DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 314
ALLEGATO D PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE 1) Le prestazioni di particolare impegno professionale eseguibili dai medici di medicina generale sono quelle elencate in calce al presente allegato D, nel nomenclatore-tariffario. 2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente. 3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'U.S.L. di esercitare i previsti controlli sull'idoneita' dello studio professionale, il medico e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature. 4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale il medico e' tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione dell'assistito. Se la prestazione e' eseguita previa autorizzazione sanitaria della U.S.L., alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sul quale il medico per ogni singola prestazione eseguita, deve far apporre la firma dell'assistito che ne ha beneficiato o, in caso di impedimento, di chi ha assistito all'avvenuta prestaziome. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sara' esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato. Le parti si impegnano a riesaminare le clausole di cui al presente punto 4), comma primo, in relazione ai contenuti del provvedimento che sara' emanato dal Ministro della Sanita' ai sensi del decreto ministeriale 11 luglio 1988, n. 350, art. 1, comma 5. 5) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore tariffario. Fermo il divieto di cui all'art. 31 nessun onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito. I compensi per le prestazioni di particolare impegno professiona le sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4). 6) Gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale non possono superare mensilmente il 25 per cento dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario professionale di cui alla lettera A. 7) I dati relativi all'andamento delle prestazioni di particolare impegno professionale rientrano tra quelli da sottoporre alle Commissioni professionali regionali di cui all'art. 40 del presente accordo. NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE. A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione. 1) Incisione di ascesso profondo, di flemmone, favo o mastite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Sutura di ferita superficiale . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Rimozione di punti di sutura e medicazione . . . . . . . . . 4) Cateterismo uretrale nell'uomo . . . . . . . . . . . . . . . 5) Cateterismo uretrale nella donna . . . . . . . . . . . . . . 6) Tamponamento nasale anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Fleboclisi (unica - eseguibile in caso di intervento di urgenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Lavanda gastrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) Prima medicazione () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) Successive medicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11) Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12) Trattamento provvisorio con stecca di Thomas di fratture di grandi segmenti ossei e di fratture multiple di piccoli segmenti (il materiale usato viene rimborsato a parte dalla U.S.L. mediante presentazione di nota spese) 13) Toracentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14) Iniezione sottocutanea desensibilizzante () . . . . . . . . 15) Riduzione di lussazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16) Prelievo vaginale per esame oncocitologico . . . . . . . . . 17) Prelievo vaginale per studio ormonale (tre prelievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18) Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulabili) . . . . . . . . . . . . . . B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria. 1) Ciclo di fleboclisi, (per ogni fleboclisi) . . . . . . . . . 2) Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) () . . 4) Vaccinazioni non obbligatorie () . . . . . . . . . . . . Per le tariffe delle prestazioni di cui al presente allegato si fa riferimento ai vigenti nomenclatori tariffari annessi agli accordi nazionali per il convenzionamento esterno resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica n. 119 e n. 120/1988 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per le voci indicate ai numeri 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dell'allegato D parte A e 1, 2 e 4 del medesimo allegato parte B che a titolo provvisorio rimangono in vigore nella misura indicata nell'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987 sino all'esecutivita' dei nuovi accordi per il convenzionamento specialistico esterno. Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all'esecutivita' del presente accordo, a verificare l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto e qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresi' ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto. () Per prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. (**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero. () Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi. (****) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di unita' sanitaria locale. Per la conservazione del vaccino che e' fornito dall'U.S.L., lo studio del medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione alla U.S.L. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato E
ALLEGATO E SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE Caro collega, invio in ospedale...l... paziente signor... .................... 1) Motivo del ricovero .......................................... 2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto .............................................................. 3) Dati estratti dalla scheda sanitaria ........................ Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero. Ti segnalo l'opportunita' che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata, in busta chiusa, una esauriente relazione clinica. .................., li'...................... Dott. ................................... Recapito telefonico..........................
