DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 319
Note all'art. 15: - Si trascrive il testo degli articoli 20 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567: "Art. 20 (Stipendio). - 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati: Dal 1 gennaio 1988 Dal 1 gennaio 1987 (compresi quelli compreso quello degli anni Livello Dal 1 gennaio 1986 dell'anno 1986) 1986 e 1987) - - - - I 150.000 325.000 500.000 I 240.000 520.000 800.000 III 270.000 585.000 900.000 IV 390.000 845.000 1.300.000 V 420.000 910.000 1.400.000 VI 450.000 975.000 1.500.000 VII 630.000 1.365.000 2.100.000 VIII 810.000 1.755.000 2.700.000 2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono cosi' modificati: Livello I: L. 3.800.000; Livello II: L. 4.400.000; Livello III: L. 4.800.000; Livello IV: L. 5.800.000; Livello V: L. 6.500.000; Livello VI: L. 7.200.000; Livello VII: L. 8.500.000; Livello VIII: L. 10.400.000; 3. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e' fissato in L. 13.900.000. 4. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche e' fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadratamento e comunque da data non anteriore al 1 gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale e' determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianita' nella qualifica di provenienza. 5. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunto allo stipendio come sopra determinato, e' attribuita, in ragione d'anno, una indennita' pari rispettivamente a lire ottocentomila, tremilioni e quattro milioni annue. 6. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari e' inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale. 7. Ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1988, lo stipendio annuo lordo di L. 12.300.000. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono determinati in L. 943.500 dal 1 gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1 gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1 gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987. 8. Per il periodo dal 1 gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163), e' attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1 gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1 novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito. 9. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e' attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti. 10. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonouscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute il conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale". Art. 31 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorernza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione, spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, concernente "Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologi e Vesuviano" (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981): "Art. 5. - A decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni e' fissato in L. 5.940.000. Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1. Per la valutazione dell'anzianita' di servizio matura alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiore ai 15 giorni. Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981 valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4".
Art. 16
Retribuzione individuale di anzianita'
1.A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 198731 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: qualifica I L. 192.000; " II " 216.000; " III " 252.000; " IV " 272.000; " V " 305.000; " VI " 346.000; " VII " 403.000; " VIII " 475.000; " IX " 475.000; ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: I qualifica funzionale: L. 475.000; II qualifica funzionale: L. 581.000; professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 475.000.
2.Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.
4.Al personale che, alla data del 1 ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1: qualifica I L. 182.000; " II " 209.000; " III " 239.000; " IV " 280.000; " V " 311.000; " VI " 340.000; " VII " 403.000; " VIII " 466.000; " IX " 590.000; ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: I qualifica funzionale: L. 590.000; II qualifica funzionale: L. 721.000; professori incaricati esterni, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 590.000.
5.Gli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivanente, dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Note all'art. 16: - Si trascrive il testo dell'art. 21 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567: "Art. 21 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. Costituisce, altresi', retribuzione individuale di anzianita' il beneficio convenzionale in godimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti dal decreto medesimo. 2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli statti secondo il sistema previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988. 5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986". - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270, e' riportato in nota all'art. 15.
Art. 17
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2.In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 15 e 16, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Note all'art. 17: - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957). Si trascrive l'art. 82 del predetto testo unico: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia. - Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93: "Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi". - Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato": "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
Art. 18
Mobilita'
1.Al personale trasferito ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, verra' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica VIII e superiori: L. 3.500.000; qualifica VII: L. 3.000.000; qualifica VI: L. 2.500.000; qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000.
2.I trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del comparto sono disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione universitaria presso la quale il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e teconologica.
3.I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla qualifica ed al profilo professionale di inquadramento dell'interessato.
Note all'art. 18: - Il testo del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1988. - Il testo della legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989.
Art. 19
Trattamento di missione
3.Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.
Nota all'art. 19: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395: "Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie e giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari a settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".
Art. 20
Indennita' di rischio da radiazioni
1.Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2.La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3.Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.
