DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 335
Nota all'art. 51: - Il testo dell'art. 87 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 87 (Servizi meccanografici). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, compete una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza. 2. L'indennita' vigente corrisposta alla medesima data, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' soppressa.
Art. 52
Maneggio valori
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 29.000.
Nota all'art. 52: - Il testo dell'art. 86 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 86 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 e' soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1928. 2. Dalla stessa data al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.
Art. 53
Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale
1.Il personale appartenente a qualifica funzionale non superiore alla sesta che, a seguito di formale disposizione della Direzione generale, e' applicato senza demerito per un periodo continuativo non inferiore ad un anno a profilo diverso della stessa qualifica funzionale non richiedente possesso di specifico titolo tecnico professionale puo' ottenere, a domanda e sempreche' esista disponibilita' di posto, il passaggio nel profilo professionale applicato, previo parere favorevole della Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 53: - Il testo dell'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: Art. 104 (Commissione nazionale paritetica). - E' istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonche' da un segretario e relativi supplenti. La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere: a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici; b) sulle modalita' di espletamento dei concorsi interni; c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica. In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione e' chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrera' entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.
Art. 54
Guida veicoli a motore
1.Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, sempreche' in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidata la guida di autovetture dell'Amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennita' (gruppo III).
Art. 55
Altre indennita'
1.Con decorrenza 1 luglio 1990, sono soppresse l'indennita' malarica, corrisposta in base all'art. 204 del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, e l'assegno integrativo ex caropane di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione III Personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
Art. 56
Premio di produzione
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di produzione di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene cosi' rideterminato: Livello 1 ................................................ L. 80.000 Livello 2 ................................................ L. 90.000 Livello 3 ................................................ L. 95.000 Livello 4 ................................................ L. 115.000 Livello 5 ................................................ L. 120.000 Livello 6 ................................................ L. 130.000 Livello 7 ................................................ L. 170.000 Livello 8 ................................................ L. 190.000 Livello 9 ................................................ L. 230.000
Nota all'art. 56: - Il testo dell'art. 92 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 92 (Premio di produzione). - 1. Il premio di produzione di cui all'art. 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65, e all'art. 9 dell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, viene rideterminato per ciascun livello nella misura massima mensile qui appresso indicata di lire: Livello 1, Lire 68.000; Livello 2, Lire 81.600; Livello 3, Lire 87.500; Livello 4, Lire 105.800; Livello 5, Lire 110.100; Livello 6, Lire 118.400; Livello 7, Lire 153.100; Livello 8, Lire 171.400; Livello 9, lire 210.000. 2. In sede di contrattazione decentrata aziendale sono stabiliti i criteri particolari di corresponsione del premio che debbono tener conto della produttivita', della efficienza e delle effettive presenze in servizio del dipendente. 3. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1 febbraio 1987.
Art. 57
Arricchimento esperienza professionale
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, gli importi di cui all'articolo 25, comma 4, spettanti ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono raddoppiati.
Art. 58
Guida veicoli a motori
1.Per esigenze di servizio connesse all'espletamento dei compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta puo' essere affidata, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti, la conduzione di autoveicoli e mezzi operativi dell'Azienda, con l'attribuzione della relativa indennita' di rischio. Il conseguente provvedimento e' adottato dai dirigenti dei compartimenti ed uffici speciali.
Art. 59
Indennita' di turno
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in /./L. 2.800 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
Nota all'art. 59: - Il testo dell'art. 94 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 94 (Turno). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.
Art. 60
Indennita' di servizio notturno e festivo
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in /./L. 1.800.
Nota all'art. 60: - Il testo dell'art. 95 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 95 (Indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500. 2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Art. 61
Indennita' di maneggio valori
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 29.000.
Nota all'art. 61: - Il testo dell'art. 96 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 96 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 al personale che, in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.
Art. 62
Indennita' per servizi meccanografici
1.A partire dal 1 ottobre 1990, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di lire 1.500 per ogni giornata di effettiva presenza.
Art. 63
Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale
1.Il personale che, con atto formale di data certa, risulti assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e' inquadrato, a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempreche' vi sia disponibilita' di posto.
2.Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si prescinde dalla disponibilita' dei posti, nel rispetto della dotazione organica della qualifica funzionale, e il termine di tre anni previsto dal comma 1 e' ridotto ad un anno.
