DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384
9.Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
10.Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative unitamente agli Enti verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica e psichica dei dipendenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV.
11.Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata devono essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocivita' per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 25
Esercizio dell'attivita' sindacale
1.I dipendenti degli Enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2.I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.
3.Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all'Ente da cui gli interessati dipendono.
Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nota agli articoli 25, 37, 93 e 105: "- L'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi recita: "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti).- Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni,che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".
Art. 26
Diritto di assemblea
1.Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun Ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unita' in cui prestano la propria attivita', per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Nota agli articoli 26 e 94: -L'art.11 del D.P.R. 23 agosto 1988,n.395,cosi' recita: "Art.11(Assemblee del personale). 1.Fatte salve le condizioni di migliorfavore previste dalle vigenti disposizioni,il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima. 4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative. 5. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.
Art. 27
Aspettative sindacali
1.I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie Confederazioni od Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Confederazione od Organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2.Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli Enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in n. 875 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3.Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 e' riservato per il 90 per cento alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre 1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale una aspettativa per ogni Confederazione Sindacale di cui al citato decreto ministeriale.
4.Alla ripartizione tra le varie Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repub-blica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Confederazioni e Organizzazioni Sindacali interessate.
5.La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla Confederazione od Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva Confederazione od Organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I.
6.La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
7.Diverse intese intervenute tra le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali adempimenti. ((3)) -------------- AGGIORNAMEMTO (3) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Art. 28
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1.Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 sono corrisposti dall'Ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed all'incentivo della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' dello svolgimento di prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13. Sono altresi' esclusi i compensi per lavoro straordinario.
2.I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.
3.Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le modalita' dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. ((3))
Art. 29
Permessi sindacali retribuiti
1.I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'articolo 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.
2.I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.
3.I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3. ((3))
Art. 30
Monte orario complessivo
1.Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 29 e' determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2.La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10' del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3.Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4.Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 25 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5.Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli Enti per i conseguenziali adempimenti. ((3))
Art. 31
Diritto di affissione
1.Le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 32
Locali per le rappresentanze sindacali
1.In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti e' consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali all'interno della struttura.
2.Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiestas, di un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della struttura.
Art. 33
Patronato sindacale
1.I dipendenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.
2.Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Nota agli articoli 33 e 101: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 riguardante il Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1947, n. 197.
Art. 34
Garanzie nelle procedure disciplinari
1.Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
Art. 35
Referendum
1.Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unita' operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' operativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 36
Contributi sindacali
1.I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2.La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3.Le trattenute mensili operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
4.Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 37
Tutela dei dipendenti dorogenti sindacali
1.Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in localita' diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali egli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni e Confederazioni di appartenenza.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3.I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.
Art. 38
Norma transitoria
1.Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2.Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonche' all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione o Confederazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni o Confederazioni Sindacali interessate.
3.La ripartizione di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, e' effettuata entro il 31 dicembre 1990.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo III ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 39
Tabelle del personale
1.Al fine di assicurare la maggiore funzionalita' degli Enti, in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili professionali ivi previsti, salvo quanto disposto dall'articolo 40, sono riordinate secondo l'allegato 1) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Nota agli articoli 30, 39, 98 e 107: - Il testo della legge 29 marzo 1983, n. 93 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126: - Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.
Art. 40
Profili professionali
1.I seguenti profili professionali a decorrere dal 1° dicembre 1990 sono ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi sottoindicati: - agente tecnico ................................. III - ausiliario socio sanitario ..................... III - commesso ....................................... III - operatori professionali di II categoria (infermieri generici ed infermieri psichiatrici con un anno di corso, puericultrici, massofisioterapisti) ........................... V - operatore tecnico: - conduttore di caldaie a vapore ............. V - autista di autoambulanze ................... V - cuoco con diploma di scuola professionale alberghiera ................. V -((impiantisti elettricisti ed impiantisti idraulici)) ed impiantisti manutentori ................... V
2.I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio- sanitario, ricollocati ai sensi del comma 1, e l'ausiliario socio sanitario specializzato gia' collocato nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento e sono distinte in relazione all'assegnazione dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del nuovo profilo - che e' data dalla somma dei posti gia' previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti separati in rapporto alle suddette aree di attivita', ferma restando l'interscambiabilita', nel rispetto dei contingenti, del personale interessato prima dell'espletamento del corso di cui al comma 3.
