Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 17
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 730/1983, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 42.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990. PREAMBOLO Area dall'attivita' specialistica extra-degenza Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita', il Servizio Nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi. In tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero. Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire: l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini; una consistente politica di investimenti volta a completare, potenziare e qualificare le strutture pubbliche; il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attivita' piu' complesse e di maggiore impegno. Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo. 2. Il rapporto con il S.S.N. e' da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL. 3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici. 4. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale. 5. Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 595/85, devono avvalersi, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo. 6. Le UU.SS.LL. garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. 7. I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all'art. 14.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 2
Art. 2 Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), non e' conferibile l'incarico al medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale; c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con l'U.S.L.. L'incompatibilita' non opera fino a quanto le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche; f) svolga attivita' fiscali concomitanti per la stessa U.S.L.; g) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-06-08;292) e successive modificazioni; h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23 marzo 1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-23;119) e successive modificazioni; i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale a mente del [decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-23;120) e successive modificazioni; l) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate con le UU.SS.LL. per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonche' di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43). 2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 8, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico e' adottato dalla U.S.L., sentiti il comitato di cui all'art. 13 e lo specialista interessato. 4. Durante il periodo di prova, e limitatamente a tale periodo, nei confronti dello specialista e' sospesa l'eventuale incompatibilita' derivante da altre attivita', a condizione che lo specialista medesimo non eserciti tali attivita' nel periodo in esame.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 3
Art. 3 Massimale orario e limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. 2. L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34. 3. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza o convenzionale, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47). 4. Ai medici titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'EMPAM l'incarico ambulatoriale e' conferibile fino a un massimo di 18 ore settimanali. 5. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista, l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la collaborazione degli altri componenti il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e dell'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. 6. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13 e all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia, indicandone la decorrenza. 7. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista. 8. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.
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Art. 4 Mobilita' 1. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati su proposta del comitato di cui all'art. 13, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola U.S.L., un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 11. 2. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso Comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso o frazionamento di turni. 3. Se il provvedimento comporta mobilita' da un Comune all'altro della U.S.L., variazione nelle modalita' di accesso o frazionamento di turni, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui all'art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attivita' svolte all'interno del S.S.N. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e' ammessa opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. 6. Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere alle esigenze anzidette attraverso i provvedimenti di mobilita' interna previsti dai precedenti commi, puo' deliberare, sentito il Comitato Zonale di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilita' zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso e' titolare. 7. Contro il provvedimento l'interessato puo' interporre opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al comma 6. 8. II rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all'art. 13, pone lo specialista in mobilita' zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza. 9. Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'attribuzione dell'incarico. 10. Lo specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica, a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria. 11. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. 12. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
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Art. 5 Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico 1. L'U.S.L. sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art. 13, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. 2. Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma 1 la U.S.L., non adotta il provvedimento qualora: a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche convenzionati ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 119/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;119) o del [decreto del Presidente della Repubblica n. 120/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;120) e successive modificazioni in misura superiore all'anno precedente; b) non sia stata comunque assicurata la continua presenza del personale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento dei singoli servizi specialistici; c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature; d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista. 3. Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del comma 1 possono essere applicate le misure di mobilita' previste dal precedente art. 4. 4. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del Comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione. 5. Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attivita' e/o di revoca dell'incarico e' ammessa da parte dell'interessato opposizione al titolare del potere di rappresentanza dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta. 6. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 7. Il titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 13 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. 8. Il Comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito alla Commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti. 9. E' in facolta' dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilita' nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' ai sensi del presente articolo.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 6
Art. 6 Cessazione dall'incarico 1. L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art. 5, da comunicare a mezzo di raccomandata A.R. 2. La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2; c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; d) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 7 in caso di malattia; e) aver compiuto il 65 anno di eta'; f) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della Regione o di Regione limitrofa; g) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 7
Art. 7 Sospensione dall'incarico 1. L'incarico ambulatoriale e' sospeso in caso di: a) sospensione dall'albo professionale; b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16; c) emissione di mandato o ordine di cattura. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lett. c), la riammissione in servizio e' sempre subordinata al parere della commissione di cui all'art. 16.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 8
Art. 8 Graduatorie - Domande - Requisiti 1. Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico. 2. Qualora la U.S.L. comprenda Comuni di piu' Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L. 3. La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B) compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. 4. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) non avere superato il 40 anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo; b) essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico, disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti accordi. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa; c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A; il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita', come indicato nell'allegato A, il cui possesso e' attestato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca di odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri di cui alla [legge n. 409/85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;409). 6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A. 7. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie. 8. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande di cui all'art. 8 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvede su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda. 9. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, provvede alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'Ordine dei Medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il Comitato zonale per la durata di 15 giorni. 10. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto. 11. Le graduatorie definitive, approvate dall'Assessore alla Sanita', sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno. 12. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. 13. L'Assessore regionale alla Sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e alle UU.SS.LL. sedi dei Comitati di cui all'art. 13. 14. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 9
Art. 9 Conferimento di primo incarico 1. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, qualora il turno disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici secondo l'ordine della graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e, ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'avente titolo, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro 30 giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3. 2. Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 37. 3. Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse. 4. Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 5. Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 6. La mancata restituzione, entro 20 giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso. 7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata A.R., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. 8. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. che, su parere del Comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza. 9. Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel Comune sede del presidio della U.S.L. 10. Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parita' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 10
Art. 10 Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti 1. I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'Assessore regionale alla Sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre. 2. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 11, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacita' richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla U.S.L. e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'art. 13. 3. I sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili. 4. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del Comitato stesso individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 11.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 11
Art. 11 Attribuzione dei turni disponibili 1. Premesso che lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di uno o piu' ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili (aumenti di orario, turni vacanti, turni di nuova istituzione) l'avente diritto, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, lettere a), b) e c), e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) specialista che nella specialita' esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n. 1l" in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio; b) specialista che svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b), allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 37; c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico; d) specialista che svolga altra attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attivita' ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza ed in quest'ultimo caso non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia; e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 17 settembre 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;504) e successive modificazioni in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione. E' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come medico dei servizi; f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 13, che faccia richiesta all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale; g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; h) specialista in atto titolare d'incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altre attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 3; i) specialista titolare di pensione che non abbia raggiunto il massimale orario di cui all'art. 3, comma 4. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a ) ad i), l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di attivita' riconosciuta equivalente in virtu' di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parita' di condizione; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione. 3. In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non e' consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'. 4. Lo specialista in posizione di priorita' viene invitato dall'Assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, a compilare dichiarazione di disponibilita' al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla U.S.L., per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. 5. Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'Assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, secondo l'ordine della graduatoria riferita all'anno in cui avviene la pubblicazione della disponibilita' dell'incarico. 6. In deroga alle priorita' ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la U.S.L., sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, sempreche' il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attivita' professionale ai sensi del presente accordo. 7. La U.S.L. deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato, la quale costituisce aumento del monte ore globale regionale di cui al comma 5 dell'art. 1. 8. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. puo' conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. 9. L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 10. Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 32 per i sostituti non titolari di altro incarico.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 12
Art. 12 Copertura degli incarichi in situazioni di carenza 1. Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui all'art. 11, risulti impossibile procedere alla copertura dei turni vacanti, dei turni di nuova istituzione o dei turni comunque disponibili per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico, l'U.S.L. puo' assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purche' sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di eta' di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilita', dandone comunicazione all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13. 2. L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali viene rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 e successivamente quella prevista dal comma 1. Nel caso che l'incarico sia nuovamente conferito allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario. 3. Al medico incaricato ai sensi dei commi 1 e 2 oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennita' di rischio, le quote di caro-vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente Accordo.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 13
Art. 13 Comitato consultivo zonale 1. In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' UU.SS.LL., definito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanita', d'intesa con i Sindacati firmatari del presente Accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un Comitato consultivo zonale. 2. Detto provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il Comitato ha sede, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate. 3. L'U.S.L. sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore alla sanita' della Regione e sentite le altre UU.SS.LL. interessate nonche' i Sindacati firmatari del presente accordo, e' tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attivita', facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso. 4. Il Comitato e' composto da: a) l'Assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che ne assuma la presidenza; b) tre rappresentanti tecnici delle UU.SS.LL., designati dall'A.N.C.I. e dall'U.N.C.E.M. regionali. In mancanza di designazione da parte di A.N.CI. e U.N.C.E.M. entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanita', sentite le UU.SS.LL. interessate; c) quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 5. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico. 6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalita', altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. 7. Il Comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'Assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti. 8. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) formazione delle graduatorie; b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti che operano presso piu' UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale, nonche' tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attivita' rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2, della certificaziane dello stato di servizio dei sanitari, nonche' di ogni altra attivita' prevista dal presente accordo; c) indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione; d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' dal possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilita' con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualita' di dipendente o di convenzionato, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attivita' dell'incarico in atto svolto; della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande ricevute delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune; e) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati; f) procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo. 9. Il Comitato tratta, altresi', le sottoelencate materie in merito alle quali svolge funzioni consultive in favore dell'Assessore regionale alla sanita' e/o delle singole UU.SS.LL. ed in particolare: a) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi specialistici extradegenza; b) l'individuazione del fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare a ciascuna struttura specialistica extra-ospedaliera; c) l'individuazione quantitativa delle esigenze di prestazioni specialistiche di ciascuna branca e criteri attuativi degli orari di servizio per singola branca; d) l'individuazione del tipo del fabbisogno di apparecchiature e strumentari per l'adeguamento alle reali esigenze dei cittadini; e) le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; f) la verifica delle applicazioni delle misure di igiene, di prevenzione, e di sicurezza nei luoghi di lavoro; g) l'attuazione dei programmi e dei corsi di aggiornamento professionale; h) tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo. 10. Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola U.S.L. e' integrato dal titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale. 11. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti. 12. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla U.S.L. sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 14
Art. 14 Comitato Consultivo Regionale 1. In ciascuna delle Regioni e' istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato Consultivo composto da: l'Assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assuma la presidenza; tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei Consigli direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico. 3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione. 5. La sede del Comitato e' indicata dall'Amministrazione regionale. 6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessario per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'Assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del Comitato regionale e per consentire al Comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente Accordo. L'Assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del Comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i Comitati zonali. 7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ondine ai provvedimenti di competenza regionale, ed in particolare in merito alle seguenti materie: a) la corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale unico e la rapida applicazione delle stesse; b) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari pubblici specialistici extra-degenza; c) l'individuazione del fabbisogno di ore di incarico necessario alle strutture pubbliche specialistiche extra-degenza nella salvaguardia del monte ore regionale e la verifica delle future esigenze conseguenti alle espansioni di attivita' dell'assistenza specialistica; d) l'attuazione di criteri in base ai quali definire il fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare al complesso delle strutture pubbliche ospedaliere ed extra-degenza quale quota parte dell'unitaria pianta organica della U.S.L. cui fa capo ciascuna struttura; e) le proposte in ordine all'adeguamento ed ammodernamento tecnologico e delle attrezzature strumentali; f) le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi di lavoro; g) i programmi volti ad incrementare la produttivita' del lavoro; h) la individuazione dei programmi di aggiornamento professionale degli specialisti ambulatoriali ed il relativo finanziamento; i) tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo. 8. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 15
Art. 15 Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 13 e 14 1. I Comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza. 2. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 16