3.Per coloro che abbiano esercitato mansioni di diverso profilo per un periodo non inferiore a cinque anni si prescinde anche dal titolo di studio proprio del profilo professionale di inquadramento.
Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione IV Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 64
Indennita' di rischio
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata nelle seguenti misure lorde mensili: Livello 4 ................................................ L. 310.000 Livello 5 ................................................ L. 360.000 Livello 6 ................................................ L. 450.000 Livello 7 ................................................ L. 540.000 Livello 8 ................................................ L. 580.000 Livello 9 ................................................ L. 630.000
2.A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo le indennita' non pensionabili di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono rideterminate nelle seguenti misure: Livello 1 ................................................ L. 90.000 Livello 2 ................................................ L. 110.000 Livello 3 ................................................ L. 130.000 Livello 4 ................................................ L. 180.000 Livello 5 ................................................ L. 210.000 Livello 6 ................................................ L. 250.000 Livello 7 ................................................ L. 310.000 Livello 8 ................................................ L. 330.000 Livello 9 ................................................ L. 360.000 Tale indennita' non compete al personale del supporto tecnico- amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo.
3.Ai capi reparto e vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di VI qualifica funzionale l'indennita' di cui al comma 1 compete nella misura di L. 480.000 mensili.
4.Al personale operativo del Corpo, per il rischio e la responsabilita' per l'intervento, con almeno 22 o 28 anni di effettivo servizio nel Corpo, l'indennita' del comma 1 e' maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e 130.000.
5.Tali maggiorazioni non competono a coloro che transitano nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo, mentre competono al personale che viene dispensato dal servizio a seguito di giudizio di inidoneita' fisica e che non transiti nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo-contabile indipendentemente dal limite di servizio di cui al comma 4.
Nota all'art. 64: - Il testo dell'art. 100 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 100 (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' fissata secondo le seguenti misure lorde mensili: Livello 4, Lire 250.000; Livello 5, Lire 300.000; Livello 6, Lire 400.000; Livello 7, Lire 460.000; Livello 8, Lire 500.000. 2. Le misure delle indennita' predette assorbono tanto la indennita' mensile lorda pensionabile di L. 100.000 quanto la classe convenzionale del 6% del trattamento base in godimento. Per il personale operativo del Corpo l'assorbimento della indennita' mensile lorda di L. 100.000 opera a partire dal 1 luglio 1986. 3. L'indennita' pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Al personale del supporto tecnico e amministrativo- contabile del Corpo, fermo restando gli inquadramenti attuali nelle qualifiche funzionali, le indennita' di cui sopra competono a decorrere dal 1 gennaio 1986 nella misura del 50% per 12 mensilita' non pensionabili ed assorbono il compenso incentivante in godimento. Per il terzo, secondo e primo livello la misura dell'indennita' mensile e' fissata rispettivamente in L. 100.000, L. 80.000 e L. 60.000. 5. Per il personale della nona qualifica funzionale l'indennita' di cui al comma 1 e' fissata in L. 550.000 lorde mensili. 6. A decorrere dal 1 luglio 1987 la misura delle indennita' e' aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura e' aumentata di L. 25.000 mensili. 7) Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unita' addette ai turni notturni".
Art. 65
Fondo per il miglioramento dei servizi
1.E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65% della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonche' da una quota parte pari al 60% dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dalla Amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.
3.Le modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.
4.I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilita' di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
5.I compensi relativi all'attivita' di cui al comma 2, lettera a), dopo un periodo di avviamento di 6 mesi, durante i quali sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata, sono attribuiti mensilmente.
Art. 66
Indennita' notturna e festiva
1.Per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1 ottobre 1990 l'indennita' di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' determinata in L. 1.800.
2.Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma 1 e' di L. 3.600.
Nota all'art. 66: - Il testo dell'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 e' il seguente: Art. 101 (Indennita' notturne e festive). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennita' oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500. 2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.
Art. 67
Altre indennita'
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000 e L. 2.280.000 annue lorde.
2.Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta nella misura del 50 per cento.
3.Con decorrenza 1 ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'indennita' ivi prevista e' determinata in L. 2.040.000.
