DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 314

Type DPR
Publication 1990-09-28
Ultimo aggiornamento 1992-05-01
State In force
Source Normattiva
articles 59
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Art. 32. Aggiornamento obbligatorio e facoltativo Formazione permanente 1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei medici e i Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle Societa' professionali di medicina generale, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono a cura dell'U.S.L. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente). 2. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi. 3. I temi della formazione obbligatorio sarannno scelti in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche). 4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualita'); b) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei medici (questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.); c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi; e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi; f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti. 5. I corsi fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno 8 sabati per almeno 32 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L. 6. Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. 7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e Societa' professionali della medicina generale saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della medicina generale. 8. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 9. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 37. 11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N. 12. Il medico di medicina generale, previa comunicazione all'U.S.L., ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle UU.SS.LL., limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento. 13. Il medico che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM.CeO, avra' pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo. 14. Il medico sara' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. 15. La formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 33

Art. 33. Comunicazioni del medico alla U.S.L. 1. Il medico iscritto negli elenchi e' tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2, nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 4. 2. In ogni caso la U.S.L. competente o la Regione puo' richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione. 3. Il medico e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'[art. 24, lettera C, della legge n. 730/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730~art24-letc). 4. In caso di astensione dell'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico e' tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attivita convenzionata.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 34

Art. 34. Diritti sindacali 1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e Commissioni previste dal presente Accordo e' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi. 2. Tale onere e' a carico della Regione e delle singole U.S.L., rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L. 3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non puo' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo [ex art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL. 4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di 30 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 500. Nelle Regioni o Province autonome in cui operano meno di 1.000 medici di medicina generale viene riconosciuta la disponibilita' di 10 ore settimanali a quei sindacati firmatari che associano almeno il 40% dei medici iscritti negli elenchi. 5. Il numero dei medici di medicina generale iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. 6. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 7. A ciascuno dei sindacati firmatari viene inoltre riconosciuta la disponibilita' su base nazionale di 20 ore settimanali per ogni 2.000 iscritti o frazione di 2.000 superiore a 1.000. 8. Ai fini dell'attribuzione delle ore disponibili su base nazionale i sindacati firmatari comunicano al Ministero della sanita' il numero complessivo dei medici di medicina generale da ciascuno di essi associati a livello nazionale, ripartito per Regione, corredando tale comunicazione di specifiche dichiarazioni degli Assessorati Regionali alla Sanita' circa il numero dei medici associati in ciascuna regione. 9. La comunicazione di cui al comma 8, che indica anche i nominativi dei medici che si avvalgono della disponibilita' anzidetta nonche' il numero delle ore settimanali a ciascuno di essi assegnato, e' inviata anche alle Regioni nelle quali i medici interessati operano. 10. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del presente articolato comunica alla propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo [ex art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) per i medici a rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla Regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 35

Art. 35. Quote sindacali 1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le UU.SS.LL. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 36

Art. 36. Comitato consultivo di U.S.L. 1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: a) il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede; b) due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di gestione della U.S.L.; c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati. 2. I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti nell'elenco della medicina generale di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti, dai medici di medicina generale convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito della U.S.L. per la quale deve essere istituito il comitato. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della Federazione regionale degli Ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione degli Ordini provinciali. 4. La Federazione regionale degli Ordini proclama gli eletti. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. 6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 13; b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 14; c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle recusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15; d) cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 11, lettera e). 7. Inoltre, in ordine alla migliore organizzazione della medicina di base, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dalla U.S.L. e collabora alla: a) impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e concernenti l'attivita' dei medici convenzionati per la medicina generale; b) organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell'area della medicina di base, in particolare per quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale. 8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi delle UU.SS.LL. deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 37

