DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 335
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 59 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 59 (Fondo di incentivazione) - 1. In attuazione dell'accordo intercompartimentale (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13) in ciascuna azienda ed amministrazione autonoma del comparto, e' costituito un fondo di incentivazione da utilizzare quale incentivo alla produzione di beni e servizi delle aziende, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni di ciascuna azienda nonche' con le economie che si verificano sugli stanziamenti dei capitoli per lavoro straordinario; concorrono inoltre al medesimo fondo le economie di gestione, oggettivamente individuate, sui capitoli del personale relativi alle competenze accessorie. 2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante sono individuati dalle parti nei diversi livelli di contrattazione decentrata. 3. A livello aziendale si concordano piani di intervento sia a carattere strumentale che di risultato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986. 4. A tal fine si predispongono progetti volti al recupero di ritardi operativi, all'accelerazione di tempi di produzione delle unita' di beni e servizi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti. 5. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi. 6. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti, azienda per azienda, nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti. 7. Per progetti di particolare rilievo, si potra' richiedere la collaborazione e/o il parere del Dipartimento della funzione pubblica. 8. I predetti nuclei sono composti di dieci unita', cinque delle organizzazioni sindacali, cinque delle aziende. 9. Le organizzazioni sindacali rappresentate sono quelle maggiormente rappresentative in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per i consigli di amministrazione. 10. Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi di beni e servizi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del lavoratore che ha partecipato al progetto. 11. Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una piu' larga apertura degli uffici. 12. La realizzazione dei predetti progetti e' affidata ai diversi livelli di contrattazione decentrata territoriale aziendale. 13. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica d'intesa con le organizzazioni sindacali di azienda o settore e le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente ad associazioni di utenti individuate di intesa, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte, per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' aziendali.
Art. 24
Nuovi stipendi
1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1987, n. 269, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono stabiliti a regime nella misura seguente: Categoria o qualifica I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..L. 6.081.000 II .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 6.981.000 III .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 8.182.000 IV .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 9.320.000 V .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 10.487.000 VI .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..L. 11.616.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .L. 13.550.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... L. 15.531.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 18.071.000
2.Gli aumenti stipendiali lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.
3.Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Categoria o qualifica I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 152.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 190.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 273.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 321.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 371.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 397.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 496.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 512.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 592.000
4.Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Categoria o qualifica I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 715.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 894.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 1.276.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.516.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 1.743.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.865.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 2.331.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 2.410.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 2.789.000
5.Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Categoria o qualifica I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 1.200.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.500.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 2.161.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 2.539.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 2.926.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 3.135.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 3.919.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 4.050.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 4.690.000
6.Ciascuno degli emolumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
((
7.Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Cassa depositi e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi: Categoria o qualifica IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 9.566.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 10.734.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 11.715.000 Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e vice capo reparto di sesta qualifica funzionale, compete uno stipendio annuo lordo di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 .
))
8.((COMMA SOPPRESSO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 20/11/1992, N. 274)).
Art. 25
Retribuzione individuale di anzianita'
1.A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Categoria o qualifica I ........................................................ L. 198.000 II ....................................................... L. 214.000 III ...................................................... L. 256.000 IV ....................................................... L. 280.000 V ........................................................ L. 312.000 VI ....................................................... L. 344.000 VII ...................................................... L. 403.000 VIII ..................................................... L. 480.000 IX ....................................................... L. 480.000
2.Al personale assunto in data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
4.A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale che nel triennio contrattuale abbia maturato 5 anni di effettivo servizio continuativo nella stessa amministrazione competono i seguenti importi annui, da inserire nella retribuzione individuale di anzianita': Categoria o qualifica I ........................................................ L. 122.000 II ....................................................... L. 140.000 III ...................................................... L. 164.000 IV ....................................................... L. 186.000 V ........................................................ L. 210.000 VI ....................................................... L. 232.000 VII ...................................................... L. 271.000 VIII ..................................................... L. 311.000 IX ....................................................... L. 361.000
5.I suddetti importi al compimento del decimo anno si raddoppiano, al compimento del quindicesimo anno si triplicano, al compimento del ventesimo anno si quadruplicano e si aggiunge a tale ultimo valore lo 0,50 per cento del tabellare iniziale riportato al comma 1 dell'articolo 24.
Nota all'art. 25: - L'art. 55 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, inserisce nel-l'art. 47 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, i commi 2, 3 e 4 del seguente tenore: 2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1,verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
Art. 26
Effetti dei nuovi stipendi
1.I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alle attribuzioni degli aumenti determinati negli articoli 24 e 25, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica.
