La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' ed il protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei protocolli stessi.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARAVA D'EGITTO A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, dall'altro, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito chiamato "accordo". CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunita' europee il 1o gennaio 1986. HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accord, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Jakob Esper LARSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Werner UNGERER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Constantinos LYBEROPOULOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos WESTENDORP Y CABEZA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Francois SCHEER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: John H.F. CAMPBELL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Pietro CALAMIA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Joseph WEYLAND, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P.C. NIEMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Leonardo MATHIAS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David H.A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Jean DURIEUX, Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle Relazioni Esterne della Commissione delle Comunita' europee; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO: Fawzi Mohamed EL IBRACHY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' delle dichiarazioni allegati all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari dell'Egitto dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalita' previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4. all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1o gennaio 1993. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita' il 1o gennaio 1985. - In deroga al pragrafo 1: - per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base e' quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti dell'Egitto il 1o gennaio 1985: - per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi:
```
```
Numero della tariffa | Designazione delle | Dazio di base
doganale comune | merci |
______________ 24.02 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (praiss): A. Sigarette 50 % B. Sigari e sigaretti 55 % C. Tabacco da fumo 46,8% D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 26 % E. Altri compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie 10,4% 27.09 Olii greggi di petrolio o di minerali bituminosi esenzione =====================================================================
Protocollo - art. 5
Articolo 5 Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dallo scadenziario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.
Protocollo - art. 6
Articoli 6 1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione - fino al 31 dicembvre 1988, i prodotti originari dell'Egitto di cui all'allegato II: fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari dell'Egitto, di cui all'allegato III. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti. 3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II e III. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II nonche' dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato III e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in Ecu e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e calcolato sul totale ottenuto. Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo e' il seguente: - il 1 gennaio 1986: 13% - il 1 gennaio 1987: 18% - il 1 gennaio 1988: 20% - il 1 gennaio 1989: 20% 4. Qualora si costati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario dell'Egitto e' liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in caso e' liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario dell'Egitto oppure aumenta in proporzione il contingente. 5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originali della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
Protocollo - art. 7
Articolo 7 Per i prodotti di cui al regolameto (CEE) n. 3033/80 originari dell'Egitto, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1987 il divario viene ridotto al 91,9% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7% del divario iniziale; - dal 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1991 il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1994 il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale; Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72. Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1990 un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7% del divario iniziale; - dal 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5% del divario iniziale; - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2% del divario iniziale. Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 3. Per i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale come originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: - dal 1 marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale. - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale; - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. Dal 1 gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. 4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 Dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il regime che risulta dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei privilegi.
Protocollo - art. 10
Articolo 10 Fino al 31 dicembre 1989, possono essere applicate restrizione quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti all'allegato V, originari dell'Egitto.
Protocollo - art. 11
Articolo 11 Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misura quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Protocollo - art. 12
Articolo 12 1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con l'Egitto e' identico a quello applicato negli scambi tra le Comunita' e l'Egitto, a condizione che la Repubblica araba dell'Egitto conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunita'. 2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, nonche' la tassa detta "Arbitro insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti nei confronti i prodotti originari dell'Egitto, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5. 3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonche' a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea originari dell'Egitto, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunita' a questi prodotti, fatta salva la possibilita' per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento piu' favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunita'. In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. La tassa detta "arbitro insular" tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto alla data di entrata in vigore del presente protocollo. Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI ed all'aliquota che corrisponde al 90% dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'Egitto. Essa verra' abolita nello stesso momento in cui sara' soppressa nei confronti della Comunita'. La tassa in questione non potra' mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.
Protocollo - art. 13
Articolo 13 1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto. 2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto all'50% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto all'30% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992 ed il 1 gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 14
Articolo 14 1. Il dazio di base sul quale debono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1 gennaio 1985. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreche' questi dazi siano piu' elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.
Protocollo - art. 15
Articolo 15 Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido rispetto allo scadenzario fissato, esso abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.
Protocollo - art. 16
Articolo 16 1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari dell'Egitto sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo. 2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata: - alle merci importate temporaneamente, - alle merci reimportate (ad eccezione dei container), - alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawbach") - ridotta allo 0.2% il 1 gennaio 1987 e - abolita il 1 gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9 ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo e': - ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989 - ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e - abolita il 1 gennaio 1991.
Protocollo - art. 17
Articolo 17 1. La Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto. 2. Per i prodotti di cui all'allegato IX, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Se la Repubblica Portoghese si avvale della facolta', concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di degtto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento e' abolito negli scambi con l'Egitto secondo il ritmo stabilito all'articolo 13, paragrafo 2.
Protocollo - art. 18
Articolo 18 Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti con l'Egitto per le autovetture oggetto del regile particolare concordato tra la Comunita' e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n. 18 dell'atto di adesione.
Protocollo - art. 19
Articolo 19 Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato X e secondo il ritmo previsto all'articolo 13, paragrafo 2.
Protocollo - art. 20
Articolo 20 1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: -il 1° gennaio 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 81,8% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 del divario iniziale; -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti: -regolamento (CEE) n. 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; -regolamento (CEE) n. 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; -regolamento (CEE) n. 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso. Per i prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: 1) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni: -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 83,3% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale; ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni: -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. iii) dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali. 3. Per i prodotti della pesca delle voci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, la Repubblica Portoghese applica un dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: -il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale; Dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 14, paragrafo 1.
Protocollo - art. 21
Articolo 21 Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 3 la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.
Protocollo - art. 22
Articolo 22 1. La Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XI, originari dell'Egitto. 2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei porodotti di cui all'allegato XII, originari dell'Egitto. 3. Fino al 31 dicembre 1992 possono essere manutenute le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari dell'Egitto.
Protocollo - art. 23
Articolo 23 Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1 che, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercarti per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Protocollo - art. 24
Articolo 24 Il consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Protocollo - art. 25
Articolo 25 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo - art. 26
Articolo 26 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Protocollo - art. 27
Articolo 27 Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle linghe danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun facente ugualmente fede
Allegato I
ALLEGATO I Elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1
Numero tariffa doganale comune Designazione delle Merci
29.01 Idrocarburi 29.02 Derivate alogenate degli idrocarburi 29.04 Alcoli aciclici e loro derivanti alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi 31.02 Concimi minerali o chimici azotati 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati poliisobutilene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) 55.06 Filati di cotone preparati per la vendita al minuto 55.09 Altri tessuti di cotone 58.01 Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati 58.02 Altri tappeti, anche confezionati i tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks e Soumak, simili anche confezionati 60.04 Sottovesti a maglia non elastici ne gommata 61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazze e per bambini 62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione, apparecchi di di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando).
Allegato II
ALLEGATO II Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino ===================================================================== Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza del tariffa doganale di base contin- comune gente ===================================================================== 1 85.15 Apparecchi di trasmissione e di 5 unita' ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: apparecchi di radioguida, di radiotelevisione, di radioscandaglio e di radio telecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti o riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riprodu zione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di registrazione o di riproduzioni del suono: b) altri: di ex. 2 non nominati: -di TV a colori, la cui diagonale dello schermo e': -superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm o superiore 2 87.01 Trattori, compresi i trattori- 2 unita' verricello: ex B. Trattori Agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali a ruote: - di cilindrata inferiore o uguale 2 unita' a 4000 cm3
Allegato III
ALLEGATO III Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino ===================================================================== Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza del tariffa doganale di base contin- comune gente ===================================================================== 1 25.05 Zolfi di ogni specie, esclusi 40 tonnellate lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale ___________ 2 29.03 Derivati solfonati, nitrati 5 tonnellate nitrosi degli idrocarburi B. Derivati nitrati e nitrosi: ex L. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: - Trinitrotolueni 36.01 Polveri da sparo 36.02 Esplosivi preparati ex 36.04 Micce: cordosi detonanti: inneschi ed capsule fulminanti:accenditori: - esclusi i detonatori elettrici 36.05 Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzigrandifughi e simili) 36.06 Fiammeferi 3 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, poliettileni tetralogenati, polii isobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivenile cloroacetato di polivinike ed altri derivati polivinicili, derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine e curamaro nidentiche ecc); C. altri: I Polietilene: ex b) in altre forme: Parte di provvedimento in formato grafico ===================================================================== Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza del tariffa doganale di base contin- comune gente ===================================================================== 39.02 C. ex XI. Alcoli, acetali ed ettari polivinilici: - Cascami e avanzi di lavori ex XII Polileri acrilici, polimeri matacrilici, copolimeri acrimeta crilici: - Cascami e avanzi di lavori ex XIII Resine cumaroniche, resine ideniche e reside cumaronindeniche: - Cascami e avanzi di lavori XIV altri prodotti di polimerizzaz- zione ex b) in altre forme: -Cascami e avanzi di lavori __________ 4 30.