DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione collettiva per il personale del Servizio Sanitario Nazionale comprensivo di una apposita area negoziale per la professionalita' medica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, 20 maggio 1987, n. 270, e 17 settembre 1987, n. 494;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989 - che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per professionalita' medica di cui al predetto articolo 6, comma 5 e seguenti, stipulata in data 6 aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989, e le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione Pubblica-Sanita', CISL-FISOS, UIL-Sanita', CIDA-SI.DIR.SS., CONFEDIR-DIRSAN, CIDIESSE, CISAS-Sanita', CISAL-FIALS, SICUS ed AUPI (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL nonche', per l'area negoziale medica, le Organizzazioni Sindacali COSMED, ANAAO/SIMP, CIMO, Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL medici, SNR, SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il SUMI che ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 luglio 1990, sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990 e del 23 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Visto il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2.Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione I CITTADINO UTENTE
Art. 2
Rapporti amministrazione-cittadino
1.Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.
2.A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una piu' agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione anche documentale sui servizi erogati dall'Ente e sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di prestazione nonche' di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi.
4.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze, unitamente alle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Note agli articoli 2 e 7: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 27 gennaio 1968. - La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26779 del 20 ottobre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 7 ottobre 1989.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione II NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 3
Servizi pubblici essenziali
1.Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti: 1) assistenza sanitaria; 2) igiene pubblica; 3) veterinaria; 4) protezione civile; 5) sicurezza e salvaguardia degli impianti; 6) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi di prima necessita', distribuzione di energia nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; 7) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988, recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90: "Art. 10 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comporto, fermo restando l'0bblico di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,n.68,provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili,in relazione alla essenzialita' dei servizi,per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento. 2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'nizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale.
Art. 4
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1.Al fine di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2.Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello Regionale - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3.La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singolo Ente entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano di assicurare comunque i servizi pubblici essenziali.
4.In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
5.Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo III CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 5
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1.I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 6
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1.La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2.
2.I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni. 3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio. 4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti. 5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione. 6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti. 7. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi. 8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione. 9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi".
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 2 - 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987 pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987 recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Art. 2 (Materie di contrattazione decentrata). - 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale; l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici; la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilita', permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale; le pari opportunita'; i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto. 2. Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1. Art. 3 (Livelli di contrattazione). - 1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) - REGIONALE, che riguarda: l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale; la formazione dei programmi di occupazione; la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilita' compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici: la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale del personale; la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; i piani e i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica ed incentivazioni connesse; la definizione di criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le pari opportunita'; le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto; b) - LOCALE, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare: la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi, - anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti gia' esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale; l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unita' operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilita', per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali necessarie; la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; le altre materie specificatamente e tassativamente indi- cate nel presente decreto. 2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.
Art. 7
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1.Il comma 6 dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni".
Note agli articoli 7 e 77: - L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recita: Art. 112 (Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi). - 1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito del presente decreto. 2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto. 3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. 4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale. 5. La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresij, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale. 6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. 7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. 8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM. - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante Legge quadro sul pubblico impiego, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983: Art. 27 (Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; 4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; 5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione; 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato,la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed i coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione; 10)le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 11(la cura,sentito iº Ministero degli affari esteri,dei rapporti con l'OCSE,l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti. Note agli articoli 2 e 7: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 27 gennaio 1968. - La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26779 del 20 ottobre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 7 ottobre 1989.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 8
Organizzazione del lavoro
1.Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Nazionale gia' avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e con il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali.
2.Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari, tecnici ed amministrativi richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unita' operative ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilita' di ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalita'.
3.Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia e per gli altri ruoli il 24%. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione e' disciplinata con successivo decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1› dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
4.Nelle Regioni, in cui sia gia' stato avviato, sulla base delle leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei posti del personale laureato non medico del ruolo sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 5 e 6, della parte seconda - area medica.
5.Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi precedenti.
6.In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale delle professionalita' dei laureati dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e di altre figure del comparto si pone, altresi', come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari, tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza anche attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro, secondo l'allegato 2) che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare per la specificita' del ruolo infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell'attivita' professionale adeguata alle esigenze di una crescente responsabilita' per qualificare l'assistenza sanitaria secondo le linee dell'ordinamento comunitario.
Note all'art. 8: - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 14 (Normativa concorsuale).- 1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti stessi. - La legge del 25 ottobre 1985, n. 595, recante Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1985. - Il testo coordinato del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1988, n. 109, recante: Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1988. - Il testo del decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988. - Si trascrive il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395: Art. 12 (Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio).- 1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanera' atti di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonche' alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi. 2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio. 3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Art. 13 (Norme di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali).- 1. Le disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. - Si trascrive il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante: Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980: Art. 12 (Norme concorsuali).- I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unita' sanitarie locali, con periodicita' annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi. Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative. Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 41 del presente decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unita' sanitaria locale. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. Si considerano disponibili, altresij, i posti ricoperti da personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni. Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al curric- ulum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali e' garantita la rappresentenza del Ministero della sanita', nonche' le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali e' richiesto il diploma di laura, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovra' essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione.
Art. 9
Orario di lavoro
1.In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 al fine di garantire un incremento dell'efficacia dei servizi sanitari nonche' per favorire le attivita' di didattica, ricerca ed aggiornamento del relativo personale, a decorrere dal 1› ottobre 1990, l'orario di lavoro del personale non medico collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal IX all'XI livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e' fissato in ore 38 settimanali.
Art. 10
Lavoro straordinario
1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2.Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3.A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero di dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza dovute anche a carenze di organico e per assicurare i servizi di pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.
4.Il limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendenti costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5.Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6.Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute dopo la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
8.Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 41, comma 1, hanno effetto sulla misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal 1› giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
9.La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo II MOBILITA'
Art. 11
Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'Ente
1.L'istituto della mobilita' all'interno dell'Ente concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.
2.Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' di urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori del presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
4.Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5.Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6.I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nel presente articolo sono adottati dal Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 12
Mobilita' tra Enti in ambito regionale
1.La mobilita' del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie.
2.Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale: A) il personale puo' essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure: 1) pubblicita', con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilita' relativi alla copertura dei posti vacanti individuati da parte dell'Unita' Sanitaria Locale interessata, nell'albo dell'Unita' Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilita' deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre Unita' Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicita'; 2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate, sentito nell'Unita' Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3); 3) in caso di pluralita' di domande il trasferimento e' disposto dall'Unita' Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto da ricoprire si riferisce ove non facente gia' parte dell'ufficio di Direzione. Possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali, secondo le modalita' definite dalla lettera d) nel comma 3 dell'articolo 11; 4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali; B) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto o di verifica di esubero: 1) in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina - ove prevista - vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza; 2) l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna da attuarsi secondo la procedura dell'articolo 11 e di quella disciplinata alla lettera A); 3) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la regione provvede ad attivare i processi di mobilita' a domanda previsti dalla lettera A), con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto proce- dure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate; 4) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione; 5) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione, o se piu' favorevoli, le indennita' sotto indicate: posizione funzionale V ed inferiori..................L. 2.000.000 posizione funzionale VI..............................L. 2.500.000 posizione funzionale VII.............................L. 3.000.000 posizione funzionale VIII e superiori................L. 3.500.000 Le indennita' di incentivazione alla mobilita' sono corrisposte a cura dell'Ente ricevente e rimborsate dallo Stato sino alla concorrenza massima delle somme di cui sopra.
Note agli articoli 12 e 82: - L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 29 (Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale).- Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori. In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico. Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale. - Per la legge 8 aprile 1988, n. 109 vedere in nota all'art. 8. - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 recante: Disposizioni in materia di pubblico impiego, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989: Art. 5 - 1. Per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1 30, e dagli stanziamenti di bilancio. 2. Le unita' sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 3. Per le unita' sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unita' sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non riempiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvedera' alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilita' attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedera' a disporne, ove possibile, la copertura con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990. Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 13
Mobilita' tra Enti in ambito interregionale
1.La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.
Nota agli artt. 13 e 83: - L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 44 (Comando per esigenze di servizio).- Il personale puo' essere comandato a prestare servizio presso altra unita' sanitaria locale. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unita' locali interessate, sentito il dipendente. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unita' sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare serivizio. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non puo' essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti. Il personale puo' essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando e' disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unita' sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione. Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 14
Mobilita' intercompartimentale
1.Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione e profilo professionale nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.
2.Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali con le stesse modalita' e condizioni di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
3.Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
4.Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova purche' superata presso l'ente di provenienza ed e' inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina rivestita secondo le modalita' indicate nell'articolo 53.
Nota agli articoli 14 e 84: - L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1986 recante: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87 con recita: Art. 6 (Mobilita').- 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello. 2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base dei limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale. 3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilita' anche intersettoriali. 4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato. 5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro. 6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito. 7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica.
Art. 15
Mobilita' di compensazione
1.La mobilita' tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale e' consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2), lettera A), comma 2, dell'articolo 12.
Art. 16
Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica
1.Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2.A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonche' alle leggi che regolano in particolare lo svolgimento della professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all'attivita' svolta abitualmente nell'unita' operativa di assegnazione, deve accertare - per il tramite del Collegio Medico legale dell'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che cio' comporti cambiamento di profilo o di disciplina, ove prevista.
3.Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione e profilo di appartenenza e nell'attivita' di lavoro svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, puo' essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero e' consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
4.Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.
5.La procedura di cui ai commi 1 e 2 puo' essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
6.In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
7.Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo e' considerato indisponibile ai fini della sua copertura.
Nota agli articoli 16 e 48: - Il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 1984, n. 821, recante disposizioni sulle Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi servizi e uffici delle unita' sanitarie locali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 388 del 10 dicembre 1984. Nota agli articoli 16 e 86: - L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 56 (Dispensa dal servizio).- La dispensa dal servizio del personale e' adottata: 1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio; 2) quando sia stato contestato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale. La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale,ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri. La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti. La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Art. 17
Passaggio ad altro profilo o ruolo
1.Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal I al IV livello retributivo, possono, a domanda, disporre il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro della medesima posizione funzionale, anche di altro ruolo, purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del passaggio e con il solo limite che il profilo professionale richiesto escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi dell'articolo 19 legge 29 marzo 1983, n. 93.
2.Nel caso di presentazione di piu' domande rispetto ai posti disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianita' complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza.
3.Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per stipendio base e salario di anzianita' ed acquisisce dalla data del passaggio le indennita' specifiche del nuovo profilo professionale, ove previste.
4.Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi di aggiornamento obbligatorio.
Nota all'art. 17: "- L'art. 19 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosij recita: Art. 19 (Mobilita').- Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilita' all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono."
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo I NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
Art. 18
Trattamento di missione per particolari categorie
2.Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza e' corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
Nota agli articoli 18 e 87: - L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395, cosij recita: " Art. 5 (Trattamento di missione).- 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93."
Art. 19
Copertura assicurativa
1.In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2.La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4.I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5.Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Nota agli articoli 19 e 88: "- L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: Art. 6 (Copertura assicurativa).- 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria."
Art. 20
Diritto allo studio
2.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o ((post-universitari)), sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
3.A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
4.Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono defi- nite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5.Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
6.Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
Art. 21
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3.L'Ente dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Nota agli articoli 21, 22, 89 e 90: - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: "Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche).- 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica."
Art. 22
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3.L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Art. 23
Pari opportunita'
1.I Comitati per le pari opportunita', di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2.I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
4.Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
5.Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Nota agli articoli 23 e 91: - L'art. 40 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 40 (Pari opportunita').- 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzano in vere e proprie"azioni positive"a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Art. 24
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1.La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
2.Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3.Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario, nonche' di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4.A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla Direzione sanitaria - in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari - o al Servizio di Igiene e prevenzione, secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attivita' viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unita' Sanitarie Locali.
5.I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.
6.Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli enti provvedono all'installazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie, nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7.Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornala lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute dei dipendenti.
8.Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneita', si provvede al provvisorio mutamento di attivita' delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.
9.Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
10.Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative unitamente agli Enti verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica e psichica dei dipendenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV.
11.Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata devono essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocivita' per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 25
Esercizio dell'attivita' sindacale
1.I dipendenti degli Enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2.I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.
3.Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all'Ente da cui gli interessati dipendono.
Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nota agli articoli 25, 37, 93 e 105: "- L'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi recita: "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti).- Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni,che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".
Art. 26
Diritto di assemblea
1.Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascun Ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unita' in cui prestano la propria attivita', per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Nota agli articoli 26 e 94: -L'art.11 del D.P.R. 23 agosto 1988,n.395,cosi' recita: "Art.11(Assemblee del personale). 1.Fatte salve le condizioni di migliorfavore previste dalle vigenti disposizioni,il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima. 4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative. 5. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.
Art. 27
Aspettative sindacali
1.I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie Confederazioni od Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Confederazione od Organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2.Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli Enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in n. 875 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3.Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 e' riservato per il 90 per cento alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre 1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale una aspettativa per ogni Confederazione Sindacale di cui al citato decreto ministeriale.
4.Alla ripartizione tra le varie Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repub-blica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Confederazioni e Organizzazioni Sindacali interessate.
5.La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla Confederazione od Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva Confederazione od Organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I.
6.La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
7.Diverse intese intervenute tra le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali adempimenti. ((3)) -------------- AGGIORNAMEMTO (3) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Art. 28
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1.Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 sono corrisposti dall'Ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed all'incentivo della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' dello svolgimento di prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13. Sono altresi' esclusi i compensi per lavoro straordinario.
2.I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.
3.Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le modalita' dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. ((3))
Art. 29
Permessi sindacali retribuiti
1.I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'articolo 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.
2.I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative.
3.I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3. ((3))
Art. 30
Monte orario complessivo
1.Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 29 e' determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2.La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10' del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3.Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4.Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 25 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5.Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli Enti per i conseguenziali adempimenti. ((3))
Art. 31
Diritto di affissione
1.Le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 32
Locali per le rappresentanze sindacali
1.In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti e' consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali all'interno della struttura.
2.Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiestas, di un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della struttura.
Art. 33
Patronato sindacale
1.I dipendenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.
2.Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Nota agli articoli 33 e 101: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 riguardante il Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1947, n. 197.
Art. 34
Garanzie nelle procedure disciplinari
1.Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
Art. 35
Referendum
1.Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unita' operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' operativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 36
Contributi sindacali
1.I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2.La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3.Le trattenute mensili operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
4.Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 37
Tutela dei dipendenti dorogenti sindacali
1.Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in localita' diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali egli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni e Confederazioni di appartenenza.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3.I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.
Art. 38
Norma transitoria
1.Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2.Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonche' all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione o Confederazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni o Confederazioni Sindacali interessate.
3.La ripartizione di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, e' effettuata entro il 31 dicembre 1990.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo III ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 39
Tabelle del personale
1.Al fine di assicurare la maggiore funzionalita' degli Enti, in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili professionali ivi previsti, salvo quanto disposto dall'articolo 40, sono riordinate secondo l'allegato 1) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Nota agli articoli 30, 39, 98 e 107: - Il testo della legge 29 marzo 1983, n. 93 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126: - Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.
Art. 40
Profili professionali
1.I seguenti profili professionali a decorrere dal 1° dicembre 1990 sono ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi sottoindicati: - agente tecnico ................................. III - ausiliario socio sanitario ..................... III - commesso ....................................... III - operatori professionali di II categoria (infermieri generici ed infermieri psichiatrici con un anno di corso, puericultrici, massofisioterapisti) ........................... V - operatore tecnico: - conduttore di caldaie a vapore ............. V - autista di autoambulanze ................... V - cuoco con diploma di scuola professionale alberghiera ................. V -((impiantisti elettricisti ed impiantisti idraulici)) ed impiantisti manutentori ................... V
2.I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio- sanitario, ricollocati ai sensi del comma 1, e l'ausiliario socio sanitario specializzato gia' collocato nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento e sono distinte in relazione all'assegnazione dei dipendenti interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali. A tal fine, la dotazione organica complessiva del nuovo profilo - che e' data dalla somma dei posti gia' previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per gli agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati - deve essere distinta in contingenti separati in rapporto alle suddette aree di attivita', ferma restando l'interscambiabilita', nel rispetto dei contingenti, del personale interessato prima dell'espletamento del corso di cui al comma 3.
3.Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, ((previo superamento di un apposito corso)) annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento.
4.Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al II livello retributivo del ruolo amministrativo e' istituito il nuovo profilo professionale di fattorino, al quale sono affidati compiti elementari nell'ambito dell'attivita' amministrativa e di archivio. Per detto profilo e' richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e l'accesso e' disciplinato dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I STIPENDI
Art. 41
Nuovi stipendi
1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 ((di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,)) sono cosi' stabiliti a regime: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.081.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.131.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.181.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.181.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.521.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.631.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.631.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.211.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 33.593.000
2.Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 1° luglio 1990.
3.Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 255.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 314.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.023.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.551.000 4.
4.Dal 1° ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.256.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.340.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.996.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.092.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.205.000 5.
5.Dal 1° luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 ((competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi)): Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.200.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.550.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.140.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.350.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.990.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.230.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.512.000
6.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 42
Retribuzione individuale di anzianita'
1.Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 270.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 290.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 310.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 380.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 490.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000 Livello XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000
2.2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3.Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ((ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.))
Art. 43
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
2.In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Nota all'art. 43-109: - L'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riguardante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, prevede: Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Nota agli articoli 43 e 113: - L'art.13 della legge 29 marzo 1983,n.93,cosi'recita: "Art.13(Efficacia temporale degli accordi). Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo II INDENNITA'
Art. 44
Indennita' di direzione per i direttori amministrativi
1.Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capo servizio e' corrisposta a decorrere dal 1› dicembre 1990 l'indennita' di direzione nelle seguenti misure annue lorde fisse e ricorrenti: Livello IX - vice direttore amministrativo ......... L. 4.650.000 Livello X - direttore amministrativo .............. L. 8.450.000 Livello XI - direttore amministrativo capo servizio L. 13.100.000
2.Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
3.Gli Enti devono attivare le procedure di mobilita' previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento per favorire i riassorbimenti di eventuali soprannumeri esistenti nelle piante organiche provvisorie e definitive riguardanti i direttori amministrativi capo servizio rispetto ai servizi istituzionali previsti dalle leggi regionali di organizzazione.
Art. 45
Indennita' per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario,professionale e tecnico
1.A decorrere dal 1› dicembre 1990 al personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, appartenente alle posizioni funzionali e profili professionali sottoindicati, competono le seguenti indennita' lorde annue, fisse e ricorrenti: A) Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi: Livello IX, indennita' specialistica L. 1.650.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 6.900.000; Livello X, indennita' specialistica L. 2.160.000, indennita' di dirigenza L. 1.200.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 7.600.000; Livello XI, indennita' specialistica L. 3.360.000, indennita' professionale e di aggiornamento L. 11.300.000. B) Avvocati, procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi: Livello IX, indennita' tecnico-professionale L. 4.650.000; Livello X, indennita' tecnico-professionale L. 8.450.000; Livello XI, indennita' tecnico-professionale L. 13.100.000.
2.Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' elevata a L. 7.140.000 a decorrere dal 1› luglio 1990.
3.Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Nota all'art.45: Art. 61 (Norma di primo inquadramento).- 1. L'indennita' prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e' soppressa con decorrenza 1› gennaio 1988. La stessa e' invece ridotta dal 1› gennaio 1986 del 30' e dal 1› gennaio 1987 del 65'. 2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50. 3. Tale somma cessera' di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10› livello retributivo.
Art. 46
Indennita' per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
1.Sono confermate nelle misure ed alle condizioni gia' previste dagli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, le indennita' di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio di Direzione.
2.A decorrere dal 1› dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000.
Nota all'art. 46: - Gli articoli 52, 53, 54 e 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, prevedono: Art. 52 (Indennita' di bilinguismo).- 1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attruibuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige. Capo III Art. 53. (Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).- 1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennita' di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda. 2. L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile, per i medici, con l'indennita' primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima. Art. 54 (Indennita' di coordinamento).- 1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta l'indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di: a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti; b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale. Art. 55 (Indennita' di polizia giudiziaria).- 1. Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000.
Art. 47
Qualificazione professionale del personale ricompreso nella posizione funzionale di X livello retributivo
1.Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti disposizioni, per il personale di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di X livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, al quale con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un servizio all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale ovvero di un settore o modulo organizzativo - secondo l'articolazione interna dei servizi istituzionali prevista dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero da atti di indirizzo o regolamentari, a decorrere dal 1° dicembre 1990, le indennita' sottoindicate sono cosi' rideterminate: ((Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi coadiutori:)) A) Indennita' specialistica ...................... L. 3.360.000. B) Indennita' di dirigenza........................ L. 3.400.000. Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori: A) Indennita' tecnico professionale............... L. 11.810.000. Direttori amministrativi: A) Indennita' di direzione........................ L. 11.810.000.
2.Ai fini di cui sopra, l'Ente procede entro il 31 ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative indicate nel comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
3.L'individuazione delle funzioni sopra descritte, che deve essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio correlate con l'organizzazione del lavoro, non puo', comunque, superare per il personale del ruolo sanitario il 20% della dotazione organica complessiva dei relativi posti di posizione funzionale intermedia previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive dell'Ente e, per gli altri ruoli, il 40% delle complessive dotazioni organiche dei relativi posti. Dette percentuali sono calcolate tenendo conto anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
4.Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i dipendenti di posizione funzionale intermedia di ruolo previsti dal medesimo comma 1 in possesso di una anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione medesima o di specializzazione nella disciplina o di specializzazione strettamente connessa alle funzioni da affidare. La valutazione, per la selezione di cui al comma 1, avviene secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982, con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal Coordinatore Sanitario e, per il personale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo dal Coordinatore amministrativo, nonche' da due dirigenti di posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili, di cui uno designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
5.Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1, e' fissata al 1° dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente.
6.L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1, nelle successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che non intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1 da effettuarsi secondo le procedure previste dalle legge vigenti.
Art. 48
Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle posizioni funzionali di IX livello retributivo
1.In riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, al personale appartenente alla posizione funzionale iniziale corrispondente al IX livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che abbia maturato un'anzianita' di servizio complessiva nella posizione funzionale di appartenenza di anni cinque, a decorrere dal 1› dicembre 1990, le indennita' sottoindicate sono cosi' rideterminate: Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi collaboratori: A) Indennita' specialistica....................... L. 2.160.000. B) Indennita' di dirigenza........................ L. 1.200.000. Procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici, sociologi collaboratori: A) Indennita' tecnico professionale............... L. 6.330.000. Vice direttori amministrativi: A) Indennita' di direzione........................ L. 6.330.000. Detto beneficio e' attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal coordinatore sanitario e, per il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, dal coordinatore amministrativo, nonche' da due dirigenti di posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e profili, uno dei quali designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione dell'attivita' professionale, di formazione e di studio svolta, nonche' sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato.
2.Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei requisiti richiesti, ancorche' il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.
3.Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per i singoli profili professionali interessati, il personale indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal personale appartenente alle posizioni funzionali apicali.
Nota agli articoli 16 e 48: - Il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 1984, n. 821, recante disposizioni sulle Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi servizi e uffici delle unita' sanitarie locali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 388 del 10 dicembre 1984.
Art. 49
Indennita' della professione infermieristica
2.Agli operatori professionali di II categoria - infermieri generici - l'indennita' di cui al comma 1 compete nella misura del 10%.
3.Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V,VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennita' giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a L. 6.000.
4.Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal comma 1. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori del personale infermieristico compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
5.Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennita' giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere.
6.L'indennita' di cui al comma 5, maggiarata di L. 2.000 giornaliere, compete, altresi', al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive.
7.Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1› dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50, commi 4 e 5.
Art. 50
Indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi
1.Al personale gia' appartenente alla posizione funzionale corrispondente alIII livello retributivo - ex ausiliario socio sanitario specializzato - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000.
2.Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori tecnici - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000.
3.Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000.
4.Al sottoindicato personale di posizione funzionale corrispondente al VI livello retributivo dei vari ruoli compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000: Ruolo sanitario - Personale infermieristico (dietiste, podologi) - Personale tecnico sanitario - Personale della riabilitazione - Personale di vigilanza e di ispezione Ruolo tecnico - Assistente sociale - Assistente tecnico Ruolo amministrativo - Assistente amministrativo
5.Agli operatori professionali di I categoria - coordinatori - del ruolo sanitario compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
6.Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
7.Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione funzionale corrispondente al VII livello retributivo compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
8.Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonche' agli operatori professionali dirigenti non ((ricompresi nell'articolo 68, comma 6,)) compete un'indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
9.Le indennita' previste dal presente articolo decorrono dal 1° dicembre 1990.
Art. 51
Indennita' di turno
1.Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete una indennita' giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati, pari al L. 3.500.
2.L'indennita' di cui al comma 1, che decorre dal 1› dicembre 1990, non e' cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e riassorbe l'indennita' prevista dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. L'indennita' di pronta disponibilita' e' rideterminata in L. 40.000 lorde. Una indennita' giornaliera di L. 2.000 e' corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive.
Nota all'art. 51: - Gli articoli 49 e 57 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 cosi recitano: Art. 49 (Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza).- 1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9›, 10› e 11› viene corrisposta l'indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: Livello 9› .....L. 4.300.000 Livello 10› .....L. 6.600.000 Livello 11› .....L. 9.600.000 2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo. Art. 57 (Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti).- 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1› al 7› livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000. 2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4›, 6› e 7› livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000. 3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4›, 6› e 7› livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente. 4. Al restante personale compreso tra il 1› e 8› livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde. 5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1› febbraio 1987. 6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.
Art. 52
Indennita' per servizio notturno e festivo
1.Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2.Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di un'indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
3.Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1› dicembre 1990 e riassorbono quelle previste al medesimo titolo dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
Nota all'art. 52: - L'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 60 (Indennita' per servizio notturno e festivo). - 1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennita' notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. 2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo III NORME PARTICOLARI
Art. 53
Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello
1.Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche di diverso profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del comparto senza soluzione di continuita' dei servizi, il dipendente acquisisce il trattamento economico previsto per la nuova posizione funzionale mantenendo la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data del passaggio.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti vincitori di concorso od avviso provenienti dal comparto Enti locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel comparto Sanita'. La medesima disposizione si applica nei confronti dei dipendenti suddetti anche nel caso in cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa posizione funzionale o di posizione inferiore.
3.Qualora i dipendenti provenienti dagli Enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, abbiano mantenuto il sistema di progressione economica per classi e scatti, la retribuzione individuale di anzianita' e' costituita dal valore delle classi e scatti medesimi effettivamente maturati alla data di passaggio con l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42.
Nota agli artt. 53-118: - Gli articoli 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 761 cosi recitano: CAPO III VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI Art. 24 (Riconoscimento dei servizi prestati).- Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali. Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico. Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali. Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili).- Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari sono equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.
Art. 54
Indennita' di rischio da radiazioni
1.Le indennita' di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460.
2.Le indennita' citate spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3.L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanita'.
4.L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, e' effettuato dalla commissione gia' prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' modificata: la commissione e' presieduta dal Coordinatore Sanitario e composta dal Responsabile del Servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od Organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonche' del personale che presta la propria attivita' nelle sale operatorie.
6.Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, e' corrisposta l'indennita' nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.
7.L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
8.Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.
9.Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
Note all'art. 54 e 120: - L'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 recante Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968 n. 416, concernente l'istituzione dell'indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1988, n. 258 - cosi recita: Art. 1.- 1. I servizi di radiologia mrdica,radioagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire,sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali,la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. 2.Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987.n.270. l'indennita' mensile lorda di l.30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968,n.416, e'aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, e' corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara' effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991. - L'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 58 (Indennita' di rischio da radiazioni).- 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'. 4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 6. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 riguardante Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile di ruolo e non di ruolo e agli operai dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975. - Il testo della circolare del Ministro della Sanita' del 4 agosto 1971, n. 144, recante norme sulla Osservanza degli artt. 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione Sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti e' riportata alle note all'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, pubblicato nel supplemento ordinario 42 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. - Il decreto presidenziale del 13 febbraio 1964, n. 185, riguardante: La sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare e' pubblicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1965 n. 95. L'articolo 9, lettera H), cosi recita: Art. 9 (Definizioni di altri termini usati nella presente legge).- Per l'applicazione della presente legge valgono inoltre le seguenti definizioni: a) Medico autorizzato: medico che possiede la specializzazione e l'addestramento necessari a garantire la sorveglianza medica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La specializzazione e l'autorita' del medico autorizzato sono riconosciute dalla competente autorita'. b) Esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare le radiazioni ionizzanti, per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di protezione e per dare le istruzioni e prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La qualificazione dell'esperto e' riconosciuta dalla competente autorita'. c) Sorveglianza medica (della protezione): l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti e delle disposizioni sanitarie adottate dal medico autorizzato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. d) Sorveglianza fisica (della protezione): l'insieme dei dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle misure, delle istruzioni e delle prescrizioni effettuate dall'esperto qualificato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. e) Zona controllata: luogo determinato in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni superiore a 1.5 rem per anno. In tale zona sono svolte la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica della protezione contro le radiazioni. f) Zona sorvegliata: ogni luogo alla periferia di una zona controllata in cui sussiste un pericolo permanente di superamento della dose massima ammissibile per l'insieme della popolazione e nel quale occorre esercitare la sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni. g) Persone esposte per ragioni professionali: persone che in una zona controllata effettuano abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti. h) Gruppi particolari della popolazione: gruppo 1) le persone che per motivi di lavoro si trovano occasionalmente nella zona controllata,ma che non sono considerate persone esposte per ragioni professionali; gruppo 2) le persone che manipolano apparecchi emittenti radiazioni ionizzanti o contenenti sostanze radioattive in quantita' tali che le radiazioni emesse non superino la dose massima ammissibile per questa categoria di persone; gruppo 3) le persone che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che per tale ragione possono ricevere una irradiazione superiore a quella fissata per la popolazione nel suo insieme. i) Esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica: esercizio qualificato della roentgendiagnostica, esclusa l'attivita' radiologica occasionale di carattere complementare all'esercizio clinico.
Art. 55
Mansioni superiori
1.Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilita' dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, le procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali - ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, prorogata dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.
2.Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuita' della funzione, a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
3.Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna di esse fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.
4.Le mansioni superiori si configurano, altresi', quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
5.L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura. In caso di piu' aventi titolo, le mansioni superiori sono attribuite al dipendente con maggiore anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma 1 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non da' titolo ad alcuna retribuzione.
6.Qualora, per giustificati motivi, le procedure di cui al comma 1 non possono essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto al comma 5, al dipendente incaricato delle mansioni superiori con provvedimento formale, secondo le vigenti disposizioni, e' corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.
7.In nessun caso puo' farsi luogo al conferimento di mansioni superiori con la procedura di cui al comma 6 per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore amministrativo capo servizio se non siano state attivate le procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera B), per il riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni funzionali, da commisurarsi in rapporto al numero dei servizi amministrativi istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.
8.La disciplina di cui al presente articolo ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207.
Note all'art. 55: - Per l'art. 9 della legge 20 maggio 1985 n. 207, vedasi nota agli artt. 28 e 96. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 vedi nota all'art. 16. - L'art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, cosi recita: Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali).- Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (17) Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purche' il trasferimento dei servizi stessi alle unita' sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia gia' a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983. Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma della leggi 18 marzo 1968, n. 431 (18), e 21 giugno 1971, n. 515 (19), in quanto svolgenti funzioni psicoterapeutiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Il personale dipendente delle unita' sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, e' assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unita' sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al comma precedente l'interessato e' tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unita' sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza. I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge. Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono. - Gli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, cosi recitano: Art. 1.- 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificita' dell'attivita' svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1. 3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1› gennaio 1988 e non coperti, relativi: a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unita'; b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi. 4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potra' essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali e' destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita'. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. 5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988. 6. Le unita' sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga gia' concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non e' richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverra' ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 8. Sono altresij consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 9. Le amministrazioni possono altresij assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo. 10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione. 11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Art. 2.- 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988. 2. Per gli enti locali e per i loro consorzi le assunzioni potranno essere autorizzate con riferimento anche al rapporto nazionale dipendenti-popolazione. 3. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso- concorso presso le scuole e gli istituti di formazione - possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale autorizzazione non e' richiesta per i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali. 4. Con le modalita' indicate nel comma 3 l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna annualmente una programmazione triennale dei reclutamenti e delle immissioni in servizio, delle ferme del personale volontario, dei richiami e dei trattenimenti, in servizio del personale delle Forze armate. 5. A decorrere dal 1› gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. - La legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione con modificazioni del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 recante Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate nonche' in materia di pubblico impiego e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1990 n. 49.
Art. 56
Assenze obbligatorie
1.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita', escluse quelle legate alla necessita' di effettuazione delle relative prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13.
Nota all'art. 56-122: - Il testo della legge del 30 dicembre 1971, n. 1204 recante disposizioni sulla Tutela delle lavoratrici madri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1972, n. 14. L'art. 4 recita: Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. - L'art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 66 (Tipologia e finalita' dell'istituto). - 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza. 2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a re- gime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. 3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi; c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6. Pertanto il nuovo processo e' cosij articolato: I) incentivazione ex articoli 59 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; II) produttivita' per obiettivi. - Per l'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, vedi nota art. 1.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo quinto PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Capo I PRODUTTIVITA'
Art. 57
Tipologia e finalita' dell'istituto
1.L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto a raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.
2.Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3.Dalla data del 1› gennaio 1990 per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
5.Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
7.In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.
Avvertenza: Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 58
Finanziamento dei fondi di incentivazione
1.Il fondo di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, e' determinato annualmente, dal 1° gennaio 1990, per singolo Ente prendendo a base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.
2.Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1990, e' incrementato del tasso di inflazione programmato per il corrispondente anno.
3.Fermo restando che, a parita' di bisogno assistenziale, l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di maggiore esigenza assistenziale, il fondo come sopra determinato e' incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30 giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna - valutate in base al predetto tariffario recepito con decreto ministeriale 8 agosto 1984 - e riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui al presente comma non puo' essere superiore al 10% del fondo dell'anno precedente.
4.Le competenze previste nel tariffario per la categoria. A) - medici vengono utilizzati come riferimento economico di riparto per il personale della categoria. B) - personale laureato non medico.
5.Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate, che non trovano riscontro nel suddetto tariffario, vengono individuate dal Ministro della Sanita', con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6.Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse all'attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.