Art. 16 Commissione regionale di disciplina 1. E' istituita, con provvedimento dell'Amministrazione regionale su proposta dell'Assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da: a) tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI e dall'UNCEM regionali. In mancanza di designazione da parte di ANCI e UNCEM entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanita', sentite le UU.SS.LL. interessate; b) un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento; c) un esperto nominato dall'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri su designazione dei Sindacati firmatari del presente Accordo; d) quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per l'elezione dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri del capoluogo regionale, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico. 3. La presidenza e' assunta da uno dei membri medici di designazione sindacale. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Amministrazione regionale. 5. La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale alla sanita' che ne assume gli oneri di funzionamento. 6. La Commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. 7. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. 8. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 9. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 10. Gli esperti partecipano alle sedute della Commissione senza diritto di voto. 11. La Commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: a) Richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 11. b) Diffida: per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 11. c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: per recidiva per inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida; per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo. Il provvedimento comporta la sospensione della possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 11 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni. d) Revoca: per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'. 12. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli odontoiatri di competenza e all'Assessore regionale alla sanita' o suo delegato, quale presidente del Comitato ex art. 13, che ne dara' notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 17
Art. 17 Doveri e compiti dello specialista 1. Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve: a) attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo; c) redigere e trasmettere all'Assessore regionale alla Sanita' o al suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B; d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. 2. Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L. delle ore di lavoro non effettuate. 4. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. deferisce lo specialista alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato zonale. 6. Gli specialisti gia' in servizio, nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso. 7. Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico. 8. Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve inoltre assolvere ai seguenti compiti: a) assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della U.S.L.; b) assicurare il consulto specialistico interdisciplinare; c) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa; d) utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie; e) compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; f) adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta; g) prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonche' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; h) usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie; i) partecipare alle attivita' di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie; l) informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia; m) assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante; n) redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari; o) collaborare alle attivita' di farmacovigilanza pubblica; p) partecipare alle attivita' connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate; q) partecipare alla correlazione con i settori della sanita' pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta. 9. Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica. 10. Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformita' a quanto previsto in merito dall'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 18
Art. 18 Organizzazione del lavoro 1. Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantir loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, l'attivita' specialistica puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle altre branche specialistiche. 3. Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni giornalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola. 4. L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresi' assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di 12 ore settimanali o comunque per un numero di ore parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro intedisciplinare di gruppo e la responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema a prenotazione secondo lo standard indicativo di quattro assistiti/ora. 6. La prenotazione relativa alle visite successive e' effettuata secondo modalita' di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuita' diagnostico terapeutica. 7. Il numero di prestazioni sia ordinarie che di particolare impegno professionale di cui all'art. 19 erogabili per ciascuna ora di attivita' sara' determinato sulla base della tipologia e della complessita' della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni/ora non puo' di norma essere superiore a quattro. 8. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio. 9. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 11, 12 e 13. 10. La media delle prestazioni erogate dallo specialista e' soggetta a periodiche verifiche da parte della U.S.L. sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio. 11. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato. 12. La richiesta di prolungamento di orario puo' essere avanzata anche da parte dello specialista. 13. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'art. 32 maggiorato degli incrementi periodici di anzianita'. 14. L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilita' di un medico a rapporto di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi e cura o di un medico a rapporto convenzionale a mente della norma finale n. 12 o del [decreto del Presidente della Repubblica n. 504/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;504). 15. Per ciascun servizio specialistico al quale sia addetta una pluralita' di sanitari convenzionati ai sensi del presente Accordo, non inferiore a quattro unita' per le branche di radiologia e analisi e non inferiore a tre unita' per la fisiochinesiterapia, l'U.S.L. prevede la presenza di un coordinatore individuato, con l'assenso dell'interessato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso il presidio. 16. Lo specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di branca, ma di coordinamento operativo con attribuzione di indirizzi e di verifica del programma di lavoro. 17. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento in parola spetta la indennita' di cui all'art. 43. 18. Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano: a) tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di day-hospital, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata; b) gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno professionale, di cui all'allegato C sia intra che extra-moenia. 19. Le attivita' dello specialista ambulatoriale riguardano: a) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle [leggi nn. 194/78 e 180/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;180); tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo; b) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. L'esecuzione delle protesi dentarie e ortodontiche e' regolamentata dalle norme di cui all'allegato D; c) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A; d) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale; e) le attivita' di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali. 20. Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L. 21. Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del S.S.N., fermo restando che il sanitario non e' soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attivita' svolta dallo specialista ambulatoriale non puo' in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del [decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;270). 22. Nel caso di specialisti che espletano la loro attivita' all'interno di unita' operative complesse in cui opera anche personale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 21 l'attivita' dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unita' operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attivita' da ciascuno di essi svolta.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 19
Art. 19 Prestazioni di particolare impegno professionale 1. Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 18 lo specialista, salvo controindicazioni cliniche, e' tenuto ad effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza. 2. ((Per l'espletamento di tali interventi allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'art. 32, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. )) 3. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 2, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista. 4. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attivita' dei servizi, ivi compresa l'esecuzione delle P.I P., sulla base di protocolli volti a una gestione programmata e per obiettivi, che coinvolga quanto meno un intero presidio poliambulatoriale, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti con modalita' da concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari spettanti allo specialista. 5. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 4 non siano raggiunti per ragioni non imputabili alla volonta' dello specialista, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 20
Art. 20 Prestazioni di attivita' extra-moenia 1. La U.S.L. per propri fini istituzionali o esigenze erogative, puo' chiedere allo specialista ambulatoriale di cui al presente Accordo di svolgere l'attivita' professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attivita' extra-moenia). 2. Le prestazioni specialistiche in regime di attivita' extra-moenia rivestono carattere di consulenza e/o di consulto, sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso: a) il domicilio del paziente, ai sensi dell'art. 25, 6 comma, della [legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833); b) lo studio privato del medico di fiducia convenzionato; c) le altre strutture pubbliche del S.S.N. (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunita terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc; d) gli ospedali pubblici del S.S.N. 3. L'attivita' extra-moenia e' svolta al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato ed e' preventivamente convenuta con lo specialista interessato. 4. La U.S.L. puo' chiedere allo specialista la disponibilita' a svolgere attivita' extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, sempreche' ricorrano oggettive condizioni di fattibilita'. 5. L'attivita' extra-moenia e' richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla U.S.L. competente. 6. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 32 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 21
Art. 21 Aggiornamento professionale - Formazione permanente 1. L'aggiornamento professionale-formazione permanente dello specialista comprende: a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla U.S.L.; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle UU.SS.LL.; c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle UU.SS.LL. 2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ed i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo. 3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione all'evoluzione della patologia. 4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L. 5. ((Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art. 32, comma 1 e 2, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'. )) 6. Nei confronti dello specialista che presta la propria attivita' in piu' UU.SS.LL. il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle UU.SS.LL. interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna U.S.L. 7. E' in facolta' della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente Accordo; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari. 8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla U.S.L. competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5. 9. Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire alla U.S.L. idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi. 10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 22
Art. 22 Tutela sindacale 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco sindacale nelle seguenti misure: 1) un distacco totale ogni duemila iscritti; 2) 1.500 ore annue per ogni mille iscritti per l'espletamento dei compiti connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuato a cura della U.S.L. la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 41. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanita' e al Ministero della Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco. 7. Gli Assessori regionali alla Sanita' provvedono a darne comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle UU.SS.LL. interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanita' e agli Assessorati alla Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali e' richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del medico. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 23
Art. 23 Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro 1. Le UU.SS.LL. sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrita' fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresi' ad applicare tutte le leggi vigenti in materia. 2. I sindacati firmatari del presente accordo hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 24
Art. 24 Diritto all'informazione 1. La U.S.L. garantisce ai sindacati firmatari del presente accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano: a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza; b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonche' i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 25
Art. 25 Consultazioni tra le parti 1. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate, anche in riferimento agli argomenti previsti all'art. 13, comma 9.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 26
Art. 26 Assenze non retribuite 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 2. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza. 3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a Consigliere comunale di comune capoluogo di Regione l'U.S.L. conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato. 4. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11. 5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. 6. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti opportuni. 7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 27
Art. 27 Assenza per servizio militare 1. Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' reintegrato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. 2. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. 3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'articolo 11.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 28
Art. 28 Malattia - Gravidanza 1. Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi. 2. Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di 12 mesi. 3. Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. 4. La U.S.L. puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 29
Art. 29 Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale 1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. 2. Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni. 3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sara' concesso a condizione che l'USL possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente. 4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1 semestre dell'anno successivo. 5. Detto periodo e' elevato a 45 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita' di rischio da radiazione di cui all'art. 35. 6. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati. 7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 26 e 27. 8. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 9. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 32 e 34, le quote aggiuntive per variazioni del costo della vita e, qualora dovuta, l'indennita' di rischio.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 30
Art. 30 Sostituzioni 1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'. 2. Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1. 3. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. 4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. 5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 32 e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente accordo. 6. Al medico sostituto, che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale. 7. Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalita' del presente accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonche' il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 37.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 31
Art. 31 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 20. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilita' verso terzi: L. 1.500.000.000 per sinistro; L. 1.000.000.000 per persona; L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali; b) per gli infortuni: L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente; L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. 4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 35 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 32
Art. 32 Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali 1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente a decorrere dal 1 luglio 1988 un compenso forfettario rapportato a L. 19.200 per ora di incarico. A tale compenso base sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) ed incrementi periodici per fascie triennali di anzianita' nella misura del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianita' successive. 2. Il compenso forfettario di cui al comma 1 viene elevato a L. 19.300 con decorrenza 1 gennaio 1989, a L. 20.600 con decorrenza 1 gennaio 1990 e a L. 21.100 con decorrenza 1 gennaio 1991. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sui compensi di cui al comma 2 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianita' nella misura costante del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di otto fasce ed in successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computato sul valore dell'ottava fascia. 4. Tanto gli aumenti che gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento della anzianita'. 5. Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. 6. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. 7. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' UU.SS.LL., l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. 8. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti. 9. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 22, 28, commi 1 e 3, e 29, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L. 10. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. 11. Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%. 12. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%. 13. Le Regioni attuano, di intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i Sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Unita' Sanitarie Locali allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente accordo.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 33
Art. 33 Quote di caro-vita 1. Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla [legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art16) del [decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13), con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;291); c) ((il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla [legge 26 febbraio 1986 n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38) e al decreto del Presidente della Repubblica del 1ä febbraio 1986 n. 13 e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 32, commi 1 e 2, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili )); d) ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite di 40. 2. Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo. 3. ((Ai medici specialisti convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva della quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale. )) 4. Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. e/o altri Enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, lettera c), proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli Enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di cui all'art. 13.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 34
Art. 34 Indennita' di disponibilita' 1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita', per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura di L. 3.500 a decorrere dal 1 luglio 1988, L. 4.000 dal 1 gennaio 1989 e L. 5.000 dal 1 gennaio 1991. 2. L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di carovita di cui all'art. 33.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 35
Art. 35 Indennita' di rischio 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'indennita' di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964;185) in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere professionale. 2. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandato a un'apposita Commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al comitato consultivo zonale di cui all'art. 13 e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione dell'U.S.L.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 36
Art. 36 Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo 1. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo. 2. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia di Bolzano in possesso del relativo attestato.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 37
Art. 37 Rimborso spese di accesso 1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 360 per chilometro. 2. La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subite dalla benzina "super". 3. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di Presidente del Comitato di cui all'art. 13. 4. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 38
Art. 38 Premio di collaborazione 1. Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 32 e delle quote di carovita complessivamente percepiti nel corso dell'anno e dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34). 2. Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 3. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio. 4. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo. 5. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete, entro 90 giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre. 6. Il premio in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 39
Art. 39 Contributo ENPAM 1. A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 32), sul premio di collaborazione (art. 38), sulle quote di carovita (art. 33), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art. 18), sui compensi per attivita' extra-moenia (art. 20) e sull'indennita' di disponibilita' (art. 34). 2. In materia si applicano le disposizioni del [Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1989-10-24&numeroGazzetta=249).
