DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1990, n. 147
Entrata in vigore del decreto: 15/6/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;
Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale del personale della Polizia di Stato;
Visto l'accordo raggiunto in data 22 dicembre 1989 tra la delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) quest'ultima, con riserva dell'esito finale del giudizio pendente ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;
Visto il decreto-legge 1› giugno 1990, n. 127, recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.
2.Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo della legge n. 121/1981, aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni, di cui - tra l'altro - alle leggi 24 novembre 1981, n. 675, 12 agosto 1982, n. 569, 10 ottobre 1986, n. 668, recante: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987. - I D.P.R. 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338 sono pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. - Il D.L. n. 387/1987, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 1987. La relativa legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1987. Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288, del 10 dicembre 1987. - Il D.P.R. n. 234/1988, recante: "Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali del Personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1988, n. 150. - Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 95 della legge n. 121/1981: "Art. 95. (Accordi sindacali). - Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale".
Art. 2
Nuovi stipendi
1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a regime sono: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.031.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.081.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.331.000 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.331.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 13.331.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.531.000
2.Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1' luglio 1990.
3.Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 310.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 354.600 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 385.600 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 436.100 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 486.600 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 512.000
4.Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.459.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.668.600 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.815.200 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.052.850 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.290.500 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.410.000
5.Dal 1' luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.450.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.800.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.050.000 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.450.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.850.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.050.000
6.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. (2) ((3))
Art. 3
Retribuzione individuale di anzianita'
1.A decorrere dal 1› gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 264.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 288.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 330.000 " VI- bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 357.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 384.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 462.000 " ((IX)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 508.200
2.Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, integrato dall'art. 2, comma 22, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 4: - L'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia". - Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980), concernente: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato": "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
Art. 5
Assegno funzionale
1.Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire ___ ___ ___ Ruolo degli agenti e assistenti . . . 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli ispettori . . . . . . . . . . . . . 1.700.000 2.500.000
2.Per il personale del ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le misure dell'assegno di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire ___ ___ ___ Vice commissario e commissario . . . 2.100.000 2.700.000 Commissario capo . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000 Vice questore aggiunto . . . . . . . 3.200.000 4.500.000 (2) (3) (4) ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto: - (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche lire lire --- - - Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sovraintendenti ed equiparati e ruolo degli ispettori ed equiparati 1.700.000 2.500.000 - (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche lire lire - - - V. Commissario e commissario 2.100.000 2.700.000 Commissario capo 2.800.000 4.500.000 Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000 - (con l'art. 38, comma 1) che gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni Ruolo di servizio di servizio lire lire - - - Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri 1.300.000 1.700.000 Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori 1.700.000 2.500.000 - (con l'art. 38, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni Grado di servizio di servizio lire lire - - - Tenente 2.100.000 2.700.000 Capitano 2.100.000 2.700.