La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati a Londra l'11 novembre 1988.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS , Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Protocol
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo- art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, ESSENDO PARTI alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974, RICONOSCENDO la necessita' di introdurre nella summenzionata Convenzione disposizioni in materia di visite e di rilascio di certificati che siano in armonia con le corrispondenti disposizioni di altri strumenti internazionali, RITENENDO che il modo migliore di far fronte a tale necessita' e' di stipulare un protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO PRIMO Obblighi generali 1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare effetto alle disposizione del presente Protocollo e del suo Annesso, che e' parte integrante del presente Protocollo. Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce nello stesso tempo un riferimento al suo Annesso. 2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come modificata (in appresso denominata "la Convenzione) si applicano tra le Parti al presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunci- ate nel presente Protocollo. 3. Le Parti la presente Protocollo applicano alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato che non e' Parte alla Convenzione ed al presente Protocollo le prescrizioni della Convenzione e del presente Protocollo, nella misura in cui cio' sia necessario per non far beneficiare queste navi di condizioni piu' favorevoli.
Protocollo- art. II
ARTICOLO II Trattati anteriori 1. Il presente Protocollo sostituisce ed abroga il Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione tra le Parti al presente Protocollo. 2. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, ogni certificato rilasciato in virtu' ed in conformita' delle disposizioni della Convenzione, ed ogni supplemento a tale certificato rilasciato in virtu' ed in conformita' alle disposizioni del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, il quale sia in corso di validita' al momento in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti della Parte che ha rilasciato il certificato o supplemento, rimane valido fino a quando non scada ai sensi della Convenzione o del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, a seconda dei casi. 3. Una Parte al presente Protocollo non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformita' delle prescrizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come adottata il 1› novembre 1974.
Protocollo- art. III
ARTICOLO III Comunicazione di informazioni Le parti al presente Protocollo si impegnano a comunicare al Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed a depositare presso di esso: a) il testo delle leggi, dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti e di altri strumenti che sono stati promulgati sulle varie questioni che rientrano nella portata del presente Protocollo; b) una lista di ispettori designati o di organismi riconosciuti che sono autorizzati ad operare per loro conto nell'applicazione dei provvedimenti che concernono la salvaguardia della vita umana in mare, affinche' sia fatta pervenire alle Parti le quali ne daranno conoscenza ai loro funzionari, ed una descrizione delle responsabilita' specifiche demandate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti, nonche' delle condizioni dell'autorizzazione cosi' concessa; c) un numero sufficiente di modelli di certificati da esse rilasciati in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo- art. IV
ARTICOLO IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma, presso la Sede dell'Organizzazione, dal 1› marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e rimane poi aperto all'adesione. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo mediante: a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure c) adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. Il presente Protocollo puo' essere oggetto di una firma senza riserva, di una ratifica, di un'accettazione, di una approvazione o di una adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza riserva, ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi hanno aderito.
Protocollo- art. V
ARTICOLO V Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale le seguenti due condizioni sono soddisfatte: a) almeno-quindici Stati le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi da commercio hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'articolo IV, b) le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del 1988 rela- tive alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico sono soddisfatte; sotto riserva che il presente Protocollo non entri in vigore prima del 1› febbraio 1992. 2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo che le condizioni per la sua entrata in vigore siano state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione l'approvazione o l'adesione pre hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo oppure tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se tale data e' posteriore. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo prende effetto tre mesi dopo la data del suo deposito. 4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento al presente Protocollo e considerato comme essere stato accettato in conformita' con l'articolo VI, si applica al Protocollo nella sua forma modificata.
Protocollo- art. VI
ARTICOLO VI Emendamenti Le procedure enunciate all'Articolo VIII della Convenzione si applicano agli emendamenti al presente Protocollo, rimanendo inteso che: a) i riferimenti di questo articolo alla Convenzione ed ai Governi contraenti si intendono rispettivamente come riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti al presente Protocollo; b) gli emendamenti agli articoli ed all'Annesso al presente Protocollo sono adottati e messi in vigore in conformita' con la procedura applicabile agli emendamenti agli articoli della Convenzione o al capitolo I dell'Annesso della Convenzione; c) gli emendamenti all'appendice dell'Annesso al presente Protocollo possono essere adottati e messi in vigore in conformita' con la procedura applicabile agli emendamenti all'Annesso della Convenzione, ad eccezione del capitolo I.
