La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati e di rafforzare le relazioni consolari, con l'intento di proteggere gli interessi dei due Stati e dei rispettivi cittadini, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed hanno a tal fine convenuto le seguenti disposizioni. ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno cosi' intese: (1) per "ufficio consolare" si intende il Consolato Generale, il Consolato, il Vice Consolato o l'Agenzia Consolare; (2) per "circoscrizione consolare" si intende il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle sue funzioni; (3) per "membri dell'ufficio consolare" si intendono i funzionamenti consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; (4) per "Capo dell'ufficio consolare" si intende la persona designata alla guida di tale ufficio; (5) per "funzionario consolare" si intende il Console Generale, il Vice Console Generale, il Console, il Vice Console, l'Addetto Consolare e l'Agente Consolare; (6) per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nello svolgimento di compiti amministrativi e tecnici di un ufficio consolare; (7) per "membri del personale di servizio" si intendono le persone addette al servizio domestico di un ufficio consolare; (8) per "membri della famiglia" si intendono il coniuge convivente e i figli conviventi e a carico dei membri dell'ufficio consolare; (9) per "membri del personale di servizio privato" si intendono il personale assunto esclusivamente per i servizi privati dei membri dell'ufficio consolare; (10) per "locali consolari" si intendono gli edifici e parte degli edifici ed i terreni loro annessi esclusivamente adibiti ad uso dell'ufficio consolare, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di proprieta'; (11) per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, i documenti, le lettere ed i telegrammi, i codici segreti e non, le note, gli incartamenti, i timbri e i sigilli, i nastri magnetici, le cideocassette, le pellicole, le fotografie, i registri anche contabili e gli archivi informatizzati dell'ufficio consolare e tutte le attrezzature destinate alla loro custodia e protezione; (12) per "navi dello Stato di invio" si intendono le imbarcazioni che battono bandiera dello Stato di invio in conformita' alle leggi del predetto Stato, escluse le navi da guerra; (13) per "aeromobili dello Stato di invio" si intendono gli aeromobili registrati in conformita' alla legislazione dello Stato predetto e che espongono il contrassegno della loro registrazione, esclusi gli aeromobili militari.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE 1. L'ufficio consolare puo' essere aperto nel territorio dello Stato ricevente e solo con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'ufficio, la sua classe e la sua circoscrizione consolare e le relative modifiche sono soggette all'approvazione delle Parti contraenti. 3. Lo Stato di invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare, in relazione al volume del lavoro e alle necessita' del normale svolgimento delle attivita' dell'ufficio stesso. Lo Stato ricevente puo' peraltro richiedere che l'organico venga mantenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali, tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessita' dell'ufficio consolare.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 NOMINA E AMMISSIONE DEL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE 1. Lo Stato di invio e' tenuto a presentare per via diplomatica allo Stato ricevente le lettere patenti di nomina del Capo dell'ufficio consolare. Le lettere patenti devono chiaramente indicare il nome completo del Capo dell'ufficio consolare, la sua carica, la sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione. 2. Lo Stato ricevente, dopo aver ricevuto le lettere patenti di nomina del Capo dell'ufficio consolare, deve al piu' presto possibile rilasciare l'exequatur. Qualora lo Stato ricevente rifiutasse di concedere l'exequatur, non e' tenuto a spiegarne i motivi. 3. Il Capo dell'ufficio consolare, dopo il rilascio dell'exequatur da parte dello Stato ricevente, potra' immediatamente esercitare le proprie funzioni. Prima che cio' avvenga, con il consenso dello Stato predetto, il Capo dell'ufficio consolare potra' provvisoriamente esercitare le proprie funzioni. 4. Lo Stato ricevente, dopo aver ammesso il Capo dell'ufficio consolare all'esercizio delle sue funzioni o permesso lo svolgimento provvisorio delle stesse, deve immediatamente darne notifica alle autorita' competenti della circoscrizione consolare e adottare tutte le misure necessarie affinche' il Capo dell'ufficio consolare possa esercitare le funzioni e godere dei diritti, facilitazioni, privilegi ed immunita' previste dalla presente Convenzione. 5. Quando il Capo dell'ufficio consolare non possa per qualche ragione svolgere le proprie funzioni o il suo posto risulti vacante, lo Stato di invio puo' designare un funzionario consolare dello stesso o di un altro ufficio consolare situato nello Stato ricevente oppure un funzionario diplomatico dell'Ambasciata accreditato presso lo Stato ricevente, a reggere provvisoriamente l'ufficio consolare. Lo Stato di invio e' tenuto a notificare previamente allo Stato ricevente il nome completo, la carica e il grado originari della persona incaricata della reggenza. 6. L'Incaricato della reggenza dell'ufficio consolare gode dei diritti, facilitazioni, privilegi e immunita' proprie del Capo dell'ufficio consolare previsti dalla presente Convenzione. 7. il funzionario diplomatico che e' stato designato quale reggente provvisorio dell'ufficio consolare continuera' a godere dei privilegi e delle immunita' del suo status diplomatico.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 NOTIFICA DELLE NOMINE ARRIVI E PARTENZE 1. Lo Stato di invio deve, in tempo debito, notificare per scritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente o all'Autorita' competente locale designata dal predetto Ministero: (a) Il nome completo, la carica e il grado dei membri dell'ufficio consolare, la data dell'arrivo e della partenza definitiva dallo Stato ricevente oppure la decadenza dalle funzioni, nonche' qualsiasi cambiamento di status durante il periodo in cui ricoprono funzioni; (b) il nome completo e la cittadinanza dei membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare, la data del loro arrivo e partenza definitiva dallo Stato predetto ed inoltre la circostanza che una qualsiasi persona sia diventata o non sia piu' familiare di un membro dell'ufficio consolare; (c) il nome completo, la cittadinanza e la funzione dei membri del personale di servizio privato e la data del relativo arrivo e partenza definitiva dallo Stato; (d) l'assunzione ed il licenziamento dei cittadini o dei residenti permanenti dello Stato ricevente che lavorano in qualita' di impiegati o di membri del personale di servizio dell'ufficio consolare o di membri del personale di servizio privato. 