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato F
ALLEGATO F DA CONSEGNARE - A CURA DEL LAVORATORE - ALL'I.N.P.S. (Vedere avvertenze in calce al modulo A) Servizio sanitario nazionale Regione .......................... n. progressivo.................... CERTIFICATO DI DIAGNOSI (da compilare a cura del medico) ............................................ .................... (Cognome e nome) (Numero libretto) Prognosi clinica di giorni ........................................ Dichiara di esser ammalato dal .................................... Data,........................................... .......................................... ............................ (timbro e firma del medico) D I A G N O S I .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... 2) Il certificato, a cura del lavoratore, anche se disoccupato da non oltre sessanta giorni, deve essere recapitato o trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni, agli uffici dell'I.N.P.S., se Ente erogatore dell'indennita' di malattia, che sono ubicati di norma presso le Sezioni territoriali ex I.N.A.M., nella cui circoscrizione risiede il lavoratore interessato. Il lavoratore stagionale, invece, deve recapitare o trasmettere il certificato, secondo le modalita' predette, agli uffici dell'I.N.P.S., ubicati presso le sezioni territoriali ex I.N.A.M. nel cui ambito e' ubicata l'azienda ove l'interessato svolte la propria attivita'. 3) Tenuto conto che l'indennita' spetta per la durata della malattia (prognosi) indicata nell'attestato, il lavoratore, in caso di prosecuzione oltre la prognosi, deve documentare la circostanza mediante attestato medico di continuazione della malattia, secondo le modalita' e i termini indicati ai punti precedenti. 4) Il ritardo nell'invio o nella presentazione della documentazione sanitaria comporta la perdita del diritto all'indennita' giornaliera per i giorni di ritardo. 5) Il lavoratore deve accertare che nel certificato siano stati chiaramente indicati il proprio cognome e nome e numero di libretto; inoltre dovra' compilare accuratamente l'apposito riquadro in calce al certificato destinato all'I.N.P.S. 6) La visita medica a domicilio, se richiesta entro le ore dieci, sara' eseguita di norma nel corso dello stesso giorno; se richiesta, invece, dopo le ore dieci, sara' effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. RIQUADRO DA COMPILARSI A CURA DEL LAVORATORE .................................................................... Cognome e nome Luogo e data di nascita .................................................................... (Indirizzo durante la malattia - da compilarsi anche se trattasi di indirizzo abituale) A.F. corrisposti dal datore di lavoro. A.F. percepiti direttamente dall'I.N.P.S. come pensionato. * Operaio * Impiegato * Apprendista (Indicare il datore di lavoro, il relativo indirizzo ed il settore economico: industria, commercio, agricoltura, ecc.) ................ .................................................................... * Stagionale * Disoccupato o sospeso senza trattamento di Cassa integrazione guadagni (indicare l'ultimo datore di lavoro e relativo indirizzo) * Lavoratore agricolo, iscritto nell'elenco anagrafico del Comune di ................................................................ * Lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro o colono) L'incapacita' lavorativa e' stata causata da: Infortunio sul lavoro SI NO * Terzi (es. incidente stradale, ecc.) SI NO * Inizio malattia * Continuazione * Fine (*) Barrare la voce che interessa.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 1
ALLEGATO G ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI. Art. 1. Prestazioni domiciliari 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari; indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psichiche del singolo paziente; indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla U.S.L.; collaborazione con il personale dei servizi sociali della Unita' sanitaria locale per le necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; attivazione degli interventi riabilitativi; tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla U.S.L. sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni di particolare impegno professionale, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 2
Art. 2. Attivazione del servizio domiciliare 1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilita' a deambulare, quali ad esempio: a) impossibilita' permamente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficolta' a deambulare); b) impossibilita' ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore); c) impossibilita' per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali: insufficienza cardiaca in stadio avanzato; insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale; arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato; gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione; cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi; tetraplegici.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 3
Art. 3. Procedure per l'attivazione dell'assistenza 1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare puo' essere effettuata dal medico di scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo sanitario nonche' le necessita' di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della U.S.L. la possibilita' di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, e' necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della U.S.L. deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le modalita' di cui sopra al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 4
Art. 4. Rapporti con il distretto 1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria concordano: a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga); b) la cadenza settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che puo' variare in relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 5
