Entrata in vigore del decreto: 27/4/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;
Visti l'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, che hanno prorogato il termine per l'emanazione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.E' approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, composto da 113 articoli e vistato dal Ministro proponente.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MISASI, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici
FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali
LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle quote qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alla seconda premessa del Decreto: si riportano le varie disposizioni della delega legislativa che sono a fondamento dell'emanazione del testo unico: - art. 2 della legge 21 gennaio 1988 n. 12 (in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1988) relativa alla conversione del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, recante "Proposta dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia": "1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse. 2. Il testo unico di cui al comma 1 conterra' le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". - art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale, n. 375 del 14 febbraio 1989), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative": "E' differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12". - art. 4 del decreto legge 30 giugno 1989, n. 245 (in Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1989), relativo a proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 (in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1989): "1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e del marzo 1982, e' prorogato al 31 marzo 1990. 2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989".
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 1
Art. 1 (Ambito di applicazione) Art. 2, c. 1, [L.n. 12/1988; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art4), c. 5, [D.L. n. 776/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. 1.n. 874/1980; Art. 1, c.l,2 e 6, [D.L. n. 19/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;19), conv. con mod. [L.n. 128/1981; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;128~art1), c. 2, [D.L. n. 129/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;129), conv. con mod. [L.n. 303/82; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;303~art6), c. 11, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120~art23), [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico si applicano ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, ((del febbraio 1981)) e del marzo 1982 indicati: a) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-05-09&numeroGazzetta=126), relativo ai comuni disastrati delle regioni Basilicata e Campania, integrato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1983-09-17&numeroGazzetta=256); b) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-05-29&numeroGazzetta=146), relativo ai comuni gravemente danneggiati delle predette regioni e ai comuni danneggiati delle stesse e della regione Puglia, e nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 10 novembre 1984](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1984-11-10&numeroGazzetta=310), relativo alla riclassificazione del comune di Grottolella; c) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 novembre 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-11-21&numeroGazzetta=321), relativo ad una ulteriore individuazione di comuni danneggiati della provincia di Potenza; d) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1982-05-05&numeroGazzetta=121), relativo ai comuni danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982 delle regioni Basilicata, Calabria e Campania; e) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1987-05-11&numeroGazzetta=107), relativo al comune gravemente danneggiato di Teana (Potenza).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 2
Art. 2 (Dichiarazione di preminente interesse nazionale) Art. 2, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art6), c. 11, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonche' ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quelle delle regioni Puglia e Calabria, rispettivamente, colpite dallo stesso evento sismico e da quello del 21 marzo 1982. Art. 2, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616), ed in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunita' montane.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 3
Art. 3 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione) Art. 3, c. 1 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilita' costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. Idem, c. 3 2. Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato si previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981" ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti. Idem, c. 4; Art. 2, c. 1, [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesorerie centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale sono altresi' aperti due conti correnti infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro alla regione Calabria per gli interventi concernenti i comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1. Art. 3, c. 5, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'[articolo 11 quater, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11quater-com2), introdotto dall'[articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;362~art8), ai fini degli impegni da assumere a fronte delle disponibilita' previste nel precedente primo comma. [Art. 15, D.L. n. 415/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415~art15), 5. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi dei comuni disastrati nonche' di quelli gravemente danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali, istituite presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita' stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime, per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali. ((Art. 11, c. 10, [D.L. n. 173/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L. n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291))) 6. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme giacenti sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivant. da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico. Idem, c. 11 7. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita' speciali. Idem, c. 12 8. Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e 7 sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Art. 16, c. 1, [L.n. 41/1986; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41~art6), c. 1 [L.n. 910/1986; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art17), c. 3, [L.n. 67/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67); [L.n. 541/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;541); [L.n. 407/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;407) 9. A favore del fondo per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente articolo si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio in ragione di lire 1.000 miliardi per il 1987, 2.300 miliardi per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno 1990, 2.000 milioni per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per l'anno 1992.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 4
Art. 4 (Ripartizione del fondo) Art. 4, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Il CIPE provvede a ripartire fra le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria le somme alle stesse spettanti nel triennio secondo le previsioni del bilancio pluriennale dello Stato. Idem, c. 3 2. Il CIPE con riferimento al triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti con specificazione di quanto e' riservato alle zone disastrate, nonche' le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorita' e alla esecutivita' dei medesimi interventi. Art. 6, c. 1, [L.n. 910/1986; Art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art16), c. 1, [L.n. 41/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41) 3. Il fondo di cui al precedente articolo 3 e' ripartito dal CIPE con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti da precedenti disposizioni legislative e salvo revisioni annuali da parte del CIPE stesso in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti di dotazione di competenza e di cassa iscritte in bilancio. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE e' autorizzato altresi' ad approvare le occorrenti variazioni compensative ai riparti di cui al presente articolo. Art. 4, c. 5, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui al presente testo unico partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, della Puglia e della Calabria. Idem, c. 7 5. Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 7. Idem, c.8 6. Il Ministro per il cordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitrie nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'articolo 1. [Art. 3 bis, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3bis), conv. con mod. [L.n. 883/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 7. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui al presente articolo tiene conto dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980. Art. 3, c.4 [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 8. In sede di ripartizione del fondo il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi indicati nell'articolo 11, comma 2, lett. c) e nell'articolo 13, comuni 1 e 2 del presente testo unico. [Art. 3 decies, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3decies), conv. con mod. [L.n. 883/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 9. Sono imputate alle somme assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 3 le spese sostenute dai comuni per la realizzazione dei progetti relativi alla installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree. Il CIPE procede al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile. [Art. 14, D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art14), conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 10. Nel riparto dei fondi relativi agli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 9, comma 1, il CIPE deve dare priorita', di intesa con le regioni interessate, ai finanziamenti di strutture sanitarie o di completamento di strutture sanitarie site in comuni disastrati o gravemente danneggiati, in cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1.000 abitanti. riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria. Art. 14, c.2 e 3, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 11. Il CIPE, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 3 individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti nell'articolo 9, comma 1, lettera b), ed il Ministro del Tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti matuanti. Art. 13, u.c. [L. n.80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 12. Il CIPE assegna annualmente i fondi relativi alla concessione dei contributi da parte del provveditore alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 13 comma 8, per interventi su immobili di interesse storico-artistico o appartenenti a comunita' religiose. Art. 21, c. 8 e art. 22, c.6, [L. n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c.3 [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 13. Il CIPE in sede di riparto dei fondi assegna la disponibilita' da destinare agli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti industriali, nonche' degli immobili e attrezzature destinate al commercio, artigianato, turismo e spettacolo ai sensi dei successivi articoli 27 e 28. 14. Il CIPE in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 individua anche le quote di risorse occorrenti: Art. 23, c.6, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) a) per l'erogazione dei contributi in conto interessi previsti nell'articolo 29; Idem art. 34, c.1 b) Per la realizzazione da parte della FIME, ai sensi degli articoli 39 e 41, del programma per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle strutture necessarie nelle aree di cui ai medesimi articoli; Art. 1, c.3 [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) c) per l'assegnazione annuale ai comuni di un fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati; Art. 10, c.6 e art. 12, c.3 [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) d) per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo e per la concessione dei contributi diretti ad incentivare l'insediamento nei medesimi, ai sensi dell'articolo 40; Art. 8, c.8, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) e) per la concessione dei contributi previsti ai fini dell'insediamento delle iniziative industriali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39. Art. 23, c.8, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 15. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commerio sono approvati e finanziati del CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III del presente testo unico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 5
Art. 5 (Indirizzo e coordinamento) Art. 9, c.1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento, ai sensi degli [articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art4), [11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art11) e [81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art81) provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali ed di ogni altro soggetto pubblico avvalendosi anche dei poteri sostitutivi. Tra i soggetti utilizzabili per le finalita' di cui al presente testo unico si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno. Idem., c.4; [Artt. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;64~art4) e [6, L.n. 64/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;64~art6) 2. A tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede mediante lo speciale ufficio costituito e organizzato con propri decreti, i cui oneri relativi alla dotazione di mezzi e di personale fanno carico al fondo di cui al precedente articolo 3; nello ambito del predetto ufficio e' utilizzato, per quanto possibile, il personale alle dipendenze dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno. Art. 9, c.5 [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L.n. 187/1982; Art. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art69), c.1 [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219); Norma di coordinamento 3. Ogni sei mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attivita' di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 6
Art. 6 (Definizione degli interventi) Art. 5, c.l, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dai terremoti indicati nell'articolo 1 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformita' ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV. Idem, c.2 2. La Regione, in particolare, definisce le modalita' e le procedure per il controllo della conformita' ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui al presente testo unico nonche' per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza gravi difformita'.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 7
Art. 7 (Attuazione degli interventi) Art. 6, c.1, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. I comuni, le comunita' montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere. Idem, c.2; Norma di coordinamento 2. La regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'articolo 4, comma 2, un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza. Idem, c.3 3. In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la regione si sostituisce ad ogni effetto. Idem, c.4 Art. 9, c.1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/1982; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art4), c.2 [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi. Art. 2, u.c., [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 5. Fermi restando i poteri attribuiti in materia di indirizzo e coordinamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dal presente testo unico diversi da quelli indicati nei commi precedenti, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 8
Art.8 (Compiti regionali) Art. 7, L.n. 291/81; Art. 2, c.1 L. n. 12/1988 1. Le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria svolgono in particolare i seguenti compiti: a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali; b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione; c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 22, e in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla regione; d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 9; f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita' montane o degli altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a). Art. 60, c.7 L. n. 219/1981; Art. 2, c.l, L. n. 12/1988 2. Per le finalita' di cui alla lett. b) del precedente comma ed alla lett. f) del successivo articolo 9 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, provincie e regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria. Art. 3, c.1 D.L. n. 333/1981, conv. mod. L.n. 456/1981 3. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico e in particolare nei precedenti commi le regioni sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di istituto sotto il profilo tecnico. Art. 60, c.3 L. n. 219/1981 4. Le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme ed indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia. Art. 2, c. 17 L.n. 80/1984 5. Le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano gia' provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania e' costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 9
Art. 9 (Articolazione degli interventi) 1. L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nei limiti delle disposizioni del presente testo unico attraverso: [Art. 8 lett. a), L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8-leta); Art. 1 mexies [D.L. n. 933/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;933), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456); a) l'assegnazione, con le modalita' di cui ai successivi articoli da 10 e 14 di contributi per la riparazione o la costruzione di unita' immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino; [Art. 8, lett. b) L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8-letb); Art. 14, c.l, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto. L'entita' del contributo in conto interessi da applicare sui mutui, da contrarre per gli interventi di cui alla presente lettera e' fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata; [Art. 8, lett. c) L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8-letc) c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazione ed edifici destinati ad abitazione; Idem, lett. d) d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lett. a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori; Idem, lett. e) e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonche' di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate; Idem, lett. f) f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quale edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonche' opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, piu' in generale, infrastrutturali; Idem, lett. g) g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi; Idem, lett. h) h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate. Art. 14, c. 1 bis, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al precedente comma 1, lett. b) anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dell'articolo 87, comma 3. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento. [Art. 1 bis, D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art1bis), conv. con mod. [L. n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 3. Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 1, i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del [decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-15;629), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 15 febbraio 1980 n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-15;25).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 10