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 40
Art. 40 Premio di operosita' 1. A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' per conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale, spetta dopo un anno di servizio un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente articolo 38, esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione. 2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliato al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 3. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio. 4. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata. 5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. 6. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all' art. 32) e sul premio di collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'. 7. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. 8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al [decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884), che qui si intendono integralmente richiamati.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 41
Art. 41 Riscossione delle quote sindacali 1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del Sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal Sindacato stesso, dalle UU.SS.L. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla Sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote. 2. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel Sindacato firmatario dell'accordo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884). 3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti del Sindacato.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 42
Art. 42 Commissione professionale 1. In ogni Regione e' costituita ai sensi dell [art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24 i seguenti compiti: a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale; b) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza; c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla Commissione di disciplina di cui all'art. 16. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione e' presieduta: dal Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita: cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei Comitati regionali; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. 4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 44 individua almeno due tra i seguenti progetti di vatutazione e revisione della qualita' dell'assistenza specialistica: a) valutazione della produttivita' degli specialisti ambulatoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l'ottimizzazione della situazione; b) valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in termini di attivita' e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici specialisti ambulatoriali interni con riferimento all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri; c) valutazione dell'intensita' di utilizzazione delle attrezzature dei poliambulatori anche in rapporto al ricorso alla specialistica convenzionata esterna e proposte per l'ottimizzazione della situazione; d) riflessi sull'attivita' specialistica ambulatoriale interna dell'introduzione del sistema di accesso programmato mediante Centri unificati di prenotazione; e) ampiezza e cause del fenomeno del mancato ritiro degli accertamenti specialistici o dell'interruzione dei protocolli terapeutici e proposte per contrastare il fenomeno ed evitare gli sprechi; f) ampiezza e cause del fenomeno della ripetitivita' di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e proposte per un contenimento del fenomeno (da svolgere in collaborazione con la commissione di VRQ della medicina di base); g) vantaggi operativi e difficolta' applicative per una effettiva integrazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri nell'area di attivita' dell'assistenza specialistica territoriale: analisi della realta' locale e proposte per l'ottimizzazione della situazione; h) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale dello specialista ambulatoriale interno: analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali, professionali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione, cosi' come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici specialisti ambulatoriali; i) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale. 5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione e' tenuta ad operare anche su richiesta di una o piu' UU.SS.LL. In caso di inattivita' la Commissione e' convocata dall'Assessore regionale alla Sanita'.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 43
Art. 43 Indennita' di coordinamento 1. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento previsto ai punti 15, 16 e 17 dell'art. 18 spetta una indennita' di coordinamento pari al 10% del compenso orario ai sensi dell'art. 32, maggiorato degli incrementi periodici di anzianita'.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 44
Art. 44 Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L. 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 45
Art. 45 Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 45-bis
Art. 45-bis Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nel settore dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra ospedaliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146/1990, art. 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le prestazioni delle branche specialistiche che la U.S.L. non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, i sindacati firmatari dell'accordo concordano con le UU.SS.LL. per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1 l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art. 16. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-Norme finali
Norma finale n. 1 1. Agli specialisti operanti presso gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), non si applica l'incompatibilita' prevista nel citato articolo, purche' ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi degli accordi nazionali ex art. 48 della legge n. 833/1978. Norma finale n. 2 1. In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera g), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 291/1987. Norma finale n. 3 1. In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettere h) ed i), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87. Norma finale n. 4 1. Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni ivi previste alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Norma finale n. 5 1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 3, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 291/1987. Norma finale n. 6 1. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 4, sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, dai medici titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM. Norma finale n. 7 1. In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta garantito ad personam fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal presente Accordo, per ore ricoperte alla data suddetta - entro il tetto massimo di 48 ore settimanali - e per branca specialistica, fatta salva la facolta' per la U.S.L. di attivare nei loro confronti le procedure di mobilita' di cui all'art. 4, nel rispetto peraltro delle modalita' di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui agli articoli 6 e 7. Norma finale n. 8 1. In deroga al disposto dell'art. 6, comma 4, lettera e), l'incarico cessa al compimento del 70 anno di eta' per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 1 febbraio 1979. Norma finale n. 9 1. Sono confermate ad personam le posizioni non conformi al disposto dell'art. 9, comma 3, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, fatta salva la possibilita' di adottare i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1. Norma finale n. 10 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 38, il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984. Norma finale n. 11 1. Salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1, lettera a), sono confermati, per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 291/1987. Norma finale n. 12 1. Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. Detti specialisti sono trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui se ne verifica la possibilita'. 2. Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di rischio e delle quote di carovita che competono nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 35 e 33. 3. Ai radiologi sono rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%; agli stessi, inoltre, sono rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base a prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%. 4. Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta gestione. 5. Il trattamento previsto dall'art. 38 e' riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica. Norma finale n. 13 1. Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale cessato in epoca anteriore al 1 dicembre 1962, data di istituzione del "premio" di cui all'art. 40, non puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-Norme transitorie
Norma transitoria n. 1 1. Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87. Norma transitoria n. 2 1. Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie da valere per l'anno 1991, l'esercizio dell'attivita' specialistica in regime libero-professionale sia calcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione. 2. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtu' dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n. 409/85, la valutazione dell'attivita' libero-professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo. Norma transitoria n. 3 1. L'attivita' extra-moenia di cui all'art. 20 e' facoltativa per i medici ultrasessantacinquenni e/o per quelli che ricoprono un incarico di oltre 27 ore settimanali.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione a verbale n. 1 1. Le parti convengono, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 17, comma 2, che in sede regionale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario. Dichiarazione a verbale n. 2 1. Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di parte pubblica spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale. Dichiarazione a verbale n. 3 1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore Regionale alla Sanita'" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici", "Federazione Regionale degli Ordini dei Medici" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei Medici e degli Odontoiatri", "Federazione regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 4 1. Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S. Dichiarazione a verbale n. 5 1. Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita dovute agli specialisti ambulatoriali alla data del 1 novembre 1985 ammontavano a L. 614.720 mensili correlate al tetto massimo di 156 ore mensili. 2. Eventuali correzioni dipendenti dalla presa d'atto di cui al comma 1 hanno effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Dichiarazione a verbale n. 6 1. Le parti confermano che per le branche di Anestesiologia e Rianimazione, Branca di Angiologia, Branca di Chirurgia Generale, Branca di Diabetologia, Branca di Ematologia, Branca di Igiene e Medicina Preventiva, Branca di Pediatria, Branca di Pneumologia, Branca di Oculistica, Branca di Ostetricia e Ginecologia, Branca di Radiologia, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie da valere per l'anno 1991, e' stato di comune accordo differito al 30 aprile 1990, fermo restando il termine del 31 gennaio 1990 per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dichiarazione a verbale n. 7 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanita', anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 8 1. Le parti si danno reciprocamente atto che nel compenso orario di base di cui all'art. 32 e' stata accorpata l'indennita' di programmazione sanitaria prevista dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87. Dichiarazione a verbale n. 9 1. Le parti convengono che per le attivita' di fisiochinesiterapia il coordinamento di cui all'art. 18, comma 15, puo' essere affidato ad uno specialista convenzionato qualora nella struttura siano presenti almeno cinque unita' di personale tecnico-sanitario dipendente.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78- Allegato A
ALLEGATO A Parte I BRANCA DI ALLERGOLOGIA Branche principali 1) Allergologia 2) Allergologia ed immunologia clinica Branche affini 1) Medicina generale 2) Medicina interna 3) Patologia generale 4) Clinica medica 5) Immunologia clinica 6) Malattie dell'apparato respiratorio 7) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia 8) Tisiologia e malattie polmonari 9) Patologia speciale medica 10) Clinica medica generale 11) Clinica medica generale e terapia medica 12) Patologia speciale medica e metodologia clinica 13) Patologia speciale e clinica medica 14) Immunoematologia 15) Dermosifilopatia 16) Clinica dermosifilopatica 17) Dermatologia e sifilografia 18) Dermosifilopatia e venereologia 19) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica 20) Dermatologia e venereologia 21) Dermosifilopatica 22) Patologia e clinica dermosifilopatica 23) Malattie cutanee e veneree 24) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio BRANCA DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE Branche principali 1) Anestesiologia e rianimazione 2) Anestesia e rianimazione 3) Anestesia 4) Anestesia generale e speciale odontostomatologica 5) Anestesiologia 6) Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica 7) Rianimazione Branche affini 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria 2) Chirurgia generale 3) Clinica chirurgica e medicina operatoria 4) Farmacologia 5) Farmacologia applicata 6) Medicina operatoria 7) Nefrologia 8) Tossicologia 9) Tossicologia industriale 10) Tossicologia medica BRANCA DI ANGIOLOGIA Branche principali 1) Angiologia 2) Angiologia e chirurgia vascolare 3) Angiologia medica 4) Cardiologia e malattie dei vasi 5) Malattie cardiovascolari 6) Malattie cardiovascolari e reumatiche 7) Malattie dell'apparato cardiovascolare 8) Vasculopatie Branche affini 1) Cardio-angiopatie 2) Cardio-angio-chirurgia 3) Cardiologia 4) Chirurgia cardiovascolare 5) Chirurgia vascolare 6) Chirurgia toracica e cardiovascolare 7) Fisiopatologia cardiocircolatoria 8) Fisiopatologia cardiovascolare 9) Geriatria 10) Gerontologia 11) Medicina generale BRANCA DI AUDIOLOGIA Branche principali 1) Audiologia Branche affini 1) Chirurgia 2) Chirurgia generale 3) Chirurgia generale e terapia chirurgica 4) Clinica chirurgica 5) Patologia speciale chirurgica 6) Semeiotica chirurgica 7) Clinica chirurgica e medicina operatoria 8) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 9) Patologia chirurgica dimostrativa 10) Patologia speciale chirurgica dimostrativa 11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 12) Chirurgia d'urgenza 13) Anatomia chirurgica e corso di operazioni 14) Anatomia topografica e chirurgia operativa 15) Medicina operatoria 16) Neurochirurgia 17) Chirurgia dell'infanzia 18) Chirurgia pediatrica 19) Clinica chirurgica infantile 20) Clinica chirurgica pediatrica 21) Chirurgia plastica 22) Chirurgia plastica ricostruttiva 23) Clinica odontoiatrica 24) Odontoiatria e protesi dentale 25) Odontoiatria e protesi dentaria 26) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria) 27) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) 28) Clinica otorinolaringoiatrica 29) Otorinolaringoiatria 30) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale 31) Foniatria BRANCA DI CARDIOLOGIA Branche principali 1) Cardiologia 2) Cardiologia e malattie dei vasi 3) Cardiologia e reumatologia 4) Cardio-reumatologia 5) Cardio-angiopatie 6) Fisiopatologia cardiocircolatoria 7) Fisiopatologia cardiovascolare 8) Malattie cardiovascolari 9) Malattie cardiovascolari e reumatiche 10) Malattie dell'apparato cardiovascolare Branche affini 1) Angiologia 2) Cardiochirurgia 3) Geriatria 4) Medicina del lavoro 5) Medicina generale 6) Pediatria 7) Terapia medica sistematica 8) Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI CHIRURGIA GENERALE Branche principali 1) Chirurgia generale 2) Anatomia chirurgica e corso di operazioni 3) Chirurgia 4) Chirurgia dell'apparato dirigente ed endoscopia digestiva 5) Chirurgia generale e terapia chirurgica 6) Chirurgia d'urgenza 7) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso 8) Chirurgia di pronto soccorso 9) Chirurgia geriatrica 10) Chirurgia