7.Le Unita' Sanitarie Locali nelle quali l'istituto non ha avuto sviluppo in quanto il relativo fondo erogato nell'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanziamento dell'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 nella misura utile ad attribuire a tutto il personale laureato del ruolo sanitario due ore di plus-orario settimanale nonche' un'ora di plus-orario settimanale al restante personale del ruolo sanitario e al personale laureato degli altri ruoli, al fine di favorire lo sviluppo della attivita' specialistica ambulatoriale all'interno delle strutture e migliorare gli attuali rapporti di efficienza del funzionamento delle stesse. A tal fine, le Unita' Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale e per mesi dodici i relativi acconti al personale interessato ((ai sensi dell'articolo 61,)) comma 10. Al termine del periodo di sperimentazione, le Unita' Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla regione. I fondi necessari al finanziamento del plus-orario di cui al presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti risparmi realizzati sulla attivita' specialistica convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
8.Dal 1° gennaio 1990 il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' incrementato annualmente delle somme corrisposte nell'anno precedente da Enti e Privati paganti per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto del 15% corrispondente alle spese di amministrazione. Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85% al fondo di categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del 10% al fondo della categoria C) e del 5% al fondo della categoria D).
9.Le Regioni, sulla base della quota parte del fondo Sanitario Nazionale necessario a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione delle singole Unita' Sanitarie Locali, possono prevedere che nell'ambito dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della produttivita', limitatamente alle Unita' Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di contabilita' per centri di costo e di gestione budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati, qualora si verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a consuntivo, tali risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57. I dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle singole voci di bilancio.
10.Le quote incrementali del fondo determinate ai sensi dei commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica ((13 maggio 1987,)) n. 228. La suddivisione della quota oraria spettante alle categorie A) e B) avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
11.Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 e' costituito dalla somma dei fondi delle singole Unita' Sanitarie Locali che di norma rimane di loro competenza. In connessione con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale puo' stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.
12.L'istituto della produttivita' per obiettivi di cui all'articolo 66, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, viene finanziato dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun Ente e da una quota del fondo comune di cui agli articoli 70 e 105 del medesimo decreto non superiore allo 1,45', determinata in sede di accordo quadro regionale. Lo 0,80 del monte salari viene incrementato dello 0,65 a decorrere dal 1° luglio 1990.
13.Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 12.
Art. 59
Valutazione della produttivita'
1.L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.
2.Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale con riferimento all'articolo 58, commi 4 e 5, e ripartite con le modalita' previste nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma 10. Titolare delle prestazioni specialistiche utili ai fini dell'istituto dell'incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 e' soltanto il personale delle categorie A) e B).
3.Ai fini della valutazione economica della produttivita', ferme restando le prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31 dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.
4.Le prestazioni sono effettuate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono una equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'equipe.
5.L'accordo quadro regionale puo' prevedere, ai fini della valutazione della produttivita', la costituzione di nuclei interdisciplinari di personale per la valutazione della produttivita' medesima. Agli stessi fini e' previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'articolo 67.
6.Il personale costituente tali nuclei non partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.
7.Non e' ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il personale avente partecipazione agli utili in strutture private.
Nota agli artt. 59 - 63: - L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 70 (Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) 1, comma 6, dell'art. 66).- 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unita' operativa che concorre alla prestazione nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale. 2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale. 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue: all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; al fondo comune il 55%. 4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La quota afferente all'e'quipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistente e collaboratore 1 aiuto e coadiutore 1,4 primario ed equiparati,dirigente 1,8 mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno. 6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: assistente 1 aiuto. 1,1 primario. 1,2 7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66. 8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. 9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. 10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati. 11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono, al fondo di cui all'istituto sub II. 13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D). 14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formazione del nuovo tariffario. 15. Le quote di cui al fondo comune dell'e'quipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'e'quipe stessa. - L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij recita: Art. 71 (Plus orario e sua determinazione).- 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario. 2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue: a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale; b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art.64 3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno,pertanto,applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto. 4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali. 5. Il rapporto proporzionale fre i diversi plus-orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario. 6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 7. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 8. Il testo retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10' del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1› gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 9. Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita'; indennita' integrativa speciale; indennita' annue fisse e continuative; rateo di tredicesima mensilita'. 10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario. 11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. 12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D). - Gli articoli 5, 27 e 28 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recitano: Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3. Art. 27 - Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1› luglio 1972. Art. 28 - Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennita' giornaliere di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. - Per l'art. 4 della stessa legge n. 1204, vedasi nota agli articoli 56 e 112. - Per l'art. 66 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, vedi nota agli articoli 57 e 64.
Art. 60
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera A), dell'art. 57
1.Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a secondo della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici. B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi. C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle tabelle H-I-L-M-N dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento. D) Restante personale.
3.Il fondo comune e' suddiviso in quote orarie. L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attivita' connesse alla operativita' complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote di fondo comune gli accordi decentrati stabiliscono modalita' di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del personale per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro programmati.
4.La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolate sulla base di accordi locali.
5.Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
6.La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.
7.Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.
8.Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, per obiettivi di produttivita' individuati in sede di accordi quadro regionali.
9.Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto previsto nell'articolo 57, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al comma 3 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della produttivita' per obiettivi.
Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126: - Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.
Art. 61
Plus orario e sua determinazione
1.L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui la comma 6, punto I, dell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.
3.Per il personale laureato dirigente dei ruoli amministrativi, professionali e tecnici e, distintamente, per il restante personale amministrativo e per gli assistenti sociali, per i quali sono previsti limiti massimi individuali di plus orario settimanale di 4 ore e di 2 ore, gli accordi quadro regionali definiscono, in relazione alle differenti leggi regionali sull'organizzazione dei servizi, modalita' e ambiti di applicazione dell'istituto.
4.Il plus orario, concordato con le Organizzazioni Sindacali e successivamente deliberato dall'Amministrazione, si integra con il normale orario di lavoro. Il plus orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo individuale cosi' definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo.
5.La misura del plus orario individuale reso puo' trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus orario individuale reso nel semestre rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti.
6.Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270, per il periodo di applicazione del presente regolamento la misura del valore orario e' rapportata, per ciascun operatore, al 10% del trattamento economico globale mensile lordo, cosi' come determinato al comma 7, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
7.Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57 e' quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianita' di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale neo assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale o del profilo o del rapporto di ore successivamente al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora piu' favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato e' incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato per l'anno stesso.
8.Con periodicita' semestrale puo' essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
9.Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cedenza mensile.
10.Le Regioni sono tenute a verificare che le Unita' Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 provvedano ad applicare l'istituto attivando le proce- dure per l'individuazione del plus orario necessario pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe, ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttivita' attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80% del valore massimo fissato per la singola ora di plus orario. Tale acconto sara' restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttivita' prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalita' sono definite in sede di accordo quadro regionale.
11.In sede di accordo a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
12.Al personale soggetto al plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
13.Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonche' al personale in congedo straordinario ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete la corresponsione di una quota fissa pari a quelle riconosciute al personale della categoria D) di pari livello retributivo sul fondo di appartenenza.
14.Qualora nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato si realizzano situazioni di vacanza di organico relativamente a personale impegnato in attivita' di plus- orario o rinunce a plus-orari assegnati, le relative quote di equipe vengono ripartite dalla data della vacanza tra il restante personale componente l'equipe.
Art. 62
Modalita' di determinazione del fondo per il personale della categoria B)
1.Il fondo del personale della categoria B) e' costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale in riferimento all'anno 1989 dalle singole Unita' Sanitarie Locali, incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.
2.Per l'arco di vigenza del presente regolamento, al fondo del personale della categoria B) affluiscono, altresi', le entrate realizzate dal personale ingegnere per prestazioni effettuate a richiesta di Enti o privati.
3.Il fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato da una quota pari al 70% del risparmio derivante dalla distribuzione diretta all'utenza di farmaci, presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, nonche' per la produzione in proprio di prodotti galenici.
4.Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con riferimento ai criteri di cui all'articolo 58, comma 8.
5.Il fondo della categoria B) di cui al presente articolo e' prioritariamente garantito e liquidato al personale della categoria medesima che ha effettuato le prestazioni, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quali-quantitativi delle attivita' connesse. Nel caso che le verifiche semestrali della produttivita' non le giustifichino, esso e', per la parte non utilizzata, messo a disposizione delle altre categorie secondo criteri di distribuzione da definirsi negli accordi quadro regionali.
Art. 63
Modalita' di determinazione dei fondi di incentivazione per il personale delle categorie C) e D)
1.Le competenze attribuite al personale della categoria C) nell'anno 1989 vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale con modalita' che vengono definite nell'accordo quadro regionale per l'arco di validita' del presente regolamento.
2.Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 da prelevare sulla quota attribuita dal fondo sanitario nazionale di parte corrente, nei limiti della quota relativa al risparmio derivante dalla forzata, mancata copertura dei posti vacanti, fino al raggiungimento del limite orario individuale previsto per il personale infermieristico dall'articolo 61, comma 2.
3.Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano fissate nella quota minima corrispondente percepita nel 1989 e sono suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionali e tecnico inquadrato nei livelli dal VII all'XI: 2; al personale inquadrato nei livelli dal V al VI: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. Le competenze derivanti da detto riparto non spettano al personale al quale vengano assegnate ore di plus orario.
4.Il Fondo dei gruppi C) e D), fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma 8, e' ulteriormente e rispettivamente incrementato delle quote pari al 10% e 5% del fondo determinato per il personale medico veterinario, che viene portato in diminuzione del fondo medesimo.
5.Le quote non attribuite al personale della categoria C) vanno ad incrementare il fondo del personale della categoria D).
Nota agli artt. 59 - 63: - L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 70 (Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub), 1 comma 6, dell'art. 66).- 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unita' operativa che concorre alla prestazione nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale. 2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale. 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue: all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; al fondo comune il 55%. 4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La quota afferente all'e'quipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistente e collaboratore 1 aiuto e coadiutore 1,4 primario ed equiparati,dirigente 1,8 mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno. 6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: assistente 1 aiuto. 1,1 primario. 1,2 7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66. 8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. 9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. 10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati. 11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono, al fondo di cui all'istituto sub II. 13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D). 14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formazione del nuovo tariffario. 15. Le quote di cui al fondo comune dell'e'quipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'e'quipe stessa. - L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij recita: Art. 71 (Plus orario e sua determinazione).- 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario. 2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue: a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale; b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art.64 3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno,pertanto,applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto. 4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali. 5. Il rapporto proporzionale fre i diversi plus-orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario. 6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 7. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 8. Il testo retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10' del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1› gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 9. Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita'; indennita' integrativa speciale; indennita' annue fisse e continuative; rateo di tredicesima mensilita'. 10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario. 11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. 12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D). - Gli articoli 5, 27 e 28 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recitano: Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3. Art. 27 - Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1› luglio 1972. Art. 28 - Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennita' giornaliere di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. - Per l'art. 4 della stessa legge n. 1204, vedasi nota agli articoli 56 e 112. - Per l'art. 66 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, vedi nota agli articoli 57 e 64.
Art. 64
Valuzione e modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57
1.I fini, le modalita' operative e la valuzione della produttivita' dell'istituto di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 57 sono quelli indicati negli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
3.L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unita' Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetto obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo in ogni caso la possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.
4.Gli Enti individuano su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5.Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unita' Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti. Le regioni a loro volta, per i fini del sistema informativo del Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanita' ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.
6.Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al grado di perseguimento degli obiettivi prefissati.
Nota all'articolo 64: - L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 cosij recita: Art. 73 (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66).- 1. Il fondo di incentivazione sub II) e' ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66. 2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento. 3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti. 4. Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi. - Per l'art. 66 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 vedi nota all'art. 57.
Art. 65
Fondo di incentivazione della produttivitadel servizio veterinario esue modalita' di ripartizione
1.Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente capo, che si richiama a tutti gli effetti, l'attivazione dell'istituto stesso e' obbligatoria nel servizio veterinario e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi.
2.Il personale delle categorie C) e D) operante nel servizio veterinario partecipa alla suddivisione dei relaviti fondi unitamente al restante personale delle categorie predette.
3.Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui all'art. 64 e' calcolato con i medesimi criteri utilizzati per il restante personale.
4.Al fine di incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi, le Regioni, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, possono prevedere l'attribuzione al personale in questione di adeguati incentivi.
Art. 66
Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici.
1.Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttivita' per il personale degli Istituti Zooprofilattici e' fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attivita' finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.
2.Tale fondo e' incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.
3.Il fondo cosi' determinato e' ripartito come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.22. La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 60 avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione
4.Le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere per l'istituto di riferimento relativamente all'attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, per il personale laureato non medico e per il restante personale di gruppo C) di cui all'articolo 60, adeguati incentivi.
Note agli articoli 58, 66, 124 e 131: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228 riguardante la Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1987, n. 135. Gli articoli 2 e 3 cosi recitano: Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno, 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Art. 3. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi sostituita: A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici; nel comma secondo, dopo le parole varie categorie di personale le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi modificate: A B C D Totale 1) prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio65 - 23 12 100 3) visite e/o interventi speciali- stici delle varie attivita di servizio ed altre prestazioni fatturabili85 - 10 5 100 4) prestazioni riabilitative55 - 32 13 100 lo stesso comma tra le parole A) e saranno suddivise e' cosi integrato: e biologo, chimico e fisico (A2); lo stesso comma dopo le parole e'quipe medica e' cosi integrato: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; il quarto comma e' cosi integrato dopo le parole ai medici: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; nel sesto comma, dopo le parole afferente all'e'quipe sono inserite le seguenti parole: per le sole quote di competenza del personale medico; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore 1 coadiutore 1,4 dirigente 1,8"
Art. 67
Norme finali
1.A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita', e' demandata ad un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della Sanita', composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed ANCI, che li definisce entro il 31 dicembre 1990 anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
2.Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanita' e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanita' effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttivita' e per attivita' specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere.
3.A far data dal 1› dicembre 1990 i compensi previsti a saldo derivanti dall'istituto dell'incentivazione alla produttivita' di cui al comma 6 dell'art. 57 non possono essere erogati se non sono state costituite le Commissioni tecnico-scientifiche per la promozione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 69.
4.Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme di cui al presente capo, anche in relazione alla specificita' delle realta' interessate e con riferimento all'articolo 54, comma 7, viene demandata al Ministero della Sanita' - Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria - la titolarita' ad attivare nuclei tecnici composti da un rappresentante designato dal Ministero della Sanita' che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentate designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'ANCI. L'attivazione della Commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta dell'Amministrazione regionale interessata o delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri ed alle Regioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo sesto NORME FINALI DI RINVIO Capo I DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 68
Disposizioni particolari
1.Nell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' aggiunto il seguente periodo: Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.
2.Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto. 3. Il comma 3 del'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente." 4. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' cosi' integrato: a) dopo la lettera e) del comma 3 e' inserita la seguente: "f) il comando finalizzato previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761"; b) al termine del comma 10 e' inserito il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica"; c) al comma 15, dopo le parole "correzione degli elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici"; d) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: "16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione". 5. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti: "La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, ne' a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma". 6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di programmazione, nonche' agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianita' nella posizione funzionale medesima e' attribuito, a decorrere dal 1› dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, pari a L. 17.571.000 annue lorde. 7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria previsto dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, a decorrere dal 1› dicembre 1990 e' inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo. 8. Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente al I livello retributivo - addetto alle pulizie - in servizio alla data 1› dicembre 1990 al compimento di tre anni di anzianita' nella posizione funzionale e' inquadrato nel II livello retributivo. 9. Nel comma 13 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, la parola "farmacisti"e' abrogata.
