DECRETO 8 novembre 1990, n. 373

Type Decreto
Publication 1990-11-08
Ultimo aggiornamento 1990-12-11
State In force
Source Normattiva
articles 33
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Entrata in vigore del decreto: 12/12/1990

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale;

Visti gli articoli 92, 93 e 189 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee del 26 gennaio 1987 (87/167/CEE), concernente gli aiuti alla costruzione navale;

Viste le decisioni notificate rispettivamente con nota del 12 maggio 1989 n. SG(89)D/6015 e lettera del 6 luglio 1990 n. SG(90)D/24114, con le quali la Commissione delle Comunita' economiche europee ha formulato le proprie osservazioni ed ha autorizzato, a talune condizioni, il regime di aiuti disposto dalla legge sopraspecificata;

Ritenuto necessario emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'art. 13, comma 4, e dell'art. 36 della legge 14 giugno 1989, n. 234, disposizioni applicative ed attuative che assicurino il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie ed in particolare della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26 gennaio 1987 e delle decisioni della Commissione di cui alle note surrichiamate;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 1256 dell'8 novembre 1990;

A D O T T A il seguente regolamento:

Titolo I PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI NAVALI

Art. 1

Definizioni e campo di applicazione

1.Quando nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.

2.Salvo quanto espressamente previsto nell'art. 26, quando nel presente regolamento si cita il termine "tonnellata di stazza lorda" senza altra indicazione ci si riferisce alla tonnellata di stazza lorda internazionale.

3.Ai fini del presente regolamento per nave mercantile si intende qualunque mezzo nautico idoneo alla navigazione marittima a scopo commerciale e/o industriale non ricompreso tra le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge; tale idoneita' viene valutata secondo criteri di normalita' della destinazione in base alla corrispondenza tra le caratteristiche strutturali della nave e l'attitudine allo svolgimento dei relativi servizi.

4.I lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge, unitariamente indicati ai fini del presente regolamento come lavori di "trasformazione navale", rientrano nel campo di applicazione della legge stessa, quale che sia la denominazione attribuita alle opere effettuate, sempreche' comportino le modifiche radicali ivi indicate e siano relativi ad unita' di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate.

5.I mezzi nautici di cui all'art. 1, comma 5, della legge rientrano nel campo di applicazione della stessa, a condizione che si tratti di galleggianti mobili suscettibili di essere iscritti nei registri di cui all'art. 146, comma 2, del codice della navigazione, per i quali sia prevista una destinazione di carattere mercantile, come definita nel terzo comma del presente articolo. Sono escluse in ogni caso le piattaforme di trivellazione, nonche' qualsivoglia struttura ed installazione destinata ad essere fissata in permanenza sul fondo del mare o alla terraferma e le strutture galleggianti per lavori in mare che non siano dotate di proprio apparato propulsivo.

6.Sono escluse dal campo applicativo della legge le unita' da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

7.Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge, i contenitori non si considerano compresi tra le pertinenze delle navi o delle altre costruzioni di cui all'art. 1 della legge stessa; ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui all'art. 9 della legge e di cui all'art. 23 del presente regolamento, si considerano comprese tra le pertinenze delle sole navi portacontenitori due mute di contenitori.

