Art. 4, c. 1, [D.L. n. 309/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;309), conv. con mod. [L.n. 472/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;472) 4. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attivita' nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge. Idem c.2 5. E' consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati. Art. 8, c.9, [L. n. 730/1986; Art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730~art10), c. 1, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 6. Ferma restando la competenza per le domande definite dalla data del 4 novembre 1986, alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero di addetti non superiore a trenta unita' e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, provvede il Presidente della giunta regionale secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28. Art. 8, c. 1, [L. n. 730/1986 Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730~art5), c. 4, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8) conv. con mod. [L. n. 129/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;129) 7. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione e' regolata con convenzione da stipularsi con il Comune ed e' vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali o pubbliche. Tale disposizione si applica anche alle arre relative alla delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987. Idem, c,2 8. La convenzione di cui al precedente comma e' deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo. Idem, c. 3, Art. 13, c.2 [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 9. Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'[art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art19) nonche' quelle contenute nel successivo articolo 39, comma 12.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 28

Art. 28 (Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo) Art. 22, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attivita' ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali, e turistici, nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e' concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto. Idem, c. 2; Art. 23, c. 10, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 3. Il Contributo di cui al comma precedente e' esteso alla spesa necessaria per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento della impresa. Art. 22, c. 3, 4 e 5, [L.n. 219/1981; Art. 2 ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2ter), [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art10) c. 1 e 3, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12). Norma di coordinamento 3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso dalla regione alle imprese che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, ed abbiano provveduto a corredarla entro il 31 marzo 1989 dell'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dell'autorizzazione dai competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'[art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art18), e da una specifica perizia giurata per l'approvazione da parte della commissione di cui al presente comma. Fino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla disciplina delle modalita' di erogazione del contributo, il contributo stesso e' concesso dal presidente della giunta regioale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonche' dell'intendente di finanza. Le spese per il finanziamento della commissione sono a carico del fondo di cui all'articolo 3. Art. 12, c.5, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 4. In tutti i casi previsti nei precedenti commi ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali i contributi sono definitivi entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro 60 giorni dalla presentazione stessa. Art. 22, c.5, [L.n. 219/1981; Art. 2 ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2ter), [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 5. Il contributo e' erogato in ragione: a) del 50 per cento all'inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) del restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi, da parte di un tecnico nominato, dal presidente della commissione di cui al comma 3; il relativo compenso e' a carico dei fondi di cui all'articolo 3. Art. 12, c.1, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 6. La concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazione sia ad uso abitativo che produttivo, e' disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 19. Idem, c.2 7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente e' altresi' concesso dal sindaco, su parere della commissione prevista nel comma 3, il contributo per le riparazioni delle attrezzature e il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Idem, c. 4 8. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 non approvate dalle regioni alla data del 22 novembre 1987 sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 6 e 7. Art. 33, c.3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 9. Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle aree individuate ai sensi del successivo articolo 41 si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorita' comunale competente.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 29

Art. 29 (Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze) Art. 23, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28 e' concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termini scadenti tra la data del sisma e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 27 e 28. Idem, c.2 2. Il contributo di cui al precedente comma e' versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma. Idem, c.3 3. La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28. Idem, c.4 4. Le aziende e gli istutiti di credito di cui all'[articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art19) sono autorizzati, anche in deroga a norma di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalita' di cui al primo comma degli articoli 27 e 28 compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature. Idem, c.5 5. Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamento di cui al comma precedente, e' autorizzato a destinare anche le disponibilita' riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'[articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-09;902~art28-com4). Idem, c.6 6. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi. Art. 8, c.10, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 7. Il Ministero del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 30

