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LEGGE 6 novembre 1990, n. 325

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono e non abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico.