DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231

Type DPR
Publication 1991-07-10
Ultimo aggiornamento 1997-08-22
State In force
Source Normattiva
articles 45
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Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di procedura civile: "Art. 148 (Relazione di notificazione). - L'ufficiale giudiziario certifica la eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario". - Gli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile riguardano le notificazioni.

Art. 24

Attivita' ispettiva

1.L'attivita' ispettiva e' svolta da personale appositamente incaricato.

2.L'attivita' ispettiva ha inizio con l'incarico conferito dal Garante con atto nel quale sono fissati l'oggetto, il motivo che in- duce a ritenere sussistenti i presupposti di legge e di fatto che rendono opportuno l'esercizio della funzione ispettiva, nonche' il termine iniziale dell'operazione.

3.L'attivita' ispettiva puo' svolgersi, con le modalita' di cui al presente articolo ed all'art. 25, presso persone fisiche, enti e societa' destinatari di norme di legge che lo sottopongano alla potesta' ispettiva.

4.Copia della lettera di incarico, nella quale sono riportati gli elementi concernenti l'oggetto e il termine di decorrenza dell'incarico, e' consegnata agli interessati all'inizio dell'operazione ispettiva.

5.Il Garante puo' chiedere che col personale incaricato collaborino gli organi e i servizi di cui all'art. 6, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Nota all'art. 24, comma 5: - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede: a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'art. 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonche', ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'; c) a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'art. 12 della presente legge, i poteri previsti dall'art. 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria; d) a svolgere l'attivita' e ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 31; e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati".

Art. 25

Verbale, relazioni e adempimenti successivi all'ispezione

1.Dell'ispezione eseguita e' redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresi' riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso od assistito alle operazioni stesse. Copia del verbale e' rilasciata agli interessati, i quali lo sottoscrivono. Del loro eventuale rifiuto viene dato atto unitamente all'indicazione dei motivi, ove dichiarati.

2.Al termine delle operazioni e' redatta una relazione nella quale sono esposti i risultati raggiunti con riguardo all'oggetto e al motivo per il quale era stata disposta l'ispezione. La relazione e' sottoposta al Garante.

3.Il Garante, sulla base dell'esito degli accertamenti, formula le opportune istruzioni ai settori competenti per gli ulteriori atti del procedimento nell'ambito del quale e' stata disposta l'ispezione, ovvero adotta le determinazioni del caso.

4.E' istituito un repertorio ufficiale unico di tutte le ispezioni eseguite. Il settore preposto all'attivita' ispettiva provvede alla tenuta del repertorio e alla conservazione di tutti gli atti concernenti l'esercizio della funzione ispettiva.

Art. 26

Istruttoria nei procedimenti

1.L'avvio di un procedimento amministrativo e' comunicato con atto scritto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Nella comunicazione debbono essere indicati l'oggetto del procedimento promosso ed il settore responsabile del procedimento.

2.Nel corso dell'istruttoria il Garante, o un funzionario da lui delegato, ha facolta' di convocare i soggetti direttamente interessati, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla situazione da esaminare. Tale convocazione puo' aver luogo anche prima dell'avvio del procedimento ove si ravvisi l'opportunita' di acquisire in via preliminare elementi conoscitivi.

3.In ogni caso i titolari o legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno facolta' di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonche' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria.

4.Il settore procedente puo', in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e puo' disporre la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

5.Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria sono tutelati dal segreto d'ufficio.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo I GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI

Art. 27

Gestione dei fondi

1.Alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante si provvede mediante apertura di contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Ufficio.

2.La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati tratti sul fondo stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, commutabili in quietanza di entrata della stessa contabilita' speciale.

3.Nei limiti del singolo stanziamento il Garante provvede mediante proprie determinazioni alla gestione delle spese.

4.I pagamenti sulla contabilita' speciale sono disposti dal Garante o, per sua delega, dal segretario generale.

5.Le somme versate sulla contabilita' speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio, potranno essere trattenute per effettuare i pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto fino al 31 dicembre successivo.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo II CONTRATTI E SPESE VARIE

Art. 28

Ordinazione delle spese

1.Le spese per le forniture di beni e servizi sono ordinate dal Garante.

Art. 29

Competenza alla firma

1.I contratti devono essere firmati dal Garante.