Protocollo- art. VII
ARTICOLO VII Denuncia 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualunque delle Parti in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore per detta Parte. 2. La denuncia e' effettuata per mezzo del deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data quale il Segretario Generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica, oppure alla scadenza di un eventuale altro periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. Ogni denuncia della Convenzione da una Parte rappresenta una denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia prende effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto in conformita' con l'articolo IX c) della Convenzione.
Protocollo- art. VIII
ARTICOLO VIII Depositario 1 Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato "il Depositario"). 2 Il depositario: a) informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito; i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della data di tale firma o di tale deposito; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento che denunci il presente Protocollo, della data alla quale questo strumento e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto; b) fa pervenire copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi hanno aderito. 3 Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario ne fa pervenire una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Protocollo- art. IX
ARTICOLO IX Lingue Il presente Protocollo e' redatto in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Ne e' effettuata una traduzione ufficiale in lingua italiana la quale e' depositata assieme all'esemplare originale corredato delle firme. FATTO A LONDRA, l'11 Novembre millenovecentottantotto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.
Annesso
ANNESSO EMENDAMENTI ED AGGIUNTE ALL'ANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI PARTE A- APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ECC. Regola 2 Definizioni Sostituire il testo attuale del paragrafo k) con quanto segue: "k) "Per nave nuova" s'intende una nave la cui chiglia e' impostata, oppure la cui costruzione si trova in una fase quivalente alla data del 25 maggio 1980 oppure successivamente a questa data". Aggiungere il seguente paragrafo al testo presente: "n) "Per data di ricorrenza" si intende il giorno ed il mese di ciascun anno i quali corrispondono alla data di s cadenza del certificato pertinente". PARTE B - VISITE E CERTIFICATI Regola 6 Ispezione e visite Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) l'ispezione e la visita delle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni delle presenti regole e la concessione delle esenzioni che possono essere concesse, debbono essere effettuate da funzionari dell'Amministrazione. Tuttavia, l'Amministrazione puo' affidare l'ispezione e la visita della navi sia ad ispettori designati a tal fine, sia ad organismi da questa riconosciuti. b) Ogni Amministrazione la quale designi ispettori oppure organismi abilitati ad effettuare ispezioni e visite come previsto al paragrafo a) deve almeno abilitare ogni ispettore designato o ogni altro organismo riconosciuto a: i) esigere che una nave sia sottoposta a riparazioni; ii) effettuare ispezioni e visite se cio' e' richiesto dalle Autorita' competenti dello Stato del porto. L'Amministrazione deve notificare all'Organizzazione le responsabilita' specifiche affidate agli ispettori designati oppure agli organismi abilitati nonche' le condizioni dell'autorita' che e' stata loro delegata. c) Se un ispettore designato oppure un organismo riconosciuto determinano che le condizioni della nave oppure del suo armamento non corrispondono sostanzialmente alle indicazioni del certificato oppure sono tali che la nave non puo' mettersi in mare senza pericoli per la nave stessa o per le persone a bordo, l'ispettore oppure l'organismo debbono immediatamente accertarsi che misure correttive vengano adottate ed informarne l'Amministrazione in tempo utile. Se tali misure correttive non sono adottate, il certificato pertinente dovrebbe essere ritirato e l'Amministrazione deve esserne informata immediatamente; se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, le Autorita' competenti dello Stato del Porto debbono anche esserne informate immediatamente. Se un funzionario dell'Amministrazione, un ispettore designato oppure un organismo riconosciuto hanno informato le autorita' competenti dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve fornire al funzionario, all'ispettore o all'organismo in questione tutta l'assistenza necessaria per permetter loro di adempiere ai loro obblighi in virtu' della presente regola. Se del caso, il governo dello Stato del porto interessato deve accertarsi che alla nave sia impedito di salpare fino a quando possa mettersi in mare o lasciare il