dell'apparato dirigente ed endoscopia digestiva chirurgica 11) Chirurgia oncologica 12) Chirurgia sperimentale 13) Clinica chirurgica 14) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 15) Patologia speciale chirurgica 16) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 17) Semeiotica chirurgica Branche affini 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria 2) Cardio-chirurgia 3) Chirurgia addominale 4) Chirurgia dell'apparato dirigente 5) Chirurgia gastroenterologica 6) Chirurgia maxillo-facciale 7) Chirurgia pediatrica 8) Chirurgia plastica 9) Chirurgia plastica ricostruttiva 10) Chirurgia toracica 11) Chirurgia vascolare 12) Clinica chirurgica e medicina operatoria 13) Clinica ostetrica 14) Endocrinochirurgia 15) Medicina operatoria 16) Nefrologia 17) Neuro-chirurgia 18) Ortopedia e traumatologia 19) Ostetricia 20) Ostetricia e ginecologia 21) Otorinolaringoiatria 22) Urologia BRANCA DI CHIRURGIA PEDIATRICA Branche principali 1) Chirurgia pediatrica 2) Chirurgia dell'infanzia 3) Chirurgia infantile 4) Clinica chirurgica pediatrica 5) Clinica chirurgica infantile Branche affini 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria 2) Chirurgia generale 3) Clinica chirurgica e medicina operatoria 4) Medicina operatoria BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA Branche principali 1) Chirurgia plastica 2) Chirurgia plastica ricostruttiva Branche affini 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria 2) Chirurgia della mano 3) Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano 4) Chirurgia generale 5) Chirurgia maxillo-facciale 6) Chirurgia orale 7) Chirurgia pediatrica 8) Clinica chirurgica e medicina operatoria 9) Odontoiatria e stomatologia 10) Ortognatodonzia 11) Ortopedia e traumatologia 12) Otorinolaringoiatria BRANCA DI DERMATOLOGIA Branche principali 1) Clinica dermosifilopatica 2) Dermotalogia 3) Dermatologia e sifilografia 4) Dermatologia e venereologia 5) Dermosifilopatia 6) Dermosifilopatia e venereologia 7) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica 8) Dermosifilopatica 9) Malattie cutanee e veneree 10) Malattie della pelle e veneree 11) Malattie veneree e della pelle 12) Patologia e clinica dermosifilopatica Branche affini 1) Allergologia 2) Allergologia e immunologia 3) Dermatologia allergologica e professionale 4) Dermatologia pediatrica 5) Dermatologia sperimentale 6) Leporologia e dermatologia tropicale 7) Micologia medica BRANCA DI DIABETOLOGIA Branche principali 1) Diabetologia 2) Clinica medica 3) Clinica medica generale 4) Clinica medica generale e terapia medica 5) Clinica medica e semeiotica 6) Diabetologia e malattie del ricambio 7) Endocrinologia 8) Endocrinologia e medicina costituzionale 9) Endocrinologia e malattie metaboliche 10) Endocrinologia e malattie del ricambio 11) Endocrinologia e patologia costituzionale 12) Malattie del ricambio 13) Malattie endocrine metaboliche 14) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio 15) Malattie del fegato e del ricambio 16) Malattie del rene, del sangue e del ricambio 17) Malattie del sangue e del ricambio 18) Medicina costituzionale ed endocrinologia 19) Medicina generale 20) Medicina interna 21) Patologia speciale medica 22) Patologia speciale e clinica medica 23) Patologia speciale medica e metodologia clinica 24) Patologia speciale medica e terapia medica 25) Scienze delle costituzioni ed endocrinologia 26) Semeiotica medica Branche affini 1) Dietetica 2) Dietologia 3) Geriatria 4) Gerontologia e geriatria 5) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio 6) Malattie del ricambio e dell'apparato digerente 7) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio BRANCA DI EMATOLOGIA Branche principali 1) Ematologia 2) Ematologia generale 3) Ematologia clinica 4) Ematologia generale clinica e di laboratorio 5) Ematologia clinica e di laboratorio 6) Malattie del sangue 7) Malattie del sangue e del ricambio 8) Malattie del rene, del sangue e del ricambio 9) Malattie del sangue e degli organi emopoietici 10) Patologia del sangue e degli organi emopoietici 11) Malattie del sangue e dell'apparato digerente 12) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio 13) Malattie dell'apparato digerente e del sangue Branche affini 1) Analisi chimico-cliniche e di laboratorio 2) Analisi chimico-cliniche e microbiologia 3) Analisi cliniche di laboratorio 4) Biochimica applicata 5) Biochimica e chimica clinica 6) Biologia clinica 7) Chimica biologica e biochimica 8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio 9) Microbiologia 10) Microbiologia medica 11) Patologia generale 12) Semeiotica e diagnostica di laboratorio 13) Specialista medico di laboratorio 14) Specialista in analisi cliniche di laboratorio 15) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA Branche principali 1) Endocrinologia 2) Endocrinologia e malattie del ricambio 3) Endocrinologia e malattie metaboliche 4) Endocrinologia e medicina costituzionale 5) Endocrinologia e patologia costituzionale 6) Malattie endocrine e metaboliche 7) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia 8) Medicina costituzionale ed endocrinologia 9) Scienza delle costituzioni ed endocrinologia Branche affini 1) Diabetologia 2) Diabetologia e malattie del ricambio 3) Endocrinologia ostetrico-ginecologica 4) Farmacologia 5) Fisiopatologia della riproduzione umana 6) Medicina generale 7) Pediatria 8) Terapia medica sistematica 9) Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI FISIOCHINESITERAPIA Branche principali 1) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia 2) Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato motore 3) Fisiochinesiterapia 4) Fisiochinesiterapia ortopedica 5) Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria 6) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria 7) Fisioterapia 8) Medicina fisica e riabilitazione 9) Terapia fisica e riabilitazione 10) Chinesiterapia 11) Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica Branche affini 1) Clinica ortopedica 2) Idrologia, climatologia e talassoterapia 3) Idroclimatologia medica e clinica termale 4) Medicina del lavoro 5) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 6) Neurologia 7) Neuropsichiatria infantile 8) Ortopedia e traumatologia 9) Reumatologia 10) Terapia medica e sistematica ed idrologia medica BRANCA DI FONIATRIA Branche principali 1) Foniatria 1) Audiologia 2) Clinica otorinolaringoiatrica 3) Neuropsichiatria infantile 4) Otorinolaringoiatria 5) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA Branche principali 1) Gastroenterologia 2) Gastroenterologia e endoscopia digestiva 3) Gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente 4) Malattie dell'apparato digerente 5) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio 6) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio 7) Malattie dell'apparato digerente e del sangue 8) Malattie del fegato e del ricambio 9) Malattie del ricambio e dell'apparato digerente 10) Malattie del sangue e dell'apparato digerente 11) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio Branche affini 1) Chirurgia dell'apparato digerente 2) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva 3) Medicina generale 4) Pediatria 5) Terapia medica sistematica 6) Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI GERIATRIA Branche principali 1) Geriatria 2) Gerontologia e geriatria 1) Diagnostica neurochirurgica 2) Gerontologia 3) Medicina generale 4) Neurologia 5) Neuroradiologia 6) Terapia medica sistematica 7) Terapia medica sistematica ed idrologia medica 8) Semeiotica neurochirurgica BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA Branche principali 1) Idroclimatologia medica e clinica termale 2) Idrologia, climatologia e talassoterapia 3) Idrologia medica 4) Idrologia, crenologia e climatologia Branche affini 1) Chimica applicata all'igiene 2) Igiene 3) Igiene e medicina preventiva 4) Clinica medica 5) Clinica del lavoro 6) Medicina del lavoro 7) Clinica delle malattie del lavoro 8) Malattie del sangue e del ricambio 9) Malattie sangue, rene e ricambio 10) Malattie del tubo digerente, sangue e ricambio 11) Malattia apparato digerente e ricambio 12) Malattie apparato digerente e sangue 13) Malattia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio 14) Gastroenterologia 15) Endocrinologia 16) Endocrinologia e malattie del ricambio 17) Endocrinologia e malattie metaboliche 18) Malattie endocrine e metaboliche 19) Medicina costituzionale ed endocrinologia 20) Pneumologia 21) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie 22) Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie 23) Fisiopatologia respiratoria 24) Malattie dell'apparato respiratorio 25) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia 26) Tisiologia 27) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio 28) Tisiologia e malattie polmonari BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA Branche principali 1) Epidemiologia 2) Igiene 3) Igiene ed epidemiologia 4) Igiene generale e speciale 5) Igiene e medicina preventiva 6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanita' pubblica 7) Igiene pubblica 8) Igiene e sanita' pubblica 9) Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia Branche affini 1) Igiene scolastica 2) Igiene e medicina scolastica 3) Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio ed analisi cliniche 4) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio 5) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera 6) Puericultura ed igiene infantile 7) Parassitologia 8) Igiene e tecnica ospedaliera 9) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera 10) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e medicina scolastica 11) Microbiologia 12) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene industriale 13) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e direzione ospedaliera 14) Statistica sanitaria 15) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica 16) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria 17) Statistica medica BRANCA DI MEDICINA INTERNA Branche principali 1) Medicina interna 2) Clinica medica 3) Clinica medica generale 4) Clinica medica generale e terapia medica 5) Clinica medica e semeiotica 6) Medicina generale 7) Patologia speciale medica 8) Patologia speciale e clinica medica 9) Patologia speciale medica e metodologia clinica 10) Patologia speciale medica e terapia medica 11) Semeiotica medica Branche affini 1) Allergologia e immunologia clinica 2) Angiologia 3) Cardiologia 4) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 5) Diabetologia 6) Diabetologia e malattie del ricambio 7) Dietetica 8) Ematologia 9) Endocrinologia 10) Farmacologia 11) Farmacologia clinica 12) Gastroenterologia 13) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 14) Genetica medica 15) Geriatria 16) Gerontologia 17) Idroclimatologia medica e clinica termale 18) Idrologia, climatologia e talassoterapia 19) Idrologia-crenologia e climato-terapia 20) Idrologia medica 21) Malattie del fegato e del ricambio 22) Malattie infettive 23) Malattie infettive dell'infanzia 24) Malattie infettive tropicali e subtropicali 25) Medicina del lavoro 26) Medicina dello sport 27) Medicina nucleare 28) Medicina preventiva 29) Medicina tropicale e subtropicale 30) Nefrologia 31) Neurologia 32) Oncologia 33) Pediatria 34) Pneumologia 35) Pronto soccorso e terapia di urgenza 36) Reumatologia 37) Terapia medica sistematica 38) Terapia medica sistematica ed idrologia medica 39) Tossicologia medica BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO Branche principali 1) Medicina del lavoro 2) Clinica del lavoro 3) Clinica delle malattie del lavoro 4) Fisiologia e igiene del lavoro industriale 5) Igiene industriale 6) Medicina preventiva delle malattie professionali e psico-tecniche 7) Medicina preventiva dei lavoratori 8) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 9) Tossicologia industriale Branche affini 1) Tossicologia 2) Tossicologia clinica BRANCA DI MEDICINA LEGALE Branche principali 1) Medicina legale 2) Medicina legale e delle assicurazioni 3) Medicina legale ed infortunistica Branche affini 1) Anatomia ed istologia patologica 2) Antropologia criminale 3) Immunoematologia e servizio trasfusionale 4) Medicina delle assicurazioni 5) Medicina del lavoro 6) Tecnica delle autopsie 7) Tecnica e diagnostica istopatologica 8) Tossicologia forense BRANCA DI MEDICINA NUCLEARE Branche principali 1) Medicina nucleare 2) Fisica nucleare applicata alla medicina 3) Radiologia medica e medicina nucleare Branche affini 1) Radiobiologia 2) Radiodiagnostica 3) Radiologia 4) Radiologia ed elettroterapia 5) Radiologia medica e medicina nucleare 6) Radiologia medica e radioterapia 7) Radiologia medica e terapia fisica 8) Radiologia e terapia fisica 9) Radioterapia 10) Radioterapia oncologica BRANCA DI MEDICINA DELLO SPORT Branche principali 1) Medicina dello sport 1) Medicina generale 2) Medicina interna 3) Clinica medica 4) Patologia speciale medica 5) Semeiotica medica 6) Clinica medica e semeiotica 7) Clinica medica generale 8) Clinica medica generale e terapia medica 9) Patologia medica dimostrativa 10) Patologia speciale medica dimostrativa 11) Patologia speciale medica e metodologia clinica 12) Patologia speciale e clinica medica 13) Terapia medica sistematica 14) Chirurgia 15) Chirurgia generale 16) Chirurgia generale e terapia chirurgica 17) Clinica chirurgica 18) Patologia speciale chirurgica 19) Semeiotica chirurgica 20) Clinica chirurgica e medicina operatoria 21) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 22) Patologia chirurgica dimostrativa 23) Patologia speciale chirurgica dimostrativa 24) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 25) Chirurgia d'urgenza 26) Chirurgia generale e pronto soccorso 27) Chirurgia infantile 28) Chirurgia dell'infanzia 29) Chirurgia pediatrica 30) Clinica chirurgica infantile 31) Clinica chirurgica pediatrica 32) Clinica ortopedica 33) Ortopedia 34) Ortopedia e traumatologia 35) Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore 36) Clinica ortopedica e traumatologica 37) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia 38) Fisiokinesiterapia ortopedica 39) Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria 40) Medicina fisica e riabilitazione 41) Fisiokinesiterapia 42) Kiranterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato motore 43) Patologia generale 44) Ematologia 45) Ematologia clinica e di laboratorio 46) Malattie del sangue 47) Malattie del sangue e del ricambio 48) Malattie del sangue, rene e ricambio 49) Patologia del sangue e degli organi emopoietici 50) Fisiologia 51) Malattie del sangue, tubo digerente e del ricambio 52) Malattie del sangue e dell'apparato digerente 53) Farmacologia clinica 54) Cardiologia 55) Cardiologia e malattie dei vasi 56) Cardiologia e reumatologia 57) Cardioreumatologia 58) Malattie cardiovascolari e reumatiche 59) Malattie dell'apparato cardiovascolare 60) Chirurgia infantile 61) Chirurgia dell'infanzia 62) Chirurgia pediatrica 63) Clinica chirurgica infantile 64) Clinica chirurgica pediatrica 65) Clinica dermosifilopatica 66) Dermosifilopatia 67) Dermosifilopatica 68) Dermatologia 69) Dermatologia e sifilografia 70) Dermosifilopatia e venereologia 71) Dermatologia e venereologia 72) Malattie della pelle e veneree 73) Malattie veneree e della pelle 74) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica 75) Patologia e clinica dermosifilopatica 76) Dermatologia allergologica e professionale 77) Endocrinologia 78) Endocrinologia e malattie del ricambio 79) Endocrinologia e malattie metaboliche 80) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia 81) Medicina costituzionale ed endocrinologia 82) Scienza dell'alimentazione 83) Diabetologia 84) Diabetologia e malattie del ricambio 85) Fisiologia e scienza dell'alimentazione 86) Clinica oculistica 87) Oculistica 88) Oftalmologia e oculistica 89) Oftalmia e clinica oculistica 90) Oftalmoiatria e clinica oculistica 91) Oftalmologia e clinica oculistica 92) Patologia e clinica oculistica 93) Patologia oculare e clinica oculistica 94) Clinica pediatrica 95) Pediatria 96) Pediatria e puericultura 97) Patologia e clinica pediatrica 98) Pediatria medica 99) Malattie dell'apparato respiratorio 100) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia 101) Tisiologia e malattie polmonari 102) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie 103) Tisiologia 104) Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato respiratorio 105) Reumatologia 106) Tossicologia medica 107) Medicina sociale 108) Pronto soccorso e