4.L'indennita' di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attivita' assistenziali previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 20: - Si trascrive il testo della circolare del Ministero della sanita' n. 144/1971, recante: "Osservanza degli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti": "Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'oggetto, intesi a conoscere: 1) quali principi bisogna tener presente nell'accertamento del rischio radiologico per il personale dipendente degli ospedali; 2) quale personale esposto alle radiazioni sia in diritto di beneficiare dell'indennita' di rischio o di altri riconoscimenti; 3) l'opinione di questo Ministero circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici ai fini di accertare eventuali carenze di protezione dalle radiazioni. Da quanto sopra, e da altri elementi in possesso di questo Ministero, si ha motivo di ritenere che da parte di istituti pubblici di ricovero e cura e case di cura private siano disattese le prescrizioni di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con conseguente possibilita' per le amministrazioni di detti enti sanitari, di incorrere nelle penalita' previste dal capo XI del medesimo decreto presidenziale, a seguito di sopralluoghi effettuati dall'ispettorato medico del lavoro. Come e' noto, le norme sulla sicurezza degli impianti radiogeni e sulla protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli dalle radiazioni ionizzanti, sono contenute nel decreto del Presidete della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sopraindicato. Si richiama tuttavia, qui di seguito, quegli articoli del citato decreto presidenziale, il cui contenuto e' di base per la risposta ai quesiti formulati. Per inciso, corre altresi' l'obbligo di ricordare che, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, la vigilanza per la tutela fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dei propri ispettorati provinciali. Cio' premesso, in attesa che siano emanati i decreti presidenziali di cui all'ultimo comma degli articoli 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite le modalita' per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni), si ravvisa la necessita' di ricordare che la responsabilita', ai fini dell'applicazione e della osservanza delle norme di radioprotezione, ambientale ed individuale, come precisato negli articoli 61 e seguenti del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, spetta al direttore del servizio di fisica sanitaria (istituito a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969), ovvero, se detto servizio non fosse stato previsto dal piano regionale ospedaliero, la responsabilita' medesima deve essere affidata a persona professionalmente idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera. I nominativi di tali persone devono essere comunicati, oltre che alla S.V., anche all'ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Dette norme presuppongono la conoscenza delle definizioni di cui all'art. 9 del piu' volte citato decreto presidenziale. Per poter infatti stabilire quale personale (medico o ausiliario) sia da considerarsi esposto ai pericoli derivanti dalla radiazioni ionizzanti, e' essenziale che l'esperto qualificato, ovvero il fisico sanitario, o la persona idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera, provveda preliminarmente a delimitare, nell'ambito ospedaliero, le "zone controllate" e le "zone sorvegliate", nonche' di stabiilire quali persone abitualmente lavorano in una "zona controllata" (art. 9, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) e quali persone invece possono trovarsi, a titolo occasionale e quindi eccezionalmente, nella "zona controllata" (art. 9, lettera h), gruppo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Per i lavoratori che svolgono la propria attivita' permanentemente nella "zona controllata" e' prescritta la sorveglianza fisica e medica della protezione contro le radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano a titolo temporaneo e per motivi quindi occasionali, e richiesta solo la sorveglianza dosimetrica individuale (art. 72, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Nessun controllo individuale e' da effettuarsi sul personale che opera nelle "zone sorvegliate", per le quali e' unicamente presente il controllo fisico della radiazione ambientale. Da quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro condivisa ed accettata dagli organi sindacali e dalla F.I.A.R.O. (accordo F.I.A.R.O., sindacati 5 maggio 1970, paragrafo 3, lettera d) che unicamente al personale esposto per ragioni professionali e quindi addetto a sorgenti radiogene in "zone controllate", spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennita' di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni quindici, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): cio' in quanto e' da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici negli ambienti di lavoro, ove siano installate sorgenti radiogene (controllo fisico della radiazione ambientale), e' appena il caso di sottolineare che non possono essere disattese le prescrizioni, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con particolare riguardo al disposto dell'art. 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa i compiti dell'esperto qualificato, tra i quali sono fondamentali il controllo e l'esame periodico dei dispositivi di radioprotezione e la valutazione delle dosi di esposizione individuali e nei luoghi di lavoro. Si prega, pertanto, la S.V. di voler urgentemente richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate (enti ospedalieri, istituti a carattere scientifico, enti ecclesiastici che gestiscono ospedali pubblici, case di cura private) su quanto precisato con la presente circolare. Si gradira' un cortese cenno di assicurazione". - Il D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, relativo al "Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973 n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975 n. 128. - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 735, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973: "Art. 4. - Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalita' di corresponsione delle indennita' per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, ovvero che richiedono un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne. La disciplina di cui al comma precedente e' applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una continua applicazione agli impianti di centro meccanografico. Le indennita' per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario. La spesa annua per tali indennita', da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, e' determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi".
Art. 21
Attivita' culturali e ricreative
1.Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ed a integrazione di quanto previsto nell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le universita' o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2.La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.
3.Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
4.Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.
5.Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.
6.Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.
7.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.
Note all'art. 21: - Si trascrive il testo dell'art. 14 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567: "Art. 14 (Attivita' culturali, ricreative ed assistenziali). - Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole universita' o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori". - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, recante "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1986: "Art. 3 (Servizi sociali). - 1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie. 2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo. 3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubbllica istruzione, ovvero svolta direttamente dalla amministrazione universitaria. 4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi. 5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta. 6. Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300". - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro della funzione pubblica 3 agosto 1989 e' riportato in nota alle premesse.
