LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Type Legge
Publication 1990-12-29
Ultimo aggiornamento 2024-09-28
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 18: - La direttiva 86/635/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 372 del 31 dicembre 1986. - La direttiva 89/117/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 29 del 13 aprile 1989, seconda serie speciale. - La legge 17 aprile 1986, n. 114, disciplina il controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva 83/350/CEE del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi. L'art. 1 recita: "Art. 1 (Obblighi di comunicazione). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (2), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 (3). La Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in societa' o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attivita' creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attivita' finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazione, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalita' e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresi' la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potra' essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 2. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorita' competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata. 3. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunita' economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo. 4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorche' non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonche' la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite. 5.Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonche' delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso le societa' e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorita' di controllo o di vigilanza. 6. La Banca d'Italia puo' altresi' consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle societa' e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' europea che facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorita'". - L'art. 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE, recita: "e) Uno Stato membro puo' applicare l'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE anche a due o piu' istituti di credito che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, della stessa direttiva sono sottoposti a una direzione unitaria senza che che essa sia stata stabilita in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria". - La direttiva 83/349/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. C, n. 193 del 18 luglio 1983. Gli articoli 32 e 33 recitano: "Art. 32 - 1. Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o piu' imprese possono autorizzare o prescrivere che tale impresa sia inclusa nei conti consolidati proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento. 2. Gli articoli da 13 a 31 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1. 3. Se si applica il presente articolo, l'articolo 33 non e' applicabile se l'impreso oggetto del consolidamento proporzionale e' un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33. Art. 33. - 1. Quando un'impresa inclusa nel consolidamento esercita un'influenza notevole sulla gestione e sulla politica finanziaria di un'impresa non inclusa nel consolidamento (impresa associata) nella quale essa detiene una partecipazione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 78/660/CEE, tale partecipazione e' iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra quando detenga il 20% o piu' dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale impresa. Si applica l'articolo 2. 2. In occassione della prima applicazione del presente articolo ad una partecipazione di cui al paragrafo 1, questa viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato: a) al suo valore contabile valutato conformemente alle regole di valutazioned previste dalla direttiva 78/660/CEE. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente viene indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell' allegato. Tale differenza e' calcolata alla data di cui il metodo viene applicato per la prima volta, ovvero b)per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione. La differenza tra tale importo e il valore contabile valutato conformemente alle regole di valutazione previste dalla direttiva 78/660/CEE e' menzionata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nell'allegato. Tale differenza e' calcolata alla data di cui il metodo viene applicato per la prima volta; c) gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione della lettera a) o della lettera b). Lo stato patrimoniale consolidato o l'allegato deve indicare a quale delle due lettere si e' fatto ricorso; d) per l'applicazione delle lettere a) o b) gli Stati membri possono inoltre autorizzare o prescrivere che la differenza venga calcolata alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure se all'acquisizione si e' proceduto in piu' volte, alla data in cui l'impresa e' diventata impresa associata. 3. Qualora elementi dell'attivo o del passivo dell'impresa associata siano stati valutati secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformita' dell'articolo 29, paragrafo 2, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del presente articolo tali elementi possono essere di nuovo valutati conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si e' posseduto alla nuova valutazione, ne deve essere fatta menzione nell'allegato. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazionz. 4. Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alal frazione del patrimonio netto dell'impresa associata di cui al paragrafo 2, lettera b), e' sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa associata rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso e' detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione. 5. Se la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), non e' collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa e' trattata conformemente agli articoli 30 e 39, paragrafo 3. 6. La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa associata attribuibile a tali partecipazioni e' iscritta nel conto profitti e perdite consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente. 7. Le eliminazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono effetuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi. Si applica l'articolo 26, paragrafi 2 e 3. 8. Se un'impresa associata redige conti consolidati, le disposizioni dei paragrafi che precedono si applicano al patrimonio netto iscritto in tali conti consolidati. 9. Il presente articolo puo' non essere applicato quando le partecipazioni nel capitale dell'impresa associata presentino solo un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3". - Il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, detta disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. L'art. 32, comma 1, lettera a), recita: "Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istituzioni che l'Ispettorato (21) comunichera' conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri (22), relativamente: a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalita' per la formazione, la pubblicazione e l'invio dell'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse". - La legge 7 marzo 1938, n. 41, concerne la conversione in legge del regio decreto legge n. 375/1936. - La legge 10 febbraio 1981, n. 23. riguarda i conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico. modifica la legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dzell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; la fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le opere pubbliche. L'art. 14 recita: "Art. 14 - Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35. Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunichera', conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonche' ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi. La Banca d'Italia ha facolta', nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario. La Banca d'Italia ha inoltre facolta' di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza. E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stto 23 agosto 1946, n. 370".

Art. 19

Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega).

Note all'art. 19: - La direttiva 87/345/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 3 settembre 1987. 2a serie speciale. - La Legge 4 aprile 1985, n. 281, detta disposizione sull'ordinamento della Consob; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive 79/279/CEE, 80/390/CEE e 82/121/CEE in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio. La direttiva 79/279/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 66 del 16 marzo 1979. La direttiva 79/279/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 100 del 17 aprile 1980.

Art. 20

(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega).

Nota all'art. 20: La direttiva 88/627/CEE e' stata pubblicata nella G.U.R.I. n. 12 del 9 febbraio 1989, 2a serie speciale.

Art. 21

Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega).

Nota all'art. 21: - La direttiva 89/278/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 44 dell'8 giugno 1989, 2a serie speciale. Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua la delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974 n. 216, convernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle S.p.a. quotate in borsa. La legge 23 marzo 1983, n. 77, istitutisce e disciplina i fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 12 recita: "Art. 12 (Controlli della Commissione nazionale per le societa' e la borsa). - Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere a), b) e c), e 4 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa nono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni gia' in corso, salvo l'obbligo da parte della societa' od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrate in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto. L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma e' punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto".

Art. 22

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega).

Note all'art. 22: - La direttiva 85/611/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 375 del 31 dicembre 1985. - La diretiva 88/220/CEE e' stata pubblicata nella G.U.R.I. n. 53 dell'11 luglio 1988, 2a serie speciale. - La legge 23 marzo 1983, n. 77 istituisce e disciplina i fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 4 recita: "Art. 4 (Gestione del fondo). - La societa' di gestione provvede nell'interesse dei paretecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attivita' di gestione. Nell'esercizio dell'attivita' di gestione, la societa' non puo' vendere titoli allo scoperto, ne' negoziabili con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, ne' operare a contratto oltre i termini e non puo' assumere ne' concedere prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto dei titoli da includere nel fondo comune la societa' puo' ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del fondo. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in titoli emessi da una stessa societa' o ente ne' in altre attivita' finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto: a) della concentrazione dei rischi; b) della proporzione tra titoli quotati e non quotati; c) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti. Qualora le azioni non siano quotate in borsa o al mercato ristretto, il loro controvalore non potra' superare globalmente il 10 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto ovvero al 10 per cento se non quotate ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla societa' gerente di esercitare il controllo sulla societa' emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresi' con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa societa' di gestione. I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentesi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente. E' vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e in azioni emesse dalla societa' gerente, nonche' in titoli emessi da societa' ed enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della societa' in gestione. L'investimento in azioni, emesse da societa' controllanti la societa' di gestione, e' ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della societa' controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto". L'art. 5 recita: "Art. 5 (Scritture contabili). - In aggiunta alle scritture prescritte alle impree dal codice civile, e con le stesse modalita', la societa' di gestione deve redigere: a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione; b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del mi- nor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune; c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune; d) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazioni, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della societa' di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti giornalieri sono depositati presso la sede della societa' di gestione. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese". - Il D.P.R. del 31 marzo 1988, n. 148, riguarda l'approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del suindicato D.Lgs. 385/1993.

Art. 25

(Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega).