8.Le iniziative di cui all'art. 8, comma 6, della legge non sono ammesse al contributo di cui all'art. 2 della legge stessa, in conformita' della decisione della Commissione delle Comunita' europee notificata al Governo italiano con lettera SG(89)D/2375 del 21 febbraio 1989, nonche' della decisione notificata con lettera SG(90)D/24114 del 6 luglio 1990, fatti salvi i casi particolari per i quali la Commissione stessa abbia dato preventivamente autorizzazione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge n. 234/1989 reca: "Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale". Note alle premesse: - Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 7, l'intero art. 13 nonche' l'art. 36 della legge n. 234/1989: "Art. 7, commi 1 e 2. - 1. Alle imprese di demolizione navale puo' essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a L. 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1991. 2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale e' calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformita' della convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958". "Art. 13. - 1. Alle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale che nell'arco di tempo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, utilizzando almeno parzialmente maestranze e fattori produttivi, attuino progetti di riconversione industriale con riferimento ad attivita' riguardanti la pesca, la nautica da diporto, il turismo, approdi per il traffico di cabotaggio o approdi specializzati, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, esplorazioni marine per lo sfruttamento di risorse minerarie e alimentari, analisi di fattori climatici e geologici, costruzioni di nuove strumentazioni dirette alla prevenzione e alla tutela ambientale del mare, volti a migliorare l'efficienza operativa dei traffici e/o del sistema industriale nazionale, sempreche' dalla riconversione derivi una riduzione effettiva ed irreversibile di capacita' produttiva del settore della costruzione, riparazione navale e demolizione, possono essere concessi dal Ministro della marina mercantile contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per: a) servizi di consulenza per i lavoratori, inclusi i versamenti effettuati per la creazione di cooperative di lavoro e di piccole imprese; b) riqualificazione professionale dei lavoratori; c) investimenti relativi alla creazione, allo sviluppo e all'adeguamento delle nuove attivita' economiche nei settori di cui al primo periodo del presente comma; d) creazione o sviluppo di servizi comuni a piu' imprese; e) promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi. 2. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al 70 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno. 3. Il contributo e' concesso sulla base di piani definiti a livello aziendale o interaziendale che devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del comitato di cui all'art. 23. 4. Le modalita' di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 36. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonche' i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini. 2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'art. 3, nonche' gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale". - Il trattato istitutivo CEE e' stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Gli articoli 92, 93 e 189 del predetto trattato cosi' recitano: "Art. 92. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1› gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi; d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione". "Art. 93. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". "Art. 189. - Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui e' rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti". - La direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 69 del 12 marzo 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 28 aprile 1987, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 1, 2 e 8 della legge n. 234/1989 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'art. 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata 'Direttiva CEE'. 2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate: a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate. 3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. 4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purche' i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri. 5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per ricerche e per lavori in mare, nonche' relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza. 6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'". "Art. 2. - 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unita' di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale e' ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU. 2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1. 3. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori a 6 milioni di ECU, nei casi di: a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi; b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti piu' elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1; c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio. 4. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto. 5. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunita' economiche europee per la verifica della specifica componente 'sviluppo' dell'aiuto proposto e della conformita' dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. 6. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU. 7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purche' la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori. 8. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori. 9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, e' effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e' effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi. 10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991". "Art. 8. - 1. Le imprese iscritte negli albi speciali delle imprese di costruzione, di riparazione, di demolizione navale di cui all'art. 19 hanno diritto ai contributi di cui alla presente legge a decorrere dalla data, successiva al 1› gennaio 1987, in cui hanno acquisito i requisiti per l'iscrizione. 2. Fino all'iscrizione negli albi speciali di cui al comma 1, sono comunque ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese di costruzione ammissibili in base alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile del 18 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1986, nonche' le imprese di demolizione navale che abbiano svolto con continuita' attivita' produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1› gennaio 1987, e le imprese di riparazione in effettivo esercizio al 31 dicembre 1975 ed in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali alla stessa data del 31 dicembre 1975 erano in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 20. 3. Ai fini anzidetti non hanno rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di societa' diverse, purche' aventi come oggetto sociale quello della costruzione, della riparazione o della demolizione di navi e/o galleggianti in genere. 4. Sono escluse dai benefici di cui all'art. 2, le imprese alle quali sia stato concesso il contributo di cui al titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attivita' di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui al comma 5 dell'art. 1. 5. I contributi di cui all'art. 2 non possono essere accordati, con riferimento a contratti per nuove costruzioni stipulati negli anni 1987-1988, alle imprese di costruzione navale classificate come cantieri medi e minori ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo che non abbiano completato la ristrutturazione e l'adeguamento della capacita' produttiva secondo le disposizioni della direttiva CEE n. 81/363 sugli aiuti alla costruzione navale. 6. Qualora le iniziative portate a termine da parte delle imprese di cui al comma 5 sulla base di contratti stipulati durante gli anni 1987-1988 non risultino superiori, complessivamente, alle 30.000 T.S.L.C. annue, esse saranno sottoposte all'esame della Commissione delle Comunita' economiche europee e potranno essere ammesse al contributo di cui all'art. 2 subordinatamente all'assenso dei predetti organi comunitari". - Si riporta il testo dell'intero art. 146 del codice della navigazione: "Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni (ora Ministro della marina mercantile, n.d.r.). Le navi minori e i galleggianti sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".

Art. 2

Domande per la concessione del contributo per lavori di costruzione navale

2.Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.

3.Il rispetto dei termini previsti dal comma primo del presente articolo e' condizione di ricevibilita' della domanda di concessione.

Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1. Il testo degli articoli 3 e 19 della medesima legge e' il seguente: "Art. 3. - 1. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 2 deve essere presentata al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data in cui e' stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio e deve indicare: a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione; b) la data di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi; c) il prezzo della costruzione; d) il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo o il valore dichiarato dal cantiere nei termini di cui al comma 7 dell'art. 2". "Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile: a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti". - Si trascrive il testo dell'art. 233 del codice della navigazione: "Art. 233 (Dichiarazione di costruzione). - Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove e' intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione. Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni". - Il comma 5 dell'art. 4 della direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale (si veda anche in nota alle premesse), e' cosi' formulato: "5. Il cumulo degli aiuti accordati nell'ambito dei vari regimi non deve comunque superare il massimale stabilito a norma del paragrafo 2. La concessione di singoli aiuti non deve essere previamente notificata alla Commissione ne' da questa autorizzata. Tuttavia, quando vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri per un determinato contratto, la Commissione richiede, su domanda di uno Stato membro, la notifica preventiva dei progetti di aiuto interessati. In tal caso la Commissione si pronuncia entro trenta giorni a decorrere dalla notifica; tali progetti di aiuto non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione della Commissione. Nella sua decisione, la Commissione si assicura che l'aiuto prospettato non condizioni gli scambi in misura contraria all'interesse comune".