Art. 37. Comitato consultivo regionale 1. In ciascuna regione e' istituito un comitato composto di: a) assessore regionale alla sanita' o suo delegato con funzioni di presidente; b) cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza delle UU.SS.LL. della Regione, designati dall'ANCI e dall'UNCEM; c) sei membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati. 2. I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco regionale della medicina generale convenzionata, vengono eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della Federazione regionale degli Ordini avvalendosi della collaborazione degli Ordini provinciali. 4. La Federazione regionale proclama gli eletti. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. 6. In caso di assenza od impegno del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 7. La sede del comitato e' indicata dalla regione. 8. Il comitato esprime parere nei casi previsti dal presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della regione, dei servizi di guardia medica e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici generali convenzionati. 9. Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistiti, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti. 10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo. 11. La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 38

Art. 38. Commissione regionale di disciplina 1. In ciascuna regione, con provvedimento della Giunta regionale, e istituita una commissione di disciplina composta da: a) il Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della citta' capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede; b) tre membri medici e un esperto designati dall'Assessore regionale alla sanita', sentiti l'ANCI e l'UNCEM regionali; un membro medico designato dalla U.S.L. interessata; c) tre membri medici e un esperto designati dal Consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. 2. La sede della commissione e' indicata dalla Regione. 3. Ai fini della nomina di cui al comma 1 il presidente della Federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare. 4. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della Federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione. 5. I medici di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore a 40 anni; b) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni; c) attivita' di medicina generale svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 10 anni; d) essere iscritti negli elenchi dei medici convenzionati. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione. 7. La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del Comitato di cui all'art. 36 prima dell'eventuale deferimento alla Commissione di cui al presente articolo. 8. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento. 9. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. 10. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo; riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per inadempienze gia' oggetto di richiamo con diffida; sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 4 dell'accordo; per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla riduzione del trattamento economico; revoca: per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 11. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in conformita' alle proposte della commissione di disciplina e sono definiti. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'Ordine dei Medici ed alla Commissione di cui al presente articolo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 39

Art. 39. Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali. Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici. 1. I comitati consultivi di cui agli articoli 36 e 37 e la commissione disciplinare di cui all'art. 38 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso. 2. La Commissione e i comitati sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. Gli esperti partecipano alle sedute della commissione di cui all'art. 38 senza diritto di voto. 5. E' incompatibile, per i componenti di parte medica, la nomina contemporanea in piu' comitati o commissioni. 6. I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari. 7. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale in seno ai Comitati di cui agli aricoli 36 e 37 sono a carico di tutti i medici iscritti negli elenchi. 8. Le UU.SS.LL. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun medico, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 40

Art. 40. Commissione professionale 1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell'[art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), una Commissione Professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengono conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualita' della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'art. 38. 2. Per gli adepimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita: a) cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; b) quattro rappresentanti dei medici di medicina generale convenzionati scelti dai membri di parte medica del Comitato consultivo regionale; c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. 4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 43, individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualita' dell'assistenza medico-generica: a) valutazione e revisione delle procedure di avvio (e di accettazione) in ricovero ospedaliero e analisi dei rapporti tra medico di medicina generale e medico ospedaliero con riferimento ai soggetti spedalizzati (da svolgere in collaborazione con il nucleo ospedaliero della Commissione VRQ di U.S.L.; b) analisi e valutazione dei comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale con riferimento ad indicatori aggregati relativi alla assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, agli accertamenti specialistici ed ai ricoveri ospedalieri, normalizzati per eta' e sesso degli assistiti, relativamente ai parametri nazionali, regionali e di U.S.L.; c) analisi delle possibili modalita' di coinvolgimento dei medici di medicina generale nelle rilevazioni e nelle valutazioni delle situazioni epidemiologiche locali; d) analisi dei rapporti cittadino/medico di base secondo motivazioni di accesso e tipologie di prestazioni richieste: valutazioni e proposte per la creazione di condizioni di miglioramento dei rapporti anche mediante intervento del S.S.N. sia verso gli assistiti che verso i medici convenzionati; e) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del medico di medicina generale: analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione, cosi' come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici; f) valutazione comparativa dei modelli di schede cliniche individuali in uso presso i medici di medicina generale convenzionati e proposte per l'avvio di processi di omogeneizzazione delle informazioni necessarie ai fini di gestione e di analisi epidemiologica; g) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale. 5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione e' tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso di inattivita' la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale alla Sanita'.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 41

