DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 315
Art. 29. Trattamento economico 1. Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi si compone delle seguenti voci: A) Onorario professionale; B) Quota aggiuntiva professionale; C) Indennita' di piena disponibilita'; D) Indennita' forfettaria di variazione demografica; E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito; F) Compenso per variazione degli indici del costo della vita; G) Contributo previdenziale; H) Contributo per assicurazione di malattia; I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale; L) Indennita' di collaborazione informatica; ((2)) M) Maggiorazioni per zone disagiatissime. A) Onorario professionale. Ai pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi e' corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario annuo, come da tabella che segue, distinto secondo l'anzianita' di specializzazione del medico. ==================================================================== Anzianita' di specializzazione Compenso forfettario annuo dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 2 anni 46.653 49.912 52.727 54.048 oltre 2 fino a 9 anni 51.321 54.906 58.003 59.457 oltre 9 fino a 16 anni 55.989 59.900 63.278 64.864 oltre 16 anni 60.650 64.887 68.546 70.264 oltre 23 anni - - - 75.664 B) Quota aggiuntiva professionale. Per lo svolgimento di specifiche e piu' qualificate prestazioni professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale (art. 20), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza (art. 25), il consulto con il medico specialista (art. 22), la continuita' assistenziale nei confronti dei propri assistibili mediante accesso alle strutture di degenza (art. 23), ai medici e' corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella che segue: ==================================================================== Anzianita' di specializzazione Quota aggiuntiva professionale annua dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 2 anni 4.665 4.991 5.273 5.405 oltre 2 fino a 9 anni 5.132 5.491 5.801 5.946 oltre 9 fino a 16 anni 5.599 5.990 6.328 6.487 oltre 16 anni 6.065 6.489 6.855 7.027 oltre 23 anni - - - 7.567 C) Indennita' di piena disponibilita'. Ai sanitari che svolgono attivita' di pediatra di libera scelta ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto, di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 800 scelte, una indennita' annua, nelle seguenti misure: Per i primi 250 assistibili: ==================================================================== Anzianita' di specializzazione Indennita' di piena disponibilita' dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 2 anni 5.795 6.200 6.550 6.714 oltre 2 fino a 9 anni 6.184 6.616 6.989 7.164 oltre 9 fino a 16 anni 6.572 7.031 7.428 7.614 oltre 16 anni 6.961 7.447 7.867 8.064 oltre 23 anni - - - 8.514 Per gli assistibili da 251 a 800: ==================================================================== Anzianita' di specializzazione Indennita' di piena disponibilita' dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 da 0 a 2 anni 5.247 5.613 5.930 6.078 oltre 2 fino a 9 anni 5.635 6.029 6.369 6.529 oltre 9 fino a 16 anni 6.024 6.445 6.808 6.979 oltre 16 anni 6.413 6.861 7.247 7.429 oltre 23 anni - - - 7.879 D) Indennita' forfettaria di variazione demografica. D1 - Ai pediatri di libera scelta e' corrisposta per ciascun assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua, come da tabella che segue: ==================================================================== Indennita' di variazione demografica dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 Per i primi 250 26.493 30.475 33.913 38.228 assistibili Per gli assistibili da 251 fino al mas-17.661 17.661 17.661 17.661 simale o alla quota individuale individuale D2 - Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di variazione demografica per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito. E1 - Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto un concorso forfettario nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 18, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e' corrisposto un concorso forfettario annuo nelle misure risultanti dalla tabella che segue: ==================================================================== Concorso nelle spese di produzione del reddito dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991 ---------------------------------------------------------------------- Per i primi 250 24.791 26.522 28.018 28.721 assistibili Per gli assistibili da 251 fino al mas- 17.662 18.895 19.961 20.461 simale o alla quota individuale E2 - Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. E3 - Il concorso nelle spese viene erogato dall'U.S.L. in rate mensili. E4 - Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione: ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex art. 8, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D). F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita. Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla [legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art16) del [decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13) con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica n. 290/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;290); c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di carovita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla [legge n. 38/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;38) e al [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13), e' rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale e della quota integrativa professionale di cui alla lettera A individuato in L. 52.727 per l'anno 1990 e L. 54.048 per l'anno 1991, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte; d) ai medici con un numero di scelte inferiori a 447 unita' spetta un incremento delle quote di carovita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. Ai medici pediatri convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1> gennaio 1990. G) Contributo previdenziale. Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6 dell'[art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art9), pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) e F) del presente articolo, di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. H) Contributo per assicurazione di malattia. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. Ai pediatri spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato A. L) Indennita' di collaborazione informatica. Ai pediatri individuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale: a) il collegamento con il centro medico di prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche od ospedaliere; b) l'acquisizione, l'elaborazione e la comunicazione alle UU.SS.LL. dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, monitoraggio dell'andamento prescrittivo, verifica di qualita' dell'assistenza, ove tali programmi siano stati concordati, e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di L. 100.000. M) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai pediatri un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi. Tempi e modi di pagamento. I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali e alle prestazioni di particolare impegno professionale, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai pediatri di libera scelta si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianita' di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 30