2. L'organo competente dello Stato ricevente secondo le proprie regole e' tenuto a rilasciare documenti di identita' speciali ai membri dell'Ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie. Il presente paragrafo non e' applicabile ai cittadini dello Stato ricevente ne' alle persone che hanno la residenza permanente in detto Stato.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 CITTADINANZA DEI FUNZIONARI CONSOLARI I funzionari consolari possono solamente essere cittadini dello Stato di invio e non possono essere residenti permanenti dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 TERMINE DELLE FUNZIONI CONSOLARI 1. Le funzioni dei membri dell'ufficio consolare hanno immediatamente termine al verificarsi di una delle sottoelencate condizioni: (a) quando lo Stato di invio notifichi allo Stato ricevente l'avvenuta cessazione delle funzioni del membro dell'ufficio consolare; (b) quando lo Stato ricevente notifichi per via diplomatica allo Stato di invio la dichiarazione secondo la quale un funzionario consolare sia ritenuto persona non grata, oppure che un qualunque altro membro dell'ufficio consolare sia ritenuto non accettabile. Al verificarsi di tali situazioni lo Stato di invio e' tenuto a richiamare le persone interessate o porre fine alle loro funzioni. 2. Al verificarsi delle situazioni di cui al punto (b) del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato ricevente non e' tenuto ad indicare allo Stato di invio i motivi della dichiarazione.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 FUNZIONI CONSOLARI IN GENERALE I funzionari consolari hanno il diritto di: (1) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi nazionalita' di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonche' comunicare con essi. (2) promuovere lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturale-educative, tecnico-scientifiche e turistiche tra lo Stato di invio e lo Stato ricevente nonche' promuovere, negli altri settori, le relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati comprese quelle relative alla realizzazione di progetti di cooperazione concordati tra i due Stati. (3) informarsi con tutti i mezzi legittimi sulla situazione politica, commerciale, economica, culturale-educativa, tecnico-scientifica dello Stato ricevente e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio; (4) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonche' le altre funzioni attribuite dallo Stato di invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 FUNZIONI RELATIVE ALLA CITTADINANZA E ALLO STATO CIVILE 1. I funzionari consolari hanno il diritto di: (a) ricevere, in accordo con le leggi e le altre disposizioni dello Stato di invio, le istanze in materia di cittadinanza e rilasciare i relativi documenti e certificati; (b) registrare i cittadini dello Stato di invio e compiere le relative rilevazioni; (c) registrare le nascite ed i decessi dei cittadini dello Stato di invio; (d) celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio e, qualora le disposizioni dello Stato di invio lo consentano, tra un cittadino dello Stato predetto ed uno di uno Stato terzo, che non sia residente permanente dello Stato ricevente, e rilasciare certificati di matrimonio. 2. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo non esonerano le Parti interessate dall'obbligo di osservare le norme di legge dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9 RILASCIO DI PASSAPORTI E VISTI I funzionari consolari hanno il diritto di: (1) rilasciare ai cittadini dello Stato di invio passaporti od altri documenti di viaggio e, inoltre, rinnovare, ritirare o annullare i suddetti documenti; (2) concedere a coloro che si rechino o transitino per lo Stato di invio visti o altri documenti di viaggio ed, inoltre, estendere, ritirare o annullare i visti e i documenti suddetti.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10 FUNZIONI NOTARILI 1. I funzionari consolari hanno il diritto di: (a) ricevere dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e certificarle; (b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio; (c) redigere ed autenticare atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato di invio, nella misura in cui tali atti e contratti non concernono la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente; (d) redigere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato; (e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato di invio e che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente; (f) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente o dallo Stato di invio per l'uso nell'altro Stato, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti; (g) tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione, nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e dei documenti tradotti; (h) richiedere copie od estratti dei pubblici registri riguardanti cittadini dello Stato d'invio nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente. 2. I documenti redatti dai funzionari consolari, le traduzioni, certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni effettuate dagli stessi, si considerano come atti ufficiali dello Stato di invio. Tali atti, se non sono in contrasto con le leggi dello Stato ricevente, quando vengono usati nello Stato ricevente hanno la stessa validita' dei corrispondenti atti redatti dalle autorita' competenti dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11 COMUNICAZIONI CON I CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. I funzionari consolari nell'ambito della loro circoscrizione hanno il diritto di comunicare ed incontrarsi con i cittadini dello Stato di invio. 2. Lo Stato ricevente non deve in alcun modo limitare le comunicazioni tra i cittadini dello Stato di invio e l'ufficio consolare ne' l'accesso a detto ufficio.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12 NOTIFICA DI ARRESTO, DETENZIONE, ESPULSIONE E VISITE 1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente sono tenute a comunicare all'ufficio consolare i casi di arresto, fermo, detenzione o di altre misure limitative della liberta' personale di cittadini dello Stato di invio entro sette giorni dal momento in cui l'evento si e' verificato, specificandone le ragioni. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato di invio in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale, ovvero a carcerazione, colloquiare e comunicare con loro nella lingua dello Stato d'invio o in quella dello Stato ricevente e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro due giorni dalla comunicazione prevista al paragrafo 1, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario consolare puo' assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale. 3. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato di invio, che si trovano in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'ufficio consolare, nonche' l'inoltro all'ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso. 4. Nel caso di cittadini dello Stato di invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorita' dello Stato ricevente di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di espulsione, le Autorita' dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potra' essere effettuata contemporaneamente alla emissione del provvedimento. 5. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13 TUTELA E CURATELA 1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono comunicare all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato di invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini dello Stato di invio minori o incapaci e possono, in caso di necessita', assegnare loro un tutore o un curatore e vigilare sull'attivita' di tutela e curatela svolta da questi ultimi. 3. Nell'esercizio del diritto di protezione dei minori o incapaci di cui al paragrafo 2 i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le norme dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 14
ARTICOLO 14 RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al tribunale o agli altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti a osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 15
ARTICOLO 15 ASSISTENZA AI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato di invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorita' competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca del recapito dei cittadini dello Stato di invio dei quali si ignora la localita' in cui si trovino. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine. 3. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato di invio, devono immediatamente metterne al corrente l'ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorita' competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini lesi. 4. Nei casi che non contravvengano alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere, prendere in custodia temporaneamente e spedire documenti, denaro e beni di valore dei cittadini dello Stato di invio.
Convenzione - art. 16
ARTICOLO 16 MISURE RIGUARDANTI DECESSI E SUCCESSIONI 1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente quando vengono a conoscenza della morte, avvenuta nello Stato ricevente, di cittadini dello Stato di invio, ne informano senza indugio l'ufficio consolare e, su richiesta di quest'ultimo, trasmettono gratuitamente il certificato di morte della personale di cui trattasi. 2. Nel caso di morte di cittadini dello Stato di invio che hanno lasciato beni nello Stato ricevente senza avere in questo Stato eredi od esecutori testamentari, le Autorita' competenti dello Stato ricevente, quando di cio' siano venute a conoscenza, ne informano nel piu' breve tempo l'ufficio consolare e procedono all'inventario dei beni nonche' alla apposizione dei sigilli. Ai funzionari consolari e' consentito di presenziare. 3. Se un cittadino dello Stato di invio e' erede o legatario di beni siti nello Stato ricevente, qualunque sia la cittadinanza della persona deceduta, ed il predetto erede o legatario non si trovi nel territorio dello Stato ricevente, le Autorita' competenti dello Stato ricevente, avutane notizia, ne danno comunicazione all'ufficio consolare. 4. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere eredita' o legati che, nello Stato ricevente, competono a cittadini dello Stato di invio i quali non siano residenti permanenti nello Stato ricevente e possono trasferire agli aventi diritto i relativi beni ovvero l'equivalente in denaro. 5. Qualora un cittadino dello Stato di invio sia erede o legatario di persona che abbia lasciato beni all'interno dello Stato ricevente e detto cittadino non sia in grado di fare valere nello Stato ricevente, in sede giudiziaria o amministrativa, i propri diritti di erede o di legatario, i funzionari consolari hanno il diritto di rappresentare il cittadino stesso per fare valere tali diritti. 6. Qualora un cittadino dello Stato di invio deceda mentre soggiorna temporaneamente nello Stato ricevente, i funzionari consolari, in mancanza di congiunti o di legali rappresentanti di detto cittadino, hanno il potere di prendere in consegna i beni del de cuius e di trasferirli all'avente diritto dopo aver provveduto al pagamento degli eventuali debiti, sino a concorrenza del valore dei beni presi in consegna. 7. I funzionari consolari, nell'esercizio delle funzioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente.
Convenzione - art. 17
ARTICOLO 17 ASSISTENZA ALLE NAVI DELLO STATO DI INVIO 1. Quando una nave dello Stato di invio giugne in un porto dello Stato ricevente il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato ha il diritto di svolgere liberamente le funzioni indicate nel presente articolo. Il funzionario consolare puo' chiedere l'assistenza delle Autorita' competenti dello Stato ricevente per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni. Le predette Autorita' gli devono prestare l'assistenza richiesta. 2. A tal fine, il funzionario consolare puo' recarsi personalmente o accompagnato da membri dell'ufficio a bordo della nave dopo che essa e' stata ammesa alla libera pratica. 3. Nel rispetto delle norme di ingreso nel territorio e dei regolamenti portuali, il comndante della nave ed i membri dell'equipaggio possono comunicare coi funzionari consolari e recarsi all'Ufficio consolare. 4. Il funzionario consolare puo' interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative alla nave, alle merci, all'itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave. 5. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorita' giudiziaria e ad altre autorita' compententi dello Stato ricevente e prestare loro l'assistenza necessaria, compresa l'assistenza legale, salvo che sia diversamente disposto dalle leggi dello Stato ricevente nei casi che interessino la sicurezza dello Stato. 6. Il funzionario consolare puo' dirimere le controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento e prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli puo' inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo. 7. Il funzionario consolare puo', qualora sia necessario, disporre per il ricovere in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio. 8. Il funzionario consolare puo' ricevere, redigere, autenticare, trasmettere i documenti della nave o gli altri atti e documenti previsti dalle leggi e disposizioni dello Stato di invio relativi alla proprieta', oppure procedere alla iscrizione o alla cancellazione dal Registro dello Stato di invio, e alla iscrizione o cancellazione d'ipoteche. 9. Inoltre, il funzionario consolare puo' prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione.
