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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 371

Current text a fecha 1990-12-10

Entrata in vigore della legge: 25/12/1990

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, con il quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione alla convenzione internazionale sulle linee di carico delle navi mercantili, fatta a Londra il 5 aprile 1966; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile; E M A N A il seguente regolamento: 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulle linee di carico, con allegati, fatto a Londra l'11 novembre 1988, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

VIZZINI, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990

Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 5

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Protocole

Protocole Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1966 SULLE LINEE DI CARICO. Le parti al presente Protocollo, Essendo parti alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, fatta a Londra il 5 aprile 1966, Riconoscendo che detta Convenzione contribuisce notevolmente al miglioramento della sicurezza delle navi e dei beni in mare nonche' della salvaguardia della vita umana a bordo delle navi, Riconoscendo altresi' la necessita' di migliorare ulteriormente le disposizioni tecniche di detta Convenzione, Riconoscendo altresi' che e' necessario introdurre in detta Convenzione disposizioni in materia di visite e di rilascio dei certificati che siano in armonia con le corrispondenti disposizioni di altri strumenti internazionali, Ritenendo che il modo migliore di far fronte a tale necessita' e' di stipulare un protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Obblighi generali 1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo e dei suoi Annessi, che sono parte integrante del presente Protocollo. Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi Annessi. 2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico (in appresso denominata "la Convenzione") ad eccezione dell'articolo 29, si applicano tra le Parti al presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunciate nel presente Protocollo. 3. Le Parti al presente Protocollo applicano alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato che non e' Parte alla Convenzione ed al presente Protocollo le prescrizioni della Convenzione e del presente Protocollo nella misura in cui cio' e' necessario per non far beneficiare queste navi di condizioni piu' favorevoli.

Protocollo - art. II

Articolo II. Certificati esistenti 1. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, ogni certificato internazionale di bordo libero, che sia in corso di validita' al momento in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti del Governo dello Stato la cui nave e' autorizzata a battere bandiera, rimane valido fino alla sua data di scadenza. 2. Una Parte al presente Protocollo non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformita' delle prescrizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, cosi' come adottata il 5 aprile 1966.

Protocollo - art. III

Articolo III. Comunicazione di informazioni Le Parti al presente Protocollo s'impegnano a comunicare al Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed a depositare presso di esso: a) il testo delle leggi, dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti ed altri strumenti che sono stati promulgati sulle varie questioni che rientrano nella portata del presente Protocollo; b) una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad operare per loro conto per quanto riguarda le linee di carico affinche' sia fatta pervenire alle Parti le quali ne daranno conoscenza ai loro funzionari, nonche' una descrizione delle responsabilita' specifiche demandate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti e delle condizioni dell'autorizzazione cosi' concessa; c) un numero sufficiente di modelli di certificati da esse rilasciati, in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo.

Protocollo - art. IV

Articolo IV. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma, alla Sede dell'Organizzazione, dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e rimane poi aperto alla adesione. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo da: a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; c) adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. Il presente Protocollo puo' essere oggetto di una firma senza riserva, di una ratifica, di una accettazione, di un'approvazione o di un'adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza riserva, accettato la Convenzione o che vi hanno aderito.

Protocollo - art. V

Articolo V. Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale sono soddisfatte le seguenti due condizioni: a) almeno quindici Stati le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi da commercio hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'articolo IV; b) le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare sono soddisfatte, sotto riserva che il presente Protocollo non entri in vigore prima del 1° febbraio 1992. 2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo che le condizioni per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto alla data di entrata in vigore del presente Protocollo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se questa data e' posteriore. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo ha effetto tre mesi dopo la data del deposito. 4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento al presente Protocollo, oppure, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento alla Convenzione e' considerato come accettato in conformita' con l'articolo VI, si applicano al Protocollo o alla Convenzione nella loro forma modificata.

Protocollo - art. VI

Articolo VI. Emendamenti 1. Il presente Protocollo e, tra le Parti al presente Protocollo, la Convenzione, possono essere modificati dall'una o dall'altra delle procedure definite nei paragrafi in appresso. 2. Emendamenti dopo esame da parte dell'Organizzazione: a) Ogni emendamento proposto da una Parte al presente Protocollo e' sottoposto al Segretario generale dell'Organizzazione e da questi divulgato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutti i Governi contraenti della Convenzione sei mesi almeno prima del suo esame. b) Ogni emendamento proposto e divulgato in base alla procedura di cui sopra e' sottoposto al Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione per esame. c) Gli Stati che sono Parti al presente Protocollo, siano essi membri dell'Organizzazione oppure no, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato di sicurezza marittima ai fini dell'esame e dell'adozione degli emendamenti. d) Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti al presente Protocollo presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato in conformita' con il capoverso c) (in appresso denominato "Comitato per la sicurezza marittima allargato"), a patto che un terzo almeno delle Parti siano presenti al momento del voto. e) Se adottati in conformita' con il capoverso d), gli emendamenti sono comunicati dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti al presente Protocollo per accettazione. f) i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso A del presente Protocollo o, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento ad un articolo della Convenzione saranno considerati come accettati alla data alla quale sono stati accettati da due terzi delle Parti al presente Protocollo. ii) Un emendamento all'Annesso B del presente Protocollo oppure, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento ad un Annesso della Convenzione sono considerati come accettati: aa) allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale esso e' comunicato per accettazione alle Parti al presente Protocollo; bb) allo scadere di ogni altro periodo, che non potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, se cosi' e' deciso all'atto della sua adozione da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato. Tuttavia, se durante il periodo cosi' specificato piu' di un terzo delle Parti, oppure delle Parti le cui flotte mercantili rappresentano in totale il 50% almeno del tonnellaggio lordo dell'insieme delle flotte di navi da commercio di tutte le Parti, notificano al Segretario Generale dell'Organizzazione che esse sollevano un'obiezione contro questo emendamento, si considerera' che esso non e' stato accettato. g) i) Un emendamento di cui al capoverso f) i) entra in vigore nei confronti delle Parti al presente Protocollo che lo hanno accettato sei mesi dopo la data alla quale si considera che sia stato accettato ed esso entra in vigore nei confronti di ciascuna Parte che lo accetta successivamente a questa data sei mesi dopo la sua accettazione da detta Parte. ii) Un emendamento di cui al comma f) ii) entra in vigore nei confronti di tutte le Parti al presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformita' con detto comma e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data alla quale si considera che sia stato accettato. Tuttavia, prima della data stabilita per l'entrata in vigore di un emendamento, ogni Parte potra' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che essa si dispensa dal dare effetto all'emendamento per un periodo che non supera un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, oppure per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato decide in tal modo all'atto dell'adozione dell'emendamento. 3. Emendamento da parte di una Conferenza: a) Dietro richiesta di una Parte al presente Protocollo appoggiata da un terzo almeno delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti al presente Protocollo ed alla Convenzione. b) Ogni emendamento adottato da questa Conferenza a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti e' comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti per accettazione. c) A meno che la Conferenza non decida diversamente, si considera che l'emendamento e' stato accettato, ed esso entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai capoversi f) e g) del paragrafo 2, a patto che i riferimenti al Comitato per la sicurezza marittima allargato in questi capoversi siano considerati come riferimenti alla Conferenza. 4. a) Una Parte al presente Protocollo che ha accettato un emendamento di cui al comma f) ii) del paragrafo 2 e che e' entrato in vigore, non e' tenuta ad estendere il beneficio del presente Protocollo nei confronti dei certificati rilasciati ad una nave abilitata a battere la bandiera di uno Stato Parte il quale, in conformita' con questo comma, ha sollevato un'obiezione contro detto emendamento et non ha ritirato tale obiezione, nella misura in cui questi certificati concernono questioni che sono oggetto dell'emendamento in questione. b) Una parte al presente Protocollo che ha accettato un emendamento di cui al comma f) ii) del paragrafo 2 che e' entrato in vigore deve estendere il beneficio del presente Protocollo ai certificati rilasciati ad una nave abilitata a battere la bandiera di uno Stato Parte che ha notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformita' con il capoverso g) ii) del paragrafo 2, che essa si dispensa dal dare effetto all'emendamento. 5. Tranne espressa disposizione contraria, ogni emendamento stabilito in applicazione del presente articolo e relativo alla struttura della nave si applichera' unicamente alle navi la cui chiglia e' stata impostata o che, alla data di entrata in vigore di questo emendamento, o dopo questa data, si trovavano in una fase di avanzamento equivalente. 6. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento, oppure ogni notifica comunicata in virtu' del comma g) ii) del paragrafo 2, deve essere indirizzata per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale informa tutte le Parti al presente Protocollo di tale comunicazione e della data alla quale l'ha ricevuta. 7. Il Segretario generale dell'Organizzazione informa tutte le Parti al presente Protocollo di ogni emendamento che entra in vigore in virtu' del presente articolo, nonche' della data alla quale ciascun emendamento entra in vigore.

