LEGGE 11 febbraio 1991, n. 53
Articolo 53 ESENZIONE DALLE IMPOSTE 1. Nella sfera delle attivita' ufficiali la Banca, con i suoi beni, il patrimonio e il reddito e' esente da qualsiasi imposta diretta. 2. Quando gli acquisti o i servizi di notevole valore necessari per l'esercizio delle attivita' ufficiali della Banca vengono effettuati o usati dalla Banca e quando il prezzo di tale acquisti o servizi comprende imposte o dazi, il membro che ha percepito le imposte o i dazi deve adottare le misure appropriate per garantirne l'esenzione se tali imposte o dazi sono identificabili, o provvedere al loro rimborso. 3. I beni importati dalla Banca e necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e dazio d'importazione e da qualsiasi restrizione e divieto d'importazione. Parimenti, i beni esportati dalla Banca e necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da qualsiasi imposta e dazio d'esportazione e da qualsiasi restrizione e divieto d'esportazione. 4. I beni acquistati o importati ed esentati ai sensi del presente articolo non possono essere venduti, noleggiati, prestati o distribuiti dietro pagamento o a titolo gratuito se non conformente con le condizioni stabilite dai membri che hanno accordato le esenzioni o i rimborsi. 5. Le clausole del presente articolo non si applicano alle imposte o ai dazi che abbiano valore di corrispettivo per servizi pubblici. 6. Gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari e gli impiegati della Banca sono assoggettati ad una imposta interna, a beneficio della Banca, sui salari e gli emolumenti pagati dalla Banca stessa, alle condizioni stabilite e secondo le norme adottate dal Consiglio dei Governatori entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Dalla data in cui tale imposta viene applicata, i salari e gli emolumenti sono esenti dalla imposta nazionale sul reddito. I membri comunque possono tener conto degli stipendi e degli emolumenti esenti quando valutano l'ammontare delle imposte da applicare al reddito derivante di altre fonti. 7. Malgrado le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, un membro puo' depositare, insieme al suo atto di ratifica, accettazione o approvazione, la dichiarazione che intende mantenere per se', per le sue suddivisioni politiche o per le sue autorita' locali il diritto di tassare stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca ai cittadini o connazionali di tale paese membro. La Banca e' esente da qualsiasi obbligo circa il pagamento, la ritenuta o l'esazione di tali imposte. La Banca non effettua alcun rimborso per tali imposte. 8. Il paragrafo 6 del presente articolo non si applica alle pensioni e alle rendite pagate dalla Banca. 9. Sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, ivi compresi i dividendi o gli interessi che ne derivano, e quale che ne sia il detentore, non puo' essere percepita alcuna imposta: (i) che sia discriminatoria nei confronti di tali obbligazioni o titoli solo per il fatto che sono emessi dalla Banca, ovvero (ii) la cui sola base giuridica sia il luogo o la divisa di emissione, di regolamento o di pagamento, oppure l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro della Banca. 1 . Sulle obbligazioni o titoli garantiti dalla Banca, ivi compresi i dividendi o gli interessi che ne derivano, e quale che ne sia il detentore, non puo' essere percepita alcuna imposta: (i) che sia discriminatoria nei confonti di tali obbligazioni o titoi solo per il fatto che la garanzia e' concessa dalla Banca, ovvero (ii) la cui sola base giuridica sia l'ubicazione di un ufficio o luogo di lavoro della Banca.
Accordo - art. 54
Articolo 54 APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PRESENTE CAPITOLO Ciascun membro adottera' prontamente quei provvedimenti necessari per applicare le disposizioni di questo capitolo ed informera' la Banca in dettaglio delle misure adottate.