Art. 10 (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione) Art. 9, c.1, [L. n. 219/1981; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art5), c. 2 [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art23), c.1 [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 167/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;167). 1. Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto destinate ad uso di abitazione, ivi compresa quelle rurali ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato: a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso prorietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora le unita' immobiliari siano assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'[articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letc). Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutto o da demolire per effetto del terremoto che intendano ricostruire la unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione. Art. 9, c. 2, 3 e 5, [L.n. 219/1981; Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2), c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 2. Il contributo massimo di cui al precedente comma e' pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare, con i seguenti limiti: a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), la superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e' calcolata fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del propietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - e' calcolata la superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abilitati per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio; ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a 110 metri quadrati, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di una parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria; b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), la superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e' calcolata fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. Art. 2, c. 6, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. Per la costruzione delle parti comuni, di un edificio con piu' unita' immobiliari limitatamente alle quote non riferibili alle unita' ammesse a contributo, e' assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota. [Art. 1 ter, D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art1ter), conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art2), c. 8, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, ai sensi del primo e del secondo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o da demolire per effetto del sisma. Le spese relative alla ricostruzione dei locali destinati ad attivita' agricole, sono ammesse a contributo nel limite massimo dell'80 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente secondo comma. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del sisma. [Art. 3 quater, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3quater), conv. con mod. [L.n. 883/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 5. Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta per effetto del sisma, puo' chiedere di utilizzare il contributo, spettantegli a norma del presente articolo per la casa distrutta, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era incorso all'epoca del sisma. Art. 5, c. 1, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 6. Le disposizioni relative agli interventi per la ricostruzione si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purche' abbiano conservato la residenza, e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente lo stabile o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data del sisma. Art. 5, c. 6 bis, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988; Art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art14), [L.n. 48/89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 7. Il contributo per la ricostruzione e' corrisposto anche ai proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia stato presentato entro il 31 marzo 1989. Art. 6, c. 2, [L.n. 80/1984; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art5), [D.L. n. 48/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48) conv. con mod. [L.n. 119/1986; Art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119~art9), c. 8, [L.n. 219/1981; Art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8), c. 8, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80); Norma di coordinamento 8. La ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati ma da demolire per effetto degli eventi sismici posti all'esterno del centro edificato, puo' essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico. E' in facolta' dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente comma nonche' degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi del presente articolo. La somma corrispondente al contributo e' depositata presso l'Istituto bancario indicato all'acquirente e vincolata a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal secondo e quarto comma del successivo articolo 20. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del beneficiario, eccettuate quelle localizzate nelle zone agricole, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune. Art. 9, c. 7, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) Norma di coordinamento 9. Il comune subentra nei diritti degli aventi titolo ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma, ove gli interessati vi abbiano rinunciato, delegando al comune la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. A tal fine non si applica il termine di cui all'articolo 18, comma 5. La disposizione del presente comma si applica altresi' ove sia stato delegato altro ente pubblico. Art. 5, c. 4, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 10. Gli aventi titolo al contributo di cui al presente articolo, nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici distrutte. Art. 9, u.c., [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 11. le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito ai sensi del presente testo unico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 11
Art. 11 (Contributi e finanziamenti per la riparazione) Art. 2, c. 9 bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati dell'articolo 1. Art. 2, c. 2, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art3), c. 1, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 2. Il contributo massimo per la riparazione e' pari: a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione; b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12; c) all'intero contribuito medesimo maggiorato del 70 per cento per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonche' di interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089). Art. 2, c. 8, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. Le spese relative alla riparazione di locali destinati ad attivita' agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente articolo 10, secondo comma. Art. 4, c. 1, [D.L. n. 48/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 4. Le spese di riparazione di unita' immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi del presente articolo, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unita'. Idem, c. 2 5. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) Art. 1 quarter, [D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 6. Dall'importo del contributo, determinato nei commi precedenti, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'[articolo 3, primo comma, lettere d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art3-com1-letd) ed [e), dal decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art3-com1-lete), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874), con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali. Art. 10, c. 6, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 7. Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definisce il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spettanze necessarie alla demolizione del vecchio edificio nei limiti del costo d'intervento, come stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2. [Art. 3 quaterdecies, D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3quaterdecies), conv. con mod. [L.n. 883/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facolta' di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica. Art. 5, c. 3, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 9. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), nonche' agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico e restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'[articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letc).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 12
Art. 12 (Maggiorazione dei contributi) Art. 2, c. 3, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Il contributo indicato nei precedenti articoli 10 e 11 e' maggiorato della somma occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo. Idem, c. 4 2. Il predetto contributo e' altresi' maggiorato delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto. Idem, c. 5 3. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai precedenti commi non puo' essere superiore, per ogni metro quadrato, al 60 per cento del costo d'intervento come definito nel precedente articolo 10, comma 2. [Art. 6, D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art6), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art3), c. 11, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono ulteriormente maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili: a) del 15 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti; b) dal 15 per cento gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla [legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457); c) del 10 per cento per le unita' aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46; d) del 5 per cento per le unita' a enti superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70; e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'[articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art56-com1) o del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano. f) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'[articolo 2, lettera a), del decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1968-04-16&numeroGazzetta=97); g) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 13
Art. 13 Interventi su immobili d'interesse storico-artistico o appartenenti a comunita' religiose Art. 3, c. 1. [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474) conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Per la riparazione degli immobili di proprieta' privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), non utilizzati per fini pubblici, oltre al contributo di cui all'art.11, comma 2, lett. c), e' altresi' assegnato sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 pre cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. Il contributo e' assegnato dal comune, che determina le priorita', sentita la soprintendenza competente anche sulla congruita' della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente. Idem, c. 2 2. Per gli immobili di proprieta' privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089, alla data del 22 novembre 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-22;1089), nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'art. 11, comma 2, lett. c), e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare in ordine di priorita', gli eventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali. Idem, c. 3 3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 3 gli immobili vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), nonche' gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalita' di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi del presente decreto e nei limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), ma e' tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 10, comma 2 e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato e' acquisito a titolo gratuito dal comune. Art. 65, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 3 bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art3bis) [D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333) conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art13), c. 3, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, o comunque di rilevante interesse pubblico, riconosciuti ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089) d'interesse storico-artistico e monumentale mediante atto notificato, e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo. Art. 5, c.3, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19) conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 5. Ai sensi dell'art. 11, comma 9. il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili vincolati di cui alla [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089). Art. 65, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art13), c. 1 [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 6. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), adibiti a fini di culto o appartenenti a comunita' religiose, e' pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicando per la superficie complessiva preesistente al sisma. Idem, c. 2 7. Agli immobili di cui al precedente comma si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11, comma 7. Art. 13, u.c., [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 8. La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 4 e 6 e' disposta sulla base di istanze presentate dagli aventi diritto entro il 30 giugno 1984, al provveditore alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'[articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art8), nonche' la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorita' sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'art. 4. Art. 3, c. 9 [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474) conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 9. Per gli immobili previsti nei commi 4 e 6 del presente articolo ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma, si prescinde dall'obbligo della domanda. Idem, c. 5 10. Fermo restando le competenze di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616), rientrano tra gli interventi previsti nei commi 4 e 6, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purche' nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato. Idem, c. 6 11. All'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 10, quando trattasi di ricostruzione parziale, provvedono le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero dei bei culturali limitatamente agli immobili di proprieta' privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089). Idem, c. 7 12. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nel comma 6 diversi da quelli del precedente comma, ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'[articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art8), ovvero a pubbliche amministrazioni. Idem, c. 8 13. L'individuazione dei concessionari e' contenuta nel programma indicato nel precedente comma 8. Idem, c. 10 14. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'[articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art44) e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 14
Art. 14 (Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario) Art. 5, c. 2, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario, all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 12. Idem, c. 2 bis 2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della [legge 3 maggio 1982, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203). Idem, c. 3 3. I contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 sono prorogati di sedici anni ivi compresa la proroga di cui alla [legge 3 maggio 1982, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203), a far data dalla ultimazione dei lavori. Idem, c. 4 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro la data del 20 gennaio 1988 abbia comunicato al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto. Art. 7, c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 5. Il contributo previsto dagli articoli 10, 11 e 13, commi 1 e 2 del presente testo unico e' altresi' assegnato: a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unita' danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'[articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), che, alla data di sisma, occupava l'unita' immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare; b) all'erede del proprietario dell'unita' immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonche' l'acquisto, in qualita' di erede, della proprieta' dell'unita' immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unita' immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente testo unico a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante. Idem, c. 2 6. Nei casi sopraindicati, il contributo e' assegnato sempre che non sia stato gia' erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa. Idem, c. 3 7. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato a norma del precedente comma 5 al discendente, non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario. Art. 12, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 8. Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi per la ricostruzione e la riparazione vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data dei sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. Idem, c. 2; [Art. 1 sexies, D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art1sexies), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 9. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del sisma possono ottenere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', sempre che i proprietari non abbiano fatto domanda entro il 31 marzo 1984 e i titolari dei predetti diritti reali di godimento abbiano presentato le domande entro i successivi 90 giorni. Art. 7, c. 3 [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 10. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato al professore a norma del precedente comma non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 15
Art. 15 (Condominio di edifici) Art. 12, c. 7, [L.n. 219/1981; Art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art10), [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unita' immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo comma 3. [Art. 19, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art19), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 2. La disposizione di cui al precedente comma deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unita' minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 34, comma 3. Art. 12, c. 3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 3. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggiorazione di cui al [secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136-com2). Art. 10, c. 1, [L.n. 80/1984; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art12), c. 4, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformita' dell'[articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art30-com1). E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale. Idem, c. 5 5. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive. Idem, c. 6 6. La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unita' minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da piu' immobili.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 16