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 e al n. 39.06 incluso 1 000 ECU B. altri: I di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuninoidi indurite V di altre sostanze: a) bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotogra fiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: - esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contamina- zioni radioattive, non coombinati con apparecchi di respirazione __________ 5 ex 58.01 Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano 500 Kg 58.02 Altri tappeti anche confezionati: tessuti detti Kelim e Kilim Schumaks o Soumak, Karaminite e simili, anche confezionati: A. tappeti __________ 6 ex 58.04 Velluti felpe, tessuti ricci di ciniglia esclusi i manufatti 100 Kg delle voci n. 55.08 e 58.05 - di cotone 58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati pizzi (a macchina a mano), in pezza in strisce o in motivi: B. Pizzi ex 1 a mano: - esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II a macchina 60.01 Stoffe a maglia non elastica ne' gommata in pezza: C. di altre materie tessili: I. di cotone __________ 7 60.04 Sottovesti a maglia non elastica ne' gommata: 75 Kg A. Indumenti per bambini piccoli (bebes) indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 comprasa: 1. T shirts: a) di cotone II Magliette a collo alto: a) di cotone III altri b) di cotone B altre: I T-shirts a) di cotone II Magliette a collo alto: a) di cotone IV altre: d) di cotone 60.05 Indumenti esterni, accessori di abbi- gliamenti ed altri manufatti, a maglia non elastica ne' gommata: A indumenti esterni ed accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica ne' gommata: A indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: - di cotone b) altri: I Indumenti per bambini piccoli (be'be's) indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2 Costumi e mutandine da bagno: bb) cotone 3 Tute sportive: bb) di cotone 4 Altri indumenti esterni: aa) camicette, camicette-bluse per donna per ragazza e per bambini: 55 di cotone bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh): II per uono e ragazzo: eee) di cotone 22 per donna, per ragazza e per bambini: fff) di cotone cc) Abiti interi da donna: 44. di cotone dd) Gonne, comprese le gonne pantaloni 33 di cotone ee) Pantaloni: ex 33 di altre materie tessili: - di cotone ff) Vestiti, complesti e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22 di altre materie tessili: - di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insiemi per donna e per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci 44 di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite 44 di cotone ii) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili ex 11 di lana o di peli, fini, di cotone di fibre tessili sintetiche o artificiali: - di cotone kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex II di lana o di peli, fini, di cotone di fibre, tessili sintetiche o artificiali - di cotone ll) altri indumenti esterni: 44. di cotone 60.05 A II. b) 5 Accessori di (segue) abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: - di cotone B altri: ex III di altre materie tessili: - di cotone _____________ 8 61.01 Indumenti esterni per uomo e per ragazzo 100 Kg A indumenti da cowboy ed altri indumenti simili per il travesti- mento e il divertimento di misura commerciale a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.05, 59,11 e 59.12; II altri: ex a) soprabiti: - di cotone ex b) altri: - di cotone B altri: 1 Indumenti da lavoro: a) Tute: 1 di cotone b) altri: 1. di cotone II Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: - di cotone III Accapatoi da bagno: vesti da camera, giacche da casa e simili, vestimento da casa: b) di cotone IV Eskimo giacche a vento e giub- botti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli, e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo esclusi quelli da sci: 3. di cotone d) Calzoncini e "shorts". 3. di cotone e) Pantaloni 3. di cotone f) Vestiti completi ed insiemi, per sci composti da due o tre pezzi: ex 1 di lana o di peli, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: - di cotone g) altri indumenti: 3. di cotone 61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. indumenti per bambini piccoli (bebes) indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: indumenti da cowboys ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento di misura commerciale inferiore a 158: 1 indumenti per bambini piccoli (bebes) indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B) altri: I indumenti di tessuti delle voci n. 58.09 59.11 e 59.12 ex a) Soprabiti: - di cotone 61.02 B. I ex b) altri: - di cotone II altri: a) Spolverine gonne grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: - di cotone c) Accappatoi da bagno: vesti da camera vestagliette, e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo: giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche cc) di cotone 2 Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3 Abiti da giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4 Abiti interi da donna: ee) di cotone 5 Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6 Pantaloni: cc) di cotone 7 Camicette camicette bluse e bluse: cc) di cotone 8) Vestiti completi e insieme da sci, composti da due o tre pezzi: ex aa) di lana, o di peli fini, di cotone di fibre tessili sintetiche o artificiali: - di cotone 9 altri indumenti: cc) di cotone 9 61.03 Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti sparati e polsini: 50 Kg A. Camice e Camicette: II di cotone B. Pigiami II di cotone C altri II di cotone 61.04 Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A indumenti per bambini piccoli "be'be's" indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: 1. di cotone B altre: I. Pigiami e camice da notte: b) di cotone II altre: b) di cotone 10 84.41 Macchine per cucire (tessuti, 1 unita' cuci, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine: aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 Kg col motore teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 Kg senza motore o 17 Kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli e i mobili) superiore a 65 ECU b) altre 11 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione 3 unita' per la radiotelefonica e la radiografica, apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di produ- zione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorileva- zione, di radioscandaglio e di radiotele comando: A. Apparecchi di trasmissione e di rice- zione per la radiotelefonia e per la radiotelegrafia apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche com binati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri ex 2) non nominati: - di TV a colori, la cui diagonale dello schermo e' inferiore o uguale a 42 cm 12 87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello 1 unita' A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combinazione interna 13 92.02 Rivoltelle e pistole 5 000 ECU 93.04 Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 92.02 e 93.03) compresi i congegni simili che utilizzano la defiagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandifughi cannoni, langiagomme ecc: ex A Fucili e carabine da caccia e da tiro - escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore uintario superiore a 200 ECU 93.05 Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compresa o gas 93.06 Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco 14 93.07 Proiettili e manuzioni, comprese le mine: parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce 1 tonnellata
Allegato IV
ALLEGATO IV Elenco previsto all'articolo 7 =================================================================== Numero della Designazione delle merci Data di base tariffa (Elementi fissi) doganale (%) comune =================================================================== 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. Gomme da masticare del genere "chewing-gum" aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): I. inferiore a 60% 24,21 II. uguale o superiore a 60% 22,65 C Preparazione detta "cioccolato bianco" 0,00 D Altri: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5%, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 26,93 b) aventi tenore, in peso, di saccorosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% 29,28 2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% 29,80 3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%: aa) non contenenti amido o fecola 27,67 bb) altri 25,12 4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% 23,22 5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% 21,62 6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% 21,38 7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% 18,81 8. uguale o superiore a 90% 20,56 II non nominati: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 13,06 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17.04 D. II. b) 1. uguale o superiore a 5% (segue) e inferiore a 30% 20,71 2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% 11,59 3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% 7,29 4. uguale o superiore a 70% 20,91 18.06 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso di saccarosio: 1. inferiore a 65% 20,71 II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% 7,35 III. uguale o superiore a 80% 0,00 B. Gelati: I. non contenente o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte 0,00 II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% b) uguale o superiore a 7% C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire di prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 10,92 II. altri: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. inferiore a 50% 12,71 2. uguale o superiore a 5% 9,66 b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% 7,04 2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% 10,03 3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% 10,02 4. uguale o superiore a 6% 7,37 18.06 D. altre: (segue) I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g. 0,00 b) altre 0,00 II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 3,96 2. altre 3,96 b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%: 1. imballaggi immedianti di contenuto inferiore o uguale a 500 g 0,00 2. altre 0,00 c) uguale o superiore a 26%: 1. in imballaggi immedianti di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g. 0,00 2. altre 0,00 19.02 Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso: A. Estratti di malto: I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90% 19,50 II. altri 19,50 B. altre: I. contenenti estratti di mato e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30% 17,30 (1) II. non nominate: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: 1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% 17,30 (1) 22. uguale o superiore a 60% 17,30 (1) 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o inferiore a 45%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) __ (1) Minimo 2,87 Ptas/kg. 19.02 B. II. a) 5. aventi tenore, in, (segue) peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%: aa) non contenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%: aa) non contenti o contenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85% 17,30 (1) b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% 17,30 (1) 2. uguale o superiore a 5% 17,30 (1) 19.03 Paste alimentari: A. contenenti uova 18,10 B. altre: I. non contenenti farina o semolino di grano tenero 18,10 II. non nominate 18,10 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate: - di yucca o di manioca 19,20 - di fecola di patate 11,40 - altre 14,30 19.05 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffedrice, con flakers" e simili: A. a base di granturco 16,80 B. a base di riso 16,80 C. altri 16,80 ______ (1) Minimo 2,87 Ptas/kg. 19.07 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri miele, uova, materie grasse, formaggio, e frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: A. Pane croccante detto "Knascjebrot" 6,10 B. Pane azimo (Mazoch) 6,10 C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 6,10 D. Altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola: I. inferiore a 50% 6,10 II. uguale o superiore a 50% 6,10 19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: A. Preparazioni dette "pan pepato" (pain d'epices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): I. inferiore a 30% 10,00 II uguale o superiore al 30% e inferiore a 50% 10,00 III. uguale o superiore a 50% 10,00 B. Altri: I. non contenenti in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso invertito calcolato in saccarosio): a) inferiore a 70%: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 II. aventi, tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 b) aventi tenore, in peso (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 40%: 1. non contenenti in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 10,00 2. altri 10,00 19.08 B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% a 40%: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 d) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% a 40%: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 III aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito o calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie provenienti dal latte: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 2. Altri: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo lo zucchero invertito calcolato in in saccarosio) uguale o superiore a 5% a 20%: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 c) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20% 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 IV aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito o calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie provenienti dal latte: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 2. Altri: - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 19.08 B. IV. b) aventi tenore, in peso, di (segue) saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse, provenienti dal latte 10,00 2. Altri 10,00 V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): - senza zucchero ne' cacao 8,70 - altri 10,00 b) altri 10,00 21.02 Estratti o essenze di caffe', di te' o di mare e preparazioni a base di questi estratti o essenza torrefatta e altri torrefatti del caffe' e loro estratti: C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe': II. altri 17,82 D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torefatti del caffe': II. altri 22,17 21.06 Lieviti naturali, ivi o morti, lieviti artificiali e preparati: A Lieviti naturali vivi: II Lieviti di panificazione: a) secchi 4,50 b) altri 12,40 21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: I Granoturco 16,80 II Riso 16,80 III Altri 16,80 =================================================================== Numero della Designazione delle merci Data di base tariffa (Elementi fissi) doganale (%) comune =================================================================== 21.07 B. Pane alimentari non ripiene, paste (segue) alimentari ripiene: 1. Paste alimentari non ripiene corte: a) essiccate 16,80 b) altre 16,80 II Paste alimentari ripiene: a) corte 16,80 b) altre 16,80 C. Gelati: 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte 16,80 II. aventi tenori, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore al 3% e inferiore a 7% 16,80 b) uguale o superiore a 7% 16,80 D. Iogurt preparati, latte in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: 1. Iogurt preparati: a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse proveniente dal latte: 1. inferiore a 1,5% 16,80 2. uguali o superiore a 1,5% 16,80 b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5% 16,80 2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% 16,80 3. uguale o superiore a 4% 16,80 II. altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte: a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto per 6,38% 1. inferiore a 40% 16,80 2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% 16,80 3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% 16,80 4. uguale o superiore a 70% 16,80 b) uguale o superiore a 1,5% 16,80 E. Preparazioni dette "fondute" 18,80 21.07 G. altre: (segue) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% o inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% inferiore 15%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 21.07 G. altre: (segue) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% o inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% inferiore 15%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 21.07 G. I. e) aventi tenore, in peso di (segue) saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. altre 16,80 f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superore a 85% 16,80 II. aventi tenore, in peso di materie grassse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%; a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, un peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, un peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 15% ed inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccorsio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi tenore, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 50% 16,80=================================================================== Numero della Designazione delle merci Data di base tariffa (Elementi fissi) doganale (%) comune =================================================================== 21.07 G. III. aventi tenore, in peso, di (segue) materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%: a) non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di alido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale e superiore a 5% ed inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 15% ed inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% ed inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio: uguale o superiore a 50% 16,80 IV aventi tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenente o contenente, in peso meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi forme, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% 16,80 V aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal Latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26% a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 21.07 G. V.a) 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido di fecola 16,80 2. Altre b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% 16,80 VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% ed inferiore a 45% a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25% 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido di fecola 16,80 2 altre 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25% 16,80 VII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% ed inferiore a 65%: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5%: 1 non contenenti o contenente, in peso meno di 5% di amido di fecola 16,80 2 Altre 16,80 VIII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% ed inferiore a 85% a) non contenenti o contenenti in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 16,80 b) altre 16,80 IX aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% 16,80 22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: B altre, aventi tenore, di materie grasse provenienti dal latte: 22.02 B. I inferiore a 0,2% 0,00 (segue) II uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% 0,00 III uguale o superiore a 2% 0,00 29,04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati nitrati, nitrosi: C Polialcoli: II D-Mannitolo (mannite) 0,00 III D-Glucitolo (sorbite): a) in soluzione acquosa: 1 contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in d-glucitolo 11,60 2 altro 0,00 b) altro: 1 contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in D glucitolo 11,60 2 Altro 0,00 35,05 Destrina e colle di destrina, amidi solubili o torrefatti colle d'amido e di fecola: A Destrina amidi, e fecole solubili o 15,88 torrefatti B Colle di destrina, di amido e di fecola, contenenti tali sostanze in misura: I inferiore a 25 in peso 25,74 II uguale o superiore a 25 e inferiore a 55 in peso 24,40 III uguale o superiore a 55 e inferiore a 80 in peso 21,30 IV uguale o superiore a 80 in peso 10,94 39,12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell' industria della carta, nell'industria del cuoio o industrie simili: A Bozzime preparate ed appretti preparati: 1 a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: a) inferiore a 55 in peso 19,12 b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% in peso 14,56 c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83% in peso 11,03 d) uguale o superiore a 83% in peso 7,65 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (Comprese quelle consistenti in miscele delle industrie chimiche o delle industrie connnesse, non nominati ne' compresi altrove: T d-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C lll: 1. in soluzione acquosa: a) contenente o d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato sul tenore di d-gliticolo 14,40 b) altro 0,00 II altro: a) contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato sul tenore in d-glicitolo 14,40 b) altro 2,58
Allegato V
ALLEGATO V Elenco previsto all'articolo 10 =================================================================== Numero della Designazione delle merci tariffa doganale comune =================================================================== 07.01 Ortaggi, e piante mangerecce, freschi e refrigerati: ex H, Cipolle, scalogni e agli: - Cipolle e agli M. Pomodori 08.02 Agrumi, freschi o secchi: ex A. Arance, fresche B. Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsua clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi: ex II altri: - Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsusa (o sazuna) freschi ex C. Limoni, freschi 08.04 Uve, fresche o secche A. fresche: I. da tavola
Allegato VI
ALLEGATO VI Elenco previsto all'allegato 12, paragrafo 4 =================================================================== Numero della Designazione delle merci tariffa % doganale comune =================================================================== 19.03 Paste alimentari B. altre 12 21.04 Salse, condimenti composti B. Salse a base di purea di pomodori 9 21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: D. Iogurt preparati latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici e culinari: I. Iogurt preparati: b) altri 12,5 39,02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni tetramologenti poliisobutiline, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di poliviline e politracrilici, resine cumaronindeniche ecc.): C altri: ex IV Polipropolene: - in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm 10,5 VIII Cloruro di polivinele: ex b) in altre forme: - in tubi 10,5 39,07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39 C1 al n. 39.06 incluso: B Altri: V di altre sostanze: ex d) altri: - Piatti di diametro compreso tra 17 e 21 cm inclusi, boccali, di polistirene 15 - Sacchi sacchetti ed altri simili contenitore di polietilene 10,5 - Pecipienti diversi da bottiglioni, bottiglie e flaconi, di polistirene 15 - Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinicloruro 10,5 42.02 Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalle ecc), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, gusine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli gioielli, boccette, colletti, calzature spazzole ecc) e simili contenitori di cuoio o di pelli, naturali, artificaili o ricostituiti di fibra, vulcanizzate, di materie plastiche artificiali in fogli di cartone, o di tessuti: ex A. di materie plastiche artificiali in fogli: - Sacchi di polietiline 10,5 46.05 Carta cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata) increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati in rotoli o in fogli: A Carta e cartoni ondulati 14 ex B altri: - Carta incrospata per uso domestico, di pero' uguale o superiore a 15 g/m2 ed inferiore a 50 m/2 12,5 ex 48.14 Prodotti cartotecnici per corrispodenza carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline, postali non illustrate e cartoncini scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza corrispondenza: - Carta da lettere, in blocchi 15 48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: ex B. altri: - Carta igienica, in rotoli 12 - Carta per macchine da ufficio o simili, in strisce o in rotoli 12 48.15 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili: ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: - Scatole di carta o di cartone ondulati 15 - Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft 11 - Scatole per sigari e sigarette 14 ex 48.18 Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria: album per campioni, e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone: - Blocchi per minute ed appunti: quaderni 13 ex 48.19 Etichette di qualsiasi specie, di cartao di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette: - Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari 14,5 48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: B. Assorbimenti per bambini piccoli (bebes) ex I. non condizionati per la vendita al minuto: - di ovatta di cellulosa 14 ex II altri: - di ovatta di cellulosa 14 ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco) da servizio o da cucina, biancheria, da dosso e altri indumenti: - Asciugamani e tovaglioli da tavola 14 ex E. Assoberti igienici e tamponi: - Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa 14 F. Altri: ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al: minuto: - Assorbenti igienici di ovatta di cellulosa 14 ex II non nominati: - Assorbimenti igienici, di ovatta di cellulosa 14 70.10 Damigiane, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: - esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi, ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura 9 ex 76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, punti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, ossature impalcature tettole, intelaiature di porte e finestre, balaustre ecc.) di alluminio lamiere barre, profilati, tubi, ecc., di allumini predisposti, per essere utilizzati nelle costruzioni: - Porte, finestre e stipiti 8,4 - Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 8,4 94.03 Altri mobili e loro parti: ex B altri: - Letti di metalli comuni 13 - Scaffallature e loro parti, di metalli comuni 11,5 94.04 Sommier, oggetti letteracci e simili, con molle oppure imbattiti o guarniti interamente di qualsiasi materia, quali materasso, copripiede, piumini, cuscini-poufa, guanciali ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti: A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche, artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti 12 ex B altri: - Sommier, materasso e guanciali 13
Allegato VII
ALLEGATO VII Elenco previsto all'articolo 13, paragrafo 2 A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembrte 1985
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
05.01 Capelli greggi, anche lavati e sgrassati, cascami di capelli 05.02 Setole di maiale o di cinghiale, peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili cascami di queste setole e di questi peli 05.03 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza suporto di altre materie 05.05 Avanzi di pesci 05.07 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro calugine, piume e penne e loro parti 05.08 Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata) acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami 05.09 Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati, in una forma determinata, compresi i cascami, e le polveri, fanoni di balena e di animali, simili, greggi e semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami 05.12 Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, non lavorati, conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata, polveri e cascami di conchiglie 05.13 Spugne naturali 05.14 Ambra grigia, castoreo, zibetto, e muschio, cantaridi e bile, anche secche, sostanze animali utilizzate per la prepazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio 05.15 Prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: ex B altri: - Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli non conciate 09.03 Mate 13.02 Gomma lacca, anche imbiancheria; gomme gommoresine, resine e balsami naturali 13.03 Succhi e estratti vegetali, sostanze pecrinari e portati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali B. Sostanze peritiche, pectinati e pectati ex I allo stato secco: - Pectati ex II altri: - Pectati C Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali 14.01 Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambu' canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, o zinta, cortecce di tiglio, e simili) 14.02 Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetable, crine marine e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie 14.03 Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina piassava, trebbia, fibre di iscle e simili), anche in torciglioni o in fasci 14.05 Prodotti di origine vegetale, non nominati ne' compresi altrove 15.05 Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina 15.06 Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) 15.08 Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, standolizzati o in altro modo modificati 15.10 Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali 15.11 Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicernose 15.15 Branco di balena e di altri acetati (spermaceti) greggio, pressato, o raffinato anche colorate artificialmente 15.16 Cere vegetali, anche colorate artificialmente 15.17 Degras, residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali A. Degras 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao 18.03 Cacao in massa o in parti (pasta di cacao), anche sgrassato 18.04 Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao 18.05 Cacao in polvere, non zuccherato 18.06 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 19.02 Estratti di mato; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli per usi dietetici o di cucine, a base di farine, semolini amidi, fecole o estratti di malto anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 in peso. 19.03 Paste alimentari 19.04 Tapioca, compresa quella di facolta' di patate 19.05 Prodotti a base di cereali, per soffiatura o tostatura "puffed-rice corflaks e simili 19.07 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri miele e uova, materie grasse, formaggio o frutta ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, foglie, di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e delal biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione 21.02 Estratti o essenze di caffe', di te' o di mare e preparazione a base di questi estratti o essenze cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e altri estratti
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21.03 Farina di senape e senape preparata 21.04 Salse, condimenti composti 21.05 Preparazioni per zuppe, ministre e brodi zuppe ministre e brodi, preparati preparazioni alimentari composto omogenizzate 21.06 Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi C. Lieviti artificiali preparati 21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene C Gelati D Iogurt preparati, latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E Preparazioni dette "Fondute" G Altre 22.01 Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve 22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altr bevande alcoliche esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 22.03 Birra 22.06 Vermut ed altri vini di uva fresche aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche 22.08 Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e piu'. alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: ex A Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: - esclso l'alcole ottenuto dei prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e piu' 22.09 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol; acquivati liquori ed altre bevande contenenti alcole di distallazione, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione delle bevande; A Alcole etilico non denaturato con titolo alcometrico di meno di 80% vol. presentato in recipienti contenenti: ex I due litri o meno: - escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE ex II piu' di due litri: - escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B Preparazioni alcoliche composte dette "estratti concentrati) C. Bevande contenenti alcole di distallazione: I Rm, arack, tafia II Gin III Whiskv IV Vodka con titolo alcolometrico di 45,4% vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege ex V altri: - a base di cereali 24.02 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco 28.01 Alogeni (fluoro, cloro brorno iodio): C. Cloro 28.03 Carbonio (in particolare, neri di carbonio) 28.54 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), 29.01 Idrocarburi: A aciclici: ex I Destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibile: - escluso l'acetilene ex II destinati ad altri usi: - escluso l'acetilene B. cicloparaffinici e cicloelefinici: I. Azulene e suoi derivati alchilici II Altri: ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: - escluso il decaidronafralene ex b) destinati ad altri usi: - escluso il decaidronaftalene C. cicloterpinici D. aromatici: I Benzene (benzolo) toluene (totuolo) xileni (xiloli) II (Stirene (stirolo) III Etilbenzene (etilbenzolo) IV Cumene (isopropilbenzene) ex V. Naftelene (naftalina) antracene: VI Bifenile, terfenili ex VII altri - escluso il tetraidronaftalena 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli II D-Mannitolomannite III D-Glucitolo (sorbite) 29.10 Acetali, emicerali e acetali e emiacetali a funzione semplice o completate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi: ex B altri: - Metiglucosidi 29.14 Acidi monocarbosilici, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: ex XI altri: - Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo) B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: ex IV Altri: - Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)
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29.15 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenati solfonati, nitrati nitrosi: A Acidi policarbossilici aciclici: ex V. altri: - Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri C Acidi policarbossici aromatici: I Anidride Fralica ex III altri - Ftalati (orto) di dibutile - Ortoftalati di diottile - Ftalati di diisoottile, di diisononile, di disodecile - Altri esteri di disobutile 29.16 Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo aldeide o cherone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, perossidi e peracidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi A. Acidi carbossilici a funzione alcool: I Acido lattico, suoi sali e suoi esteri III Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri IV Acido citrico, suoi sali e suoi esteri V Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri ex VIII Altri: - Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri ex VIII altri: - Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri 29.23 Composti, amminici a funzioni ossigenate semplici, o complesse: D. Ammino-acidi I Lisina, suoi esteri, e loro sali III Acido glutammico e suoi sali 29.35 Composti eterocilici, compresi gli acidi nucletnici: ex Q altri: Composti anidridi del D-Glucitolo (sorbitolo) come ad esempio sorbitani escluso il maltolo e l'isomatolo - Lattoni che sono esteri di idrossiacidi e derivati di acidi gluconici - Prodotti intermedi della trasformazione chimica della penicellina negli antibiotici di cui alle sottovoci n. 29.44 A e C 29.38 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolta in qualsiasi solvente: B Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa: ex II Vitamine (Immagine) - Vitamina B (immagine) IV Vitamina C 29.43 Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio esteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n. 29, 39, 29, 41 e 29 42 ex B altri: - Levolosio - Esteri e sali di levulosio - Sorbosio suoi sali e suoi esteri 29.44 Antibiotici: ex A. Penicilline: - escluse quelle la cui fabbricazione richiede per chilogrammo una quantita' di zucchero di bianco superiore a 15,3 Kg ex C. altri antibiotici: - Ossiteracilina e critromicina e loro sali 30.03 Medicamenti per la medicina e umana e veterinaria: A non condizionati per la vendita al minuto II Altri B Condizionamento per la vendita al minimo: II altri: a) conienti penicellina, streptomicina a loro derivata ex b) non nominati: - contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a) insulina, d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo arseniati per la cura della lebbra 31.02 Concimi minerali o chimici azotati: A Nitrato di sodio naturale ex C altri: - escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio, con un tenore di azoto pari o inferiore al 16% nonche' il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea 32.09 Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi, pigmenti mascinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o di altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: A: Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura di cuoi, altre pitture, pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia, minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: 1. Essenza di perle o essenza d'Oriente: ex II altri: - esclusi i metali non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture ex B Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello): - a base di metalli comuni C Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto 32.12 Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina) zucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattati del genere di quella utilizzati nella muratura. 32.13 Inchiostri da scrivere o da disegni, inchiostri da stampa e altri inchiostri: B. Inchiostri da stampa C. Altri inchiostri ex 34.02 Prodotti organici tensioattivi, preparazioni tensioattive per liscivie, contenenti o non sapone: - Etossilati 35.01 Caseine caseinati ed altri derivati delle caseine, colle di caseina 35.02 Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A Albumine: II altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina 35.05 Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola 35.06 Colle preparate non nominate ne' comprese altrove prodotti di ogni specie da usare come colle preparati per la vendita, al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 Kg. 35.07 Enzimi, enzimi preparati non nominati ne' compresi altrove ex 37.03 Carte cartoncini, cartoni, e tessuti, sensibilizzati non impressionati o impressionati ma non sviluppati - Carta eltografica 38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la modernzatura del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoi o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati 1. A base di sostanze amidacee 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati ne' compresi altrove: Q. Legnanti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III X Altri 39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari e non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri, non saturi, siliconi ecc) ex A. Scambiatori di toni: - Fernoplasti, esclusi quelli del tipo "novolacca" C. altri: 1. Fenoplasti: ex a) nelle forme previste delle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:- Resine escluse quelle del tipo (novalacca" ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2. Con o senza iscrizioni - Lastre fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 m/m2, senza iscrizioni II Amminoplasti: ex b) in altre forme: - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni 39.01 C III Alchidi e altri poliesteri: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo: - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni ex b) altri: - Poliesteri, non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3) a) e 3) b di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione ex IV Poliammidi: - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni ex V. Poliuretani: - nelle forme previste dalla nota 3a) e 3 b) di questo capitolo - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni ex VI Siliconi: - Lastre, fogli, strisce o lamella non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni ex VII non nominati: - Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 m/m2; con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza iscrizioni - Resine, diverse da quello epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo: - Polieteralcoli - Sistemi per poliuretani 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, terralogenati, polusobutilene, polistrirene, cloruro di polvinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, resine cumaronindeniche ecc.) C. altri: 1. Polietilene: a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2, con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine - Cascami e rottimi di lavori ex II Polietileni tetraalogenati: - Lastre, fogli, strisce e lamelle, di peso superiore, a 160 g/m2, con o senza iscrizioni - Adesivi a base di mulsioni di resine
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39.02 C. ex III Polisolfoetileni alogenati: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine ex IV Polipropilene: - nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavori; - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine ex V. Poliisobutilene: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine VI-. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine VII Cloruro di polivinile: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: - Prodotti per lo stampaggio - Resine del tipo emulsioni per pasta ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine ex VIII Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine ex IX. Acetato di polivinile: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine ex XI Alcoli, acetali ed eteri polivinicili: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici copolimeri acrilometacrilici: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/mz2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine XIV Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione ex b) in altre forme: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Adesivi a base di emulsioni di resine 39.03 Cellulosa rigenerata nitrati acetati, ed altri esteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e colloidi, celluloide ecc), fibra vulcanizzata: B. Altri 1. Cellusola rigenerata: b) altra: ex 1. Fogli, pellicole strisce o lamelle, arrotolati e non di spessore inferiore a 0,75 mm: - di peso non supeiore a 160 g/m3 senza iscrizioni - Lastre, fogli e strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni - Lastre e fogli, strisce, o lamelle, rigide, di peso speriore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni II. Nitrati di cellulosa: b) plastificati: 1. con canfora o altrimenti (celluloide ecc). ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia - di celluloide - altri, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni ex bb) altri: - Lastre, fogli, strisceo tubi di celluloide - altre lastre, fogli, strisce o lamelle rigidi, di peso superiore a 160 g/m2, con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, stisce, o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni III Acetati di cellulosa: b) plastificati: ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia: - di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni - rigide di peso superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni ex 3 Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati e non, di spessore inferiore a 0,75 mm - di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni 4 Altri: ex bb) non nominati: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Laure, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni IV. Altri esteri della cellulosa: b) plastificata: ex 2 Pellicole in rotoli, o strisce, per la cinematografia o la fotografia - rigide, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni 39.03 B. IV b) ex 3 Fogli, pellicole, strisce o lamelle arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm: - di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni 4. Altri: ex bb),non nominati: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa: b) Palstificati: - altri: ex aa) Etilcellulosa: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni ex bb) non nominati: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni - Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni ex VI Fibra vulcanizzata: - Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali 39.06 Altri, alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e suoi esteri linossina: B. Altri: I. Amidi e fecole esterificati o eterificati ex II non nominati: - Destrani - Eteropolisaccarina - Altri, esclusa la linossina 39.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 e al 39.06 incluso: A. Articoli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili B. Altri: ex 1. di cellulosa rigenerata: - esclusi, budelli, artificiali, copripavimenti, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclsi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti articoli di abbigliamento ex II di fibra vulcanizzata: - esclusi: ventagli e ventole a mano, cntenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi, stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti ex III di sostanze albuminoidi indurite: - esclusi budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi
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39.07 R. ex IV di derivati chimici della gomma: (segue) - esclusi copripavimenti, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materie, esclusi i metalli preziosi, stecche di balena, e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti, articoli di abbigliamento V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce 92.12 ex d) altri - esclusi budelli artificiali, copripavimenti articoli di abbigliamento ex 40.10 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissio e di gomma vulcanizzata: - esclusi i nastri a sezione traspezoide 40.11 Gomme piene o sempiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e proiettori (flaps) di gomma vulcanizzata non indurita, per ruote di ogni specie: ex. A (Gomme piene o sempiene, battistrada amovibili per coperture: - Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg B Altri: ex 1. Coperture, destinate ed aeromobili civili: - di peso unitario fino a 20 Kg ex II non nominati: - di peso unitario fino a 20 Kg 42.02 Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi di viaggio, sacchi a spalla ecc-.) sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti, musicali, binocoli, gioelli, boccetta, colletti, calzature, spazzole ecc), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli di cartone o di tessuti: ex A. di materie plastiche artificiali in fogli: - esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli valigie e bauletti nonche' astucci oggetti simili che presentano dispositivi arti e contenere oggetti da toletta ex B. di altre materie - esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonche' astucci e oggetti che presentano dispositivo atti contenere oggetti da toletta 44.14 Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato dello spessore non superiore a 5 mm-. fogli da impaltacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore 48.11 Carta da parati, incrusta e vetrofanie 48.13 Carta per riproduzione di copie e di carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone mattici complete per duplicatori e simili) 48.15 Altra carta e cartoni tagliati per uso determinato: ex B. altri: - Carta igienica 48.16 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone, cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili: ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: - Scatole, sacchi, e altri contenitori con iscrizioni, nonche' scatole e fusti senza iscrizioni 48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta di cartone o di ovatta di cellulosa: ex. A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili: - di carta di peso non superiore a 160 g al m2, senza iscrizioni B. Assorbenti per bambini piccoli (be'be's) ex. I. non condizionati per la vendita al minuto: - di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex II altri: - di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti e i fazzolettini per togliere il trucco,) da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti: - di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex. E. Assorbenti igienici e tamponi: - di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni F. Altri: ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico e igienico, non condizionati per la vendita al minuto: - di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex II non nominati: - di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni, esclusa la carta per macchine per statistiche e la carta da diagrammi per registratori grafici ex 49.09 Cartoline postali, cartoline, per anniversati cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni: - Cartoline postali ritagliate o in fogli 49.10 Calendari postali ritagliate o in fogli 49.11 Immagini, incisioni, fotografie, ed altri stampati ottenuti con qualsiasi procedimento ex B. altri: - escluse le immagini, incisioni, fotografie, carte meteologiche e di scienze naturali, comunicazioni, tesi, lavori scritti e relazioni, relativi ad argomenti scientifici, letterali, ed artistici, non compresi nella voce n. 49.01 pubblicati da organismi ufficiali o istituiti culturali, stampati in qualsiasi lingua, nonche' i libri a carattere pubblicitario commerciale o turistico 51.04 Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali contenute (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 e 51.02) A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: ex 1. per pneumatici: - esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiali della voce n. 51.02 ex II Tessuti contenenti filati elastomeri: - esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex IV altri: - esclusi i filati di monofili e di paglia artificiali della voce n. 51.02 B. Tessuti di fibre tessili artificiali: ex 1. per pneumatici: - esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: - esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex III altre: - esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 56.01 Fiocco di fibre tessili, sintetiche ed ed artificiali, in massa: ex. A. di fibre tessili sintetiche: - escluso il poliestere 56.02 Fasci (cables) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali: A. di fibre tessili sintetiche 56.03 Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e di sfilacciati A. di fibre tessili sintetiche 56.04 Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami e cascami di fibre sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: A. di fibre tessili sintetiche 56.05 Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: ex A. di fibre tessili sintetiche: - Filati di fantasia ex B. di fibre tessili artificiali: - Filati di fantasia 58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05 - di seta di fibre tessili sintetiche ed artificiali e di lana o di peli fini 58.05 Nastri, galloni e simili, nastri trata di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06 A. Nastri galloni e simili: 1. di velluti, di felpe, di tessuti ricci, o di tessuti di ciniglia ex a) di fibre tessili, sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone; - di fibre tessili sintetiche o artificiali b) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino e petenuzzo di seta 58.07 Filati, di ciniglia filati spiralati (vergoliti), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dei filati di crine spiralati; trecce, in prezza altri manufatti da passamenria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza, ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti pompons) e simili: ex A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette e forme simili delle voci nn. 51 01 e 51 02 di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di arame o di fibre tessili - di seta o di fibre sintetiche o artificiali senza metalli ec B. altri: - di seta o di fibre sentitiche o artificiali senza metalli 58.08 Tulli, e tessuti a maglie annodate (reti) lisci: ex A. Tulli: - di fibre tessili sintetiche o artificiali ex B. Tessuti a maglie annodate (reti) - di fibre tessili e sintetiche o artificiali 58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), oerati pizzi (a macchina o a mano) in pezza, strice o in motivi: ex A. Tulli tulli bobinots e tessuti a maglie annodate (reti)