Art. 41 Trattamento economico 1. Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi della medicina generale si compone delle seguenti voci: A) Onorario professionale; B) Quota aggiuntiva professionale; C) Indennita' di piena disponibilita'; D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale; E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito; F) Compenso per variazione degli indici del costo della vita; G) Contributo previdenziale; H) Contributo per assicurazione di malattia; I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale; L) Indennita' di qualificazione dello studio professionale; M) Indennita' di collaborazione informatica; N) Indennita' di collaboratore di studio medico; O) Maggiorazioni per zone disagiatissime. A) Onorario professionale. A1 - Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale e' corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario annuo, come da tabella che segue, distinto secondo l'anzianita' di laurea del medico: ==================================================================== Anzianita' di laurea Compenso forfettario annuo dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 20.955 22.419 23.683 24.277 oltre 6 fino a 13 anni 22.983 24.588 25.975 26.626 oltre 13 fino a 20 anni 25.094 26.847 28.361 29.072 oltre 20 anni 27.205 29.105 30.747 31.517 oltre 27 anni - - - 33.117 A2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue: ==================================================================== Anzianita' di laurea Compenso forfettario annuo dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 22.388 23.952 25.303 25.937 oltre 6 fino a 13 anni 24.554 26.269 27.750 28.446 oltre 13 fino a 20 anni 26.810 28.683 30.300 31.060 oltre 20 anni 29.065 31.096 32.850 33.673 oltre 27 anni - - - 35.380 B) Quota aggiuntiva professionale. Per lo svolgimento di specifiche e piu' qualificate prestazioni professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale (art. 19), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza nonche' del servizio militare di leva (art. 24), il consulto con il medico specialista (art. 21), la continuita' assistenziale nei confronti dei propri assistibili mediante accesso alle strutture di degenza (art. 22), ai medici e' corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella che segue: ==================================================================== Anzianita' di laurea Quota aggiuntiva professionale annua dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 2.149 2.299 2.429 2.490 oltre 6 fino a 13 anni 2.357 2.522 2.664 2.731 oltre 13 fino a 20 anni 2.574 2.754 2.909 2.982 oltre 20 anni 2.790 2.985 3.154 3.233 oltre 27 anni - - - 3.433 C) Indennita' di piena disponibilita'. Ai sanitari che svolgono attivita' di medico di medicina generale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto, di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale - ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della sanita' per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla [legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833) - o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennita' annua, nelle seguenti misure: Per i primi 500 assistibili: ==================================================================== Anzianita' di laurea Indennita' di piena disponibilita' dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 2.744 2.936 3.101 3.179 oltre 6 fino a 13 anni 2.918 3.122 3.298 3.381 oltre 13 fino a 20 anni 3.099 3.315 3.502 3.590 oltre 20 anni 3.279 3.508 3.706 3.799 oltre 27 anni - - - 4.000 Per gli assistibili da 501 a 1.500: ==================================================================== Anzianita' di laurea Indennita' di piena disponibilita' dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 6 anni 2.538 2.715 2.868 2.940 oltre 6 fino a 13 anni 2.712 2.901 3.065 3.142 oltre 13 fino a 20 anni 2.892 3.094 3.269 3.351 oltre 20 anni 3.073 3.287 3.473 3.560 oltre 27 anni - - - 3.750 D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. D1 - Ai medici di medicina generale e' corrisposto per ciascun assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua, come da tabella che segue: ==================================================================== Indennita' di rischio e av- vicinamento professionale dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 500 assistibili 12.490 13.363 14.116 14.470 Per gli assistibili da 500 fino al mas- simale o alla quota individuale 9.790 10.473 11.064 11.341 D2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, l'indennita' e' dovuta nelle seguenti misure annue: ==================================================================== Indennita' di rischio e av- vicinamento professionale dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 500 assistibili 13.253 14.179 14.978 15.354 Per gli assistibili da 500 fino al mas- simale o alla quota individuale 10.387 11.113 11.740 12.034 D3 - Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di rischio e avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito. E1 - Ai medici iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale e' corrisposto un concorso forfettario nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 8, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e' corrisposto un concorso forfettario annuo nelle misure risultanti dalla tabella che segue: ==================================================================== Concorso nelle spese di produzione di reddito dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 500 assistibili 12.109 12.955 13.685 14.028 Per gli assistibili da 500 fino al mas- simale o alla quota individuale 9.491 10.153 10.726 10.995 E2 - Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, il concorso spese e' dovuto nelle seguenti misure annue: ==================================================================== Concorso nelle spese di produzione di reddito dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 500 assistibili 12.872 13.771 14.547 14.912 Per gli assistibili da 500 fino al mas- simale o alla quota individuale 10.088 10.793 11.402 11.688 E3 - Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E4 - Il concorso nelle spese viene erogato dall'U.S.L. in rate mensili. E5 - Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione: ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex art. 36, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D). F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita. Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla [legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art16) del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1› febbraio 1986 con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di carovita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;289); c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di carovita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla [legge n. 38/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;38) e al [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13), e' rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale di cui alla lettera A) individuato in L. 23.683 per l'anno 1990 e L. 24.277 per l'anno 1991, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte; d) ai medici con un numero di scelte inferiori a 447 unita' spetta un incremento delle quote di carovita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. ((Ai medici di medicina generale convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell' indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1990.)) G) Contributo previdenziale. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2› comma del punto 6 dell'[art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art9), pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) e F) del presente articolo, di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. H) Contributo per assicurazione di malattia. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato D. L) Indennita' di qualificazione dello studio professionale. Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 1, il cui studio professionale sia dotato dei seguenti requisiti aggiuntivi a quelli stabiliti dall'art. 8: disponibilita' del telefono nello studio con segreteria telefonica ove la stessa non sia installata ad altro recapito; strumentazione o materiali di medicazione per piccola chirurgia ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'allegato D; frigorifero per la conservazione dei vaccini, e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di lire 150.000. M) Indennita' di collaborazione informatica. Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 2, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale: a) il collegamento con il centro medico di prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche od ospedaliere; b) l'acquisizione, l'elaborazione e la comunicazione alle UU.SS.LL. dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, monitoraggio dell'andamento prescrittivo, verifica di qualita' dell'assistenza, ove tali programmi siano stati concordati in base ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 19 e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di lire 100.000. N) Indennita' di collaboratore di studio medico. Ai medici individuati ai sensi dell'art. 44, comma 3, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV, ha diritto ad una indennita' annua nella misura di L. 2.400 per assistibile in carico fino al massimale o quota individuale. O) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi. Tempi e modi di pagamento. I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali e alle prestazioni di particolare impegno professionale, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianita' di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 42