Art. 16 (Alienazione degli immobili) [Art. 20 bis, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art20bis), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dal presente testo unico e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa di trasferisce all'acquirente.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 17
Art. 17 (Particolare disciplina in materia di locazione) Art. 4 ter, c. 1, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/80; Art. 5 quater](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874~art5quater), [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 1. Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio ed e' esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilita' e l'abitabilita' degli immobili medesimi. Art. 13, c. 3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Idem, c. 4 3. Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dalla applicazione della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), sono corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Art. 1, c. 2, [D.L. n. 551/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;551), conv. con mod. [L.n. 61/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;61) 4. Resta confermata fino al 31 dicembre 1989 la sospensione nei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata, anche se compresi nelle [lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-leta), [b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-letb), [c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-letc) e [d) dell'art. 1 del comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-letd), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 1989, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61), dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, ((nonche' dell'esecuzione delle ordinanze di convalida)) di licenza o di sfratto di cui all'[articolo 663 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art663) e di quelle di rilascio di cui all'[articolo 665 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art665) per finita locazione relativa a detti immobili. Art. 13 quater, c. 5, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 5. Decade dal beneficio della sospensione previsto nel quarto comma il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilita' non precaria di altro alloggio. La decadenza sara' dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvedera', su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorita' di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui all'[articolo 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-15;629~art6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 febbraio 1980, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-15;25).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 18
Art. 18 (Termini e documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione) Art. 2, c. 1, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 1. I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1. In deroga all'[articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art18), per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori. Art. 2, c. 2, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art3), c.1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 2. La domanda di contributo prodotta a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984 e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente: a) la dichiarazione di casualita' del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma; b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto; c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprieta' o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, stato di famiglia aggiornato. Art. 8, c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, abbiano dimostrato di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilita' obiettiva di adeguamento delle unita' stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene. Art. 3, u.c., [D.L. n. 48/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 4. Nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unita' immobiliari colpite dal sisma ed incluse nei piani di recupero, di cui all'articolo 34, comma 3, si prescinde dalla domanda. Art. 3, c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80); 5. La domanda di cui al precedente comma 2, in base alla documentazione integrativa prodotta entro il termine del 31 marzo 1989, deve altresi' essere corredata di: - elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto; - progetto esecutivo dei lavori di ricostituzione o di riparazione o di costruzione; - computo metrico estimato redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate dal 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche; - calcolo relativo al limite di convenienza economica da riparare; - eventuale rideterminazione del relativo contributo; - relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini di rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostituzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori. ((2)) Art. 3, c. l, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 6. I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito, presso lo ufficio tecnico comunale che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo a, [terzo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9~com3), convertito, con modificazioni, nella [legge 25 marzo 1982, n. 94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;94), ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di ferma constatare l'assenso implicito. Idem 7. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi del terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche' in ordine alla congruita' dei prezzi di perizia. [Art. 19, D.L. N. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art19), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 8. Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli [articoli 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art17) e [18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art18), vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attivita' previste dall'[articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art2) fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte dei tecnici abilitati. Art. 5, c.5, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 9. In deroga ai precedenti commi 2 e 5 deve ritenersi la presentazione delle domande e degli elaborati esecutivi per l'assegnazione del contributo effettuata entro il 30 giugno 1988 dagli emigrati all'estero, di cui all'articolo 10, comma 6, e dai soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1. [Art. 14, L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48~art14) 10. Decorsi inutilmente i termini indicati nel precedente comma 5, nonche' negli articoli 10, comma 7, e 99, gli interessati decadono dal diritto al contributo. ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il [D.L. 3 maggio 1991, n. 142](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-03;142), convertito con modificazioni dalla [L. 3 luglio 1991, n. 195](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-03;195), ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 del presente articolo, riferibile anche ai contenuti della domanda di cui al comma 2 dell'articolo predetto, gia' prorogato al 31 dicembre 1990 dall'[articolo 2 della legge 31 maggio 1990, n. 128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-31;128~art2), e' differito al 31 dicembre 1991.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 19
Art. 19 (Disciplina delle commissioni comunali e dal procedimento) di assegnazione del contributo) Art. 2, c.1 e 3 [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/81; Art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art16), [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art4), c. 5, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 1, e' composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e' presieduta dal sindaco o suo delegato ed e' eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare, ai membri della commissione e' corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire piu' commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11. Idem, c.4 2. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui al presente testo unico la commissione edilizia. Art. 3, c.2, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni esprimono il parere sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente testo unico. Il parere sulla determinazione del contributo e' vincolante. Idem, c.3 4. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso. Idem, c.4 5. Per gli interventi di ricostituzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato. Idem, c.4 bis 6. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che e' pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato. Idem, c.5 7. In mancanza di disponibilita' finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12. Art. 1, c.1, [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 883/1982; Art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883~art7), c.1, [L. n. 730/1986; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730~art1), c.5, [D.L. n. 173/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L. n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291) 8. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unita' immobiliari colpite dal sisma, i soggetti interessati di cui al comma precedente possono richiedere agli istituti di credito, convenzionati con i commi ai sensi dell'articolo 20, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3. In tal caso il costo di intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni. Per il saldo e per l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 4 dell'articolo 20 e nel comma 2 dell'articolo 21. Art. 4, c.5, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. 12/1988 9. Il sindaco in relazione all'entita' di progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto nel comma 3. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Art. 2, c.7 [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L. n. 456/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 10. I provvedimenti di assegnazione del contributo di cui ai precedenti commi sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni. Idem, c.8 11. Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza della norma di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della ragione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'[articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art29).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 20
Art. 20 (Aperture di credito e mutui) Art. 23, c.5, [D.L. n.57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Con il provvedimento di assegnazione di cui al precedente articolo viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effetua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2. Idem, c. 6 2. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro. Art. 1, c.2 [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 893/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;893) 3. Il decreto del Ministro del Tesoro che approva la convenzione-tipo di cui al precedente comma e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Art. 16, c.2, [L.n. 41/1986; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41~art6), c.1, [L.n. 910/1986; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art17), c.1, [L.n. 67/1988; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67~art1), c.4, [D.L. n. 173/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L.n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291) 4. Le aperture di credito di cui al comma 1 vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro impartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 5, i comuni possono effettuare trasferimenti di risorse delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, sulle aperture di credito di cui al precedente comma 1, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le apertrure di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo. Art. 1, c.4, [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L. 883/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 5. Il saldo delle aperture di credito di cui al precedente quarto comma e' imputato al fondo previsto nell'articolo 3. A tal fine i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui al precedente articolo 4 ed il relativo importo e' computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni. Art. 15, c.4, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 6. I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, dal Comitato interministeriale per il risparmio. Idem, c.5 7. Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria. Idem, c.6 Norma di coordinamento 8. I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13, comma 1, sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 21
Art. 21 (Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione) Art. 4, c.3, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessita' e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonche' di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facolta' di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori. 2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliare di cui al presente titolo ha luogo: a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco; b) in ragione dell'80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture; c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori entro 90 giorni dalla presentazione ((di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonche')) dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture ((...)); nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono co cesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comm 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori. Art. 3, c.4 ter, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/84; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art4), c.1, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) ((3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativa e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire e' necessario allegare il certificato di collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non puo' essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13)). Art. 18, c.2, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/1982; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art4), c.2, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 4. Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 22
Art. 22 (Esecuzione degli interventi) Art. 16, c. 1, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Gli interventi di cui al precedente articolo 9, lettere d), e), f), g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale. Idem, c.2 2. L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonche' l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione anche mediante esproprio per pubblica utilita', puo' essere affidata in concessione a societa', imprese di costruzione anche cooperative, e loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunita' economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parita' di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno. Idem, c.3 3. Il soggetto concessionario e' scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti. Idem, c.4; Art. 1, c. 9, [D.L. n. 173/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L.n. 291/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291) 4. L'esecuzione delle opere affidate in concessione e' disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro: a) le modalita' ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva; b) i criteri per la definizione del compenso; c) la concessione di anticipazioni, pari al 15 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e previa dichiarazione del direttore dei lavori relativi all'avventuto concreto inizio dei lavori medesimi; non si applica la revisione ad importi corrispondenti alle somme anticipate: d) le modalita' e i tempi per i pagamenti residuali del compenso; e) le penalita' per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione; f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione e all'esercizio delle opere da realizzare; g) le ipotesi di risoluzione della convenzione; h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere approvate variazioni ai progetti ed alla convenzione; i) l'inserimento di una clausola compromissoria; l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania. Art. 23, c. 6, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 5. Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al [primo comma dell'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art81-com1).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 23
Art. 23 (Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprieta' di enti pubblici) Art. 23, c. 7, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. 187/1982; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art17), c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a quanto previsto dal precedente articolo 22. Idem, c. 2 2. Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rate delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della variabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con [regio decreto 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-05-25;350), e successive modificazioni, e dall'[art. 25 lett. a) della legge 1 febbraio 1961, n. 59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-02-01;59~art25-leta), a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia. [Art. 2 bis, D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art2bis) conv. con mod. [L.n. 455/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;455) 3. Agli interventi di competenza di amministratori dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del precedente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II capo III, e titolo III della [legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64). Art. 6, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 4. La disposizione di cui al precedente comma 3 e' estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, salvo quanto previsto dall'[articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art20). Idem, art. 25 ter 5. Negli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprieta' della regione, delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione. Art. 17, c. 5, [L.n. 219/1981; Art. 2 bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2bis), c. 2, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/81; Art. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art21), c.2, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 6. Il Ministro della pubblica istruzione nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonche' delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle universita' della Basilicata, di Napoli e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche. Art. 3, c. 1, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L. N. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 7. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico, e in particolare, con quelli di cui al presente articolo, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di Istituto sotto il profilo tecnico. Art. 17, c. 5, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 8. Il Ministro per i beni culturali puo', con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituiti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. Art. 1, c. 8, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con agli mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 9. Al fine di accellerare il recupero dei beni culturali di cui al comma 1, nonche' articoli 13 e 57 del presente testo unico si applicano le disposizioni contenute nell'[articolo 3, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;371~art3-com1) e [2 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;371~art3-com2) convertito, con modificazioni della [legge 29 ottobre 1987, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-10-29;449).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 24