Art. 3

Concessione del contributo per lavori di costruzione ed anticipi

1.Successivamente all'inizio dei lavori di costruzione, che deve avvenire entro i termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge, l'impresa di costruzione e' tenuta a presentare il certificato di inizio lavori, rilasciato dal Registro italiano navale in conformita' di quanto previsto all'art. 13 del presente regolamento.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 2. Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 della medesima legge: "Art. 4. - 1. Le costruzioni per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo di cui all'art. 2 devono essere iniziate entro diciotto mesi dalla stipula del contratto o dalla data della dichiarazione di costruzione ed essere ultimate entro trenta mesi dal loro inizio. 2. Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, i termini di cui al comma 1 sono prorogati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di ulteriori sei mesi per la costruzione della terza. 3. Le trasformazioni e modificazioni navali devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio. 4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che ragioni di ordine tecnico relative alle caratteristiche dell'unita' ovvero esigenze organizzative e programmatiche del cantiere o dell'impresa, ovvero ancora circostanze non imputabili all'impresa beneficiaria del contributo rendono necessaria tale proroga. 5. Salvo quanto diposto dal comma 4, il mancato inizio dei lavori nei termini di cui al comma 1 determina l'inaccoglibilita' della domanda di contributo; l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo. 6. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria. 7. Tutte le navi nazionali devono avere inoltre livello di costruzione e di equipaggiamento conforme alle regole delle convenzioni internazionali e leggi dello Stato sulla sicurezza della vita umana in mare e sulla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi. Tale conformita' e' verificata dal Registro italiano navale cui compete l'esecuzione degli accertamenti ai fini dell'emissione dei certificati di legge. Sugli oneri per le verifiche suddette, il Ministro della marina mercantile puo' concedere, dietro presentazione delle fatture emesse a tale titolo dal Registro italiano navale, ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni ed agli armatori per le navi nazionali in esercizio un contributo nella misura non superiore al 70 per cento, stabilita annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile. 8. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale, di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. 9. Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena gia' sottoposti alle prove stesse. 10. Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Art. 5. - 1. In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'art. 2. 2. Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unita' commesse o successivamente al contratto di prima vendita per le costruzioni iniziate in proprio, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa, puo' essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'art. 2. 3. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta il prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione. 4. La liquidazione definitiva del contributo e' disposta, in base ai risultati degli accertamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale e' modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'art. 2. 5. Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori di trasformazione e modificazione navale". - Il testo dell'art. 8 del R.D.L. n. 1836/1935 (Organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra), come modificato dall'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1689, e' il seguente: "Art. 8. - Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave o scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unita', allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo. I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave. Alle navi mercantili italiane a scafo metallico, costruite nel regno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o comunque costruite o acquistate all'estero, possono essere imposti gli obblighi previsti dal precedente comma, purche' i lavori conseguenti, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, non portino nocumento al loro esercizio commerciale. I lavori di cui al primo comma di questo articolo sono eseguiti a spese del Ministero della marina, se si tratta di naviglio ausiliario od occorrente per le operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate; a spese del Ministero delle comunicazioni, se si tratta invece di naviglio da traffico, secondo la distinzione fra le due categorie di naviglio indicate dall'art. 13. Tali lavori sono effettuati nell'epoca piu' opportuna, d'accordo con gli armatori, ed eventualmente col Ministero delle comunicazioni per non disturbare l'utilizzazione delle navi e sara' data la precedenza alle navi di costruzione piu' recente e a quelle di maggior rendimento. In caso di impossibilita' i lavori saranno rimandati al momento della mobilitazione. Il Ministero della marina richiedera' l'adesione di quello delle comunicazioni nel caso che la nave, sulla quale devono eseguirsi i lavori in questione, sia addetta ai servizi sovvenzionati".

Art. 4

Maggiorazione delle aliquote di contributo

1.Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge, l'impresa interessata, che si trovi in concorrenza con cantieri di Paesi extracomunitari per l'acquisizione di una commessa di valore inferiore ai 6 milioni di ECU, rivolge istanza al Ministero della marina mercantile per l'ottenimento della maggiorazione dell'aliquota del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge fornendo la documentazione da cui risulti che tale maggiorazione e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa stessa.

2.Nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, previa verifica delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo e notifica alla Commissione delle Comunita' economiche europee, il Ministro della marina mercantile determina la maggiorazione dell'aliquota di contributo, nella misura indispensabile al perseguimento delle finalita' di cui al predetto comma.

3.Ai sensi della decisione notificata con lettera SG(90)D/24114 del 6 luglio 1990 non sono prese in considerazione istanze intese ad ottenere la maggiorazione dell'aliquota per commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 3, della legge.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1984 si veda la nota all'art. 1.

Art. 5

Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di costruzione navale

2.Nella domanda deve essere indicato il prezzo concordato con il committente dettagliato con le opportune indicazioni, quali prezzo base, eventuali atti aggiuntivi, varianti ed altro.

Note all'art. 5: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota agli articoli 1 e 3. - Per il testo dell'art. 8 del R.D.L. n. 1836/1935 si veda in nota all'art. 3.

Art. 6

Domanda di concessione del contributo per lavori di trasformazione navale

3.Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve altresi' essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.

4.Il rispetto dei termini previsti dal primo e secondo comma del presente articolo e' condizione di ricevibilita' della domanda di concessione.

Nota all'art. 6: - Per il testo degli articoli 1, 8 e 19 della legge n. 234/1989 si veda per i primi due in nota all'art. 1 e per l'ultimo in nota all'art. 2.

Art. 7

Concessione dei contributi per lavori di trasformazione navale

1.L'amministrazione, valutata l'ammissibilita' dell'iniziativa sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente art. 6, ed accertata altresi' l'accettabilita' del prezzo contrattuale o di quello dichiarato, sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonche' della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, procede alla concessione del contributo.

2.Ai fini della corresponsione degli anticipi di cui all'art. 5, comma 6, della legge, l'impresa beneficiaria deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando il certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della trasformazione della nave.

Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 5 e 19 della legge n. 234/1984 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e all'art. 2.

Art. 8

Liquidazione definitiva e pagamento del contributo per lavori di trasformazione navale

Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 1.

Art. 9

Aggiunte e varianti

1.Le aggiunte e/o varianti di cui all'art. 2, comma 1, della legge devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione contrattuale o, per le sole trasformazioni, dalla data della fatturazione delle relative spese, pena l'inammissibilita' delle stesse al contributo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2.Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale le aggiunte e/o varianti comportanti un incremento del prezzo dei lavori stessi sono assoggettate alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione o fatturazione di cui al comma precedente.

3.Per la concessione del contributo relativo alle aggiunte e/o varianti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6, tenuto conto della natura ed entita' delle aggiunte e/o varianti stesse.

Nota all'art. 9: Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.

Art. 10

Accertamento definitivo del prezzo contrattuale

1.Per le nuove costruzioni, l'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile accerta la conformita' del prezzo contrattuale o del prezzo dichiarato dal cantiere ai prezzi praticati sul mercato internazionale per unita' similari od assimilabili sulla base di ogni utile elemento conoscitivo e della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 5 del presente regolamento, tenendo altresi' conto della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante, tra l'altro, dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge.

2.Per i lavori di trasformazione l'ispettorato tecnico accerta la congruita' del prezzo dichiarato sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, oltreche' sulla base dei documenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3.Conformemente alla decisione della Commissione della CEE, notificata con lettera SG(83)D/6071 in data 4 maggio 1983, non viene preso in considerazione, ai fini dell'accertamento del prezzo, l'eventuale aumento dello stesso derivante dall'esistenza di una clausola di revisione del prezzo contrattuale.

Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 2.

Art. 11

T e r m i n i

1.I termini di cui all'art. 4, commi 1 e 3, della legge decorrono rispettivamente dalla data della stipula del contratto o della dichiarazione di costruzione, o di inizio lavori, anche se anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa. Ai predetti fini, per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate al successivo art. 13.

2.Per la concessione della proroga dei termini suddetti, nei casi previsti dall'art. 4 della legge, l'interessato deve presentare domanda prima della scadenza dei termini stessi, corredata da idonea documentazione giustificativa delle cause del ritardo.

3.La concessione della proroga dei termini, al di fuori delle ipotesi in cui la stessa sia stata accordata per cause di forza maggiore o per imprevedibili motivi di ordine tecnico, comunque non imputabili ne' all'impresa di costruzione o trasformazione ne' al committente, comporta, ai fini del calcolo del contributo, l'applicazione delle aliquote contributive in vigore quattro anni prima della data di consegna delle unita', relativamente alla parte di lavori realizzati oltre i termini di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge.

4.Gli effetti dell'eventuale concessione della proroga all'impresa di costruzione e trasformazione navale si estendono anche ai fini dell'accoglimento della richiesta di proroga dei termini presentata ai sensi dell'art. 10 della legge, qualora quest'ultima sia fondata sulle medesime motivazioni.

Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 3. Il testo dell'art. 10 della medesima legge e' il seguente: "Art. 10. - 1. Il contributo di cui all'art. 9 e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1› marzo o dal 1› settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. 2. Il contributo puo' essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori. 3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione e' di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza. 4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalita' previste dall'art. 9. 5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo da' luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta. 6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti".

Art. 12

Calcolo di riferimento del contributo ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, della legge

1.La rivalutazione del beneficio gia' concesso indicata all'art. 2, commi 8 e 9, della legge e' effettuata calcolando gli interessi decorrenti tra la data di valuta degli incassi e la data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione navale, la data di inizio lavori, applicando il metodo della attualizzazione e della capitalizzazione composta.

2.L'attualizzazione e la capitalizzazione vengono calcolate tenendo conto dei parametri (tempo e tasso) riferiti distintamente a ciascun anticipo del contributo ed al saldo finale.

3.Il calcolo del contributo di cui al comma 1 del presente articolo, relativamente agli eventuali atti aggiuntivi, e' effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.

4.Si considera come unita' di misura temporale il trimestre e come tasso d'interesse quello usualmente denominato "prime rate", rilevato periodicamente all'Associazione bancaria italiana e riportato nel Bollettino della Banca d'Italia maggiorato delle commissioni di uso, convenzionalmente fissate nello 0,50% in ragione d'anno.

5.Per ottenere la corresponsione delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo le imprese sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile domanda allegando i documenti dai quali risultino la data di valuta e l'importo degli incassi degli eventuali anticipi e della liquidazione finale del contributo gia' percepiti.

6.La domanda ed i documenti devono essere presentati entro novanta giorni, a pena di irricevibilita' della domanda stessa, dalla data di incasso della liquidazione finale del contributo.

Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.

Art. 13

Inizio e avanzamento dei lavori di costruzione e di trasformazione

1.Una costruzione si intende iniziata quando esistono in uno stesso stabilimento della impresa costruttrice un insieme di blocchi di prefabbricazione che siano inequivocabilmente destinati alla costruzione stessa e di cui almeno uno comprendente un tratto di lamiera di chiglia, di peso complessivo di almeno 100 tonn. (intendendo per blocco una struttura comprendente corsi di fasciame o del ponte principale di almeno 25 tonn.), o di peso complessivo di almeno il 20% del peso scafo nudo, se quest'ultimo valore e' inferiore, e, contestualmente e sempre nello stesso stabilimento della impresa costruttrice, un quantitativo di materiale corrispondente ad un avanzamento dello scafo nudo del 4% per navi fino a 20.000 tonnellate di stazza lorda e del 2% per navi oltre le 20.000 tonnellate di stazza lorda.

2.I lavori di trasformazione si intendono iniziati quando il grado di avanzamento globale dei lavori stessi, realizzati nello stabilimento dell'impresa assuntrice, ha raggiunto il 5%, indipendentemente dal fatto che la nave sia ferma per i lavori o che continui la sua attivita' commerciale.

3.Il calcolo del grado di avanzamento dei lavori di costruzione e trasformazione si effettua con i criteri stabiliti nell'allegato H.

4.I certificati del Registro italiano navale relativi alle iniziative di costruzione o trasformazione i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatti in conformita' della precedente normativa, sono validi al solo fine del rispetto dei termini previsti dall'art. 4 della legge; l'impresa interessata e' comunque tenuta ad integrare, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge, dette certificazioni in modo che sia assicurata la conformita' delle stesse alle disposizioni indicate ai precedenti commi.

Nota all'art. 13: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 1 e all'art. 3.

Titolo II CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA

Art. 14

Concessione del contributo per investimenti

2.Le imprese possono presentare domanda per l'aggiornamento del piano di investimento, qualora si siano rese necessarie variazioni tecniche in corso d'opera che non modifichino sostanzialmente il piano d'investimento originario, nonche' eventuali riduzioni in corso d'opera, purche' le opere effettivamente realizzate, nel loro complesso, siano idonee a raggiungere gli obiettivi previsti.

3.Ai fini della concessione degli aiuti agli investimenti di cui all'art. 6 della legge non sono presi in considerazione gli effetti delle riduzioni di capacita' realizzate nel periodo 1984-86.

4.Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma medesimo.

5.La percentuale di contributo massima dell'80% di cui all'art. 6, comma 2, della legge e' concessa solo per spese di ammodernamento e manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, di banchine di accosto e altre infrastrutture, sostenute da enti o soggetti che non svolgono direttamente attivita' industriale di costruzione, trasformazione e riparazione navale.

6.Gli enti portuali e le societa' di cui all'art. 6, comma 3, della legge, che intendono ottenere l'approvazione delle iniziative ivi previste sono tenuti a presentare la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d), unitamente alla copia dei regolamenti vigenti con cui e' disciplinata l'attivita' dei complessi cantieristici e di riparazione navale operanti nell'ambito demaniale di competenza.

7.L'approvazione del piano d'investimento di cui all'art. 6, comma 4, della legge e' disposta previa verifica della rispondenza tecnica del piano e delle opere previste dallo stesso alle finalita' poste dalla legge. 8. per la concessione della proroga del termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo, prevista dall'art. 6, comma 7, della legge, l'interessato deve presentare domanda prima della scadenza del termine stesso, corredata da idonea documentazione giustificativa delle cause del ritardo.

Nota all'art. 14: - Per il testo degli articoli 8 e 19 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 1 e all'art. 2. Il testo dell'art. 6 della medesima legge e' il seguente: "Art. 6. - 1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformita' alle indicazioni contenute nel capo III della direttiva CEE, effettuano nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1990 investimenti atti a rendere piu' efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacita' gia' effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformita' ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, puo' essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento. 2. Sono altresi' ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le societa' e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in conformita' a piani di investimento specifici. 3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso societa' appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attivita' sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi. 4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile. 5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria. 6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992. 7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo puo' essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreche' la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico. 8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991".

Art. 15

Anticipo, liquidazione e relativi pagamenti del contributo per nuovi investimenti

1.Per la corresponsione degli anticipi di contributo, per un importo non superiore al 90% della spesa sostenuta in relazione allo stato di avanzamento delle opere, l'impresa o l'ente portuale deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile corredata dall'elenco delle opere realizzate col relativo importo del piano d'investimento approvato di cui al precedente art. 14, sottoscritta, qualora si tratti di impresa, dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale in segno di attestazione del raggiungimento del 50% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di imprese per le quali non e' previsto il collegio sindacale, l'attestazione di cui al comma precedente dovra' essere resa in forma giurata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

2.Il mancato completamento del piano di investimento laddove cio' non abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli anticipi corrisposti, salvo quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 8, del presente regolamento.

3.La liquidazione del contributo e' disposta previa verifica della realizzazione del piano d'investimento e dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali risultanti dagli atti contabili dell'impresa, da parte di una commissione presieduta dal Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile e composta da quattro funzionari, dei quali due della Direzione generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del Ministro.

4.Qualora il contributo liquidato in via definitiva risulti inferiore alle somme globalmente gia' corrisposte a titolo di anticipi o nell'ipotesi prevista al comma 2 del presente articolo, il beneficiario e' tenuto a restituire quanto percepito in eccedenza maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di adozione del relativo provvedimento.

Art. 16

Locazione finanziaria

1.Nel caso di investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria, il calcolo per la determinazione del contributo e' riferito al solo valore delle opere o impianti assunto a base del contratto di locazione finanziaria e sempreche' sia stato assunto entro il termine di cui all'art. 6, comma 6, della legge, impegno irrevocabile di riscatto.

Nota all'art. 16: - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 14.

Art. 17

Contributi per riduzioni e chiusure di cantieri

1.Per ottenere la concessione dei contributi per chiusure totali o parziali di cui all'art. 14 della legge, le imprese interessate presentano istanza al Ministero della marina mercantile.

3.Ai fini della concessione dei contributi per chiusure totali di cui all'art. 14 della legge, non sono prese in considerazione le riduzioni di capacita' effettuate nel periodo 1984-86.