Note all'art. 68: - Gli art. 18-26-31-33-34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recitano: Art. 18 (Servizio di pronta disponibilita'). - 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. 2. Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi. 3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' oper- ative con attivita' continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze personali. 4. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa. 5. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 6. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore. 7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. 8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10'. 9. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore. 10. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. 11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese. 12. E' vietata la pronta disponibilita' alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attivita' nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza: a) tutte le figure del ruolo amministrativo; b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere; c) ruolo tecnico: agente tecnico; ausiliario socio-sanitario; ausiliario socio-sanitario specializzato; assistente sociale; analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi; d) ruolo sanitario: capo sala; terapista della riabilitazione; psicologi. 13. Alle seguenti figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura: farmacisti; operatori tecnici; operatori tecnici coordinatori; infermieri generici; dirigenti di servizi infermieristici. 14. Alle altre figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro. 15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilita' debbono diminuire complessivamente del 15' in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986. 16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 26 (Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). - 1. L'aggiornamento professionale e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1. 2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata. 3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; d) l'uso di tecnologie audiovisione ed informatiche; e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata. 4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verra' istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle disci- pline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio. 8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.761/1979. 9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti,scelti fra il personale dipendente e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti,di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed,in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. 11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base e riqualificazione del personale. 12. Le attivita' sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica. 14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'. 15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio, e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50' per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio. Art. 31 (Permessi, ritardi e recuperi). - 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo. 2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 4. Lo stesso criterio dovra' essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo. 5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni. Art. 33 (Mensa). - 1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile. 4. Il dipendente e' tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di L. 1.500 per la durata del presente decreto. 5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Art. 34 (Attivita' sociali, culturali, ricreative). - 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori. 2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unita' sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore. - La legge 27 dicembre 1985, n. 816 recante disposizioni su Aspettative permessi ed indennita' degli amministratori locali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986 n. 7. L'articolo 2 cosij recita: Art. 2 (Collocamenti in aspettativa). - Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresij rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua, da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto. - L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosij recita: Art. 45 (Attivita' didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico). - Il personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale puo', a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreche' compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno. Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione di programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari. Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date al comitato di gestione. Lo stesso comitato puo' richiedere periodiche relazioni sull'attivita' svolta dagli incaricati. Per finalita' di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma puo' chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso. Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale competente. Per il periodo di comando, che non puo' comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianita' di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato e' corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione. - Gli articoli 10, 11 e 57 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, prevedono: Art. 10 (Congedo straordinario). - Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi: per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessita' di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, superato il quale il dipendente e' posto in aspettativa; per matrimonio, limitatamente a giorni 15; per gravidanza e puerperio, si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri; per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse ivi compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede di esame; qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita' limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali resta ferma la disciplina di cui all'art. 9 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176; per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; per infermita' temporaneamente invalidante; per partecipazione a congressi; per corsi di aggiornamento e di specializzazione; per lutti o altri gravi motivi. L'amministrazione, comunque, oltre i casi previsti da particolari disposizioni di legge, previo accertamento della fondatezza della richiesta, puo' autorizzare congedi straordinari non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata massima di 2 mesi. Il personale, che, a qualunque titolo, ha fruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario. Il congedo straordinario e' considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti. Il trattamento economico spettante al dipendente nei periodi di congedo straordinario e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato. Art. 11 (Recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive). - Il riposo settimanale co- incide, di regola, con la giornata domenicale. A tal fine il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente,indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro,e' fissato in numero di 52 all'anno,meno le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario. Ove non possa essere fruito nella relativa giornata demenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di regola entro la settimana successiva,in giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del servizio,avuto riguardo alle esigenze del servizio. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato. Art. 57 (Norme particolari di primo inquadramento). - Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente accordo, e' inquadrato nel 6› livello retributivo. Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sara' inquadrato all'8› livello sino al compimento del 3› anno di servizio e successivamente sara' inquadrato al 9› livello retributivo. - La circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987 nel commento all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij prevede: Art. 122 (Norma finale di rinvio). - La norma richiede, in sede interpretativa, una chiara indicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 348/1983 che sono da ritenere tuttora vigenti in quanto compatibili. Un attento esame consente di affermare che ricorrono le suddette condizioni per le seguenti norme: a) l'art. 8, secondo, terzo e quarto comma (assenze per malattia) il quale va, peraltro, opportunamente coordinato con gli artt. 28 e 29 del D.P.R. 270/1987, al cui commento si rinvia; b) gli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. n. 348/1983, regolanti, rispettivamente, il congedo ordinario, straordinario ed il recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive in attesa dell'emanazione dell'accordo intercompartimentale. In particolare per quanto concerne i rapporti tra congedo ordinario ed aspettative per malattia si richiama il parere n. 223 del 17 novembre 1986 espresso dal Consiglio di Stato, gia' inviato con apposita circolare. Per la concessione di congedi straordinari per la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione, l'Ente dovra' tenere conto dell'attinenza o affinita' delle materie oggetto dei medesimi con la attivita' svolta o la disciplina conseguita dall'interessato. Si fa, peraltro, rinvio a quanto esplicitato nel commento all'art. 26. I dipendenti sorteggiati per prendere parte quali componenti di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale non debbono essere considerati ne' in congedo ordinario ne' in congedo straordinario, concretandosi, nella fattispecie, l'ipotesi di assenza per motivi di servizio, ai sensi dell'11› comma art. 9 legge 207/85. Pertanto i dipendenti interessati, assenti per i suddetti motivi, devono intendersi in servizio a tutti gli effetti. Al proposito si segnala che, laddove le disposizioni regionali abbiano regolato la materia dei compensi e del rimborso spese di viaggio e trasferta (se ed in quanto dovute), da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici in attesa del decreto di cui all'art. 6 del DM 30 gennaio 1982, tale compenso deve essere omnicomprensivo e non puo' pertanto, farsi luogo al pagamento di ore di lavoro straordinario ancorche' l'attivita' sia svolta oltre il normale orario di servizio. In mancanza di normativa si applica, invece, il disposto del 7› comma dell'art. 17 del D.P.R. 270/87, fermo rimanendo il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta. Per quanto concerne i riposi compensati eventualmente spettanti per prestazioni rese in sede di commissione di esame nei giorni festivi, poiche' l'attivita' di componente delle commissioni giudicatrici di pubblico concorso e' da considerarsi attivita' di servizio a tutti gli effetti, si ritiene che, nel caso di specie, trovino applicazione l'art. 33 del D.P.R. 761/1979 integrato dall'art. 11 del D.P.R. 348/1983, fermo rimanendo quanto affermato a proposito del lavoro straordinario. c) gli articoli 23 e 46 del D.P.R. 348 riguardanti la figura dell'assistente in formazione non riproposta dal D.P.R. n. 270/1986 devono intendersi abrogati; d) art. 54. - Non si ritiene, invece, piu' applicabile l'art. 54 del D.P.R. 348 citato, in quanto, essendo considerato norma di primo inquadramento nei confronti del personale in servizio dal 1› gennaio 1983, ha esaurito la propria efficacia; e) art. 56. - A differenza di quanto previsto nell'art. 95 dell'area medica, nulla e' stabilito per il restante personale gia' in servizio nel caso di passaggio di livello. Si ritiene, pertanto, che tale fattispecie, per il comparto, sia, comunque, regolata dall'art. 56 del D.P.R. n. 348/1983, del quale si richiamano le modalita' applica- tive. Si ritiene, altresij, che il 2› comma del citato art. 56 trovi applicazione anche nel caso di vincita di avviso pubblico sia per l'assimilabilita' della selezione ad una procedura, comunque, di tipo concorsuale, sia perche' il D.P.R. 270/87 trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo. Tale considerazione vale anche per l'art. 95 D.P.R. n. 270/1986. - L'art. 49. del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, cosij recita: Art. 49 - 1. Il testo dell'art. 44 e' il seguente: Istituzione 8› bis - 1. E' istituito un livello retributivo 8› bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale.
Art. 69
Commissioni per la verifica e la revisione della qualita' dei servizie delle prestazioni sanitarie
1.In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
3.La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.
5.La commissione regionale invia un rapporto semestrale al Comitato nazionale di cui al comma 11 sui progetti e sui programmi avviati e sui risultati raggiunti.
8.In relazione alle peculiarita' della verifica e revisione della qualita' nei presidi ospedalieri, la commissione di Unita' Sanitaria Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella Unita' Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni ospedaliere. Il nucleo operativo e' composto dagli operatori che intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della qualita', dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal coordinatore sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma 7.
9.La commissione della Unita' Sanitaria Locale invia semestralmente alla commissione regionale di cui al comma 1 un rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.
10.La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la costituzione delle commissioni regionali e di Unita' Sanitaria Locale determina l'azione sostitutiva a norma della leggi vigenti. Le commissioni operano validamente anche se in composizione ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.
11.A livello nazionale il coordinamento delle attivita' di verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni e' affidato ad un comitato nazionale per la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni sanitarie.
13.Il Comitato puo' essere articolato in sezioni corrispondenti ad aree distinte di intervento e di valutazione.
Art. 70
Norma finale di rinvio
1.Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e 20 maggio 1987, n. 270, per quanto compatibili.
2.Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono abrograti.
Note agli articoli 70 e 136: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 348, e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983. - Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij recitano: Art. 12 (Profili professionali).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale Art. 13 (Commissione paritetica).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica con il compito di elaborare proposte: per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della dirigenza; per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unita' sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto della complessita' dell'organizzazione, della quantita' delle risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati; per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla sua istituzione. Art. 79 (Commissione per profili professionali medici).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali del personale medico e veterinario in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1 al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 71
Area di applicazione e durata
1.Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2.Il presente regolamento concerne il triennio 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione I Cittadino utente
Art. 72
Rapporti amministrazione-cittadino
1.Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.
2.A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una piu' agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione, anche documentale, sui servizi erogati dall'Ente, sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura, sul tipo di prestazioni nonche' di ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.
4.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze unitamente alle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative su base nazionale, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione II Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 73
Servizi pubblici essenziali
Art. 74
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1.Al fine di cui all'articolo 73 - relativamente ai servizi pubblici essenziali in esso indicati - sono individuati, per le di- verse qualifiche e discipline, appositi contingenti di personale medico, non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi, per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2.Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello locale per singolo Ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le discipline e le qualifiche di personale che formano i contingenti nonche', sulla base di quanto previsto dal comma 1, i contingenti numerici necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. In mancanza di accordo nel termine predetto, nei successivi quindici giorni il Ministro per la Funzione Pubblica convoca le parti, unitamente alla Regione interessata, per il raggiungimento dell'intesa.
3.Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2, le Organizzazioni Sindacali mediche assicurano, comunque, le prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 73, con contingenti non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi.
4.In conformita' dell'accordo di cui al comma 2, gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, sulla base dei turni programmati e su proposta dei responsabili dei relativi servizi, individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 73, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali dei medici che hanno proclamato l'azione di sciopero ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5.L'accordo decentrato di cui al comma 2 ha validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conserva la sua efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo III CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 75
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1.I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 76
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1.La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dai seguenti:
2.Gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3.La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.
4.All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di Organizzazioni Sindacali dissenzienti.
5.Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6.Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.
7.Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.
8.Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.
9.Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.
Nota all'art. 76: - Gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' recitano: Art. 74 (Materie di contrattazione decentrata).- 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari; la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale; le proposte in ordine ai processi di innovazione tecno -logiche; le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici,nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di di processi di riorganizzazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari; la struttura degli orari di lavoro,legata anche all'emergenza medica e veterinaria(turni,articolazione,reperibilita',permessi) nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario; l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale intramurale; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; le "pari opportunita'"; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto. 2. Agli accordi decentrati si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1. Art. 75 (Livelli di contrattazione).- 1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) regionale, che riguarda: attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale; la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria; la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilita', compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici; l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale; la predisposizione dei porgrammi di aggiornamento professionale, di ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario; la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonche' del loro utilizzo; i piani e i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica ed incentivazioni connesse; la definizione di criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le "pari opportunita'"; le altre materie specificatamente e tassativamente indi- cate nel presente decreto; b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare: l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unita' operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilita', per la programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie; la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; la verifica delle modalita' applicative dell'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale; i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecno -logiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; le altre materie specificatamente e tassativamente indi- cate nel presente decreto.
Art. 77
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1.Il comma 6 dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: 6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5 il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede ad emanare conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni.
Note agli articoli 7 e 77: - L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recita: Art. 112 (Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi). - 1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito del presente decreto. 2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto. 3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. 4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale. 5. La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresij, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale. 6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. 7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. 8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM. - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante Legge quadro sul pubblico impiego, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983: Art. 27 (Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; 4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; 5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione; 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato,la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed i coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione; 10)le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 11(la cura,sentito iº Ministero degli affari esteri,dei rapporti con l'OCSE,l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti. Note agli articoli 2 e 7: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 27 gennaio 1968. - La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26779 del 20 ottobre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 7 ottobre 1989.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 78
Organizzazione del lavoro
1.Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale gia' avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale, con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali.
2.Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto ((dall'ordinamento)) vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unita' operative ospedaliere ed extra-ospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni secondo il grado di autonomia e responsabilita' di ciascuno dei dipendenti medici e veterinari.
3.Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione e' disciplinata con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1° dicembre 1990.
4.Gli Enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3.
5.Le Regioni e gli Enti nell'ambito delle rispettive competenze, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, portano a termine, con le modalita' gia' deliberate a livello regionale e qualora non ultimate, le procedure concorsuali per la copertura dei posti derivanti dalla trasformazione delle dotazioni organiche, comunque attuata ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di attuazione dell'articolo 17 stesso, ai fini di una corretta applicazione del principio della parita' aiuti-assistenti.
6.La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore prevista dal comma 3 riguarda tutti i servizi sanitari e veterinari dell'Ente e,nell'ambito ospedaliero, » aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione di cui al comma 5. La percentuale complessiva di cui al comma 3 » articolata, con compensazione dei resti, nel 5% per i veterinari, nel 5% per i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20% per i medici ospedalieri, tenuto conto, in tale caso, delle attivita' assistenziali riconosciute come alta specialita' ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n.595.
7.In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale della professionalita' medica e veterinaria si pone come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari degli Enti, che si realizza anche attraverso una integrazione delle attribuzioni proprie delle posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale medico e veterinario prevista dall'articolo 63, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per una migliore aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro.
Art. 79
Orario di lavoro
1.((In attuazione di quanto previsto dall'articolo 78,)) al fine di garantire un incremento dell'efficienza dei servizi sanitari nonche' per favorire le attivita' di didattica, ricerca ed aggiornamento, a decorrere dal 1° ottobre 1990 l'orario di lavoro del personale medico a tempo pieno, nonche' del personale veterinario, e' fissato in ore 38 settimanali.
2.Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro e' fissato dalla stessa data in 28 ore e trenta minuti settimanali.
3.Si conferma l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per la parte non modificata dal presente articolo.
Art. 80
Lavoro straordinario
1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2.Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3.A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.
4.I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza, all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5.Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; del servizio di guardia medica nella previsione del comma 7 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.
6.Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
8.Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108, comma 1, hanno effetto sulla determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
9.La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10.Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.
Nota all'art. 80: - L'art. 80 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 80 (Turni di servizio ed organizzazione del lavoro). - 1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio. 2. Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza. 3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva attraverso un funzionale utilizzato delle e'quipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro. 4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante: a) il dipartimento di emergenza, laddove esso e' istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita' secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata; b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale. 6. La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' oper- ative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali. 7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario. 8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo II MOBILITA'
Art. 81
Mobilita' nell'ambito dell'Ente
1.L'istituto della mobilita', all'interno dell'Ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.
2.Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' d'urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
4.Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5.Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6.I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nella lettera B) del comma 3 e nel comma 4, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 82
Mobilita' tra Enti in ambito regionale
1.La mobilita' del personale medico tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie.
2.Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale: A) Il personale puo' essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure: 1) pubblicita' con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilita' relativi alla copertura dei posti individuati da parte della Unita' Sanitaria Locale interessata nell'albo della Unita' Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilita' deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre unita' sanitarie locali per analoga forma di pubblicita'; 2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate, sentito nella Unita' Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'Ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3); 3) in caso di pluralita' di domande il trasferimento e' disposto dalla Unita' Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata - da effettuarsi in base al curric- ulum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire - da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto si riferisce ove non facente gia' parte dell'Ufficio di direzione, per le posizioni funzionali di IX e X livello retributivo. Possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare,numero dei familiari,distanza tra le sedi), e sociali, secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 81; 4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali. b) In caso di soppressione del posto o verifica di esubero conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, al trasferimento ad altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza, con l'osservanza delle seguenti procedure: 1) l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione - con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna secondo le procedure dell'articolo 81 e di quella disciplinata alla lettera A); 2) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare i processi di mobilita' a domanda di cui alla lettera A) con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate; 3) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione; 4) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione o, se piu' favorevole, una indennita' massima pari a L. 3.500.000. Tale indennita' e' corrisposta a cura dell'ente ricevente ed e' rimborsata dallo Stato sino alla concorrenza massima di L. 3.500.000.
Note agli articoli 12 e 82: - L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 29 (Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale).- Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori. In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico. Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale. - Per la legge 8 aprile 1988, n. 109 vedere in nota all'art. 8. - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 recante: Disposizioni in materia di pubblico impiego, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989: Art. 5 - 1. Per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1 30, e dagli stanziamenti di bilancio. 2. Le unita' sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 3. Per le unita' sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unita' sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non riempiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvedera' alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilita' attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedera' a disporne, ove possibile, la copertura con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990. Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 83
Mobilita' tra Enti in ambito interregionale
1.La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.
Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Nota agli artt. 13 e 83: - L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 44 (Comando per esigenze di servizio).- Il personale puo' essere comandato a prestare servizio presso altra unita' sanitaria locale. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unita' locali interessate, sentito il dipendente. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unita' sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare serivizio. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non puo' essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti. Il personale puo' essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando e' disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unita' sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione.
Art. 84
Mobilita' intercompartimentale
1.Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui agli articoli 81, 82 e 83, e' consentito il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti locali, a domanda motivata e documentata del medico interessato, previa intesa tra gli Enti e sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione, profilo professionale e disciplina nell'Ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.
2.Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalita' e condizioni di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale il medico opera funzionalmente.
3.Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
4.Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova purche' superata presso l'ente di provenienza ed e' inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di assegnazione secondo le modalita' previste dall'articolo 118.
Nota agli articoli 14 e 84: - L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1986 recante: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87 con recita: Art. 6 (Mobilita').- 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello. 2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base dei limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale. 3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilita' anche intersettoriali. 4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato. 5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro. 6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito. 7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica.
Art. 85
Mobilita' di compensazione
1.La mobilita' tra gli enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale e' consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2 della lettera A), comma 2, dell'articolo 82.
Art. 86
Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica
1.Nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2.A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonche' dalle leggi che regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche ed, infine, sulla base dell'attivita' svolta abitualmente nell'unita' operativa di assegnazione - deve accertare, per il tramite del Collegio Medico legale della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio, quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di svolgere senza che cio' comporti cambiamento del profilo o della disciplina medesima.