Art. 24 (Interventi nel settore agricolo) [Art. 18, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art18) 1. Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunita' montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla [legge 25 maggio 1970, n. 364](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364), e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonche' gli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4. Idem, c.2 2. Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione, la cessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 25
Art. 25 (Piccola proprieta' contadina) [Art. 19, L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art19) 1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la trasformazione della piccola proprieta' contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli [articoli 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art12) e [13 della legge 26 maggio 1965, n. 590](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art13), ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potra' essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse. Idem, c.2 2. La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attivita' lavorativa al momento del sima, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini. Idem, c.3 3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni. Idem., c.4 4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 26
Art. 26 (Garanzia per le operazioni di credito agrario) [Art. 20, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art20) 1. Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi a loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della [legge 2 giugno 1961, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454), e successive modificazioni.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 27
Art. 27 (Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali) Art. 21, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219). Art. 23, c. 9, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 e' concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attivita' produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma. Art. 21, c.2, [L.n. 219/1981 Art. 2 ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2ter), c. 1, [D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 2. Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco. Art. 8, c. 7 bis, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 3. Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attivita' di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonche' al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi. Art. 4, c. 1, [D.L. n. 309/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;309), conv. con mod. [L.n. 472/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;472) 4. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attivita' nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge. Idem c.2 5. E' consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati. Art. 8, c.9, [L. n. 730/1986; Art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730~art10), c. 1, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 6. Ferma restando la competenza per le domande definite dalla data del 4 novembre 1986, alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero di addetti non superiore a trenta unita' e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, provvede il Presidente della giunta regionale secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28. Art. 8, c. 1, [L. n. 730/1986 Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730~art5), c. 4, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8) conv. con mod. [L. n. 129/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;129) 7. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione e' regolata con convenzione da stipularsi con il Comune ed e' vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali o pubbliche. Tale disposizione si applica anche alle arre relative alla delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987. Idem, c,2 8. La convenzione di cui al precedente comma e' deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo. Idem, c. 3, Art. 13, c.2 [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 9. Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'[art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art19) nonche' quelle contenute nel successivo articolo 39, comma 12.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 28
Art. 28 (Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo) Art. 22, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attivita' ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali, e turistici, nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e' concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto. Idem, c. 2; Art. 23, c. 10, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 3. Il Contributo di cui al comma precedente e' esteso alla spesa necessaria per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento della impresa. Art. 22, c. 3, 4 e 5, [L.n. 219/1981; Art. 2 ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2ter), [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art10) c. 1 e 3, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12). Norma di coordinamento 3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso dalla regione alle imprese che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, ed abbiano provveduto a corredarla entro il 31 marzo 1989 dell'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dell'autorizzazione dai competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'[art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art18), e da una specifica perizia giurata per l'approvazione da parte della commissione di cui al presente comma. Fino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla disciplina delle modalita' di erogazione del contributo, il contributo stesso e' concesso dal presidente della giunta regioale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonche' dell'intendente di finanza. Le spese per il finanziamento della commissione sono a carico del fondo di cui all'articolo 3. Art. 12, c.5, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 4. In tutti i casi previsti nei precedenti commi ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali i contributi sono definitivi entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro 60 giorni dalla presentazione stessa. Art. 22, c.5, [L.n. 219/1981; Art. 2 ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2ter), [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 5. Il contributo e' erogato in ragione: a) del 50 per cento all'inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) del restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi, da parte di un tecnico nominato, dal presidente della commissione di cui al comma 3; il relativo compenso e' a carico dei fondi di cui all'articolo 3. Art. 12, c.1, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 6. La concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazione sia ad uso abitativo che produttivo, e' disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 19. Idem, c.2 7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente e' altresi' concesso dal sindaco, su parere della commissione prevista nel comma 3, il contributo per le riparazioni delle attrezzature e il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Idem, c. 4 8. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 non approvate dalle regioni alla data del 22 novembre 1987 sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 6 e 7. Art. 33, c.3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 9. Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle aree individuate ai sensi del successivo articolo 41 si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorita' comunale competente.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 29
Art. 29 (Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze) Art. 23, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28 e' concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termini scadenti tra la data del sisma e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 27 e 28. Idem, c.2 2. Il contributo di cui al precedente comma e' versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma. Idem, c.3 3. La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28. Idem, c.4 4. Le aziende e gli istutiti di credito di cui all'[articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art19) sono autorizzati, anche in deroga a norma di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalita' di cui al primo comma degli articoli 27 e 28 compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature. Idem, c.5 5. Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamento di cui al comma precedente, e' autorizzato a destinare anche le disponibilita' riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'[articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-09;902~art28-com4). Idem, c.6 6. Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi. Art. 8, c.10, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 7. Il Ministero del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione del presente articolo.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 30
Art. 30 (Provvidenze per la cooperazione) [Art. 1 bis D.L. n. 48/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48~art1bis), conv. con mod. [L.n. 119/1986; Art. 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119~art24), c.3 [L.n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c. 1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) norma di coordinamento 1. Le regioni Basilicata e Campania provvedono a ripartire, secondo criteri definiti dai rispettivi Consigli regionali, sulla base di quanto deliberato dal CIPE, il fondo di 100 miliardi istituito a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3, per le finalita' di cui ai successivi commi del presente articolo. Idem, c.1; Art. 24, c. 1 e 2 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Le agevolazioni concedibili a carico delle disponibilita' del predetto fondo per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi, aventi sede nei territori colpiti dal terremoto ubicati nelle predette regioni, possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati e sono dirette all'attuazione e al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi. Art. 24, c.4, [L.n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c.1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi a propri soci. Art. 24, c. 5, [L.n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c.1, [l.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stasto, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ad essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione. Art. 24, c. 6, [L.n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c. 1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 5. La determinazione dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse, nonche' le modalita' di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative previste dal [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1577), e successive modificazioni.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 31
Art. 31 (Impiego di lavoratori in cassa integrazione) Art. 25, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle azioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale. Idem, c. 2 2. I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilita' alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati. Idem, c. 3 3. Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, e' sospeso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, permanendo la continuita' del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una maggiorazione del salario pari al vento per cento. Idem, c. 4 4. Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilita', di cui all'[art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art28), e successive modificazioni e integrazioni. Idem, c. 5 5. I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 32
Art. 32 (Prestazione di garanzie) [Art. 25 sexies, D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art25sexies), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, isitituti di credito e della FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 33
Art. 33 (Direttive generali) Art. 27, c. 1 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e puo' essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale. Idem, c. 2 2. La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali. Idem. c. 3 3. Nel definire le modalita' di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare. [Art. 24 bis, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art24bis), conv. con mod. [L.n. 12/88; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art1), c. 5, [D.L. n. 686/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;686), conv. con mod. [L.n. 883/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 4. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai sensi dell'art. 3, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati. I comuni danneggiati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 4 sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 34
Art. 34 (Ricostruzione dei comuni disastrati e dei comuni gravemente danneggiati) Art. 28, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art3), c. 8, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano il piano regolatore generale nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla regione. Idem, c. 9, 2. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, gia' dotati alla data del sisma del piano regolatore generale, sono tenuti ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici. Art. 28, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 3. I comuni indicati nei precedenti commi sono obbligati altresi' ad adottare o confermare tra i senguenti piani esecutivi necessari: a) il piano di zona redatto ai sensi della [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167), e successive modificazioni, dimensionato anche sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito; b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'[articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art27), ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita' produttive compresi quelli commerciali e turistici; c) i piani di recupero di cui al titolo IV della [legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457), e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti o da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito. Art. 6, c. 1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. Nei comuni dichiarati disastrati il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi della [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167), e successive modificazioni. Art. 28, c. 15, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 5. Nelle more della adozione o della conferma dei piani esecutivi di cui al terzo comma del presente articolo, il comune puo' autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire. Idem, c. 17 Norma di coordinamento 6. I piani di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica. Art. 29, c. 4 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 7. Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 33 risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, piu' in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente comma 3 regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici. Art. 3, c. 10, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art2), c. 2, [D.L. n. 48/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 8. Resta ferma la potesta' dei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, al fine di accellerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui al presente articolo. Art. 28, c. 3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 9. I piani esecutivi di cui al precedente terzo comma sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero e alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri. Idem, c. 4 10. Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale. Idem, c. 5 11. I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'[articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art3). Idem, c. 6 12. I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito e' data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale. Idem, c. 8; Art. 23, c. 13, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 13. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni. Art. 28, c. 9 e 11, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 13, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187); Norma di coordinamento 14. I piani esecutivi coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione anche urbanistica senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'[articolo 59 della legge 10 aprile 1953, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-10;62~art59), e dell'approvazione e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale. Art. 28, c. 7, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 13, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. 1.n. 187/1982 15. Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito. Art. 2, c. 2 e 6, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12); Norma di coordinamento 16. I piani regolatori generali od esecutivi, e loro varianti, adottati dai comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, fatta eccezione dei piani esecutivi di cui al precedente comma 14, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindi giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici. Art. 28, c. 12, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 17. L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti. Idem, c. 14 18. Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera d), alla costruzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente terzo comma, le aree stesse sono cedute in proprieta' anche oltre la riserva di proprieta' comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi. Art. 3 sexties, c. 2, [D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 883/1982; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883~art5), u.c. [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 19. Ai proprietari di edifici che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprieta' nell'ambito del piano di zona di cui al precedente terzo comma, lettera a). Art. 5, c. 4 bis, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 20. Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi. Art. 28, c. 16, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 21. In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti e da demolire sono acquisite al patrimonio comunale. Art. 2, c. 3 e 6, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988; Art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art28), c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 13, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. 1.n. 187/1982 22. Gli strumenti urbanistici generali e esecutivi o loro varianti gia' inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione di intendono approvati ove la regione o l'ente delegato entro il 20 maggio 1988 non abbiano notificato alcun formale provvedimento ai sensi dell'[articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art10), e successive modificazioni. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale. Art. 2, c. 1, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 23. Ai comuni disastrati e a quelli gravemente danneggiati che non abbiano adottato entro il 20 maggio 1988 il piano regolatore o i piani esecutivi di cui al presente articolo e' sospesa l'erogazione di fondi ai sensi dell'articolo 3 fino alla adozione dei menzionati piani, fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7, comma 5. Art. 28, c. 18, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) ((24.)) Le spese per la elaborazione dei piani regolatori e dei piani esecutivi previsti nel presente articolo sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 35