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
58.09 B. Pizzi: (segue) ex 1. a mano: - di fibre tessili sintetiche o artificiali ex II a macchina: - di fibre tessili sintetiche o artificiali 59.02 Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare: - Tappetini, tappeti, passatoie ex B. altri: - Tappetini, tappeti, passatoie ex 59.10 Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliato copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati: ex 59.12 Altri tessuti impregnati o spalmati, tale dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per usi simili: - Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore, a 1 400 g/m2 ex 59.13 Tessuti diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma: - di larghezza non superiore a 50 cm, esclusi quelli di lana o di peli fini 60.01 Stoffe a maglia non elastica ne' gommata, in pezza: A. di lana o di peli fini B. di fibre tessili sintetiche o artificiali C. di altre materie tessili: I. di cotone: ex II. di altre materie tessili: - escluse quelle di seta 61.06 Scialli, sciarpe, fazzoletti, da collo, scarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: A. di seta o di cascarni di seta B. di fibre tessili sintetiche C. di fibre tessili artificiali 64.05 Parti di calzature (comprese le suole interne e i tollonetti) da qualasiasi materia, eccetto il metallo: ex A. CAlzature incomplete (formate da tonate fissate alle suole primarie ed altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne: - di gomma o di materie plastiche artificiali ex B. altri: - di gomma o di materie plastiche artificiali 68.02 Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69, cubi e tessere per mosaici 68.04 Pietre per affilare, per avviare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare avviare, levigare rettificare, tagliare o troncare, di pietre natural, anche agglomerate di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento: 68.04 B. altri: (segue) 1. di abrasivi agglomerati: ex a) costituiti da diamanti naturali o sintetici: - artificiali, esclusi quelli per macinare ex b) altri: - artificiali, esclusi quelli per macinare ex II. non nominati: - artificiali, esclusi quelli per macinare 68.06 Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicativi su tessuto, carta, od altre materie, anche tagliati, o in prezzi o altrimenti riuniti 69.02 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari 70.04 Vetro colato laminato, non lavorato (anche armato e placcato durante la fabbricazione) in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: ex B. altro: - di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm ex 70.05 Vetro tirato o soffiato dellto "vetro per vetrate", non lavorato (anche placcato durante la (fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare: - di spessore non superiore a 3 mm ex 70.06 Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate" (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: - non armati, di spessore non superiore a 5 mm 70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o piu' fogli aderenti fra loro 70.14 Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: ex 1. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari: - di vetro colorato, smerigliato, indato, arrotato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.): - Tubi per lampade - altri, di vetro colorato, smerigliato, irridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex B. altri: - di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex B altri: 70.20 Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili: - Filati accoppiati in parellelo senza torsione (rovings) e feltri (mats) ex 70.21 Altri lavori di vetro: - di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi 71.05 Argento e sue leghe (compreseo l'argento dorato e l'argento plativato), greggi o similavorati: ex B. Barre, fili profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, e' superiore a 0,15 mm; - Fili; altri, battuti o laminati D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, e' inferiore o uguale a 0,15 mm ex 73.14 Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricita'; - senza rivestimenti di materie tessili 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricita': - senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o piu' dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate 2% o piu' di silicio, 2% o piu' di manganese, 2% o piu' di cromo, 2% o piu' di nichel, 0,3% o piu' di molibdeno, 0,3% o pi- di vandio, 0,5% o piu' di tungsteno, 0,5% o pi- di cobalto, 0,3% o piu' di alluminio, 1% o piu' di rame B. Acciati legati: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricita': - senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o piu' di manganese, 2% o piu' di cromo, 2% o piu' di nichel 0,3% o piu' di molibdeno, 0,3% o piu' di vanadio, 0,5% o piu' di tungsteno, 0,5% o piu' di cobalto, 0,3% o piu' di alluminio, 1% o piu' di rame 73.18 Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: ex A. Tubi muniti di accessori, per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili: - esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi "Mannesman" e i tubi ottenuti con il procedimento detto "swaging"), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni senza saldatura b) altri: II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce B1, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,050% o meno di molibdeno es III. non nominati: - esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi "Mannesmann" e i tubi ottenuti con il procedimento detto "swaging"), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura ex 73.21 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.) di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: - escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici ex 73.24 Recipienti di ferro o di acciaio per gas compresi o liquefatti: - saldati, di contenuto non superiore a 300 litri 73.25 Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricita' A. muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili ex B. altri: - esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso ex 73.29 Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: - articolate, dei tipi - Galle- "Renold - o "Morse" di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi 73.31 Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame ex B. altri: - per disegno e per 73.32 Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, comiglie pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viterra, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio: A. non filettati: ex 1. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a "decolleter" di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm: - di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini ex II. altri: - di ghisa corrente, acciaio fuso ghisa malleabile esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini B. filettati: ex 1. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a "decolleter", di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm: - Dadi di ghisa corrente, acciazio fuso e ghisa malleabile, esclusi quelli presentati insieme alle viti ex II. altri: - di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, i bulloni e le viti, comprese le rondelle e i dati rivestiti ex 73.35 Molle e foglie da molle di ferro o di acciaio: - Molle a foglie per veicoli, escluse quelle per il materiale rotabile ferroviario - Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore e superiore a 8 mm
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
ex 73.37 Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria fresca o condizionata), a riscaladmento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: - di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato 73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: - di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato 73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili B. altri: I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile ex II. non nominati: - esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonche' le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore ex 74.07 Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame: - esclusi quella allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi "Mannesmann" e i tubi ottenuti con il procedimento detto "swaging"), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi piu' di 80 mm nella piu' grande dimensione interna della sezione trasversale ex 74.19 Altri lavori di rame: - esclusi i seguenti articoli: - Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale,ditali, nonche' guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle - Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacita' superiore a 300 I, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente - Catene, catenelle e loro parti ex 76.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: - Vergella 76.04 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) 76.06 Tubi 8compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio 76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri,colonne ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.),di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 76.12 Cavi,corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricita' 76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio 79.01 Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: ex A. greggio: - Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95% ex 82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli,orticoli e forestali, a mano: - Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini,rastrelli, raschiatoi, falci e falciole 82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freneseghe e le lame non dentate per segare): A. Seghe a mano B. Lame di seghe: I. a nastro ex III. altre: - Lame di seghe a mano ex 82.04 Altri utinsileria a mano, esclusi gli oggetti com presi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro: - Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliere 82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, machiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonche' gli utensili per forare con parte operante: ex A. di metali comuni: - Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio,frese alesatori di versi da quelli regolabili o estensi bili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex B. di carburi metallici; - Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio,frese alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex C. di diamante o di conglomerato diamantifero: - Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex D. di altre materie: - Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese aleasatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere 82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: ex A. coltelli: - esclusi quelli per uso professionale 82.14 Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili 82.15 Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14 83.01 Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura). catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni 83.02 Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
83.06 Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli consumi; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno ex 83.09 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie a fermaglio magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivette tubolari o a gambo biforcuto,di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni: - escluse le perle e pagliette, taliate, nonche' i rivetti tubolari o gambo biforcuto 83.13 Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsuale lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni 83.15 Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettroidi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione ex 84.01 Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette ad acqua surriscaldate: - escluse le parti e i pezzi staccati 84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: a) di 250 cm (al cubo) o meno: ex 1. destinati ad aeromobili civili: - di potenza inferiore o uguale a 25 kw ex 2- altri: - di potenza inferiore o uguale a 25 kw e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm (al cubo) b) di piu' di 250 cm (al cubo) : ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 37.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2800 cm (al cubo), degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: - di potenza inferiore o uguale a 25 kw 2. altri: ex aa) destinati ad aeromobili civili: - di potenza inferiore o uguale a 25 kw II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): ex a) Motori di propulzione per navi: - di potenza inferiore o uguale a 25 kw b) altri: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2.500 cm (al cubo), degli autoveicoli per usi speciali della voce n 87.03: - di potenza inferiore o uguale = 25 kw 84.06 C. II. b) ex 2. non nominati: - di potenza inferiore o uguale a 25 kw D. Parti e pezzi staccati: ex I. di motori destinati ad aeromobili civili: - Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti ex a) per aerodine: - Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti ex b) altri: - Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti 84.07 Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche: ex A. Macchine motrici idrauliche e loro parti e pezzi staccati, nominati ad aeromobili civili; - escluse le parti e i pezzi staccati B. altre macchine motrici idrauliche 84.10 Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributtrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): ex A. Pompe distributtrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo: - Parti e pezzi staccati B. altre pompe: I. destinate ad aeromobili civili II. non nominate: ex a) Pompe: - escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono esere sommerese con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1000 kg b) Parti e pezzi staccati C. Elevatori per liquidi (a corona, a nome, a nastri flessibili, ecc.) 84.11 Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: C. Ventilatori e simili: ex I destinati ad aeromobili civili: - di peso unitario non superiore a 200 kg esculse le parti e pezzi staccati ex II. altri: di peso unitario non superiore a 200 kg escluse le parti e pezzi staccati 84.15 Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: ex A. Materiale, macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: - esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti per armadi di frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonche' le parti e pezzi staccati C. altr: ex I. Frigoriferi aventi una capacita' superiore a 340 I: - di peso unitario superiore a 200 kg 84.15 C. ex II. non nominati: (segue) - esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, pe armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importanti con il loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonche' le parti e pezzi staccati 84.17 Apparecchi e dispositivi, anche ridscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici, scaldacqua e scaldabagni non elettrici: ex A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A(Euratom): - Parti e pezzi staccati ex B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (Euratom): - Parti e pezzi staccati C. Scambiatori di calore: ex I. destinati ad aeromobili civili: - Parti e pezzi staccati ex II. altri: - Parti e pezzi staccati ex II. altri: - Parti e pezzi staccati D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffe' ed altre bevande calde: ex I. a riscaldamento elettrico: - Parti e pezzi staccati ex II. altri: - Parti e pezzi staccati E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione ex I. a riscaldamento elettrico: - Parti e pezzi staccatij ex II. altri: - Parti e pezzi staccati F. altri: ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: - per uso domestico ex II. non nominati: - Parti e pezzi staccati ex 84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance pe verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno: pesi per qualsiasi bilancia: - Bilance, comprese le basculle, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg. escluse le parti e pezzi staccati 84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico di scarico, e di manutenzione (ascensori, "skips" verricelli, binde, parancjhi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23: ex A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: - esclusi i verricelli, le binde e i martinetti B. altri: ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (Euratom): - esclusi i verricelli, paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati ex II. Gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie: - escluse le parti e pezzi staccati 84.22 B. ex III. Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre: - escluse le parti e pezzi staccati ex IV. non nominati: - esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le binde e martinetti per veicoli e tutte le parti e pezzi staccati ex IV. non nominati: - esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le binde e martinetti per veicoli e tutte le parti e pezzi staccati ex 84.24 Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, pe la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: - Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici ex 84.27 Torchi, pigiattrici ed altre macchine per la verificazione, per la fabbricazione del sidro e simili: - Pigiatrici-sgrappolatrici e torchi continui per uve, escluse le loro parti e pezzi staccati 84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone: A. per la fabbricazione della carta e del cartone ex B. altri: - escluse le rigattrici, di peso unitario non superiore a 2.000 kg 84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spliere e per aspare le materie tessili 84.37 Telati per tessitura, per maglietta, per tulli pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (ordistoi, imbozzimatrici, ecc.): ex A. Telai per tessitura: - Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2.500 kg. non automatici e automatici, esclusi quelli automatici per il cotone ex B. Telai per maglieria - rettilinei ex C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti: - Telai meccanici di peso non superiore a 2.500 kg ex 84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle mac chine della voce n.84.37 (rattere, meccanismi jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi,alette,guarinuture per carte, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine,uncinetti,ecc.): - esclusi: telai filare continui (rulli striati di peso unitario non superiore a 2.5 kg; fusi, cilindri di pressione nonche' rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei fusi, muniti di cuscinetto a rotolamento a sfere a rulli o ad aghi); nastri di ferro o d'acciaio dentati per guarnire pr carde; filiere di metalli preziosi 84.40 Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (comprese le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine): 84.40 B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria di capacita' unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico: ex I. a funzionamento elettrico: - per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati ex II. altri: - per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati ex C. altri: - Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati - Macchine e apparecchi per la tintura delle materie tessili, escluse le parti e pezzi staccati 84.45 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50: C. altre macchine utensili: I. Torni: ex a) Torni automatizzati con informazioni codificate: - Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2.000 kg ex b) altre: - Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2.000 kg III. Piallatrici: ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate: - di peso unitario non superiore a 2.000 kg ex b) altre: - di peso unitario non superiore a 2.000 kg IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici stozzatrici: ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate: - limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2.000 kg ex b) altre: - limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2.000 kg V. Fresatrici, foratrici: ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate: - foratrici di peso unitario non superiore a 2000 kg ex b) altre: - foratrici, di peso unitario non superiore a 2000 kg VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici lappatrici, e simili operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti pe lucidare: a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate: - Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2.000 kg ex 2. altre: - Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2.000 kg b) altre: ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate: - Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2.000 kg ex 2. altre: - Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2.000 kg
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
ex 84.47 Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche, artificiali e di altre materie dure simili: - escluse le presse idrauliche di peso unitarie non superiore a 2 000 Kg 84.51 Macchine da scrivere senza dispositivi di rotalizzazione macchine per autenticare gli assegni bancari: A. Macchine da scrivere ex 84.56 Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare mescolare, le terre, le pietre, i minerali ed altre minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gresso ed altre materie minerali in polvere o in pasta, formatrici in sabbia per fonderia: - Macine di peso unitario non superiore a 5.000 Kg; granulatori e franimatori, con o senza vagli selezionatori, di peso unitario non superiore a 5 000 Kg; betoniere fisse o mobili di peso unitario non superiore a 2000 Kg escluse le parti e pezzi stoccati delle macchine e apparecchi indicati 84.59 Macchine, apparecchi congegni meccanici, non nominati ne' compresi in altre voci di questo capitolo: ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (Enwaton): - Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 Kg e presso e trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 Kg; escluse le loro parti e pezzi staccati ex C. appositamente costrituiti la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi applicazione, di guaine, ecc) (Euratom); - Prese idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 Kg e prese a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1000 Kg escluse le loro parti e pezzi staccati E. altri: ex II altri: - Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 Kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 Kg, escluse le loro parti e pezzi staccati ex 84.60 Staffe per fonderia, forme conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingotterie)carburi metallici, il vetro, le materie minerali, paste ceramiche, calcestrizzo, cemento, ecc), la gomma e le materie plastiche artificiali: - Forme e conghiglie per il lavoro meccanico 84.61 Oggetti di ribinetteria ed altri organi sociali simili (compresi riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche tini ed altri recipienti simili ex 84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): - Cuscinetti, a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente o in cui la fila di sfere non si puo' separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineanosullo stesso piano, il cui diametro e' superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti a pezzi staccati 84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita' volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa innesti organi di accoppiamento (manicotti giunti elastici, ecc.) e giunta di articolazione (cardanici di Oldham ecc)( Ex A. destinati ad aeromobili civili: - Riduttori moltiplicatori, e variatori di velocita' B. Altri: - ex II non nominati: - Riduttori moltiplicatori e variatori di velocita' 85.01 Macchine generatrici, motori, convertitori rotanti o statici (raddrizzatori ecc), trasformatori bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: ex A. Merci destinate ad aeromobili civili (a): Macchine generatrici conventori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione; Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 KW, ma inferiore a 150 Kw: - Motori trifase asincroni, motori monofase, macchine generatrici convertitori o rotanti o statici (esclusi i raddrizzaatori) e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 Kg, trasformatori B. Altre macchine per apparecchi: 1. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori variatori o moltiplicatori di velocita') convertitori rotanti: a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt ex b) altri: - Motori trifase, asincroni, motori monofase, macchine generatrici convertitori rotanti ed altri motori, di peno unitario non superiore a 100 Kg. ex II. Trasformatori e convertitori statici raddrizzatori ecc) bobine di reatranza e bobine di autoinduzione: - Trasformatori bobine di reattanza e bobine, di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 Kg, convertitori statici, esclusi i raddrizzatori di peso unitario non superiore a 100 Kg ex 85.03 Pile elettriche: - a secco 85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici, apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi per parrucchiere (asciugacapelmlio apparecchi per asciugare scaldaferri per arricciare, ecc), ferro da stiro elettrico, apparecchi elettrotermici per usi domestici, resistenza scaldanti diverse da quelle della voce 85.24: A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici: I. Destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati ex II altri: - escluse le parti e pezzi staccati B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili: I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati ex II. altri: - escluse le parti e pezzi staccati D. Ferri da stiro eletrici E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici: I. Fornelli e forni elettrici E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici: I. Fornelli e forni elettrici, apparecchi scaldavivande, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili ex II. altri: - Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici 85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante: ex A. Apparecchi di telecomunicazione a correnete portante: - Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori 85.19 Apparecchi per l'inerruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade,cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione: ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento, apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei ciucuiti elettrici: - Interruttori non automatici e sezinatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg - Interruttori automatici, interruttori e contattori - Parti e pezzi staccati ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: - Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg D. Quadri di comando o di distribuzione 85.20 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli ultravioletti od infrarossi: lampade ad arco: A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione. ex B. altre lampade e tubi: - per l'illuminazione ex C. Parti e pezzi staccati; - per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione 85.23 Fili, trcce, cavi compresi i cavi coassiali, nastri barre e simili, isolati per l'elettricita' anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o non di pezzi di congiunzione: ex A. Accoppiamenti piovre e licci di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili: - con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali ex B. altri: - con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini 89.01 Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo (89.02 a 89.05): ex A. Navi da guerra: - a propulsione meccanica, di tonnellaggio lordo non superiore a 4.000 t. escluse quelle a cuscino d'aria B. altre: ex I. Navi per la navigazione marittima: - a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4.000 t. esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio II. altre: ex a del peso unitario di 100 dg o meno: - a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria: battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettiv; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio 89.01 B. II. es b) altre: (segue) - a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4.000 t. esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio ex 90.03 Montature per occhiali, occhialetti e oggetti simili e parti di motature: - escluse quelle d'oro ex 90.04 Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: - esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri 90.16 Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominata ne compresi in altre voci di questo capitolo macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.; proiettori di profili: ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo: - Squadre, regoli, rapportatori e pisole da disegno - Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili 90.24 Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi di apparecchi e strumenti della voce n. 90.14: ex A. destinati ad aeromobili civili: -Manometri B. altri: I. Manometri 90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti ed apparecchi elettronici: es I. destinati ad aeromobili civili: - Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. altri: 1b; altri: - Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri 91.04 Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: ex A. elettrici o elettronici: - da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso incompleti ex B. altri: - da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti 92.12 Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri,cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi: B. registrati; I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie esclusi i nastri magnetici: b) altri II. altri a) Dischi per fonografi: 2. altri b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.): 1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche ex 2. altri: - esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue 94.01 Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: ex A. Mobili per sedersi, diversi da quelli ricoperti di cuoio (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili: - esclusi quelli di legno, di ferro e di acciaio B. altri: ex I. appositamente costruiti per aerodine: - esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio ex II. non nominati: - esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali 94.03 Altri mobili e loro parti: ex A. Mobili, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili: - di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio - di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, toriniti, moddanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche - di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche - di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali ex B. altri: - di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio - di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta fibre tessili artificiali e sintetiche - di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche - di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali 98.01 Bottoni, bottoni a pressioni, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni: ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni: - esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili ex B. Bottoni e loro parti: - esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana di vetro, di seta o di altre fibre tessili 98.03 Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05: ex A. Portapenne a servatorio e stilografi: - Stilografi e penne a sfera ex B. altre portapenne; portamine; portalapis e simili: - Stilografi e penne a sfera C. Pezzi staccati ed accessori: ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla masa su torni automatici a -decolleter-: - di stilografi e penne a sfera ex II. altri: - di stilografi e penne a sfera ex 98.08 nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impegnati, con o senza scatola: - Nastri su bobine per uso immediato 98.10 Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini: ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a -decolleter- e il cui maggior diametro non supera 25 mm: - non dorati ne' argentati, ne' placcati con metalli preziosi ex B. altri: - non dorati, ne' argentati, ne' placcati con metalli preziosi ex 98.12 Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili: - di materie plastiche artificiali e di ebanite B. Prodotti sensibili nei confronti dell'Egitto
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci
ex 53.05 Lane peli (fini o grossolani), cardati o pettinati: - Lane e peli fini, ad eccezione dei peli di coniglio e di lepre, pettinati, in stoppini e tinti 55.05 Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 55.09 Altri tessuti di cotone 58.02 Altri tappeti, anche confezionati, tessuti detti Kelim o Kilm, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati
Allegato VIII
ALLEGATO VIII Elenco previsto all'articolo 14, paragrafo 2
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Dazio di base ( % )