3.Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, ((previo superamento di un apposito corso)) annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento.
4.Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II livello retributivo del ruolo amministrativo e' istituito il nuovo profilo professionale di fattorino, al quale sono affidati compiti elementari nell'ambito dell'attivita' amministrativa e di archivio. Per detto profilo e' richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e l'accesso e' disciplinato dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I STIPENDI
Art. 41
Nuovi stipendi
1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 ((di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,)) sono cosi' stabiliti a regime: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.081.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.131.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.181.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.181.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.521.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.631.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.631.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.211.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 33.593.000
2.Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 1° luglio 1990.
3.Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 255.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 314.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.023.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.551.000 4.
4.Dal 1° ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.256.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.340.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.996.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.092.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.205.000 5.
5.Dal 1° luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 ((competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi)): Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.200.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.550.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.140.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.350.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.990.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.230.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.512.000
6.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 42
Retribuzione individuale di anzianita'
1.Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 270.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 290.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 310.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 380.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 490.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000
2.2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ((ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.))
Art. 43
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2.In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Nota all'art. 43-109: - L'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riguardante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, prevede: Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Nota agli articoli 43 e 113: - L'art.13 della legge 29 marzo 1983,n.93,cosi'recita: "Art.13(Efficacia temporale degli accordi). Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo II INDENNITA'
Art. 44
Indennita' di direzione per i direttori amministrativi
1.Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capo servizio e' corrisposta a decorrere dal 1› dicembre 1990 l'indennita' di direzione nelle seguenti misure annue lorde fisse e ricorrenti: Livello IX - vice direttore amministrativo ......... L. 4.650.000 Livello X - direttore amministrativo .............. L. 8.450.000 Livello XI - direttore amministrativo capo servizio L. 13.100.000
2.Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
3.Gli Enti devono attivare le procedure di mobilita' previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento per favorire i riassorbimenti di eventuali soprannumeri esistenti nelle piante organiche provvisorie e definitive riguardanti i direttori amministrativi capo servizio rispetto ai servizi istituzionali previsti dalle leggi regionali di organizzazione.
Art. 45
Indennita' per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario,professionale e tecnico
1.A decorrere dal 1› dicembre 1990 al personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, appartenente alle posizioni funzionali e profili professionali sottoindicati, competono le seguenti indennita' lorde annue, fisse e ricorrenti: A) Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi: Livello IX, indennita' specialistica L. 1.650.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 6.900.000; Livello X, indennita' specialistica L. 2.160.000, indennita' di dirigenza L. 1.200.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 7.600.000; Livello XI, indennita' specialistica L. 3.360.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 11.300.000. B) Avvocati, procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi: Livello IX, indennita' tecnico-professionale L. 4.650.000; Livello X, indennita' tecnico-professionale L. 8.450.000; Livello XI, indennita' tecnico-professionale L. 13.100.000.
2.Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' elevata a L. 7.140.000 a decorrere dal 1› luglio 1990.
3.Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Nota all'art.45: Art. 61 (Norma di primo inquadramento).- 1. L'indennita' prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e' soppressa con decorrenza 1› gennaio 1988. La stessa e' invece ridotta dal 1› gennaio 1986 del 30' e dal 1› gennaio 1987 del 65'. 2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50. 3. Tale somma cessera' di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10› livello retributivo.
Art. 46
Indennita' per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
1.Sono confermate nelle misure ed alle condizioni gia' previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, le indennita' di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio di Direzione.
2.A decorrere dal 1› dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000.