Nota all'art. 67: - Il testo dell'art. 104 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 104 (Altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 1.900.000 annue. 2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei e' corrisposta, in sostituzione della indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, una indennita' mensile di L. 1.700.000 annue. 3. Dette indennita' sono cumulabili con l'indennita' mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.
Art. 68
Trattamento di missione
1.Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovata esigenza di servizio compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 22 del presente regolamente per ogni 24 ore frazionabili di permanenza fuori sede, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive integrazioni e modificazioni. L'indennita' e' ridotta del 50% qualora il dipendente in missione sia tenuto, a segiuto di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.
Art. 69
Mensa
1.Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato per esigenze di servizio in corsi di aggiornamento professionale della durata giornaliera non inferiore a 8 ore ha diritto di usufruire della mensa di servizio.
2.Il personale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo- contabile che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle 7 ore continuative con una pausa non superiore ai 60 minuti e' ammesso alla mensa di servizio. E' posta a carico del personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo.
Art. 70
Disciplina concorsi interni
1.Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita', le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno.
Art. 71
Profili professionali
1.In sede di attuazione dei nuovi profili professionali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco allegati al presente regolamento, il personale e' inquadrato con decreto del Ministro dell'interno nei nuovi profili secondo lo schema di corrispondenza e la declaratoria contenute nelle unite tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2.Il personale delle ex carriere direttive tecnica e sanitaria e ginnico-sportiva, nei cui confronti hanno trovato applicazione le norme relative alla nona qualifica funzionale, e' inquadrato, rispettivamente, nei profili di ispettore antincendi coordinatore, medico coordinatore e ispettore ginnico coordinatore della nona qualifica funzionale.
Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione V Personale della Cassa depositi e prestiti
Art. 72
Contrattazione aziendale
1.La delegazione di parte pubblica per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti e' composta dal direttore generale, che la presiede, e dai due capi-dipartimento.
2.L'accordo aziendale e' sottoposto alla deliberazione del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ed e' reso esecutivo con provvedimento del direttore generale.
3.L'accordo aziendale potra' definire eventuali momenti di contrattazione decentrata territoriale, stabilendone, nell'ambito delle proprie competenze, i modi, i tempi, gli ambiti territoriali, le materie e le parti.
Art. 73
Premio di produzione
2.I compensi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono corrisposti anche in relazione alla quantita' e qualita' di lavoro, sulla base di standards individuali fissati dal consiglio di amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali.
3.Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i dipendenti dello Stato di cui al comparto di contrattazione collettiva dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
4.Con gli stessi parametri e criteri alla fine di ogni anno vanno ripartite, a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno, tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.
Nota all'art. 73: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, e' il seguente: Art. 2 (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende: il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n 752; il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 74
Indennita' di turno
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in /./L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
2.Il personale assegnato ad uffici organizzati su turni non puo' esimersi dalle turnazioni, ferma restando la disposizione del comma 2 dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Nota all'art. 74: - Il testo dell'art. 108 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 108 (Turno) - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.
Art. 75
Indennita' di maneggio valori
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata inlire 29.000.
Nota all'art. 75: - Il testo dell'art. 111 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 111 (Maneggio valori) - 1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.
Art. 76
Indennita' per servizi meccanografici
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in lire 1.500.
Nota all'art. 76: - Il testo dell'art. 110 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 110 (Servizi meccanografici) - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.
Art. 77
Indennita' di servizio notturno e festivo
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata inlire 1.800.
Nota all'art. 77: - Il testo dell'art. 109 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 109 (Indennita' di servizio notturno e festivo) - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari aL. 1.500. 2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Art. 78
Lavoro straordinario
1.I fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare nell'ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno solare, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, nel limite di spesa annua pari a 135 ore pro- capite riferito ai dipendenti presenti e' nel limite individuale di 220 ore annue.
2.I criteri e i limiti annui di utilizzazione individuale delle ore di lavoro straordinario sono determinati in sede di accordo aziendale.
Art. 79
Servizi sociali ed assistenziali
1.A livello di contrattazione nazionale aziendale sono fissati i criteri e gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Istituto, volti alla realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, ivi compreso il servizio di mensa da gestire anche secondo le modalita' di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Nota all'art. 79: - Il testo dell'art. 31 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 31 (Attivita' culturali ricreative ed assistenziali) - 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle aziende o settori od unita' amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 2. Per l'attuazione delle predette attivita' le aziende o settori possono iscrivere in bilancio appositi stanziamenti.