Convenzione - art. 18
ARTICOLO 18 GIURISDIZIONE A BORDO DELLA NAVE 1. Le Autorita' giudiziarie e le altre autorita' competenti dello Stato ricevente, qualora intendano adottare misure coercitive o procedere a particolari ispezioni nei confronti delle navi dello Stato di invio o a bordo delle navi suddette, devono metterne previamente al corrente l'ufficio consolare al fine di consentire ai funzionari consolari o ai loro rappresentanti di presenziare allo svolgimento di tali operazioni. In caso d'emergenza e qualora non sia possibile comunicare in anticipo l'adozione delle misure, le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono, dopo aver compiuto le operazioni, immediatamente informarne l'ufficio consolare e fornire tempestivamente ad esso un completo resoconto delle operazioni compiute. 2. Le regole di cui al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili ad analoghe operazioni compiute sulla terraferma dalle autorita' competenti dello Stato ricevente relativamente alle circostanze menzionate nel primo paragrafo nei confronti del comandante della nave o di membri dell'equipaggio. 3. Le regole di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo non sono applicabili ai normali controlli relativi alla dogana, all'amministrazione del porto, alla quarantena o all'ingresso o uscita delle persone dal territorio, compiuti dalle Autorita' competenti dello Stato ricevente e non sono applicabili neppure alle operazioni compiute dalle Autorita' competenti di detto paese al fine di salvaguardare la sicurezza in mare o per evitare l'inquinamento delle acque. 4. Salvo che su richiesta del comandante della nave o dei funzionari consolari o con il loro assenso, le Autorita' competenti dello Stato ricevente non possono interferire nelle questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio a meno che non si verifichino avvenimenti tali da turbare la tranquillita', la sicurezza e l'ordine pubblico. 5. Salvo che su richiesta o col consenso del comandante della nave o del funzionario consolare, le Autorita' competenti dello Stato ricevente non devono esercitare la giurisdizione in merito ad atti o reati commessi a bordo di navi dello Stato di invio, con esclusione tuttavia dei casi seguenti: a) reati commessi da un cittadino dello Stato ricevente o reati ai danni di un cittadino dello Stato predetto; b) reati che rurbino la tranquillita' e sicurezza dello Stato ricevente; c) atti o reati che violino le leggi dello Stato ricevente relative alla quarantena, all'uscita o all'ingresso di persone nel territorio alla sicurezza in mare, alla materia doganale, all'inquinamento marino, al traffico degli stupefacenti; d) gli altri reati gravi per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a tre anni di reclusione.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Assistenza alle Navi dello Stato di Invio In caso di Avaria 1. Qualora le navi dello Stato di invio affondino, si incaglino oppure subiscano altri gravi incidenti marittimi nelle acque interne o territoriali o in zone marittime immediatamente limitrofe dello Stato ricevente, le Autorita' competenti di detto Stato sono tenute ad informarne quanto prima l'ufficio consolare e a comunicare ad esso le misure adottate per salvare l'equipaggio, la nave, le merci e le altre proprieta'. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di adottare le misure necessarie per fornire assistenza alle navi dello Stato di invio che abbiano subito un incidente, all'equipaggio ed ai passeggeri e possono inoltre richiedere che le Autorita' dello Stato ricevente diano assistenza a tal fine. 3. Nel caso in cui la nave dello Stato di invio che ha subito l'incidente o i beni che appartengono ad essa o le merci dalla stessa trasportate si trovino nelle vicinanze delle coste dello Stato ricevente o siano stati trasportati nei porti di detto Stato ed il comandante della nave o il proprietario o l'agente della societa' di navigazione o l'assicuratore interessato non siano presenti oppure siano impossibilitati a prendere misure di custodia o agire, le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono informare quanto prima l'ufficio consolare. I funzionari consolari possono rappresentare il proprietario della nave e prendere le misure appropriate a tal fine. 4. La nave dello Stato di invio, che ha subito l'incidente, le sue merci, le provviste di bordo e gli oggetti recuperati, non sono assoggettati nello Stato ricevente a diritti doganali ne' ad altro onere fiscale a meno che non vengano utilizzati, venduti o in qualsiasi altro modo immessi in consumo, nello Stato ricevente, con l'esclusione delle spese di deposito, di trasporto o oneri attinenti a servizi analoghi.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Visite a Navi di Stati Diversi da quello di invio Il funzionario consolare ha diritto, purche' il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato di invio, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato di invio come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti e allo scopo di fornire alle autorita' competenti dello Stato di invio tutte le informazioni in materia di sanita', od altre che le dette autorita' possano richiedere.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Aeromobili Le disposizioni della presente Convenzione relative alle navi dello Stato di invio si applicano altresi' in quanti pertinenti agli aeromobili dello Stato predetto, nel rispetto tuttavia degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra le Parti.