Art. 30. Visite occasionali 1. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. 2. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 35 in materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche, prestano la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'[art. 1, lett. b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-25;16~art1-letb), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1982, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;98): a) in favore degli assistiti in eta' pediatrica, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra; b) in favore degli stranieri in eta' pediatrica in temporaneo soggiorno in Italia, che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. 3. Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, Regione di provenienza, indirizzo o numero della U.S.L. di appartenenza. 4. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le tariffe omnicomprensive previste dalla legge in vigore. 5. Qualora in futuro venga legislativamente riaffidata alle parti la contrattazione delle tariffe per le visite occasionali, queste restano fin da ora determinate nelle seguenti misure: visita ambulatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 visita domiciliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.000
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 31
Art. 31. Aggiornamento obbligatorio e facoltativo Formazione permanente 1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei medici e i Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle associazioni professionali di pediatria, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria del pediatra, anche in relazione all'attuazione dei progetti obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono a cura dell'U.S.L. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente). 2. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. 3. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei pediatri (evoluzione delle conoscenze scientifiche). 4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazione dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualita'); b) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei pediatri (questionari, inchieste rivolte ai pediatri, ecc.); c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi; e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi; f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti. 5. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno otto sabati per almeno 32 ore annue; al pediatra partecipante vengono corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L. 6. Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materia del corso frequentato. 7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e Associazioni professionali di pediatria saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri inseriti negli elenchi della pediatria. 8. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 9. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 9. 11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N. 12. Il pediatra di libera scelta, previa comunicazione all'U.S.L., ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle UU.SS.LL., limitatamente alla quota-parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri e cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento. 13. Il pediatra che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM.CeO, avra' pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondenti al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo. 14. Il pediatra sara' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. 15. La formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 32
Art. 32. Commissione professionale 1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell'[art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), una Commissione Professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengono conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualita' della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'art. 10. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita: a) cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio Sanitario nazionale; b) quattro rappresentanti dei pediatri di libera scelta designati dai membri di parte medica del Comitato consultivo regionale; c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. 4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 39, individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualita' dell'assistenza pediatrica: a) valutazione e revisione delle procedure di avvio (e di accettazione) in ricovero ospedaliero e analisi dei rapporti tra pediatra di libera scelta e medico ospedaliero con riferimento ai soggetti spedalizzati (da svolgere in collaborazione con il nucleo ospedaliero della Commissione VRQ di U.S.L.); b) analisi e valutazione dei comportamenti prescrittivi dei pediatri di libera scelta con riferimento ad indicatori aggregati relativi all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, agli accertamenti specialistici ed ai ricoveri ospedalieri, normalizzati per eta' e sesso degli assistiti, relativamente ai parametri nazionali, regionali e di U.S.L.; c) analisi delle possibili modalita' di coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nelle rilevazioni e nelle valutazioni delle situazioni epidemiologiche locali; d) analisi dei rapporti cittadino/medico di base secondo motivazioni di accesso e tipologie di prestazioni richieste: valutazioni e proposte per la creazione di condizioni di miglioramento dei rapporti anche mediante intervento del S.S.N. sia verso gli assistiti che verso i pediatri di libera scelta; e) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del pediatra: analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione, cosi' come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici; f) valutazione comparativa dei modelli di schede cliniche individuali in uso presso i pediatri di libera scelta convenzionati e proposte per l'avvio di processi di omogeneizzazione delle informazioni necessarie ai fini di gestione e di analisi epidemiologica; g) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale. 5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione e' tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso di inattivita' la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale alla Sanita'.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 33