2.Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
3.In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dai precedenti articoli, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
4.I nuovi stipendi, negli importi corrispondenti agli aumenti determinati nell'articolo 24, hanno effetto sull'importo orario per lavoro straordinario e sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
5.La spesa sostenuta nell'anno 1989 per prestazioni di lavoro straordinario non puo' essere incrementata in conseguenza degli effetti dei nuovi stipendi sulle misure orarie dei compensi.
Note all'art. 26: - L'art. 82 del testo unico delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' cosi' formulato: Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia - Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso. - Il testo dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.
Art. 27
Corsi
1.Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, il comma 5 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' sostituito dal seguente: 5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico.
2.I corsi sono concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia.
3.Per i corsi fuori dell'orario di servizio, l'articolazione degli orari e le sedi sono stabilite con accordo decentrato territoriale.
Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 37, del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: Art. 37 (Formazione). - 1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le piu' elevate professionalita', anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole aziende in base alla normativa vigente. 2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di altra specializzazione tecnico-scientifica. 3. Interventi specifici sono diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti. 4. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, formulano al Dipartimento della funzione pubblica le rela- tive proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge n. 93/83. 5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio pubblico.
Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione I PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
Art. 28
Rideterminazione organici
2.Il conferimento delle funzioni superiori e' subordinato alla essenzialita' ed alla indifferibilita' dei compiti da espletare, alla assoluta impossibilita' di assicurarne lo svolgimento con l'attribuzione dei medesimi ad unita' presenti ed appartenenti alla categoria richiesta per la copertura del posto vacante od a categoria superiore, nonche' all'emissione di formale provvedimento a cura dell'autorita' competente.
3.In attuazione dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la Commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il Consiglio di amministrazione, sono individuate le funzioni per le quali e' consentito il conferimento delle funzioni superiori e sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal comma 2.
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' il seguente: Art. 11 - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonche' le norme recate dai commi dal primo al sesto dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990. 2. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessita' di realizzare una programmazione dell'aumento di produttivita'. - L'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sostituisce l'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, gia' sostituito dall'art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, con il seguente testo: Art. 13 (Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore). - 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio. 2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore. 3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX. 4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica. 5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo. 6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo. 7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto gia' erogato per stipendio ed indennita' per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione. 8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono. 9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono em- anate con le modalita' di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge.
Art. 29
Utilizzazione fondo di incentivazioneper l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
1.Il fondo di incentivazione, di cui all'art. 23, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per 45 miliardi di lire annue e' destinato alla rivalutazione dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito e di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa.
4.Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990.
5.Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.
Nota all'art. 29: - Il testo dell'art. 66 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 66 (Premio industriale). - 1. Le misure del premio industriale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate come segue:A) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: Categoria o qualifica IV, Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 110 (f), Magg.ne addetti servizi recap. e guida 500 (g), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h); Categoria o qualifica V, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 220 (a), Magg.ne per servizi di cassa 80/550/630 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 110/220 (f), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h); Categoria o qualifica VI, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 610/440 (b), Magg.ne per servizi di cassa 550/80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220/220 (f), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h); Categoria o qualifica VII, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 1050/710 (c), Magg.ne per servizi di cassa 550/80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220/220 (f); Categoria o qualifica VIII, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 1550/1020 (d), Magg.ne per servizi di cassa 80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220 (f). Note (a) La maggiorazione compete ai vigilanti. (b) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 610 ai direttori degli uffici di minore entita'; L. 440 ai vice direttori degli uffici di media e rilevante entita' ed ai capi settore; per gli uffici principali: L. 610 ai direttori degli uffici di cui all'allegato D/2 del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 440 ai capi settore. (c) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 1.050 ai direttori degli uffici di media entita'; L. 710 ai vice direttori vicari degli uffici di rilevante entita'; per gli uffici principali: L. 1.050 ai direttori degli uffici di cui all'allegato C del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 710 ai vice direttori degli uffici di cui allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, nonche' ai dipendenti di settima categoria dell'esercizio che espletano funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali. (d) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 1.550 ai direttori degli uffici di rilevante entita'; per gli uffici principali: L. 1.550 ai direttori degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n.4584; ai capi sezione ed ai funzionari della carriera direttiva che espletano funzioni ispettive ovvero funzioni di dirigenza degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 1.020 al personale di ottava categoria dell'esercizio che espleta funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali; ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ed ai funzionari della carriera direttiva classificati nelle categorie settima e ottava al magazzino centrale marche assicurative; L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano, in modo diretto ed a contatto con il pubblico, per l'intero orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, attinenti ai servizi di cui all'art. 100 del codice postale e delle telecomunicazioni; L. 550 agli sportellisti degli uffici promiscui, agli sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafico con maneggio di denaro. (f) La maggiorazione compete: L. 220 al personale tecnico delle categorie sesta, settima e ottava addetto alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, automazione, telex, radio ed ai programmatori nonche' agli addetti con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici; L. 220 al personale addetto con carattere di continuita' ed esclusivita' agli impianti di meccanizzazione ed automazione (C.M.P. - C.M.P.P. - C.N.E.D. - C.E.D.) nonche' al personale tecnico della quinta categoria; L. 110 al personale addetto ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in tempo reale, agli addetti al marcaggio, agli apparati telescriventi e di commutazione ed accettazione telefonica, ai tecnici di quarta categoria addetti alla manutenzione e riparazione degli apparati postali, telegrafici, radioelettrici e telefonici. (g) La maggiorazione compete anche ai camminatori ed al personale che espleta il servizio promiscuo di procacciato e recapito pacchi ovvero di solo procaccia con guida presso gli uffici locali. (h) La maggiorazione compete al personale applicato in uffici la cui organizzazione e' articolata in almeno due turni e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese.B) Azienda di Stato per i servizi telefonici: Categoria o qualifica II, Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g); Categoria o qualifica IV, Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 110 (e), Magg.ne per addetti servizi guida per giuntisti e piccola manutenzione telefonica 500 (f), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g); Categoria o qualifica V, Magg.ne per servizi di cassa 550/630 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 110/220 (e), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g); Categoria o qualifica VI, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 610/440 (a), Magg.ne per servizi di cassa 550/630 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220/220 (e), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g); Categoria o qualifica VII, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 1050/710/650 (b), Magg.ne per servizi di cassa 550 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220/220 (e); Categoria o qualifica VIII, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 1550/1020 (c), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220 (e). N o t e (a) La maggiorazione compete: L. 610 ai dirigenti dei settori operativi nelle sale di commutazione telefonica e nei posti telefonici pubblici; L. 440 al personale con funzioni di dirigenza e di coordinamento dei lavori di piccola manutenzione. (b) La maggiorazione compete: L. 710 al direttore ripartizione uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di stazione telefonica; al dirigente del servizio telefonico nazionale ed internazionale nelle sale di commutazione e nei posti telefonici pubblici; ai capi dei reparti meccanografici; L. 650 al personale che effettua il coordinamento delle attivita' di gruppi di tecnici applicati ad attrezzature complesse; al personale con funzioni di direzione lavori, collaudo di lavori, impianti ed apparati; al personale con funzioni di coordinamento amministrativo-contabile; L. 1.050 al dirigente di stazione telefonica di terza classe; al dirigente di ripartizione di stazione telefonica di prima e seconda classe. (c) La maggiorazione compete: L. 1.020 al direttore di uffici interurbani nelle sedi non centro compartimento; al direttore di ripartizione ed al vicario del direttore di ufficio interurbano nelle sedi di centro compartimento; al dirigente di ufficio di rilevante entita' non a livello di sezione; agli addetti preposti al coordinamento di raggruppamenti o settori di personale di rilevante entita'; al personale con funzioni ispettive previste nei profili professionali del personale di settima categoria direttivi; al direttore di ripartizione di stazioni telefoniche di rilevante entita'; al vicario del direttore di stazioni telefoniche di rilevante entita'; ai funzionari con qualifiche direttive classificati nelle categorie settima e ottava applicati presso gli organi centrali e periferici; L. 1.550 al direttore di stazione telefonica di prima e seconda classe; al dirigente della segreteria delle direzioni centrali; al direttore di ufficio interurbano in sede di compartimento telefonico; al direttore di sezione; al personale con funzioni