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000". ---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto: - (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e'rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire -- -- -- Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati 1.365.000 1.785.000 Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati 1.785.000 2.625.000 Ruolo degli ispettori ed equiparati 1.820.000 2.675.000 - (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo,nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire -- -- -- Vice commissario e commissario 2.205.000 2.835.000 Commissario capo 2.940.000 4.725.000 Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000 - (con l'art. 14, comma 1) che gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire -- -- -- Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri 1.365.000 1.785.000 Ruolo sovrintendenti 1.785.000 2.625.000 Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000 Lo stesso D.P.R., nel modificare il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 14, comma 2) che per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo Lire Lire -- -- -- Sottotenente 2.205.000 2.835.000 Tenente 2.205.000 2.835.000 Capitano 2.205.000 2.835.000 Maggiore 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000 ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto: - (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== QUALIFICHE 9 ANNI 29 ANNI DI SERVIZIO DI SERVIZIO LIRE LIRE =================================================================== Agente e qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.900 Agente scelto " " 1.365.000 1.785.000 Assistente " " 1.365.000 1.785.000 Assistente capo " " 1.365.000 1.785.000 Vice-sovrintendente " " 1.785.000 2.625.000 Sovrintendente " " 1.785.000 2.625.000 Sovrintendente capo " " 1.785.000 2.625.000 Vice-ispettore " " 1.820.000 2.675.000 Ispettore " " 1.820.000 2.675.000 Ispettore-capo " " 1.820.000 2.675.000 Ispettore superiore S.U.PS. 1.820.000 2.675.000 ------------------------------------------------------------------- - (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== QUALIFICHE 9 ANNI 29 ANNI DI SERVIZIO DI SERVIZIO LIRE LIRE =================================================================== Vice commissario e qualifiche equiparate 2.205.000 2.835.000 Commissario " " 2.205.000 2.835.000 Commissario capo " " 2.940.000 4.725.000 Vice questore aggiunto " " 3.360.000 4.725.000 ------------------------------------------------------------------- - (con l'art. 45, comma 1) che gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== QUALIFICHE 19 ANNI 29 ANNI DI SERVIZIO DI SERVIZIO LIRE LIRE =================================================================== Carabiniere e finanziere 1.365.000 1.785.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.365.000 1.785.000 Appuntato 1.365.000 1.785.000 Appuntato scelto 1.365.000 1.785.000 Vice brigadiere 1.785.000 2.625.000 Brigadiere 1.785.000 2.625.000 Brigadiere capo 1.785.000 2.625.000 Maresciallo 1.820.000 2.675.000 Maresciallo ordinario 1.820.000 2.675.000 Maresciallo capo 1.820.000 2.675.000 Maresciallo aiutante SUPS e 1.820.000 2.675.000. Maresciallo aiutante ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, nel modificare il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'assegno di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Assistente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 - (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 3.720.000 5.085.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 3.300.000 5.085.000 Commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000 Vice commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000 Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire - - - Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante 2.180.000 3.035.000 Maresciallo capo 2.180.000 3.035.000 Maresciallo ordinario 2.180.000 3.035.000 Maresciallo 2.180.000 3.035.000 Brigadiere capo 2.145.000 2.985.000 Brigadiere 2.145.000 2.985.000 Vice brigadiere 2.145.000 2.985.000 Appuntato scelto 1.725.000 2.145.000 Appuntato 1.725.000 2.145.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.725.000 2.145.000 Carabiniere e finanziere 1.725.000 2.145.000
Art. 6
Indennita' pensionabile
2.A decorrere dal 1› maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' soppressa.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 69/1984 (in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 14 aprile 1984) concernente: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti". "Art. 5 (Indennita' pensionabile) - A decorrere dal 1› gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennita' mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde: agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265.000 agente scelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.000 assistente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390.000 vice sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390.000 sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410.000 sovrintendente principale . . . . . . . . . . . . . . . 430.000 sovrintendente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . 490.000 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510.000 commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540.000 vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . 550.000 A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete una indennita' mensile di L. 140.000. Per il periodo 1› gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennita' mensile lorda, per tredici mensilita', nelle misure sottoindicate: agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 agente scelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.000 assistente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.000 vice sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.000 sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.000 sovrintendente principale . . . . . . . . . . . . . . . 81.000 sovrintendente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.000 vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.000 ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.000 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000 vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000 Con effetto dal 1› gennaio 1984 l'indennita' di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi. E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135". - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 150/1987, che ha modificato l'art. 5 del D.P.R. n. 69/1984: "Art. 6 (Indennita' pensionabile). - 1. L'indennita' prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1› gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1› gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985". - Il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. n. 150/1987 e' riportato in nota all'art. 2.
Art. 7
Indennita' di rischio da radiazioni
1.Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2.La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3.Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, e' corrisposta un'indennita' di rischio lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.