Note all'art. 25: - La direttiva 84/641/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 339 del 27 dicembre 1984. L'art. 1 recita: "Art. 1. - La presente direttiva riguarda l'accesso all'attivita' non salariata dell'assicurazione diretta, compresa l'attivita' di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonche' l'esercizio di tale attivita'". Gli articoli 16 e 17 recitano: "Art. 16. - 1. Gli Stati membri possono concedere, alle imprese che alla data della notifica della presente direttiva eesercitano nel loro territorio solo un'attivita' di assistenza, un termine di cinque anni a decorrere da questa data per conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della prima direttiva. 2. Gli Stati membri possono accordare alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiamo ancor costituito integralmente il margine di solvibilita', un termine supplementare non superiore a due anni, purche' conformemente all'articolo 20 della prima direttiva, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorita' di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine. 3. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 che desideri estendere la sua attivita' ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10 della prima direttiva, puo' farlo unicamente se si conferma immediatamente a quest'ultima. 4. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 costituita in una forma diversa da quelle indicate all'articolo 8 della primla direttiva puo' continuare ad esercitare la sua attuale attivita', ancora per tre anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva, sotto la forma che essa riveste a tale data. 5. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle imprese costituite dopo la data della notifica della presente direttiva e che riprendono un'attivita' gia' svolta a tale data da un organismo giuridicamente discusso. Art. 17. - Gli Stati membri possono concedere alle agenzie e succursali di cui al titolo III della prima direttiva, che esercitano nel loro territorio solo un'attivita' di assistenza, un termine massimo di 5 anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva per conformarsi all'articolo 25 della prima direttiva, purche' dette agenzie o succursali non estendono la loro attivita' ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della prima direttiva". - La direttiva 73/239/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 228 del 16 agosto 1973.

CAPO IV ASSICURAZIONI

Art. 26

(Assicurazione crediti: criteri di delega).

Note all'art. 26: - La direttiva 87/343/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale. - La legge 10 giugno 1978, n. 295, detta norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni. L'art. 30 recita: "Art. 30 (Riserve tecniche relative al portafoglio italiano). - Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei primi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenze degli esercizi successivi e quello delle annulita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale e' deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio. Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonche' alle relative spese di liquidazione. La riserva per rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo pro rata temporis. Il calcolo puo' tuttavia effettuarsi in misura forfettaria. In tal caso la riserva premi non puo' essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed e' ridotta alla misura del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singoli viaggi di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi. Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, delle cauzioni, dellagrandine e delle calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro puo' altresi' stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri. Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori".

Art. 27

(Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega).

Nota all'art. 27: - La direttiva 87/344/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale. L'art. 5, comma 1, recita: "1. Ogni Stato membro puo' esonerare l'assicurazione tutela giudiziaria dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione e' limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione; b) l'assicurazione e' collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale; c) ne' l'assicuratore della tutela giudiziaria ne' l'assicuratore dell'assistenza coprono il ramo responsabilita'; d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinche' le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti. 2. L'esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2".

Art. 28

(Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega).

Note all'art. 28; - La direttiva 88/357/CEE e' stata pubblicato in G.U.R.I. n. 84 del 31 ottobre 1988, 2a serie speciale. L'art. 3 recita: Ai fini dell'applicazione della prima direttiva e della presente direttiva e' assimilata ad un'agenzia o ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia. L'art. 5 recita: "L'art. 5 della prima direttiva e' cosi' completano: "d) grandi rischi: i) i rischi classificati nei rami 4,5,6,7 11 e 12 del punto A dell'allegato, ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attivita' industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attivita', iii) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto A dell'allegato, purche' il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992: - totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU; - importo netto del volume di affari; 24 milioni di ECU; - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio; 500. Seconda tappa: a partire dal 1› gennaio 1993; - totale dello stato patrimoniale; 6,2 milioni di ECU; - importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU; - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250. Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati. Ogni Stato membro puo' aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali "joint ventures", e raggruppamenti temporanei". - La legge 28 novembre 1984, n. 792, concerne l'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, concerne la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

CAPO V DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 29

(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)

1.Il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.