Art. 80
Soppressione assegno personale
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'assegno personale mensile non riassorbibile di cui all'articolo 106, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' soppresso e dello stesso importo e' aumentata la retribuzione individuale di anzianita'.
Nota all'art. 80: - Il testo dell'art. 106, comma 1, lettera l), del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: l) il premio di produzione in godimento al 1 luglio 1986 e' cosi' ridefinito: un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di predeterminati obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10 della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dalla I.I.S., in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali a aziendali maggiormente rappresentative firmatarie del presente protocollo; un premio mensile cosi' articolato: livello 1 Premio mensile Lire 110.000; livello 2 Premio mensile Lire 140.000; livello 3 Premio mensile Lire 170.000; livello 4 Premio mensile Lire 200.000; livello 5 Premio mensile Lire 235.000. Le predette misure mensili sono maggiorate di un importo non riassorbibile pari alla differenza fra il percepito mensile, prima dell'entrata in vigore del presente meccanismo al netto del 7,5, e la somma fra il premio mensile ed il premio semestrale rapportato a mese. Il premio semestrale, il premio mensile e l'assegno non riassorbibile vengono corrisposti anche in relazione alla quantita' e qualita' di lavoro sulla base di standards inviduali fissati dal consiglio d'amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i ministeriali. Con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile, alla fine di ogni anno vanno ripartite a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.
Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione VI Personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Art. 81
Fondo di incentivazione
1.Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 23 si alimenta annualmente anche con il corrispettivo di n. 222 ore di lavoro straordinario per ogni dipendente presente al 31 dicembre 1989, determinato applicando gli importi orari validi alla stessa data. Lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione e' ridotto del pari importo destinato al suddetto personale.
2.I piani ed i progetti per l'attuazione dell'intervento incentivante per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi debbono riferirsi alla conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli, alla attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonche' alle attivita' connesse e presupposte all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Azienda.
3.La predisposizione dei progetti e la verifica dei risultati sono demandati alla contrattazione decentrata nazionale.
4.Alla realizzazione dei piani e progetti, finanziati dal fondo, partecipano anche i dipendenti provenienti dai Monopoli di Stato comunque in servizio presso gli uffici dell'Azienda in forza di formale provvedimento.
5.Il fondo e' finalizzato anche a compensare le prestazioni di lavoro straordinario per fronteggiare le particolari situazioni di attivita' dell'azienda, connesse anche a vacanze di organico.
Art. 82
Premio di incentivazione
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' cosi' rideterminato: Qualifica 1 .............................................. L. 135.000 Qualifica 2 .............................................. L. 155.000 Qualifica 3 .............................................. L. 190.000 Qualifica 4 .............................................. L. 210.000 Qualifica 5 .............................................. L. 235.000 Qualifica 6 .............................................. L. 265.000 Qualifica 7 .............................................. L. 305.000 Qualifica 8 .............................................. L. 370.000 Qualifica 9 .............................................. L. 415.000
Nota all'art. 82: - Il testo dell'art. 113 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 113 (Premio di incentivazione) - 1. Il premio di incentivazione alla produttivita' di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 221, e' rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilita', qui appresso indicata: livello 1 lire 115.000; livello 2 lire 132.000; livello 3 lire 160.000; livello 4 lire 177.000; livello 5 lire 195.000; livello 6 lire 220.000; livello 7 lire 255.000; livello 8 lire 306.000; livello 9 lire 345.000. 2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, e' attribuito secondo criteri e modalita' definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttivita', dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente. 3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttivita' previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, e' corrisposto dal 1 febbraio 1987. 4. Il premio di incentivazione di cui sopra non e' cumulabile con compensi od indennita' corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonche' con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avra' diritto alla corresponsione della differenza.
Art. 83
Indennita' di turno
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 269, viene rideterminata in lire 3.000 e lire 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
Nota all'art. 83: - Il testo dell'art. 114 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 114 (Turno). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.
Art. 84
Indennita' di servizio notturno e festivo
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata inlire 1.800.