Art. 35 (Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale) Art. 8, c. 2, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, equivalgono a manifestazioni di volonta' di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unita' immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale. Idem, c. 3 2. Il consiglio stesso definisce le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale. Idem, c. 4 3. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale e' subordinata alla cessione gratuita al comune delle unita' non riparate o non ricostruite. Idem, c. 5 4. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprieta', degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non riconstrubili in sito, nonche' dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito. Idem, c. 6 5. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalita' di cui al precedente comma 4, ovvero sussistano obiettive difficolta', il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprieta', comprese nei piani di cui all'articolo 34, comma 3. Idem, c. 7 6. E' in facolta' dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario. Idem, c. 8 7. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente testo unico, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale. Idem, c. 9 8. Il comune procede alla vendita delle unita' immobiliari rimaste nelle sue disponibilita' dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione. Idem, c. 10 9. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unita'. Idem, c. 11 10. Le unita' riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente testo unico, sono vendute o cedute in locazione con priorita' a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unita' sono alienate o locate a terzi. Idem, c. 12 11. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui al precedente articolo 3. [Art. 8, D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art8), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 12. Le disposizioni del presente articolo si estendono ai comuni dichiarati danneggiati e si applicano a tutte le unita' immobiliari da riparare o ricostruire ovvero acquisite dal comune in applicazione del presente testo unico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 36
Art. 36 (Poteri sostitutivi e interventi di recupero) Art. 9, c. 3 bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinche' diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 34, comma 3, lett. a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attivita' mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili. Idem, c. 3 ter 2. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresi', nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico. Art. 3, c. 1, [D.L. n. 48/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 3. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c), il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento. Idem, c. 2 4. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituiscono notifica. Idem, c. 3 5. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonche' l'affidamento in concessione dell'intervento. Idem, c. 4; Norma di coordinamento 6. Il concessionario e' scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non puo', comunque, eccedere quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del presente testo unico. Idem, c. 5; Norma di coordinamento 7. Il comune e' autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del contributo e con le modalita' di cui al presente testo unico. Idem, c. 6 8. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita', le unita' immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti spettanti ai sensi del presente testo unico. Idem, c. 7 9. Il recupero delle eventuali somme, eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639). E' in facolta' dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unita' da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprieta' sugli immobili non riparati o non ricostruiti. Idem, c. 8 10. L'intervento sostitutivo previsto nel comma 5 non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 15, comma 3, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o di riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi. [Art. 10, D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art10), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 11. In sede di attuazione dei piani di recupero il comune con delibera consiliare puo' individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorita' rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi del precedente articolo 3. Art. 12 bis, c. 1, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 12. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c). Idem, c. 2 13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria emanano direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi dell'articolo 34. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumita', la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonche' la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 37
Art. 37 (Acquisizione di aree) Artt. 30 e 80, c. 6, [L.n. 219/1981; Art. 1 quater](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art1quater), [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981; Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2), c. 7, [D.L. n. 48/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986; Ord.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) Cost. n. 607/1987; Norma di coordinamento 1. Per le aree da acquisire ai sensi del presente titolo ai proprietari, coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla [legge 29 luglio 1980, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-29;385), maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;385~art1) e [2 della legge n. 385 del 1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;385~art2). L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima, che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli [articoli 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1885-01-15;2892~art12) e [13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1885-01-15;2892~art13). Art. 23, c. 17, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187); 2. La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma 1 non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici. [Art. 1 quater, D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75~art1quater), conv. con mod. [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219); Norme di coordinamento 3. Le disposizioni dei precedenti commi si estendono ai comuni danneggiati.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 38
Art. 38 (Sistemazione idrogeologica) [Art. 31, L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art31) 1. Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie e all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunita' montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 39
Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate) Art. 32, c.1, 2 e 3, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) Norma di coordinamento 1. Le aree localitazzate nelle zone disastrate ed invididuate, ai sensi dell'[articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art32), delle regioni Basilicate e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale. Idem, c.4, Art. 9, c.3 [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75% della spesa necessaria. [Art. 3 bis, D.L. n. 309/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;309~art3bis), conv. con mod. [L. n. 472/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;472) 3. La misura del contributo di cui al comma precedente e' aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto Centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non e' dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma puo' essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento. Art. 8, c.1, 2 e 2 bis [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 39 settembre 1986, sono riservati prioritamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal [CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1986-08-20&numeroGazzetta=192), nonche' a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attivita' indotte dalle industrie localizzate nelle aree. Art. 10, c.3, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988 Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art13), c.2, [L. n.48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel Comune di Senise, nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12. Art. 8, c.7, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campania, riconosciuto disastrato ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1983-09-17&numeroGazzetta=256), localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e' individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno. Art. 8, c.7, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel precedente articolo. Idem, c.8 Norma di coordinamento 8. IL Ministro per gli interventi staordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalita' fissate per l'attuazione del precedente comma. Art. 8, c.3, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzano investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzare in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1, lettera a), nonche' in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo e' commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione. Idem, c.4 10. La regione compentente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato. Art. 10, c.4, [D.L. n.474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) Norma di coordinamento 11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potra' protarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme e' effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalita' prescritte nell'[articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art2). Le medesime modalita' si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente articolo 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. (3) ((8)) Art. 13, c.2, [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) Norma di coordinamento 12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-02-27;57~art9-com2) convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 1982, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-29;187), da ultimo prorogata con l'[art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art13-com2). A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalita' previste dalla [legge 1 marzo 1986, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64). I poteri ispettivi e di controllo, gia' di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente articolo 5, la continuita' delle attivita' in corso, secondo le modalita' e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi, che completa secondo le indicate modalita' di procedure: le disponibilita' delle contabilita' speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al Presidente dell'Agenzia. Art. 8, c. 5, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilita' delle aree industriali. Art. 10, c. 2, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2. Art. 8, c. 6, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 15. L'agevolazione fiscale prevista dell'articolo 105 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218), come modificato con l'[articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art14-com5), limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo. Art. 8, c. 7, ter [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. Idem, c. 7 quater 17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la richiesta numerica. Idem, c.7 quinquies 18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 40
Art. 40 (Piani di insediamento produttivo Art. 8, c.4 [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dalle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo previsto dall'articolo 34, comme 3, lett. b), sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3. Idem, c.5; Norma di coordinamento 2. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle areee di cui al precedente comma e' corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle arre di cui all'articolo 39, comma 3, e secondo la disciplina dettata nel comma 12 dello stesso articolo. Art. 10, c. 6, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Gli oneri derivanti dai contributi di cui al precedente comma sono a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 41
Art. 41 Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato) Art. 33, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 34 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attivita' del commercio all'ingrosso e dell'attivita' artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonche' delle attivita' ausiliarie al commercio. Idem, c.2 2. La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovra' essere seguito il criterio di concentrare piu' attivita' nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 42
Art. 42 (Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato) Art. 34, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 39 e 41 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani e degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla regione, sottopone al CIPE un programma della Societa' finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione dagli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 39. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Idem, c.2 2. I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 29. Idem c.3 3. I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta. Idem, c.4. 4. Il canone di locazione agevolato sara' ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi. Idem, c.5 5. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 43
Art. 43 (Definizione dei progetti) Art. 35, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con proprieta' per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree piu' densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne. Idem, c. 2 2. I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 44
Art. 44 (Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo) Art. 4, c. 1, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Pre l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Idem, c. 3 2. I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano: a) i progetti da realizzare; b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione; c) le modalita' sostitutive dei soggetti inadempienti; d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonche' il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla [legge 25 luglio 1956, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860) e successive modificazioni, e ricomprese nelle comunita' montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati; e) i progetti e le opere per la cui realizzazione di adottano procedure straordinarie. Idem, c. 4 3. I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lett. e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal [secondo comma dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-02-27;57~art9-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 1982, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-29;187). Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere gia' finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lett. e), purche' tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 45
Art. 45 (Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo) Art. 5, c. 1, [L.n. 80/1984; Art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art11), c. 20, [L.n. 887/1984; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;887~art6), c. 6, [L.n. 910/1986; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art17), c. 10, [L.n. 67/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67); [L.n. 541/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;541): [L.n. 407/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;407). 1. Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione con le medesime modalita' previste dall'articolo 3 di un fondo cui affluiscono: a) la quota assegnata alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto oltre che all'[articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-01;651~art4), anche dall'[articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art1); b) fondi e finanziamenti concessi dalla CEE; c) in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-1986 la ulteriore somma di lire 50 miliardi per l'anno 1988, 5 miliardi per l'anno 1989; 50 miliardi per l'anno 1990; 65 miliardi per l'anno 1991 e 130 miliardi per l'anno 1992.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 46
Art. 46 (Programma speciale di metanizzazione) Norma di coordinamento 1. E' data integrale attuazione al programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, approvato dal CIPE con deliberazione del 16 dicembre 1981 ai sensi dell'[articolo 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art37). Art. 37, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Le eventuali modifiche al programma di cui al precedente comma sono approvate dal CIPE stesso, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la regione interessata, l'ANCI e la CISPEL. Idem, c. 3 3. Contestualmente all'approvazione delle eventuali modifiche il CIPE stabilisce altresi', ove necessario, modifiche alla ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle reti industriali e degli adduttori. Idem, c. 4 4. Per quanto altro non previsto si applica l'[articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-11-28;784~art11) e successive modificazioni.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 47