Art. 30 (Provvidenze per la cooperazione) [Art. 1 bis D.L. n. 48/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48~art1bis), conv. con mod. [L.n. 119/1986; Art. 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119~art24), c.3 [L.n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c. 1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) norma di coordinamento 1. Le regioni Basilicata e Campania provvedono a ripartire, secondo criteri definiti dai rispettivi Consigli regionali, sulla base di quanto deliberato dal CIPE, il fondo di 100 miliardi istituito a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3, per le finalita' di cui ai successivi commi del presente articolo. Idem, c.1; Art. 24, c. 1 e 2 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Le agevolazioni concedibili a carico delle disponibilita' del predetto fondo per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi, aventi sede nei territori colpiti dal terremoto ubicati nelle predette regioni, possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati e sono dirette all'attuazione e al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi. Art. 24, c.4, [L.n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c.1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi a propri soci. Art. 24, c. 5, [L.n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c.1, [l.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stasto, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ad essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione. Art. 24, c. 6, [L.n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c. 1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 5. La determinazione dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse, nonche' le modalita' di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative previste dal [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1577), e successive modificazioni.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 31

Art. 31 (Impiego di lavoratori in cassa integrazione) Art. 25, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle azioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale. Idem, c. 2 2. I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilita' alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati. Idem, c. 3 3. Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, e' sospeso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, permanendo la continuita' del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una maggiorazione del salario pari al vento per cento. Idem, c. 4 4. Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilita', di cui all'[art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art28), e successive modificazioni e integrazioni. Idem, c. 5 5. I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 32

Art. 32 (Prestazione di garanzie) [Art. 25 sexies, D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art25sexies), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, isitituti di credito e della FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 33

Art. 33 (Direttive generali) Art. 27, c. 1 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e puo' essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale. Idem, c. 2 2. La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali. Idem. c. 3 3. Nel definire le modalita' di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare. [Art. 24 bis, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art24bis), conv. con mod. [L.n. 12/88; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art1), c. 5, [D.L. n. 686/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;686), conv. con mod. [L.n. 883/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 4. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai sensi dell'art. 3, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati. I comuni danneggiati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 4 sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 34

Art. 34 (Ricostruzione dei comuni disastrati e dei comuni gravemente danneggiati) Art. 28, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art3), c. 8, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano il piano regolatore generale nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla regione. Idem, c. 9, 2. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, gia' dotati alla data del sisma del piano regolatore generale, sono tenuti ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici. Art. 28, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 3. I comuni indicati nei precedenti commi sono obbligati altresi' ad adottare o confermare tra i senguenti piani esecutivi necessari: a) il piano di zona redatto ai sensi della [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167), e successive modificazioni, dimensionato anche sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito; b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'[articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art27), ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita' produttive compresi quelli commerciali e turistici; c) i piani di recupero di cui al titolo IV della [legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457), e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti o da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito. Art. 6, c. 1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. Nei comuni dichiarati disastrati il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi della [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167), e successive modificazioni. Art. 28, c. 15, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 5. Nelle more della adozione o della conferma dei piani esecutivi di cui al terzo comma del presente articolo, il comune puo' autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire. Idem, c. 17 Norma di coordinamento 6. I piani di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica. Art. 29, c. 4 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 7. Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 33 risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, piu' in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente comma 3 regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici. Art. 3, c. 10, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art2), c. 2, [D.L. n. 48/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 8. Resta ferma la potesta' dei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, al fine di accellerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui al presente articolo. Art. 28, c. 3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 9. I piani esecutivi di cui al precedente terzo comma sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero e alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri. Idem, c. 4 10. Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale. Idem, c. 5 11. I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'[articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art3). Idem, c. 6 12. I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito e' data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale. Idem, c. 8; Art. 23, c. 13, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 13. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni. Art. 28, c. 9 e 11, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 13, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187); Norma di coordinamento 14. I piani esecutivi coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione anche urbanistica senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'[articolo 59 della legge 10 aprile 1953, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-10;62~art59), e dell'approvazione e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale. Art. 28, c. 7, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 13, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. 1.n. 187/1982 15. Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito. Art. 2, c. 2 e 6, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12); Norma di coordinamento 16. I piani regolatori generali od esecutivi, e loro varianti, adottati dai comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, fatta eccezione dei piani esecutivi di cui al precedente comma 14, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindi giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici. Art. 28, c. 12, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 17. L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti. Idem, c. 14 18. Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera d), alla costruzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente terzo comma, le aree stesse sono cedute in proprieta' anche oltre la riserva di proprieta' comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi. Art. 3 sexties, c. 2, [D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 883/1982; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883~art5), u.c. [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 19. Ai proprietari di edifici che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprieta' nell'ambito del piano di zona di cui al precedente terzo comma, lettera a). Art. 5, c. 4 bis, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 20. Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi. Art. 28, c. 16, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 21. In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti e da demolire sono acquisite al patrimonio comunale. Art. 2, c. 3 e 6, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988; Art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art28), c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 13, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. 1.n. 187/1982 22. Gli strumenti urbanistici generali e esecutivi o loro varianti gia' inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione di intendono approvati ove la regione o l'ente delegato entro il 20 maggio 1988 non abbiano notificato alcun formale provvedimento ai sensi dell'[articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art10), e successive modificazioni. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale. Art. 2, c. 1, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 23. Ai comuni disastrati e a quelli gravemente danneggiati che non abbiano adottato entro il 20 maggio 1988 il piano regolatore o i piani esecutivi di cui al presente articolo e' sospesa l'erogazione di fondi ai sensi dell'articolo 3 fino alla adozione dei menzionati piani, fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7, comma 5. Art. 28, c. 18, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) ((24.)) Le spese per la elaborazione dei piani regolatori e dei piani esecutivi previsti nel presente articolo sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 35