Art. 42. Guardia medica e assistenza nelle localita' turistiche 1. Con apposito accordo collettivo [ex art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) in ogni Regione, tenendo anche conto della programmazione regionale in materia di emergenza ed urgenza sanitaria, e' istituito un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa alle ore 8 del post-festivo. 2. In ogni Regione e' istituito, altresi', un servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle localita' turistiche.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 43

Art. 43. Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L. 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 44

Art. 44. Incentivi per il miglioramento della qualita' delle prestazioni 1. Per promuovere ed incentivare il miglioramento degli standard logistici e strutturali degli studi medici, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna regione a favore del 25% dei medici convenzionati di medicina generale, una indennita' mensile di lire 150.000, alla condizione che gli studi professionali dei medici stessi risultino, previa verifica da svolgersi a cura della U.S.L. entro il termine massimo di tre mesi dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del presente accordo, in possesso del livello qualitativo strutturale indicato all'art. 41, lettera L). 2. Per promuovere ed incentivare la informatizzazione degli studi medici in grado di collaborare con il S.S.N. per rilevazione di tipo epidemiologico, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna regione a favore del 5% dei medici convenzionati di medicina generale, una indennita' mensile di L. 100.000, alla condizione che gli studi medici risultino dotati delle attrezzature informatiche e dei programmi indicati all'art. 41, lettera M). 3. Per promuovere ed incentivare il miglioramento dell'organizzazione degli studi medici mediante la presenza di personale collaboratore, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna regione a favore di un numero di medici con quote capitarie sino ad un massimo del 15% del totale regionale delle quote capitarie, una maggiorazione di L. 2.400 annuali a quota capitaria alla condizione che gli studi professionali dei medici stessi dispongano di personale di collaborazione secondo le condizioni di cui all'art. 41, lettera N). 4. La Regione, sentita la Commissione Consultiva regionale di cui all'art. 37, individua i medici convenzionati interessati alla realizzazione delle particolari forme di collaborazione previste e disciplinate nei precedenti commi.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 44-bis