porto per recarsi nel cantiere di riparazione appropriato, senza pericolo per la nave o per le persone a bordo. d) In tutti i casi, l'Amministrazione deve rendersi pienamente garante della esecuzione completa e dell'efficacita' dell'ispezione e della visita e deve impegnarsi ad adottare le misure necessarie per soddisfare a detto obbligo". Regola 7 Visite delle navi passeggeri Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Ogni nave passeggeri deve essere sottoposta alle visite specificate in appresso: i) una visita iniziale prima dell'immissione in servizio della nave; ii) una visita di rinnovo ogni dodici mesi, salvo quando le regole 14 b), 14 E), 14 f) e 14 g) si applicano; iii) visite supplementari a seconda delle necessita'. b) Le visite sopra specificate debbono essere effettuate come segue: i) La visita iniziale deve includere una ispezione completa della struttura della nave, delle sue macchine e del suo materiale di armamento, compresa la facciata esterna del fondo della nave, nonche' l'interno e l'esterno delle caldaie. Questa visita deve consentire di assicurarsi che la disposizione generale, i materiali ed i dati di costruzione della struttura, le caldaie, gli altri recipienti sotto pressione ed i loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliari, gli impianti elettrici, gli impianti radioelettrici, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio, i sistemi ed i dispositivi di sicurezza e di protezione anti-incendio, i mezzi ed i dispositivi di salvataggio, il materiale di navigazione di bordo, le pubblicazioni nautiche, i mezzi di imbarco dei piloti e le altre parti dell'armamento soddisfano integralmente alle prescrizioni delle presenti regole, nonche' alle disposizioni di tutte le leggi e di tutti i decreti, ordini e regolamenti promulgati per l'applicazione di queste regole dall'Amministrazione, per le navi assegnate al servizio al quale questa nave e' destinata. La visita deve altresi' essere svolta in maniera da garantire che la condizione di tutte le parti della navi e del suo armamento e' soddisfacente sotto tutti gli aspetti e che la nave e' munita di luci, segni, mezzi di segnaletica acustica e segnali di soccorso come prescritto dalle disposizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale per impedire le collisioni in mare in vigore; ii) La visita di rinnovo deve comprendere un'ispezione della struttura, delle caldaie e di altri recipienti sotto pressione, delle macchine, dell'armamento, compresa la facciata esterna del fondo nave. Questa visita deve consentire di accertare che, per quanto concerne la struttura, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione ed i loro ausiliari, gli impianti elettrici, gli impianti radioelettrici, compresi quelli utilizzati nei mezzi di salvataggio, i sistemi ed i dispositivi di sicurezza e di protezione anti- incendio, i mezzi ed i dispositivi di salvataggio il materiale di navigazione di bordo, le pubblicazioni nautiche, i mezzi di imbarco dei piloti ed altre parti dell'armamento, la nave e' tenuta in condizioni soddisfacenti ed appropriate per il servizio al quale e' adibita e che soddisfa alle prescrizioni delle presenti regole, nonche' alle disposizioni di ogni legge e di tutti i decreti, ordini e regolamenti promulgati dall'Amministrazione per l'applicazione delle presenti regole. Le luci, segni, mezzi di segnaletica sonora e segni di soccorso sistemati a bordo devono anche essere sottoposti alla visita sopra menzionata, al fine di accertare che sono conformi alle prescrizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare in vigore; iii) una visita supplementare generale o parziale, a seconda dei casi, deve essere effettuata a seguito di una riparazione la quale risulti dall'inchiesta prescritta alla regola 11 ogni volta che la nave e' sottoposta a riparazioni o rinnovi importanti. La visita deve consentire di accertare che le necessarie riparazioni o rinnovi sono state effettivamente effettuate, che i materiali utilizzati per queste riparazioni o questi rinnovi, nonche' l'esecuzione dei lavori, sono soddisfacenti sotto tutti i punti di vista e che la nave soddisfa sotto tutti i punti di vista alle prescrizioni delle presenti regole e del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare, nonche' alle disposizioni delle leggi, decreti, ordini e regolamenti promulgati dall'Amministrazione per l'applicazione delle presenti regole e del Regolamento predetto. c) i) Le leggi, decreti, ordini e regolamenti menzionati nel paragrafo b) della presente regola debbono essere tali, sotto tutti gli aspetti, che dal punto di vista della salvaguardia della vita umana la nave sia appropriata al servizio al quale e' destinata; ii) queste leggi, decreti, ordini e regolamenti debbono in particolare fissare le prescrizioni da osservare per quanto concerne i collaudi idraulici, o altri collaudi accettabili, prima e dopo l'immissione in servizio, applicabili alle caldaie principali ed ausiliarie, ai cavi di collegamento, alle tubature di vapore, ai serbatoi ad alta pressione, ai serbatoi a combustibile liquido per motori a combustione interna, coprese le procedure di collaudo e gli intervalli tra due prove consecutive". Regola 8 Visite dei mezzi di salvataggio e di altre parti dell'armamento delle navi da carico Sostituire il testo con quanto segue: "a) I mezzi di salvataggio e le altre parti dell'armamento delle navi da carico aventi un stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, di cui al paragrafo b) i) debbono essere sottoposti alle visite specificate in appresso: i) una visita iniziale prima dell'immissione in servizio della nave; ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dall'Amministrazione ma che non superino cinque anni, salvo quando si applicano le regole 14 b), 14 e), 14 f) e 14 g); iii) una visita periodica effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla seconda data di ricorrenza oppure entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla terza data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, che deve sostituire una delle visite annuali specificate nel paragrafo a) iv); iv) una visita annuale effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente ad ogni data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico; v) visite supplementari come cio' e' prescritto dalla Regola 7 b) iii) per le navi passeggeri. b) Le visite specificate nel paragrafo a) debbono essere effettuate co me segue: i) La visita iniziale deve includere un'ispezione completa dei sistemi e dei dispositivi di protezione anti incendio, dei mezzi e dei dispositivi di salvataggio, tranne gli impianti radio-elettrici, il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarco dei piloti ed altre parti dell'armamento cui si applicano i capitoli II-1, II-2, III e V e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, che sono in condizioni soddisfacenti e che sono adattate al servizio al quale la nave e' destinata. La predetta visita deve altresi' permettere di verificare che i piani di lotta anti-incendio, le pubblicazioni nautiche, le luci, segni, mezzi di segnaletica acustica e segnali di soccorso sistemati a bordo soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole e, se del caso, del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare; ii) le visite di rinnovo e le visite periodiche debbono includere una ispezione del materiale di cui al paragrafo b) i) e consentire di verificare che esso soddisfa alle prescrizioni pertinenti delle presenti Regole e del Regolamento internazionale in vigore per prevenire le collisioni in mare, che essa e' in condizioni soddisfacenti e che e' adattata al servizio al quale la nave e' destinata; iii) la visita annuale deve comprendere una ispezione generale del materiale di cui al paragrafo b) i) e consentire di verificare che esso e' tenuto nelle condizioni previste alla Regola 11 a) e che e' in stato soddisfacente per il servizio al quale la nave e' destinata. c) Le visite periodiche e le visite annuali specificate ai paragrafi a) iii) e a) iv) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza del materiale d'armamento per nave da carico". Regola 9 Visite degli impianti radioelettrici e di radar delle navi da carico. Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Visite degli impianti radioelettrici delle navi da carico". Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Gli impianti radioelettrici delle navi da carico, cui si applicano i capitoli III e IV, compresi quelli utilizzati nei mezzi di salvataggio, debbono essere sottoposti alle visite specificate in appresso: i) una visita inziale prima dell'immissione in servizio della nave; ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dalla Amministrazione, ma che non siano superiori a cinque anni, salvo quando le regole 14 b), 14 e), 14 f) e 14 g) si applicano; iii) una visita periodica effettuata entro un periodo di tre mesi prima o dopo ciascuna data di ricorrenza del Certificato di sicurezza del materiale radioelettrico per nave da carico; iv) visite supplementari, cosi' come lo prescrive la regola 7 b) iii) per le navi passeggeri. b) Le visite spcificate al paragrafo a) debbono essere effettuate come segue: i) la visita iniziale deve includere un'ispezione completa degli impianti radioelettrici delle navi da carico, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole; ii) le visite di rinnovo e le visite periodiche debbono includere un'ispezione degli impianti radioelettrici delle navi da carico, compresi quelli che sono utilizzati nei mezzi di salvataggio e consentire di verificare che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole. c) Le visite periodiche specificate nel paragrafo