Art. 35 (Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale) Art. 8, c. 2, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, equivalgono a manifestazioni di volonta' di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unita' immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale. Idem, c. 3 2. Il consiglio stesso definisce le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale. Idem, c. 4 3. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale e' subordinata alla cessione gratuita al comune delle unita' non riparate o non ricostruite. Idem, c. 5 4. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprieta', degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non riconstrubili in sito, nonche' dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito. Idem, c. 6 5. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalita' di cui al precedente comma 4, ovvero sussistano obiettive difficolta', il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprieta', comprese nei piani di cui all'articolo 34, comma 3. Idem, c. 7 6. E' in facolta' dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario. Idem, c. 8 7. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente testo unico, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale. Idem, c. 9 8. Il comune procede alla vendita delle unita' immobiliari rimaste nelle sue disponibilita' dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione. Idem, c. 10 9. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unita'. Idem, c. 11 10. Le unita' riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente testo unico, sono vendute o cedute in locazione con priorita' a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unita' sono alienate o locate a terzi. Idem, c. 12 11. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui al precedente articolo 3. [Art. 8, D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art8), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 12. Le disposizioni del presente articolo si estendono ai comuni dichiarati danneggiati e si applicano a tutte le unita' immobiliari da riparare o ricostruire ovvero acquisite dal comune in applicazione del presente testo unico.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 36

Art. 36 (Poteri sostitutivi e interventi di recupero) Art. 9, c. 3 bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinche' diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 34, comma 3, lett. a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attivita' mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili. Idem, c. 3 ter 2. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresi', nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico. Art. 3, c. 1, [D.L. n. 48/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 3. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c), il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento. Idem, c. 2 4. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituiscono notifica. Idem, c. 3 5. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonche' l'affidamento in concessione dell'intervento. Idem, c. 4; Norma di coordinamento 6. Il concessionario e' scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non puo', comunque, eccedere quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del presente testo unico. Idem, c. 5; Norma di coordinamento 7. Il comune e' autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del contributo e con le modalita' di cui al presente testo unico. Idem, c. 6 8. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita', le unita' immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti spettanti ai sensi del presente testo unico. Idem, c. 7 9. Il recupero delle eventuali somme, eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639). E' in facolta' dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unita' da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprieta' sugli immobili non riparati o non ricostruiti. Idem, c. 8 10. L'intervento sostitutivo previsto nel comma 5 non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 15, comma 3, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o di riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi. [Art. 10, D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art10), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 11. In sede di attuazione dei piani di recupero il comune con delibera consiliare puo' individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorita' rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi del precedente articolo 3. Art. 12 bis, c. 1, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 12. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c). Idem, c. 2 13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria emanano direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi dell'articolo 34. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumita', la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonche' la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 37