4.Ai medesimi fini di cui al comma precedente, il "valore contabile residuo delle installazioni" e' incluso tra i costi ammessi al beneficio dell'aiuto con i limiti di cui all'art. 7, comma 2, quinto trattino, della direttiva del Consiglio CEE n. 167/87 del 26 gennaio 1987.

Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 234/1989 e' il seguente: "Art. 14. - 1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio dal 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990 progetti irreversibili di riconversione industriale verso settori diversi da quello della cantieristica navale o che effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la capacita' produttiva del settore delle costruzioni, trasformazioni, riparazioni e demolizioni navali, puo' essere concesso dal Ministro della marina mercantile un contributo corrispondente a: a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacita' produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennita' ai lavoratori per la loro riqualificazione; b) per chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni. 2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacita' gia' effettuate nel periodo 1984-1986. 3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende. 4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del comitato di cui all'art. 23". - Il comma 2, quinto trattino, dell'art. 7 della direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla costruzione navale (si veda anche in nota alle premesse), prevede che: 2. I costi che possono beneficiare di tali aiuti sono in particolare: (omissis); - in caso di chiusura totale di un cantiere, il valore contabile residuo delle installazioni (senza tener conto della parte delle rivalutazioni posteriori al 1› gennaio 1982 eventualmente superiore al tasso nazionale d'inflazione).

Art. 18

Liquidazione e pagamento di contributi per riduzioni e chiusure di cantieri

1.Per la liquidazione ed il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, l'impresa interessata deve produrre, a pena di decadenza dal contributo stesso, entro il termine di sei mesi dal completamento delle operazioni previste dai progetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge, idonea documentazione delle spese per cui e' stato concesso il contributo, secondo il disposto dello stesso art. 14 della legge, espresse in forma analitica e complessiva.

2.La liquidazione del contributo e' disposta previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 15 del presente regolamento della realizzazione del piano approvato.

Nota all'art. 18: - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 17.

Titolo III PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ARMATORIALE

Art. 19

Concessione del contributo alle imprese armatoriali

2.Le imprese devono, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione e se abbiano richiesto ed ottenuto, direttamente od indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalita', da parte dello Stato od altri enti, in Italia o all'estero.

3.Nella domanda le imprese possono altresi' chiedere che il contributo sia corrisposto secondo le modalita' di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

5.Ai fini della corresponsione del contributo per lavori di costruzione o di trasformazione, secondo le modalita' di cui all'art. 10, comma 2, della legge, le imprese devono presentare certificato del Registro italiano navale attestante il raggiungimento del 10% dei lavori, conformemente a quanto indicato nell'art. 13 del presente regolamento.

6.I certificati del Registro italiano navale relativi alle iniziative di costruzione e trasformazione i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatti in conformita' della precedente normativa, sono validi al fine del rispetto dei termini di cui ai precedenti commi nonche' ai fini di cui all'art. 10, comma 1, della legge. L'impresa interessata e' comunque tenuta ad integrare, ai fini della concessione del contributo previsto dall'art. 9 della legge, dette certificazioni in modo che sia assicurata la conformita' delle stesse alle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

7.L'amministrazione, valutata l'ammissibilita' delle iniziative nonche' la conformita' o l'accettabilita' del prezzo delle medesime, secondo quanto stabilito negli articoli 3 e 7 del presente regolamento, procede alla concessione del contributo.

8.Il rispetto dei termini previsti dal primo e quarto comma del presente articolo e' condizione di ricevibilita' della domanda di concessione.

Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 11. Il testo dell'art. 9 della medesima legge e' il seguente: "Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunita' europee, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata 'accordo OCSE'. 3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1› gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data. 4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori". - Si trascrive il testo degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione (per il testo dell'art. 146 si veda in nota all'art. 1): "Art. 143. (come sostituito dall'articolo unico della legge 9 dicembre 1975, n. 723) (Nazionalita' dei proprietari di navi italiane). - Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati: a) a cittadini italiani; b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private; c) a societa' relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi sono rappresentate da persona munita di procura istitoria. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle societa' in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle societa' in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonche' la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di societa' costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea". "Art. 144 (Stranieri e societa' equiparati). - Per motivi di interesse nazionale il Ministro per le comunicazioni (ora Ministro della marina mercantile o Ministro dei trasporti, rispettivamente per le navi adibite alla navigazione marittima o alla navigazione interna, n.d.r.) puo' con decreto emanato di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni (ora di concerto con il Ministro del tesoro, n.d.r.) equiparare ai cittadini e alle societa' di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e societa' costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonche' societa' costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa".

Art. 20

P r o r o g h e

1.

Ai fini della proroga dei termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge, l'impresa interessata deve presentare istanza corredata da idonea documentazione comprovante i motivi di ordine tecnico che hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori. 2. Qualora per l'iniziativa, oggetto della richiesta di proroga di cui al precedente comma, sia stato concesso anche il contributo di cui all'art. 2 della legge, l'impresa puo' far rinvio all'analoga istanza ed alla relativa documentazione eventualmente presentata dall'impresa di costruzione o trasformazione navale per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dall'art. 4 della legge stessa. In tal caso, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento. 3. Ai predetti fini per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate dall'art. 13 del presente regolamento.

Nota all'art. 20: - Per il testo degli articoli 2, 4 e 10 della legge n. 234/1984 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 1, all'art. 3 e all'art. 11.

Art. 21

Calcolo del contributo

1.I tassi di cui all'art. 9, comma 4, della legge si intendono come tassi annui effettivi.

2.Nel caso di corresponsione del contributo di cui all'art. 9 della legge in unica soluzione all'ultimazione dei lavori, il valore attuale del contributo e' determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente a tale data.

3.Nel caso di corresponsione del contributo di cui all'art. 9 della legge in un'unica soluzione al raggiungimento del 10% di avanzamento dei lavori, il valore attuale del contributo e' determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente a tale data, con contestuale sconto anche del periodo di tempo intercorrente tra detta data e quella prevista dall'art. 10, comma 3, della legge per l'ultimazione dei lavori.

4.L'ultimazione dei lavori prima del compimento dei termini di cui al comma 3 non comporta revisione del valore del contributo gia' erogato, ne' il versamento di alcuna integrazione a favore del beneficiario.

5.Nel caso di provvedimento di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge, il beneficiario del contributo corrisposto in unica soluzione ai sensi del comma 3, e' tenuto a versare all'amministrazione gli interessi sulle somme ricevute, calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento di proroga e per il periodo di tempo eccedente i termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge.

Nota all'art. 21: - Per il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 19 e all'art. 11.

Art. 22

Corresponsione del contributo in unica soluzione

1.Ai fini della corresponsione del contributo in unica soluzione le imprese beneficiarie devono far pervenire domanda al Ministero della marina mercantile con l'indicazione dell'iniziativa per la quale e' stato concesso il contributo e gli estremi del decreto di concessione.

2.Nei casi di cui al presente articolo la fidejussione prevista dall'art. 10, comma 2, della legge deve essere rilasciata a copertura dell'intero ammontare del contributo, da maggiorarsi degli interessi.

3.A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia dopo il perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

Nota all'art. 22: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 11.

Art. 23

Determinazione definitiva del contributo

1.Ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui all'art. 9 della legge, fatto salvo quanto disposto nell'art. 31 del presente regolamento, le imprese interessate devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile allegando, oltre ai documenti previsti nei precedenti articoli 5 e 8, i seguenti ulteriori documenti: estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione. copia dei contratti registrati relativi ad aggiunte e/o varianti o, per i lavori di trasformazione, copia delle fatture di spesa; certificato dell'autorita' marittima da cui risulti il tipo di trasporto o di attivita' cui l'unita' e' abilitata. copia delle fatture relative alla fornitura di contenitori, per il solo caso di navi portacontenitori, dalle quali risulta la tipologia e la quantita' degli stessi, nonche' copia della specifica tecnica relativa alla tipologia dei contenitori forniti.

2.La produzione di tali documenti non e' necessaria, qualora gli stessi siano gia' stati acquisiti ai fini della liquidazione definitiva degli analoghi contributi previsti per le imprese di costruzione o trasformazione navale.

Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 19. - Per il testo dell'art. 146 del codice della navigazione si veda in nota all'art. 1.

Art. 24

Accertamento definitivo del prezzo

1.Ai fini dell'accertamento definitivo del prezzo di cui all'art. 9, comma 3, della legge si applicano i criteri indicati nel precedente art. 10.

Nota all'art. 24: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 19.

Art. 25

Corresponsione delle rate semestrali di contributo

1.Le rate semestrali di contributo, decorrenti dal 1› marzo o dal 1› settembre successivo all'inizio dei lavori, maturano, ai fini della corresponsione, al termine di ciascun semestre.

2.Ai fini della corresponsione delle rate semestrali di contributo le imprese beneficiarie devono far pervenire, alla scadenza di ciascun semestre, domanda al Ministero della marina mercantile contenente: gli elementi di individuazione dell'impresa; iniziativa per la quale e' stato concesso il contributo con gli estremi del decreto di concessione; indicazione e data di scadenza delle rate; estremi dell'eventuale atto di cessione del credito; indicazione delle modalita' richieste per il pagamento, con gli estremi dell'eventuale procura a riscuotere.

3.Qualora l'ammontare del contributo concesso sia stato calcolato in via presuntiva, alla domanda deve essere allegata idonea fidejussione rilasciata da istituto bancario o assicurativo a copertura dell'importo della rata stessa, da maggiorare degli interessi calcolati secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge.

4.A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia dopo il perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

5.L'erogazione delle rate semestrali di contributo potra' avvenire anche attraverso ruoli di spese fisse.

Nota all'art. 25: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 11.

Titolo IV PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE DEMOLIZIONI NAVALI

Art. 26

Concessione, liquidazione e pagamento del contributo per la demolizione navale

2.Alla domanda deve essere allegato il certificato dell'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorita' consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorita' marittima del porto in cui la nave e' approdata per la demolizione, indicante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda e la nazionalita' della nave e, qualora trattasi di unita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge, la potenza dell'apparato motore; il certificato deve altresi' attestare che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione della nave e specificare la normativa applicata per la stazzatura della nave.

3.Per ottenere la liquidazione ed il pagamento del contributo le imprese devono presentare a pena di decadenza al Ministero della marina mercantile domanda entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, con allegato il certificato dell'autorita' marittima attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Detto periodo si computa dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso di iniziative ultimate anteriormente a quest'ultima data.

4.Il calcolo della stazza lorda compensata convenzionale di cui all'art. 7, comma 2, della legge e' effettuato applicando i coefficienti di cui agli allegati I ed L del presente regolamento.