2.I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti ((, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni)).

3.L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario.

4.La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

5.I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.

6.Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.

7.La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8.La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

(Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche).

1.Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;".

Note all'art. 30: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istituisce e disciplina l'I.V.A. L'art. 10, n. 18), recitava: "18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni". - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concerne l'approvazione del testo unico delel leggi sanitarie l'art. 99 recita: "Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esecizio delel arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono desig- nate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale e il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette".

Art. 31

Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore).

1.La lettera b) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonche' le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;".

Note all'art. 31. - L'art. 68 lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972 recitava: "b) le importazioni di oro in lingotti, pani verghe, bottoni e granuli".

Art. 32

(Imposta di consumo sulle banane).

1.L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, e' soppressa.

Nota all'art. 32: - La legge 9 ottobre 1964, n.986, abolisce il monopolio statale delle banane l'art. 1 recitava: "Art. 1. - Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituto con regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, e' abolito con effetto dal 1› gennaio 1965. A decorrere dall'anzidetta data, e' istitutita una imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane. La misura di detta imposta e' stabilita in lire 70 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche di farina di banane. Per le banane di produzione nazionale, l'imposta e' corrisposta dal produttore all'atto della vendita ed e' accertata e riscossa, per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo competenti per territorio. Ai comuni ed agli applatatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni. Per le banane provenienti dall'estero la imposta e' corrisposta dall'importazione all'atto dell'importazione ed e' accertata e riscossa dalle dogane".

Art. 33

(Imposte di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum).

1.L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica ache allo spirito contenuto nel rhum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio.

Note all'art. 33. - Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, reca modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo emesse dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee nelle cause 216/81 e 319/81, noche' aumento dell'I.V.A. su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoliL'art. 3, comma 1 bis, recita: "Art. 1-bis. - In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in lire 340.000 per ettanidro". - La legge 11 marzo 1988, n. 67, e' la legge finanziaria 1988. - Il regolamento CEE n. 1576/89 e' stato pubblicato in G.U. R.I. n. 56 del 20 luglio 1989, 2a serie speciale.

Art. 34

(Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione).

1.L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunita' europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione. 2. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. 3. E' conservata la facolta' di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. 4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo. 6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni. 7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo".

Note all'art. 34. - La legge 11 maggio 1981, n. 213, concerne modificazioni al regime fiscale degli spiriti. L'art. 5 recitava: "Art. 5. - Gli importatori dai Paesi CEE di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla presentazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare mediante applicazione delle aliquote della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi. Non sono ammessi esoneri dalla presentazione della cauzione di cui al comma precedente. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato. Con decreto del Ministero delle finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo. Per quanto riguarda non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni". - La legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concerne modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. L'art. 19 recita: "Art. 19. - L'amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed a diritti erariali". - Il decreto ministeriale 8 luglio 1924 approva il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.

Art. 35

Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte).

1.Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono in- tegrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2.Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, e' la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.

3.Il Comitato e' composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

4.La decisione di accoglimento e' trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalita' previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorita' giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5.Il richiedente e' responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed e' tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesime. E' altresi' tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.

Nota all'art. 35: - Il regolamento CEE n. 3842/86 e' stato pubblicato in G.U.C.E. n. 1.357 del 18 dicembre 1986.

Art. 36

Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione).

1.Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunita' europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta e' applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei bei stessi al momento dell'importazione.

3.L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 e' escluso dalla base imponibile ed e' detratto dall'imposta dovuta all'importazione.

4.L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.

Art. 37

(Imposta di bollo).

1.Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo. Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro- forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa. Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE".

Nota all'art. 37: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 detta la disciplina dell'imposta di bollo. Il n. 15 della tabella allegato B recitava: Art. 45. - Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie. Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci: fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare alla esportazione e alla importazione di merci: certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa".