3.Nel caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione, profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, puo' essere assegnato ad altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purche' in possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo.
4.Qualora il comma 3 non possa trovare applicazione, il dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro puo', a domanda, essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero e' consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
5.Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.
6.La procedura di cui ai commi 1 e 2 puo' essere attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
7.In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
8.Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo e' considerato indisponibile ai fini della sua copertura.
Note all'art. 86: - Per gli artt. 56 e 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e per gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 vedi note agli articoli 16 e 78. - Il testo del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, riguardante "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri" e' pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzette Ufficiale n.104 del 23 aprile 1969.gli articoli 4,5,e6 cosi' recitano: "Art.4(Attribuzione del sovraintendente sanitario). Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico- organizzativi l'attivita' dell'ente che comprende piu'ospedali e ne risponde al presidente.Da lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali.Egli e'preposto a tutto il personale sanitario tecnico, sanitario, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente. In particolare il sovraintendente sanitario: interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale; coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e' nel coordinamento dei servizi ospedalieri promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere: convoca e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione; e' tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali. In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario e' sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianita' di nomina. Art. 5 (Attribuzioni del direttore sanitario).- Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui e' preposto, ai fini igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario, ove esista. Il direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione sanitaria; propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, gli schemi di norme interne per la organizzazione dei servizi tecnico- sanitari; stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui e' preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove esista; ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare; Art. 6 (Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario).- Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con piu' di 800 posti- letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario. Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario. - L'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821, cosi recita: Art. 4 (Veterinario dirigente).- Il veterinario dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale secondo l'area funzionale di appartenenza, nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere veterinario e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' e prestazioni specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal veterinario dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresij, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' veterinarie, comprese quelle concernenti studi ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria. Nota agli articoli 16 e 86: - L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 56 (Dispensa dal servizio).- La dispensa dal servizio del personale e' adottata: 1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio; 2) quando sia stato contestato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale. La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale,ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri. La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti. La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo I NORME APPLICATIVE ED INTEGRATIVE DEGLI ACCORDI INTERCOMPARTIMENTALI
Art. 87
Trattamento di missione per particolari categorie
Nota agli articoli 18 e 87: - L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: " Art. 5 (Trattamento di missione).- 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93."
Art. 88
Copertura assicurativa
1.In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei medici dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2.La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4.I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5.Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Nota agli articoli 19 e 88: "- L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: Art. 6 (Copertura assicurativa).- 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria."
Art. 89
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3.L'ente dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Nota agli articoli 21, 22, 89 e 90: - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: "Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche).- 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica."
Art. 90
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3.L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Nota agli articoli 21, 22, 89 e 90: - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: "Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche).- 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica."
Art. 91
Pari opportunita'
1.I Comitati per le pari opportunita', di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2.I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
4.Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
5.Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali e dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Nota agli articoli 23 e 91: - L'art. 40 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 40 (Pari opportunita').- 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzano in vere e proprie"azioni positive"a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Art. 92
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1.La tutela della salute dei medici esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute dei medici stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
2.Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3.Le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche del medico e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4.A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla Direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari, o al Servizio di Igiene e prevenzione secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attivita' viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unita' Sanitarie Locali.
5.I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istitutito il libretto sanitario e di rischio individuale,la cui formualzione viene definita d'intesa con Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente.Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.
6.Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli Enti provvedono alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonch» alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti. ontaminazione delle camere operatorie nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti.
7.Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneita', si provvede al provvisorio mutamento di attivita' delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.
8.Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
9.Le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, unitamente agli Enti, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica e psichica dei medici dipendenti.
10.Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata, devono essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocivita' per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 93
Esercizio dell'attivita' sindacale
1.Il personale medico dipendente degli Enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, ha diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirivi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2.I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.
3.Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi e le organizzazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.
Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nota agli articoli 25, 37, 93 e 105: "- L'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi recita: "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti).- Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni,che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".
Art. 94
Diritto di assemblea
1.Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il personale medico dipendente di ciascun Ente del Comparto ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati con l'Amministrazione nell'unita' in cui presta la propria attivita', per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2.Durante le assemblee continuano ad essere assicurati i servizi cosi' come previsti per i giorni festivi per far fronte alle situazioni di emergenza.
Nota agli articoli 26 e 94: -L'art.11 del D.P.R. 23 agosto 1988,n.395,cosi' recita: "Art.11(Assemblee del personale). 1.Fatte salve le condizioni di migliorfavore previste dalle vigenti disposizioni,il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima. 4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative. 5. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.
Art. 95
Aspettative sindacali
1.Il personale medico dipendente delle Amministrazioni destinatarie del presente regolamento, che ricopre cariche statutarie in seno alle proprie Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e' collocato in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Organizzazione Sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2.Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 medici dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli Enti compresi nel Comparto. Nella prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da collocare in aspettativa sindacale e' fissato in numero 55 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3.Alla ripartizione tra le varie Organizzazione Sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Organizzazioni Sindacali interessate. La ripartizione e' effettuata in modo da garantire a tutte le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative una aspettativa per ogni Organizzazione Sindacale, mentre la parte restante e' attribuita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale in base alla normativa di cui sopra.
4.La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.N.C.I
5.La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
6.Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti. ((3))
Art. 96
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1.Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 95, sono corrisposti, dall'Ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla incentivazione della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' di svolgimento di prestazioni. Sono, altresi', esclusi i compensi per lavoro straordinario.
2.I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.
3.Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 25 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'articolo 9 legge 20 maggio 1985, n. 207, e suc- cessive modificazioni. ((3))
Art. 97
Permessi sindacali retribuiti
1.I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui al comma 3 dell'articolo 93, non collocati in aspettativa, usufruiscono, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato negli Enti.
2.I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 98, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 19 ore lavorative.
3.I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 73. ((3))
Art. 98
Monte orario complessivo
1.Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 97 e' determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente medico in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2.La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10' del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli Organismi rappresentativi indicati nell'articolo 93, comma 3, operanti nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3.Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei medici dipendenti, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4.Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 93 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 73, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni Sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5.Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicante agli Enti per i conseguenziali adempimenti. ((3))
Art. 99
Diritto di affissione
1.Le organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obblico di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' operativa, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 100
Locali per le rappresentanze sindacali
1.In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti » consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, all'interno della struttura.
2.Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.
Art. 101
Patronato sindacale
1.I medici in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l 'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.
2.Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Nota agli articoli 33 e 101: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 riguardante il Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1947, n. 197.
Art. 102
Garanzie nelle procedure disciplinari
1.Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai medici dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
Art. 103
Referendum
1.Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unita' operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' operativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 104
Contributi sindacali
1.I medici dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione Sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2.La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3.Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali mediche, sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse organizzazioni secondo le modalita' comunicate dalle Organizzazioni Sindacali, con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
4.Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 105
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1.Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in localita' diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni Sindacali mediche puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3.I dirigenti sindacali di cui all'articolo 93 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali; conservano ed acquisiscono tutti i diritti derivanti dalla applicazione degli istituti normativi ed economici relativi alla posizione funzionale di appartenenza.
Nota agli articoli 25, 37, 93 e 105: "- L'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi recita: "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti).- Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni,che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".
Art. 106
Norma transitoria
1.Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2.Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, nonche' alla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali interessate.
3.La ripartizione di cui all'articolo 95, comma 4, e' effettuata entro il 31 dicembre 1990. Fino a tale ripartizione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
Nota all'art. 106: - L'art. 36 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 cosij recita: Art. 36 (Diritti sindacali).- 1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina sanitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, restano congelate le aspettative sindacali nonche' i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente. 2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato. 3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo III ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 107
Tabelle del personale
1.Al fine di assicurare la maggiore funzionalita' degli Enti, in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili professionali del personale medico e veterinario ivi previsti, e' riordinata secondo l'allegato 3 - area medica - che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Nota agli articoli 30, 39, 98 e 107: - Il testo della legge 29 marzo 1983, n. 93 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126: - Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I STIPENDI ED INDENNITA'
Art. 108
Nuovi stipendi
1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 ((di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,)) sono cosi' stabiliti, al 1° luglio 1990, data di decorrenza del regime: Personale medico Assistente medico, stipendio a tempo pieno L. 18.071.000, stipendio a tempo definito .............. L. 13.553.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio a tempo pieno................................ L. 25.211.000, stipendio a tempo definito ................ L. 18.908.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio a tempo pieno ................... L. 33.593.000, stipendio a tempo definito ................ L. 25.195.000. Personale veterinario Collaboratore, stipendio .............. L. 18.071.000; Coadiutore,stipendio .................. L. 25.211.000; Dirigente,stipendio.................... L. 33.593.000.
2.I valori tabellari di cui al comma 1 progrediscono in otto classi biennali del 6' costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50', computati sul valore dell'ottava classe.
3.La determinazione del valore economico dell'anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. A far data dal 1° luglio 1990 i livelli economico-tabellari per i medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente regolamento per le rispettive posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti gia' in godimento al 30 giugno 1990.
4.Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.
Art. 109
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
Nota all'art. 43-109: - L'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riguardante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, prevede: Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
Art. 110
Indennita' del personale medico e veterinario
1.I valori annui lordi delle indennita' previste dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per il personale medico e veterinario sono cosi' stabiliti, al 1 luglio 1990, data di decorrenza del regime: Personale medico: A) Tempo pieno: Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.650.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 13.300.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 2.160.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 16.520.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 3.360.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 19.780.000; B) Tempo definito: Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.238.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.620.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 2.520.000; C) Veterinari: Collaboratore, indennita' medico specialistica .. ..L. 1.650.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 13.300.000; Coadiutore, indennita' medico specialistica .. .. ..L. 2.160.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 16.520.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000; Dirigente, indennita' medico specialistica .. .. ...L. 3.360.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 19.780.000. ((2))
2.Le indennita' di cui al comma 1, ad eccezione dell'indennita' di dirigenza medica, progrediscono in otto classi biennali del 6' costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50%, computati sul valore dell'ottava classe.
3.La determinazione del valore economico della anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. A far data dal 1 luglio 1990 i livelli economico-tabellari per medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale,previsto dal presente articolo per le rispettive posizioni funzionali,il numero delle classi o degli scatti gia' in godimento al 30 giugno 1990.
4.Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1 luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.
5.I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono abrogati, mentre sono confermati i commi 7 e 8 dello stesso articolo. Dal 1 dicembre 1990 al personale di posizione funzionale apicale medico cui non e' corrisposta l'indennita' differenziata primariale e' attribuita una indennita' di dirigenza medica lorda, annua, fissa e ricorrente di L. 3.400.000. Sono, altresi', confermati gli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
6.A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000 e l'indennita' di cui all'articolo 97 dello stesso decreto e' rideterminata in L. 3.780.000. L'indennita' di pronta disponibilita' erideterminata in L. 40.000 lorde.
Art. 111
Decorrenze degli stipendi e delle indennita'
1.Dal 1› gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale medico e veterinario competono i seguenti aumenti annui lordi, in migliaia di lire: Personale medico: A) Tempo pieno: Assistente medico, stipendio + L. 1.996, indennita' medico specialistica - L. 260, indennita' tempo pieno + L. 1.320, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 2.876; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 4.092, indennita' medico specialistica - L. 576, indennita' tempo pieno + L. 1.008, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 4.760; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 6.204, indennita' medico specialistica - L. 896, indennita' tempo pieno + L. 1.152, totale + L. 6.460. B) Tempo definito: Assistente medico, stipendio + L. 1.788, indennita' medico specialistica - L. 144, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 1.464; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 2.970, indennita' medico specialistica - L. 312, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 2.894; Direttore sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 4.445, indennita' medico specialistica - L. 552, totale + L. 3.893. C) Veterinari: Collaboratore, stipendio + L. 1.996, indennita' medico specialistica - L. 260, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.320, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 2.876; Coadiutore, stipendio + L. 4.092, indennita' medico specialistica - L. 576, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.008, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 4.760; Dirigente, stipendio + L. 6.204, indennita' medico specialistica - L. 896, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.152, totale + L. 6.460.
2.Dal 1› luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti annui lordi in migliaia di lire: Personale medico: A) Tempo pieno: Assistente medico, stipendio + L. 4.990, indennita' medico specialistica - L. 650, indennita' tempo pieno + L. 3.300, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 7.190; Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 10.230, indennita' medico specialistica - L. 1.440, indennita' tempo pieno + L. 2.520, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 11.900; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 15.512, indennita' medico specialistica - L. 2.240, indennita' tempo pieno + L. 2.880, totale + L. 16.152. B) Tempo definito: Assistente medico, stipendio + L. 4.472, indennita' medico specialistica - L. 362, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 3.660; Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 7.427, indennita' medico specialistica - L. 780, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 7.237; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 11.114, indennita' medico specialistica - L. 1.380, totale + L. 9.734. C) Veterinari: Collaboratore, stipendio + L. 4.990, indennita' medico specialistica - L. 650, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 3.300, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 7.190; Coadiutore, stipendio + L. 10.230, indennita' medico specialistica - L. 1.440, indennita' medico- veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 2.520, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 11.900; Dirigente, stipendio + L. 15.512, indennita' medico specialistica - L. 2.240, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 2.880, totale + L. 16.152
3.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 112
Una tantum
1.Per il periodo dal 1› luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al personale medico e veterinario competono i seguenti importi lordi: Personale medico: Assistente medico, a tempo pieno ................ L. 600.000, a tempo definito................................ L. 300.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero,a tempo pieno L. 1.000.000, a tempo definito................................ L. 600.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, a tempo pieno................................... L. 1.400.000, a tempo definito................................ L. 900.000. Personale veterinario Collaboratore............................... L. 600.000; Coadiutore.................................. L. 1.000.000; Dirigente................................... L. 1.400.000.
Art. 113
Effetti dei nuovi stipendi ed indennita' sul trattamento di quiescienza
1.In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento al personale medico e veterinario sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli 108, 110 e 111 al personale medico e veterinario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Per detto personale l'importo maturato per classi e scatti alla data di cessazione dal servizio e' rideterminato a decorrere dalla medesima data, sulla base dei valori tabellari iniziali di cui agli articoli 108, comma 1 e 110, comma 1.
Nota agli articoli 43 e 113: - L'art.13 della legge 29 marzo 1983,n.93,cosi'recita: "Art.13(Efficacia temporale degli accordi). Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
Art. 114
Indennita' differenziata di responsabilita' primariale
Nota all'art. 114: - L'art. 96 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 96 (Indennita' differenziata di responsabilita' primariale). - 1. L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari. 2. Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13a mensilita', secondo l'appartenenza all'area: a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000 mensili; b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le disci- pline mediche con terapia intensiva) L. 380.000 mensili.
Art. 115
Indennita' per servizio notturno e festivo
1.Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennita' notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2.Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
3.I predetti importi decorrono dal 1› dicembre 1990.
Art. 116
Qualificazione professionale del personale medico e veterinario di posizione intermedia
1.Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595, a decorrere dal 1› dicembre 1990 l'indennita' medico specialistica e' rideterminata in L. 3.360.000 annue lorde per i medici a tempo pieno, nonche' per i veterinari che non esercitano la libera attivita' professionale extramuraria, ed in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a tempo definito, nonche' per i veterinari che esercitano la libera professione extramuraria. L'indennita' di dirigenza medica e', invece, rideterminata in L. 3.400.000.
2.Ai fini di cui sopra, l'Ente deve procedere entro il 31 ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative in- dicate nel comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione dell'Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.
3.L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio ritenendosi funzionale con l'organizzazione un rapporto medio complessivo pari al doppio - per i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia dipendenti dalla Unita' Sanitaria Locale - della dotazione organica del personale di posizione funzionale medico apicale, che non puo', comunque, superare il 50' della dotazione organica complessiva dei posti di posizione funzionale intermedia prevista nelle piante organiche provvisorie o definitive dell'Ente. Detta percentuale e' calcolata tenendo conto anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3.
4.Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso di una anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione e di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare,ovvero di un'anzianita' di sette anni di servizio nella posizione funzionale intermedia o infine di un'anzianita' di tre anni di servizio nella posizione medesima ed in possesso dell'edoneita' primariale nella disciplina.La valutazione per la selezione di cui al comma 1 avviene secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 22 febbraio 1982), con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari di posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione intermedia da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), prescelto dall'Amministrazione, uno della divisione o servizio interessato, in carenza del quale alla designazione provvede l'Ordine provinciale dei medici, ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.
5.Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente.
6.L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1 nelle successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo le proce- dure previste dalle leggi vigenti.
Nota all'art. 116: - Per i riferimenti normativi di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595 e D.M. 30 gennaio 1982 vedansi le note relative agli articoli 78, 47 e 116. Nota agli articoli 47 e 116: - Il testo del decreto del Ministro della Sanita' del 30 gennaio 1982 recante disposizioni in tema di Normativa concorsuale del personale delle Unita' Sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
Art. 117
Qualificazione professionale del personale sanitario medico-assistente e veterinario collaboratore
1.In riferimento a quanto previsto dall'articolo 78, comma 7, al personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo, che abbia maturato una anzianita' di servizio complessiva di anni 5, sono attribuite le indennita' medico-specialistica e di dirigenza medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili. La progressione economica sulla indennita' medico-specialistica continua a svilupparsi sull'importo iniziale previsto per la posizione funzionale di assistente medico o veterinario collaboratore.