Protocollo - art. VII

Articolo VII. Denuncia 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Parte in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore per questa Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario Generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica, oppure allo scadere di un eventuale periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. Ogni denuncia della Convenzione da una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia ha effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto in conformita' con il paragrafo 3) dell'articolo 30 della Convenzione.

Protocollo - art. VIII

Articolo VIII. Depositario 1. Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato "il depositario"). 2. Il depositario: a) informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo e che vi aderiscono: i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonche' della data di detta firma o di detto deposito; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, della data alla quale questo strumento e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto; b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi aderiscono. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Protocollo - art. IX

Articolo IX. Lingue Il presente Protocollo e' redatto in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. FATTO a Londra l'undici novembre millenovecentottantotto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Protocollo-Annesso A

ANNESSO A EMENDAMENTI ED AGGIUNTE AGLI ARTICOLI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1966 SULLE LINEE DI CARICO. Articolo 2. - Sostituire il testo attuale del paragrafo 8 con quanto segue: "8) Per 'lunghezza' si intende il 96% della lunghezza totale su una linea d'immersione all'85% dell'altezza di costruzione minima su chiglia, misurata dalla parte superiore della chiglia, oppure la lunghezza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse del cilindro del timone su tale linea di immersione se questo valore e' superiore. Se il dritto di prora e' di forma concava sopra la linea d'immersione situata ad un'altezza pari all'85% della altezza minima di costruzione su chiglia, l'estremita' anteriore della lunghezza totale e la faccia prodiera del dritto di prora devono entrambe essere calcolate a livello della proiezione verticale su detta linea d'immersione del punto piu' vicino alla poppa della parte concava del dritto di prora (sopra tale linea d'immersione). Nelle navi progettate con una chiglia inclinata, la linea d'immersione rispetto alla quale si misura la lunghezza e' parallela alla linea d'immersione di carico prevista". Aggiungere un nuovo paragrafo 9), formulato come segue: "9) La 'data di ricorrenza' indica il giorno ed il mese di ciascun anno che corrispondono alla data di scadenza del certificato pertinente". Articoli 3, 12, 16 e 21 - Nel testo attuale di questi articoli, sopprimere ogni riferimento a "(1966)" riferentesi al Certificato internazionale di bordo libero. Articolo 4 (Portata) - Sostituire il testo attuale del paragrafo 3) con quanto segue: "3) Tranne disposizione espressamente contraria, le regole che sono oggetto dell'Annesso I si applicano alle navi nuove". Articolo 5 (Eccezioni) - Al capoverso (c) del paragrafo 2) sostituire le parole "Punta Norte" con le parole "Punta Rasa (Cap San Antonio)". Articolo 13 (Visite, ispezioni ed apposizione di segni) Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Visite ed apposizione di segni" Nel testo, nelle righe 1, 4, 7 e 8, sostituire "visita(e), ispezione(i) e apposizione(i) di segni" con "visita(e) e apposizione(i) di segni". Articolo 14 (Visite ed ispezioni iniziali e periodiche delle navi) - Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Visite iniziali, annuali e di rinnovo". Sostituire il testo attuale con quanto segue: "1) Ogni nave e' sottoposta alle visite definite in appresso: a) Una visita iniziale precedentemente all'entrata in servizio della nave, che comprende una completa ispezione della sua struttura e delle sue attrezzature per tutto quanto e' di competenza della presente Convenzione. Questa visita permette di accertare che le sistemazioni, i materiali e le dimensioni regolamentari soddisfano interamente i requisiti stabiliti dalla presente Convenzione. b) Una visita di rinnovo effettuata agli intervalli determinati dall'Amministrazione, ma almeno una volta ogni cinque anni, tranne quando i paragrafi 2), 5), 6) e 7) dell'articolo 19 sono applicabili, che permette di accertare che la struttura, le attrezzature, le sistemazioni, i materiali e le dimensioni regolamentari soddisfano interamente i requisiti stabiliti dalla presente Convenzione. c) Una visita annuale, effettuata entro i tre mesi successivi o precedenti la data di ricorrenza del rilascio del certificato, che permetta di accertare: i) che lo scafo o le sovrastrutture non hanno subi'to modifiche di natura tale da incidere sui calcoli che servono a determinare la posizione della linea di carico; ii) che le installazioni e gli apparecchi per la protezione delle aperture, le battagliole, i portelli di murata di scarico ed i mezzi di accesso ai locali dell'equipaggio sono in buone condizioni di manutenzione; iii) che i segni di bordo libero sono indicati in modo corretto e permanente; iv) che le informazioni prescritte alla Regola n. 10 sono fornite. 2. Le visite annuali di cui al comma c) del paragrafo 1 precedente debbono essere menzionate sul Certificato internazionale di bordo libero oppure sul Certificato internazionale di esonero dal bordo libero concesso ad una nave esonerata in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione. Articolo 16 (Rilascio dei certificati) - Sopprimere il paragrafo 4). Articolo 17 (Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo) - Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Rilascio o visto di un certificato da parte di un altro Governo" Sostituire il testo attuale del paragrafo 1 con quanto segue: "1) Un Governo contraente puo', dietro richiesta di un altro Governo contraente, far visitare una nave, e qualora ritenga che le disposizioni della presente Convenzione sono osservate, esso rilascia alla nave un certificato internazionale di bordo libero oppure ne autorizza il rilascio, e, se del caso, appone un visto di proroga su tale certificato a bordo della nave oppure autorizza l'apposizione di un tale visto, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione". Al paragrafo 4) sopprimere "(1966)". Articolo 18 (Forma dei certificati) - Sostituire il testo attuale con quanto segue: "I certificati sono stabiliti in conformita' con i modelli che figurano all'Annesso III della presente Convenzione. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese, ne' il francese, il testo comprende una traduzione in una di queste lingue". Articolo 19 (Durata di validita' dei certificati) - Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Durata e validita' dei certificati" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "1) Il Certificato internazionale di bordo libero e' rilasciato per un periodo la cui durata e' stabilita dall'Amministrazione, ma che non puo' superare cinque anni. 2) a) Nonostante le prescrizioni del paragrafo 1), se la visita di rinnovo e' effettuata entro un termine di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato e' valido a decorrere dalla data della fine della visita di rinnovo per un periodo che non superi cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del certificato esistente. b) Se la visita di rinnovo e' terminata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato e' valido a decorrere dalla data del completamento della visita di rinnovo per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del certificato esistente. c) Se la visita di rinnovo e' completata entro un periodo superiore a tre mesi anteriormente alla data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sara' valido a decorrere dalla data della fine della visita di rinnovo per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data del completamento della visita di rinnovo. 3) Se un certificato e' rilasciato per una durata inferiore a cinque anni, l'Amministrazione puo' prorogare la validita' di un certificato oltre la data di scadenza per un periodo massimo previsto al paragrafo (1), a patto che le visite annuali specificate all'articolo 14, che debbono svolgersi quando il certificato e' rilasciato per cinque anni, siano effettuate in base alle necessita'. 4) Se, dopo la visita di rinnovo di cui al paragrafo 1) b) dell'articolo 14, un nuovo certificato non puo' essere rilasciato alla nave prima della data di scadenza del certificato esistente, l'agente o l'organismo che effettua la visita puo' prorogare la validita' di detto certificato per un periodo non superiore a cinque mesi. Questa proroga e' riportata sul certificato ed e' concessa solo se nessuna modifica di natura tale da pregiudicare il bordo libero e' stata apportata alla struttura, alle attrezzature, alle sistemazioni, ai materiali, o ai dimensionamenti regolamentari. 5) Se la nave non si trova in un porto nel quale deve essere ispezionata alla data di scadenza di un certificato, l'Amministrazione puo' prorogare la validita' di questo certificato. Tuttavia, tale proroga sara' concessa solo per consentire alla nave di terminare il suo viaggio verso il porto nel quale deve essere visitata, ed unicamente nel caso in cui detto provvedimento appaia opportuno e ragionevole. Nessun certificato deve essere prorogato in tal modo per un periodo superiore a tre mesi e la nave che ha ottenuto la proroga non sara' autorizzata, per il fatto di tale proroga, dopo il suo arrivo nel porto nel quale deve essere visitata, a ripartirne senza avere ottenuto un nuovo certificato. Al termine della visita di rinnovo, il nuovo certificato sara' valido per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga. 6) Un certificato rilasciato ad una nave che effettua viaggi brevi, e che non e' stato prorogato in conformita' con le disposizioni precedenti del presente articolo, puo' essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo di grazia che non superi di un mese la data di scadenza indicata in tale certificato. Al termine della visita di rinnovo, il nuovo certificato sara' valido per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga. 7) In alcuni casi particolari determinati dall'Amministrazione, non e' necessario che la validita' del nuovo certificato inizi dalla data di scadenza del certificato esistente in conformita' con le prescrizioni dei paragrafi 2, 5 e 6. In questi casi particolari, il nuovo certificato e' valido per un periodo che non supera cinque anni a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo. 8) Se una visita annuale e' effettuata entro un periodo inferiore a quello specificato all'articolo 14: a) la data di ricorrenza che compare sul certificato e' sostituita per mezzo di un visto da una data che non deve essere posteriore di oltre tre mesi alla data in cui la visita e' stata completata; b) la visita annuale successiva stabilita dall'articolo 14 deve aver luogo agli intervalli stabiliti da questo articolo, calcolati a decorrere dalla nuova data di ricorrenza; c) la data di scadenza puo' rimanere immutata a condizione che una o piu' visite annuali siano effettuate in modo tale che gli intervalli massimi tra le visite stabiliti dall'articolo 14 non siano oltrepassati. 9) Il Certificato internazionale di bordo libero cessa di essere valido in uno qualunque dei casi seguenti: a) se lo scafo o le sovrastrutture della nave hanno subito modifiche materiali di importanza tale che divenga necessario assegnarle un bordo-libero piu' elevato; b) se le installazioni ed i dispositivi di cui al paragrafo 1) c) dell'articolo 14 non sono mantenute in condizioni di funzionamento; c) se il certificato e' sprovvisto del visto indicante che la nave e' stata sottoposta alla visita prevista al paragrafo 1) c) dell'articolo 14; d) se la resistenza strutturale della nave e' stata indebolita a tal punto che essa non offre piu' la sicurezza necessaria. 10) a) La durata della validita' di un Certificato internazionale di esonero per il bordo libero rilasciato da un'Amministrazione ad una nave che beneficia delle disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 6 non deve superare cinque anni. Questo certificato e' soggetto ad una procedura di rinnovo, di visti, di proroga e di annullamento simile a quella prevista dal presente articolo per il Certificato Internazionale di bordo libero. b) la validita' di un Certificato internazionale di esonero per il bordo libero rilasciato ad una nave che beneficia di un esonero ai sensi del paragrafo 4) dell'articolo 5 e' limitata alla durata del singolo viaggio per il quale questo certificato e' rilasciato. 11) Ogni certificato rilasciato ad una nave da un'Amministrazione cessa di essere valido se la nave inalbera la bandiera di un altro Stato". Articolo 21 (Controllo). Al paragrafo 1) c), sostituire "paragrafo 3)" con "paragrafo 9)".