Art. 38

(Attuazione della direttiva del Consiglio 861 560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della Comunita' economica europea).

1.Dopo il primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita'".

2.Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "Ai rimborsi previsti nel comma precedente" sono sostituite con le parole: "Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo".

Note all'art. 38: - La direttiva 86/560 CEE e' stata pubblicata in C.U.C.E. n. L. 326 del 21 novembre 1986. 86- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istituisce e disciplina l'I.V.A.

Art. 39

(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto).

1.Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente: "d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea".

2.Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).

Note all'art. 39: - La direttiva 84/386 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 208 del 3 agosto 1984. - Per il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota precedente. - L'art. 7, lettere d) ed e), recitava: "d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il bene, che ne forma oggetto e' utilizzato nel territorio stesso; e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2, dell'art. 3 le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarire, finanziarie, e assicurative e quelle relative a prestito di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunita' economica europea".

Art. 40

(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA).

1.Dopo l'articolo 2783 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2783-bis - (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio). - I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto".

2.L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano gia' stati fatti valere, purche' la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

3.I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

Note all'art. 40: - Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, gli articoli 49 e 50 recitano: "Art. 49. - L'Alta Autorita' ha il potere di procurarsi i fondi necessari per il compimento della sua missione: stabilendo imposizioni sulla produzione di carbone e d'acciaio; - contraendo prestiti. Essa puo' ricevere a titolo gratuito. Art. 50. - 1. Le imposizioni sono destinate a sopperire: - alle spese d'amministrazione previste all'articolo 78; - alla sovvenzione non rimborsabile prevista all'articolo 56, concernente il riadattamento; - in materia di facilitazione di finanziamento previste agli articoli 54 e 56 e dopo ricorso al fondo di riserva alla parte del servizio dei prestiti dell'Alta Autorita' eventualmente non compensata dal servizio dei suoi prestiti attivi, e parimentate al rischio eventuale della sua garanzia ai prestiti passivi contratti direttamente dalle imprese: - alle spese destinate all'incoraggiamento delle ricerche tecniche ed economiche alle condizioni previste alla sezione 2 dell'articolo 55. 2. Le imposizioni sono applicate annualmente sui diversi prodotti in base al loro valore medio: il saggio non puo' superare l'1% salvo autorizzazione preventiva del Consiglio decisa a maggioranza di due terzi. Le condizioni d'applicazione e di riscossione sono fissate, evitando in ogni modo possibile tassazione cumulative, con decisione generale dell'Alta Autorita' presa dopo consultazione del Consiglio. 3. L'Alta Autorita' puo' infliggere, a carico delle imprese che non rispettino le decisioni da essa prese in esecuzione del presente articolo, aumenti al massimo del 5% per ogni trimestre di mora".

CAPO VI TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 41

(Divieto della pubblicita' ingannevole: criteri di delega).

Nota all'art. 41: - La direttiva 84/450 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. 1.250 del 19 settembre 1984.

Art. 42

Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega).

Nota all'art. 42: - La direttiva 85/577 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. 1.372 del 31 dicembre 1985.

Art. 43

Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega).

1.L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovra' prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinera' le forme di controllo sull'osservanza del divieto.

Nota all'art. 43: - La direttiva 87/357/CEEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale.

Art. 44

(Prezzi dei prodotti: criteri di delega).

1.L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unita' di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.

Nota all'art. 44: - Le direttive 88/314 CEE e 88/315/315/CEE sono state pubblicate in G.U.R.I. n. 63 del 18 agosto 1988, 2a serie speciale.

Art. 45

Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti: criteri di delega).

Note all'art. 45: - Le direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE sono state pubblicate in G.U.R.L. n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie speciale. - Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 da' attuazione alla direttiva 79/112/CEE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e dalla relativa pubblicita' nonche' alla direttiva 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

Art. 46

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))

CAPO VII LAVORO

Art. 47

(Trasferimenti di azienda).

1-bis.Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo' essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti. (17) (18) (19)

2.Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3.Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4.Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.(7)

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