Art. 37 (Acquisizione di aree) Artt. 30 e 80, c. 6, [L.n. 219/1981; Art. 1 quater](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art1quater), [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981; Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2), c. 7, [D.L. n. 48/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986; Ord.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) Cost. n. 607/1987; Norma di coordinamento 1. Per le aree da acquisire ai sensi del presente titolo ai proprietari, coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla [legge 29 luglio 1980, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-29;385), maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;385~art1) e [2 della legge n. 385 del 1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;385~art2). L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima, che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli [articoli 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1885-01-15;2892~art12) e [13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1885-01-15;2892~art13). Art. 23, c. 17, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187); 2. La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma 1 non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici. [Art. 1 quater, D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75~art1quater), conv. con mod. [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219); Norme di coordinamento 3. Le disposizioni dei precedenti commi si estendono ai comuni danneggiati.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 38

Art. 38 (Sistemazione idrogeologica) [Art. 31, L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art31) 1. Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie e all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunita' montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 39

Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate) Art. 32, c.1, 2 e 3, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) Norma di coordinamento 1. Le aree localitazzate nelle zone disastrate ed invididuate, ai sensi dell'[articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art32), delle regioni Basilicate e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale. Idem, c.4, Art. 9, c.3 [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75% della spesa necessaria. [Art. 3 bis, D.L. n. 309/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;309~art3bis), conv. con mod. [L. n. 472/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;472) 3. La misura del contributo di cui al comma precedente e' aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto Centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non e' dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma puo' essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento. Art. 8, c.1, 2 e 2 bis [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 39 settembre 1986, sono riservati prioritamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal [CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1986-08-20&numeroGazzetta=192), nonche' a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attivita' indotte dalle industrie localizzate nelle aree. Art. 10, c.3, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988 Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art13), c.2, [L. n.48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel Comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12. Art. 8, c.7, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campania, riconosciuto disastrato ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1983-09-17&numeroGazzetta=256), localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e' individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno. Art. 8, c.7, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel precedente articolo. Idem, c.8 Norma di coordinamento 8. IL Ministro per gli interventi staordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalita' fissate per l'attuazione del precedente comma. Art. 8, c.3, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzano investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzare in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1, lettera a), nonche' in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo e' commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione. Idem, c.4 10. La regione compentente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato. Art. 10, c.4, [D.L. n.474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) Norma di coordinamento 11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potra' protarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalita' prescritte nell'[articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art2). Le medesime modalita' si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente articolo 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. (3) ((8)) Art. 13, c.2, [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) Norma di coordinamento 12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-02-27;57~art9-com2) convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 1982, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-29;187), da ultimo prorogata con l'[art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art13-com2). A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalita' previste dalla [legge 1 marzo 1986, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64). I poteri ispettivi e di controllo, gia' di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente articolo 5, la continuita' delle attivita' in corso, secondo le modalita' e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi, che completa secondo le indicate modalita' di procedure: le disponibilita' delle contabilita' speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al Presidente dell'Agenzia. Art. 8, c. 5, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilita' delle aree industriali. Art. 10, c. 2, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2. Art. 8, c. 6, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 15. L'agevolazione fiscale prevista dell'articolo 105 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218), come modificato con l'[articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art14-com5), limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo. Art. 8, c. 7, ter [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. Idem, c. 7 quater 17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la richiesta numerica. Idem, c.7 quinquies 18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 40

Art. 40 (Piani di insediamento produttivo Art. 8, c.4 [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dalle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo previsto dall'articolo 34, comme 3, lett. b), sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3. Idem, c.5; Norma di coordinamento 2. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle areee di cui al precedente comma e' corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle arre di cui all'articolo 39, comma 3, e secondo la disciplina dettata nel comma 12 dello stesso articolo. Art. 10, c. 6, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Gli oneri derivanti dai contributi di cui al precedente comma sono a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 41

Art. 41 Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato) Art. 33, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 34 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attivita' del commercio all'ingrosso e dell'attivita' artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonche' delle attivita' ausiliarie al commercio. Idem, c.2 2. La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovra' essere seguito il criterio di concentrare piu' attivita' nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 42