Art. 47 (Controlli) Art. 54, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dal presente testo unico, i relativi controlli sono esercitati in via successiva. Idem, c. 2 2. Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'[articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art56), e successive modificazioni. Idem, c. 3 3. Nelle regioni Basilicata e Campania le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'[articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art45), e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'. Idem, c. 4 4. Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni del presente testo unico le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'[articolo 59 delle legge 10 febbraio 1953, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art59), e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 48
Art. 48 (Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto) Art. 23, c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art3), c. 9, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art28), c. 14, [L.n. 219/1981; Art. 3 sexies](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art3sexies), [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 883/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 1. Per sopperire, in particolare, alle esigenze di ricostruzione, i comuni danneggiati, dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'[articolo 14 undecies del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art14undecies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874), possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del precedente articolo 34, applicando le disposizioni ivi previte al comma 23 per la concessione dei contributi. Art. 55, c. 2, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 2. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente testo unico gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico. Art. 55, c. 3, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 3. Al piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 34. Art. 55, c. 4, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 4. Nei comuni che non si avvalgono della facolte' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti. Art. 55, c. 5 e art. 28, c. 18, [L.n. 219/1981; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art23), c. 15, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 5. Le spese per l'elaborazione dei piani dei comuni indicati al precedente comma 1 sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3. Art. 2, c. 5 e 6, [D.L.n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 6. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1 accedono ai benefici di cui al precedente comma per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali. Art. 5, c. 4 bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80); Norma di coordinamento 7. Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi. Le aree di sedime sono acquisite gratuitamente dal comune.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 49
Art. 49 (Autorizzazione ai lavori) Art. 56, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'[art. 9, lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art9-leta) e [b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art9-letb), e' sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori. Idem, c. 2 2. La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti. Idem, c. 3 3. Non sono soggette ne' a concessione ne' ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. Idem, c. 4 4. L'autorizzazione, comunque, posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore. Idem, c. 5 5. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle [leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497), resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime. Idem, c. 6 6. Per tutte le opere eseguite in dipendenza del sisma nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni previste all'[articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art3). [Art. 3 ter, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3ter), conv. con mod. [L.n. 883/1982; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883~art1), c. 2, [D.L. n. 48/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 7. Per le opere diverse da quelle indicate nel comma precedente eseguite nei comuni dichiarati totalmente disastrati il contributo di cui all'articolo 3 della predetta [legge n. 10 del 1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;10) non e' dovuto per le concessioni edilizie rilasciate entro il 31 dicembre 1988. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non e' dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa [legge n. 10 del 1977](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;10). Art. 56, c. 7, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 8. Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione puo' essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilita' prescritti dalle norme vigenti purche' la differenza tra il volume riconosciuto e quello preesistente non superi il 30 per cento. Idem, c. 8 9. Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati e' consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della [legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457). Idem, c. 9 10. Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'art. 30 della stessa [legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457), gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente articolo 9. Idem, c.10 11. Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 34. Art. 11, u.c. [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/82; Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art13), c.1, [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 12. Nei comuni dichiarati sismici l'attuazione degli strumenti urbanistici puo' avvenire sino al 31 dicembre 1989 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'[articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art13)
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 50
Art. 50 (Intese Stato-Regioni) [Art. 57, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art57) 1. Ai fini dell'intesa di cui all'[articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art81), qualora la regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, ferma quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 43.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 51
Art. 51 (Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale) [Art. 58, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art58); Art. 1, c. 8, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. I lavori di ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilita' di Stato e, al fine di accelerare il recupero dei beni culturali, si applicano le disposizioni contenute nell'[articolo 3, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;371~art3-com1) e [2, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;371~art3-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1987, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-10-29;449).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 52
Art. 52 (Istituzione) Art. 39, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Con effetto dell'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza. Idem c.2 2. L'Universita' suindicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 53
Art. 53 (Facolta' e corsi di Laurea) [Art. 40, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art40) 1. L'Universita' statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facolta' e, nelle prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciscuna indicati: a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica; b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica; c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne; d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 54
Art. 54 (Disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature) [Art. 45, L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art45) 1. Le disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi della Basilicata, possono essere assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 55
Art. 55 (Statuto e norme di rinvio) Art. 46, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. L'Universita' degli studi della Basilicata e' regolata dallo statuto emanato nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni, e dal [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-27;412), e successive modificazione. Idem, art. 47 2. Per tutto quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 56
Art. 56 (Istituzione) Art. 48, c.1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 e' istituita presso l'Universita' degli studi di Salerno la facolta' di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea di ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Idem, c.2 2. I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-06;1379) gia' funzionanti presso la facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Salerno, e come corsi della predetta facolta', costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria. Idem, c.3 3. L'ordinamento della facolta' e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario e' regolato dal [decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, n. 896](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-10-24;896) emanato nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Idem, c.5 [L.n. 168/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;168) 4. I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facolta' di ingegneria Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvedera' con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382), e alla [legge 11 luglio 1980 n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312). Art. 4, c.6, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219); [L.n. 168/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;168) 5. Alle spese di funzionamento della facolta' di ingegneria si fara' fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 21, c.4, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 6. E' istituito, presso l'Universita' di Salerno, il laboratorio per la prova di materiali di costruzione a valere sui fondi del precedente articolo 3. Art. 6, c.10, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 7. Per la realizzazione del centro tra le Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con sede amministrativa presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno, e' assegnato alla medesima Universita' un cointributo speciali di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico. Si applicano le procedure di cui al presente articolo.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 57
Art. 57 (Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero) Art. 5, sexies [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 1. Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, instituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in: 1) soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata; 2) soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento; 3) soprintendenza archeologica di Pompei; 4) soprintendenza per i beni ambientali, arhitettonici, artistici, e storici di Salerno e Avellino. Art. 53, c. 1 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Il Ministero per i beni culturali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 23, completa l'esecuzione del piano straordinario nel quale sono stati individuati, oltre agli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici, della Campania e della Basilicata, anche forme di riattivazione parziale e sono state individuate adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, al fine di garantire l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche' possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi. Idem, c.2 3. Il Ministero per i beni culturali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale peri beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto. Idem, c.3 4. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane possono proporre un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura o per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-12-20;760) ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il presente articolo e' abrogato limitatamente alla istituzione della Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, che e' soppressa.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 58
Art. 58 (Potenziamento delle strutture periferiche del Ministero) [Art. 5 novies, D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art5novies), conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art1) c.2, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania e' autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, operanti fino al 31 dicembre 1990, al fine di accellerare la esecuzione delle opere di ricostruzione del terremoto di competenza dello Stato. Art. 1, c. 7bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 2. In ciascuna delle sezioni di cui al precedente comma e' assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 59
Art. 59 (Personale tecnico) Art. 2, c.1, [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. I comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati che non abbiano ancora dato attuazione dell'articolo 2 commi 1 a 6, della [legge 18 aprile 1984, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80), sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico nei limiti indicati dal comma seguente. Idem, c.2 2. La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e alla data del 19 aprile 1984 gia' approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non puo' comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti: a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: due unita' tecniche (di cui un ingegnere o architetto); b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unita' tecniche (di cui un ingegnere o architetto); c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unita' tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto); d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unita' tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto). 3. Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare e' soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo. Idem, c.4 4. Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimita' del comitato regionale di controllo, l'atto e' depositato direttamente presso l'Ufficio di segretaria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni. Idem, c.5 5. Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalita' di cui al comma precedente, senza la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace. Idem c.6; Art. 12 c. 4 sexies, [L.n. 363/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;363) 6. I comuni indicati nel primo comma provvedono ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del personale di cui alla [legge 16 maggio 1984, n. 138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-05-16;138). Art. 1, c.1 bis, [D.L. n. 309/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;309), conv. con mod. [L.n. 472/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;472); Norma di coordinamento 7. All'onere derivante dall'assunzione in ruolo del personale tecnico indicato nei precedenti commi si provvede per il primo anno con le residue disponibilita' dello stanziamento di 1 miliardo recato dall'[articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 3 giugno 1986, n. 309](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-06-03;309~art1-com1bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 1986, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-08-09;472) il cui importo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 60
Art. 60 (Personale convenzionato) [Art. 12, L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730~art12); Norma di coordinamento 1. Al personale convenzionato da enti, amministrazioni e dal Commissario straordinario di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti indicati nell'articolo 1 del presente testo unico in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, si applicano le disposizioni recate dall'[articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-28;730~art12) e successive modificazioni, sempre che detto personale sia in possesso dei prescritti requisiti. Al relativo onere si provvede, sino a tutto il 1988, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della richiamata legge. Art. 21, c.3, [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 2. E' differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui al precedente comma, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli. Art. 3, c.1, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 3. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico, i comuni, le province e le comunita' montane gli enti pubblici sono autorizzati ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di istituto sotto il profilo tecnico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 61
Art. 61 (Comuni privi di segretari comunali) Art. 1, c.7, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norme delle vigenti disposizioni di legge, provvedono a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 62
Art. 62 (Delegazione speciale della Cassa depositi e prestiti) Art. 15 ter, c. 1, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776) conv. con mod. [L.n. 874/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. La speciale delegazione della Cassa depositi e prestiti per le zone colpite dai terremoti di cui all'articolo 1 istituita con l'[articolo 15 ter del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art15ter) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1981, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-22;874) provvede al finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche e di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica. Idem, c.2 2. Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali la Cassa depositi e prestiti riservera' una quota a favore dei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente testo unico per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma. Idem, c. 3 3. L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato. Idem, c. 5 4. Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in aggiunta all'assunzione fino ad un massimo di trenta impiegati ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 4, del citato [decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1981, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-22;874), a distaccare temporaneamente alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti. Idem, c. 6 5. I comuni colpiti dal sisma d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti. Idem, c. 7 6. Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuera' le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 63