4.L'indennita' di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971 recante: "Osservanza degli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 della protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti": "Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'oggetto, intesi a conoscere: 1) quali principi bisogna tener presente nell'accertamento del rischio radiologico per il personale dipendente degli ospedali; 2) quale personale esposto alle radiazioni sia in diritto di beneficiare dell'indennita' di rischio o di altri riconoscimenti; 3) l'opinione di questo Ministero circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici ai fini di accertare eventuali carenze di protezione dalle radiazioni. Da quanto sopra, e da altri elementi in possesso di questo Ministero si ha motivo di ritenere che da parte di istituti pubblici di ricovero e cura e case di cura private siano disattese le prescrizioni di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con conseguente possibilita' per le amministrazioni dei detti enti sanitari, di incorrere nelle penalita' previste dal capo XI del medesimo decreto presidenziale, a seguito di sopralluoghi effettuati dall'ispettorato medico del lavoro. Come e' noto, le norme sulla sicurezza degli impianti radiogeni e sulla protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli dalle radiazioni ionizzanti, sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sopraindicato. Si richiamano tuttavia, qui di seguito, quegli articoli del citato decreto presidenziale, il cui contenuto e' di base per la risposta ai quesiti formulati. Per inciso, corre altresi' l'obbligo di ricordare che, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, la vigilanza per la tutela fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dei propri ispettorati provinciali. Cio' premesso, in attesa che siano emanati i decreti presidenziali di cui all'ultimo comma degli articoli 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite le modalita' per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni), si ravvisa la necessita' di ricordare che la responsabilita', ai fini dell'applicazione e della osservanza delle norme di radioprotezione, ambientale ed individuale, come precisato negli articoli 61 e seguenti del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, spetta al direttore del servizio di fisica sanitaria (istituito a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969), ovvero, se detto servizio non fosse stato previsto dal piano regionale ospedaliero, la responsabilita' medesima deve essere affidata a persona professionalmente idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera. I nominativi di tali persone devono essere comunicati, oltre che alla S.V., anche all'ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Dette norme presuppongono la conoscenza delle definizioni di cui all'art. 9 del piu' volte citato decreto presidenziale. Per poter infatti stabilire quale personale (medico o ausiliario) sia da considerarsi esposto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e' essenziale che l'esperto qualificato, ovvero il fisico sanitario, o la persona idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera, provveda preliminarmente a delimitare, nell'ambito ospedaliero, le 'zone controllate' e le 'zone sorvegliate', nonche' di stabilire quali persone abitualmente lavorano in una 'zona controllata' (art. 9, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) e quali persone invece possono trovarsi, a titolo occasionale e quindi eccezionalmente, nella 'zona controllata' (art. 9, lettera h), gruppo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Per i lavoratori che svolgono la propria attivita' permanentemente nella 'zona controllata' e' prescritta la sorveglianza fisica e medica della protezione contro le radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano a titolo temporaneo e per motivi quindi occasionali, e' richiesta solo la sorveglianza dosimetrica individuale (art. 72, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Nessun controllo individuale e' da effettuarsi sul personale che opera nelle 'zone sorvegliate', per le quali e' unicamente prescritto il controllo fisico della radiazione ambientale. Da quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro condivisa ed accettata dagli organi sindacali e dalla F.I.A.R.O. (accordo FIARO/sindacati 5 maggio 1970, paragrafo 3, lettera d) che unicamente al personale esposto per ragioni professionali, e quindi addetto a sorgenti radiogene in 'zone controllate', spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennita' di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni quindici, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): cio' in quanto e' da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici negli ambienti di lavoro, ove siano installate sorgenti radiogene (controllo fisico della radiazione ambientale), e' appena il caso di sottolineare che non possono essere disattese le prescrizioni, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1964, n. 185, con particolare riguardo al disposto dell'art. 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa i compiti dell'esperto qualificato, tra i quali sono fondamentali il controllo e l'esame periodico dei dispositivi di radioprotezione e la valutazione delle dosi di esposizione individuali e nei luoghi di lavoro. Si prega, pertanto, la S.V. di voler urgentemente richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate (enti ospedalieri, istituti a carattere scientifico, enti ecclesiastici che gestiscono ospedali pubblici, case di cura private) su quanto precisato con la presente circolare. Si gradira' un cortese cenno di assicurazione". - Il D.P.R. n. 146/1975 recante il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975.