terapia d'urgenza 109) Audiologia 110) Neurochirurgia 111) Malattie nervose 112) Malattie nervose e mentali 113) Neurologia 114) Neurologia e psichiatria 115) Neuropsichiatria 116) Neuropatologia e psichiatria 117) Clinica neuropatologica 118) Clinica psichiatrica e neuropatologica 119) Psichiatria e neuropatologia 120) Clinica delle malattie nervose e mentali 121) Clinica neuropsichiatrica 122) Neuropsichiatria infantile 123) Psichiatria 124) Clinica psichiatrica 125) Clinica neurologica e malattie mentali 126) Nefrologia 127) Nefrologia medica 128) Anestesiologia e rianimazione BRANCA DI NEFROLOGIA Branche principali 1) Nefrologia 2) Emodialisi 3) Malattie del rene, sangue e ricambio 4) Nefrologia medica 5) Nefrologia chirurgica Branche affini 1) Medicina generale 2) Pediatria 3) Terapia medica sistematica 4) Terapia medica sistematica ed idrologia medica 5) Urologia BRANCA DI NEUROLOGIA Branche principali 1) Neurologia 2) Clinica delle malattie nervose e mentali 3) Clinica neurologica 4) Clinica neurologica e malattie mentali 5) Clinica neuropatologica 6) Clinica neuropsichiatrica 7) Clinica psichiatrica e neuropatologica 8) Malattie nervose 9) Malattie nervose e mentali 10) Neurologia e psichiatria 11) Neuropatologia e psichiatria 12) Neuropsichiatria 13) Psichiatria e neuropatologia Branche affini 1) Clinica psichiatrica 2) Medicina generale 3) Neurochirurgia 4) Neurofisiopatologia 5) Neurologia psichiatrica 6) Neuropsichiatria infantile 7) Neuropsicofarmacologia 8) Neuroradiologia 9) Psichiatria 10) Terapia medica sistematica 11) Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Branche principali 1) Neuropsichiatria infantile Branche affini 1) Fisiochinesiterapia e rieducazione psicomotoria 2) Genetica medica 3) Igiene mentale 4) Neurologia 5) Neuropsicofarmacologia 6) Pediatria 7) Psichiatria 8) Psichiatria infantile 9) Psicologia 10) Psicologia dell'eta' evolutiva 11) Psicologia medica 12) Psicologia sperimentale BRANCA DI OCULISTICA Branche principali 1) Oculistica 2) Clinica oculistica 3) Patologia e clinica oculistica 4) Patologia oculare e clinica oculistica 5) Oftalmologia 6) Oftalmia e clinica oculistica 7) Oftalmoiatria e clinica oculistica 8) Oftalmologia e clinica oculistica 9) Oftalmologia e oculistica Branche affini 1) Chirurgia oculare 2) Ottica fisiologica 3) Ottica fisiopatologica BRANCA DI ODONTOIATRIA Branche principali 1) Odontoiatria 2) Clinica odontoiatrica 3) Clinica odontoiatrica e stomatologia 4) Odontoiatria e protesi dentale o dentaria 5) Odontostomatologia 6) Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria 7) Stomatologia Branche affini 1) Chirurgia maxillo-facciale 2) Chirurgia orale 3) Chirurgia plastica 4) Ortognatodonzia 5) Otorinolaringoiatria BRANCA DI ONCOLOGIA Branche principali 1) Oncologia 2) Chemioterapia antiblastica 3) Oncologia medica 4) Oncologia clinica Branche affini 1) Chemioterapia 2) Citochimica ed istochimica 3) Citologia 4) Citopatologia 5) Istituzioni di patologia generale 6) Istochimica normale e patologica 7) Istochimica patologica 8) Medicina del lavoro 9) Medicina generale 10) Medicina nucleare 11) Oncologia generale 12) Oncologia sperimentale 13) Patologia generale 14) Radiobiologia 15) Radiodiagnostica 16) Radiologia 17) Radiologia medica 18) Radiologia medica e radioterapia 19) Radiologia medica e terapia fisica 20) Radioterapia 21) Radioterapia fisica 22) Radioterapia oncologica 23) Tecnica e diagnostica istopatologica 24) Terapia medica sistematica BRANCA DI ORTOPEDIA Branche principali 1) Ortopedia 2) Clinica ortopedica 3) Clinica ortopedica e traumatologica 4) Ortopedia e traumatologia 5) Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore Branche affini 1) Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e ginnastica in ortopedia 2) Chirurgia della mano 3) Chirurgia generale 4) Chirurgia plastica 5) Fisiochinesiterapia ortopedica 6) Fisioterapia e riabilitazione 7) Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi 8) Terapia fisica 9) Traumatologia BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA Branche principali 1) Ostetricia e ginecologia 2) Clinica ostetrica e ginecologica 3) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica 4) Patologia ostetrica e ginecologica 5) Patologia e clinica ostetrica e ginecologica Branche affini 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria 2) Chirurgia generale 3) Clinica chirurgica e medicina operatoria 4) Endocrinologia ostetrica e ginecologica 5) Fisiopatologia della riproduzione e della sterilita' 6) Fisiopatologia della riproduzione umana 7) Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica 8) Genetica medica 9) Medicina operatoria BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA Branche principali 1) Otorinolaringoiatria 2) Clinica otorinolaringoiatrica 3) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Branche affini 1) Audiologia 2) Chirurgia maxillo-facciale 3) Chirurgia plastica BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA Branche principali 1) Analisi chimico-cliniche di laboratorio 2) Analisi chimico-cliniche e microbiologia 3) Analisi cliniche di laboratorio 4) Biochimica applicata 5) Biochimica e chimica clinica 6) Biologia clinica 7) Chimica biologica e biochimica 8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio 9) Microbiologia 10) Microbiologia medica 11) Patologia generale 12) Semeiotica e diagnostica di laboratorio 13) Specialista medico di laboratorio 14) Specialista in analisi cliniche e di laboratorio 15) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista Branche affini 1) Anatomia ed istologia patologica 2) Chimica clinica 3) Chimica e microscopia clinica 4) Citochimica ed istochimica 5) Citologia 6) Citopatologia 7) Diagnostica di laboratorio 8) Ematologia 9) Igiene 10) Igiene ed epidemiologia 11) Igiene e medicina preventiva 12) Igiene pubblica 13) Igienita' e sanita' pubblica 14) Igiene e tecnica ospedaliera 15) Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 16) Immunopatologia 17) Immunologia 18) Immunoematologia 19) Istituzioni di patologia generale 20) Istochimica normale e patologica 21) Istochimica patologica 22) Medici laboratoristi 23) Micologia medica 24) Parassitologia 25) Parassitologia medica 26) Settore laboratorista 27) Settore e medici laboratoristi 28) Tecnica e diagnostica istopatologica 29) Virologia BRANCA DI PEDIATRIA Branche principali 1) Pediatria 2) Clinica pediatrica 3) Patologia e clinica pediatrica 4) Patologia neonatale 5) Pediatria e puericultura 6) Pediatria preventiva sociale 7) Pediatria preventiva e puericultura 8) Pediatria sociale e puericultura 9) Puericultura Branche affini 1) Clinica delle malattie tripicali e subtropicali 2) Genetica medica 3) Malattie infettive 4) Malattie infettive dell'infanzia 5) Malattie infettive tropicali e subtropicali 6) Medicina generale 7) Medicina ed igiene scolastica 8) Medicina tropicale e subtropicale 9) Neonatologia 10) Nipiologia 11) Nipiologia e paidologia 12) Puericultura e dietetica infantile 13) Puericultura ed igiene infantile 14) Puericultura dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia 15) Terapia medica sistematica 16) Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI PNEUMOLOGIA Branche principali 1) Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato respiratorio 2) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie 3) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie 4) Fisiopatologia respiratoria 5) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria 6) Malattie dell'apparato respiratorio 7) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia 8) Tisiologia 9) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio 10) Tisiologia e malattie polmonari Branche affini 1) Chirurgia toracica 2) Geriatria 3) Gerontologia 4) Medicina del lavoro 5) Medicina generale 6) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 7) Terapia medica sistematica 8) Terapia medica sistematica ed idrologia medica 9) Riabilitazione respiratoria 10) Riabilitazione cardiaca e respiratoria BRANCA DI PSICHIATRIA Branche principali 1) Psichiatria 2) Clinica delle malattie nervose e mentali 3) Clinica neurologica e malattie mentali 4) Clinica neuropsichiatrica 5) Clinica psichiatrica 6) Clinica psichiatrica e neuropatologica 7) Malattie nervose e mentali 8) Neurologia e psichiatria 9) Neuropatologia e psichiatria 10) Neuropsichiatria 11) Psichiatria e neuropatologia Branche affini 1) Antropologia criminale 2) Clinica neurologica 3) Clinica neuropatologica 4) Criminologia clinica 5) igiene mentale 6) Neurologia 7) Neurologia psichiatrica 8) Neuropsichiatria infantile 9) Neuropsicofarmacologia 10) Psichiatria infantile 11) Psicologia clinica 12) Psicologia del ciclo di vita 13) Psicologia sociale applicata BRANCA DI RADIOLOGIA Branche principali 1) Radiologia 2) Radiologia e elettroterapia 3) Radiologia e fisioterapia 4) Radiologia medica 5) Radiologia medica e medicina nucleare 6) Radiologia medica e radioterapia 7) Radiologia medica e terapia fisica 8) Radiologia e terapia fisica 9) Radiologia diagnostica 10) Radiodiagnostica Branche affini 1) Fisica nucleare applicata alla medicina 2) Medicina nucleare 3) Medicina nucleare ed oncologia 4) Neuroradiologia 5) Radiobiologia 6) Radioterapia 7) Radioterapia oncologica BRANCA DI REUMATOLOGIA Branche principali 1) Reumatologia Branche affini 1) Cardioreumatologia 2) Farmacologia 3) Malattie cardiovascolari e reumatiche 4) Medicina generale 5) Pediatria 6) terapia medica sistematica 7) Terapia medica sistematica ed idrologia medica BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA Branche principali 1) Dietologia 2) Fisiologia e scienza dell'alimentazione 3) Scienza dell'alimentazione 4) Scienza dell'alimentazione e dietetica Branche affini 1) Auxologia normale e patologica 2) Biochimica applicata 3) Chimica biologica 4) Diabetologia 5) Diabetologia e malattie del ricambio 6) Farmacologia 7) Fisiologia della nutrizione 8) Fisiologia umana 9) Gastroenterologia 10) Geriatria 11) Gerontologia 12) Igiene 13) Igiene ed epidemiologia 14) Igiene e medicina preventiva 15) Igiene pubblica 16) Igiene scolastica 17) Igiene e medicina scolastica 18) Igiene e sanita' pubblica 19) Igiene e tecnica ospedaliera 20) Igiene tecnica e direzione ospedaliera 21) Igiene generale e speciale 22) Idrologia medica 23) Malattie del ricambio 24) Medicina generale 25) Medicina del lavoro 26) Patologia neonatale 27) Pediatria 28) Puericultura 29) Puericultura ed igiene infantile 30) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia 31) Puericultura e dietetica infantile 32) Terapia medicasistematica 33) Terapia medica sistematica ed idrologia medica 34) Endocrinologia e malattia del ricambio 35) Medicina costituzionalistica endocrinologia 36) Malattia dell'apparato digerente e del ricambio 37) Malattia dell'apparato digerente della nutrizione e del ricambio 38) Endocrinologia e malattie metaboliche 39) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio 40) Malattie del fegato e del ricambio 41) Medicina interna 42) Clinica medica 43) Clinica medica generale 44) Patologia speciale medica 45) Clinica medica e semeiotica 46) Patologia speciale medica e metodologia clinica 47) Patologia speciale e clinica medica 48) Clinica pediatrica 49) Patologia e clinica pediatrica 50) Gerontologia e geriatria 51) Gastroenterologia e endoscopia digestiva BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA Branche principali 1) Tossicologia 2) Tossicologia clinica 3) Tossicologia medica 4) Tossicologia industriale 5) Tossicologia forense Branche affini 1) Analisi chimico-cliniche e microbiologia 2) Anatomia ed istologia patologica 3) Anatomia patologica 4) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio 5) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio 6) Anestesia e rianimazione 7) Anestesiologia e rianimazione 8) Biochimica e chimica clinica 9) Cardiologia 10) Farmacologia 11) Farmacologia clinica 12) Farmacologia applicata 13) Malattie del fegato e del ricambio 14) Medicina interna 15) Nefrologia 16) Nefrologia medica 17) Parassitologia medica 18) Pronto soccorso e terapia d'urgenza 19) Virologia 20) Microbiologia 21) Microbiologia applicata 22) Clinica medica generale 23) Clinica medica 24) Medicina generale 25) Patologia speciale medica 26) Clinica medica generale e terapia medica 27) Patologia speciale medica e metodologia clinica 28) Patologia speciale e clinica medica BRANCA DI UROLOGIA Branche principali 1) Clinica delle malattie delle vie urinarie 2) Clinica urologica 3) Malattie delle vie urinarie 4) Malattie genito-urinarie 5) Nefrologia chirurgica 6) Patologia e clinica delle vie urinarie 7) Urologia Branche affini 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria 2) Chirurgia generale 3) Clinica chirurgica e medicina operatoria 4) Chirurgia pediatrica 5) Medicina operatoria 6) Nefrologia Parte II TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO. Titoli Punteggio - - A) TITOLI ACCADEMICI 1) Voto di laurea: Voto di laurea 110 e lode 0,60 Voto di laurea 110 0,50 Voto di laurea da 101 a 109 0,40 2) Specializzazioni o libere docenze in branche principali: per la prima specializzazione o libera docenza 3,00 per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza 1,00 3) Specializzazioni o libere docenze in branche affini: per la prima specializzazione o libera docenza 1,20 per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza 0,40 4) Voto di specializzazione: voto di specializzazione 70/70 in branca principale (una sola volta) 0,80 Al concorrente che nella stessa branca abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza, viene attribuito una sola volta il punteggio previsto. Titoli Punteggio - - B) TITOLI DI CARRIERA 1) Attivita' specialistica prestata nella branca principale a seguito di regolare collocamento nelle piante organiche delle Unita' sanitarie locali presso ospedali pubblici nelle posizioni funzionali previste all'allegato n. 1 (Ruolo sanitario - Tabella A - profilo professionale "medici") di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: - Primario ospedaliero 3,00 - Aiuto 1,20 - Assistente 0,72 2) E' valutata con gli stessi punteggi di cui al punto 1) l'attivita' specialistica prestata nella branca principale presso ospedali privati equiparati a quelli pubblici ai sensi di legge dietro esibizione di valida documentazione rilasciata dai competenti organi in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di nomina nella posizione di primario, aiuto, assistente. 