Protocollo-Annesso B

ANNESSO B EMENDAMENTI ED AGGIUNTE AGLI ANNESSI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1966 SULLE LINEE DI CARICO. Annesso 1 REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE LINEE DI CARICO Capitolo I - GENERALITA' Regola 1 (Solidita' dello scafo) - Nel titolo, sostituire le parole "Solidita' dello scafo" con le parole "Solidita' della nave". Nella prima frase della regola, sostituire le parole "dello scafo" con le parole "della nave". Regola 2 (Applicazione) - Aggiungere i nuovi paragrafi 6) e 7) in appresso: "6) La regola 22-2) e la regola 27 si applicano unicamente alle navi la cui chiglia e' impostata o la cui costruzione si trova in una fase di avanzamento equivalente alla data alla quale il Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico entra in vigore o dopo questa data. 7) Le navi nuove, diverse da quelle menzionate al paragrafo 6, debbono conformarsi sia alla regola 27 della presente Convenzione (cosi' come modificata), sia alla regola 27 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico (cosi' come adottata il 5 aprile 1966) secondo la decisione dell'amministrazione". Regola 3 (Definizione dei termini utilizzati negli Annessi) - Sostituire il testo attuale del paragrafo 1 con quanto segue: "1). Per lunghezza (L) si intende il 96% della lunghezza totale su una linea di immersione all'85% dell'altezza di costruzione minima su chiglia, misurata dalla parte superiore della chiglia, oppure la lunghezza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse del cilindro del timone su tale linea di immersione se questo valore e' superiore. Se il dritto di prora e' di forma concava sopra la linea di immersione situata ad un'altezza pari all'85% dell'altezza minima di costruzione su chiglia, l'estremita' anteriore della lunghezza totale e la faccia prodiera del dritto di prora devono entrambe essere calcolate a livello della proiezione verticale su detta linea d'immersione del punto piu' vicino alla poppa della parte concava del dritto di prora (sopra tale linea d'immersione). Nelle navi progettate con una chiglia inclinata, la linea d'immersione rispetto alla quale si misura la lunghezza e' parallela alla linea d'immersione prevista". Al paragrafo (5) le parole "le linee sagomate del fasciame esterno del ponte e dei lati" sono sostituite dalle parole "le linee sagomate del ponte e dei lati". Regola 5 (Segno di linea di carico) - Nell'ultima frase della regola le parole "(come illustrato nella Figura 2)" sono soppresse. Regola 9 (Verifica dei segni) - La menzione "(1966)" relativa al Certificato Internazionale di Bordo libero" e' soppressa. Capitolo II CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BORDO LIBERO Regola 10 (Informazioni da fornire ai capitani) - Sostituire il testo esistente del paragrafo 2) con quanto segue: "2) Ogni nave che non e' tenuta, in virtu' della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare in vigore, ad essere sottoposta, dopo essere stata completata, ad un collaudo di stabilita', deve: a) essere sottoposta a tale collaudo; lo spostamento reale della nave nonche' la posizione del suo centro di gravita' sono in tal caso determinati per la nave scarica; b) mettere a disposizione del capitano, in forma approvata, tutte le informazioni affidabili di cui quest'ultimo necessita per poter ottenere, in modo semplice e rapido, le caratteristiche precise di stabilita' della nave in tutte le condizioni che possono presentarsi nel corso di un servizio normale; c) avere sempre a bordo le informazioni approvate relative alla sua stabilita' nonche' i documenti che comprovino che queste informazioni sono state approvate dall'Amministrazione; d) fatto salvo l'accordo dell'Amministrazione, essere esonerata dopo il suo completamento da un collaudo di stabilita' qualora si disponga di elementi di base dedotti dal collaudo di stabilita' di una nave identica e qualora venga stabilito secondo modalita' giudicate soddisfacenti dall'Amministrazione che tali elementi di base consentono di avere dati affidabili per quanto riguarda la stabilita' della nave". Regola 15(Boccaporti chiusi da pannelli mobili e resi stagni alle intemperie per mezzo di teloni impermeabilizzati e di dispositivi a bacchette) - Nell'ultima frase del paragrafo 5), aggiungere la parola "lineare" dopo "interpolazione". Regola 22 (Ombrinali, prese d'acqua e scarichi) - Alla quarta riga della prima frase del paragrafo 1), inserire quanto segue tra le parole "devono" e "sono": "sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2)," Aggiungere il paragrafo seguente al testo esistente: "2) Gli ombrinali che attraversano il fasciame esterno partendo da sovrastrutture chiuse utilizzate per il trasporto dei carichi sono autorizzati solo quando la striscia del ponte di bordo libero non e' immersa con un angolo di sbandamento di 5°, da un bordo o dall'altro. Negli altri casi, il prosciugamento deve avvenire verso l'interno della nave, in conformita' con le prescrizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare in vigore. I paragrafi da 2) a 5) esistenti diventano i paragrafi da 3) a 6). Nel paragrafo 4) (numerazione modificata) sostituire "paragrafo 1)" con "paragrafo 2)". Nella prima frase del paragrafo 6 (numerazione modificata), sostituire le parole "Tutte le valvole ed altri dispositivi fissati sullo scafo" con le parole "Tutti i dispositivi fissati sullo scafo e le valvole". Regola 23 (Oblo') - Al paragrafo 2) della Regola, sostituire le parole "galleggiamento in carico" con le parole "linea di carico estiva (oppure la linea di carico estiva per il trasporto di legno imbarcato sul ponte, se ne e' stata assegnata una)". Regola 24 (Portelli di murata di scarico) - Alla prima frase del paragrafo 2), sostituire le parole "sezione calcolata" con le parole "sezione calcolata nella maniera prevista al paragrafo 1) della presente Regola". Nella seconda frase del paragrafo 2), aggiungere la parola "lineare" dopo interpolazione". Capitolo III - BORDI LIBERI Regola 27 (Tipi di nave) - Sostituire il testo attuale con quanto segue: "1) Per il calcolo del bordo-libero, le navi sono divise in due tipi "A" e "B". Tipo "A" 2) Una nave di tipo "A" e' una nave: a) concepita per trasportare unicamente carichi liquidi alla rinfusa; b) il cui ponte esposto ha una forte tenuta stagna ed e' munito unicamente di aperture di accesso di modeste dimensioni ai compartimenti di carico, tali aperture essendo chiuse da pannelli di acciaio, o di materiale equivalente, muniti di guarnizioni stagne all'acqua; c) i cui compartimenti riservati ai carichi quando sono caricati hanno debole permeabilita'. 3) Una nave di tipo "A" di oltre 150 metri di lunghezza, alla quale e' stato assegnato un bordo libero inferiore a quello previsto per una nave di tipo "B", deve, quando e' caricata in conformita' con le prescrizioni del paragrafo 11) poter resistere all'allagamento di uno o piu' compartimenti, ritenuti permeabili al 95%, a seguito di un'avaria definita al paragrafo 12 e rimanere a galla in uno stato di equilibrio soddisfacente cosi' come definito al paragrafo 13). In una nave di questo tipo, il settore delle macchine deve essere trattato come un compartimento che puo' essere allagato ma con una permeabilita' dello 0.85. 4) Si assegna ad una nave di tipo "A" un bordo libero di base che non e' inferiore a quello che compare nella tavola A della Regola 28. Tipo "B" 5) Tutte le navi che non soddisfano alle disposizioni dei paragrafi 2) e 3) applicabili alle navi di tipo A sono considerate come appartenenti al tipo "B". 6) Alle navi di tipo "B" le quali nella categoria 1 hanno boccaporti muniti di pannelli che sono conformi con le prescrizioni della Regola 15, ad eccezione tuttavia del paragrafo 7 di questa Regola, e' assegnato un bordo libero calcolato secondo i valori indicati nella tabella di base B della Regola 28 maggiorati con i valori di cui alla seguente tabella: Aumento del bordo libero rispetto al bordo libero di base per le navi di tipo "B" i cui pannelli di boccaporti non sono conformi alla Regola 15 7) oppure alla Regola 16.

```

```

Lunghezza | Aumento |Lunghezza |Aumento |Lunghezza |Aumento del

della nave| del bordo |della nave|del bordo- |della nave|bordo-libe | libero | |libero | |ro

(metri) |(millimetro)|(metri) |(millimetro)|(metri) |(millimetro)