Art. 22
Ordinamento professionale
1.E' consentita, nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di ogni ateneo o istituzione, la mobilita' orizzontale tra i profili professionali ascritti alla settima qualifica e tra i profili professionali ascritti all'ottava qualifica funzionale nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o di aree funzionali affini, purche' si sia in possesso di titoli specifici o abilitazioni richiesti per gli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i predetti titoli o abilitazioni, la mobilita' orizzontale e' consentita previo superamento di specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti dall'amministrazione.
2.Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'"area dei servizi generali tecnici ed ausiliari" assume la denominazione di "area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche". Tra le mansioni previste per il profilo professionale di "agente degli uffici tecnici" del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse quelle di manuntenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei medesimi.
3.Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti "l'area funzionale delle biblioteche", nonche' il profilo professionale di "operatore di biblioteca", che svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attivita' amministrativo-contabili ed altre attivita' che richiedano l'uso di strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.
4.Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto e' il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui all'art. 23 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983, per la composizione delle commissioni giudicatrici e l'art. 23 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, per il contenuto delle prove di esame.
5.Le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano ai fini dell'accesso al profilo professionale di "segretario amministrativo del dipartimento" di ottava qualifica funzionale, istituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.
6.Il profilo professionale di "usciere" della II qualifica dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari e' reso ad esaurimento.
7.Nei confronti del personale con le professionalita' di "infermiere professionale", "vigilatrice di infanzia", "assistente sanitaria", "ostetrica", "dietista", "ortottista", "logopedista", "massaggiatore non vedente", "tecnico di radiologia", "tecnico dei laboratori clinici", "ottico", appartenenti al profilo di "assistente socio-sanitario" dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici" o "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari", i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell'art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, nella settima qualifica, nonche' nei confronti del personale rivestente la qualifica di "assistente sociale" e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1936, n. 68, trovano applicazione, ove piu' favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, purche' detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle universita' e sussista una sostanziale identita' delle mansioni.
8.Ai fini dell'accesso ai profili professionali di "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici", "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari" ascritti alla settima qualifica funzionale dal comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.
9.Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria e' istituito il profilo professionale di "assistente sociale collaboratore", che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonche' dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attivita' di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di intervento.
10.Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con decreto rettorale; il titolo di studio richiesto e' il diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ed all'art. 1, quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalita' "assistente sociale", nell'ambito del profilo "assistente socio-sanitario", di sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono collocate ad esaurimento.
11.Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, e' eliminato il titolo del diploma di laurea.
Note all'art. 22: - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 13 dicembre 1969. "Art. 1. - Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione. Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia. Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero. Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso. Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro corso di laurea. Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969". - Si trascrivono i commi 3 e seguenti dell'art. 11 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567: "3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile e' istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento. 4. Al segretario del Dipartimento competono sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di: a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni, e dei seminari; b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo nonche' della situazione patrimoniale; b) coordinamento delle attivita' amministrativo-contabili assumendo la responsabilita', in solido con il direttore, dei conseguenti atti; d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante; e) altre attivita' che saranno individuate dalla commissione di cui al comma 1. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengono all'ottava qualifica funzionale. 6. Sono altresi' inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1 settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato. 7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea". - Il testo dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567, e' riportato, infra, in nota all'art. 15. - Si trascrivono i testi dell'art. 9 e dell'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68: "Art. 9 (Comparto personale delle universita'). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle universita' comprende: il personale delle universita' e delle istituzioni universitarie; il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime. 2. La delegazione di parte pubblica e composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario: i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegratari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta da rappresentati: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale". "Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurgici e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale e a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziato dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubbliche e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93". - Il testo del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1987. - Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983 concernente la "Normativa concorsuale del personale non docente delle Universita' in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 giugno 1983.
Art. 23
Aspettative sindacali
1.I dipendenti delle universita' o istituzioni universitarie che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare dalla competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnate.
2.Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni tremila dipendenti in attivita' di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per tutte le amministrazioni comprese nel comparto. In sede di prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in settanta unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3.Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 e' riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1989.
4.Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5.Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale, comunicate alle singole amministrazioni di appartenenza, sono presentate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6.Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti. ((1)) -------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 24
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1.Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 23, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario.
2.I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3.L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed all'amministrazione interessata. ((1)) -------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 25
Permessi sindacali retribuiti
1.I dirigenti degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
2.I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 26, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.
3.I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3. ((1)) -------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 26
Monte orario complessivo dei permessi sindacali
1.Nell'ambito di ciascuna universita' o istituzione universitaria il monte ore orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 25 e' determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
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