Art. 5. Compenso economico 1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a L. 30.000 per accesso. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. 3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 6
Art. 6. Modalita' di pagamento 1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione della prestazione, che deve sempre essere documentato alla U.S.L. nei tempi previsti.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 7
Art. 7. Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 8
Art. 8. Verifiche 1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della U.S.L. ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 1
ALLEGATO H ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA Art. 1. Prestazioni 1. L'assistenza domiciliare integrata di cui all'art. 26, comma 1, lettera c), e' svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni: di medicina generale; di medicina specialistica; infermieristiche domiciliari; di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle unita' sanitarie locali; di assistenza sociale. 2. Lo svolgimento e' fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero. 3. L'assistenza e' attuata in via sperimentale e puo' essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla unita' sanitaria locale, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 2
Art. 2. Attivazione dell'assistenza integrata 1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria. 2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attivita' sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio-ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a: malati terminali; incidenti vascolari acuti; gravi fratture in anziani; forme psicotiche acute gravi; riabilazione di vasculopatici; malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme respiratorie e altro); dimissioni protette da strutture ospedaliere. 3. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile delle attivita' sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del: a) responsabile del reparto ospedaliero all'atto delle dimissioni; b) medico di medicina generale; c) servizi sociali; d) familiari del paziente. 4. Entro 24/48 ore dalla segnalazione il medico del distretto prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari. 5. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di medicina generale concordano: 1) la durata presumibile del periodo di erogazione dell'assistenza integrata; 2) gli interventi degli altri operatori sanitari; 3) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attivita'; 4) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificita' del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilita' clinica di ciascun caso; 5) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di effettuazione del servizio. 6. Il medico di medicina generale nell'ambito del piano di interventi: ha la responsabilita' unica e complessiva del paziente; tiene una scheda degli accessi fornita dall'U.S.L. presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi; attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati; coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 3
Art. 3. Retribuzione 1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all'art. 41 e' corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 30.000. 2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite. 3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 4
Art. 4. Modalita' di pagamento 1. Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni tramite apposito riepilogo il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio della U.S.L. per la liquidazione. 3. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti. 4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 5. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione della prestazione che deve sempre essere documentata alla U.S.L. nei tempi previsti.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 5
Art. 5. Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni ed una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata conservati in ordine alfabetico.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 6
Art. 6. Riunioni periodiche 1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale, con i responsabili dell'attivita' sanitaria distrettuale al fine di assicurare l'uniformita' dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo. 2. Alla riunione possono essere invitati medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione; in questo caso possono altresi' essere invitati alla riunione i membri di parte medica del Comitato Consultivo di U.S.L. di cui all'art. 36. 3. Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito e' tenuto a partecipare, concordando modalita' e tempi.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 7
Art. 7. Verifiche 1. Il dirigente medico responsabile del servizio ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Elenco
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833: Ministero della Sanita': DE LORENZO Ministero del Tesoro: RUBBI Ministero del Lavoro e della previdenza sociale: DONAT CATTIN Regione VENETO: BOGONI - BOLIS Regione LAZIO: ZIANTONI - CERCHIA Regione TOSCANA: RICCA Regione PIEMONTE: RESTAGNO Regione CALABRIA: CARATOZZOLO A.N.C.I.: GONZI - ACOCELLA - TAGLIABUE - RUSSO VALENTINI - PANELLA - ATTANASIO U.N.C.E.M.: PIERGENTILI - RAMACCIOTTI Federazione Italiana Medici Medicina Generale (F.I.MM.G.): PANTI - BONI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.): ANZALONE C.G.I.L. Coordinamento Medici: CAU U.I.L.: CROCE C.I.S.L. Medici: BONFANTI - LEMBATI - SCOLERI - RIZZO F.N.OO.MM.: POGGIOLINI La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico. Il presente Accordo e' stato sottoscritto anche dalla seguenti Organizzazioni Sindacali: CUMI-AMFUP: LUCCHETTI A.A.R.O.I.: CARPINO SI.ME.CO: SCARABELLO S.I.M.E.T.: TRECCA S.U.M.I.: SABETTI - POLVERINO C.I.M.O.: LAURA - SIZIA A.I.P.A.C.: MIRRA A.N.AA.O.: SCAFFIDI U.M.U.S. CON. SAL.: VERNIERO
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