Art. 33. omunicazioni del pediatra alla U.S.L. 1. Il pediatra iscritto negli elenchi e' tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 3, nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 2. 2. In ogni caso la U.S.L. competente o la Regione puo' richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione. 3. Il pediatra e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'[art. 24, lettera C, della legge n. 730/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730~art24-letc). 4. In caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il pediatra e' tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attivita convenzionata.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 34
Art. 34. Sostituzioni 1. Il pediatra che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della U.S.L. il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni. 2. Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni puo' farsi sostituire da uno o piu' pediatri, o in mancanza anche da medici fuori elenco purche' iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria; in mancanza anche da medici di propria fiducia. 3. Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto. 4. Le UU.SS.LL. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione. 5. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la U.S.L., la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 3 e secondo l'ordine della stessa. 6. Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente al primo gruppo di anzianita' di laurea. 7. Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepira' il compenso previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianita' di specializzazione. 8. I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento allegato sub E. 9. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 10. Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, qualora il pediatra si assenti per piu' di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'U.S.L. sentito il Comitato di cui all'art. 8, esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 11. Le norme di cui sopra si applicano nel caso di pediatra assente per maternita'. 12. Quando il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le UU.SS.LL. possono direttamente liquidare tali competenze al medico che ha effettuato la sostituzione. 13. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti della Commissione di cui all'art. 10 provvede la U.S.L. con le modalita' di cui al quarto comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno. 14. Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se quest'ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico. 15. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 35
Art. 35. Guardia medica e turistica 1. Il servizio di guardia medica notturno, festivo e prefestivo, nonche' il servizio di assistenza nelle localita' turistiche di cui all'art. 42 dell'Accordo Nazionale per la medicina generale e' esteso anche agli assistibili in carico ai pediatri.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 36
Art. 36. Diritti sindacali 1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e Commissioni previste dal presente Accordo e' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi. 2. Tale onere e' a carico della Regione e delle singole UU.SS.LL., rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L. 3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i pediatri eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. 4. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potra' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo [ex art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL. 5. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di tre ore annuali per ogni iscritto. 6. Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei pediatri a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. 7. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno alle regioni interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 8. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo [ex art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) per i medici a rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla Regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 37
Art. 37. Quote sindacali 1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso l'U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del sindacato per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 38
Art. 38. Attivita' di prevenzione e profilassi 1. Per lo svolgimento di attivita' di prevenzione e profilassi a livello di comunita', indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'U.S.L. puo' conferire specifici incarichi a tempo determinato, non superiore a sei mesi, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della U.S.L. medesima. 2. L'incarico e' preferibilmente assegnato a pediatri operanti nell'ambito territoriale in cui l'attivita' deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla meta' del loro massimale e che non esplichino altre attivita', oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare e' individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico. 3. La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non puo' superare l'orario settimanale di attivita' previsto per il personale dipendente a tempo pieno dal contratto collettivo stipulato ai sensi dell'[art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47). 4. Per ogni ora di attivita' svolta ai sensi del presente articolo al pediatra e' corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo nella misura base fissata dall'Accordo collettivo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali valido per il triennio 1988-1991, sul quale l'U.S.L. versa il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 29. 5. Nel caso che l'attivita' di cui al presente articolo sia svolta il localita' diversa dal Comune di residenza del pediatra, a questi spetta l'indennita' chilometrica nella misura in vigore per i pubblici dipendenti.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 39
Art. 39. Rapporti tra il pediatra convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L. 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico di tutela a quello ricomprendente la tutela anzidetta procede al controllo della corretta applicazione della presente convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 40