Art. 8
Trattamento di missione
2.A decorrere dal 1 gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. (2)
3.Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. ((3))
4.Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
5.I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6.Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica piu' elevata.
7.Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti". ---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con gli artt. 6, comma 1 e 15, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento".
Art. 9
Indennita' integrativa speciale nella tredicesima mensilita'
1.A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.
2.Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 e' proporzionalmenteridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non compete in misura intera.
Art. 10
Indennita' di ordine pubblico fuori sede
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1› giugno 1990.
Note all'art. 10: - L'art. 1 della legge n. 204/1975 recante: "Norme di adeguamento dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede" sostituisce l'art. 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato), con il seguente: "L'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure: Personale Personale fruente non fruente di aggiunta di aggiunta di famiglia di famiglia Lire Lire ___ ___ Marescialo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . .4.000 2.500 Brigadieri e vicebrigadieri . . . . . . .3.200 2.000 Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . .2.500 1.600 Allievo carabiniere e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . __ 600". - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 284/1977 e dell'art. 3 della legge n. 505/1978, che hanno modificato il suddetto articolo: "Art. 6 legge n. 284/1977. - Le misure dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204 sono sostituite dalle seguenti: Personale Personale fruente non fruente di aggiunta di aggiunta di famiglia di famiglia Lire Lire ___ ___ Marescialo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . .8.000 5.000 Brigadiere e vicebrigadiere . . . . . . .6.400 4.000 Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti, allievo carabiniere e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . .5.000 3.200 L'indennita' di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed e' ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede". "Art. 3 legge n. 505/1978. - A decorrere dalla data indicata nell'art. 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".
Art. 11
Presenza qualificata
1.Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, e' tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, cosi' come disciplinato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e' quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990.
2.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e' fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1.
3.La maggiorazione di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista nell'art. 12. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno".
Art. 12
Servizi esterni
1.Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non e' cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1› luglio 1990.
2.Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 e' quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua e Ferragosto.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 135/1975 e' riportato nelle note all'art. 11. - Il testo del comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 150/1987 e' riportato in nota all'art. 11.
Art. 13
Congedo ordinario
1.La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore.
2.Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
3.Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare.
4.La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.
Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri): "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".
Art. 14
Assenze obbligatorie
1.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
Art. 15
Copertura assicurativa
1.L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2.La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4.I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5.Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 16
Attivita' culturali e ricreative
1.Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalita' giuridica, che abbiano come finalita' la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2.La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalita' giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalita' le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attivita' possono essere demandate ai suddetti enti.
3.Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'amministrazione puo', compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni.
4.L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.
5.Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.
6.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.
Art. 17
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1.L'aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, alla quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato art. 88. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.
Art. 18
Permessi sindacali retribuiti
1.I permessi sindacali di cui all'art. 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale.
2.I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero.
3.I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.
Art. 19
Monte orario complessivo dei permessi sindacali
1.Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 18 e' determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2.La ripartizione del monte ore di cui al comma 1, da rapportare in turni giornalieri di servizio, e' effettuata in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario e', in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale.
3.La ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.
4.Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale.
5.Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici.
6.Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresi' in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.
Art. 20
Igiene e sicurezza del lavoro
1.L'amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2.Nei confronti del personale destinatario del presente regolamento, che opera in condizioni lavorative per le quali e' riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennita' di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' istituito apposito libretto sanitario.
Nota all'art. 20: - Per il D.P.R. n. 146/1975 si veda nelle note all'art. 7.
Art. 21
Norma finale di rinvio
1.Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234.
Note all'art. 21: - Per il D.P.R. n. 69/1984 si veda nelle note all'art. 6. - Per il D.P.R. n. 150/1987 si veda nelle note all'art. 2.
Art. 22
Onere finanziario
1.Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 1› giugno 1990, n. 127.
Art. 23
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 24