ispettive escluse quelle di settima categoria sovraindicate. (d) La maggiorazione compete: L. 630 agli addetti ai posti telefonici pubblici che effettuano in modo diretto ed a contatto con il pubblico per l'intero orario d'obbligo operazioni con effettivo maneggio di danaro; L. 550 ai cassieri ed ai controllori, nonche' ai sostituti cassieri e ai sostituti controllori. (e) La maggiorazione compete: L. 110 agli addetti agli apparati telescriventi, alla riproduzione di documenti con utilizzo di macchine, alla conduzione di impianti termici e di refrigerazione, alla utilizzazione di macchine (taglierine, scarbonatrici, ecc.); al coadiuvante delle squadre di manutenzione esterna degli impianti; agli addetti ad apparecchiature video con sistemi elettronici di composizione ed elaborazione testi e prospetti; L. 220 agli addetti ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi; agli addetti al marcaggio, perforazione, microfilmatura, esecuzione disegni, grafici, utilizzo di macchine accessorie e dei terminali nei centri elaborazione dati; agli operatori nelle sale di commutazione telefonica, compresi i posti telefonici pubblici; agli addetti a mansioni di coadiuvanza tecnica nelle stazioni telefoniche, nei laboratori, nelle officine, nei depositi e negli uffici interurbani; agli addetti agli impianti di meccanizzazione di automazione e di elaborazione dati; agli addetti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli impianti e attrezzature presso le stazioni telefoniche, i laboratori e le officine; agli addetti alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di apparati di meccanizzazione, di automazione e di efonici di zona. (f) La maggiorazione compete: anche ai camminatori. (g) La maggiorazione compete: al personale applicato in uffici la cui organizzazione del servizio e' articolata in almeno due turni di lavoro e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese. Le maggiorazioni previste nelle sopra riportate tabelle A) e B): per gli addetti ai servizi di recapito, guida, piccola manutenzione telefonica e per giuntisti; per coloro che esplicano funzioni di dirigenza, ispettive e di coordinamento tecnico-amministrativo; per gli addetti agli impianti, alle apparecchiature, ai laboratori e alle officine; per gli addetti ai servizi di cassa; per gli addetti ai turni rotativi, non sono cumulabili tra di loro. 2. Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29. 3. Nei riguardi del personale il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale e' maggiorata del 20 per cento. 4. Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione e' determinata con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione. 5. Le maggiorazioni del premio industriale competono anche per le giornate di permesso sindacale, di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, entro il numero massimo di quattro mensili.
Art. 30
Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
1.Il fondo di incentivazione di cui all'art. 23, relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' destinato, per un importo di lire 2,5 miliardi annue, alla rivalutazione dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle 21 alle 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa e, ove occorra, al finanziamento della reperibilita'.
4.Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990.
5.Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.
Art. 31
Incremento della retribuzione di anzianita'
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale delle aziende postelegrafoniche inquadrato nelle categorie VIII e IX la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 dell'art. 25 e' incrementata dell'importo annuo lordo di Lire 360.000.
Art. 32
Assemblea del personale
1.Al personale viaggiante istituzionalmente e permanentemente applicato fuori dalle sedi di servizio dove si svolge l'assemblea, nonche' al personale degli uffici locali di minore entita' che, qualora impedito per motivi di servizio, partecipi ad altra assemblea appositamente indetta, fuori dell'orario di servizio, e cio' sia documentato, compete riposo compensativo per la stessa durata dell'assemblea. Tali particolari situazioni e modalita' applicative verranno individuate in sede di contrattazione aziendale.
Art. 33
Congedo ordinario
1.La disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, si applicano anche per motivate esigenze di servizio.
2.Il congedo non accordato o sospeso per esigenze di servizio non puo', in ogni caso, essere fruito oltre il 30 novembre.
Nota all'art.33: - Il comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, prevede che: La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3. I commi 2 e 3 soprarichiamati cosi' recitano: 2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. 3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.
Art. 34
Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto
1.In deroga all'articolo 12, nell'ambito dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici gli infortuni in servizio causati da mezzi di trasporto di proprieta' dell'azienda o del dipendente continuano ad essere disciplinati dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.
2.Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi non coperti ai sensi dei regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, previsti dall'articolo 12.
Art. 35
Orario di servizio
1.Qualora il dipendente, raggiunto il proprio ufficio, sia inviato, per eventi non programmati e non programmabili, in altra sede di lavoro ubicata nell'ambito della circoscrizione dell'Organo di applicazione, il tempo occorrente per il viaggio di andata e per l'eventuale rientro al proprio ufficio e' considerato compreso nell'orario di servizio.
Art. 36
Indennita' per guida di veicoli a motore di proprieta' delle aziende
1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera, categoria e qualifica appartenente, puo' essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni ed in relazione all'organizzazione dei servizi, la conduzione di veicoli a motore di proprieta' dell'amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2.Al personale sopraindicato spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, l'indennita' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione.
3.L'indennita' di cui al comma 2 non e' frazionabile.