Nota all'art. 84: - Il testo dell'art. 115 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: "Art. 115 (indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorni festivi compete una indennita' indennita' oraria, pari a L. 1.500. 2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Art. 85
Servizi meccanografici
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata inlire 1.500.
Nota all'art. 85: - Il testo dell'art. 116 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 116 (Servizi meccanografici). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, compete una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.
Art. 86
Maneggio valori
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in Lire 29.000.
Nota all'art. 86: - Il testo dell'art. 117 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 117 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.
Art. 87
Indennita' rischio
1.A decorrere dal 1 ottobre 1990, agli addetti al controllo sulla lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonche' agli addetti alla conduzione automezzi, purche' formalmente assegnati in via continuativa, compete l'indennita' prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, negli importi appresso determinati: gruppo 1 ................................................... L. 1.800 gruppo 2 ................................................... L. 1.620 gruppo 3 ................................................... L. 1.260 gruppo 4 ................................................... L. 720
Nota all'art. 87: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, e' il seguente: Art. 1 (Indennita' di rischio). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale. Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A: Gruppo di appartenenza I, importo lire 700; Gruppo di appartenenza II, importo lire 690; Gruppo di appartenenza III, importo lire 500; Gruppo di appartenenza IV, importo lire 400; Gruppo di appartenenza V, importo lire 300. Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 88
Norme finali di rinvio
1.Restano confermate, ove non modificate o sostitutite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e 17 settembre 1987, n. 494.
Art. 89
Copertura finanziaria
3.All'onere di lire 707 miliardi per l'anno 1990 e di lire 1.295 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede, quanto a lire 350 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 700 miliardi a decorrere dal 1991, con le maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle tariffe postali e quanto a lire 357 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 595 miliardi a decorrere dal 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 a corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
4.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 90
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gaspari, Ministro per la funzione pubblica
Carli, Ministro del tesoro
Cirino Pomicino, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Donat Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Mammi', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Formica, Ministro delle finanze
Prandini, Ministro dei lavori pubblici
Gava, Ministro dell'interno
Saccomandi, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: Vassalli Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 2, con riserva ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 74/S.R./E dell'8 novembre 1990
Tabella A
TABELLA A PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Qualifica _ Profilo di inquadramento Qualifica _ Nuovo profilo precedente _ secondo il DPR 1219, ex _funzionale _ delibera 8.6.1989. _ _ _ Commissione paritetica _ _ _ di cui all'art. 10 legge _ _ _ 11.7.1980 n. 312. _ _ _____ _ _ AREA OPERATIVA Ispettore capo aggiunto Ispettore Ispettore superiore antincendi Ingegnere direttore 8a Ispettore Direttore Direttore sanitario aggiunto Medico direttore 8a Direttore Ispettore sanitario Medico Direttore ginnico sportivo aggiunto Direttore di servizio sociale 8a Ispettore ginnico Ispettore ginnico sportivo Sport. direttore Geometra e perito capo Collaboratore Geometra e perito princ. Capo tecnico 7a Tecnico antincendi Geometra e perito Capo reparto Assistente tecnico 6a Capo reparto Vice capo reparto Capo squadra Assistente tecnico 6a Capo squadra Vigile del fuoco Autista mecc. spec. 5a Vigile del Motorista mecc. spec. del fuoco Op. spec. per la lavorazione dei profilati e laminati metallici Elettricista spec. Elettromecc. spec. Apparecchiatore elettronico specializzato Muratore spec. Idraulico spec. Conduttore spec. di motori navali Marinaio autorizzato al traffico