Art. 63 (Compiti della Cassa depositi e prestiti in materia di edilizia abitativa) Art. 2, c. 1, [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981; Art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art16), c. 16, [L.n. 41/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41) 1. La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo precedente provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal sisma ed alla relativa assistenza tecnica ai fini del completamento dei programmi abitativi: a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto - di unita' immobiliari da locare ai sensi della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-15;629~art7), convertito, con modificazioni, nella [legge 15 febbraio 1980, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-15;25). Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;643), e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento; b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione di alloggi da locare ai sensi della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al [decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-02-13;19), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 aprile 1981, n. 128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-15;128). Idem, c. 2 2. L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere al comune di riscatto, in permuta dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio. [Art. 7, L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art7) 3. Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente comma 1 e' determinato in base alle disposizioni della [legge 8 agosto 1977, n. 513](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513), e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 quinquies, c. 2, [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 883/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 4. Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto a termini del precedente comma 1, sono assegnati in locazione ai sensi della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), in base a criteri fissati dai consigli comunali. [Art. 9, L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art9) 5. Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente primo comma fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 64
Art. 64 (Adempimenti preliminari a carico dei comuni) Art. 2 bis, c. 1, [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. I comuni, all'atto della richiesta del mutuo di cui al precedente articolo dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 63, comma 1, lett. b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e' prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167). Idem, c. 2 2. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla [legge 18 aprile 1962, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167), o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti ed inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. Idem, c. 3 3. Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale e' immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte. Idem, c. 4 4. Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio. Art. 10, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 5. I comuni interessati al programma edilizio previsto nel precedente e nel presente articolo possono osservare la procedura fissata dagli [articoli 80 e seguenti della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art80), nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee. Idem, c. 2 6. L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' e di urgenza delle opere da realizzare. Idem, c. 3 7. Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'[articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art59).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 65
Art. 65 (Procedure per il completamento degli interventi) Art. 16, c. 16 [L.n. 41/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41) 1. In aggiunta al finanziamento originario di 1.000 miliardi di lire autorizzato con l'[articolo 2, comma 3, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-03-19;75~art2-com3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219), la Cassa depositi e prestiti per il completamento del programma indicato nell'articolo 63, comma 1, del presentre testo unico e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di 60 miliardi di lire ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale ed interesi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Art. 3, c. 22, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali e' in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 63, comma 1, del presente testo unico. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, e' posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui al precedente articolo 3. Art. 3, c. 4, [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 3. Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente testo unico, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti puo' assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti cosi' adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 66
Art. 66 (Trasferimento di sede dei dipendenti pubblici) [Art. 24, D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art24), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, che, in dipendenza del sisma del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981 hanno ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria nei comuni di cui all'articolo 1, sono a domanda definitivamente trasferiti nelle nuove sedi. Il trasferimento del personale della scuola e' effettuato anche in soprannumero. Sono altresi' definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello Stato, di enti pubblici e di aziende autonome dello Stato alla data del 30 aprile 1982.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 67
Art. 67 (Disposizioni in materia carceraria) Art. 20, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai [commi secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;469~art4-com2) e [terzo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;469~art4-com3). Idem, c. 2 2. Detto personale puo' essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 68
Art. 68 (Benefici a favore dei supplenti delle scuole private) [Art. 11 bis, D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art11bis), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'[articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art76), sono equiparati agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 69
Art. 69 (Acquisto di immobili) Art. 72, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8), c. 3, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1990, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore a quella degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e la conservi alla data dell'acquisto. Art. 72, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione. Idem, c. 3 3. Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo ottiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria. Idem, c. 4 4. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali. Idem, c.5 5. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice delle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei registri di cui al precedente primo comma. Idem, c.6 6. Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovra' produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 70
Art. 70 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123), COME MODIFICATO DAL [D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200)))
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 71
Art. 71 (Agevolazioni in materia di indennizzi) [Art. 74, L.n. 219/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art74) 1. Gli indennizzi corrisposti da societa' di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 72
Art. 72 (Limiti alla cumulabilita') Art. 75, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Le provvidenze disposte con il presente testo unico non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. Idem, c.2; Art. 7, c.6, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L. n. 167/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;167) 2. Dalle provvidenze di cui al presente testo unico si detraggono le somme percipite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma. Art. 75, c.3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 3. L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 9. Idem, c.4; Art. 8, c.3 [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 4. Per i contributi di cui agli articoli 27 e 28 la detrazione di cui al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relativo ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 73
Art. 73 (Imposta locale sui redditi) Art. 3, u.c. [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili e inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. [Art. 3 terdecies, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3terdecies), conv. con mod. [L.n. 883/1982; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883~art1), c. 9, [D.L. n. 790/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;790), conv. con mod. [L. n. 47/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;47) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537))).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 74
Art. 74 (Imposta sul valore aggiunto) Art. 13, c.1 [L.n. 48/1989; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48~art5), c.1, [lettere c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;799~letc) ed [f) D.L. n. 799/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;799~letf), conv. con mod. [L. n. 875/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;875) 1. Nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'art. 1 fino alla data del 31 dicembre 1989, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto; a) le cessioni di beni e le prestazione di servizi, ivi comprese quelle professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici indicati nel precedente articolo 1. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita' di demolizione e sgombero delle macerie. Art. 4, c.4, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 2. Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione ((e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari)), di cui all'articolo 39, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposte sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non e' consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26) e successive modificazioni. Art. 8, c.4, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nei settori previsti dagli articoli 27 e 28.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 75
Art. 75 (Esenzione della ritenuta sui depositi e conti correnti) Art. 3, c.6, [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26), e successive modificazioni gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per la erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate. Idem, c.7 2. L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino la effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 76
Art. 76 (Perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma) Art. 8, c.2, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Le disposizioni dell'[articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art17), come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante delle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro il 19 luglio 1988 abbiano inoltrato agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 77
Art. 77 (Sospensione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici e per talune concessioni comunali) Art. 35 quater, c.1, [D.L. n. 55/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983;55), conv. con mod. [L. n. 131/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;131) 1. Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attivita' a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocata dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, e' sospeso fino al ripristino della normale attivita', il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'[articolo 1, n. 21) del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1978-12-14&numeroGazzetta=348), modificato dall'[articolo 18 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-12-22;786~art18) convertito, con modificazioni, nella [legge 26 febbraio 1982, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-26;51). Idem, c.2 2. A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'[articolo 31, lettera b) nella legge 11 giugno 1971, n. 426](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art31-letb). Art. 33, c. 1, bis, [D.L. n. 55/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983;55), conv. con mod. [L. n. 131/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;131) 3. Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con [regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175) non e' riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commercianti che esecitano la loro attivita' in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 78
Art. 78 (Attestazioni ai fini fiscali) Art. 8, c. 5 [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificatamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati dal presente testo unico, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma e' attestata dal sindaco.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 80
Art. 79 (Norme relative alla cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei risidui fondi stanziati) Art. 1, c.3, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19) conv. con mod. [L. n. 80/1984; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art1) c. 5, (([L. n. 113/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;113))) 1. A decorrere dal 19 aprile 1984 i prefetti delle provincie presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilita' di cui al [comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art2-com4), convertito, con modificazioni della [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874), svolgono attivita' di ordinaria gestione; ai prefetti stessi e' demandata a norma dell'[articolo 1, comma 5, della legge 11 aprile 1983, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-04-11;114~art1-com5), la definizione degli impegni assunti nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Art. 13 bis, c.1, [D.-L. n. 159/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;159), conv. con mod. [L. n. 363/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;363) 2. Nei limiti delle residue disponibilita' del fondo costituito con 1 l'articolo 2 del citato [decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776), affluite al fondo di cui al (([decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-11-12;829))), convertito con modificazioni dalla [legge 23 dicembre 1982, n. 938](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-12-23;938), il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta dei prefetti competenti, assicura le provviste economiche occorrenti nel precedente comma. Art. 1, c.6, [L. n. 114/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;114) 3. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attivita' di cui al primo comma, nonche' i criteri e le modalita' per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del citato [decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776), e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalita' relative agli interventi per l'emergenza. Idem, c. 7 4. I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 80
Art. 80 (Immobili danneggiati da piu' eventi sismici e completamento) della ricostruzione) [Art. 7, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art7), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12); Norma di coordinamento 1. I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della [legge 5 ottobre 1962, n. 1431](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431), possono accedere ai benefici previsti dal presente testo unico sulla base delle disposizioni vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti del fondo di cui all'articolo 3. La disposizione del presente comma si estende alle domande presentate entro il 31 dicembre 1984 a termini dell'[articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art3). [Art. 15, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art15), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lett. e) al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1980, di cui al [regio decreto legge 3 agosto 1930, n. 1065](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-08-03;1065) convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 1980, n. 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-29;1986), ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, di cui all'articolo 1, del presente [testo unico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-05-09&numeroGazzetta=126).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 81
Art. 81 (Dichiarazione di morte presunta) Art. 3, c. 1, [D.L. n. 799/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;799), conv. con mod. [L.n. 875/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;875) 1. Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, puo' essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano piu' loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla data del sisma stesso. Idem, c. 2 2. La procedura di cui agli [articoli 727](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art727) e [728 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art728) puo' essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilita' rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni. Idem, c. 3 3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme della [legge 3 giugno 1949, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-06-03;320), concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra. Idem, c. 4 4. Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta e' sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilita' prevista dal precedente secondo comma. Idem, c. 5 5. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorita' amministrativa. Idem, c. 6 6. Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante e' ammessa al beneficio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'[articolo 729 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art729). A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 82
Art. 82 (Attribuzione della qualifica di infortunato o di inabile permanente e provvidenze in favore del volontariato) Art. 13, c. 1, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 10 che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento della preesistente invalidita'. Idem, c. 2 2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidita' riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilita' del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilita' permanente. Ove, in sede di tali accertamenti ai riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del [testo unico 30 giugno 1965, n. 1124](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1965-06-30;1124), un grado di inabilita' permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilita' corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateizzazione che comunque non potra' superare le 60 rate. Idem, c. 3 3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamita' di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal [testo unico 30 giugno 1965, n. 1123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1965-06-30;1123), per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato. Idem, c. 4 4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e' corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore ai sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi. Idem, c. 6 5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981. Art. 13 bis, c. 1 e 2, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 6. Ai cittadini che abbiano prestato la loro attivita' volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attivita' a favore delle popolazioni colpite dal sisma, e' riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria a condizione che abbiano notificato la loro presenza al sindaco del comune in cui intendevano prestare la loro attivita' volontaria.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 83