Art. 42 (Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato) Art. 34, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 39 e 41 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani e degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla regione, sottopone al CIPE un programma della Societa' finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione dagli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 39. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Idem, c.2 2. I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 29. Idem c.3 3. I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta. Idem, c.4. 4. Il canone di locazione agevolato sara' ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi. Idem, c.5 5. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 43

Art. 43 (Definizione dei progetti) Art. 35, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con proprieta' per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree piu' densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne. Idem, c. 2 2. I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 44

Art. 44 (Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo) Art. 4, c. 1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Pre l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Idem, c. 3 2. I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano: a) i progetti da realizzare; b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione; c) le modalita' sostitutive dei soggetti inadempienti; d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonche' il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla [legge 25 luglio 1956, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860) e successive modificazioni, e ricomprese nelle comunita' montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati; e) i progetti e le opere per la cui realizzazione di adottano procedure straordinarie. Idem, c. 4 3. I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lett. e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal [secondo comma dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-02-27;57~art9-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 1982, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-29;187). Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere gia' finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lett. e), purche' tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 45

Art. 45 (Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo) Art. 5, c. 1, [L.n. 80/1984; Art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art11), c. 20, [L.n. 887/1984; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;887~art6), c. 6, [L.n. 910/1986; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art17), c. 10, [L.n. 67/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67); [L.n. 541/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;541): [L.n. 407/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;407). 1. Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione con le medesime modalita' previste dall'articolo 3 di un fondo cui affluiscono: a) la quota assegnata alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto oltre che all'[articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-01;651~art4), anche dall'[articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art1); b) fondi e finanziamenti concessi dalla CEE; c) in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-1986 la ulteriore somma di lire 50 miliardi per l'anno 1988, 5 miliardi per l'anno 1989; 50 miliardi per l'anno 1990; 65 miliardi per l'anno 1991 e 130 miliardi per l'anno 1992.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 46

Art. 46 (Programma speciale di metanizzazione) Norma di coordinamento 1. E' data integrale attuazione al programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, approvato dal CIPE con deliberazione del 16 dicembre 1981 ai sensi dell'[articolo 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art37). Art. 37, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Le eventuali modifiche al programma di cui al precedente comma sono approvate dal CIPE stesso, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la regione interessata, l'ANCI e la CISPEL. Idem, c. 3 3. Contestualmente all'approvazione delle eventuali modifiche il CIPE stabilisce altresi', ove necessario, modifiche alla ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle reti industriali e degli adduttori. Idem, c. 4 4. Per quanto altro non previsto si applica l'[articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-11-28;784~art11) e successive modificazioni.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 47

Art. 47 (Controlli) Art. 54, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dal presente testo unico, i relativi controlli sono esercitati in via successiva. Idem, c. 2 2. Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'[articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art56), e successive modificazioni. Idem, c. 3 3. Nelle regioni Basilicata e Campania le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'[articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art45), e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'. Idem, c. 4 4. Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni del presente testo unico le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'[articolo 59 delle legge 10 febbraio 1953, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art59), e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 48

Art. 48 (Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto) Art. 23, c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art3), c. 9, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art28), c. 14, [L.n. 219/1981; Art. 3 sexies](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art3sexies), [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 883/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 1. Per sopperire, in particolare, alle esigenze di ricostruzione, i comuni danneggiati, dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'[articolo 14 undecies del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art14undecies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874), possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del precedente articolo 34, applicando le disposizioni ivi previte al comma 23 per la concessione dei contributi. Art. 55, c. 2, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 2. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente testo unico gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico. Art. 55, c. 3, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 3. Al piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 34. Art. 55, c. 4, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 4. Nei comuni che non si avvalgono della facolte' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti. Art. 55, c. 5 e art. 28, c. 18, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 5. Le spese per l'elaborazione dei piani dei comuni indicati al precedente comma 1 sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3. Art. 2, c. 5 e 6, [D.L.n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 6. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1 accedono ai benefici di cui al precedente comma per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali. Art. 5, c. 4 bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80); Norma di coordinamento 7. Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi. Le aree di sedime sono acquisite gratuitamente dal comune.

Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 49

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