3) E' valutata con gli stessi punteggi di cui al punto 1) l'attivita' specialistica prestata nella branca principale presso altri enti pubblici, anche locali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricerca, Istituto Superiore di Sanita', purche' gli interessati siano stati equiparati alle posizioni funzionali di primario ospedaliero, aiuto, corresponsabile ospedaliero ed assistente, medico secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Titoli Punteggio - - 4) Attivita' specialistica prestata nella branca principale in qualita' di Ufficiale Medico in S.P.E. in Ospedali Militari e/o strutture sanitarie militari: - Capo reparto 3,00 - Assistente di reparto 1,20 5) Attivita' specialistica a rapporto di dipendenza prestata nella branca principale presso Cliniche e Istituti universitari di ricovero e cura nelle posizioni di cui all'allegato D del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 9 novembre 1982, n. 83, ed alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: - Professore ordinario e/o straordinario e/o incaricato 3,00 - Professore associato 1,20 - Ricercatore e/o Assistente e/o Tecnico laureato 0,72 Nota alla lettera B): - Il punteggio fisso relativo alla valutazione dei titoli di carriera va attribuito ai soli vincitori di concorsi ai relativi posti o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina rettorale o del Consiglio di amministrazione o degli organi competenti, e sempreche' gli interessati dimostrino di aver ricoperto l'incarico complessivamente per almeno 12 mesi dopo il conseguimento del titolo di specializzazione o libera docenza. Titoli Punteggio - - C) TITOLI DA RAPPORTO CONVENZIONALE 1) Attivita' specialistica prestata a rapporto convenzionale nella branca principale presso strutture pubbliche extra degenza a seguito di conferimento di incarico a tempo indeterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 dell'8 giugno 1987 e accordi precedenti relativi allo stesso settore: - oltre dieci anni di rapporto convenzionale 3,00 - da cinque a nove anni, sei mesi e un giorno di rapporto convenzionale 1,20 - fino a quattro anni, sei mesi e un giorno di rapporto convenzionale 0,72 Note alle lettere B) e C): - I titoli di cui alle lettere B) e C) non sono cumulabili. - Al concorrente che sia contemporaneamente in possesso di piu' titoli di carriera verra' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. - Gli interessati dovranno esibire valida documentazione rilasciata dai competenti organi, in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di nomina o di conferimento di incarico specialistico, la relativa decorrenza, nonche' la qualifica attribuita. Titoli Punteggio - - D) ATTIVITA' PROFESSIONALE 1) Attivita' professionale svolta nella branca principale dopo la data del conseguimento del titolo valido per l'inclusione in graduatoria presso: - Enti o Istituzioni pubbliche 0,72 - Enti o Istituzioni private e libera professione 0,60 Titoli Punteggio - - 2) Attivita' professionale svolta in branca affine dopo la data del conseguimento del diploma di specializzazione e/o di libera docenza in una o piu' branche affini presso: - Enti o Istituzioni pubbliche 0,48 - Enti o Istituzioni private e libera professione 0,36 Note alla lettera D): - Il punteggio di cui alla lettera D) si riferisce ad un anno di attivita' professionale ed e' frazionabile in dodicesimi - 16 giorni equivalgono a mese intero. - L'attivita' professionale contemporaneamente prestata non e' cumulabile; pertanto viene valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto. - Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'attivita' professionale i concorrenti devono presentare idonea documentazione rilasciata dagli organi responsabili degli enti o istituzioni presso i quali esso e' stato svolto. L'attivita' specialistica libero-professionale da valutare ai fini della formazione delle graduatorie e' calcolata dal giorno successivo alla data di conseguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione. - Per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai professionisti che accedono alle relative graduatorie in virtu' dell'iscrizione allo speciale Albo di cui alla legge n. 409/1985, la valutazione dell'attivita' libero-professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo. - E' in facolta' dell'ente erogatore di esperire indagini circa l'autenticita' della documentazione prodotta. E) SERVIZIO MEDICO SVOLTO ALL'ESTERO Il servizio medico prestato all'estero in istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche, se riconosciuto con le modalita' di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 e decreto ministeriale 30 gennaio 1982 art. 24, e' equiparato al servizio prestato presso enti o istituzioni pubbliche sul territorio nazionale ai fini dell'attribuzione dei punteggi per titoli di carriera ed esercizio professionale. F) ATTIVITA' MEDICA IN FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO L'attivita' medica svolta in favore dei lavoratori italiani all'estero sara' riconosciuta in base ai criteri che verranno determinati dal decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1980, n. 618. G) ODONTOIATRI Nei confronti degli odontoiatri partecipanti alle graduatorie per la branca di odontostomatologia, per la valutazione dei titoli di carriera e dell'esercizio professionale si fa riferimento alla data di iscrizione nello speciale albo degli odontoiatri ai sensi della legge n. 409 del 1985. NORME FINALI 1. Resta confermata la titolarita' degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente allegato, sulla base di titoli validi all'epoca del conferimento, ancorche' non piu' inclusi negli elenchi di cui alla prima parte dell'allegato medesimo. ((Fermi restando gli incarichi conferiti sulla base del possesso dei titoli previsti come branche principali nell'allegato A - parte I - del presente decreto, tale allegato A - parte I - e' modificato, sia per le branche principali che per quelle affini, per effetto delle integrazioni e delle modificazioni apportate al D.M. 10 marzo 1983 - tabella B - pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983 - successivamente alla data dell'11 aprile 1990.))
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78- Allegato B
ALLEGATO B ALL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI .......................... OGGETTO: Domanda di inclusione nella graduatoria di.................. .................................................... della Provincia di ............................................................ per l'anno 19............ per il conferimento degli incarichi specialistici presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali. Il sottoscritto Dott. .......................................... nato a ........ (Prov. di...............................) il............... .... residente in ...................... (Prov. di....................................) via .................................... n. ....... CAP.............. tel.:........................... laureato in ...................... iscritto all'Ordine Provinciale dei medici e degli odontoiatri di .................................................................... in data............................................. chiede, ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale con i medici specialisti ambulatoriali di essere incluso per l'anno........................... ............. nella graduatoria di ................................ relativa alla Provincia ............................................ nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale. A tale fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione. ............................... ............................... Data Firma Spazio riservato all'ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri Si attesta che il Dr. .......................................... risulta aver conseguito: 1) La laurea in .................... in data..................... con voti........................... presso l'Universita' di ........ 2) L'abilitazione all'esercizio professionale in data .......... presso l'Universita' di ............................................ 3) iscritto all'Albo professionale dei Medici della provincia di ...................... in data................................... 4) iscritto allo speciale albo degli odontoiatri della provincia di .................. in data...................................... 5) il diploma di specializzazione: - nella branca di ................. in data....................... - nella branca di ................. in data....................... - nella branca di ................. in data....................... 6) la libera docenza: - nella branca di ................. in data....................... - nella branca di ................. in data....................... - nella branca di ................. in data....................... Sono stati irrogati a carico del Professionista i sottoindicati provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni previste dagli accordi: ............................... .............................. Data Timbro e firma del Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri (o suo delegato) FOGLIO NOTIZIE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA PER L'ANNO............................... BRANCA DI .... FOGLIO NOTIZIE DA COMPILARE ANNUALMENTE DA PARTE DEGLI SPECIALISTI INCARICATI Il sottoscritto (cognome) ...................................... (nome) .................... nato il................................. a ........ (provincia di.............................................. ................) con recapito professionale in ...................................... via ........................................ n. .................... Cap.............................................. Tel. .............. ......................... DICHIARA di possedere i seguenti titoli: A) TITOLI ACCADEMICI 1) Laurea in medicina o odontoiatria: laurea in .................................. con voto............... conseguita il...................... presso l'Universita' di ........ 2) Specializzazioni o libere docenze in branca principale: Specializzazione/libera docenza in ............................ conseguita il........................ presso l'Universita' di ...... con voto...................... Specializzazione/libera docenza in ............................ conseguita il........................ presso l'Universita' di ...... con voto...................... Specializzazione/libera docenza in ............................ conseguita il........................ presso l'Universita' di ...... con voto...................... Specializzazione/libera docenza in ............................ conseguita il........................ presso l'Universita' di ...... con voto...................... 3) Specializzazioni o libere docenze in branca affine: Specializzazione/libera docenza in ............................ conseguita il........................ presso l'Universita' di ...... Specializzazione/libera docenza in ............................ conseguita il........................ presso l'Universita' di ...... B) TITOLI DI CARRIERA 1) Attivita' specialistica prestata nella branca principale a seguito di regolare collocamento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. presso ospedali pubblici nelle posizioni funzionali previste all'allegato n. 1 (Ruolo sanitario - Tab. A - profilo professionale "medici") di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Primario ospedaliero dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Aiuto dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Assistente dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ 2) Attivita' specialistica prestata nella branca principale presso ospedali privati equiparati a quelli pubblici ai sensi di legge: Primario ospedaliero dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Aiuto dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Assistente dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ 3) Attivita' specialistica prestata nella branca principale presso altri Enti pubblici, anche locali, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti e Istituti pubblici di ricerca, Istituto Superiore di Sanita', purche' l'interessato sia stato equiparato alle posizioni funzionali di primario ospedaliero, aiuto, corresponsabile ospedaliero ed assistente medico secondo quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761: Primario ospedaliero dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Aiuto/corresponsabile ospedaliero dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Assistente dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ 4) Attivita' specialistica prestata nella branca principale in qualita' di Ufficiale Medico in S.P.E. - in Ospedali militari e/o strutture sanitarie militari: Capo reparto dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Assistente di reparto dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ 5) Attivita' specialistica a rapporto di dipendenza prestata nella branca principale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura nelle posizioni di cui all'allegato D del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 9 novembre 1982 n. 83 ed alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382: Professore ordinario e/o straordinario e/o incaricato dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Professore associato dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Ricercatore e/o Assistente e/o Tecnico laureato dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ C) TITOLO DA RAPPORTO CONVENZIONALE Attivita' specialistica prestata a rapporto convenzionale nella branca principale presso strutture pubbliche extra degenza a seguito di conferimento di incarico a tempo indeterminato ai sensi del D.P.R. n. 291 dell'8 giugno 1987 e accordi precedenti relativi allo stesso settore: dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ D) ATTIVITA' PROFESSIONALE 1) Attivita' professionale svolta nella branca principale dopo la data del conseguimento del titolo valido per l'inclusione in graduatoria: Enti o istituzioni pubbliche dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Enti o istituzioni private dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Libera professione dal ................ al.............................................. dal ................ al.............................................. 2) Attivita' professionale svolta in branca affine dopo la data del conseguimento del diploma di specializzazione e/o di libera docenza in una o piu' branche affini presso: Enti o istituzioni pubbliche dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Enti o istituzioni private dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ Libera professione dal ................ al.............................................. dal ................ al.............................................. E) SERVIZIO MEDICO SVOLTO ALL'ESTERO Servizio medico prestato all'estero in istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche riconosciute con le modalita' di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 e D.M. 30 gennaio 1982 art. 24: dal ................ al.............................................. presso ........ localita'.................................................. dal ................ al.............................................. presso ........ localita'.................................................. F) ATTIVITA' MEDICA IN FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO Attivita' medica svolta in favore dei lavoratori italiani all'estero, riconosciuta in base ai criteri che verranno determinati dal decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618: dal ................ al.............................................. presso ............................................................ dal ................ al.............................................. presso ............................................................ DICHIARA ANCORA DI (Barrare la voce che interessa) a) avere un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale ........ SI NO b) svolgere attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici ...... SI NO c) essere iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta ................. SI NO d) esercitare la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso .......................................... SI NO e) operare a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate con U.S.L. (in caso affermativo indicare la U.S.L. ......... SI NO f) svolgere attivita' fiscali per conto di U.S.L. (in caso affermativo indicare la U.S.L........... SI NO g) avere una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche ................................... SI NO DICHIARA altresi' di percepire indennita' di rischio in base ad altro rapporto lavorativo........................ SI NO (in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attivita' svolta e la misura dell'indennita' percepita) ...................................... SI NO DICHIARA infine di percepire ad altro titolo: quote di caro-vita ............................ SI NO indennita' integrativa speciale ............... SI NO ................................. ............................... (Data) (Firma) Il sottoscritto allega la documentazione in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo e comprovante quanto da lui dichiarato nel presente foglio notizie: 1) .............................................................. 2) .............................................................. 3) .............................................................. 4) .............................................................. 5) .............................................................. 6) .............................................................. 7) .............................................................. 8) .............................................................. 9) .............................................................. 10) .............................................................. 11) .............................................................. 12) .............................................................. ................................... .............................. (Data) (Firma per esteso) N.B. - Il presente foglio notizie, con le appropriate modificazioni, e' utilizzato anche per le comunicazioni che annualmente i titolari di incarico devono fornire ai sensi dell'art. 17. In tal caso esso deve essere inviato all'assessore regionale alla sanita', quale presidente del comitato di cui all'art. 13.