Nota all'art. 26: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 2. Il testo dell'art. 7 della medesima legge e' il seguente: "Art. 7. - 1. Alle imprese di demolizione navale puo' essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a L. 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1991. 2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale e' calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformita' della convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958. 3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalita' di cui al comma 2 da' luogo ad un valore piu' basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale e' considerato pari al valore piu' elevato. La cifra ottenuta e' arrotondata all'unita' per difetto o per eccesso. 4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti: a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000 TSLC. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991".

Art. 27

Disposizioni transitorie in materia di demolizione navale

1.Per i lavori di demolizione iniziati dal 1› gennaio 1987 alla data di iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, le imprese di demolizione aventi i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge, devono produrre, oltre ai documenti indicati nell'articolo precedente anche certificazione dell'autorita' marittima locale attestanti che l'impresa abbia svolto con continuita' attivita' produttiva di demolizione navale dal 31 dicembre 1975 al 1› gennaio 1987.

Nota all'art. 27: - Per il testo degli articoli 8 e 19 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1 e all'art. 2.

Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE COMUNI E FINALI

Art. 28

Verifiche del Registro italiano navale

2.Gli armatori di navi nazionali aventi le caratteristiche di cui al comma precedente che intendano ottenere il contributo previsto dall'art. 4, comma 7, della legge, presentano, negli stessi termini e con le medesime modalita' previste nel precedente comma, istanza al Ministero della marina mercantile, contenente gli elementi di cui alla lettera a) del precedente comma e corredata dell'estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione in cui figurino le unita' interessate e della certificazione dell'autorita' marittima dalla quale risulti che nel periodo di riferimento le navi interessate siano state in esercizio.

3.Le istanze relative ai contributi di cui ai precedenti commi sugli oneri per le verifiche effettuate dal Registro italiano navale nell'anno 1989 devono essere presentate a pena di irricevibilita' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'art. 28: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 234/1984 si veda in nota all'art. 4. - Per il testo dell'art. 146 del codice di navigazione si veda in nota all'art. 1.

Art. 29

Modalita' di presentazione dei documenti e dei bilanci o risultanze contabili

1.Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo, salvo i documenti relativi al pagamento di rate semestrali ed i bilanci, per i quali sono richiesti due esemplari, di cui uno in bollo.

2.Tutte le istanze devono recare gli elementi di individuazione dell'impresa nonche' l'indicazione del codice fiscale.

3.I contratti, gli eventuali atti aggiuntivi e tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata.

4.Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, puo' richiederne altri equipollenti.

5.Nel caso di commesse che riguardano unita' per le quali, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, non siano utilizzabili i dati ed i parametri tecnici cui fa riferimento la documentazione richiesta nei titoli I e III del presente regolamento, dovra' essere presentata idonea documentazione equivalente.

6.Il Ministero della marina mercantile puo' richiedere ogni altro elemento o documento istruttorio ritenuto necessario.

7.Ai fini degli adempimenti documentali contemplati nel presente regolamento, le imprese interessate possono fare espresso rinvio ai documenti gia' presentati al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, indicando gli estremi di individuazione.

8.Le domande di concessione di contributo di cui agli articoli 2 e 9 della legge e agli articoli 2, 6 e 19 del presente regolamento, qualora la data di inizio dei lavori di costruzione e trasformazione sia anteriore all'entrata in vigore del regolamento stesso, vanno presentate a pena di irricevibilita' entro sessanta giorni da tale ultima data.

9.Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della legge le imprese che non presentano il bilancio o le risultanze contabili certificati in virtu' dell'esenzione di cui al comma 7 del detto articolo devono presentare insieme al bilancio o risultanze contabili non certificati una dichiarazione attestante che nell'esercizio precedente si sono verificate le condizioni previste per l'esenzione dall'obbligo di certificazione.

10.Ove la documentazione di cui al precedente comma non sia presentata in originale, una copia della medesima deve essere autenticata.

11.Per quanto attiene al bilancio ed alle risultanze contabili non certificati, la predetta attestazione di autenticita' puo' essere sostituita da una dichiarazione a firma autenticata con cui il legale rappresentante della impresa attesti sotto la propria responsabilita' che la documentazione contabile cui la dichiarazione si riferisce e' conforme a verita'.

12.Il bilancio deve essere accompagnato dal verbale di assemblea da cui emerga l'approvazione dei risultati esposti nonche' dalle relazioni degli organi statutari ove previsti dalla pertinente normativa.

Nota all'art. 29: - Per il testo degli articoli 2 e 9 della legge n. 234/1989 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 1 e all'art. 19. Il testo dell'art. 25 della medesima legge e' il seguente: "Art. 25. - 1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da societa' di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 2. Il primo bilancio certificato sara' relativo all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili. 4. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1› agosto successivo alla scadenza del predetto termine. 5. Per le societa' che non chiudono il bilancio alla fine dell'anno solare il termine per la presentazione dello stesso scade entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 6. Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al comma 4, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, e' dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo. 7. Le imprese che nel corso dell'esercizio abbiano ricevuto contributi di cui alla presente legge non superiori a 500 milioni di lire sono esenti dall'obbligo della certificazione.

Art. 30

Controllo sulle imprese beneficiarie dei contributi

1.Per consentire la predisposizione delle relazioni di cui all'art. 11 della direttiva del Consiglio CEE n. 87/167 del 26 gennaio 1987, le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla legge, sono tenute a fornire, su richiesta del Ministero della marina mercantile, le informazioni di competenza di cui ai moduli 1, 3 e 4 allegati alla predetta direttiva.

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