108 50 139 175 170 290 e inferiori 109 52 140 181 171 292 110 55 141 186 172 294 111 57 142 191 173 297 112 59 143 196 174 299 113 62 144 201 175 301 114 64 145 206 176 304 115 68 146 210 177 306 116 70 147 215 178 308 117 73 148 219 179 311 118 76 149 224 180 313 119 80 150 228 181 315 120 84 151 232 182 318 121 87 152 236 183 320 122 91 153 240 184 322 123 95 154 244 185 325 124 99 155 247 186 327 125 103 156 251 187 329 126 108 157 254 188 332 127 112 158 258 189 334 128 116 159 261 190 336 129 121 160 264 191 339 130 126 161 267 192 341 131 131 162 270 193 343 132 136 163 273 194 346 133 142 164 275 195 348 134 147 165 278 196 350 135 153 166 280 197 353 136 159 167 283 198 355 137 164 168 285 199 357 138 170 169 287 200 358 Per le lunghezze intermedie, i bordi liberi si ottengono mediante interpolazione lineare. I bordi liberi delle navi aventi una lunghezza superiore a 200 metri sono stabiliti dall'Amministrazione. 7) Alle navi di tipo " B" i cui boccaporti situati nelle posizioni della categoria 1 sono muniti di pannelli conformi alle prescrizioni della Regola 15 7) o della Regola 16, salvo disposizioni contrarie dei paragrafi da 8) a 13) compreso della presente Regola, e' assegnato un bordo-libero conforme a quelli della Tabella B della Regola 28. 8) Alle navi di tipo " B" che superano i 100 metri di lunghezza, puo' essere assegnato un bordo libero inferiore a quello previsto al paragrafo 7, a patto che l'Amministrazione consideri che, tenendo conto dell'ammontare della riduzione concessa: a) i provvedimenti presi per la protezione dell'equipaggio sono soddisfacenti; b) i dispositivi di scarico sono adeguati; c) i boccaporti situati nelle posizioni delle categorie 1 e 2 sono muniti di pannelli che sono conformi alle disposizioni della Regola 16 e che sono sufficientemente solidi, con particolare attenzione per le disposizioni adottate per la tenuta stagna e la fissazione; d) la nave puo', quando e' caricata in conformita' con le prescrizioni del paragrafo 11), far fronte all'allagamento di uno o piu' compartimenti ritenuti permeabili allo 0.95, a seguito di un'avaria definita al paragrafo 12) e rimanere a galla in uno stato di equilibrio soddisfacente cosi' come definito al paragrafo 13). Se la nave supera i 150 metri di lunghezza, il settore delle macchine deve essere trattato alla stregua di un compartimento che puo' essere allagato, ma con una permeabilita' dello 0.85. 9) Per il calcolo dei bordi liberi delle navi di tipo " B" che soddisfano alle prescrizioni dei paragrafi 8), 11), 12) e 13), il valore indicato alla Tabella B della Regola 28 non sara' diminuito in misura superiore al 60% della differenza dei valori indicati nelle Tabelle B ed A per le navi della lunghezza considerata. 10) a) La diminuzione di cui al paragrafo 9 puo' essere aumentata fino a concorrenza del 100% della differenza tra i valori indicati alle Tabelle A e B della Regola 28 qualora la nave soddisfi alle prescrizioni previste: i) alla regola 26, ad eccezione del paragrafo 4) come se si trattasse di una nave di tipo " A"; ii) ai paragrafi 8), 11) e 13) della presente Regola; iii) al paragrafo 12) della presente Regola, rimanendo inteso che, sulla lunghezza della nave, una qualunque delle parati'e trasversali sara' considerata come avariata tanto da allagare contemporaneamente due compartimenti in senso longitudinale, salvo se questa avaria non raggiunge le parati'e che costituiscono i limiti di un compartimento macchine. b) Se la nave supera i 150 metri di lunghezza, il settore delle macchine deve essere trattato come un compartimento che puo' essere inondato, ma con una permeabilita' dello 0.85. Condizioni iniziali di carico. 11) Lo stato iniziale di carico prima dell'inondazione viene determinato come segue: a) La nave e' carica all'altezza della linea di carico estiva e si presuppone che sia in stato di equilibrio. b) Nel calcolare l'altezza del centro di gravita', si applicano i seguenti principi: i) la nave trasporta un carico omogeneo; ii) tutti i compartimenti di carico, tranne quelli che sono menzionati al sotto-capoverso iii), ma compresi i compartimenti destinati ad essere parzialmente riempiti, sono considerati come interamente riempiti, tranne in caso di carichi liquidi, nel qual caso il compartimento e' considerato come riempito al 98%; iii) se la nave e' destinata ad essere immessa in servizio con linea di carico estiva e compartimenti vuoti, questi compartimenti sono considerati come vuoti a condizione che l'altezza del centro di gravita' in tal modo calcolato non sia inferiore a quella ottenuta in applicazione del sotto-capoverso ii); iv) si considerano come riempiti al 50% della loro capacita' totale tutte le cisterne e tutti gli spazi equipaggiati per contenere liquidi ed approvvigionamenti consumabili in corso di trasporto. Si presuppone che, per ogni tipo di liquido, almeno un paio di cisterne laterali o una sola cisterna assiale presentino una carena liquida massima e si sceglie la cisterna o la combinazione di cisterne il cui effetto di carene liquide e' piu' importante; in ciascuna cisterna, il centro di gravita' del contenuto e' considerato come essendo al centro della cisterna. Si presuppone che le altre cisterne siano interamente vuote o interamente piene, e la ripartizione dei liquidi consumabili durante il trasporto tra queste cisterne e' effettuato in maniera da ottenere la massima altezza possibile del centro di gravita' sopra la chiglia; v) si tiene conto dell'effetto massimo delle carene liquide ad un angolo di sbandamento di 5° al massimo in ciascun compartimento contenente dei liquidi, in conformita' con le disposizioni del sotto-capoverso ii) ad eccezione dei compartimenti che contengono liquidi consumabili in corso di trasporto, in conformita' con le disposizioni del sotto-capoverso iv). Si puo' altresi' utilizzare l'effetto reale delle carene liquide, a patto che i metodi di calcolo prescelti siano accettati dall'Amministrazione; vi) i pesi sono calcolati in base ai seguenti valori per i pesi specifici: acqua salata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,025 acqua dolce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 fuel oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,950 olio diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,900 olio di lubrificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,900 Ipotesi relative alle avarie. 12) Per quanto riguarda la natura delle avarie, si adottano le seguenti ipotesi: a) In tutti i casi, l'avaria si estende verticalmente dalla linea di riferimento senza limiti verso l'alto. b) L'ampiezza trasversale dell'avaria e' uguale al valore inferiore dei due valori seguenti: B/5 oppure 11,5 metri; essa e' misurata dalla murata della nave verso l'interno, perpendicolarmente al piano longitudinale assiale, a livello della linea di carico estiva. c) Se un'avaria di un'ampiezza inferiore a quella specificata ai capoversi a) e b) da' luogo a condizioni piu' gravi, tale avaria minore sara' adottata come ipotesi. d) Tranne disposizioni contrarie previste al capoverso a) del paragrafo 10), l'inondazione e' limitata ad un solo compartimento situato tra paratie trasversali adiacenti, a patto che il limite longitudinale del compartimento verso l'asse della nave non sia situato all'interno dei limiti dell'ampiezza trasversale dell'avaria ipotetica. Le paratie trasversali che costituiscono i limiti delle cisterne laterali, che non si estendono su tutta la lunghezza della nave, sono considerate come non avariate, a patto che esse abbiano una lunghezza superiore all'ampiezza trasversale dell'avaria definita al capoverso b). Se una paratia trasversale presenta delle rientranze o delle nicchie, che non superino 3 metri di lunghezza, situate all'interno dei limiti dell'avaria definita al capoverso b), si puo' considerare questa paratia trasversale come intatta ed i compartimenti adiacenti possono essere considerati come passibili di allagamento separatamente. Se tuttavia, entro l'ampiezza trasversale dell'ipotetica avaria, un paratia trasversale presenta una rientranza oppure una nicchia che supera 3 metri di lunghezza, i due compartimenti adiacenti a questa paratia sono considerati come allagati. Ai fini della presente Regola, la rientranza formata dalla paratia della parte posteriore del compartimento-cisterna dello scafo, e dal tetto della cisterna del compartimento posteriore non e' considerata come tale. e) Se una paratia trasversale principale e' situata nei limiti dell'ampiezza trasversale dell'avaria ipotetica e presenta una nicchia di lunghezza superiore a 3 metri di lunghezza che attraversa un doppio fondo oppure una cisterna laterale, il doppio fondo oppure le cisterne laterali adiacenti alla parte della paratia trasversale principale in cui compare la nicchia sono considerati come allagati contemporaneamente. Se questa cisterna laterale presenta delle aperture di comunicazione con una o piu' stive, come le aperture per l'approvvigionamento in grani, tali stive saranno anche considerate come allagate contemporaneamente. Allo stesso modo, se a bordo di una nave destinata al trasporto dei carichi liquidi, una cisterna laterale possiede aperture di comunicazione con compartimenti adiacenti, queste sono considerate come vuote, ed allagate contemporaneamente. Tale disposizione si applica anche se queste aperture sono munite di dispositivi di chiusura, tranne quando si tratta di paratoie scorrevoli sistemate sulle paratie che dividono dalle cisterne e che sono azionate dal ponte. I coperchi delle aperture di scarico sono muniti di bulloni ad intervalli ravvicinati; sono considerati come equivalenti ad una paratia senza aperture, tranne qualora si tratti di aperture praticate nelle cisterne laterali superiori che permettono loro di comunicare con le stive. f) Nel prevedere l'allagamento di due compartimenti adiacenti qualsiasi nel senso longitudinale, la distanza che divide le paratie principali trasversali stagne all'acqua deve essere di almeno 1/3 L 2/3 oppure di 14,5 metri, se quest'ultimo valore e' inferiore, affinche' tali paratie possano essere considerate come efficaci. Quando delle paratie trasversali sono divise da una distanza inferiore, si presuppone che una o piu' di queste paratie non esistono, al fine di ricavare la distanza minima tra le paratie. Condizioni di equilibrio. 