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Testimonianze e Notifica di Atti Su richiesta delle Autorita' competenti dello Stato di invio, i funzionari consolari hanno il diritto, in modo non contrastante con le disposizioni legislative dello Stato ricevente, di raccogliere testimonianze dei cittadini dello Stato di invio e di notificare agli stessi atti giudiziari e atti di altra natura.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Ambito dell'Esercizio delle funzioni consolari I funzionari consolari esercitano le proprie funzioni solo nell'ambito della propria circoscrizione consolare. Con il consenso dello Stato ricevente, essi possono tuttavia esercitarle anche al di fuori della circoscrizione predetta.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Relazioni con le Autorita' dello Stato ricevente I funzionari consolari, nell'esercizio delle loro funzioni, comunicano: (1) con le Autorita' locali competenti della circoscrizione, consolare; (2) previo assenso dello Stato ricevente, con le Autorita' locali competenti per territorio che si trovano al di fuori della circoscrizione consolare; (3) con le Autorita' competenti dello Stato ricevente nella misura in cui cio' sia consentito dalle leggi, regolamenti e usi di detto Stato.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Funzioni Consolari Esercitate dalla Missione Diplomatica 1. La missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato ricevente puo' esercitare funzioni consolari in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. I funzionari diplomatici nell'esercizio delle predette funzioni godono dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione di cui godono i funzionari consolari. 2. La missione diplomatica dello Stato di invio e' tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari. 3. I funzionari diplomatici designati ad esercitare funzioni consolari continuano a dogere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' di cui godono in base al loro status proprio.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato Terzo A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato di invio puo' esercitare funzioni consolari nello Stato ricevente per conto di un terzo Stato.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 Facilitazioni accordate all'ufficio consolare Lo Stato ricevente accorda ampie facilitazioni affinche' l'ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni.
Convenzione - art. 28
Articolo 28 Locali Consolari e Alloggi 1. Nell'ambito consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, lo Stato di invio o un suo rappresentante ha diritto di acquistare, prendere in locazione, costruire o acquisire in altra forma legittima edifici o parti di edifici, e terreni loro annessi da adibire a sede di ufficio consolare o ad alloggio dei membri dell'ufficio consolare, ad esclusione degli alloggi dei membri di detto ufficio che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente. 2. Lo Stato ricevente fornisce l'assistenza necessaria affinche' lo Stato di invio si possa procurare i locali da adibire ad ufficio consolare; in caso di necessita' esso inoltre assiste lo Stato di invio a reperire alloggi per i membri degli uffici consolari. 3. Nell'ambito consentito dalle disposizione legislative e regolamentari dello Stato ricevente, lo Stato di invio o un suo rappresentante ha diritto di alienare i locali dell'ufficio consolare e gli alloggi dei membri dell'ufficio stesso acquistati o costruiti da detto Stato.
Convenzione - art. 29
Articolo 29 Uso della Stampa e della bandiera Nazionali 1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nella sede dell'ufficio consolare il proprio stemma e l'indicazione dell'ufficio consoalre nella propria lingua e in quella dello Stato ricevente. 2. Lo Stato di invio ha il diritto di issare la sua bandiera nazionale nella sede dell'ufficio consolare, nella residenza del Capo di detto ufficio e sui mezzi di trasporto usati da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.
Convenzione - art. 30
Articolo 30 Inviolabilita' dei Locali Consolari e della Residenza del capo dell'ufficio consolare 1. I locali dell'ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato ricevente non possono entrare nella sede dell'ufficio consolare se non con il consenso del Capo dell'ufficio stesso o del Capo della Missione diplomatica dello Stato di invio oppure con il consenso di persona da essi delegata. Qualora i locali dell'ufficio consolare siano parte di un edificio, in caso di incendio o altri gravi sinistri che mettano in pericolo l'incolumita' di cittadini dello Stato ricevente e che rendano necessaria l'adozione di immediate misure protettive, il consenso del Capo dell'Ufficio consolare e' presunto. 2. Lo stato ricevente ha l'obbligo di prendere tutte le misure adeguate per impedire che i locali siano invasi o danneggiati e che la operativita' dell'Ufficio Consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminiuta. 3. I locali consolari, le relative attrezzature, i beni e mezzi di trasporto non possono essere oggeto di alcuna forma di requisizione. Nel caso in cui lo Stato ricevente per motivi di difesa nazionale o per motivi di interesse pubblico dovesse espropriarli, esso e' tenuto a prendere le misure necessarie per evitare che l'esercizio delle funzioni consolari sia ostacolato, e deve far si' che lo Stato di invio possa ricevere tempestivamente un riscarcimento adeguato ed effettivo. 4. I locali consolari vanno utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni consolari. 5. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo si applicano anche alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.
Convenzione - art. 31
Articolo 31 Inviolabilita' degli Archivi Consolari Senza possibilita' di eccezione alcuna, gli archivi consolari sono inviolabili in qualsiasi tempo e luogo.