Op. fototelecinematografico Op. subacqueo spec. Telescriventista, centralinista, operatore radio specializzato AREA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE Segretario capo Responsabile amministrativo Segretario principale Collaboratore amm.vo 7a Segretario Ragioniere capo Responsabile amministrativo Contabile Ragioniere principale Collaboratore amm.vo contabile 7a Ragioniere Coadiutore superiore Operatore amministrativo contabile Coadiutore principale Operatore amm.vo 5a Coadiutore Coadiutore datt. superiore Stenodattilografo 5a Op. amm.vo contabile Coadiutore dattilografo AREA DI SUPPORTO TECNICO Perito tecnico capo Perito tecnico principale Capo tecnico 7a Capo tecnico Perito tecnico Coadiutore tecn. superiore Registratore di dati 5a Registratore di dati Coadiutore tecn. princ. Op. di sala macchine addetto ai terminali evoluti 5a Op. sala macch. Coadiutore tecnico 5a Addetto ai terminali evoluti Op. tecnico spec. di laboratorio 5a Op. tecnico spec. di laboratorio Disegnatore spec. 5a Disegnatore specializzato Qualifica _ Profilo di inquadramento Qualifica _ Nuovo profilo precedente _ secondo il DPR 1219, ex _funzionale _ delibera 8.6.1989. _ _ _ Commissione paritetica _ _ _ di cui all'art. 10 legge _ _ _ 11.7.1980 n. 312. _ _ _ _ _ Addetto alle lavorazioni comuni Addetto alle lavorazioni 3a Addetto alle lavorazioni Addetto alla ristorazione 3a Addetto alla ristorazione Aggiustatore meccanico qualificato Aggiustatore mecc. 4a Aggiustatore meccanico Aggiustatore meccanico specializzato Aggiustatore mecc. spec. 5a Aggiustatore meccanico spec. Allestitore di legatoria - rilegatore specializzato Legatore 4a Legatore Allestitore di legatoria - rilegatore specializzato Op. spec. per la lavorazione materiali non metallici 5a Op. spec. per la lavorazione materiali non metallici Apparecchiatore elettronico specializzato Apparecchiatore elettronico spec. 5a Apparecchiatore elettr. spec. Battilamiera qualificato Op. per la lavorazione dei profilati e laminati metallici 4a Op. per la lav. dei profilati e lam. metall. Battilamiera specializzato Op. spec. per lavorazione dei profilati e laminati metallici 5a Op. spec. per lavorazione dei profilati e lam. metallici Cuciniere Op. per l'alimentazione 4a Op. per l'alimentazione Cuoco Op. spec. per l'alimentazione 5a Op. spec. per l'alimentazione Elettrauto qualificato Elettromeccanico 4a Elettrauto Elettrauto specializzato Elettromeccanico specializzato 5a Elettrauto specializzato Elettricista qualificato Elettricista 4a Elettricista Elettricista specializzato Elettricista spec. 5a Elettricista specializzato Fabbro saldatore qualif. Saldatore 4a Saldatore Fabbro saldatore spec. Saldatore spec. 5a Saldatore spec. Falegname qualificato Falegname 4a Falegname Falegname specializzato Falegname spec. 5a Falegname spec. Fotoincisore Fotocompositore specializzato 5a Fotocompositore specializzato Fotolitografo Litografo spec. 5a Litografo spec. Fototecnico Op. fototelecinematografico 5a Op. fototelecinema- tografico Giardiniere Tecnico agrario specializzato 5a Tecnico agrario specializzato Idraulico qualificato Idraulico 4a Idraulico Idraulico specializzato Idraulico spec. 5a Idraulico spec. Imbianchino - Pittore Pittore 4a Pittore Imbianchino - Pittore sp. Pittore spec. 5a Pittore spec. Linotipista Tipografo comp. specializzato 5a Tipografo comp. specializzato Litografo Litografo spec. 5a Litografo spec. Magazziniere Addetto alle lavorazioni 3a Addetto alle lavorazioni Motorista meccanico qualif. Op. per le lavorazioni motoristiche e meccaniche 4a Op. per le lav. motoristiche e meccaniche Motorista meccanico spec. Motorista meccanico specializzato 5a Motorista mecc. specializzato Muratore qualificato Muratore 4a Muratore Muratore specializzato Muratore spec. 5a Muratore spec. Operatore macchine utensili qualificato Op. di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 4a Operatore di macch. per le lav. metall. e plastiche Operatore macchineutensili specializzato Op. spec. di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche 5a Operatore spec. di macch. per le lav. metall. e plastiche Radioriparatore Apparecchiatore elettronico spec. 5a Apparecchiatore elettronico sp. Tappezziere Op. spec. per la lavorazione di materiali non metallici 5a Op. spec. per la lavorazione di materiali non metallici Tipocompositore - compositore Tipografo compositore specializzato 5a Tipografo compos. spec. Tipoimpressore Tipografo impressore specializzato 5a Tipografo impress. spec. Verniciatore Pittore 4a Pittore Verniciatore specializzato Pittore spec. 5a Pittore spec.
Tabella B
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