Accordo - art. 55
Articolo 55 RINUNZIA AD IMMUNITA', PRIVILEGI ED ESENZIONI Le immunita', i privilegi e le esenzioni previsti nel presente capitolo sono accordati nell'interesse della Banca. Il Consiglio di Amministrazione puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni che vorra' stabilire, alle immunita' ai privilegi ed alle esenzioni previsti nel presente capitolo quando tale azione sarebbe, a suo avviso, conforme agli interessi della Banca. Il Presidente ha il diritto ed il dovere di rinunciare ad immunita', privilegi o esenzioni relativi a qualsiasi funzionario ed impiegato della Banca o a qualsiasi esperto che svolga una missione per la Banca, con l'esclusione del Presidente e del Vice Presidente, quando, a suo avviso, l'immunita', il privilegio o l'esenzione impediscano il corso della giustizia e quando ad essi si possa rinuniciare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze ed alle stesse condizioni, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto ed il dovere di rinunciare a immunita', privilegi o esenzioni relativi al Presidente o al Vice Presidente.
Accordo - art. 56
Articolo 56 EMENDAMENTI 1. Ogni proposta di emendare il presente Statuto, da parte di un membro di un Governatore o del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori che sottopone la proposta all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto e' approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se accettano l'emendamento proposto. Quando almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa Centrale e Orientale elencati nell'allegato A) che rappresentano almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri hanno accettato l'emendamento proposto, la Banca ne da' attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: (i) e' necessario l'accordo di tutti i membri per qualsiasi emendamento che modifichi: (a) il diritto a ritirarsi dalla Banca; (b) i diritti relativi all'acquisto di quote di capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articlo 5 del presente Statuto; (c) le limitazioni della responsabilita' ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 5 del presente Statuto; e (d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli articoli 1 e 2 del presente Statuto; (ii) e' necessario l'accordo di almeno tre quarti dei membri che rappresentano almeno l'ottantacinque (85) per cento del potere di voto totale dei membri per qualsiasi emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell'articolo 8 del presente Statuto. Quando si sono verificate tutte le condizioni necessarie per accettare l'emendamento proposto, la Banca ne da' attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. 3. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri tre (3) media dalla data della comunicazione formale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Accordo - art. 57
Articolo 57 INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE 1. Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Statuto, che sorga tra un membro e la Banca o tra i membri della Banca, e' sottoposta alla decisione. Un membro che sia particolarmente coinvolto in una questione all'esame del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di essere rappresentato direttamente nella riunione in cui la questione viene esaminata se in quel Consiglio non c'e' nessun Amministratore della sua nazionalita'. Il rappresentante di tale membro non ha, comunque, potere di voto. Tale diritto di essere rappresentati e' regolamentato dal Consiglio dei Governatori. 2. In qualsiasi caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi membro puo' chiedere che la questione venga sottoposta all'esame del Consiglio dei Governatori, la cui decisione e' inappellabile. In pendenza di tale decisione, la Banca puo', se lo ritiene necessario, agire sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
Accordo - art. 58
Articolo 58 ARBITRATO In caso di controversia insorta tra la Banca ed un membro che abbia cessato di essere tale, o tra la Banca ed un qualsiasi membro dopo che sia stasta decisa la cessazione delle operazioni della Banca, tale controversia e' sottoposta all'arbitrato di un tribunale composto da tre (3) arbitri, di cui uno nominato dalla Banca, uno dal membro o ex-membro interessato e il terzo, a meno che le parti non stabiliscano diversamente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o da altra autorita' indicata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Un voto a maggioranza degli arbitri e' sufficiente per una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha pieno potere di decidere su tutte le questioni procedurali in qualunque caso vi sia disaccordo tra le parti a tale proposito.
Accordo - art. 59
Articolo 59 PRESUNZIONE DI APPROVAZIONE Ogni qualvolta sia richiesta l'approvazione di un qualsiasi membro prima che un atto possa essere eseguito dalla Banca, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 56 del presente Statuto, si presume che l'accettazione sia stata data a meno che il membro presenti un'obiezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Banca nel notificare al membro l'atto proposto.
Accordo - art. 60
Articolo 60 FIRMA E DEPOSITO 1. Il presente Statuto e' depositato presso il Governo della Repubblica Francese (in seguito denominato "il Depositario") e rimane aperto alla firma dei membri elencati nell'allegato A del presente Statuto fino al 31 dicembre 1990. 2. Il Depositario trasmette copia autenticata del presente Statuto a tutti i Firmatari.