Nota all'art. 46: - Gli articoli 52, 53, 54 e 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, prevedono: Art. 52 (Indennita' di bilinguismo).- 1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attruibuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige. Capo III Art. 53. (Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).- 1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennita' di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda. 2. L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile, per i medici, con l'indennita' primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima. Art. 54 (Indennita' di coordinamento).- 1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta l'indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di: a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti; b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale. Art. 55 (Indennita' di polizia giudiziaria).- 1. Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000.
Art. 47
Qualificazione professionale del personale ricompreso nella posizione funzionale di X livello retributivo
1.Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti disposizioni, per il personale di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di X livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, al quale con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un servizio all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale ovvero di un settore o modulo organizzativo - secondo l'articolazione interna dei servizi istituzionali prevista dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero da atti di indirizzo o regolamentari, a decorrere dal 1° dicembre 1990, le indennita' sottoindicate sono cosi' rideterminate: ((Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi coadiutori:)) A) Indennita' specialistica ...................... L. 3.360.000. B) Indennita' di dirigenza........................ L. 3.400.000. Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori: A) Indennita' tecnico professionale............... L. 11.810.000. Direttori amministrativi: A) Indennita' di direzione........................ L. 11.810.000.
2.Ai fini di cui sopra, l'Ente procede entro il 31 ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
3.L'individuazione delle funzioni sopra descritte, che deve essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio correlate con l'organizzazione del lavoro, non puo', comunque, superare per il personale del ruolo sanitario il 20% della dotazione organica complessiva dei relativi posti di posizione funzionale intermedia previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive dell'Ente e, per gli altri ruoli, il 40% delle complessive dotazioni organiche dei relativi posti. Dette percentuali sono calcolate tenendo conto anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
4.Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i dipendenti di posizione funzionale intermedia di ruolo previsti dal medesimo comma 1 in possesso di una anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione medesima o di specializzazione nella disciplina o di specializzazione strettamente connessa alle funzioni da affidare. La valutazione, per la selezione di cui al comma 1, avviene secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982, con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal Coordinatore Sanitario e, per il personale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo dal Coordinatore amministrativo, nonche' da due dirigenti di posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili, di cui uno designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
5.Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1, e' fissata al 1° dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente.
6.L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1, nelle successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che non intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1 da effettuarsi secondo le procedure previste dalle legge vigenti.
Art. 48
Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle posizioni funzionali di IX livello retributivo
1.In riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, al personale appartenente alla posizione funzionale iniziale corrispondente al IX livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che abbia maturato un'anzianita' di servizio complessiva nella posizione funzionale di appartenenza di anni cinque, a decorrere dal 1› dicembre 1990, le indennita' sottoindicate sono cosi' rideterminate: Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi collaboratori: A) Indennita' specialistica....................... L. 2.160.000. B) Indennita' di dirigenza........................ L. 1.200.000. Procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi collaboratori: A) Indennita' tecnico professionale............... L. 6.330.000. Vice direttori amministrativi: A) Indennita' di direzione........................ L. 6.330.000. Detto beneficio e' attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal coordinatore sanitario e, per il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, dal coordinatore amministrativo, nonche' da due dirigenti di posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili, uno dei quali designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione dell'attivita' professionale, di formazione e di studio svolta, nonche' sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato.
2.Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei requisiti richiesti, ancorche' il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.
3.Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per i singoli profili professionali interessati, il personale indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal personale appartenente alle posizioni funzionali apicali.
Nota agli articoli 16 e 48: - Il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 1984, n. 821, recante disposizioni sulle Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi servizi e uffici delle unita' sanitarie locali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 388 del 10 dicembre 1984.
Art. 49
Indennita' della professione infermieristica
2.Agli operatori professionali di II categoria - infermieri generici - l'indennita' di cui al comma 1 compete nella misura del 10%.