Convenzione - art. 32
Articolo 32 Liberta' di Comunicazione 1. Lo Stato ricevente consente e protegge la liberta' di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con le Autorita' dello Stato di iinvio, con le missioni diplomatiche e con gli altri Uffici consolari di questo Stato ovunque essi si trovino, l'ufficio consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici e consolari, la valigia diplomatica o consolare, messaggi in codice o in cifra. L'ufficio consolare puo' comunque, installare ed utilizzare una stazione radio rice-trasmittente soltanto con il consenso dello Stato ricevente. 2. La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare e' inviolabile. La valigia consolare non deve essere ne' aperta ne' trattenuta. Essa deve avere un contrassegno esterno atto ad identificarla ed e' destinata esclusivamente al trasporto di documenti ufficiali, materiali ed articoli destinati ad uso d'ufficio. Nel caso in cui le Autorita' competenti dello Stato ricevente abbiano seri motivi per ritenere che nella valigia consolare vi siano oggetti di natura diversa, esse possono richiederne l'apertura, in loro presenza, da parte di un rappresentante autorizzato dallo Stato di invio. Se la richiesta non e accolta, la valigia consolare e' rinviata al suo luogo di origine. 3. Il corriere consolare puo' solamente essere un cittadino dello Stato di invio, e non deve essere un residente permanente dello Stato ricevente. Il corrirere consolare deve essere in possesso di documenti ufficiali che attestino la sua qualita'. Il corriere consolare, nel territorio dello Stato ricevente gode degli stessi diritti, facilitazioni, privilegi e immunita' del corriere diplomatico. 4. La valigia consolare puo' essere affidata per il trasporto al comandante di un aeromobile o di una nave dello Stato di invio. Detto comandante deve essere munito di doumenti ufficiali attestanti il numero dei colli che costituiscono la valigia ma non e' considerato corriere consolare, i funzionari consolari possono direttamente e liberamente consegnare e ritirare le valigia consolare dal comandante dell'aeromobile e della nave.
Convenzione - art. 33
Articolo 33 Diritti e Tasse Consolari 1. L'ufficio consolare puo' percepire, nello Stato ricevente, i diritti e le tasse consolari previsti delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato di invio. 2. Le somme percepite di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le loro ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato ricevente. 3. Lo Stato ricevente consente all'ufficio consolare di trasferire nello Stato di invio le somme introitate a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.
Convenzione - art. 34
Articolo 34 Liberta' di Movimento Lo Stato ricevente assicura la liberta' di moviento e di viaggio nel suo territorio ai membri dell'ufficio consolare e ai loro familiari, eccezion fatta per le aree in cui l'accesso sia vietato o liitato per esigenze di sicurezza nazionale.
Convenzione - art. 35
Articolo 35 Inviolabilita' personale del Capo dell'Ufficio Consolare e dei Funzionari Consolari 1. La persona del Capo dell'ufficio consolare e' inviolabile e non puo' essere sottoposta ne' ad arresto ne' a detenzione. 2. I funzionari consolari, diversi dal Capo dell'ufficio consolare, si applicano le seguenti disposizioni: a) non possono essere posti in stato d'arresto o di detenzione preventiva, se non in caso di reati per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a 5 anni di reclusione ed a seguito di decisione dall'autorita' giudiziaria competente; b) ad eccezione del caso previsto dalla lettera a, del presente paragrafo, non possono essere incarcerati ne' sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della liberta' personale, salvo che in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva; c) sono tenuti a presentarsi dinnazi alle autorita' competenti nel caso di procedimento penale instaurato contro di essi, tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono loro dovuti in ragione della loro posizione ufficiale, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, si renda necessario porli in stato di detenzione preventiva, il procedimento nei loro confronti deve essere aperto nel piu' breve termine. 3. Lo Stato ricevente accoeda ai funzionari consolari il rispetto appropriato alla loro qualita' e adotta misure adeguate per assicurare che la loro persona, liberta' e dignita' non subiscano violazioni di sorta: 4. In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro dell'ufficio consolare diverso dal capo dell'ufficio consolare o di azione penale promossa contro di lui, lo Stato ricevente e' tenuto ad avvisare al piu' presto il Capo dell'ufficio consolare.
Convenzione - art. 36
Articolo 36 Immunita' da Giurisdizione 1. Il capo dell'ufficio consolare gode dell'immunita' della giurisdizione penale nello Stato ricevente. Gode altresi' dell'immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa a meno che si tratti: a) di una azione concernente un immobile privato sito nel territorio dello Stato ricevente, salvo il caso che il Capo dell'ufficio consolare ne abbia il possesso per conto dello Stato d'invio ai fini dell'esercizio delle sue funzioni; b) di una azione concernente una successione, per la quale il Capo dell'ufficio Consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio; c) di una azione concernente una attivita' professionale o commerciale esercitata dal Capo dell'Ufficio consolare nello Stato ricevente al di fuori delle funzioni ufficiali; d) di una azione integrata da un terzo per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile. 2. Nessuna misura di esecuzione puo' essere presa nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare salvo che per i casi di cui alle lettere a) b) c) e d) del precedente paragrafo. Qualora vengano adottate le misure esecutive consentite nei casi predetti, non si deve recare pregiudizio alle inviolabilita' della persona del Capo dell'Ufficio consolare e della sua residenza. 3. I membri dell'ufficio consolare diversi dal Capo dell'ufficio consolare non possono essere sottoposti alla giurisdizione dello Stato ricevente per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ad esclusione delle azioni civili, che: a) dipendano dalla stipulazione di un contratto concluso da un membro dell'ufficio consolare, diverso dal Capo dell'Ufficio consolare che non abbia agito espressamente o implicitamente quale mandatario dello Stato d'invio; oppure b) siano intentate da un terzo, per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.