Accordo - art. 61
Articolo 61 RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE 1. Il presente Statuto e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Depositario entro il 31 marzo 1991, salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo. Il Depositario notifica agli altri Firmatari ciascun deposito e la sua data. 2. Ogni Firmatario diviene parte del presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione fino ad un anno dalla entrata in vigore di questo o, se necessario, fino alla data ulteriore stabilita dalla maggioranza dei Governatori che rappresentano la maggioranza del potere totale di voto dei membri. 3. Il Firmatario, che ha depositato lo strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima della data in cui il presente Statuto entra in vigore, diventa membro della Banca in quella data. Ogni altro Firmatario che adempie alle disposizioni del precedente paragrafo diventa membro della Banca alla data in cui il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione viene depositato.
Accordo - art. 62
Articolo 62 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Statuto entra in vigore al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari le cui sottoscrizioni iniziali di cui all'allegato A rappresentano nel loro insieme almeno due terzi del totale delle sottoscrizioni, ivi compresi almeno 2 paesi dell'Europa Centrale e Orientale elencati nell'allegato A. 2. Se il presente Statuto non e' entrato in vigore entro il 31 marzo 1991, il Depositario puo' convocare una conferenza dei futuri membri interessati per stabilire le azioni future e decidere una nuova data entro la quale gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno esssere depositati.
Accordo - art. 63
Articolo 63 RIUNIONE INAUGURALE E INIZIO DELLE OPERAZIONI 1. Non appena il presente Statuto entra in vigore, ai sensi dell'articolo 62 del presente Statuto, ciascun membro deve nominare un Governatore. Il depositario deve convocare la prima riunione del Consiglio dei Governatori entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto ai sensi dell'articolo 62 o al piu' presto dopo tale data. 2. Nel corso della sua prima riunione, il Consiglio dei Governatori: (i) eleggera' il Presidente; (ii) eleggera' gli Amministratori della Banca secondo quanto enunciato nell'articolo 26 del presente Statuto; (iii) adottera' i provvedimenti necessari per stabilire la data dell'inizio delle operazioni della Banca; (iv) adottera' tutte quelle misure che riterra' necessarie per preparare l'inizio delle operazioni della Banca. 3. La Banca notifichera' ai suoi membri la data dell'inizio delle operazioni. Fatto a Parigi il 29 maggio 1990 in un unico originale, le cui versioni in lingua inglese, francese, tedesca e russa sono egualmente autentiche; tale originale e' depositato negli archivi del Depositario che ne trasmette una copia certificata a ciascuno dei futuri membri elencati nell'allegato A.
Accordo - Allegato A
ALLEGATO A Sottoscrizioni iniziali al capitale autorizzato per i futuri membri che possono diventare tali in conformita' con l'articolo 61. Azioni Capitale sottoscritto milioni di ECU A - Comunita' Europee a) Belgio 22800 228,00 Danimarca 12000 120,00 Francia 85175 851,75 Repubblica Federale Tedesca 85175 851,75 Grecia 6500 65,00 Irlanda 3000 30,00 Italia 85175 851,75 Lussemburgo 2000 20,00 Olanda 24800 248,00 Portogallo 4200 42,00 Spagna 34000 340,00 Regno Unito 85175 851,75 b) Comunita' Economica Europea 30000 300,00 Banca Europea per gli Investimenti 30000 300,00 B - Altri paesi europei Austria 22800 228,00 Cipro 1000 10,00 Finlandia 12500 125,00 Islanda 1000 10,00 Israele 6500 65,00 Liechtenstein 200 2,00 Malta 100 1,00 Norvegia 12500 125,00 Svezia 22800 228,00 Svizzera 22800 228,00 Turchia 11500 115,00 C - Paesi beneficiari Bulgaria 7900 79,00 Cecoslovacchia 12800 128,00 Repubblica Democratica Tedesca 15500 155,00 Ungheria 7900 79,00 Polonia 12800 128,00 Romania 4800 48,00 Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 60000 600,00 Jugoslavia 12800 128,00 D - Paesi non europei Australia 10000 100,00 Canada 34000 340,00 Egitto 1000 10,00 Giappone 85175 851,75 Messico 3000 30,00 Marocco 1000 10,00 Nuova Zelanda 1000 10,00 Repubblica di Corea 6500 65,00 Stati Uniti d'America 100000 1000,00 E - Azioni non distribuite 125 1,25 Totale 1000000 10000,00
Accordo - Allegato B