Art. 44-bis. Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nel campo dell'assistenza medico-generica di base sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146/1990, art. 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le visite domiciliari urgenti. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui all'art. 20, comma 4, del presente accordo. 3. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art. 38. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 45

Art. 45. Durata dell'accordo 1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Norme finali

Norma finale n. 1 1. I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati con le UU.SS.LL. sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi il possesso dei requisiti prescritti e l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita'. Norma finale n. 2 1. I medici inclusi nello speciale elenco regionale degli ex associati ai sensi della norma transitoria n. 4 annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 289 dell'8 giugno 1987 ovvero in forza di provvedimenti, anche provvisori, emessi in loro favore dalla magistratura ordinaria o amministrativa, sono inseriti in soprannumero rispetto al rapporto ottimale fissato dall'art. 5, negli elenchi dei medici di medicina generale di cui allo stesso art. 5, comma 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. 2. Dalla stessa data ai medici di cui al comma 1 si applicano integralmente le norme del presente accordo. Norma finale n. 3 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni interpretative e applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale. 2. La convocazione per i motivi di cui sopra avverra' a cura del Ministero stesso entro venti giorni dalla richiesta. Norma finale n. 4 1. Laddove sopravvengano impedimenti all'applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera a), le parti convengono fin da ora di fissare in 500 unita' il massimale di scelte per i medici ultrasettantenni, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano raggiunto il massimale anzidetto. 2. Si conviene inoltre che tali medici dovranno rientrare nel massimale entro il termine di 30 giorni attraverso l'istituto della recusazione volontarie. In difetto, le UU.SS.LL. procederanno alle operazioni di rientro attraverso la revoca di ufficio di tutte le scelte in carico al medico inadempiente, invitando nel contempo gli assistiti interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia. 3. In attesa del compimento delle operazioni di rientro il medico pur essendo impegnato ad assicurare l'assistenza a coloro che lo avevano scelto, non puo' percepire compensi per un numero di scelte superiore al massimale di 500 unita'.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Norme transitorie

Norma transitoria n. 1 1. Nelle more di una regolamentazione dei rapporti fra sanita' civile e sanita' militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/1978, consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture militari, la norma di cui al quinto comma dell'art. 13 viene estesa ai medici militari titolari di convenzione alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. 2. Vengono fatte salve le situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL. nelle quali risiedono familiari di militari. Norma transitoria n. 2 1. I minori che abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono essere assegnati al medico di medicina generale. Dichiarazione a verbale n. 1 1. Il Ministero della sanita' conviene che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del S.S.N. sia dato rilievo all'attivita' di medico di medicina generale convenzionato.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Dichiarazione a verbale