a) iii) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza del materiale radioelettrico per nave da carico". Regola 10 Visite dello scafo, delle macchine e del materiale di armamento delle navi da carico Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Visite della struttura, delle macchine e del materiale di armamento delle navi da carico" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Nel caso di una nave da carico, la struttura, le macchine ed il materiale di armamento di cui al paragrafo b) i) (diverso dagli articoli per i quali un Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico ed un Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico sono rilasciati) debbono essere sottoposti alle visite ed alle ispezioni specificate in appresso: i) Una visita iniziale la quale includa un'ispezione della facciata esterna del fondo della nave, anteriormente alla sua immissione in in servizio; ii) visite di rinnovo effettuate ad intervalli di tempo specificati dall'Amministrazione ma che non superino cinque anni, salvo quando le regole 14 b), 14 e) 14 f) e 14 g) si applicano; iii) una visita intermedia effettuata entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla seconda data di ricorrenza oppure entro un periodo di tre mesi anteriormente o successivamente alla terza data di ricorrenza del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, che deve sostituire una delle visite annuali specificate nel paragrafo a) iv); iv) una visita annuale effettuata entro un periodo di tre mesi prima o successivamente ad ogni data di ricorrenza del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico; v) almeno due ispezioni della facciata esterna del fondo della nave durante ogni periodo di cinque anni, tranne quanto le regole 14 e) oppure 14 f) si applicano. Quando le regole 14 e) oppure 14 f) si applicano, questo periodo di cinque anni puo' essere prorogato per coincidere con la proroga della validita' del certificato. In tutti i casi, l'intervallo tra due ispezioni di questo tipo non deve superare trentasei mesi; vi) visite supplementari, come cio' e' previsto dalla Regola 7 b) iii) per le navi passeggeri. b) Le visite e le ispezioni specificate nel paragrafo a) debbono essere effettuate come segue: i) La visita iniziale deve includere un'ispezione completa della struttura, delle macchine e del materiale di armamento. Questa visita deve consentire di accertare che la disposizione generale, i materiali, i dati di costruzione e le condizioni della struttura, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione nonche' i loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliari, comprese le apparecchiature per governare e sistemi di comando associati, l'impianto elettrico ed ogni altra parte dell'armamento soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, sono in condizioni soddisfacenti e sono adattate al servizio al quale la nave e' destinata, e che la documentazione prescritta concernente la stabilita' si trova a bordo. Trattandosi di navi-cisterne, questa visita deve includere un'ispezione delle stanze delle pompe, dei circuiti di tubature del carico e del combustibile, dei condotti di ventilazione e dei dispositivi di sicurezza connessi; ii) Le visite di rinnovo debbono includere un'ispezione della struttura, delle macchine e del materiale di armamento di cui al paragrafo b) i) e consentire che essi soddisfano alle prescrizioni delle presenti regole, che sono in condizioni soddisfacenti e che sono adattati al servizio al quale la nave e' destinata; iii) La visita intermedia deve includere un'ispezione della struttura, delle caldaie e degli altri recipienti sotto pressione, delle macchine e del materiale di armamento, delle apparecchiature per governare e dei sistemi di comando associati nonche' degli impianti elettrici e permettere che ci si accerti che essi sono soddisfacenti per il servizio al quale la nave e' destinata. Trattandosi di navi-cisterne, questa visita deve altresi' includere una ispezione della stanza delle pompe, dei circuiti di tubature del carico e del combustibile, dei condotti di ventilazione e dei dispositivi di sicurezza connessi, nonche' il collaudo della resistenza isolante degli impianti elettrici nelle zone pericolose; iv) La visita annuale deve includere un'ispezione generale della struttura, delle macchine e del materiale di armamento di cui al paragrafo b) i), alfine di accertare che essi sono tenuti alle condizioni di cui alla Regola 11 a) e che rimangono soddisfacenti per il servizio alla quale la nave e' destinata; v) L'ispezione della facciata esterna del fondo della nave e l'esame degli elementi connessi che e' effettuato nello stesso tempo, debbono consentire di accertare che questi ultimi rimangono soddisfacenti per il servizio al quale la nave e' destinata. c) Le visite annuali, le visite intermedie e le ispezioni della facciata esterna