ALLEGATO B Sezione A - Elezione degli Amministratori da parte dei Governatori che rappresentano Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito, la Comunita' Economica Europea e la Banca Europea per gli Investimenti (in seguito indicati come Governatori della sezione A). 1. Le clausole disposte nella presente sezione si applicano esclusivamente alla presente sezione. 2. I candidati per l'incarico di Amministratore sono proposti dai Governatori della sezione A, potendo ogni Governatore proporre soltanto un candidato. L'elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della sezione A avviene tramite scrutinio. 3. Ogni Governatore avente diritto a votare assegna ad un candidato tutti i voti di cui il membro che lo ha nominato dispone ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 del presente Statuto. 4. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, gli undici (11), candidati che hanno ricevuto il piu' alto numero di voti sono eletti Amministratori; tuttavia nessun candidato e' considerato eletto se ha ottenuto meno del quattro e mezzo (4,5) per cento del totale dei voti che possono essere assegnati nella sezione A. 5. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, se non tutti gli undici (11) Amministratori sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui, a meno che non ci siano piu' di undici (11) candidati, il candidato che aveva ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio e' ineleggibile, e in cui possono votare solamente: a) quei Governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato non eletto; e b) que Governatori i cui voti per un candidato eletto si ritiene a norma dei paragrafi 6 e 7 della presente sezione abbiano aumentato i voti dati a quel candidato oltre il cinque e mezzo (5,5) per cento dei voti eleggibili. 6. Nel determinare se i voti dati da un Governatore abbiano aumentato il totale ricevuto da un candidato oltre il cinque e mezzo (5,5) per cento dei voti eleggibili, si ritiene che il cinque e mezzo (5,5) per cento includa innanzitutto i voti del Governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a quel candidato, quindi i voti del Governatore che abbia assegnato il successivo maggior numero di voti e cosi' via, fino a quando non viene raggiunto il cinque e mezzo (5,5) per cento. 7. Si ritiene che ogni Governatore, la cui parte dei voti deve essere calcolata allo scopo di aumentare il totale dei voti dati ad un candidato oltre il quattro e mezzo (4,5) per cento, abbia dato tutti i suoi voti a tale candidato, anche se in tal modo i voti complessivi per tale candidato superano il cinque e mezzo (5,5) per cento. Tale Governatore non puo' votare in un successivo scrutinio. 8. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, se, dopo il secondo scrutinio non tutti gli undici (11) Amministratori sono eletti, si tengono ulteriori scrutini in conformita' con i principi e le procedure stabiliti nella presente sezione, fino a quando non sono stati eletti undici (11) Amministratori; tuttavia se ad un certo punto dieci (10) Amministratori risultano eletti, malgrado le disposizioni del paragrafo 4 della presente sezione, l'undicesimo puo' essere eletto a maggioranza semplice dei voti restanti. 9. In caso di aumento o diminuzione del numero di Amministratori che devono essere eletti dai governatori della sezione A, le percentuali minime e massime specificate nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 della presente sezione devono essere adeguate dal Consiglio dei Governatori. 1 . Fintanto che un Firmatario o un gruppo di Firmatari, la cui quota del capitale totale sottoscritto stabilita nell'allegato A del presente Statuto sia maggiore del due virgola quattro (2,4) per cento, non abbia depositato il proprio atto di ratifica, approvazione o accettazione, non si procede all'elezione di un Amministratore per ognuno di tali Firmatari o gruppi di Firmatari. Il Governo o i Governatori che rappresentano tale Firmatario o gruppi di Firmatari elegge un Amministratore per ogni Firmatario o gruppo di Firmatari, immediatamente dopo che il Firmatario o il gruppo di Firmatari siano diventati membri. Qualora l'elezione abbia luogo mentre il primo Consiglio di Amministrazione e' in carica, si ritiene che tale Amministratore sia stato eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso dell'assemblea inaugurale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 del presente Statuto. Sezione B - Elezione degli Amministratori da parte dei Governatori che rappresentano altri paesi Sezione B (i): Elezione degli Amministratori da parte dei Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A come paesi dell'Europa Centrale e Orientale (paesi beneficiari) (in seguito indicati come Governatori della sezione B (i)) 1. Le clausole disposte nella presente sezione si applicano esclusivamente alla presente sezione. 