4.In caso di infortunio il personale di cui al comma 1 ha diritto al trattamento previsto dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, come modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.
Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 17 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, e' il seguente: Art. 17 (Indennita' di motoveicolo di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. Al personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, puo' essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, la conduzione di motoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennita' di cui all'art. 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nonche' ad una indennita' per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo. 3. Tale ultima indennita' e' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere. 4. La indennita' di cui al comma 3 non e' frazionabile. 5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.
Art. 37
Reperibilita'
1.L'Azienda di Stato per i servizi telefonici puo' istituire il servizio di reperibilita' del dipendente con l'obbligo per quest'ultimo di raggiungere il posto di lavoro nel piu' breve tempo possibile.
2.In sede di accordo decentrato nazionale sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree e delle figure professionali interessate, le modalita', i limiti di effettuazione del servizio e la conseguente riduzione dei turni notturni, nonche' la misura del compenso, che sara' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
3.All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con corrispondenti economie sugli stanziamenti destinati al pagamento dell'indennita' per servizio notturno, conseguenti a riduzione di personale addetto ai turni notturni, e del compenso per lavoro straordinario, nonche', ove necessario, utilizzando il fondo di incentivazione di cui all'art. 23.
4.In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
Art. 38
Riorganizzazione del servizio di recapito
1.Una quota dell'incremento del fondo di incentivazione di cui all'art. 23, non inferiore a lire 10 miliardi, e' destinata alla elaborazione ed all'attuazione di un progetto di ristrutturazione del servizio di recapito.
2.In caso di mancanza di sostituti portalettere degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere alla chiamata diretta dei lavoratori iscritti nelle liste della competente sezione circoscrizionale del collocamento per un periodo non superiore a 10 giorni, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 31 dicembre 1988, attuativo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai fini di assicurare il recapito della corrispondenza postale e telegrafica.
Note all'art. 38: - Il comma 4 dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 prevede che: Nei casi in cui sussista urgente necessita' di evitare gravi danni alle persone, alla collettivita' o ai beni pubblici o di pubblica utilita', le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione e' data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria. - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 e' il seguente: Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
Art. 39
Prestazioni portalettere degli uffici locali
1.Il portalettere addetto a zona di recapito con entita' di lavoro giornaliero, superiore a 400 punti, valutata secondo i criteri ed i coefficienti stabiliti con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, previsto dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ha titolo, per ciascun mese, ad un numero di compensi di intensificazione corrispondente al quoziente risultante dal prodotto del numero dei punti eccedenti i 400 giornalieri per il numero di giorni di effettiva presenza nel mese in servizio diviso per 60 minuti. I resti superiori a 30 si arrotondano, per eccesso, ad un'ora e quelli pari od inferiori a 30 si trascurano.
Art. 40
Personale di scorta
1.Nel settore del recapito la scorta e' elevata al 25 per cento entro il 30 settembre 1990, a condizione che l'operazione trovi esatta compensazione in altri settori e che non comporti nuovi oneri; a tal fine potranno essere utilizzate anche le riduzioni di assegno di cui al comma 1 dell'articolo 28.
Art. 41
Compenso annuale di incentivazione
1.Le misure dei nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti di cui agli articoli 24 e 25, hanno effetto sul compenso annuale di incentivazione di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873.
Art. 42
Trattamento di missione
Art. 43
Personale viaggiante
Nota all'art. 43: - Il comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919, nel testo di cui all'art. 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, e' cosi' formulato: 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, e' concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennita' oraria nelle seguenti misure: a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710; b) rimanente personale: lire 1.590.
Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione II Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Art. 44
Premio per l'incremento del rendimento industriale
A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, ed all'art. 130 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilito nelle misure di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' cosi' rideterminato: Per settimane di cinque giorni lavorativi: Qualifica I ............................................... L. 4.280 Qualifica II .............................................. L. 5.670 Qualifica III ............................................. L. 6.450 Qualifica IV .............................................. L. 7.220 Qualifica V ............................................... L. 8.350 Qualifica VI .............................................. L. 9.380 Qualifica VII ............................................. L. 11.220 Qualifica VIII ............................................ L. 15.110 Qualifica IX .............................................. L. 17.550
Note all'art. 44: - Il testo dell'art. 130 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: Art. 130 (Premio per l'incremento del rendimento industriale). - Al fine di accrescere la produttivita' aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sara' ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1 ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri: le nuove misure giornaliere del premio saranno determi- nate in modo che per il personale che svolga attivita' lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attivita' in sei giornate lavorative settimanali; per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non puo' superare l'importo di 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo e' di lire 3 miliardi; il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sara' corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttivita' del personale rispetto agli standards accertati al 1 gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8; i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosita' e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicita' delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. - Il testo dell'art. 84 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 84 (Premio per l'incremento del rendimento industriale). - 1. Dal 1 gennaio 1987, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge n. 483 del 3 luglio 1970, ed all'art. 130 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, e' fissato in misura unica per ogni qualifica e/o livello applicando la maggiorazione del 27% alla terza misura di premio rispettivamente prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze n. 00/157443 del 27 giugno 1984. Le prime due misure del suddetto premio sono soppresse. 2. Dalla stessa data cessa la corresponsione del compenso di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, compreso gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, salvo le competenze maturate al 31 dicembre 1986.