2.Detto beneficio, a regime, e' attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici o veterinari di posizione funzionale apicale ed uno di posizione funzionale intermedia, tra i quali uno appartenente alla stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione iniziale da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), uno della divisione o servizio interessato ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione della attivita' professionale, di formazione e di studio svolta, nonche' sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato.
3.Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.
4.Ad integrazione dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, il personale medico e veterinario indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione funzionale apicale.
Nota all'art. 117: - Per l'art. 63 del D.P. R. 20 dicembre 1979, n. 761 e per l'art. 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 vedi nota all'art. 78.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo II NORME PARTICOLARI
Art. 118
Norma di garanzia in caso di passaggio di livello
1.Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del Comparto, e purche' i servizi siano prestati senza soluzione di continuita', l'inquadramento avviene sommando al nuovo livello retributivo il maturato economico in godimento nel livello di provenienza.
2.Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due classi, ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al raggiungimento della successiva classe o scatto ed e', altresi', utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto.
3.Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per le indennita' che progrediscono per classi e scatti.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto Enti Locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel Comparto Sanita'.
5.Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'anzianita' sulle indennita' per il personale proveniente dagli Enti Locali decorre dalla data del passaggio e per il personale di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il riconoscimento di eventuali anzianita' sulle indennita' opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.
6.Qualora i dipendenti di cui al comma 4 fruiscano di retribuzione individuale di anzianita', il maturato economico per classi e scatti di cui al comma 2 e' costituito dall'importo acquisito per retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
7.Nei casi previsti dal comma 4, qualora il passaggio avvenga nella medesima posizione o posizione inferiore, il medico dipendente segue dal momento dell'inquadramento la dinamica retributiva prevista per la nuova posizione funzionale conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.
Nota agli artt. 53-118: - Gli articoli 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 761 cosi recitano: CAPO III VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI Art. 24 (Riconoscimento dei servizi prestati).- Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali. Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico. Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali. Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili).- Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari sono equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.
Art. 119
Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno
1.In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno e viceversa, nella medesima posizione funzionale, spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto, a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per anzianita' nel precedente rapporto di lavoro.
2.Il criterio di cui al comma 1 si applica anche per le indennita' che progrediscono per classi e scatti.
3.Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno senza soluzione di continuita' fra i due servizi, ai fini della determinazione del maturato economico dell'indennita' di tempo pieno sono presi in considerazione anche i periodi di servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno non continuativi. Ove tali servizi non siano stati prestati nella medesima posizione funzionale ((, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 118.))
Art. 120
Indennita' di rischio da radiazioni
1.Le indennita' di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460.
2.Le indennita' spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3.L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuata con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanita'.
4.L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, e' effettuata dalla commissione gia' prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' modificato: la commissione - presieduta dal Coordinatore Sanitario - e' composta dal Responsabile del servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, nonche' da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti medici addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonche' del personale medico che presta la propria attivita' nelle sale operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di ortopedia.
6.Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti sottoposto al rischio da radiazione anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h), gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, e' corrisposta l'indennita' nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.
7.L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
8.Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.
9.Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
10.In attuazione dell'articolo 92, comma 6, al personale medico anestesista compete, a decorrere dal 1› dicembre 1990, un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire in un'unica soluzione.
11.Gli Enti, attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, sono tenuti ad attivare forme di rotazione del personale di cui al comma 10 nell'ambito del servizio di appartenenza.
Note all'art. 54 e 120: - L'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 recante Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968 n. 416, concernente l'istituzione dell'indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1988, n. 258 - cosi recita: Art. 1.- 1. I servizi di radiologia mrdica,radioagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire,sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali,la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. 2.Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987.n.270. l'indennita' mensile lorda di l.30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968,n.416, e'aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, e' corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara' effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991. - L'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 58 (Indennita' di rischio da radiazioni).- 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'. 4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio. 6. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 riguardante Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile di ruolo e non di ruolo e agli operai dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975. - Il testo della circolare del Ministro della Sanita' del 4 agosto 1971, n. 144, recante norme sulla Osservanza degli artt. 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione Sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti e' riportata alle note all'art. 58 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, pubblicato nel supplemento ordinario 42 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. - Il decreto presidenziale del 13 febbraio 1964, n. 185, riguardante: La sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare e' pubblicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1965 n. 95. L'articolo 9, lettera H), cosi recita: Art. 9 (Definizioni di altri termini usati nella presente legge).- Per l'applicazione della presente legge valgono inoltre le seguenti definizioni: a) Medico autorizzato: medico che possiede la specializzazione e l'addestramento necessari a garantire la sorveglianza medica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La specializzazione e l'autorita' del medico autorizzato sono riconosciute dalla competente autorita'. b) Esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare le radiazioni ionizzanti, per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di protezione e per dare le istruzioni e prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La qualificazione dell'esperto e' riconosciuta dalla competente autorita'. c) Sorveglianza medica (della protezione): l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti e delle disposizioni sanitarie adottate dal medico autorizzato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. d) Sorveglianza fisica (della protezione): l'insieme dei dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle misure, delle istruzioni e delle prescrizioni effettuate dall'esperto qualificato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. e) Zona controllata: luogo determinato in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni superiore a 1.5 rem per anno. In tale zona sono svolte la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica della protezione contro le radiazioni. f) Zona sorvegliata: ogni luogo alla periferia di una zona controllata in cui sussiste un pericolo permanente di superamento della dose massima ammissibile per l'insieme della popolazione e nel quale occorre esercitare la sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni. g) Persone esposte per ragioni professionali: persone che in una zona controllata effettuano abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti. h) Gruppi particolari della popolazione: gruppo 1) le persone che per motivi di lavoro si trovano occasionalmente nella zona controllata,ma che non sono considerate persone esposte per ragioni professionali; gruppo 2) le persone che manipolano apparecchi emittenti radiazioni ionizzanti o contenenti sostanze radioattive in quantita' tali che le radiazioni emesse non superino la dose massima ammissibile per questa categoria di persone; gruppo 3) le persone che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che per tale ragione possono ricevere una irradiazione superiore a quella fissata per la popolazione nel suo insieme. i) Esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica: esercizio qualificato della roentgendiagnostica, esclusa l'attivita' radiologica occasionale di carattere complementare all'esercizio clinico.
Art. 121
Mansioni superiori
1.Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilita' dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare le procedure concorsuali dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia.
2.Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuita' della funzione ed a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il medico dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
3.Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna fissate dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, integrato dall'articolo 117, comma 4, del presente regolamento, dagli articoli 6 e 7, comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni.
4.Le mansioni superiori si configurano, altresi', quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto.
5.L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalita' di individuazione del titolare di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 ed, in mancanza, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128. In tutte le graduatorie annuali previste dall'articolo 7 citato i titoli sono valutati in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanita' del 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982) per i concorsi di assunzione del personale da sostituire.
6.L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non da' titolo ad alcuna retribuzione.
7.Qualora per giustificati motivi le procedure di cui al comma 1 non possano essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto dal comma 6, al dipendente incaricato delle mansioni superiori, con provvedimento formale secondo le vigenti disposizioni, e' corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.
8.La disciplina di cui al presente articolo ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 7 si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207.
Nota all'art. 121: - Per gli articoli 9 e 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, vedansi rispettivamente note all'art. 28 e 96. - Per gli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per il decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37 e per l'art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, vedasi note all'art. 55. - Per l'art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 vedasi nota all'art. 78. - Gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, cosi recitano: Art. 6 (Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario). - Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con piu' di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario. Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario. Art. 7 (Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti). - L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali. La divisione e' diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti. Il primario vigila sull'attivita' e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilita' dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, e' responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate. L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti: ha la responsabilita' delle sezioni affidategli e coordina l'attivita' degli assistenti; risponde del suo operato al primario. L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tra i piu' aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori titoli. L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la responsabilita' dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e al primario; provvede direttamente nei casi di urgenza. In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno. Ai fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l'amministrazione, all'inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio e in relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti dalla legge per i rispettivi concorsi di assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari. La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuita' dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisioni affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilita' adeguata ai bisogni ed alle peculiarita' dalle prestazioni nonche' al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale. - Per gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 vedasi nota all'art. 78. - Per il decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982 Note agli articoli 78 e 121: - Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821, cosij recitano: Art. 5 (Veterinario coadiutore).- Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative, autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale. Art. 6 (Veterinario collaboratore).- Il veterinario collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di stuido, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responabilita' per le tattivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Art. 122
Assenze obbligatorie
1.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita', escluse quelle legate alla necessita' di effettuazione delle relative prestazioni.
Nota all'art. 56-122: - Il testo della legge del 30 dicembre 1971, n. 1204 recante disposizioni sulla Tutela delle lavoratrici madri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1972, n. 14. L'art. 4 recita: Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. - L'art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 66 (Tipologia e finalita' dell'istituto). - 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza. 2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a re- gime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. 3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi; c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6. Pertanto il nuovo processo e' cosij articolato: I) incentivazione ex articoli 59 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; II) produttivita' per obiettivi. - Per l'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, vedi nota art. 1.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo quinto PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Capo I PRODUTTIVITA'
Art. 123
Tipologia e finalita' dell'istituto
1.L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.
2.Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3.Dalla data 1› gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
5.Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, i criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
7.In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.
Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 124
Finanziamento dei fondi di incentivazione
1.Il fondo di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, e' determinato annualmente dal 1› gennaio 1990, per singolo Ente, prendendo a base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.
2.Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1› gennaio 1990, e' incrementato del tasso di inflazione programmata per il corrispondente anno.
3.Fermo restando che, a parita' di bisogno assistenziale, l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di maggiori esigenze assistenziali, il fondo come sopra determinato e' incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30 giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, valutate in base al predetto tariffario recepito con decreto del Ministro della Sanita' 8 agosto 1984 e riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui al presente comma non puo' essere superiore al 10' del fondo dell'anno precedente.
4.Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate che non trovano riscontro nel suddetto tariffario vengono individuate dal Ministro della Sanita', con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5.Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse all'attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.
6.Le Unita' Sanitarie Locali, nelle quali l'istituto non ha avuto sviluppo, in quanto l'apposito fondo erogato relativamente all'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270,sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanaziamento dell'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a),dell'articolo 123 nella misura utile ad attribuire a tutto il personale medico a tempo pieno due ore di plus- orario settimanale ed un'ora ai medici a tempo definito,al fine di favorire lo sviluppo della attivita' specialistica ambulatoriale all'interno della struttura e delle attivita' di prevenzione. A tal fine, le Unita' Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale e per dodici mesi i relativi acconti al personale interessato, ai sensi dell'articolo 127, comma 10. Al termine del periodo di sperimentazione, le Unita' Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla Regione. I fondi necessari al finanziamento dei plus-orari di cui al presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti risparmi realizzati sulla attivita' specialistica convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
7.Dal 1› gennaio 1990, il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' incrementato annualmente dalle somme corrisposte nell'anno precedente da Enti e privati paganti per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto del 15' corrispondente alle spese di amministrazione. Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85' al fondo di categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del 10' al fondo della categoria C) e del 5' al fondo della categoria D).
8.Le Regioni, sulla base della quota parte del Fondo Sanitario Nazionale necessaria a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione delle singole Unita' Sanitarie Locali, possono prevedere che, nell'ambito dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della produttivita', qualora in alcune voci di spesa predeterminate si verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a consuntivo - limitatamente alle Unita' Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di contabilita' per centri di costo e di gestione budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati - tali risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123. I dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle singole voci di bilancio.
9.Le quote incrementali del fondo, determinate ai sensi dei commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite, come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, modificata dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228. La suddivisione della quota oraria, spettante alle categorie A) e B), avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
10.Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123 e' costituito dalla somma dei fondi delle singole Unita' Sanitarie Locali, che di norma rimane di loro competenza. In connessione con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale puo' stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.
11.L'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, viene finanziato dal 1› gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80' del monte salari relativo a ciascun Ente e da una quota del fondo comune di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non superiore allo 0,80', determinata in sede di accordo quadro regionale.
12.Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 11.
Note agli articoli 58, 66, 124 e 131: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228 riguardante la Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1987, n. 135. Gli articoli 2 e 3 cosi recitano: Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno, 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Art. 3. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi sostituita: A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici; nel comma secondo, dopo le parole varie categorie di personale le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi modificate: A B C D Totale 1) prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio65 - 23 12 100 3) visite e/o interventi speciali- stici delle varie attivita di servizio ed altre prestazioni fatturabili85 - 10 5 100 4) prestazioni riabilitative55 - 32 13 100 lo stesso comma tra le parole A) e saranno suddivise e' cosi integrato: e biologo, chimico e fisico (A2); lo stesso comma dopo le parole e'quipe medica e' cosi integrato: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; il quarto comma e' cosi integrato dopo le parole ai medici: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; nel sesto comma, dopo le parole afferente all'e'quipe sono inserite le seguenti parole: per le sole quote di competenza del personale medico; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore 1 coadiutore 1,4 dirigente 1,8" Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. Note all'art. 124: - Per la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987, per l'art. 63 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e per il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 228 vedi note all'art. 58.
Art. 125
Valutazione della produttivita'
1.L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.
2.Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale con riferimento al disposto di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell'articolo 124, comma 9. Titolare delle prestazioni specialistiche, utili ai fini dell'istituto della incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, e' soltanto il personale delle categorie A) e B).
3.Ai fini della valutazione economica della produttivita', fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31 dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.
4.Le prestazioni vengono effettuate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscano una equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'equipe.
5.L'accordo quadro regionale puo' prevedere, ai fini della valutazione della produttivita', la costituzione di nuclei interdisciplinari di personale per la valutazione della produttivita' medesima. Agli stessi fini e' previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'articolo 135.
6.Il personale costituente tali nuclei interdisciplinari non partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.
7.Non e' ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il personale medico convenzionato esterno ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero il personale avente partecipazione agli utili in strutture private convenzionate.
Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160. Nota dell'art. 125: Il testo della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978. L'art. 48 cosij recita: Art. 48. (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresij, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresij tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempimenti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazioni contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono le determinazioni della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.
Art. 126
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123
1.Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, sono ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle tabelle H), I), L), M), N), dell'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento; D) Restante personale.
3.L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune, la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attivita' connesse alla operativita' complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote, gli accordi decentrati stabiliscono modalita' di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del personale medico per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro programmati.
4.La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolate sulla base di accordi locali.
5.Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedente il tetto retributivo.
6.La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.
7.Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.
8.Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, per obiettivi di produttivita' individuati in sede di accordi quadro regionali.
9.Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto stabilito nell'articolo 123, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al comma 8 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della produttivita' per obiettivi.
Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126: - Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.
Art. 127
Plus orario e sua determinazione
1.L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui all'articolo 101, comma 6, punto I, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.
3.Il plus orario individuale concordato con le Organizzazioni Sindacali mediche e successivamente deliberato dall'Amministrazione si integra con il normale orario di lavoro. Il plus-orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo cosi' definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo.
4.La misura del plus-orario individuale reso puo' trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus-orario reso nel semestre, rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti.
5.Fermo restando il disposto di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, limitatamente al periodo di applicazione del presente regolamento, la misura del valore orario e' rapportata per ciascun operatore al 10' del trattamento economico globale mensile lordo, cosi' come determinato nel comma 6, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
6.Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 e' quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianita' di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale, o del rapporto di lavoro, in data successiva al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora piu' favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato e' incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso inflattivo programmato per l'anno stesso.
7.Con periodicita' semestrale puo' essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
8.Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
9.Al personale soggetto a plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
10.Le Regioni sono tenute a verificare che le Unita' Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, provvedano ad applicare l'istituto attivando le procedure per l'individuazione del plus-orario necessario, pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttivita', attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80' del valore massimo fissato per la singola ora di plus-orario. Tale acconto e' restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttivita' prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalita' sono definite in sede di accordo quadro regionale.
11.In sede di accordo, a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
12.Qualora, nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato, si realizzino situazioni di vacanze di organico, relativamente al personale impegnato in attivita' di plus- orario, o rinunce di plus orario assegnato, le relative quote di equipe vengono ripartite, dalla data di vacanza, tra il restante personale componente l'equipe.
Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.
Art. 128
Modalita' di determinazione del fondo del personale della categoria A)
1.Il fondo del personale della categoria A) di cui all'articolo 126 e' costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale relativamente all'anno 1989 dalle singole Unita' Sanitarie Locali, incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.
2.Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per il periodo di validita' del presente regolamento, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale e di prevenzione complessivamente resa dalle strutture pubbliche.
Art. 129
Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera B), dell'articolo 123
1.I fini, le modalita' operative e la valutazione della produttivita' dell'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono quelli indicati negli articoli 101 e 108 dello stesso decreto.
3.L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unita' Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetti obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo, in ogni caso, possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.
4.Gli Enti individuano, su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5.Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unita' Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti. Le Regioni, a loro volta, per i fini del sistema informativo di Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanita' ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.
6.Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al quadro di perseguimento degli obiettivi prefissati.
Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.
Art. 130
Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario
1.Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente regolamento, che si richiama a tutti gli effetti, gli incentivi della produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori medico-veterinari del servizio stesso.
2.Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario viene costituito dalle somme destinate al finanziamento dell'istituto relativamente all'anno 1989 ed eventualmente integrato dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31 dicembre 1989, corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto della quota di spettanza della amministrazione e della percentuale rispettivamente del 10' e del 5' da portare in aumento ai fondi delle categorie C) e D) di cui all'articolo 126.