3.Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V,VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennita' giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a L. 6.000.
4.Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal comma 1. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori del personale infermieristico compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
5.Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennita' giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere.
6.L'indennita' di cui al comma 5, maggiarata di L. 2.000 giornaliere, compete, altresi', al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive.
7.Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1› dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50, commi 4 e 5.
Art. 50
Indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi
1.Al personale gia' appartenente alla posizione funzionale corrispondente alIII livello retributivo - ex ausiliario socio sanitario specializzato - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000.
2.Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori tecnici - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000.
3.Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000.
4.Al sottoindicato personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000: Ruolo sanitario - Personale infermieristico (dietiste, podologi) - Personale tecnico sanitario - Personale della riabilitazione - Personale di vigilanza e di ispezione Ruolo tecnico - Assistente sociale - Assistente tecnico Ruolo amministrativo - Assistente amministrativo
5.Agli operatori professionali di I categoria - coordinatori - del ruolo sanitario compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
6.Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
7.Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
8.Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonche' agli operatori professionali dirigenti non ((ricompresi nell'articolo 68, comma 6,)) compete un'indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
9.Le indennita' previste dal presente articolo decorrono dal 1° dicembre 1990.
Art. 51
Indennita' di turno
1.Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete una indennita' giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati, pari al L. 3.500.
2.L'indennita' di cui al comma 1, che decorre dal 1› dicembre 1990, non e' cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e riassorbe l'indennita' prevista dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. L'indennita' di pronta disponibilita' e' rideterminata in L. 40.000 lorde. Una indennita' giornaliera di L. 2.000 e' corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.
Nota all'art. 51: - Gli articoli 49 e 57 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 cosi recitano: Art. 49 (Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza).- 1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9›, 10› e 11› viene corrisposta l'indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: Livello 9› .....L. 4.300.000 Livello 10› .....L. 6.600.000 Livello 11› .....L. 9.600.000 2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo. Art. 57 (Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti).- 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1› al 7› livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000. 2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4›, 6› e 7› livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000. 3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4›, 6› e 7› livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente. 4. Al restante personale compreso tra il 1› e 8› livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde. 5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1› febbraio 1987. 6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.
Art. 52
Indennita' per servizio notturno e festivo
1.Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2.Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di un'indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
3.Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1› dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al medesimo titolo dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
Nota all'art. 52: - L'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 60 (Indennita' per servizio notturno e festivo). - 1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennita' notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. 2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo III NORME PARTICOLARI
Art. 53
Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello
1.Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche di diverso profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del comparto senza soluzione di continuita' dei servizi, il dipendente acquisisce il trattamento economico previsto per la nuova posizione funzionale mantenendo la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data del passaggio.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti vincitori di concorso od avviso provenienti dal comparto Enti locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel comparto Sanita'. La medesima disposizione si applica nei confronti dei dipendenti suddetti anche nel caso in cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa posizione funzionale o di posizione inferiore.
3.Qualora i dipendenti provenienti dagli Enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, abbiano mantenuto il sistema di progressione economica per classi e scatti, la retribuzione individuale di anzianita' e' costituita dal valore delle classi e scatti medesimi effettivamente maturati alla data di passaggio con l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42.
Nota agli artt. 53-118: - Gli articoli 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 761 cosi recitano: CAPO III VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI Art. 24 (Riconoscimento dei servizi prestati).- Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali. Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico. Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali. Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili).- Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari sono equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.
Art. 54
Indennita' di rischio da radiazioni
1.Le indennita' di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460.
2.Le indennita' citate spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3.L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanita'.
4.L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, e' effettuato dalla commissione gia' prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' modificata: la commissione e' presieduta dal Coordinatore Sanitario e composta dal Responsabile del Servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od Organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonche' del personale che presta la propria attivita' nelle sale operatorie.
6.Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, e' corrisposta l'indennita' nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.
7.L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
8.Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.
