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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1990, n. 155

Current text a fecha 1990-06-20

Entrata in vigore del decreto: 5/7/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il comma 5- bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha integrato l'art. 1 della citata legge n. 298 del 1974, istituendo una sezione speciale dell'albo medesimo nella quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, con il quale sono state dettate le norme di esecuzione della legge n. 298 del 1974;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 gennaio 1978, concernente la semplificazione della documentazione da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, con il quale si e' data attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12 novembre 1974;

Considerato che occorre stabilire, come previsto dal comma 5- bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, le modalita' e la documentazione necessarie per l'applicazione concreta del medesimo comma;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 6 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974, limitatamente ai commi primo, quinto, sesto e settimo (gli ultimi tre introdotti dal comma 5- bis dell'art. 1 del D.L. n. 16/1987), e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione dell'albo). - Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di 'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi'. (Omissis). Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese socie. I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonche' le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma". - Si ritiene utile trascrivere anche il testo dell'art. 13 di detta legge, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/1987: "Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti: 1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14; 2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni. Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2); 3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi; 4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore; 5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti; 6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito; 7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo; 8) non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti: a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo; b) quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro novanta giorni ed entro diciotto mesi dalla data dell'autorizzazione. I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta giorni dal comitato provinciale competente. Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione". - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

1.Le cooperative o consorzi indicati all'art. 1 debbono rivolgere istanza di iscrizione nella sezione speciale al comitato provinciale per l'albo della provincia nella quale hanno la sede unica o principale, presentandola all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.

Art. 3

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge n. 298/1974, annesse al D.P.R. n. 32/1976, e' il seguente: "Art. 8 (Iscrizione all'albo). - L'impresa che intende iscriversi all'albo deve rivolgere domanda al comitato della provincia, in cui ha la sede unica o la sede principale, presentandola all'ufficio provinciale M.C.T.C. che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso. La domanda, sottoscritta, con firma autenticata, dal titolare dell'impresa o da persona che ne abbia potere di rappresentanza, deve essere corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate con decreto ministeriale, nonche' dalla documentazione, che sara' precisata dal decreto ministeriale stesso, atta a comprovare il possesso di tutti i requisiti e le condizioni, prescritti dall'art. 13 della legge. Per il requisito di cui al n. 3) del suindicato art. 13 le imprese non ancora titolari di autorizzazioni devono, all'atto della domanda, fornire la prova di aver presentato denunzia alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi e di aver ottenuto l'iscrizione in via provvisoria, con riserva di comprovare, entro gli stessi termini stabiliti per la prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) dello stesso art. 13, la ottenuta iscrizione in via definitiva nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane. Nella domanda devono essere indicate, sotto la responsabilita' del richiedente, le eventuali sedi secondarie dell'impresa. Inoltre, ove trattisi di imprese individuali, devono essere indicati cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita', sia del titolare, sia degli eventuali institori o direttori, preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede; ove trattisi di societa', le stesse indicazioni devono essere fornite nei riguardi di tutti i soci per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni e degli amministratori per ogni altro tipo di societa'". - Per il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note alle premesse. - Per il contenuto del D.M. n. 508/1987 si veda nelle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli 2612 e 2519 del codice civile: "Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). - Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri. 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopraindicati". "Art. 2519 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'). - L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330. Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332".

Art. 4

1.Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneita' morale di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, il possesso dello stesso va riferito agli amministratori della cooperativa o del consorzio.

3.Sono esentati dalla dimostrazione del requisito della capacita' professionale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, dirigevano in maniera permanente effettiva ed esclusiva l'attivita' di trasporto della cooperativa o del consorzio.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 del D.M. n. 508/1987 (per il titolo si veda nelle premesse) e' il seguente: "Art. 2. - Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal gia' citato art. 13, devono dimostrare di: a) soddisfare al requisito della idoneita' morale; b) soddisfare al requisito della capacita' finanziaria; c) possedere adeguata capacita' professionale. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta l'esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge". Si trascrive anche il testo dell'art. 4 dello stesso decreto: "Art. 4. - Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera a) del precedente art. 2 - ad integrazione dei punti 7 e 8 dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - gli interessati devono: 1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacita' di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata gia' pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva; 2) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni. Il predetto requisito dell'onorabilita' deve essere posseduto: quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa; quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'; quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo. Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) del precedente art. 2 gli interessati devono produrre una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di: a) aziende o istituti di credito; b) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi. L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a 50.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attivita' con veicoli di peso totale a terra fino a 24 tonnellate e pari a L. 100.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attivita' con veicoli di peso totale a terra superiore a 24 tonnellate. Ai fini del soddisfacimento della capacita' professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto. A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verra' prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consistera' esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio". - La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55: "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzioni, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia".

Art. 5

1.Le disposizioni dell'art. 4, tranne che per il requisito dell'idoneita' morale, non trovano applicazione per le imprese individuali e societarie che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, sono esentate dalla dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12 novembre 1974.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERNINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990

Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 19

Nota all'art. 5: - L'art. 1 del D.M. n. 508/1987 (per il titolo si veda nelle premesse) e' cosi formulato: "Art. 1. - Col presente decreto si da' attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attivita' di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn. Le disposizioni non si applicano altresi' alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, l'attivita' di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli: autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298".