13) Lo stato di equilibrio dopo l'inondazione e' giudicato soddisfacente: a) Se il galleggiamento finale dopo l'allagamento, tenuto conto dello sprofondamento, dello sbandamento e dell'assetto, e' situato sotto il bordo inferiore di tutte le aperture attraverso le quali un'allagamento progressivo dei fondi potrebbe verificarsi. Tra queste aperture sono inclusi i tubi di sprigionamento dell'aria, le maniche ad aria e le aperture che sono chiuse per mezzo di portelli stagni alle intemperie (anche se sono conformi alle disposizioni della Regola 12) oppure di pannelli di boccaporti (anche se sono conformi alle disposizioni della Regola 16 oppure della Regola 19 4). Si possono escludere le aperture chiuse per mezzo dei coperchi di scarico e di finestrini da ponte (conformi alle disposizioni della Regola 18), di pannelli di boccaporti di carico del tipo illustrato alla Regola 27 (2), di porte scorrevoli a tenuta stagna all'acqua comandate a distanza e di oblo' di tipo fisso (conformi alle disposizioni della Regola 23). Tuttavia, trattandosi di porte che separano il locale dove si trovano le macchine principali da un compartimento contenente gli apparecchi per governare, le porte che hanno tenuta stagna all'acqua possono essere di un tipo con cerniere a chiusura rapida che e' tenuto chiuso in mare quando le porte non sono utilizzate a condizione che la soglia inferiore di queste porte sia sopra la linea di carico estiva. b) Qualora delle tubolature, dei condotti o dei tunnels siano situati entro i limiti dell'avaria definita al paragrafo 12 b), sono adottate disposizioni al fine di evitare che un allagamento graduale si estenda attraverso essi ad altri compartimenti diversi da quelli che sono stati considerati come passibili di allagamento nei calcoli effettuati per ciascun caso di avaria. c) Se l'angolo di sbandamento che deriva da un allagamento asimmetrico non supera i 15°. Un angolo di sbandamento di 17° puo' essere accettato se nessuna parte del ponte e' immersa. d) Se la difesa metacentrica dopo l'allagamento e' positiva. e) Se una parte qualsiasi del ponte situata all'esterno del compartimento che si presuppone allagato in un caso particolare di avaria e immersa, oppure se si nutrono dubbi per quanto riguarda il margine di stabilita' dopo l'allagamento, nel qual caso occorrera' esaminare la stabilita' residua. Essa potra' essere considerata come sufficiente se l'arco della curva dei bracci della leva di raddrizzamento misura almeno 20° a partire dalla posizione di equilibrio e se il braccio della leva di massimo raddrizzamento e' pari a 0,1 metri almeno all'interno di tale arco. L'area sottesa da tale arco della curva dei bracci della leva di raddrizzamento non deve essere inferiore a 0,0175 m.rad. L'Amministrazione tiene conto del rischio presentato dalle aperture protette o non protette che possono essere temporaneamente immerse nei limiti dell'arco di stabilita' residua. f) Se l'Amministrazione e' convinta che la stabilita' e' sufficiente durante le fasi intermedie dell'allagamento. Navi sprovviste di mezzi di propulsione. 14) Il bordo libero di un alleggio, di una chiatta o di ogni altra nave sprovvista di mezzi di propulsione autonoma deve essere conforme alle disposizioni delle presenti Regole. Alle chiatte che soddisfano alle prescrizioni dei paragrafi 2) e 3), possono essere assegnati dei bordi liberi conformi a quelli delle navi di tipo " A". a) In particolare l'Amministrazione dovrebbe esaminare la stabilita' delle chiatte che trasportano carichi a ponte scoperto. Carichi imbarcati sul ponte possono essere trasportati solo su chiatte alle quali e' assegnato un bordo libero ordinario di tipo " B". b) Tuttavia, le regole 25, 26 2), 26 3) e 39 non si applicano alle chiatte senza personale. c) Qualora abbiano solo piccole aperture di accesso sul ponte di bordo libero chiuse da pannelli stagni all'acqua di acciaio o di materiale equivalente e muniti di guarnizioni stagne all'acqua a tali chiatte senza personale possono essere assegnati bordi liberi inferiori del 25% a quelli che sono calcolati in conformita' con le presenti regole. Regola 37 (Deduzione per sovrastrutture e trunks) - Al paragrafo 2), nelle note figuranti in calce alle due tabelle per le navi di tipo " A" e di tipo " B", aggiungere le parole "e di trunks" dopo le parole "superstrutture". Regola 38 (Insellatura) - Al paragrafo 12), alla definizione di "y", sostituire le parole "l'estremita' della linea di insellatura" con "la perpendicolare posteriore o anteriore". Regola 40 (Bordi liberi minimi) - Alla prima frase del paragrafo 4), sostituire le parole "paragrafo 1)" con le parole "paragrafo 3)". Capitolo IV PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI ALLE QUALI E' ASSEGNATO UN BORDO LIBERO PER IL TRASPORTO DI LEGNO STIVATO SUL PONTE. Regola 44 (Stivaggio) - Sostituire il testo attuale con quanto segue: "Generalita' 1) Le aperture nel ponte esposto sul quale il carico imbarcato e' stivato debbono essere accuratamente chiuse e fissate. Le maniche ad aria ed i condotti di aerazione debbono essere efficacemente protetti. 2) I carichi di legno imbarcato devono estendersi almeno su tutta la lunghezza disponibile, vale a dire la lunghezza totale del pozzo o dei pozzi tra sovrastrutture. Se non vi sono sovrastrutture nella estremita' posteriore, il carico di legno stivato deve estendersi almeno fino all'estremita' posteriore del boccaporto situato il piu' indietro. Il carico di legno stivato sul ponte deve estendersi trasversalmente il piu' vicino possibile al fasciame della nave tenendo conto del margine necessario per gli ostacoli come parapetti, sostegni di legno del pavese, stipiti, accesso del pilota ecc., sotto riserva che l'interstizio cosi' creato vicino alla murata della nave non superi il 4% della larghezza della nave. Il carico di legno sul ponte deve essere stivato il piu' solidamente possibile almeno fino ad un'altezza pari all'altezza normale di una sovrastruttura diversa da un mezzo casseretto. 3) A bordo di una nave che naviga d'inverno in una zona d'inverno periodica, l'altezza del carico di legno imbarcato sul ponte, sopra il ponte esposto, non deve superare un terzo della massima larghezza della nave. 4) Il carico di legno imbarcato sul ponte deve essere stivato in modo compatto, fissato e consolidato. Non deve intralciare in alcun modo la navigazione e l'esercizio della nave. Pali di sostegno. 5) Qualora la natura del legno richieda l'installazione di pali di sostegno, questi ultimi debbono avere una robustezza appropriata tenuto conto della larghezza della nave; la robustezza dei pali non sara' superiore alla robustezza del pavese e la loro spaziatura sara' in rapporto con la lunghezza ed il tipo di legno trasportato, ma non dovra' superare 3 metri. Robusti sostegni di acciaio profilato con due aste a squadra oppure ganascie metalliche, o ogni altro dispositivo altrettanto efficace, debbono essere previsti per sostenere i pali. Rizze. 6) Il carico di legno stivato sul ponte deve essere efficacemente fissato su tutta la sua lunghezza per mezzo di un sistema di rizze ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione in considerazione del tipo di legno trasportato (). Stabilita'. 