Convenzione - art. 37
Articolo 37 Obbligo di deporre in qualita' di Testimone 1. I funzionari consolari non hanno l'obbligo di deporre in qualita' di testimoni. 2. Gli impiegati e i membri del personale di servizio dell'uffucio consolare possono essere invitati a deporre in qualita' di testimoni nei procedimenti giudiziari o amministrativi dello Stato ricevente. A parte i casi menzionati al terzo paragrafo del presente articolo, gli impiegati ed i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare non possono rifiutarsi di deporre come testimoni. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni ne' a esibire la corrispondenza o i documenti ufficiali. Detti membri hanno altresi' il diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperto sulla legislazione nazionale dello Stato di invio. 4. Le autorita' competenti dello Stato ricevente, qualora richiedano ad un membro dell'ufficio consolare di deporre come testimone, non ostacolano l'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Qualora le circostanze lo consentano, esse possono raccogliere la deposizione presso la sua residenza o presso l'ufficio consolare oppure accettare una dichiarazione scritta.
Convenzione - art. 38
Articolo 38 Esonero da Prestazioni e da obblighi personali I membri dell'ufficio consolare sono esonerati da qualsiasi prestazione personale di interesse pubblico o da obblighi militari previsti nello Stato ricevente. Essi sono inoltre esonerati da tutti gli obblighi previsti dalla leggi dello Stato ricevente sulla registrazione degli stranieri e sul permesso di soggiorno.
Convenzione - art. 39
Articolo 39 Esenzioni fiscali dei locali consolari 1. Lo Stato ricevente esenta da ogni forma di imposta e tassa i sottoelencati beni: (a) i locali dell'ufficio consolare e la residenza del Capo dell'ufficio consolare acquistati, presi in locazione o costruiti a nome dello Stato di invio o di un suo rappresentante e i contratti ed altri documenti simili ad essi relativi; (b) le attrezzature, i mezzi di trasporto e i beni mobili dell'ufficio consolare posseduti, presi in locazione o acquisiti in atlro modo legittimo usati esclusivamente per scopi ufficiali e l'acquisizione, il posesso e la manutenzione dei beni predetti. 2. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo non si applicano a: (a) tasse stabilite e percepite in remunerazione di servizi particolari resi; (b) imposte e tasse che conformemente alle disposizioni legislative dello Stato ricevente sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio o con un suo rappresentante;
Convenzione - art. 40
Articolo 40 Esenzione Fiscale dei Membri dell'Ufficio Consolare 1. I funzionari e gli impiegati consolari sono esonerati dal pagamento di tutte le imposte e tasse statali, regionali e comunali, personale o reali dello Stato ricevente ad eccezione: (a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente comprese nel prezzo delle merci e dei servizi; (b) delle imposte e tasse su beni immobili privati situati nel territorio dello Stato ricevente, salvo le esenzioni previste al punto 1 del primo paragrafo dell'articolo 39 della presente Convenzione; (c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato ricevente, ad esclusione delle esenzioni di cui all'articolo 42 della presente Convenzione; (d) delle imposte e tasse sui redditi privti ottenuti al di fuori dell'ambito delle funzioni ufficiali nello Stato ricevente; (e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi; (f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 39 della presente Convenzione. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono a motivo del loro servizio.
Convenzione - art. 41
Articolo 41 Esenzione dai Diritti e Visita Doganali 1. Lo Stato ricevente, in conformita' con le sue disposizioni legislative o regolamentari consente l'importazione e l'esportazione ed accorda l'esenzione da tutti i diritti doganali, tasse o altri diritti connessi, con l'esclusione tuttavia delle spese di deposito, trasporto o attinenti a servizi analoghi, per: (a) i beni di uso ufficiale dell'ufficio consolare, compresi i mezzi di trasporto; (b) i beni in uso privato dei funzionari consolari; (c) i beni di uso privato degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio importati in occasione della loro prima sistemazione, compresi gli arredi domestici. 2. I beni menzionati ai punti (b) e (c) del primo paragrafo del presente articolo non devono eccedere la quantita' necessaria al fabbisogno diretto degli interessati. 3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e' esente da visita doganale. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente possono effettuare la visita solo nel caso in cui si abbiano seri motivi per ritenere che all'interno del bagaglio si trovino beni diversi da quelli indicati al precedente punto (b) del primo paragrafo del presente articolo, o beni di cui le norme dello Stato ricevente vietino l'importazione o l'esportazione o beni sottoposti alle norme di quarantena. In tali casi la visita deve essere eseguita in presenza del funzionario consolare interessato o di un suo rappresentante.