Art. 30

Spese per i servizi in economia

1.Per le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai vari servizi dell'economato, il Garante puo' autorizzare l'economo- consegnatario ed effettuare erogazioni di importo non superiore a lire cinque milioni per singola spesa, ai migliori prezzi correnti.

Art. 31

C a u z i o n e

1.

Gli assuntori e fornitori debbono prestare, se richiesta, adeguata cauzione.

Art. 32

Spese casuali e di rappresentanza

1.Il Garante puo' autorizzare, nei limiti del relativo stanziamento, l'erogazione di spese casuali e di rappresentanza leg- ate ai fini istituzionali, le quali devono essere documentate.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo III SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Art. 33

Settore dell'amministrazione e della contabilita'

TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo IV SERVIZI DI CASSA E DI ECONOMATO

Art. 34

Servizio di cassa interno

1.Il Garante puo' autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere e' conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente per un periodo non superiore a due anni ed e' rinnovabile per due volte.

2.Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del settore dell'amministrazione e della contabilita', puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Garante, di un fondo non superiore a lire dieci milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, ciasuna d'importo non superiore a lire un milione.

3.Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale.

4.Nessun pagamento puo' essere eseguito con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del settore dell'amministrazione e della contabilita'.

Art. 35

Responsabilita' del cassiere

1.Il cassiere e' responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarita' delle relative determinazioni di pagamento. Egli e' altresi' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

Art. 36

Scritture contabili

2.Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di vaore che non siano di pertinenza degli uffici.

Art. 37

Situazione di cassa

1.Il cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al settore dell'amministrazione e della contabilita'.

Art. 38

Manutenzione dei beni

1.L'economo-consegnatario provvede alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

Art. 39

Elenco indicativo delle spese

2.Per le spese predette non e' richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo V TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40

Retribuzione del Garante

1.Al Garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, da liquidare a carico dell'unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dell'ufficio.

Nota all'art. 40: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale".

Art. 41

Indennita' di funzione

1.Al personale addetto all'ufficio ai sensi dell'articolo 3 spetta l'indennita' di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058.

Nota all'art. 41: - Si riporta il testo del comma primo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1058/1981 (Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del Garante della attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria): "Art. 2. - A ciascuna unita' di personale collocato fuori ruolo presso l'ufficio del Garante, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 8 agosto 1981, n. 416, compete una indennita' di funzione non pensionabile pari al 50 per cento della retribuzione in godimento, con esclusione della indennita' integrativa speciale".

Art. 41-bis

(( (Buoni pasto) ))

((

1.Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, puo', su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1997.

2.Con propria determinazione, il Garante puo' estendere, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformita' alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.

))

Art. 42

Lavoro straordinario

1.I dipendenti sono tenuti a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro quando le esigenze di servizio lo richiedano.

2.E' stabilito il limite di duecento ore all'anno per prestazioni oltre l'orario normale, da rendere con le modalita' stabilite dal Garante, su proposta del segretario generale.

3.Il personale addetto allo svolgimento di particolari mansioni o assegnato a particolari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio connesse con l'espletamento delle attivita' di istituto, con motivata determinazione del Garante, puo' essere autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario oltre il predetto limite e comunque non oltre le sessanta ore mensili.

4.La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le prestazioni di lavoro straordinario derivanti dalla partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro.

Art. 43

Consulenti dell'ufficio

1.I consulenti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, nonche' fra liberi professionisti od esperti dei settori dell'informazione.

2.Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni e' corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni.

3.Ai liberi professionisti, agli esperti o alle societa' di consulenti il compenso e' corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di incarico.

Nota all'art. 43: - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti".

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

Soppressione dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. E' altresi' soppresso con la medesima decorrenza l'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

2.I dipendenti in servizio presso il cessato Ufficio permangono ad ugual titolo, in costanza del loro assenso e salva contraria determinazione del Garante, alle dipendenze del nuovo ufficio.

3.Sono soppresse le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, 17 novembre 1988, n. 519, e 7 agosto 1990, n. 254, salvo quelle richiamate nel presente regolamento.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 60

Note all'art. 44: - Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 6 della legge n. 223/1990: "12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416". - Si riporta il testo dei commi quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'art. 8 della legge n. 416/1981: "Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' oggetto a controllo della Corte dei conti. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti".

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