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78- Allegato C
ALLEGATO C SPECIALISTI AMBULATORIALI Prestazioni di particolare impegno professionale Le prestazioni di particolare impegno professionale di cui al presente allegato ancorche' ascritte a specifiche branche possono essere effettuate anche da specialisti di branche diverse nonche' dai medici di cui alla norma finale n. 11. Atti ed interventi comuni Impegno orario a tutte le branche specialistiche professionale -- -- 1) Consulto ambulatoriale con il medico generico e/o specialista di altra banca . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto domiciliare con il medico generico e/o con specialista di altra branca . . . . . . . . . . . . . . 90' Allergologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Test cutanei per gruppo di allergeni (6 x gruppo) 15' Atti ed interventi professionale -- -- 1) Metodi elisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 2) Marker epatite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 3) Toxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Rubeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 5) Pap test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Dosaggi morfina e derivati . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Metodi RIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Le maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'art. 19 per questa branca vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno e' titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite. Anestesiologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Anestesie periferiche: a) loco regionale per infiltrazione . . . . . . . . . . . . 15' b) tronculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' c) plessica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Prestazione anestesiologica in corso di indagini diagnostiche speciali (contra- stografie, T.A.C., endoscopie, etc.) o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . 30' 3) Analgesia o sedazione in corso di indagini diagnostiche come sopra o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Elettroanalgesia transcutanea (Tens) . . . . . . . . . . . . 30' 5) Infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Angiologia e angiochirurgia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Dopplersonografia: un arto (arteriosa e venosa) . . . . . . 15' 2) Dopplersonografia: due arti (arteriosa e venosa) . . . . . . 30' 3) Fotopletismogramma (per singola zona) . . . . . . . . . . . 15' 4) Iniezioni sclerosanti (per seduta) . . . . . . . . . . . . . 15' 5) Legatura della safena alla crosse . . . . . . . . . . . . . 60' 6) Legatura di vena perforante incontinente . . . . . . . . . . 60' 7) Pletismogramma (per ciascun arto) . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Reografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Doppler vasi sopraortici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Audiologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Impedenziometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Cardiologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) ECG dinamico sec. Holter completo . . . . . . . . . . . . . 45' 2) Ecocardiogramma completo m. Mode . . . . . . . . . . . . . . 30' 3) Ecocardiogramma completo bidimensionale . . . . . . . . . . 30' 4) Eco-doppler-grafia cardiaca completa . . . . . . . . . . . . 30' 5) ECG a domicilio (oltre la visita) . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Test ECG al cicloergometro . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Chirurgia generale e chirurgia infantile Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Ascesso: incisione di ascesso superficiale o circoscritto 10' 2) Ascesso: incisione di ascesso sottoaponeurotico . . . . . 15' 3) Biopsia linfonodi ascellari . . . . . . . . . . . . . . . 50' 4) Corpo estraneo: asportazione di c.e. profondo . . . . . . 20' 5) Patereccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali benigni o cisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Tumori: asportazione per distruzione di piccole malformazioni cutanee benigne con termocoagulazione o diatermocoagulazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Unghia: asportazione di unghia incarnita . . . . . . . . . 10' 9) Unghia: cura radicale di unghia incarnita . . . . . . . . 15' 10) Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale . . . . . . 30' 11) Ematoma: svuotamento di ematoma profondo per incisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 12) Favo: incisione del favo del collo, del dorso e della nuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 13) Flemmone: incisione di flemmone superficiale . . . . . . . 15' 14) Flemmone: incisione di flemmone profondo . . . . . . . . . 30' 15) Lingua: frenulotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 16) Asportazioni di tumori e cisti superficiali del volto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 17) Mammella: incisione di ascesso mammario profondo . . . . . 15' 18) Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale o di mastite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 19) Ano: escissione di noduli emorroidali isolati . . . . . . . 30' 20) Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati . . . . . . 20' 21) Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne . . . . . . . . 20' 22) Ano: legatura con elastici di emorroidi interne . . . . . . 20' 23) Escissione di papilla anale ipertrofica . . . . . . . . . . 15' 24) Agoaspirato mammario per esame citologico . . . . . . . . . 15' 25) Agoaspirato tiroideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 26) Asportazione cisti della mammella . . . . . . . . . . . . . 30' 27) Svuotamento ematoma per aspirazione . . . . . . . . . . . . 15' 28) Biopsia linfonodi cervicali . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Chirurgia plastica Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Asportazione di piccole neoformazioni benigne del volto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Intervento per tumori benigni di medie proporzioni dei tessuti molli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 3) Exeresi di tumore maligno superficiale . . . . . . . . . . . 30' 4) Exeresi di tumore maligno del volto . . . . . . . . . . . . 30' 5) Cicatrici piccole del volto esiti di traumatismi: trattamento (per cicatrice) . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 6) Cicatrici piccole esiti di traumatismi: trattamento correttivo (per cicatrice) . . . . . . . . . . . 15' 7) Laser terapia cutanea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Dermatologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Crioterapia con protossido d'azoto . . . . . . . . . . . . . 15' 2) Crioterapia con azoto liquido . . . . . . . . . . . . . . . 10' 3) Crioterapia con neve carbonica (per seduta) . . . . . . . . 10' 4) Dermoabrasione meccanica con anestesia locale . . . . . . . 30' 5) Cauterizzazione, diatermoelettrocoagulazione di cisti, fibromi, lipomi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Prelievi per biopsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Asportazioni di piccole neoformazioni del volto . . . . . . 30' 8) Asportazioni di piccoli tumori benigni e cisti . . . . . . . 15' Diabetologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Test dinamici per la valutazione della funzionalita' pancreatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Fisiatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Manipolazioni vertebrali (manu medica) . . . . . . . . . . . 15' 2) Esame elettrodiagnostico con curve I/T . . . . . . . . . . . 15' 3) Rieducazione logopedica individuale (ciclo di sei sedute o frazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Rieducazione neuromotoria (ciclo di sei sedute o frazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Infiltrazioni con medicamenti . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Mesoterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Elettroanalgesia transcutanea (TENS) . . . . . . . . . . . . 15' 8) Protocollo di riabilitazione . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Laserterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Gastroenterologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Esofagoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Gastroscopia (esofagogastroscopia) . . . . . . . . . . . . . 30' 3) Duodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia) . . . . . . . . . 60' 4) Rettosigmoidoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Colonscopia parziale (sinistra) . . . . . . . . . . . . . . 60' 6) Anorettoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Sondaggio gastrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Sondaggio duodenale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Malattie dell'apparato respiratorio Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Spirometria globale (prove di funzionalita' respiratoria) con volume residuo . . . . . . . . . . . . . . 20' 2) Idem piu' determinazione consumo O2 . . . . . . . . . . . . 30' 3) Toracentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Medicina del lavoro Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Certificato di idoneita' al lavoro specifico . . . . . . . . 30' 2) Spirometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 3) Ergometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Medicina dello sport Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Ergometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Spirometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 3) I.R.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' Medicina legale Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Visite collegiali richieste da leggi o regolamenti o da enti pubblici o privati: - senza relazione scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' - con relazione scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 2) Consulenze tecniche in tema di responsabilita' civile o di polizze per infortuni . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Neurochirurgia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Neurolisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 2) Neurorafia di piccoli nervi . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 3) Biopsia e prelievo di nervo . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Neurologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Esame elettromiografico (piu' la visita): - per segmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' - per segmento con velocita' di conduzione motoria . . . . . 15' - per segmento con velocita' di conduzione sensitiva . . . . 15' 2) Elettroencefalogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Neuropsichiatria infantile Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Psicoterapia individuale (per seduta) . . . . . . . . . . . 30' 2) Psicoterapia nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . . 30' Oculistica Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Disostruzione chiusura canale lacrimale . . . . . . . . . 15' 2) Intervento per calazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 3) Sutura palpebrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Tarsografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 5) Asportazione piccoli tumori e cisti . . . . . . . . . . . 30' 6) Ascesso palpebrale (incisione) . . . . . . . . . . . . . . 10' 7) Estrazione corpi estranei dalla cornea . . . . . . . . . . 10' 8) Asportazione corpi estranei . . . . . . . . . . . . . . . 10' 9) Piccole cisti congiuntivali . . . . . . . . . . . . . . . 20' 10) Pterigio o pinguecola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 11) Stricturotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 12) Campimetria - perimetria . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Odontoiatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Radiografia endorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 2) Estrazione del terzo molare in disodontiasi . . . . . . . 15' 3) Estrazione di dente o radice di dente in inclusione osteo mucosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Apicectomia (esclusa cura canalare) . . . . . . . . . . . 45' 5) Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi, sequestrotomie, raschiamento osseo, etc.) . . . . . . . . 15' 6) Trattamento di emorragie post-avulsive mediante sutura o lembi a distanza dall'estrazione . . . . . . . . 20' 7) Intervento per cisti mascellari o mandibolari RX accertati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 8) Carie penetrante: cura e otturazione con terapia canalare per denti monocanalari (compreso restauro coronale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 9) Carie penetrante: cura e otturazione con terapia canalare per denti pluriradicolati (compreso restauro coronale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 10) Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti) . . . . . . . . 20' 11) Prestazioni ortodontiche: programma terapeutico . . . . . . 30' 12) Prestazioni protesiche: programma terapeutico . . . . . . . 30' Oncologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Iniezione di antiblastici . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 2) Fleboclisi di antiblastici per uno o piu' soggetti trattati contemporaneamente . . . . . . . . . . . . . . . . 60' Ortopedia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Bendaggio alla colla di Zn coscia-piede . . . . . . . . . 30' 2) Bendaggio a 8 per clavicola . . . . . . . . . . . . . . . 30' 3) Bendaggio secondo Dessault semplice . . . . . . . . . . . 30' 4) Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato . . . . . . . 30' 5) Applicazione gessi (voce unica) . . . . . . . . . . . . . 30' 6) Busto gessato con o senza spalle . . . . . . . . . . . . . 45' 7) Frattura grandi segmenti: riduzione incruenta . . . . . . 30' 8) Fratture medie segmenti: riduzione incruenta . . . . . . . 30' 9) Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta . . . . . . 30' 10) Frattura-lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 11) Frattura-lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 12) Frattura-lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 13) Lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta . . . 15' 14) Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta . . . 15' 15) Lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta . . 15' 16) Tenolisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 17) Tenorrafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 18) Ascesso freddo: iniezione intraascessuale successiva modificatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 19) Borsiti: asportazione di borsiti retro olecraniche e/o perotulee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 20) Amputazione di piccoli segmenti . . . . . . . . . . . . . 