Dichiarazione a verbale n. 2 1. Le parti valutano positivamente che a livello locale siano adottate forme di organizzazione dell'attivita' specialistica extra-degenza tali da favorire, per particolari patologie che richiedono ripetuti interventi del medico specialista, una continuita' di rapporti tra professionista e paziente. Dichiarazione a verbale n. 3 1. Il medico di medicina generale convenzionato, in quanto operatore del Servizio sanitario nazionale a livello del distretto di base previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, collabora al pieno funzionamento del distretto stesso, inteso come struttura tecnico funzionale per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento. 2. A tal fine utilizza, in particolare, la scheda sanitaria individuale e gli altri strumenti all'uopo predisposti, partecipando al processo di informatizzazione diffusa dei medici di base, secondo modalita' concordate a livello regionale. 3. L'impegno di cui al primo comma del presente articolo e' mirato alla formazione di un giudizio collettivo sulle principali caratteristiche e bisogni sanitari della popolazione in determinati ambiti territoriali, nonche' all'avvio in concreto di atti di politica preventiva, di aggiornamento professionale e di educazione sanitaria, in un rapporto organizzato con le popolazioni interessate e le loro rappresentanze istituzionali e non puo' di conseguenza prescindere da un lavoro collegiale di tutti gli operatori del distretto, allo svolgimento del quale pertanto, il medico di medicina generale convenzionato e' tenuto. Dichiarazione a verbale n. 4 1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'Assemblea dei Presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita. Dichiarazione a verbale n. 5 1. Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. 2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici", "Federazione Regionale degli Ordini dei Medici" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei medici e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 6 1. La parte pubblica conferma l'impegno a promuovere il riesame della materia delle certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione ai vari livelli di formazione scolastica, in modo da contenerne le prescrizioni nei limiti e secondo le procedure piu' aderenti alle loro effettive necessita', anche ai fini di sburocratizzare l'atto medico. Dichiarazione a verbale n. 7 1. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione di disciplina di cui all'art. 38 all'esperto di parte medica spettano, a carico della Regione, i compensi fissati a livello regionale. Dichiarazione a verbale n. 8 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 3, il Ministro della Sanita' dichiara di assumere l'impegno di valutare l'opportunita' che per le specialita' medicinali a base di antibiotici, attualmente ammesse alla prescrizione a carico del S.S.N., possa essere eliminata la confezione monodose. Dichiarazione a verbale n. 9 1. Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita dovute ai medici di medicina generale alla data del 1 novembre 1985 ammontavano a L. 610.310 mensili correlate al tetto massimo di n. 477 scelte. 2. Eventuali correzioni dipendenti dalla presa d'atto di cui al comma 1 hanno effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Dichiarazione a verbale n. 10 1. Le parti si impegnano a riesaminare, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto che rende esecutivo il presente accordo, la materia dei titoli valutabili per le graduatorie, anche in relazione alle norme che recepiranno la direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, al fine di riconsiderare la valutabilita' dei corsi di aggiornamento. Dichiarazione a verbale n. 11 1. Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, a studiare congiuntamente appropriate modalita' finalizzate all'adozione del modulario a lettura automatica per la certificazione di cui all'art. 25. Dichiarazione a verbale n. 12 1. Le parti si danno atto che a decorrere dall'anno 1990, relativamente alle spese sostenute nell'anno 1989, cessano di essere operanti le clausole sulla dimostrazione delle spese di cui all'art. 41, comma 1, lettera E, punto IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987. Dichiarazione a verbale n. 13 La delegazione di parte pubblica precisa e la delegazione di parte sindacale prende atto che l'assistenza programmata di cui all'art. 26, lettera c), viene attuata mediante l'utilizzo dei fondi ripartiti a tale scopo dal C.I.P.E. con deliberazione del 16 febbraio 1990 ed entro i limiti degli stessi. Dichiarazione a verbale n. 14 Nel caso in cui il numero dei medici che soddisfano una o piu' delle tre condizioni previste dall'articolo 41 (lettere L - M - N) superi le percentuali previste dall'articolo 44 le parti si impegnano a prevedere con la stipula della prossima convenzione, prioritariamente il riconoscimento delle indennita' previste con decorrenza 1 luglio 1991. In ogni caso dopo sei mesi dalla entrata in vigore della convenzione le parti si impegnano a valutare l'opportunita' di modificare le percentuali previste dall'articolo 44 nell'ambito delle disponibilita' economiche previste dall'accordo.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato A