Art. 40. Collaborazione informatica 1. Per promuovere ed incentivare la informatizzazione degli studi medici in grado di collaborare con il S.S.N. per rilevazioni di tipo epidemiologico, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna Regione a favore del 5% dei pediatri di libera scelta, una indennita' mensile di L. 100.000, alla condizione che gli studi medici risultino dotati delle attrezzature informatiche e dei programmi indicati all'art. 29, lettera L). 2. La Regione, sentita la Commissione Consultiva regionale di cui all'art. 32, individua i pediatri convenzionati interessati alla realizzazione della particolare forma di collaborazione prevista e disciplinata nel presente articolo.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 41
Art. 41. Durata dell'accordo 1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-art. 41-bis
Art. 41-bis Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nel campo dell'assistenza pediatrica di base sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146/1990, art. 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le visite domiciliari urgenti. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri di libera scelta convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui all'art. 21, comma 3, del presente accordo. 3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di libera scelta convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicando anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I medici pediatri di libera scelta che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art. 10. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-Norme finali
Norma finale n. 1 1. I pediatri che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle UU.SS.LL. sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e il possesso dei requisiti prescritti. Norma finale n. 2 1. I pediatri inclusi nello speciale elenco regionale degli ex associati ai sensi della norma transitoria n. 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 dell'8 giugno 1987 ovvero in forza di provvedimenti, anche provvisori, emessi in loro favore dalla magistratura ordinaria o amministrativa, sono inseriti in soprannumero rispetto al rapporto ottimale fissato dall'art. 4, negli elenchi dei pediatri di libera scelta di cui allo stesso art. 4, comma 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. 2. Dalla stessa data ai pediatri di cui al comma 1 si applicano integralmente le norme del presente accordo. Norma finale n. 3 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni interpretative e applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanita', anche su richiesta di parte sindacale. Norma finale n. 4 1. Laddove sopravvengano impedimenti all'applicazione dell'art. 12, comma 1, lettera a), le parti convengono fin da ora di fissare in 350 unita' il massimale di scelte per i pediatri ultrasettantenni, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano raggiunto il massimale anzidetto. 2. Si conviene inoltre che tali pediatri dovranno rientrare nel massimale entro il termine di 30 giorni attraverso l'istituto della recusazione volontaria. In difetto, le UU.SS.LL. procederanno alle operazioni di rientro attraverso la revoca di ufficio di tutte le scelte in carico al pediatra inadempiente, invitando nel contempo gli assistiti interessati ad effettuare la scelta del pediatra di fiducia. 3. In attesa del compimento delle operazioni di rientro il pediatra pur essendo impegnato ad assicurare l'assistenza a coloro che lo avevano scelto, non puo' percepire compensi per un numero di scelte superiore al massimale di 350 unita'.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-Norme transitorie
Norma transitoria n. 1 1. In attesa dell'applicazione della presente convenzione le Commissioni e i Comitati costituiti ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 12 del D.P.R. 13 agosto 1981 sono confermati in carica. Norma transitoria n. 2 1. Nelle more di una regolamentazione dei rapporti fra sanita' civile e sanita' militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/1978, consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture militari, la norma di cui al quinto comma dell'art. 7 viene estesa ai medici militari titolari di convenzione alla data di pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo l'accordo. 2. Vengono fatte salve le situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL. nelle quali risiedono familiari di militari.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione a verbale n. 1 1. Le parti riconoscono l'opportunita' che nell'ambito della guardia medica sia valutata positivamente la possibilita' di prevedere l'intervento del pediatra attraverso modalita' da concordare. Dichiarazione a verbale n. 2 1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'Assemblea dei Presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita. Dichiarazione a verbale n. 3 1. Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici", "Federazione Regionale degli Ordini dei Medici" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei medici e degli Odontoiatri", "Federazione regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 4 1. Per quanto concerne l'allegato B le parti si richiamano, con gli opportuni adattamenti da apportare in sede locale, allo schema di domanda annesso sotto la lettera B) al D.P.R. n. 883/1984. Dichiarazione a verbale n. 5 1. Il Ministero della Sanita' conviene che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale sia dato rilievo all'attivita' di medico pediatra di libera scelta. Dichiarazione a verbale n. 6 1. Le parti si impegnano ad assumere iniziative per lo studio e l'attuazione di un piano organico finalizzato alla profilassi della carie dentale della popolazione infantile, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione delle associazioni scientifiche e culturali della categoria. Dichiarazione a verbale n. 7 1. Le parti convengono che in tutti i casi in cui il Comitato consultivo di cui all'art. 8 non risulti costituito i compiti ad esso demandati siano svolti dal Comitato consultivo ex art. 9. Dichiarazione a verbale n. 8 1. Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita dovute ai pediatri di libera scelta alla data del 1 novembre 1985 ammontavano a L. 610.310 mensili correlate al tetto massimo di n. 477 scelte. 2. Eventuali correzioni dipendenti dalla presa d'atto di cui al comma 1 hanno effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Dichiarazione a verbale n. 9 1. Le parti si danno atto che a decorrere dall'anno 1990, relativamente alle spese sostenute nell'anno 1989, cessano di essere operanti le clausole sulla dimostrazione delle spese di cui all'art. 29, comma 1, lettera E), punto III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/87. Dichiarazione a verbale n. 10 1. Le parti si impegnano a concordare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo lo schema di scheda sanitaria di cui all'art. 20, comma 3, lettera a). Dichiarazione a verbale n. 11 1. Le parti convengono che le graduatorie formate nel 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/1987 avranno valore fino al 30 giugno 1991.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-Allegato A