ex 34.02 Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone: - Solfato di sodio e di dodecano-I-ile 20 - Solfato di trietanolammina e di dodecano I-ile 20 - Acido solfonico, alchibenzene solfonato di sodio e alchibenzene solfonati di ammonio 20 - Miscugli e preparazioni di solfato di sodio di dodecano-I-ile e di solfato di trietanolammina 20 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche 20 ex X. altri: - Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi 20 - Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale 20 39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri alcolici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): C. altri: II. Amminoplasti: ex a) nelle forme previste dalla nota 3. lettere a) e b) di questo capitolo: - Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie 25 III. Alchidi ed altri poliesteri: ex b) altri: - Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota per lo stampaggio o l'estrusione 20 - in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore 20 ex VII. non nominati: - Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore 20 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetralogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile,acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici,derivati poliacrillici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. alri: VII. Cloruro di polivinile: ex a) nelle forme previste dalle note 3a) e 3b) di questo capitolo: - in microsospensione 20 ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: - Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi 20 40.06 Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica,non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati,dischi,rondelle ecc.): ex B. altri: - Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici 20 40.07 Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili: filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata: ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata,anche ricoperti di materie tessili: - Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda 20 48.07 Carta e cartoni,patinati, intonacati,impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o "indiennes" e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli: ex D. altri: - Carte e cartoni vellutati 25 56.01 Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa: ex A. di Fibre tessili sintetiche: - di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacita' superiore a 53 cN/tex 35 59.03 "Stoffe non tessute" e manufatti di "stoffe non tessute", anche impregnati o splamti: ex B. altri: -"Stoffe non tessute",in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare,vellutate 18 -"Stoffe non tessute",in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m2 e inferiore o uguale a 80 g al m2 20 ex 59.08 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie: - non impregnati, vellutati di policloruro di vinile 35 - non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Dazio di base ( % )
ex 59.12 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: - vellutati 35 ex 70.06 Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate" (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: - Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di piu' di 2 mm fino a 10 mm inclusi 35 70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o piu' fogli aderenti fra loro: ex B. altri: - formati da due o piu' fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi 20 ex 70.13 Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili,esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: - di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato: -- di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi, esclusi gli oggetti recanti un semplice marchio o un'incisione e quelli con una parte smerigliata destinata ad essere incisa 35 -- altri 10 73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci,guanti ed oggetti simili per pulire lucidare o per usi analoghi,di ferro o di acciaio: B. altri: ex II. non nominati: - Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate 30 74.03 Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame: ex B. altri: - Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate 20 - Fili di sezione rotonda, di rame non legato 20 ex 83.01 Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni, chiavi per detti oggetti, di metalli comuni: - Piastre di copertura, cilindri e molle,trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione 20 84.10 Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un disposotivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. altre pompe: II. Pompe non nominate: ex a) Pompe: - Pompe cintrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici 30 84.12 Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e disposivi per modificare la temperatura e l'umidita': ex B. altri - esclusi parti e pezzi staccati 20 84.15 Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: C. altri: ex I. Frigoriferi aventi una capacita' superiore a 340 litri: - di peso inferiore o pari a 200 kg per unita', esclusi parti e pezzi staccati 20 ex II. non nominati: - Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unita', esclusi parti e pezzi staccati 20 ex 84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno: pesi per qualsiasi bilancia: - Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati 20 - Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati 20 - Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5.000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati 20 - Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati 20 - Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati 20 84.41 Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine: aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: ex III. Parti e pezzi staccati: mobili per macchine da cucire: - Parti e pezzi staccati di macchine per cucire: - Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottinuti mediante sinterizzazione 20 ex 84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41: - Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati 20 84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita': lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate ne' comprese altrove: ex B. altri: - Unita' integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unita' centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica 20 - Unita' di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati 20 84.59 Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati ne' compresi in altre voci di questo capitolo: E. altri: ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici: - Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali 20 ex 84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): - Anelli per cusncinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette 20 84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingraggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', volani e pulegge comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): B. altri: ex II. non nominati: - Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione: - di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo 20 - per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro 20 85.01 Macchine generatrici: motori: convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.), trasformatori: bobine di reattanza e bobine di autoindizione: B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori moltiplicatori di velocita'), convertitori rotanti: ex b) altri: - Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in kw o in kVA. di peso superiore a 100 kg/pezzo 20 - Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750kVA 20 - Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in kw o kVA 25 - Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg pezzo 20 85.01 B. ex II. Trasformatori e convertori sta(segue) tici (raddrizzatori, ecc.): bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: - Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura 30 - Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2.500 kVA 35 85.04 Accumulatori elettrici: B. altri: ex II. Accumulatori non nominati: - al nichel.cadmio, non ermeticamente chiusi 20 85.12 Scaldacqua, scaldabagni escaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.) ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici: resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24: ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.): - asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli 20 85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante: ex B. altri: - apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati 20 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia: apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: apparecchi di radioguida di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafica, apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la spesa delle immagini per la televisione: I. Apparecchi trasmittenti: ex b) altri: - per le bande HF e MF 20 II. Apparecchi ricr-trasmittenti: ex b) altri: - per la banda VHF 20 - supporti portatili per rice-trasmettenti VHF 20 III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: - Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafica per le bande VLF.LF.MF e HF 30 ex 85.16 Apparecchi di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi) di sicurezza di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi: - esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati 20 85.17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16: ex B. altri: - esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati 20 85.19 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele', interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.): resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; ciucuiti stampanti: quadri di comando o di distribuzione: ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento: apparecchi per la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici: - per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento: - di 1000 V o piu': - sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi 35 - fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT 35 - inferiori a 1000 V: - Fusibili del tipo NH 35 - Interruttori da 63 A a 1000 A. tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia 35 ex D. Quadri di comando o di distribuzione: - muniti dei loro apparecchi e strumenti: - di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura: - di 1000 V o piu' muniti di cellule con interruttori o disgiunti, smontabili, per trasformatori con incastro metallico 25 - inferiore o uguale a 1000 V 25 Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricita' (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: ex B. altri: - Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione manuale infe riore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento 20 - Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0.40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci Dazio di base ( % )
87.02 Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci: A. per il trsporto di persone, compresi gli autoveicoli misti: I. azionati da motore a scoppio a combu stione interna: ex b) altri: - con quattro ruote motrici, con un'altezza libera del suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm3 e inferiore a 2900 cm3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm3 e inferiore a 2500 cm3 20 B. per il trasporto di merci: II. altri: a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna: 1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm3. 20 ex bb) altri: - con quattro ruote motrici, con altezza dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2900 cm3 2. altri: ex bb) altri: - con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm3 e inferiore a 2900 cm3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm3 e inferiore a 2500 cm3 20 87.06 Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa: B. altri: ex II. non nominati: - Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione 20 - Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco 20 - Masserelle di equilibratura per ruote 20 87.12 Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli comresi nelle voci dal n.87.09 al n. 87.11 inclusa: - Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione 20 ex 90.17 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici: - Siringhe di materie plastiche artificiali 20 90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti e apparecchi elettronici: II. altri: ex b) altri: - Regolatori 20 - Strumenti di controllo e di regoalazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica 20 B. altri: ex II. non nominati: - Regolatori 20
Allegato IX
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci Dazi doganali ______ Elemento Elemento fiscale protettivo
17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: A. Estratti di liquirizia contenenti saccaresio in misura superiore a 10% in peso senza aggiunta d'altra materia 5 Esc/kg 12 Esc/kg 21.03 Farina di senape e senape preparata: A. Farina di senape 13% 22% B. senape preparata 13% 22% 22.04 Alcale etilico non denaturato con titolo alcolenotrico di 80% vol e piu', in recipienti contenenti: - due litri e sono 200 Esc 2 190 Esc per hl per hl di alcole di alcole puro puro - piu' di due litri 214 Esc 2 250 Esc per hl per hl di alcole di alcole puro puro 24.02 Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco: A. Sigarette 180 Esc/kg esenzione ex B. Sigari e sigaretti: - con copertura di tabacco 200 Esc/kg esenzione ex C. Tabacco da fumo: - Tabacco tritato 170 Esc/kg esenzione ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto: - Tabacco tritato 170 Esc/kg esenzione ex E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglio: - Tabacco tritato 170 Esc/kg esenzione
Allegato X
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Dazi di base (Elementi fissi) ( % )
17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. Gomme da masticare del genere "chewinggum", aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): I. inferiore a 60 % 80,43 II. uguale o superiore a 60% 79,33 C. Preparazione detta "cioccolato bianco" D. altri: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti da latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 82,24 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): I. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% 87,26 2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% 78,35 3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%: aa) non contenenti amido o fecola 84.21 bb) altri 81,73 4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% 69,63 5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% 76,92 6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% 86,37 7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% 68,25 8. uguale o superiore a 90% 92,36 II. non nominati: a) non contenenti o contenenti in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito in saccarosio) 60,05 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 17.04 D. II. b) 1. uguale o superiore a 5% e (segue) inferiore a 30% 71,11 2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% 72,69 3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% 64,09 4. uguale o superiore a 70% 69,80 18.06 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio: I. inferiore a 65% 51,14 II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% 46,49 III. uguale o superiore a 80% 14,00 B. Gelati: I. non contenenti o contenenti, in peso meno di 3% di materie grasse provenienti da latte 43,23 II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% 45,57 b) uguale o superiore a 7% 35,66 C. Cioccolata e prodotti di cioccolata anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricanti a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao: I. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 50,19 II. altri: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. inferiore a 50% 56,23 2. uguale o superiore a 50% 54,91 b) aventi tenore,in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% 49,28 2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% 53,36 3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Dazi di base (Elementi fissi) ( % )