Convenzione - art. 42
Articolo 42 Eredita' dei Membri dell'Ufficio Consolare In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato ricevente deve: (1) permettere che i beni mobili del defunto siano esportati. Sono tuttavia esclusi, i beni acquistati dal defunto nello Stato ricevente di cui al momento del decesso e' vietata l'esportazione; (2) esentare dalle imposte e tasse di successione e di trasferimento i beni mobili del defunto che si trovano nello Stato ricevente unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o membro della sua famiglia.
Convenzione - art. 43
Articolo 43 Privilegi e Immunita' dei membri della famiglia Fatto salvo quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 44 della presente Convenzione, i membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare godono dei privilegi e delle immunita' di cui godono rispettivamente i membri predetti.
Convenzione - art. 44
Articolo 44 Personale che non gode di privilegi ed immunita' 1. Il membro dell'ufficio consolare che sia cittadino dello Stato ricevente o residente permanente di detto Stato o che in questo svolga attivita' privata di carattere lucrativo e i membri della famiglia non godono dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione, eccezion fatta per quanto previsto dal terzo paragrafo dell'articolo 37. 2. I membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato ricevente o residenti permanenti di quest'ultimo non godono di privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione. I membri della famiglia di un membro dell'ufficio consolare che in detto Stato svolgono attivita' di carattere lucrativo non godono di privilegi fiscali e doganali previsti dalla presente Convenzione. 3. Il personale di servizio privato non gode dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione. 4. Lo Stato ricevente deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'ufficio consolare.
Convenzione - art. 45
Articolo 45 Inizio e Termine dei privilegi e delle immunita' 1. I membri dell'ufficio consolare godono dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione a partire dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato ricevente per assumere le loro funzioni, se essi si trovano gia' nel territorio suddetto, ne iniziano a godere a partire dalla assunzione delle loro funzioni. 2. I familiari dei membri dell'ufficio consolare godono dei privilegi ed immunita' previste dalla presente Convenzione a partire dal giorno in cui i membri suddetti iniziano a godere dei privilegi ed immunita', o a partire dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato ricevente o a partire dal momento in cui diventano familiari di membri dell'ufficio consolare; prevale in ogni caso la data dell'evento verificatosi per ultimo. 3. Quando sono cessate le funzioni di membro dell'ufficio consolare, i privilegi e le immunita' di detto membro e dei suoi familiari hanno termine al momento in cui essi lascino il territorio dello Stato ricevente o al momento in cui scada un lasso di tempo ragionevole per la partenza dallo Stato stesso. Quando i familiari di membri dell'ufficio consolare cessano di avere tale qualita', i loro privilegi ed immunita' vengono immediatamente a cessare; tuttavia qualora essi intendono lasciare lo Stato ricevente in un tempo ragionevole, i loro privilegi ed immunita' sono prorogati fino al momento della partenza. 4. Quando un membro dell'ufficio consolare decede, i privilegi ed immunita' dei suoi familiari cessano al momento in cui essi lasciano il territorio dello Stato ricevente, oppure alla scadenza di un lasso di tempo ragionevole necessario per la loro partenza.
Convenzione - art. 46
Articolo 46 Rinuncia ai privilegi ed alle immunita' 1. Lo Stato di invio puo' rinunciare a qualsiasi privilegio ed immunita', previsti dagli articolo 36 e 37 della presente Convenzione, di cui godono i membri dell'ufficio consolare. Tuttavia le rinunce devono essere ogni volta espresse in maniera esplicita e notificate per iscritto allo Stato ricevente. 2. I membri dell'ufficio consolare che godono dell'immunita' dalla giurisdizione in conformita' a quanto stipulato nella presente Convenzione, qualora intentino una causa su materia per la quale possono godere d'immunita', non possono successivamente invocare l'immunita' relativamente alla domanda riconvenzionale direttamente dipendente dalla causa principale. 3. Nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi la rinuncia all'immunita' non va considerata anche come rinuncia tacita all'immunita' dall'esecuzione della sentenza. La rinuncia all'immunita' dall'esecuzione della sentenza deve essere notificata per iscritto, separatamente da quella concernente l'immunita' della giurisdizione.
Convenzione - art. 47
Articolo 47 Osservanza delle leggi dello Stato ricevente 1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' previsti nella presente convenzione le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le disposizioni legislative e regolamenti dello Stato ricevente. Hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato. 2. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato di invio, oltre le loro funzioni ufficiali, non possono svolgere altre attivita' professionali o commerciali nello Stato ricevente. 3. I mezzi di trasporto dell'ufficio consolare, dei membri di quest'ultimo e dei loro familiari devono essere utilizzati in conformita' con le norme in materia di assicurazione sulla responsabilita' civile.
Convenzione - art. 48
Articolo 48 Rapporti con la presente Convenzione con altri accordi Internazionali Per quanto non esplicitamente regolato dalla presente Convenzione le Parti contraenti rinviano alle disposizioni della "Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari" del 24 aprile 1963.
Convenzione - art. 49
Articolo 49 Ratifica, decorrenza e termine 1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Pechino. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti stessi. 2. La presente convenzione restera' in vigore fino a quanto una delle parti contraenti non la denunzi. La denunzia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica. Fatto a Roma il 19 giugno 1986, in due esemplari nelle lingue italiana e cinese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per la Per la Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Cina (Giulio Andreotti) (Zhou Nan) Parte di provvedimento in formato grafico