ALLEGATO A DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA REGIONALE DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO NAZIONALE CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE. Applicare marca da bollo (D.P.R. 26-10-1972) All'Assessorato alla Sanita' della Regione .......................... I... sottoscritt... dott. ...................................... nato a........................ (prov. .......................... ), il......................... residente in ................................................ (prov. ............) c.a.p. ........... via ................................ n. ........ C h i e d e secondo quanto previsto dai relativi Accordi collettivi nazionali ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di essere inserito nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 2 dell'Accordo nazionale con i medici di medicina generale, da valere per l'anno 19...... A tal fine acclude alla presente la seguente documentazione: n. 1 certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici (1); n. .... documenti relativi ai titoli in suo possesso - valutabili ai fini della graduatoria predetta - e specificati nel prospetto interno (2). Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: la propria residenza il domicilio sotto indicato c/o .................. (telef. (.........)..........................) via/piazza ...................... n. ...... c.a.p. ................ localita' .............................. (prov. ...................) ............................... ................................ (data) (firma per esteso del medico) AVVERTENZE IMPORTANTI 1) L'attestazione dell'Ordine dei Medici deve avere la data di rilascio non superiore a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. 2) I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in originale o copia autenticata, secondo le disposizioni di legge vigenti, e in regola con la legge sul bollo. 3) La documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione; non si terra' conto di quella dalla quale non e' possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico. 4) I documenti allegati alla domanda eventualmente presentati l'anno precedente sono acquisiti agli atti purche' ne venga fatto espresso riferimento e sempreche' siano tali da poterne consentire la valutazione. Dovra' invece essere allegata tutta la documentazione relativa a titoli ed attivita' svolti successivamente alla data di presentazione della precedente domanda e fino al 31 maggio dell'anno in corso. VALUTAZIONE TITOLI ED ATTIVITA' SVOLTA Parte riservata all'ufficio Codice Cognome ................... Nome ............... residente in ............. via................. U.S.L. domanda spedita il ....... prot. .............. (residenza) (PARTE DA RIEMPIRE A CURA DEL CANDIDATO) I 1. - Iscrizione Albo Professionale I (0,01 punti per mese di iscrizione) I dal............. al......................I = m. gg. x 0,01 = p. Iscrizione Albo Prof. delle Prov. Regione I (piu' 0,01 punti per mese di iscrizione) I dal............. al......................I = m. gg. x 0,01 = p. I A B I 2. - Diploma di laurea conse- I (2) (3)I guito con votazione di I I 110/110 I I (punti 1,00) I = p. I 3. - Diploma di laurea conse- I I guito con votazione da I I 105 a 109 I I (punti 0,50) I = p. (PARTE DA RIEMPIRE A CURA DEL CANDIDATO) A B (2) (3) 4. - Diploma di laurea conseguito con votazione da 100 a 104 (punti 0,30) = p. 5. - Specializzazione o libera docenza in medi- cina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983 tab. B e successive integrazioni (punti 2,00) specializ. in .......................... specializ. in .......................... specializ. in ..........................Totale n. x 2,00 = p. 6. - Specializzazione o libera docenza in di- scipline affini alla medicina generale, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983 tab. B e successive integrazioni (punti 0,50) specializ. in .......................... specializ. in .......................... specializ. in ..........................Totale n. x 0,50 = p. 7. - Tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148 del 18 aprile 1975 (punti 0,10) = p. 8. - Medico generico convenzionato compres attivita' svolta in qualita' di associato (punti 0,20 per mese di attivita') dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. Totale m. x 0,20 = p. 9. - Stessa attivita' di cui al punto 9 prestata nell'ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento (punti 0,30 per mese di attivita') dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. Totale m. x 0,30 = p. 10. - Attivita' di sostituzione di medico di medicina generale, svolta ai sensi dell'art. 3 - II - n. 2 - dell'accordo nazionale (punti 0,20 per ciascun mese) dal ............ al....................= m. gg. dal ............ al....................= m. gg. dal ............ al....................= m. gg. dal ............ al....................= m. gg. dal ............ al....................= m. gg. Totale m. x 0,20 = p. 11. - Attivita' di sostituzione di medico pediatra di libera scelta (punti 0,10 per ciascun mese) dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. dal ............ al.....................= m. gg. Totale m. x 0,10 = p. (PARTE DA RIEMPIRE A CURA DEL CANDIDATO) A B (2) (3) 12. - Servizio effettivo di guardia medica svolto in forma attiva, anche a titolo di sostituzione (punti 0,20 per mese, ragguagliato a 96 ore di attivita') U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. Totale ore m. x 0,20 = p. 13. - Servizio di guardia medica svolta in forma di disponibilita' (punti 0,05 per mese, ragguagliato a 96 ore di attivita') U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. Totale ore m. x 0,05 = p. 14. - Attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche, or- ganizzate dalle Regioni o dalle UU.SS.LL. (punti 0,20 per mese di attivita') U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. U.S.L. ..... dal...... al..... ore..... = m. gg. Totale ore m. x 0,05 = p. 15. - Attivita' professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei), o come medico militare (punti 0,10 per mese di attivita') ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. Totale ore m. x 0,10 = p. 16. - Attivita' professionale medica svolta all'estero in medicina interna o disciplina affine ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 e della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 1 settembre 1988, n. 430 (punti 0,10 per mese di attivita') ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. Totale ore m. x 0,10 = p. 17. - Attivita' professionale di medico di medicina generale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono (punti 0,10 per mese di attivita') ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. Totale ore m. x 0,10 = p. (PARTE DA RIEMPIRE A CURA DEL CANDIDATO) A B (2) (3) 18. - Servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio civile, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina (punti 0,05 per mese) dal.............. al .................. = m. gg. Totale m. x 0,05 = p 19. - Attivita' professionale diversa da quella considerata al punto 15 prestata come medico dipendente da amministrazioni pubbliche (punti 0,05 per mese di attivita') ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. ............ dal...... al.............. = m. gg. Totale m. x 0,05 = p. Firma del medico Totale punteggio complessivo (1) Cancellare la dizione che non interessa. (2) Barrare la colonna "A" in corrispondenza dei titoli allegati alla presente domanda. (3) Barrare la colonna "B" in corrispondenza dei titoli che sono stati presentati in precedenza e sono acquisiti agli atti e siano tali da poterne consentire la valutazione.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato B