3.Al personale medico veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno.
4.Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 e' determinato con i criteri del personale medico.
5.Le competenze spettanti al personale medico veterinario sono ripartite secondo i criteri di cui allo schema dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
6.L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza permanente e profilassi. A tale scopo le Unita' Sanitarie Locali, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, prevedono stanziamenti sufficienti a incentivare adeguatamente l'attivita' di vigilanza, fermo restando il limite massimo individuale di sette ore settimanali. Tale fondo viene finanziato con le somme erogate nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale dal Ministero della Sanita' per l'attivita' di vigilanza e con gli eventuali proventi derivanti da attivita' di assistenza zooiatrica svolte in regime convenzionale.
Nota agli articoli 123, 124, 125, 127, 129 e 130: - Per gli articoli da 101 a 108 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 si rinvia al decreto medesimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160.
Art. 131
Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici
1.Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttivita' per il personale degli Istituti Zooprofilattici e' fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attivita' finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.
2.Tale fondo e' incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.
3.Il fondo cosi' determinato e' ripartito come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.228.La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 127 avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione
4.L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obblicatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente e zooprofilassi. A tale scopo le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere un fondo da trasferire all'Istituto di riferimento per l'attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, nella misura utile ad attribuire al personale medico veterinario e al personale laureato non medico adeguati incentivi.
Nota all'art. 131: - Per l'art. 63 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e per il del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 228 vedi note all'art. 58. Note agli articoli 58, 66, 124 e 131: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228 riguardante la Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1987, n. 135. Gli articoli 2 e 3 cosi recitano: Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno, 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Art. 3. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi sostituita: A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici; nel comma secondo, dopo le parole varie categorie di personale le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi modificate: A B C D Totale 1) prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio65 - 23 12 100 3) visite e/o interventi speciali- stici delle varie attivita di servizio ed altre prestazioni fatturabili85 - 10 5 100 4) prestazioni riabilitative55 - 32 13 100 lo stesso comma tra le parole A) e saranno suddivise e' cosi integrato: e biologo, chimico e fisico (A2); lo stesso comma dopo le parole e'quipe medica e' cosi integrato: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; il quarto comma e' cosi integrato dopo le parole ai medici: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; nel sesto comma, dopo le parole afferente all'e'quipe sono inserite le seguenti parole: per le sole quote di competenza del personale medico; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore 1 coadiutore 1,4 dirigente 1,8"
Art. 132
Norme finali
1.A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita', e' demandata ad una apposita commissione, costituita presso il Ministero della Sanita', composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed A.N.C.I., che li definisce entro il 31 dicembre 1990, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
2.Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanita' e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanita' effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttivita' e per attivita' specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della funzione pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere.
3.A far data dal 1› dicembre 1990 i compensi previsti a saldo, derivanti dall'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6 dell'articolo 123, non possono essere erogati se non sono state costituite le commissioni tecnico scientifiche per la promozione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 65. In caso di inerzia degli Enti si applica l'articolo 135, comma 10.
4.Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme contenute nel presente capo, anche in relazione alla specificita' delle realta' interessate, con riferimento al disposto di cui all'articolo 124, comma 6, viene demandata al Ministero della Sanita' Direzione Generale della Programmazione Sanitaria la titolarita' ad attivare una commissione tecnica composta da un rappresentante designato dal Ministero della Sanita', che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentante designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'A.N.C.I. L'attivazione di tale commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta delle amministrazioni regionali interessate o delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri e alle Regioni interessati per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo sesto NORME TRANSITORIE FINALI E DI RINVIO Capo I DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 133
Norma transitoria per gli ex medici condotti
1.La validita' della normativa di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, integrato dall'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanita' 18 novembre 1987, n. 503, e' prorogata fino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in attivita' di servizio che non abbiano ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.
2.Ai limitati effetti economici del riconoscimento dell'anzianita' di servizio pregressa, al personale indicato nel comma 1 ed a coloro che hanno effettuato l'opzione tra il rapporto a tempo pieno e quello a tempo definito, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della Sanita' 18 novembre 1987, n. 503, e' applicato con decorrenza dal 31 dicembre 1990 il meccanismo di ricostruzione economica gia' previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con riferimento ai valori tabellari stipendiali previsti per il rapporto di lavoro a tempo definito dall'articolo 46 del succitato decreto, secondo la posizione funzionale di inquadramento. vedasi note agli articoli 47 e 116.
Note all'art. 133: - L'art. 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 110. (Norma transitoria per gli ex medici condotti). - 1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1› gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde. 2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per l a medicina generale di base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 30 giugno 1988. - Il decreto del Ministro della sanita' del 18 novembre 1987, n. 503, concernente la Esecuzione dell'art. 110 dl D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, relativo alla determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1987. L'art. 6 cosi recita: Art. 6. - Il trattamento economico e normativo di cui al presente decreto puo' essere esteso, a domanda dell'interessato, dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale a favore del restante personale medico, gia' alle dipendenze del comune o di un consorzio di comuni all'atto dell'attribuzione all'unita' sanitaria locale nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non siano stati assunti i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e che alla stessa data erano legittimamente titolari di un rapporto convenzionale disciplinato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla medicina generale di base. - Gli articoli 46 e 54 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 cosi recitano: Art. 46. (Personale medico). Valori annui lordi
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Posizione Funziona.|Stipendio |Indennita|Ind.Dir|Indennita|Maggiora.
| |per strut|gen. |Medico- | MD. T.P.
| |ture spe|medica |professio|del 1›
| |cialisti-| |nale di |feb.1985
| |che | |tempo |
| | | |pieno |
| | | | |
| TEMPO PIENO | | | | | | | |
Assistente medico..| 8.640.000|1.800.000|200.000|6.000.000| 900.000
| | | | |
Coadiuatore sanita.| | | | |
vice direttore san.| | | | |
anno sorresp.......|11.200.000|2.700.000|300.000|7.500.000|1.050.000
| | | | |
Dirigente san.sovr.| | | | |
san.direttore san.| | | | |
primario osped. ex | | | | |
aiuto dirig.ex capo| | | | |
serv.o sezione auto| | | | |
noma,vice direttore| | | | |
sanitario di osped.| | | | |
con oltre 800 posti| | | | |
letto e con almeno| | | | |
5 anni di servizio| | | | |
nella qualifica....|14.000.000|4.000.000| |8.500.000|1.750.000
Al personale apicale medico a tempo definito,cui viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.
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| TEMPO DEFINITO | | |
Assistente medico..| 6.480.000|1.300.000|200.000| |
| | | | |
Coadiutore san.etc.| 8.408.000|1.950.000|300.000| |
| | | | |
Dirigente san.etc..|10.500.000|3.000.000| | |
-Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.
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|PERIODO DI FORMAZ. | | | | (tre anni) | | |
Assistente in | | | | |
formazione.......| 7.700.000|2.000.000| |6.000.000| 900.000
La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1› giugno 1985. Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6' ed in successivi aumenti biennali del 2,50' calcolati sul valore dell'ultima classe. L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza. Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dell'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso super- are per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno. Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico- professionali di tempo pieno e del 66& non computando le medesime. Art. 54. (Norme di primo inquadramento). L'inquadramento economico nei livelli stipendiali di cui agli articoli 37 e 46 e' effettuato a partire dal 1› gennaio 1983 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza fino al 31 dicembre 1982. La determinazione del nuovo stipendio avviene secondo le disposizioni seguenti: a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi ha sempre prestato servizio nella qualifica di appartenenza, l'anzianita' viene riconosciuta per intero, secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46, sul valore iniziale del nuovo livello di inquadramento; le eventuali frazioni del biennio maturate alla data del 1› gennaio 1983, tralasciando i periodi inferiori ad un mese, vengono utilizzate per il raggiungimento della successiva classe o scatto; b) per il personale che all'entrata in vigore dei nuovi stipendi ha prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, tale servizio viene valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del corrispondente nuovo livello retributivo. L'importo risultante dall'applicazione del suesposto criterio viene sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed al totale cosi ottenuto si aggiunge quanto derivante dalla progressione economica relativa al servizio prestato nel livello di appartenenza calcolata secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46. Qualora la posizione economica cosij determinata si colloca tra due classi o fra l'ultima classe e il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti fino al raggiungimento della successiva classe o scatto e viene, altresi, utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto. Agli stessi fini viene utilizzata l'eventuale frazione di anzianita' inferiore a due anni maturata alla data del 31 dicembre 1982, tralasciando i periodi inferiori ad un mese. Sara' comunque garantito l'importo maturato per anzianita' in godimento. La somma predetta aggiuntiva al livello di inquadramento viene inoltre rapportata in ragione di ventiquattresimi al periodo occorrente per l'acquisizione della classe o scatto successivo ed utilizzata ai fini della ulteriore progressione economica. I suddetti criteri di inquadramento ai fini economici valgono anche per la indennita' per attivita' in strutture specialistiche spettante al personale medico con esclusione di tutte le altre indennita'. Ai fini del computo della anzianita' sulla indennita' di tempo pieno, per i medici provenienti dagli ospedali, va considerata esclusivamente la reale anzianita' maturata nell'insieme dei periodi di lavoro prestati con rapporto a tempo pieno. Per i medici provenienti dagli altri settori tale anzianita' va calcolata nel caso in cui non abbiano potuto esercitare per legge o per regolamento la libera professione. Il mancato esercizio della libera professione dovra' essere dichiarato dall'interessato e risultare dal fascicolo personale dello stesso. Le maggiorazioni delle indennita' di tempo pieno previste nella tabella di cui al precedente art. 46 implicano una ricostruzione sulla stessa delle anzianita' maturate al 31 dicembre 1982 da effettuarsi con le stesse modalita' di calcolo dettate per la rivalutazione dell'anzianita' dell'indennita' di cui trattasi. I relativi benefici economici saranno erogati a far data dal 1› febbraio 1985. Ove per effetto di passaggio di qualifica nelle forme previste il dipendente acquisisca entro il 1› gennaio 1985 una nuova posizione economica tabellare, il maggiore beneficio teorico che ne deriva verra' corrisposto a partire dal 1› del mese successivo alla data nel quale e' stato maturato, nelle percentuali previste secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 55 che saranno appresso indicate. Al personale che vanta anzianita' di servizio presso settori di pubbliche amministrazioni confluiti anche essi nel Servizio sanitario nazionale - antecedentemente al servizio prestato presso l'attuale settore di provenienza - e per il quale non e' stato corrisposto trattamento pensionistico o indennita' di fine servizio o equivalenti, il servizio prestato viene valutato per intero a tutti gli effetti. Al personale che risulta equiparto dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 a qualifiche superiori a quella di provenienza nel proprio comparto, l'anzianita' funzionale nella nuova qualifica decorre dal 20 dicembre 1979. L'anzianita' maturata precedentemente a tale data nella stessa qualifica equiparata va calcolata in ragione del 2 per cento annuo sul nuovo trattamento economico tabellare relativo alla posizione funzionale immediatamente inferiore. Nei casi in cui si realizza una diversa collocazione nella posizione funzionale in base al requisito di una determinata anzianita', l'anzianita' minima richiesta per il passaggio alla posizione funzionale superiore dovra' essere calcolata sul trattamento economico delle posizioni funzionali immediatamente inferiori. Al personale che viene assunto anteriormente all'entrata a regime del presente accordo viene corrisposto il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980. A tale trattamento vengono aggiunti i benefici economici derivanti dal presente accordo secondo gli scaglionamenti previsti per il corrispondente personale gia' in sevizio di cui al successivo art. 55.
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Art. 134
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Disposizioni particolari
1.Nell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: Nei confronti dei dipendenti medici componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo peraltro rimanendo l'obbligo del debito orario).
2.Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire, in ogni caso, nella misura fissa di L. 2.000 per pasto".
3.Il comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali mediche, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordo decentrato sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore a L. 10.000 annue per dipendente".
5.Dopo il [comma 6 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art85-com6), e' aggiunto il seguente: "7. In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanita', le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attivita' libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attivita' libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalita' previste per le consulenze ed i consulti.".
6.Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti: "La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo comma.
Nota all'art. 134: - Gli articoli 83 e 85 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, cosi recitano: Art 83 (Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). - 1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuali dall'art. 2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata. 3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata. 4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalita' di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986. 5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verra' istituita una apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle disci- pline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio. 8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. 9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. 11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale medico e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978; b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato organizzato dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione del personale non medico. 12. Le attivita' sub b) e c) del comma 11, sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo pieno. 14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'. 15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della ncorrezione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50' per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio. Art. 85 (Libera professione). - 1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attivita' libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale. 2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unita' sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui puo' svolgersi l'attivita' libero professionale ambulatoriale, individuando, altresij, i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4' al 10' del totale, che possono in parte prescindere anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere separate. 3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilita' organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta riorganizzazione. 5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanita' al fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria. 6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno l'esercizio dell'attivita' libero professionale,sia in ragime ambulatoriale che di ricovero,entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato,questipuo' chiedere l'intervento della commissione regionale di cui all'art.78". Vedere nota all'art.68: per gli articoli 31,33 e 34 del D.P.R. 20 maggio 1987,n.270: per gli articoli 10 e 11 del D.P.R. 25 giugno 1983. n.348 e circolare n.10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica; per l'art.45 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; per l'art. 2 della legge 27 dicembre 1985,n.816.
Art. 135
Commissioni per la verifica e la revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie
1.In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
3.La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.
Art. 136
Norma finale di rinvio
1.Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e 20 maggio 1987, n. 270, per quanto compatibili.
2.L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' abrogato anche per quanto attiene alle professionalita' mediche veterinarie.
Note agli articoli 70 e 136: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 348, e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983. - Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij recitano: Art. 12 (Profili professionali).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale Art. 13 (Commissione paritetica).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica con il compito di elaborare proposte: per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della dirigenza; per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unita' sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto della complessita' dell'organizzazione, della quantita' delle risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati; per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla sua istituzione. Art. 79 (Commissione per profili professionali medici).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali del personale medico e veterinario in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1 al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale.
Parte terza DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 137
Copertura finanziaria
1.L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento e' valutato in lire 4.273 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 6.117 miliardi per l'anno 1991.
2.Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326.
Art. 138
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gaspari, Ministro per la funzione pubblica
De Lorenzo, Ministro della sanita'
Carli, Ministro del tesoro
Cirino Pomicino, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Donat Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto il Guardasigilli: Vassalli Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990 Atti di
governo, registro n. 82, foglio n. 7Registrato con riserva ai sensi
della delibera delle sezioni riunite del 13 dicembre 1990, n. 77/SR/E.