2. I candidati per l'incarico di Amministratore sono proposti dai Governatori della sezione B (i), potendo ogni Governatore proporre soltanto un candidato. L'elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della sezione B (i) avviene tramite scrutinio. 3. Ogni Governatore avente diritto a votare assegna ad un candidato tutti i voti di cui il membro che lo ha nominato dispone ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 del presente Statuto. 4. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, i quattro (4) candidati che hanno ricevuto il piu' alto numero di voti sono eletti Amministratori; tuttavia nessun candidato e' considerato eletto se ha ottenuto meno del dodici (12) per cento del totale dei voti che possono essere assegnati nella sezione B (i). 5. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, se non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui, a meno che non ci siano piu' di quattro (4) candidati, il candidato che aveva ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio e' ineleggibile, e in cui possono votare solamente: a) quei Governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato non eletto; e b) quei Governatori i cui voti per un candidato eletto si ritiene a norma dei paragrafi 6 e 7 della presente sezione abbiano aumentato i voti dati a quel candidato oltre il tredici (13) per cento dei voti eleggibili. 6. Nel determinare se i voti dati da un Governatore abbiano aumentato il totale ricevuto da un candidato oltre il tredici (13) per cento dei voti eleggibili, si ritiene che il tredici (13) per cento includa innanzitutto i voti del Governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a quel candidato, quindi i voti del Governatore che abbia assegnato il successivo maggior numero di voti e cosi' via, fino a quando non viene raggiunto il tredici (13) per cento. 7. Si ritiene che ogni Governatore, la cui parte dei voti deve essere calcolata allo scopo di aumentare il totale dei voti dati ad un candidato oltre il (12) per cento, abbia dato tutti i suoi voti a tale candidato, anche se in tal modo i voti complessivi per tale candidato superano il tredici (13) per cento. Tale Governatore non puo' votare in un successivo scrutinio. 8. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se, dopo il secondo scrutinio non tutti i quattro (4) Amministratori eletti, si tengono ulteriori scrutini in conformita' con i principi e le procedure stabiliti nella presente sezione, fino a quando non sono stati eletti quattro (4) Amministratori; tuttavia se ad un certo punto tre (3) Amministratori risultino eletti, malgrado le disposizioni del paragrafo 4 della presente sezione, il quarto puo' essere eletto a maggioranza semplice dei voti restanti. 9. In caso di aumento o diminuzione del numero di Amministratori che devono essere eletti dai Governatori della sezione B (i), le percentuali minime e massime specificate nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 della presente sezione dovranno essere adeguate dal Consiglio dei Governatori. 1 . Fintanto che un Firmatario o un gruppo di Firmatari, la cui quota del capitale totale sottoscritto stabilita nell'allegato A del presente Statuto sia maggiore del due virgola otto (2,8) per cento, non abbia depositato il proprio atto di ratifica, approvazione o accettazione, non si procede all'elezione di un Amministratore per ognuno di tali Firmatari o gruppi di Firmatari. Il Governatore o i Governatori che rappresentano tale Firmatario o gruppo di Firmatari elegge un Amministratore per ogni Firmatario o gruppo di Firmatari, immediatamente dopo che il Firmatario o il gruppo di Firmatari siano diventati membri. Qualora l'elezione abbia luogo mentre il primo Consiglio di Amministrazione e' in carica, si ritiene che tale Amministratore sia eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso dell'assemblea inaugurale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 del presente Statuto. Sezione B (ii): Elezione degli Amministratori da parte dei Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A come altri paesi europei (in seguito indicati come Governatori della sezione B (ii)) 1. Le clausole disposte nella presente sezione si applicano esclusivamente alla presente sezione. 2. I candidati per l'incarico di Amministratore sono proposti dai Governatori della sezione B (ii), potendo ogni Governatore proporre soltanto un candidato. L'elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della sezione B (ii) avviene tramite scrutinio. 3. Ogni Governatore avente diritto a votare assegna ad un candidato tutti i voti di cui il membro che lo ha nominato dispone ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 del presdente Statuto. 4. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, i quattro (4) candidati che hanno ricevuto il piu' alto numero di voti sono eletti Amministratori; tuttavia nessun candidato e' considerato eletto se ha ottenuto meno del venti e mezzo (20,5) per cento del totale dei voti che possono essere assegnati nella sezione B (ii). 5. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, se non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui, a meno che non ci siano piu' di quattro (4) candidati, il candidato che aveva ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio e' ineleggibile, e in cui possono votare solamente: a) quei Governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato non eletto; e b) quei Governatori i cui voti per un candidato eletto si ritiene a norma dei paragrafi 6 e 7 della presente sezione abbiano aumentato i voti dati a quel candidato oltre il ventuno e mezzo (21,5) per cento dei voti eleggibili. 6. Nel determinare se i voti dati da un Governatore abbiano aumentato il totale ricevuto da un candidato oltre il ventuno e mezzo (21,5) per cento dei voti eleggibili, si ritiene che il ventuno e mezzo (21,5) per cento includa innanzitutto i voti del Governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a quel candidato, quindi i voti del Governatore che abbia assegnato il successivo maggior numero di voti e cosi' via, fino a quando non viene raggiunto il ventuno e mezzo (21,5) per cento. 7. Si ritiene che ogni Governatore, la cui parte dei voti deve essere calcolata allo scopo di aumentare il totale dei voti dati ad un candidato oltre il venti e mezzo (20,5) per cento, abbia dato tutti i suoi voti a tale candidato, anche se in tal modo i voti complessivi per tale candidato, superano il ventuno e mezzo (21,5) per cento. Tale Governatore non puo' votare in un successivo scrutinio. 8. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 10 della presente sezione, se dopo il secondo scrutinio non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti, si tengono ulteriori scrutini in conformita' con i principi e le procedure stabiliti nella presente sezione, fino a quando non sono stati eletti quattro (4) Amministratori; tuttavia se ad un certo punto tre (3) Amministratori risultano eletti, malgrado le disposizioni del paragrafo 4 della presente sezione, il quarto puo' essere eletto a maggioranza semplice dei voti restanti. 9. In caso di aumento o diminuzione del numero di Amministratori che devono essere eletti dai Governatori della sezione B (ii), le percentuali minime e massime specificate nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 della presente sezione devono essere adeguate dal Consiglio dei Governatori. 1 . Fintanto che un firmatario o un gruppo di Firmatari, la cui quota del capitale sottoscritto stabilita nell'allegato A del presente Statuto sia maggiore del due virgola otto (2,8) per cento, non abbia depositato il proprio atto di ratifica, approvazione o accettazione, non si procede all'elezione di un Amministratore per ognuno di tali Firmatari o gruppi di Firmatari. Il Governatore o i Governatori che rappresentano tale Firmatario o gruppo di Firmatari elegge un Amministratore per ogni Firmatario o gruppo di Firmatari, immediatamente dopo che il firmatario o il gruppo di Firmatari siano diventati membri. Qualora l'elezione abbia luogo mentre il primo Consiglio di Amministrazione e' in carica, si ritiene che tale Amministratore sia stato eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso dell'assemblea inaugurale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 del presente Statuto. Sezione B (iii): Elezione degli Amministratori da parte dei Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A come paesi non europei (in seguito indicati come Governatori della Sezione B (iii)) 1. Le clausole disposte nella presente sezione si applicano esclusivamente alla presente sezione. 2. I candidati per l'incarico di Amministratore sono proposti dai Governatori della sezione B (iii), potendo ogni governatore proporre soltanto un candidato. L'elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della sezione B (iii) avviene tramite scrutinio. 3. Ogni Governatore avente diritto a votare assegna ad un candidato tutti i voti di cui il membro che lo ha nominato dispone ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 del presente Statuto. 4. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, i quattro (4) candidati che hanno ricevuto il piu' alto numero di voti sono eletti Amministratori; tuttavia nessun candidato e' considerato eletto se ha ottenuto meno dell'otto (8) per cento del totale dei voti che possono essere assegnati nella sezione B (iii). 5. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, se non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti al primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui, a meno che non ci siano piu' di quattro (4) candidati, il candidato che aveva ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio e' ineleggibile, e in cui possono votare solamente: a) quei Governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato non eletto; e b) quei Governatori i cui voti per un candidato eletto si ritiene a norma dei paragrafi 6 e 7 della presente sezione abbiano aumentato i voti dati a quel candidato oltre il nove (9) per cento dei voti eleggibili. 6. Nel determinare se i voti dati da un Governatore abbiano aumentato il totale ricevuto da un candidato oltre il nove (9) per cento dei voti eleggibili, si ritiene che il nove (9) per cento includa innanzitutto i voti del Governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a quel candidato, quindi i voti del Governatore che abbia assegnato il successivo maggior numero di voti e cosi' via, fino a quando non viene raggiunto il nove (9) per cento. 7. Si ritiene che ogni Governatore, la cui parte dei voti deve essere calcolata allo scopo di aumentare il totale dei voti dati ad un candidato oltre l'otto (8) per cento, abbia dato tutti i suoi voti a tale candidato, anche se in tal modo i voti complessivi per tale candidato superano il nove (9) per cento. Tale Governatore non puo' votare in un successivo scrutinio. 8. Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 1 della presente sezione, se, dopo il secondo scrutinio non tutti i quattro (4) Amministratori sono eletti, si tengono ulteriori scrutini in conformita' con i principi e le procedure stabiliti nella presente sezione, fino a quando non sono stati eletti quattro (4) Amministratori; tuttavia se ad un certo punto tre (3) Amministratori risultano eletti, malgrado le disposizioni del paragrafo 4 della presente sezione, il quarto puo' essere eletto a maggioranza semplice dei voti restanti. 9. In caso di aumento o diminuzione del numero di Amministratori che devono essere eletti dai Governatori della sezione B (iii), le percentuali minime e massime specificate nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 della presente sezione devono essere adeguate dal Consiglio dei Governatori. 1 . Fintanto che un Firmatario o un gruppo di Firmatari, la cui quota del capitale totale sottoscritto stabilita nell'allegato A del presente Statuto sia maggiore del cinque (5) per cento, non abbia depositato il proprio atto di ratifica, approvazione o accettazione, non si procede all'elezione di un Amministratore per ognuno di tali Firmatari o gruppi di Firmatari. Il Governatore o i Governatori che rappresentano tale Firmatario o gruppo di Firmatari elegge un Amministratore per ogni Firmatario o gruppi di Firmatari, immediatamente dopo che il Firmatario o il Gruppo di Firmatari siano diventati membri. Qualora l'elezione abbia luogo mentre il primo Consiglio di Amministrazione e' in carica, si ritiene che tale Amministratore sia stato eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso dell'assemblea inaugurale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 del presente Statuto. Sezione C: Disposizioni per l'elezione degli Amministratori che rappresentano i paesi non elencati nell'allegato A del presente Statuto. Se il Consiglio dei Governatori decide, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 del presente Statuto, di aumentare o diminuire la dimensione del Consiglio di Amministrazione, o rivederne la composizione, per tener conto dei cambiamenti nel numero dei membri della Banca, il Consiglio dei Governatori deve considerare innanzitutto se sono necessari degli emendamenti al presente allegato e, come parte di tale decisione, puo' fare gli emendamenti che ritiene necessari. Sezione D: Assegnazoine dei voti. Ogni Governatore che non partecipa alla votazione o il cui voto non contribuisce all'elezione di un Amministratore a norma della sezione A, della sezione B (i), della sezione B (ii) o della sezione B (iii) del presente allegato puo' assegnare i voti ai quali ha diritto ad un Amministratore gia' eletto, purche' abbia preventivamente ottenuto il consenso di tutti i Governatori che hanno eletto quell'amministratore. La decisione da parte di un Governatore di non partecipare alla elezione di un Amministratore non incide nel calcolo dei voti eleggibili che viene effettuato secondo quanto stabilito nella sezione A, sezione B (i), sezione B (ii) o sezione B (iii) del presente allegato.
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