ALLEGATO B PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE 1. Stabilito per determinazione della Regione l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale. 2. Tale ambito non puo' comprendere una popolazione inferiore a 1.500 abitanti ne' puo' essere inferiore al territorio del comune anche se questo comprende piu' UU.SS.LL. 3. Si procede in questo modo. 4. Si stabilisce quale e' la popolazione nell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Da questa cifra si detrae la popolazione in eta' pediatrica (0 - 14); ne risultera' un numero di abitanti che e' quello utile al fine del rapporto ottimale. 6. A parte si prende l'elenco dei medici gia' operanti nella medicina generale nell'ambito in questione. 7. Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o dalla autolimitazione. 8. Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale. 9. Esso sara': uguale a 1.000 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 1.000. pari al loro massimale se esso e' inferiore a 1.000. 10. Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale. 11. La zona e' carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 500 e si inserira' un medico per ogni 1.000 abitanti o frazione superiore a 500 in relazione al risultato della sottrazione. 12. Esempio: Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.000 abitanti al fine dell'applicazione del rapporto ottimale abitanti 46.000. Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.000 abitanti. Al fine del rapporto ottimale: Abitanti 52.000 Popolazione pediatrica 6.000. Medici inseriti nell'ambito: 4 a 1.800 scelte di massimale valgono 4.000 ( 4 x 1.000) 20 a 1.500 scelte di massimale valgono 20.000 (20 x 1.000) 3 a 1.000 scelte di massimale valgono 3.000 ( 3 x 1.000) 5 a 750 scelte di massimale valgono 3.750 ( 5 x 750) 12 a 500 scelte di massimale valgono 6.000 (12 x 500) Totale. . . 36.750 La zona e' carente: 46.000 - 36.750 = 9.250. Devono essere inseriti 9 medici.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato C

ALLEGATO C REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA. 1) Fermi gli obblighi a carico delle UU.SS.LL. stabiliti dall'art. 9, i rapporti economici tra medico sostituto e quello sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi dalla U.S.L., sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 2) L'onorario professionale, la quota aggiuntiva professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito e il sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 41 devono essere corrisposti al medico sostituto. 3) Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso nelle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. 4) L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. 5) Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilita', i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato D

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