Allegato 1
Allegato 1 (Articolo 39) TABELLE COMPARTO
====================================================================
Posi- | Livello |Ruolo sanitario |Ruolo |Ruolo |Ruolo
zione | retri- |Profili e |profes- |tecnico |amministra-
| butivo |disciplina |sionale |Profili |tivo
funzio-| | |Profili | |Profili
nale | | | | |
I | I | | | Addetto |
| | | | alle | | | | | pulizie | | | | | |
II | II | | | | Fattorino
| | | | |
III | III | | | Ausiliario | Commesso
| | | | | | | | |specializ- | | | | |zato (ex | | | | |ausiliario | | | | |socio- | | | | |sanitario | | | | |specializ- | | | | |zato,agen- | | | | |te tecnico | | | | |ed ausilia- | | | | |rio socio- | | | | |sanitario) | | | | | |
IV | IV | | |Operatori |Coadiutore
| | | |tecnici |amminstr.vo
| | | | |
V | V |Operatori pro- | |Operatore |
| |fessionali di | |tecnico | | |II categoria: | |coordinatore| | | 1)infermiere | | | | | generico | |Operatori | | | 2)infermiere | |tecnici: | | | psichiatrico | | condottore | | | con un anno | | di caldaie | | | di corso | | a vapore; | | | 3)puericultrice| | autista di | | | 4)massofisiote-| | autombulan-| | | rapista e | | za; cuoco | | | massaggia- | | diplomato; | | | tore | | impiantisti| | | | | idraulici |
====================================================================
Posi-|Livel-|Ruolo sanitario Profili e |Ruolo|Ruolo |Ruolo
zione|lo re-|disciplina |pro- |tecnico |ammini-
fun- |tribu-| |fes- | |strati-
zio- |tivo | |sio- | |vo
nale | | |nale | |
| | | | |
VI | VI |Operatori Professionali di 1 | |Assisten|Assiste
| |Categoria Collaboratori | |te Socia|nte
| | | |le Colla|Ammini
| | | |boratore|strati
| | | | |vo
| | | | | | |Persona|Persona|Persona|Persona | |Assisten| | |le Infe|le Tecn|le di |le di | |te Tecni| | |rmieri |ico-San|Vigilan|Riabili | |co | | |stico: |itario:|za ed |tazione:| | | | | | |Ispezio| | | | | | | |ne: | | | | | | | | | | | | | |Infermi|Tecnico|Vigile |Terapi | | | | |ere Pro|di Radi|Sanita |sta | | | | |fessio |ologia |rio |((M))assag| | | | |nale | | |giatore | | | | | | | |non Vede| | | | | | | |nte | | | | | | | | | | | | |Vigila-|Tecnico| |Ortotti-| | | | |trice |di Labo| |sta | | | | |di Infa|ratorio| | | | | | |nzia |Medico | | | | | | | | | | | | | | |Ostetri| | | | | | | |ca | | | | | | | | | | |Logopedi| | | | | | | | sta | | | | | | | | | | | | |Assiste|Odonto | |Educato | | | | |nte San|tecnico| |re Prof | | | | |itario | | |essiona | | | | | | | |le | | | | | | | | | | | | |Dieti- |Ottico | | | | | | | sta | | | | | | | | | | | | | | | |Potolo |Tecnico| |Audiopro| | | | |go |di Angi| |prodei | | | | | |ocardio| |sta | | | | | |chirur | | | | | | | |gia | | | | | | | |Perfusi| | | | | | | |onista | | | | | | | | | | | | | | | |Tecnico| | | | | | | |di Neu-| | | | | | | |rofisio| | | | | | | |patolo-| | | | | | | |gia | | | | | | | | | | | | | | | |Tecnico| | | | | | | |Igieni-| | | | | | | |sta | | | | | | | |Dentale| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
====================================================================
VII | VII |Operatori Professionali di 1 |Assi-|Assi- |Colla-
| |Categoria Coordinatori |sten-|stente |borato-
| | |te |sociale |ammini-
| | |reli-|coordi- |strati-
| | |gioso|natore |vo
| |Perso- |Perso- |Perso- |Perso-| | | | |nale |nale |nale di|nale | | | | |Infer- |Tecnico |Vigilan|di Ria| | | | |mieri- |Sanita- |za ed |bilita| | | | |stico: |rio: |Ispezio|zione:| | | | | | |ne: | | | | | | | | | | | | | |Infer |Tecnico |Vigile |Terapi| | | | |miere |di Radio|Sanita |sta | | | | |Profes |logia |rio |((M))assag| | | | |sionale | | |giato | | | | |(capo | | |re non| | | | | sala) | | |Veden | | | | | | | |te | | | | | | | | | | | | |Vigila |Tecnico | |Ortot | | | | |latrice |di Labo | |tista | | | | |di Infan|ratorio | | | | | | |zia |Medico | | | | | | | | | | | | | | |Ostetri | | | | | | | |ca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Logope| | | | | | | |dista | | | | | | | | | | | | |Assiste |Odonto | |Educa | | | | |nte |tecnico | |tore | | | | |Sanita | | |Profes| | | | |rio | | |siona | | | | | | | |le | | | | | | | | | | | | |Dieti |Ottico | | | | | | |sta | | | | | | | | | | | | | | | |Podolo |Tecnico | |Adio | | | | |go |di Angio| |protei| | | | | |cardioch| |sta | | | | | |irurgia | | | | | | | |Perfusio| | | | | | | |nista | | | | | | | | | | | | | | | |Tecnico | | | | | | | |di Neuro| | | | | | | |fisiopa | | | | | | | |tologia | | | | | | | | | | | | | | | |Tecnico | | | | | | | |Igieni | | | | | | | |sta | | | | | | | |Dentale | | | | |
====================================================================
Posi-|Livel-|Ruolo Sanitario|Ruolo Profes-|Ruolo Tecnico|Ruolo Ammi-
zione|lo Re-|Profili e Disci|sionale |Profili |nistrativo
Funzi|tribu-|plina |Profili | |
onale|tivo | | | |
| | | | |
VIII|VIII |Operatore | | |Collabora-
| |Professionale | | |tore Coordi
| |Dirigente | | |natore
| | | | |
IX |IX |Farmacista |Procuratore |Analista |Vice diret-
| | collaboratore | legale |collaboratore|tore Ammini
| |Biologo |Architetto |Statistico |tivo
| | collaboratore |Ingegnere |collaboratore| | |Chimico |Geologo |Sociologo | | | collaboratore | |collaboratore| | |Fisico | | | | | collaboratore | | | | |Psicologo | | | | | collaboratore | | | | |Odontoiatra | | | | | assistente | | | | | | | |
X | X |Farmacista |Avvocato |Analista |Direttore
| | coadiutore | | coadiutore | amministra
| |Biologo | |Statistico | tivo
| | coadiutore | | coadiutore | | |Chimico | |Sociologo | | | coadiutore | | coadiutore | | |Fisico | | | | | coadiutore | | | | |Psicologo | | | | | coadiutore | | | | |Odontoiatra | | | | | coadiutore | | | | | | | |
XI | XI |Farmacista |Avvocato |Analista |Direttore
| | dirigente | coordinatore| dirigente | amministra
| |Biologo |Architetto |Statistico | tivo capo
| | dirigente | coordinatore| dirigente | servizio
| |Chimico |Ingegnere |Sociologo | | | dirigente | coordinatore| dirigente | | |Fisico |Geologo | | | | dirigente | coordinatore| | | |Psicologo | | | | | dirigente | | | | |Odontoiatra | | | | | dirigente | | |
Allegato 2
Allegato 2 (Articolo 40) Posizione funzionale -III - Livello retributivo - III - Profilo professionale ((: ausiliario specializzato addetto ai servizi economali)) Nell'ambito delle norme generali dei regolamenti che definiscono l'organizzazione del lavoro del servizio o settore o unita' operativa di appartenenza, il personale con qualifica di ausiliario addetto ai servizi economali effettua i seguenti compiti: - svolge le attivita' semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale posseduta;- provvede alla pulizia degli ambienti interni ed esterni compresi servizi e pertinenze in uso all'Amministrazione e dei materiali in esso contenuti anche con l'utilizzazione di apparecchiature di uso semplice; - provvede, inoltre, al riordino ed alla sistemazione degli stessi in relazione all'uso cui sono adibiti; - e' addetto alla conduzione di veicoli e alla piccola manutenzione degli stessi; - svolge, altresi', tutte le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unita' operativa di assegnazione richiesta dalle professionalita' superiori. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: il reclutamento avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc- cessive modificazioni. Posizione funzionale - III - Livello retributivo III - Profilo professionale: ausiliario specializzato addetto ai servizi socio- sanitari Nell'ambito delle norme generali e dei regolamenti che definiscono l'organizzazione del lavoro del settore, laboratorio, centro, unita' terapeutica ed ambulatoriale di appartenenza, l'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari opera sotto la diretta responsabilita' dell'operatore professionale di I categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro ed effettua i seguenti compiti: - svolge tutte le operazioni inerenti la pulizia degli ambienti e le operazioni elementari e di supporto necessario al funzionamento del reparto quali lo spostamento di ricoverati, il trasporto di medi- cine, reperti, materiali, vitto, attrezzature, vestiario e biancheria; - provvede ad areare, spazzare, lavare e spolverare le camere e le corsie di degenza, le sale operatorie, di trattamento terapeutico di qualsiasi tipo e livello, i servizi di decenza, le docce ed i bagni, tutti gli altri ambienti di servizio, di accesso, le pertinenze e le scale, comunque, facenti parte dell'unita' operativa alla quale e' addetto; - provvede al trasporto dei degenti con i mezzi appropriati allo stato di salute ed alle condizioni di deambulazione oltre che all'assistenza di handicap ovvero di particolari condizioni di debolezza, secondo le istruzioni ricevute; - provvede alla raccolta, allontanamento e smaltimento del materiale sporco e dei rifiuti solidi e liquidi compresi quelli speciali; - provvede all'accompagnamento dei degenti sia per motivi esclusivamente terapeutici quali medicazioni, analisi fuori reparto e simili che per motivi di assistenza in rapporto alle loro particolari condizioni di bisogno ovvero per sistemarli nei locali di riunione; - esegue ogni altro compito richiesto dalle professionalita' superiori che rientri nella sua compentenza. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: il reclutamento avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc- cessive modificazioni. Mobilita' verticale: verso l'operatore tecnico addetto all'assistenza, previo superamento del corso di cui all'articolo 40, comma 3, del presente regolamento. Posizione funzionale - IV - Livello retributivo IV - Profilo professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attivita' nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilita' dell'operatore professionale I categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro: - attivita' alberghiere; - pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato; - collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato. Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni: - lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; - provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficolta'; - trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti; - rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unita' di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature); - preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione; - riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; - aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche; - comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente; - partecipazione con l'e'quipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti; - esecuzione dei compiti affidati dal Capo sala. In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede: - al rifacimento del letto occupato; - all'igiene personale del paziente; - al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 3, del presente regolamento.
Allegato 3
Allegato 3 (Articolo 107) AREA MEDICA
====================================================================
Posizione |Livello |Ruolo sanitario-profili professionalli e
Funzionale|retributivo|discipline(secondo decreto Ministero Sanita'
| |10 marzo 1983,pubblicato nel supplemento
| |ordinario Gazzette Ufficiale del 2 aprile
| |1983,n.91 e successive modificazioni.
| |
| |Assistente medico
| |
IX | IX |Veterinario collaboratore
| |
X | X |Cooadiuatore sanitario
| |Vice direttore sanitario
| |Aiuto corresponsabile ospedaliero
| |Veterinario coadiutore
| |
XI | XI |Dirigente sanitario
| |Direttore sanitario
| |Primario ospedaliero
| |Sovraintendente sanitario
| |Veterinario dirigente
Allegato 4
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Confederazioni sindacali: CGIL - CISL- UIL - CIDA - CISNAL - CISAL - CONFSAL - CONFEDIR Organizzazioni sindacali: CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/SANITA'- CISL/FISOS-UIL/SANITA'-CIDA/SIDIRSS-CONFEDIR/DIRSAN-CISAL/SANITA'-CIS AS/SANITA'-CIDIESSE. Premessa Le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR e le Organizzazioni sindacali CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/SANITA', CISL/FISOS, UIL/SANITA', CIDA/SIDIRSS, CONFEDIR/DIRSAN, CISAL/SANITA', CISAS /SANITA', CIDIESSE con il presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. Punto 1.0 - Oggetto Il diritto di sciopero, che costiuisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6, della legge n. 93/1983. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. Punto 2.0 - Titolarita' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali;regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali(orizzontali). Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione dello sciopero sara' stabilita dalla rispettiva struttura nazionnale (di comparto). Punto 3.0 Proclamazione - Modalita' - Pubblicita' strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. La proclamazione degli scioperi sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero della Sanita'; in caso di scioperi proclamati a livello lo- cale sara' data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali proce- dure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' super- are, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgerenno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. Cio' impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti. Punto 5.0 - Termini di validita' Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Confederazioni sindacali Organizzazioni sindacali C.G.I.L. C.G.I.L./Funzione Pubblica/Sanita' C.I.S.L. C.I.S.L./Fisos U.I.L. U.I.L./Sanita' C.I.D.A. CIDA/Sidirss C.I.S.A.L. Fials/Cisal CONFE.DIR. Confedir/Dirsam CONF.S.A.L. Cisas/Sanita' C.I.S.N.A.L. Cidiesse
Allegato 5
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Organizzazione sindacale: S.I.C.U.S. Premessa L'Organizazione sindacale S.I.C.U.S. (Sindacato Italiano Chimici Unita' Sanitarie) con il presente atto si propone: l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle proce- dure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. Punto 1.0 - Oggetto Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6, della legge n. 93/1983. L'organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. Punto 2.0 - titolarita' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: - nazionali di categoria per quelli nazionali; - regionali di categoria per quelli regionali; - territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). Punto 3.0 - Proclamazione - Modalita' - Pubblicita' Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. Le proclamazioni degli scioperi sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero della Sanita'; in caso di scioperi proclamati a livello lo- cale sara' data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali proce- dure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali; - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' super- are, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consegutive. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, dell'organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad essa iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti. Punto 5.0 - Termini di validita' Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Organizzazione sindacale S.I.C.U.S.
Allegato 6
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Organizzazione sindacale: A.U.P.I. Premessa L'Organizzazione sindacale A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) con il presente atto si propone: l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle proce- dure e delle forme di sciopero,esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di attegiamenti compartimentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. Punto 1.0 Oggetto Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6, della legge n. 93/1983. L'organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. Punto 2.0 - Titolarita' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; - territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). 3.0 - Proclamazione - Modalita' - Pubblicita' Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. La proclamazione degli scioperi sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero della Sanita'; in caso di scioperi proclamati a livello lo- cale sara' data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali proce- dure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali; - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' super- are, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consentite. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, dell'organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti. Punto 5.0 - Termini di validita' Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Organizzazione sindacale A.U.P.I.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali considerato quanto dispone l'Art. 11, quinto e sesto comma della Legge 29 Marzo 1983, n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti: Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 2
Art. 2 Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 3
Art. 3 Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza e la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati; c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 5
Art. 5 Saranno garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie infettive e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; la macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; l'approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati, nonche' residenze protette ed assistite; i servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 6
Art. 6 Le organizzazioni sindacali mediche di categoria, assumono l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito alla proclamazione di scioperi. Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 7
Art. 7 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 8
Art. 8 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 9
Art. 9 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 10
Art. 10 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle Organizzazioni Sindacali.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 11
Art. 11 La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'A.N.C.I., all'U.N.C.E.M.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 12
Art. 12 Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare la durata di 24 ore. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 13
Art. 13 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 14
Art. 14 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonche' a quelle regionali, provinciali, comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 15
Art. 15 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 16
Art. 16 Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata ddegli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983,n.93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. CO.S.ME.D. A.A.R.O.I. A.I.P.A.C. A.N.A-A.O. - S.I.M.P. A.N.M.D.O. S.N.R. S.U.M.I. S.I.V.E.M.P. S.I.M.E.T. S.U.M.E.T. FE.ME.PA. S.E.D.I.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto la sottoscritta Organizzazione Sindacale medica, che presta la propria attivita' professionale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, si e' sempre attenuta a forme di autodisciplina. Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali considerato quanto dispone l'Art. 11, quinto e sesto comma della Legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' l'art.10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti. Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 2
Art. 2 La sottoscritta Organizzazione Sindacale si impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti il presente Codice di Autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 3
Art. 3 Nelle Divisioni e nei Servizi Ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza o la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita' saranno opportunatamente organizzati; c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di Presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla Legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 5
Art. 5 Questa Organizzazione Sindacale medica di categoria, assume l'impegno di consultarsi con le altre OO.SS. in merito alla proclamazione di scioperi, mantenendo in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del Codice di Autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 6
Art. 6 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 7
Art. 7 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 8
Art. 8 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 9
Art. 9 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale, di Unita' Sanitaria Locale o di Presidio dagli organi statutariamente competenti della Organizzazione Sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 10
Art. 10 La proclamazione degli scioperi a carattere Nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 11
Art. 11 Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare la durata di 24 ore. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 12
Art. 12 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 13
Art. 13 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali Europee, Nazionali, Referendarie, nonche' a quelle Regionali, Provinciali, Comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 14
Art. 14 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta Organizzazione Sindacale si riserva la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 15
Art. 15 Il presente Codice di Autoregolamentazione ha efficacia per la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [Legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, la sottoscritta Organizzazione si riserva l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. ANAAD-SIMP
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Organizzazioni sindacali: Confederazione Italiana Medici Ospedalieri (CIMO), in qualita' di Associazione sindacale medica di categoria e di Confederazione cui aderiscono le Associazioni medico-specialistiche ADOI, AIPO, AOGOI, AMIO, ANCO, SIOD, SINFIR, nonche' il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), settore ospedaliero. Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alla dipendenza della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti: Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 2
Art. 2 Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 3
Art. 3 Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza o la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita'; c) le predette prestazioni non dilazionabili saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 5
Art. 5 Le organizzazioni sindacali mediche di cui sopra assumono l'impegno di consultarsi con le altre organizzazioni sindacali mediche di categoria in merito all'eventuale proclamazione di scioperi. Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 6
Art. 6 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 7
Art. 7 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 8
Art. 8 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 9
Art. 9 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 10
Art. 10 La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 11
Art. 11 Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare, la durata di 24 ore. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a sciascun turno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 12
Art.12 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 13
Art. 13 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonche' a quelle regionali, provinciali e comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 14
Art. 14 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 15
Art. 15 Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. Roma, 21 ottobre 1989 Confederazione Italiana Medici Ospedalieri
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alla dipendenza della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti: Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 2
Art. 2 Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 3
Art. 3 Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza e la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita'; c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 5
Art. 5 L'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri assume l'impegno di consultarsi con le altre organizzazioni sindacali mediche di categoria in merito all'eventuale proclamazione di scioperi. Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 6
Art. 6 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 7
Art. 7 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 8
Art. 8 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 9
Art. 9 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 10
Art. 10 La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 11
Art. 11 Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare la durata di 24 ore. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 12
Art. 12 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 13
Art. 13 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonche' e quelle regionali, provinciali, e comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 14
Art. 14 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 15
Art. 15 Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. Roma, 21 ottobre 1989 ANPO - Associazione Nazionale Primari Ospedalieri
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alla dipendenza della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi ed alle modalita' seguenti: Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e la l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 2
Art. 2 Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 3
Art. 3 Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza e la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati; c) le predette prestazioni non dilazionabili saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 5
Art. 5 Saranno inoltre garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie infettive e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; la macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;l'approvvigionamento carneo agli ospedali,case di cura ed istituti convenzionati, nonche' residenze protette ed assistite; i servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 6
Art.6 Le organizzazioni sindacali mediche assumono l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito alla proclamazione di scioperi. Ciasacuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 7
Art. 7 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, di diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 8
Art. 8 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 9
Art. 9 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore e quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 10
Art. 10 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti dalle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 11
Art. 11 La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNICEM.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 12
Art. 12 Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non puo' super- are, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivo al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consentite. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 13
Art. 13 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 14
Art. 14 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonche' a quelle regionali, provinciali, comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 15
Art. 15 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11-art. 16