ALLEGATO A PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE 1) Le prestazioni di particolare impegno professionale eseguibili dai pediatri di libera scelta sono quelle elencate in calce al presente allegato nell'apposito nomenclatore-tariffario. 2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del pediatra a seconda delle condizioni di salute del paziente. 3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del pediatra deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'U.S.L. di esercitare i previsti controlli sull'idoneita' dello studio professionale, il pediatra e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature. 4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale il pediatra e' tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione dell'assistito. Se la prestazione e' eseguita previa autorizzazione sanitaria della U.S.L., alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sulla quale il pediatra, per ogni singola prestazione eseguita, deve far apporre la firma del legale rappresentante dell'assistito che ne ha beneficiato. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sara' esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato. Le parti si impegnano a riesaminare le clausole di cui al presente punto 4), comma primo, in relazione ai contenuti del provvedimento che sara' emanato dal Ministro della Sanita' ai sensi del decreto ministeriale 11 luglio 1988, n. 350, art. 1, comma 5. 5) Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo il divieto di cui all'art. 19 nessun onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito. I compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4). 6) Gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale non possono superare mensilmente il 25 per cento dei compensi corrisposti nello stesso mese al pediatra a titolo di onorario professionale e quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A) dell'art. 29. 7) I dati relativi all'andamento delle prestazioni di particolare impegno professionale rientrano tra quelli da sottoporre alle Commissioni professionali regionali di cui all'art. 32 del presente accordo. 8) Per le tariffe delle prestazioni di cui al presente allegato si fa riferimento ai vigenti nomenclatori tariffari annessi agli accordi nazionali per il convenzionamento esterno resi esecuitivi con i DD.PP.RR. nn. 119 e 120/1988 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per le voci indicate ai numeri 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 17, 18 e 28 dell'allegato A, parte A, e 2, 3 e 4 del medesimo allegato parte B che a titolo provvisorio rimangono in vigore nella misura indicata nell'allegato A del D.P.R. n. 290/1987 sino all'esecutivita' dei nuovi accordi per il convenzionamento specialistico esterno. 9) Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all'esecutivita' del presente accordo, a verificare l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto e qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresi' ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto. NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE. A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione. 1) Sutura di ferita superficiale . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Rimozione di punti di sutura e medicazione . . . . . . . . . 3) Fleboclisi (unica: eseguibile in caso di intervento di urgenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Lavanda gastrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Tamponamento nasale anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Estrazione corpo estraneo dal naso . . . . . . . . . . . . . 7) Estrazione corpo estraneo dall'orecchio . . . . . . . . . . . 8) Prima medicazione () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) Medicazioni successive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) Riduzione incruenta di fimosi e parafimosi . . . . . . . . . 11) Riduzione di ernia ombelicale . . . . . . . . . . . . . . . . 12) Riduzione di ernia inguinale . . . . . . . . . . . . . . . . 13) Sbrigliamentoinechia piccole labbra . . . . . . . . . . . . . 14) Toilette di perionichia supporata . . . . . . . . . . . . . . 15) Riduzione della pronazione dolorosa dell'ulna . . . . . . . . 16) Riduzione della sublussazione articolazione scapolo-omerale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17) Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta) . . . . . . 18) Iniezione di gammaglobuline specifiche . . . . . . . . . . . 19) Diatermocoagulazione cutanea . . . . . . . . . . . . . . . . 20) Asportazione di verruche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21) Iniezione endovenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22) Scotch-test per ossiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23) Reazione alla tubercolina (Tine-Test) . . . . . . . . . . . . 24) Allergometria tubercolinica . . . . . . . . . . . . . . . . . 25) Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non deambulabili) . . . . . . . . . . . . . 26) Trattamento mastopatia suppurata in neonati . . . . . . . . . 27) Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo . . . . . . . . . . . . 28) Ricerca streptococco A (solo su pazienti non deambulabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria 1) Test cutanei per allergopatie . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide (per singola prestazione) () . . . . . . . . . . . . . . . 3) Screening per l'ambliopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Boel test (screening audiometrico entro il 1 anno di eta') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () Per prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. (**) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del pediatra deve essere dotato di idonei impianti fissi.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-Allegato C
ALLEGATO C SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE 1. Caro collega, invio in ospedale...l... paziente signor... .................... 1) Motivo del ricovero .......................................... 2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto .............................................................. 3) Dati estratti dalla scheda sanitaria .......................... 2. Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero. 3. Ti segnalo l'opportunita' che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata, in busta chiusa, una esauriente relazione clinica. .................., li'...................... Dott. ................................... Recapito telefonico..........................
Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare-art. 1
ALLEGATO D ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI. Art. 1. Prestazioni domiciliari 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari; indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psichiche del singolo paziente; indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla U.S.L.; collaborazione con il personale dei servizi sociali della Unita' sanitaria locale per le necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; attivazione degli interventi riabilitativi; tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla U.S.L. sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni di particolare impegno professionale, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare-art. 2
Art. 2. Attivazione del servizio domiciliare 1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilita' a deambulare, quali ad esempio: a) impossibilita' permamente a deambulare (es. portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficolta' a deambulare); b) impossibilita' ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore); c) impossibilita' per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali: insufficienza cardiaca in stadio avanzato; insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale; arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato; gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione; cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi; tetraplegici.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare-art. 3
Art. 3. Procedure per l'attivazione dell'assistenza 1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare puo' essere effettuata dal pediatra di libera scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal pediatra di libera scelta con precisazione del numero degli accessi. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo sanitario nonche' le necessita' di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della U.S.L. la possibilita' di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, e' necessario che dalla richiesta del pediatra emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della U.S.L. deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le modalita' di cui sopra al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare-art. 4
Art. 4. Rapporti con il distretto 1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il pediatra ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria concordano: a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga); b) la cadenza settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del pediatra, che puo' variare in relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare-art. 5
Art. 5. Compenso economico 1. Al pediatra oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 30.000. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. 3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare-art. 6
Art. 6. Modalita' di pagamento 1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione della prescrizione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione della prestazione, che deve sempre essere documentato alla U.S.L. nei tempi previsti.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare-art. 7
Art. 7. Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun pediatra di libera scelta che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri Allegato D assistenza domiciliare-art. 8
Art. 8. Verifiche 1. Il dirigente medico responsabile del competente Servizio della U.S.L. ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col pediatra.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-Allegato E
ALLEGATO E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA. 1. I rapporti economici tra medico sostituto e quello sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi dalla U.S.L., sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese, oltre che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 2. L'onorario professionale, la quota integrativa professionale e la quota aggiuntiva professionale nonche' il compenso di variazione degli indici del costo della vita, quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito e il sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 29 devono essere corrisposti al medico sostituto. 3. Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. 4. L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. 5. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilita', i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati dal 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Accordo collettivo nazionale medici pediatri-Elenco
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833: Ministero della Sanita': DE LORENZO Ministero del Tesoro: RUBBI Ministero del Lavoro e della previdenza sociale: DONAT CATTIN Regione VENETO: BOGONI - BOLIS Regione TOSCANA: RICCA Regione LAZIO: ZIANTONI - CERCHIA Regione PIEMONTE: RESTAGNO Regione CALABRIA: CARATOZZOLO A.N.C.I.: GONZI - ACOCELLA - TAGLIABUE - RUSSO VALENTINI - PANELLA - ATTANASIO U.N.C.E.M.: PIERGENTILI - RAMACCIOTTI Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.): ZAMBONI C.G.I.L. Coordinamento Medici: COZZA - CAU U.I.L. Sanita': CROCE C.I.S.L. Medici: BONFANTI - RIZZO - SCOLERI - LEMBATI F.N.OO.MM.: BONI - POGGIOLINI La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico. Il presente Accordo e' stato sottoscritto anche dalla seguenti Organizzazioni Sindacali: DIRSAN - CONFEDIR: RAI UMUS CONF. SAL: VERNIERO
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