Art. 83 (Prestiti esteri) Art. 78, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Il Ministro del tesoro in relazione all'articolo 3, comma 1, e' autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti. Idem, c. 2 2. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri contratti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3. Idem, c. 3 3. Il servizio dei suddetti prestiti esteri e' assunto mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvedera' sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno delle rate da questa dovute.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 84
Art. 84 (Rimborso dei mutui) Art. 15 bis, c. 1 e 3, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. La direzione generale del tesoro continua a provvedere al rimborso dei mutui accordati dalla Banca europea per gli investimenti nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunita' economica europea per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'[articolo 15 bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art15bis), convertito, con modificazioni dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874). Idem, c. 2 2. Il rimborso di cui al precedente comma e' effettuato sulla base di un elenco riepilogativo che alla scadenza delle rate la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo dei mutui cui si riferisce. [Art. 5, D.L. n. 623/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983;623~art5), conv. con mod. [L.n. 748/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;748) 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' per il rimborso dei prestiti esteri contratti nel limite massimo complessivo di 1.720 miliardi previsto dall'[articolo 5 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-11-07;623~art5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 dicembre 1983, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-23;748), elevato a lire 2.220 miliardi con l'[articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art11).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 85
Art. 85 (Garanzie dello Stato per i mutui BEI e rischio di cambio) Art. 15 bis, c. 3, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. Continuano ad essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio i mutui in corso di ammortamento contratti con la BEI dagli istituti di credito a medio termine, dagli enti pubblici e dalle societa' concessionarie di pubblici servizi per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'[articolo 15 bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art15bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 86
Art. 86 (Collocamento in aspettativa) Art. 6 ter, c. 1, [D.L. n. 245/89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;245), conv. con mod. [L.n. 288/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;288) 1. Fino al 30 giugno 1990 e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati. Idem, c. 2; Art. 6, c. 6, [D.L. n. 8/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 2. Fino al 30 giugno 1990 nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non piu' di quattro assessori effettivi o supplenti che abbiano specifica delega per i problemi di cui al presente testo unico. Art. 1, c. 3, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Resta fermo il trattamento economico spettante agli amministratori di cui ai precedenti commi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 87
Art. 87 (Investimenti per l'edilizia residenziale) Art. 5, c. 1, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensita' abitativa colpite dal sisma del novembre 1980. Idem, c. 2 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1. Art. 1, c. 3, [L.n. 48/1989; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48~art17), c. 48, [L.n. 67/1988; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67~art6), c. 14 quinquies, [D.L. n. 8/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 3. Fino al 31 dicembre 1989 l'INAIL e' tenuto ad utilizzare, a termini dell'[articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art64), e successive modificazioni, i fondi ancora disponibili derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'[articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art65) e successive modificazioni.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 88
Art. 88 (Attribuzioni particolari del Ministro dei lavori pubblici) Art. 18, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Il Ministro dei lavori pubblici determina, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati, con proprio decreto, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere a professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia di urbanistica a favore dei comuni e delle comunita' montane delle regioni Campania e Basilicata. [Art. 14 undecies, D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776~art14undecies), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 2. Il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dai terremoti indicati nell'articolo 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Art. 21, c. 5, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 3. Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un piu' puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'[articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art20), a laboratori operanti in Basilicata e Campania.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 89
Art. 89 (Durata dei provvedimenti sospensivi della efficacia di atti) [Art. 23 sexies, D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art23sexies), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Nelle regioni di cui all'articolo 1 i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui al presente testo unico perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non e' eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 90
Art. 90 (Sanzioni penali) [Art. 15 quater, D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776~art15quater), conv. con mod. [L.n. 874/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874) 1. Le pene per i reati previsti dagli [articoli 479](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art479), [480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art480), [481](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art481) e [483 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art483), commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono aumentate fino alla meta'. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'[articolo 69 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art69). Art. 11, c. 2 e 3, [D.L. n. 799/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;799), conv. con mod. [L.n. 875/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;875) 2. L'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarieta' appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonche' da organi di stampa, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti terremotati e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi dell'[articolo 314 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art314).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 91
Art. 91 (Eccezionale presunzione di legittimita') [Art. 4, D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art4), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187); [Sent. Cost. n. 100/87](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::) (Sentenza interpretativa di rigetto) 1. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 92
Art. 92 (Disciplina degli alloggi prefabbricati) Art. 2, c. 1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate o che pervengano in dono tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate, sono trasferiti in proprieta' ai comuni nel cui territorio sono installati. Idem, c. 2 2. I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono. Idem, c. 3 3. Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati. Art. 1, c. 3, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 1 ter](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art1ter), [D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75), conv. con mod. [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Ai comuni e' assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati di cui al presente articolo e degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto. [Art. 4 ter, D.L. n. 309/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;309~art4ter), conv. con mod. [L.n. 472/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;472) 5. Le aree utilizzate per la sistemazione delle famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attivita' produttive danneggiate dal sisma possono essere espropriate anche a valere sul fondo previsto nell'articolo 3 dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 37.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 93
Art. 93 (Recupero di contributi per omessi lavori concernenti piccole riparazioni) Art. 7, c. 5, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art3), c. 3 ter [D.L. n. 114/85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985;114), conv. con mod. [L.n. 211/1985](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;211) 1. Le somme eventualmente gia' riscosse in base all'[articolo 7 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-02-27;57~art7), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 aprile 1982, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-29;187), sono recuperate con le procedure di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639), qualora entro il 31 dicembre 1985 non sia stata completata la riparazione.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 94
Art. 94 (Riesame di taluni strumenti urbanistici) Art. 2, c. 7, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni danneggiati dall'evento sismici del 21 marzo 1982, ed inclusi nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1982-05-05&numeroGazzetta=121), resi esecutivi ai sensi del [decreto legge 21 settembre 1987, n. 389](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-21;389) e del [decreto legge 20 novembre 1987, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474), e' annuallata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui all'articolo 34, comma 22.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 95
Art. 95 (Termini in materia di edilizia abitativa) Art. 4, c. 4, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Per i provvedimenti di assegnazione del contributo gia' rilasciati alla data del 22 novembre 1987, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di assegnazione, nonche' allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati o ultimati, a pena di decadenza delle agevolazioni. Idem, c.6 2. Per i progetti esecutivi presentati alla data del 22 novembre 1987, i provvedimenti definitivi di assegnazione del contributo sono emanati non oltre i novanta giorni dalla predetta data.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 96
Art. 96 (Disposizioni particolari in materia di edilizia residenziale) Art. 5, c. 8, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Le disposizioni in cui all'[articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art20), non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del sisma. L'onere relativo e' a carico, e nei limiti, delle disponibilita' giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 97
Art. 97 (Interpretazione autentica in materia di integrazione salariale) [Art. 5, D.L. n. 338/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;338~art5), conv. con mod. [L. n. 389/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;389) 1. L'[articolo 12 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art12), convertito modificazioni, dalla (([legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874))) e successive modificazioni, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennita' ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennita' di anzianita' maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 98
Art. 98 (Convenzione-tipo per i mutui concernenti l'edilizia abitativa) [Art. 16, D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art16), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Il Ministro del tesoro definiti la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti negli articoli 10, 11, e 13 nonche' per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 99
Art. 99 (Disciplina speciale per il Comune di Teana) [Art. 23, D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art23), conv. con mod. [L. n. 12/1988 Art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art14), [L. n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 1. Le domande presentate entro il 31 dicembre 1988, relative all'assegnazione del contributo per l'edilizia abitativa ai sensi del presente testo unico gli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1987-05-11&numeroGazzetta=107), sono esaminate ove integrate del progetto di intervento entro il 30 giugno 1989.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 100
Art. 100 (Individuazione delle risorse per il completamento della ricostruzione) Art. 1, c. 8, [D.L. n. 173/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173) conv. con mod. [L. n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera' preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla [legge 1 marzo 1986, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64), e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi del presente decreto, individuando il relativo fabbisogno finanziario.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 101
Art. 101 (Disciplina dei procedimenti pendenti) Art. 11, c. 1 bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80); Norma di coordinamento 1. Le disposizioni del decreto 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 1984, si applicano, in base a domanda anche a favore dei soggetti gia' beneficiari dei contributi di cui agli [articoli 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art9) e [10 della legge 14 maggio 1981, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art10), sempre che non abbiano riscosso alla data del 31 marzo 1989 il saldo finale e con riferimento al valore del costo d'intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 102
Art. 102 (Regime delle opere realizzate mediante donazioni) [Art. 4 D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art4) conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Le opere realizzate o da realizzare nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziato in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione, di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 103
Art. 103 (Determinazione dei prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere) [Art. 11, D.L. n. 484/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;484~art11), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private sono variati in misura non superiore all'incremento del costo dell'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 104
Art. 104 (Affidabilita' di piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo) dei costruttori) [Art. 9, D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art9), conv. con mod [L. n. 12/1988 Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art13), c.1, [L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 puo' essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al precedente articolo si applica fino al 31 dicembre 1989.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 105
Art. 105 (Limite d'investimento degli insediamenti in corso alla data del 27 gennaio 1987 nelle aree disastrate) Art. 8, c. 2 ter, [D.L. n. 8/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8) conv. con mod. [L. n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 1. Il limite degli investimenti di cui all'articolo 39, comma 2, puo' essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data del 27 gennaio 1987 entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 106
Art. 106 (Riduzione degli oneri per consumo di energia elettrica) [Art. 1 bis, D.L. n. 75/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;75~art1bis) conv. con mod. [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte dei cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza, nelle predette strutture. Idem, 2. Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici. Art. 6, c. 9, [L.n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo containers.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 107
Art. 107 (Sanatoria) Art. 6, c. 11, [L. n. 730/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730) 1. Gli interventi su immobili danneggiati eseguiti entro il 31 dicembre 1985 senza preventiva autorizzazione sono ammessi a contributo a condizione che la relativa documentazione sia stata presentata entro i termini previsti dall'articolo 18, comma 2 e 5.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 108
Art. 108 (Oneri derivanti da espropri e occupazioni temporanee) Art. 6, C.6 [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Gli eventuali oneri residui derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee disposti ai sensi dell'[articolo 6, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art6-com3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art6-com4) e [5, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art6-com5) fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 109
Art. 109 (Regolamenti delegati) Art. 14, c. 2, [L. n. 80/1984; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art17), c. 2 [L. n. 400/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;400) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei Ministri sentite le competenti commissioni parlamentari, udito il parere del Consiglio di Stato, sono emanati uno o piu' regolamenti al fine di adeguare le procedure e le modalita' di attuazione del presente testo unico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 110
Art. 110 (Validita' degli atti ed efficacia dei rapporti sorti in base a decreti legge non convertibili) Art. 11, c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art1), c. 2, [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Fatta salva la disposizione in cui all'articolo 94, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei [decreti legge 29 dicembre 1983, n. 745, 30 dicembre 1986, n. 919 28 febbraio 1987, n. 111 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n. 301 e 21 settembre 1987, n. 398](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-21;398).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 111
Art. 111 (Relazione al Parlamento) Art. 69, c.1, [L. n. 219/1981; Art. 6 bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art6bis), c. 3 e art. 9, c.5 [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv- con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dal presente testo unico, sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre successivo. A tal fine le regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza. Idem, c.2 2. Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218), e successive modificazioni. Idem, c.3 3. Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 1 gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilita' di attingere al fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 112
Art. 112 (Disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico) Art. 2, c. 1, [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) Norma di coordinamento 1. Le disposizioni di legge relative agli interventi nei territori terremotati di cui all'articolo 1, non inserite nel presente testo unico e incompatibili con il medesimo, sono abrogate.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 113