7) Deve essere previsto un margine sufficiente di stabilita' per tutte le fasi del viaggio, tenendo conto degli incrementi di peso, come quelli derivanti da un assorbimento di acqua da parte del carico e dalle incrostazioni di ghiaccio, se del caso, nonche' delle perdite di peso a seguito del consumo di combustibile e di approvvigionamenti (). Protezione dell'equipaggio, accesso al locale macchine, ecc. 8) Oltre alle prescrizioni della Regola 25 5), dovranno essere installati da ciascuna parte del ponte di carico, fino ad un'altezza di almeno un metro sopra il carico, parapetti e sagole di salvataggio la cui spaziatura verticale non superi 350 mm. Occorre inoltre prevedere, il piu' vicino possibile all'asse della nave, una sagola di salvataggio, di preferenza un cavo metallico il quale sia ben teso grazie ad un dispositivo di tesatura. I pali di supporto di tutti i parapetti e delle sagole di salvataggio debbono essere spaziati in maniera da evitare qualsiasi indebito cedimento; se il carico non e' spianato, un passaggio sicuro di almeno 600 mm, di larghezza deve essere praticato sopra il carico e solidamente fissato sotto la sagola di salvataggio o accanto a quest'ultima. 9) Se le prescrizioni enunciate al paragrafo 8) non possono essere applicate, dovranno essere applicati altri sistemi ritenuti soddisfacenti dall'Amministrazione. Apparecchi di governo. 10) Gli apparecchi di governo debbono essere efficacemente protetti da ogni danno indotto dal carico ed essere accessibili in tutta la misura del possibile. Efficaci disposizioni debbono essere prese per consentire di governare, in caso di avaria, i principali apparecchi. Regola 45 - Al paragrafo 5), dopo "stivato sul ponte", aggiungere una virgola, e le parole "oppure in applicazione delle prescrizioni della Regola 40 8), a partire dalla linea di pescaggio estiva per trasporto di legno, misurata dalla parte superiore della chiglia fino alla linea di carico estiva per trasporto di legno stivato sul ponte". (*) Occorre far riferimento alla Raccolta di regole pratiche per la sicurezza delle navi che trasportano carichi di legno stivato sul ponte, inizialmente adottata dall'Organizzazione nella Risoluzione A. 287 (VIII) e modificata dal Comitato di Sicurezza Marittima nella sua trentanovesima sessione. Annesso I ZONE, REGIONI E PERIODI STAGIONALI Regola 46 (Zone e regioni stagionali d'inverno dell'emisfero Nord). - Sostituire l'ultima frase del paragrafo 1) b) con quanto segue: "Sono escluse da questa zona, la zona stagionale d'inverno I dell'Atlantico del Nord, la regione stagionale d'inverno dell'Atlantico Nord e la parte di Mar Baltico situata oltre il parallelo di latitudine dello Skaw nello Skagerrak. Le isole Shetland sono considerate come essendo al limite delle zone stagionali d'inverno I e II dell'Atlantico Nord". Periodi stagionali: inverno: 1° novembre-31 marzo estate: 1° aprile-31 ottobre Regola 47 (Zona stagionale d'inverno dell'emisfero Sud). - Le parole "fino alla costa occidentale del Continente americano" alla fine della Regola, sono sostituite da quanto segue: "fino al punto di latitudine 33°S e di longitudine 79°W; conseguentemente linea lossodromica fino al punto di latitudine 41°S, longitudine 75°W; poi linea lossodromica fino al faro di Punta Corona sull'isola di Chiloe, latitudine 41°47'S, longitudine 73°53'W; poi lungo le coste nord, est e sud dell'isola di Chiloe fino al punto di latitudine 43°20'S, longitudine 74°20'W, e conseguentemente il meridiano di longitudine 74°20'W fino al parallelo di latitudine 45°45'S, compresa la zona costiera dei canali di Chiloe dal meridiano 74°20'W verso est". Regola 48 (Zona tropicale) - Alla fine del primo comma del paragrafo (2) le parole "e conseguentemente la linea lossodromica fino alla costa occidentale del Continente americano al punto di latitudine 30°S" sono sostituite dalle parole "e conseguentemente la linea lossodromica fino al punto di latitudine 32°47'S, longitudine 72°W e conseguentemente fino al parallelo di latitudine 32°47'S fino alla costa occidentale dell'America del Sud". Al secondo comma del paragrafo (2) il nome "Coquimbo" e' sostituito da "Valparaiso". Regola 49 (Regioni stagionali tropicali) - Al paragrafo 4 (b) le parole "fino alla longitudine 120°E e conseguentemente il meridiano di longitudine 120°E fino alla costa australiana" sono sostituite dalle parole "fino alla longitudine 114°E e conseguentementeil meridiano di longitudine 114°E fino alla costa di Australia". Carta delle zone e delle regioni stagionali. Le parole "ZONA D'INVERNO STAGIONALE" quando indicano la regione situata lungo la costa orientale degli Stati Uniti sono sostituite dalle parole "REGIONE D'INVERNO STAGIONALE". Le parole "STAGIONALI TROPICALI" sono sostituite dalle parole "REGIONE STAGIONALE TROPICALE". Nella la parola "occidentale" e' sostituita dalla parola "orientale". La linea di confine della regione stagionale tropicale sulla costa dell'Australia e' stata spostata dal punto di longitudine 120° al punto di longitudine 114°E. Il limite meriodionale della zona estiva situata ad Est del punto di latitudine 33°S, longitudine 79°W alla costa occidentale del continente Americano e' soppresso. Una linea lossodromica dal punto di latitudine 33°S, longitudine 79°W al punto di latitudine 41°S, longitudine 75°W e' inserita. Da qui una linea lossodromica al faro di Punta Corona sull'Isola di Chiloe, latitudine 41°47'S, longitudine 73°53'W e' inserita. A partire da questo punto le coste nord, est e sud dell'Isola di Chiloe sono contrassegnate come linea di confine fino al punto di latitudine 43°20'S, longitudine 74°20'W. Il meridiano di longitudine 74°20'W fino al parallelo di latitudine 45°45'S e' contrassegnato ed anche, successivamente, questo parallelo fino alla costa occidentale dell'America del Sud. La linea lossodromica dal punto di latitudine 26°S, longitudine 75°W fino alla costa occidentale dell'America del Sud al punto di latitudine 30°S e' cancellata a partire dal confine meridionale della zona tropicale. Sono inseriti una linea lossodromica dal punto di latitudine 26°S, longitudine 75°W al punto di latitudine 32°47'S, longitudine 72°W e successivamente il parallelo di latitudine 32°47'S fino alla costa occidentale dell'America del Sud. Annesso III CERTIFICATI Sostituire i modelli attuali di Certificato internazionale di bordo libero (1966) e di Certificato internazionale di esenzione per il bordo libero con quanto segue: "Modello di Certificato internazionale di bordo libero" CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI BORDO LIBERO (Timbro ufficiale) (Stato) Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, cosi' come modificata dal Protocollo del 1988 relativo, sotto l'autorita' del Governo .................................. (nome dello Stato) da ................................................................ (persona o organismo autorizzato) Caratteristiche della nave (1) Denominazione della nave ........................................ Numero o lettere distintive ...................................... Porto d'immatricolazione ........................................ Lunghezza (L) misurata in conformita' con l'art. 2 8) (in metri) ................................................................... Numero IMO (2) .................................................. Bordo libero assegnato a titolo di:(3) Tipo della nave: (3) Nave nuova Tipo "A" Tipo "B" Nave esistente Tipo "B" a bordo libero ridotto Tipo "B" a bordo libero incrementato Bordo libero misurato a Posizione della partire dalla linea del ponte (4) linea di carico (4) Tropicale..... mm (T) ..... mm sopra (S) Estate..... mm (S) Bordo superiore della linea attraverso Inverno..... mm (W) il centro dell'anello Inverno nell'Atlantico Nord..... mm (WNA) ..... mm sotto (S) Legno tropicale..... mm (LT) ..... mm sopra (LS) Legno estate..... mm (LS) ..... mm sopra (S) Legno inverno..... mm (LW) ..... mm sotto (LS) Legno inverno nello Atlantico Nord..... mm (LWNA) ..... mm sotto (LS) Modifica in acqua dolce per tutti i bordi liberi diversi dai bordi liberi per il trasporto di legno....... mm. Per i bordi liberi per trasporto di legno........ mm. Il bordo superiore del segno della linea di ponte a partire dalla quale questi bordi liberi sono misurati, si trova a........ mm dal ponte in approdo. ------------------------ (1) Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle. (2) In conformita' con la Risoluzione A.600(15) intitolata "Sistema di numeri IMO d'identificazione delle navi",questa informazione puo' essere indicata a titolo facoltativo. (3) Cancellare le menzioni inutili. Parte di provvedimento in formato grafico Si certifica: 1. che la nave e' stata visitata in conformita' alle prescrizioni dell'art. 14 della Convenzione. 2. Che, a seguito di questa visita, e' stato constatato che i bordi liberi di cui sopra sono stati assegnati a le linee di carico di cui sopra contrassegnate in conformita' con le disposizioni della Convenzione. Il presente certificato e' valido fino al................ (5) sotto riserva delle viste annuali previste dall'articolo 14) 1) c) della Convenzione. Rilasciato a .................................................... (Luogo di rilascio del certificato) Il ......................... ................................. (Data di rilascio) (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') -------------------------------- (5) Indicare la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione in conformita' con l'articolo 19 1) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza cosi' come definita all'art. 29 della Convenzione, salvo se quest'ultima data e' modificata in applicazione dell'art. 19 8). Note: 1. Se una nave parte da un porto situato su un corso d'acqua o in acque interne, sara' autorizzata ad incrementare il suo carico in quantita' corrispondente al peso del combustibile e con ogni altra sostanza necessaria al suo consumo durante il tragitto tra il punto di partenza ed il mare. 1. Se una nave si trova in acqua dolce avente densita' pari ad uno, la linea di carico appropriata puo' essere immersa ad una profondita' corrispondente alla modifica per acqua dolce indicata in precedenza. Se la densita' dell'acqua non e' uguale ad uno, la modifica e' proporzionale alla differenza tra 1,025 e la densita' effettiva. Attestato di visite annuali Si certifica che, nella visita annuale prescritta dall'art. 14) 1) c) della Convenzione, e' stato costatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Visita annuale: Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale effettuata in conformita' con l'art. 19 8) c) Si certifica che, in occasione di una visita effettuata in conformita' con l'art. 19 8) c) della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato se e' valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione dell'art. 19 3) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con l'art. 19 3) della Convenzione, e' accettato come valido fino al ...................... Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato al termine la visita di rinnovo ed in caso di applicazione dell'art. 19 4) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con l'art. 19 4) della Convenzione, e' accettato come valido fino al ...................... Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato fino a quando la nave non giunga nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione dell'art. 19 5) o 19 6) Il presente certificato, in conformita' con l'art. 19 5)/19 6) (3) della Convenzione, e' accettato come valido fino al ................ Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione dell'art. 19 8) In conformita' con l'art. 19 8) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al .......................................... Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') In conformita' con l'art. 19 8) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al ........................................ Firmato .................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo .................................... Data ..................................... Modello di Certificato internazionale di esenzione per il bordo libero CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ESENZIONE PER IL BORDO LIBERO (Bollo ufficiale) (Stato) Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1966 per le linee di carico, cosi' come modificata dal Protocollo del 1988 relativo, sotto l'autorita' del Governo .................................. (nome dello Stato) da .............................................................. (persona o organismo autorizzato) Caratteristiche della nave (1) Nome della nave .................................................. Numero o lettere distintive ...................................... Porto d'immatricolazione ......................................... Lunghezza (L) misurata in conformita' con l'art. 2 8) (in metri) .................................................................. Numero IMO (2) .................................................. Si certifica: Che la nave e' esonerata, in virtu' dell'art. 6 2)/art. 6 4) (3) della Convenzione di cui sopra, dall'applicazione delle disposizioni della Convenzione. Le disposizioni della Convenzione la cui nave e' esonerata in virtu' dell'art. 6 2) sono le seguenti: Il viaggio per il quale si concede l'esonero in virtu' dell'art. 6 4) e' il seguente: da: ............................................................ a: ............................................................. Condizioni, qualora esistano, in base alle quali l'esonero e' concesso in virtu' dell'art. 6 2) oppure dell'art. 6 4): .................................................................... .................................................................... .................................................................... ------------------------------- (1) Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle. (2) In conformita' con la Risoluzione A.600(15) intitolata "Sistema di numeri IMO d'identificazione delle navi", questa informazione puo' essere indicata a titolo facoltativo. (3) Cancellare le menzioni inutili. Il presente certificato e' valido fino al............... (4) sotto riserva delle visite annuali previste all'art. 14 1) c) della Convenzione. Rilasciato a .................................................... (Luogo di rilascio del certificato) Il ................... ................................... (Data di rilascio) (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') --------------------- (4) Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformita' con l'art. 19 10) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza cosi' come definita all'art. 2 9) della Convenzione, salvo se quest'ultima data e' modificata in applicazione dell'art. 19 8). Attestato di visite annuali Si certifica che, in occasione di una visita annuale prescritta dall'art. 14) 1) c) della Convenzione, e' stato costatato che la nave soddisfa alle condizioni in base alle quali l'esonereo e' stato concesso. Visita annuale: Firmato ................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ..................................... Data ...................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato .................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ...................................... Data ....................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato .................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ...................................... Data ....................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato .................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ...................................... Data ....................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale effettuata in conformita' con l'art. 19 8) c) Si certifica che, in occasione di una visita effettuata in conformita' con l'art. 19 8) c) della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato .................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ...................................... Data ....................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato, se e' valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione dell'art. 19 3) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con l'art. 19 3) della Convenzione, e' accettato come valido fino al ...................... Firmato .................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ...................................... Data ....................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato al termine della visita rinnovo ed in caso di applicazione dell'art. 19 4) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con l'art. 19 4) della Convenzione, e' accettato come valido fino al ...................... Firmato ................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ...................................... Data ....................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato fino a quando la nave non giunga nel porto di visita, oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione dell'art. 19 5) o 19 6) Il presente certificato, in conformita' con l'art. 19 5)/19 6) (3) della Convenzione, e' accettato come valido fino al ................ Firmato ................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ..................................... Data ...................................... (Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di anticipo della data di ricorrenza in caso di anniversario dell'art. 19 8) della convenzione In conformita' con l'art. 19 8) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' stabilita al ........................................ Firmato ................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ..................................... Data ...................................... (Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorita') In conformita' con l'art. 19 8) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al ........................................ Firmato ................................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo ..................................... Data ...................................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') -------------------------------- (3) Cancellare la dicitura inutile. ANNESSO III CERTIFICATI Parte di provvedimento in formato grafico