9.Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
Note all'art. 54 e 120: - L'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 recante Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968 n. 416, concernente l'istituzione dell'indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1988, n. 258 - cosi recita: Art. 1.- 1. I servizi di radiologia mrdica,radioagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire,sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali,la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. 2.Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987.n.270. l'indennita' mensile lorda di l.30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968,n.416, e'aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, e' corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara' effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991. - L'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 58 (Indennita' di rischio da radiazioni).- 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'. 4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 6. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 riguardante Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile di ruolo e non di ruolo e agli operai dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975. - Il testo della circolare del Ministro della Sanita' del 4 agosto 1971, n. 144, recante norme sulla Osservanza degli artt. 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione Sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti e' riportata alle note all'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, pubblicato nel supplemento ordinario 42 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. - Il decreto presidenziale del 13 febbraio 1964, n. 185, riguardante: La sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare e' pubblicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1965 n. 95. L'articolo 9, lettera H), cosi recita: Art. 9 (Definizioni di altri termini usati nella presente legge).- Per l'applicazione della presente legge valgono inoltre le seguenti definizioni: a) Medico autorizzato: medico che possiede la specializzazione e l'addestramento necessari a garantire la sorveglianza medica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La specializzazione e l'autorita' del medico autorizzato sono riconosciute dalla competente autorita'. b) Esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare le radiazioni ionizzanti, per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di protezione e per dare le istruzioni e prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La qualificazione dell'esperto e' riconosciuta dalla competente autorita'. c) Sorveglianza medica (della protezione): l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti e delle disposizioni sanitarie adottate dal medico autorizzato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. d) Sorveglianza fisica (della protezione): l'insieme dei dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle misure, delle istruzioni e delle prescrizioni effettuate dall'esperto qualificato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. e) Zona controllata: luogo determinato in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni superiore a 1.5 rem per anno. In tale zona sono svolte la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica della protezione contro le radiazioni. f) Zona sorvegliata: ogni luogo alla periferia di una zona controllata in cui sussiste un pericolo permanente di superamento della dose massima ammissibile per l'insieme della popolazione e nel quale occorre esercitare la sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni. g) Persone esposte per ragioni professionali: persone che in una zona controllata effettuano abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti. h) Gruppi particolari della popolazione: gruppo 1) le persone che per motivi di lavoro si trovano occasionalmente nella zona controllata,ma che non sono considerate persone esposte per ragioni professionali; gruppo 2) le persone che manipolano apparecchi emittenti radiazioni ionizzanti o contenenti sostanze radioattive in quantita' tali che le radiazioni emesse non superino la dose massima ammissibile per questa categoria di persone; gruppo 3) le persone che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che per tale ragione possono ricevere una irradiazione superiore a quella fissata per la popolazione nel suo insieme. i) Esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica: esercizio qualificato della roentgendiagnostica, esclusa l'attivita' radiologica occasionale di carattere complementare all'esercizio clinico.
Art. 55
Mansioni superiori
1.Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilita' dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, le procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali - ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, prorogata dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.
2.Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuita' della funzione, a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
3.Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna di esse fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.
4.Le mansioni superiori si configurano, altresi', quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
5.L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura. In caso di piu' aventi titolo, le mansioni superiori sono attribuite al dipendente con maggiore anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma 1 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non da' titolo ad alcuna retribuzione.
6.Qualora, per giustificati motivi, le procedure di cui al comma 1 non possono essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto al comma 5, al dipendente incaricato delle mansioni superiori con provvedimento formale, secondo le vigenti disposizioni, e' corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.
7.In nessun caso puo' farsi luogo al conferimento di mansioni superiori con la procedura di cui al comma 6 per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore amministrativo capo servizio se non siano state attivate le procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera B), per il riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni funzionali, da commisurarsi in rapporto al numero dei servizi amministrativi istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.
8.La disciplina di cui al presente articolo ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207.
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