DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 319
2.La ripartizione del monte ore e' effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola istituzione in modo che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, operanti nella istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3.La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del rettore e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari entro il 31 marzo di ciascun anno.
4.Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'istituzione.
5.Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 25 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed ai congressi e convegni nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e di organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
6.Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti. ((1)) -------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 27
Disposizioni particolari
1.Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2.Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la corresponsione, con periodicita' annuale, secondo i termini, le modalita' e le condizioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, dell'indennita' di incentivazione e funzionalita'.
3.L'indennita' di cui al comma 2 e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi: qualifica I L. 135.000; " II " 158.000; " III " 180.000; " IV " 201.000; " V " 225.000; " VI " 285.000; " VII " 360.000; " VIII " 450.000.
4.Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonche' alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennita' di cui al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567, e' riportato in nota all'art. 13. - Il testo del comma 5 dell'art. 20 del D.P.R. 28 settembre 1985, n. 567, e' riportato, infra, in nota all'art. 15.
Art. 28
Norma finale di rinvio
1.Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, 19 luglio 1984, n. 571, e 2 giugno 1981, n. 270.
Nota all'art. 28: - Gli estremi di pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; 19 luglio 1984, n. 571 e 2 giugno 1981, n. 270 sono riportati in nota alle premesse.
Art. 29
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione del presente regolamento valutato in lire 166 miliardi per il periodo 1988-1990, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 ed al netto dell'importo di lire 115 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, ed in lire 265 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 29: - Il D.L. 24 luglio 1990, n. 200, recante "Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988/1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1990, non e' stato convertito in legge nel termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1990 e' stato pubblicato il D.L. 22 settembre 1990, n. 264, reiterativo del precedente.
Art. 30
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 11, con esclusione degli
articoli 11, comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della
deliberazione n. 57 della sezione del controllo, adottata nell'adunanza del 28 settembre 1990 Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 2, con riserva
relativamente agli articoli 11, comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 75/S.R./E delle sezioni riunite dell'8 novembre 1990
Allegato
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE UNIVERSITA' (Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR. Organizzazioni sindacali: S.N.U./CGIL, CISL/Universita', UIL/Scuola/ Universita', CONFSAL/SNALS, CISAPUNI. Le organizzazioni sindacali del comparto "Universita'" firmatarie del seguente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, nella convinzione che il rispetto dei diritti, che hanno pari dignita', degli utenti e dei lavoratori vada ricercato con criteri di equita' che assicurino all'utenza i diritti tutelati dalla Costituzione e garantiscano nel contempo ai lavoratori l'esercizio del diritto di sciopero in quanto anch'esso costituzionalmente garantito; considerato che un codice di autoregolamantazione improntato al rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati rappresenti, nelle relazioni sindacali, lo strumento adeguato per concorrere alle esigenze di giustizia sociale proprie di una societa' avanzata; Dichiarano che si atterranno alle seguenti norme: 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93 del 29 marzo 1983, gli scioperi dei lavoratori del comparto Universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno 15 giorni. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera b), della legge n. 93/83, le modalita' di svolgimento degli scioperi saranno comunque tali da garantire lo svolgimento delle prestazioni indispensabili, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica ricettivo dell'accordo contrattuale, garantendo d'intesa con gli organi dell'autonomia universitaria la tutela alla salute dei cittadini, la cura di animali e piante, la salvaguardia degli impianti. 3. Sara' assicurato un'intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione di sciopero e le successive. 4. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza, non potra' superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva non potra' superare le due giornate consecutive. 5. Gli organi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono: a) a livello nazionale di comparto: la struttura nazionale di categoria; b) a livello territoriale e aziendale di comparto: la struttura territoriale di categoria. 6. La proclamazione degli scioperi sara' comunicata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, per i conflitti in sede locale, alle universita' o istituzioni. All'atto della proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei contenuti della vertenza. 7. Non saranno proclamati scioperi nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie, nonche' regionali, provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali. 8. Le predette norme non si applicano qualora fossero in pericolo i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace. 9. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali eventualmente integrate con contenuti e modalita' indicate dalle organizzazioni sindacali di comparto. 10. Gli scioperi di qualsiasi genere saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale. 11. Le presenti norme di autoregolamentazione hanno validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Confederazioni sindacali: C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. C.I.D.A. C.I.S.N.A.L. C.I.S.A.L. CONF.S.A.L. CONFE.D.I.R. Organizzazioni sindacali: S.N.U./C.G.I.L. C.I.S.L./Universita' U.I.L./Scuola/Universita' CONF.S.A.L./S.N.A.L.S. C.I.S.A.P.UNI.
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