18.06 D. altre: (segue) I. non contenenti o contenenti in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 66,78 b) altre 33,04 II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale e superiore a 1,5% e inferiore e uguale a 6,5% I. in imballaggio immidiati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g 2. altre 44,93 b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%: 1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g 14,00 2. altre 14,00 c) uguale e superiore a 26%: 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 33,04 2. altre 33,04 19,02 Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine simolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso: A. Estratti di malto: I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90% 11,00 II. altri 11,00 B. altre: I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30% 12,00 19.02 II. non nominate (segue) a) non contenenti o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: 1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14%: aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 12,00 bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% 22. uguale e superiore a 60% 12,00 2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola uguale e superiore a 14% e inferiore a 32%: 12,00 aa) non contenenti e contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 12,00 bb) altre 12,00 3. aventi tenore, in peso, di amidi o di fecola uguale e superiore a 32% e superiore a 45%: aa) non contenenti e contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 31,55 bb) altre 31,55 4. aventi tenore, in peso, di amidi o di fecola uguale e superiore a 45% e inferiore a 65%: aa) non contenenti e contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 12,00 bb) altre 12,00 19.02 B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, (segue) di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%: aa) non contenenti o contenenti in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 13,58 bb) altre 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o supe riore a 80% e inferiore a 85%: aa) non contenenti o contenenti in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 20,92 bb) altre 13,65 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85% 16,57 b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% 13,00 2. uguale o superiore a 5% 15,62 19.03 Paste alimentari: A. contenenti uova 36,96 B. altre: I. non contenenti farina o semolino di grano tenero 35,82 II. non nominate 35,00 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate: 0,00 19.05 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice, corn-flakes" e simili: A. a base di granturco 63,85 B. a base di granturco 63,85 B. a base di riso 0,00 C. altri 0,00 19.07 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: A. Pane croccante detto "Knackebror" 12,63 B. Pane azimo (Mazoch) 0,00 C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 0,00 D. altri aventi tenore in peso di amido o di fecola: 1. inferiore a 50% 35,00 II. uguale o superiore a 50% 5,57 19,08 Prodotti della panetteria, fine, della pasticceria e della biscotteria, anche di cacao in qualsiasi proporzione: A. Preparazioni dette "pan pepato" (pain d'epices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): I. inferiore a 30% 82,95 II. uguale o superiore al 30% e inferiore a 50% 81,87 III. uguale o superiore a 50% 77,11 B. altri: I. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di amido o di fecola aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): a) inferiore a 70% 79,44 b) uguale o superiore a 70% 70,97 II. aventi tenore in peso di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 88,95 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti un peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 81,02 2. altre 69,82 19.08 B. II. c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 79,45 2. altri 68,26 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 40%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 77,09 2. altri 65,89 III. aventi tenore, in peso di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%: a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 73,78 2. altri 47,93 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5%: inferiore a 20%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 79,45 2. altri 68,36 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 20%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 75,73 2. altri 67,68 III. aventi tenore, in peso di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%: a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 74,64 2. altri 65,52 19.08 B. IV. b) aventi tenore, in peso di sac(segue) carosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte 73,76 2. altri 62,38 V. aventi tenore, in peso,di amido o di fecola uguale o superiore a 65%: a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 71,60 b) altri 21.02 Estratti o essenze di caffe' di te' o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' o loro estratti: C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe': II. altri 11,00 D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffe': II. altri 27,52 21,06 Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di pianificazione: a) secchi 0,00 b) altri 19,18 21,07 Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Dazi di base (Elementi fissi) ( % )
21.07 B. Paste alimentari non ripiene (segue) cotte; paste alimentari ripiene: I. Paste alimentari non ripiene, cotte: a) essiccate 70,21 b) altre 70,86 II. Paese alimentari ripiene: a) cotte 81,46 b) altre 64,96 C. Gelati: I. non contenenti o contenenti, in peso meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte 11,00 II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% 14,50 b) uguale o superiore a 7% 17,45 D. iogurt preparati, latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: I. iogurt preparati: a) in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5% 0,00 2. uguale o superiore a 1,5% 0,00 b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. inferiore a 1,5% 15,34 2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% 7,10 3. uguale o superiore a 4% 0,00 II. altri aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte; a) inferiore a 1,5% e aventi tenore in peso di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38): 1. inferiore a 40% 0,00 2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% 0,00 3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% 0,00 4. uguale o superiore a 70% 0,00 b) uguale o superiore a 1,5% 0,00 E. Preparazioni dette "fondute" 0,00 21.07 G. altre: (segue) 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 85,35 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 84,69 cc) uguale o superiore a 45% 75,59 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 87,69 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 84,15 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 81,31 cc) uguale o superiore a 45% 71,36 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 86,66 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 76,92 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 77,38 cc) uguale o superiore a 45% 75,12 d) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 80,26 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 85,01 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 78,61 21.07 G. I. e) aventi tenore, in peso di saccarosio) (segue) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 75,14 2. altre 79,37 f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85% 75,61 II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%; a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 71,83 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 53,41 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 45,54 cc) uguale o superiore a 45% 45,43 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 54,43 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 45,78 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 41,31 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 64,55 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 64,00 bb) uguale o superiore a 32% 56,72 d) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 67,58 2. altre 56,64 d) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% 67,25 21.07 G. III. aventi tenore in peso di materie (segue) grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 61,45 2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola aa) uguale o superiore a 5% e inferiore 32% 77,79 bb) uguale o superiore a 32% 60,10 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 61,05 2. altre 35,00 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 58,85 2. altre 52,59 d) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 68,64 2. altre 35,00 e) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% 48,25 IV. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 70,22 2. altre 68,88 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 74,01 2. altre 43,27 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% 57,04 V. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci Dazi di base (Elementi fissi) ( % )
21.07 G. V. a) 1. non contenenti, in peso meno (segue) di 5% di amido o di fecola 54,55 2. altre 45,15 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% 37,24 VI. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 45,41 2. altre 48,00 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiorea 25%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 58,96 2. altre 35,00 c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25% 35,00 VII. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in sacca rosio): 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 35,00 2. altre 35,00 b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%: 1. non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di amido o di fecola 35,00 2. altre 35,00 VII. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%: a) non contenenti o contenenti in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 35,00 b) altre 35,00 IX. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% 35,00 22.02 Limonate acque gassose aromatizzate (comprese le acque minirali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: B. altre aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte: 22.02 B. I. inferiore a 0,2% 13,77 (segue) II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% 13,77 III. uguale o superiore a 2% 13,77 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. d-Mannitolo (mannite) 0,00 III. d-Glucitolo (sorbite): a) in soluzione acquosa: 1. contenente d-mannitolol in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in d-glucitolo 0,00 2. altro 0,00 b) altro: 1. contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso calcolata sul tenore in d-glucitolo 0,00 2. altro 0,00 35.05 Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola: A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; 0,00 B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura: ex I. inferiore a 25% in peso: - Colle di amido 19,69 - altre 0,00 ex II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55% in peso: - Colle di amido 26,00 - altre 0,00 ex III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in peso: - Colle di amido 12,00 - altre 0,00 ex IV uguale o superiore a 80% in peso: - Colle di amido 12,00 - altre 0,00 38.12 Bozzime preparate appretti e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nella industria della carta nell'industria del cuoio o in industrie simili A. Bozzime preparate ed appretti preparati: 1. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: a) inferiore a 55% in peso 0,00 b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% in peso 0,00 c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83% in peso 0,00 d) uguale o superiore a 83% in peso 0,00 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesese (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove: T. d-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III: I. in soluzione acquosa: a) contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso calcolato sul tenore in d-glucitolo 0,00 b) altro 0,00 II. altro: a) contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso calcolato sul tenore in d-glucitolo 0,00 b) altro 0,00
Allegato XI
ALLEGATO XI Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 1
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci
12.08 Radici di cicoria fresche o dissecate anche tagliate non torrefatte; carrubbe fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, nominati ne' compresi altrove
Allegato XII
ALLEGATO XII Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 2
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci
07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi e refrigerati: N. Pomodori: ex I. dal 1 novembre al 14 maggio: - dal 1 dicembre al 14 maggio 08.02 Agrumi, freschi e secchi: A. Arance: I. Arance dolci, fresche: a) dal 1 aprile al 30 aprile b) dal 1 maggio al 15 maggio ex c) dal 15 maggio al 15 ottobre: ex d) dal 15 ottobre al 31 marzo: - dal 1 febbraio al 31 marzo B Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satauma (o sazuma), clementina, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: ex II. altri: Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satauma (o sazuma), freschi dal 1 novembre al 31 marzo ex C. Limoni freschi - dal 1 giugno al 31 ottobre
Allegato XIII
ALLEGATO XIII Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 3
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci
03.03 Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: IV. Gamberetti: ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae: - congelati b) Gamberetti grigi del genere Grangon: ex 2. altri: - congelati ex c) altri: - congelati
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo". VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1 gennaio 1986. HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunit europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese. 2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Egitto, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'. 3. La Repubblica araba d'Egitto concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il seguente scadenzario: - il 1° marzo 1986,ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base: - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1 gennaio 1993. 2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo. 2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3 e per quelli elencati nell'allegato, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il ritmo seguente. - Il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - Il 1° marzo 1987, ogni dazio e' ridotto al 80,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di base; - le ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1 gennaio 1992 e il 1 gennaio 1993. 3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e del 205.
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| Numero della | | | tariffa doganale | Designazione delle merci | | comune | |
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| 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a |
| caldo o a freddo: |
| ex B. altre lamiere: |
| IV. placcate, rivestite o altrimenti |
| trattate alla superficie: |
| ex d) altre (ramate, ossidate artificial- |
| mente, laccate, nichelate, verniciate |
| placcate, parchetizzate, litografate, |
| ecc) (CECA): |
| - rivestite di cloruro di polivinile |
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Per i prodotti elencati nell'allegato il dazio di base su cu devono essere operate per ogni prodotto, le riduzini successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio applicato il 1 gennaio 1985 dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto. 5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondamento alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Egitto sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad accezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo0,2% il 1 gennaio 1987 e abolita il 1 gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e abolita il 1 gennaio 1991.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento dell procedure suddette ad opera delle parti contraenti. All'entrata in vigore del presente protocollo le riduzioni dei dazi e tuttele altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Allegato
ALLEGATO Elenco di cui all'articolo 4
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci
73.11 Profilati di ferro o di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o riniti a freddo: palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: ex I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA): - Angolari ed ali uguali o ineguali, la cui alla piu' larga non supera 200 mm di larghezza, semplicemente laminati a caldo -Profilati ad T. di altezza non superiore 100 mm semplicemente laminati a caldo - Profilati ad I e ad M. di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente laminati a caldo - Profilati ad U di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: ex I. laminati o estrusi a caldo (CECA): -Angolari ad ali uguali i ineguali, la cui ala piu' larga non supera 200 mm di larghezza semplicemente placcati e laminati a caldo - Profilati a T di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente laminati a caldo - Profilati ad I o ad M. di altezza no superiore a 340 mm, semplicemente laminati a caldo - Profilati ad U di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati a caldo 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo: A. lamierre dette "magnetiche": ex I. aventi qualunque sia il loro spessore, perdita in watt non superiore a 0,75 watt (CECA): ex II. altre (CECA): - laminate a freddo B. Altre lamiere: II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore b) di piu' di mm ma meno di 3 mm (CECA) c) di 1mm o meno (CECA) ex III. semplicemente lucidate o levigate o superficie specolare (CECA): -laminate a freddo IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie b) stagnate (CECA) ex c) zincate o piombate (CECA) - altrimenti zincate ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate. ecc.9 (CECA): - laminate a freddo V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: ex 2. altre (CECA) - laminate a freddo ==================================================================
Dichiarazioni
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'intrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.