LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428
5.Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresi' salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.(17)(18)(19)
5-bis.Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. (17)(18)(19)
((
5-ter.Se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la disciplina speciale di riferimento.
))
6.I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.(17)(18)(19)
Art. 48
(Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega).
Note all'art. 48: - La direttiva 80/987/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 283 del 28 ottobre 1980. - La legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la disciplina di fine rapporto e norme di materia pensionistica. L'art. 2, comma 8, recita: "Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0.03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo". - Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. - La legge 12 agosto 1962, n. 1338, detta disposizione per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. L'art. 13 recita: "Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo deter- minate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Art. 49
(Protezione dei lavoratori: criteri di delega).
Note all'art. 49: - La direttia 88/3/64/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 72 del 19 settembre 1988, 2a serie speciale. - Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro.
CAPO VIII PRODOTTI ALIMENTARI.
Art. 50
(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega).
Note all'art. 50: - La direttiva 88/388/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale. - Le direttive 89/108/CEE e 89/109/CEE sono state pubblicate in G.U.R.I. n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale. - La direttiva 89/398/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie speciale. - Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 1. L'art. 17 recita: "Art. 17 (Regolamento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 51
(Norme sulla commercializzazione del miele).
Nota all'art. 51: - La legge 12 ottobre 1982, n. 753, concernente il recepimento della direttiva CEE riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele. L'art. 3, commi 2 e 3, recitava: "Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non puo' essere commercializzato con la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di "miscela di mieli di origini diverse". La miscela di mieli di origine di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di "miscela di mieli di importazione". I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo art. 6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di origine. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni". L'art. 6, al comma 1, recitava: "Il miele comunque destinato ad uso alimentare: disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'art. 11 della legge, 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo": al comma 3, lettera d): "d) l'anno di produzione"; al comma 4, n. 3: "3) l'indicazione "vergine integrale" per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo art. 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza"; al comma 6: "Con proprio decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonche' di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli". L'art. 7 recitava: "Art. 7. - Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico- chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualita' di miele nazionale".
Art. 52
(Estratti alimentari).
1.Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse.
Nota all'art. 52: - La legge 6 ottobre 1950, n. 836, disciplina la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.
CAPO IX PRODUZIONE INDUSTRIALE.
Art. 53
Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche).
1.L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici".
2.Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.
3.L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche). - 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta. 2. Se la Commissione notifica l'intervento di presentare al Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione. 3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunita' europee, in quanto scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto. 4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questo casi alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il tsto del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza".
Note all'art. 53: - La legge 21 giugno 1986, n. 317, concerne l'attuazione della direttiva 83/1/89/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. L'art. 2 recitava: "Art. 2. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonche' i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti; b) a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale; c) ai prodotti medicinali; d) ai prodotti cosmetici". L'art. 9 recitava: "Art. 9. - 1. Qualora la Commissione delle Comunita' europee disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente art. 6, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere circostanziato emeso entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'art. 6, da parte della Commissione o di uno Stato membro delle Comunita' europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica medesima e' differita di sei mesi dalla data di comunicazione del progetto. 3. Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali, i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento". - La direttiva 65/65/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 396 del 9 febbraio 1965. - La direttiva 87/21 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E n. 22 del 24 marzo 1987, 2a serie speciale.
Art. 54
(Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega)
Nota all'art. 54: - La direttiva 88/378/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 72 del 19 settembre 1988, 2a serie speciale.
Art. 55
(Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega).
Note all'art. 55: - La direttiva 86/663/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L 384 del 31 dicembre 1986. - La direttiva 89/240/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 41 del 29 maggio 1989, 2a serie speciale.
Art. 56
(Recipienti semplici a pressione: criteri di delega)
Nota all'art. 56: - La direttiva 87/404/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 86 del 3 novembre 1987, 2a serie speciale.
Art. 57
(Cosmetici: criteri di delega)
Nota all'art. 57: - La direttiva 88/667/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 18 del 2 marzo 1989, 2a serie speciale. - La legge 11 ottobre 1986, n. 713, detta norme per l'attuazione di direttive CEE sulla produzione e la vendita dei cosmetici. - La direttiva 79/768/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 262 del 27 settembre 1976.
Art. 58
(Prezzi delle specialita' medicinali: criteri di delega)
Nota all'art. 58: - La direttiva 89/105/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.
Art. 59
(Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunita' economica europea)
1.Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformita' a norme e specifiche tecniche, puo' essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.
2.Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria del medesimo esibita, il riconoscimento e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima.
Art. 60
(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
1.L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni. 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".
Nota all'art. 60: - La legge 10 febbraio 1982, n. 38, modifica alcuni articoli del codice della strada, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' la legge 27 novembre 1980, n. 815. L'art. 15 recitava: "Art. 15. - In attesa della integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 9432, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali che vengano effettuate dagli organi governativi o dai laboratori, gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione parziale CEE, purche' in questo ultimo caso siano convalidate, dalle rispettive Amministrazioni".
Art. 61
(Imballaggi preconfezionati criteri di delega).
1.L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovra' prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.
2.L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovra' prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali gia' ammessi a titolo transitorio.
Nota all'art. 61: - La direttiva 87/356/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale. - La direttiva 88/316/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale.
Art. 62
(Olio di semi)
1.E' soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'articolo 5, prima comma dalla legge 27 gennaio 1968, n. 35.
Nota all'art. 62: - La legge 27 gennaio 168, n. 35, detta norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi. L'art. 5 recitava: "Art. 5. - Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle salse d'oliva e degli oli di semii, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento. Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalla ditte interessate e riconosciute idonee da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e I. 1.., sentito il Ministero della sanita' per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici".