30' 21) Artrocentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Ostetricia e ginecologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Biopsia mirata della vulva . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 2) Biopsia della vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 3) Biopsia della portio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Biopsia mirata cervicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 5) Diatermocoagulazione del collo uterino . . . . . . . . . . 15' 6) Asportazione di polipi utero-cervicali . . . . . . . . . . 15' 7) Applicazione di I.U.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale . . . . . . 15' 9) Ecografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 10) Prelievo secreti per strisci citologici . . . . . . . . . . 10' Otorinolaringoiatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali, rinofaringe, cavo orale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 2) Prelievo per biopsia laringea . . . . . . . . . . . . . . 60' 3) Cateterismo tubarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 4) Riduzione fratture nasali: semplici . . . . . . . . . . . 30' 5) Causticazioni varici del setto . . . . . . . . . . . . . . 10' 6) Cauterizzazione dei turbinati (per lato) . . . . . . . . . 10' 7) Tamponamento nasale anteriore . . . . . . . . . . . . . . 10' 8) Tamponamento nasale posteriore . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Audiogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Pediatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Frenulotomia linguale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 2) Frenulotomia del prepuzio . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Psichiatria Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Psicoterapia individuale (per seduta) . . . . . . . . . . 30' 2) Psicoterapia nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . 30' Radiodiagnostica Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Colangiografia endovenosa . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Urografia endovenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 3) Studio eta' ossea del bambino . . . . . . . . . . . . . . 20' 4) Clisma opaco doppio contrasto . . . . . . . . . . . . . . 45' 5) Stomaco e duodeno doppio contrasto . . . . . . . . . . . . 30' 6) Ecografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' Reumatologia Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Infiltrazioni intrarticolari . . . . . . . . . . . . . . . 15' Scienze dell'alimentazione Impegno orario Atti ed interventi professionale -- -- 1) Protocollo dietetico computerizzato . . . . . . . . . . . 30' 2) Protocollo 1a dieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' Urologia 1) Endoscopia vescicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 2) Litotrisia endoscopica (oltre l'endoscopia) . . . . . . . 40' 3) Circoncisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 4) Cateterismo dell'uretere . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 5) Causticazione endoscopica uretro-prostatica (oltre l'endoscopia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 6) Elettrocoagulazione endoscopica vescicale . . . . . . . . 40' 7) Profilo pressorio uretrale . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 8) Esame urodinamico completo . . . . . . . . . . . . . . . . 40'
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78- Allegato D
ALLEGATO D MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE (PROTESICHE DENTARIE ED ORTODONTICHE) - ORTESI. 1) Le parti riconoscono che, anche al fine di soddisfare le condizioni di eseguibilita' degli interventi demandati allo specialista ambulatoriale, previsti dall'art. 18, comma 19 - lett. b), l'ambulatorio odontoiatrico della U.S.L. deve essere dotato di tutte le attrezzature tecnicamente indispensabili all'odontoiatra per un corretto e proficuo esercizio della specifica attivita' professionale finalizzata all'applicazione di protesi dentarie e ortodontiche, alla stregua delle indicazioni elencate in calce al presente documento. 2) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del Servizio e a garanzia della professionalita' della categoria degli specialisti ambulatoriali, sottolineano l'esigenza che, nella individuazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare le UU.SS.LL. accertino con il massimo rigore la effettiva sussistenza presso i laboratori stessi delle condizioni organizzative, tecnico-strumentali e di personale idonee a garantire obiettivamente la qualita' merceologica delle protesi, la loro funzionalita' in relazione alle esigenze cliniche degli assistiti e la loro piena rispondenza alle prescrizioni dello specialista. 3) Le parti ribadiscono che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi all'applicazione delle protesi dentarie ed ortodontiche attengono alla piena ed esclusiva responsabilita' professionale dello specialista odontoiatra. In particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli organi sanitari delle UU.SS.LL., sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, secondo sua scienza e coscienza, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione: a) la predisposizione del piano di lavoro finalizzato all'applicazione della protesi; b) l'effettuazione di tutte le prestazioni medico-chirurgiche necessarie alla preparazione del cavo orale; c) la rilevazione delle impronte; d) la prescrizione, nell'ambito delle possibilita' organizzative del servizio e avuto riguardo alle richieste degli assistiti, del tipo di protesi piu' rispondente alle esigenze cliniche degli assistiti stessi. Per la prescrizione medesima si conviene sull'impiego di modulario analogo al fac-simile allegato; e) la scelta dei materiali sanitariamente piu' opportuni; f) le conseguenti indicazioni tecnico-sanitarie per la realizzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato; g) le operazioni di applicazione delle protesi; h) la verifica della qualita' della protesi sia sul piano della rispondenza alle esigenze dell'assistito ed alla prescrizione e sia sul piano merceologico; i) le eventuali indicazioni tecnico-sanitarie per la sua rettifica; l) gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale sulla idoneita' della protesi. In conseguenza di quanto sopra si chiarisce che devono intendersi esclusi i rapporti professionali diretti tra l'assistito e il laboratorio odontotecnico convenzionato officiato della realizzazione della protesi e che laddove rapporti di tal genere dovessero instaurarsi, la circostanza deve essere assunta come condizione risolutiva della convenzione con il laboratorio. 4) Le parti convengono che le UU.SS.LL., nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui lo specialista lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta, debbono garantire la presenza nell'ambulatorio di un odontotecnico diplomato del laboratorio convenzionato per lo svolgimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle attivita' ausiliarie consentite dalle leggi in vigore. 5) Le parti, al fine di perseguire la migliore produttivita' del servizio ed anche in relazione alle esigenze poste dalla necessita' di programmare la collaborazione dell'odontotecnico diplomato, sottolineano l'opportunita' che gli orari di svolgimento dell'attivita' specialistica ambulatoriale finalizzata all'applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui viene effettuata la normale attivita' del gabinetto dentistico. 6) Per l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'esecuzione dell'attivita' protesica si richiamano le norme di cui all'art. 10, comma 2. Relativamente agli specialisti in servizio alla data del 16 ottobre 1984, l'esecuzione delle attivita' protesiche puo' essere affidata agli stessi nel caso che si dichiarino disponibili ad accettare aumenti di orario finalizzati allo svolgimento delle dette attivita'. 7) Le clausole del presente documento si estendono, con gli opportuni adattamenti, all'attivita' ortesica. A) Dotazione del gabinetto odontoiatrico: riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore con manipolo, turbina con manipolo, lampada, siringa aspiratore, compressore; apparecchio radiografico endorale; servomobili; sgabello per operatore; sterilizzatrice; strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese quelle canalari), estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e paradontologia. B) Dotazione specifica per protesi ed ortesi: portaimpronte alluminio forate; portaimpronte anatomiche serie complete; alginato; materiale prima impronta; prese diamante per preparazione turbo trapano; prese tungsteno per preparazione turbo trapano; ruotine per denti varie forme; ruotine per acciaio varie forme; punte montate per ritocco forme varie e tipi; ruotine diamantate varie forme; pinza universale; pinza Waldasch; pinza Adams; pinza piegafili; pinza tronchese; pinze ossivore; pinza Reynolds; martello leva-corone; scodelle per gesso ed alginato varie forme; spatole per cera grandi e piccole; spatole per cera Lecron; gesso duro per modelli; gesso extra duro rosa; gesso per ortodonzia bianco; corona provvisorio policarbonato; carta per articolazione blu e rossa; confezione cemento per fissaggio protesi; resina a freddo per provvisori; resina per riparazioni rapide; cera collante; resina per ribassare; cera per masticazione; cera per modellare; micromotore laboratorio per ritocchi protesi; spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi; base platten argentate. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Foglio n. 1 - per l'assistito Regione ..................... N. d'ordine ...................... Unita' Sanitaria Locale ..... SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA Assistito .......................................................... Cognome Nome Data di nascita Familiare ...................... di ................................ Relazione familiare Generalita' capo famiglia Residente a ..........Via............................... N. ........ Rel. ........................ Tessera............................... PRESCRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico ODONTOIATRA AMBULATORIALE I dell'assistito L............ inte- I ramente versato con bollettino I n. ........... del ............... I I L'assistito, munito del presente DESCRIZIONI PROTESI I glio, dovra' presentarsi presso (Schema, Tipo, Colore) I questo gabinetto odontoiatrico per I l'effettuazione delle prove o per I l'applicazione definitiva della I protesi nei giorni ................ LAVORI VARI E RIPARAZIONI I I I I I La protesi e' stata applicata il I giorno ............................ I L'Odontoiatra I Firma Controfirma Timbro I Odontoiatra assistito USL ........................... I ........... .......... ...... I N.B. - L'assistito, per qualunque ragione o esigenza attinenti la protesi, devra' rivolgersi a questa Unita' Sanitaria Locale. Segue: ALLEGATO D SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Regione ..................... Foglio n. 2 - per il laboratorio Unita' Sanitaria Locale odontotecnico convenzionato SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA N. d'ordine ...................... FOGLIO COMMISSIONE Laboratorio convenzionato ......................... Assistito .......................................................... Cognome Nome Data di nascita Familiare ...................... di ................................ Relazione familiare Generalita' capo famiglia Residente a ..........Via............................... N. ........ Rel. ........................ Tessera............................... PRESCRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico ODONTOIATRA AMBULATORIALE I dell'assistito L............ inte- I ramente versato con bollettino I n. ........... del ............... I I Il laboratorio convenzionato e' im- DESCRIZIONI PROTESI I pegnato ad apprestare quanto di (Schema, Tipo, Colore) I propria competenza per l'effettua- I zione delle prove o per l'applica- I zione delle protesi nei giorni .... I ................................... LAVORI VARI E RIPARAZIONI I SEZIONE RISERVATA PER L'USO I INTERNO DEL LABORATORIO I I L'Odontoiatra I I .......................... I I I La protesi e' stata applicata il Indicazioni dello specialista I giorno ............................ per il laboratorio odontotec- I nico convenzionato I Firma Controfirma Timbro L'Odontoiatra I Odontoiatra assistito USL I ........... .......... ...... .......................... I I Segue: ALLEGATO D SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Regione ..................... Foglio n. 3 - per il laboratorio Unita' Sanitaria Locale odontotecnico convenzionato SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA N. d'ordine ...................... Laboratorio convenzionato ......................... Assistito .......................................................... Cognome Nome Data di nascita Familiare ...................... di ................................ Relazione familiare Generalita' capo famiglia Residente a ..........Via............................... N. ........ Rel. ........................ Tessera............................... PRESCRIZIONE DELLO SPECIALISTA I Contributo convenzionale a carico ODONTOIATRA AMBULATORIALE I dell'assistito L............ inte- I ramente versato con bollettino I n. ........... del ............... I I Il laboratorio convenzionato e' im- DESCRIZIONI PROTESI I pegnato ad apprestare quanto di (Schema, Tipo, Colore) I propria competenza per l'effettua- I zione delle prove o per l'applica- I zione delle protesi nei giorni .... I ................................... LAVORI VARI E RIPARAZIONI I Giudizio specialista odontoiatra I sulla protesi: I I L'Odontoiatra I I .......................... I I I La protesi e' stata applicata il Indicazioni dello specialista I giorno ............................ per il laboratorio odontotec- I nico convenzionato I Firma Controfirma Timbro L'Odontoiatra I Odontoiatra assistito USL I ........... .......... ...... .......................... I
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78- Elenco
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978: Ministero della Sanita': DE LORENZO Ministero del Tesoro: RUBBI Ministero del lavoro e della previdenza sociale: DONAT CATTIN Regione Veneto: BOGONI - BOLIS Regione Toscana: SASSU Regione Lazio: ZIANTONI - CERCHIA Regione Piemonte: RESTAGNO Regione Calabria: CARATOZZOLO A.N.C.I.: GONZI - ACOCELLA - TAGLIABUE - RUSSO VALENTINI - PANELLA - ATTANASIO U.N.C.E.M.: PIERGENTILI - RAMACCIOTTI Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani (S.U.M.A.I): MELEDANDRI C.G.I.L. Coordinamento Medici: CAU U.I.L. Sanita': CROCE C.I.S.L. Medici: BONFANTI - LEMBATI - LABRIOLA - RIZZO - SCOLERI F.N.OO.MM.: BONI - POGGIOLINI La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico. Il presente accordo e' stato sottoscritto anche dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: SI.ME.CO. - Sindacato Medici Confederati: SCARABELLO UMUS CONF. SAL.: VERNIERO S.U.M.I.: COLUCCI - D'AMATO