Art. 45
Utilizzazione del fondo d'incentivazione
1.Il fondo d'incentivazione di cui all'articolo 23, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per 2,6 miliardi di lire annue e' destinato alla rivalutazione del premio per l'incremento del rendimento industriale.
Art. 46
Arricchimento esperienza professionale
1.
Art. 47
Indennita' di funzione
1.Con decorrenza 1 ottobre 1990, la maggiorazione dell'indennita' di funzione prevista dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' corrisposta anche al personale che svolge le funzioni di analista di sistema capo reparto, capo sezione della Direzione generale, capo dei servizi amministrativi e di segreteria negli opifici e stabilimenti, di economo cassiere, di capo fase e di capo laboratorio di controllo delle lavorazioni, di vice capo officina, di agente capo coordinatore e di agente verificatore titolare, nelle seguenti misure giornaliere: Qualifica V ................................................ L. 2.575 Qualifica VI ............................................... L. 2.887 Qualifica VII .............................................. L. 3.454
2.Spetta inoltre, con medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale della III, IV, V e VI qualifica funzionale addetto alla conduzione ed assistenza degli impianti e delle macchine del ciclo produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva applicazione, un compenso di lire 1.500 giornaliere.
3.Per gli addetti alle confezioni dei sigari a mano di IV e V qualifica le maggiorazioni sono aumentate di lire 1.000.
Nota all'art. 47: - Il testo dell'art. 85 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 85 (Indennita' di funzione). - 1. Dal 1 gennaio 1987 al personale che svolge le funzioni di direttore di manifattura, direttore di salina, capo di ispettorato o ufficio e direttore compartimentale coltivazioni tabacchi a livello non dirigenziale, nonche' di dirigente di deposito, capo agenzia, funzionario ai riscontri, dirigente manutenzione impianti, dirigente lavorazioni, direttore magazzino ricambi di Bologna, vice direttore di stabilimento, vice ispettore compartimentale, vice direttore compartimentale coltivazioni, vice del capo della divisione, compete una maggiorazione del 30% della misura del premio rispettivamente spettante per qualifica o funzione. 2. La corresponsione della medesima e' revocata al cessare della funzione per qualsiasi motivazione.
Art. 48
Indennita' di servizio notturno e festivo
1.A decorrere del 1 ottobre 1990, l'indennita' oraria di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 1.800.
Nota all'art. 48: - Il testo dell'art. 88 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 88 (Indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500. 2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Art. 49
Indennita' per doppi e tripli turni di lavoro
1.I nuovi stipendi tabellari di cui all'art. 24 non producono effetti sull'indennita' di turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, come modificati dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.
2.Le misure delle indennita' di cui al comma 1, nei valori espressi in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sono aumentate del 60 per cento.
Nota all'art. 49: - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 10 aprile 1984, n. 91, e' il seguente: Art. 12 (Adeguamento indennita' di turno). - Allo scopo di estendere il ricorso a piu' turni di lavoro nelle unita' produttive e conseguire il massimo sfruttamento delle tecnologie, l'indennita' di doppio e triplo turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, viene elevata rispettivamente dal 12% al 15% e dal 24% al 28%.
Art. 50
Indennita' rischio e insalubrita'
1.Con decorrenza 1 ottobre 1990, le indennita' giornaliere di rischio e di insalubrita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338, sono cosi' rideterminate: Gruppo I ................................................... L. 1.800 Gruppo II .................................................. L. 1.620 Gruppo III ................................................. L. 1.260 Gruppo IV .................................................. L. 720
Art. 51
Indennita' per i servizi meccanografici
1.Con decorrenza 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 1.800 giornaliere.
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