CAPO X POLITICA AGRICOLA
Art. 63
(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali)
1.I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempire all'obbligo di compilare i moduli previsti del predetto decreto ministeriale.
2.I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1,((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.
3.I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.
4.Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte.
5.I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, ((e successive modificazioni ed integrazioni,)) che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.
6.Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
7.Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991.
8.Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
Art. 64
(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)
1.I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.
2.I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalita' prescritte del decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.
3.Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte.
4.Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
5.Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'articolo 5 - quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.
6.Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
7.Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo allaloro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data.((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 26 novembre 1992, n. 468 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni".
CAPO XI SANITA' VETERINARIA
Art. 65
(Ormoni e farmaci veterinari criteri di delega)
Note all'art. 65: - La direttiva 81/602/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 222 del 7 agosto 1981. - La direttiva 85/358/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 191 del 23 luglio 1985. - La direttiva 86/469/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 275 del 26 settembre 1986. - La direttiva 88/146/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 43 del 6 giugno 1988, 2a serie speciale. - La direttiva 88/299/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. N. 61 dell'8 agosto 1988, 2a serie speciale. - Le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE sono state pubblicate in G.U.C.E. n. L. 317 del 6 novembre 1981. - La direttiva 87/20/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 22 del 24 marzo 1987, 2a serie speciale. - La direttiva 87/22/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 22 del 24 marzo 1987, 2a serie speciale. - La legge 3 febbraio 1961, n. 4, concerne il divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale sugli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana. - La legge 29 novembre 1971, n. 1073, concerne norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE. - Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194, concerne l'attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328 relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 66
(Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega).
1.L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonche' l'efficacia e la tempestivita' delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri in esso contemplati.
2.Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicita', razionalita' ed economicita'.
Note all'art. 66: - La direttiva 85/73/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 32 del 5 febbraio 1985. - La direttiva 86/609/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 358 del 18 dicembre 1986. - La direttiva 88/320/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale. - La direttiva 88/409/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale. - La direttiva 89/662/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 14 del 19 febbraio 1990, 2a serie speciale. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituisce il Servizio sanitario nazionale. L'art. 16 recita: "Art. 16 (Servizi veterinari). - La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale o in un ambito territoriale piu' ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro la zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".
CAPO XII TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 67
Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose).
2.I decreti legislativi prevederanno altresi' che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare gia' previsti dalle leggi di settore.((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".
Art. 68
(Criteri speciali).
1.L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevedera' un regime di provia denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela.
2.L'attuazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 88/347/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sara' realizzata in conformita' alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze.
3.L'attuazione delle direttive del Consiglio 73/405/CEE, 82/242/CEE 82/243/CEE e 86/94/CEE, in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sara' realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, come sostituito dell'articolo 69 della presente legge.
Note all'art. 68: - La direttiva 80/68/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 20 del 26 gennaio 1980. - La direttiva 76/464/C/EE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 129 del 18 maggio 1976. - La direttiva 82/176/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 81 del 27 marzo 1982. - La direttiva 85/513/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 291 del 24 ottobre 1983. - La direttiva 84/156/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 74 del 17 marzo 1974. - La direttiva 84/491/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 274 del 17 ottobre 1984. - La direttiva 88/347/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 66 del 29 agosto 1988, 2a serie speciale. - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, riguarda l'attuazione della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato alla direttiva 76/464/CEE, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. - La direttiva 73/405/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 347 del 17 dicembre 1973. - Le direttive 82/242/CEE e 82/243/CEE sono state pubblicate in G.U.C.E. n. L. 109 del 22 aprile 1982. - La direttiva 86/94/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 80 del 25 marzo 1987. - Per la legge 26 aprile 1983, n. 163 vedi nota seguente.
Art. 69
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 6 aprile 1983, n. 136).
1.L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti".
Nota all'art. 69: - La legge 26 aprile 1983, n. 136, concerne la biodegradabilita' dei detergenti sintetici. L'art. 4 recitava: "Art. 4. - Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'Interno dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti".
Art. 70
(Eliminazione degli oli usati: criteri di delega).
Note all'art. 70: - La direttiva 87/101/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 28 del 14 aprile 1987, 2a serie speciale. - La direttiva 75/439/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 149 del 25 luglio 1975. - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, concerne l'attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa all'eliminazione degli olii usati. L'art. 9 recita: "Art. 9. - La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze. Il consorzio dovra' trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. E' inoltre in facolta' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio".
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 71
Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).
1.Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una unita' da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' economiche europee.
2.Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.
3.Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, puo' concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
4.Per le finalita' di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonche' dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme gia' acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.
Note all'art. 71: - Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18concerne l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. L'art. 168 recita: "Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 dell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ad assumere in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico, in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea". - Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota 1. L'art. 12, comma 5, lettera b), recita: "b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali". - Il regolamento CEE n. 2088/85 e' stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 197 del 27 luglio 1985. - Il regolamento CEE n. 2052/88 e' stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 185 del 15 luglio 1988. - La legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' la legge finanziaria del 1986. L'art. 36 recita: "Art. 36. - A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitaire, e' disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario 1986. 2. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra' avvalere il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 13, comma 2, recita: "2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi piu' opportuni, la piu' ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunita', o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11, comma 3, lettera d), recita:"d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
Art. 72
(Fondo di rotazione).
1.La legge 5 novembre 1964, n.1172, e' abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81 )).((5))
3.Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico. -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA".
Art. 73
(Copertura finanziaria).
1.Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 32, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successsivi.
2.All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivante dall'attuazione degli articoli 31, 33, 36 e 37 complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 30.
3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Visto, il guardasigilli: VASSALLI
Allegato A
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