del fondo della nave specificate nei paragrafi a) iii), a) iv) e a) v) debbono essere riportate sul Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico". Regola 11 Mantenimento delle condizioni dopo la visita Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Lo stato della nave e del suo armamento deve essere mantenuto in conformita' con le prescrizioni delle presenti regoli in modo tale che la sicurezza della nave rimanga soddisfacente sotto tutti i punti di vista e che la nave possa mettersi in mare senza pericolo per essa stessa o per le persone a bordo. b) Dopo una qualsiasi delle visite di cui alle regole 7, 8, 9 oppure 10, nessun cambiamento deve essere apportato alle disposizioni della struttura, alle macchine, all'equipaggiamento oppure agli altri elementi che sono oggetto della visita, tranne autorizzazione dell'Amministrazione. c) Se un incidente che ha colpito la nave, oppure un difetto constatato a bordo mettono a repentaglio la sicurezza della nave oppure l'efficacita' dei mezzi di salvataggio o altri apparecchi, oppure li ledono in qualche modo, il capitano o il proprietario della nave deve fare rapporto quanto prima all'Amministrazione, all'ispettore designato oppure all'organismo abilitato a rilasciare il certificato pertinente, il quale deve dare il via ad un'inchiesta per determinare se e' necessario procedere ad una visita in conformita' alle prescrizioni delle regole 7, 8, 9 oppure 10. Se la nave si trova nel porto di un altro governo contraente, il capitano o il proprietario debbono anche fare rapporto immediatamente alle autorita' competenti dello Stato del porto e l'ispettore designato oppure l'organismo abilitato debbono accertarsi che si sia effettivamente provveduto ad effettuare tale rapporto." Regola 12 Rilascio dei certificati Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Rilascio dei certificati oppure apposizione di un visto". Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) i) Il cosidetto certificato di sicurezza per nave passeggeri deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave passeggeri che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III, IV e V e ad altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; ii) Il cosidetto Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve essere rilasciato dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1 e II-2 (diverse da quelle concernenti i sistemi ed i dispositivi di protezione anti-incendio ed i piani di lotta anti-incendio) ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; iii) Il cosidetto Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico la quale soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III e V ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; iv) Il cosidetto Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico deve essere rilasciato, dopo una visita iniziale oppure una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti del capitolo IV ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti Regole; v) 1) In luogo dei certificati specificati nei paragrafi a)ii), a)iii) ed a)iv), puo' essere rilasciato il cosidetto Certificato di sicurezza per nave da carico, al termine di una visita iniziale oppure di una visita di rinnovo, ad ogni nave da carico che soddisfa alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, II-2, III, IV e V ed alle altre prescrizioni pertinenti delle presenti regole; 2) Ogni qualvolta sia fatta menzione nel presente certificato del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, del Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, oppure del Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico, tale riferimento indica il Certificato di sicurezza per nave da carico, qualora sia utilizzato in luogo dei suddetti certificati; vi) Il Certificato di sicurezza per nave passeggeri, il Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico, il Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico ed il Certificato di sicurezza per nave da carico di cui ai capoversi i), iii) iv) e v) debbono essere completati da una scheda di equipaggiamento; vii) se un esonero e' accordato ad una nave in applicazione ed in conformita' delle prescrizioni delle presenti regole, deve essere rilasciato il cosidetto Certificato di esenzione, oltre ai certificati prescritti nel presente paragrafo; viii) i certificati specificati nella presente regola debbono essere rilsciati, oppure un visto deve esservi apposto, sia dall'Amministrazione, sia da ogni persona o organismo da essa autorizzato. In tutti i casi, l'Amministrazione si assume la totale responsabilita' dei certificati. b) Un Governo contraente non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformita' con le prescrizioni delle Convenzioni internazionali del 1960, del 1948 oppure 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare, successivamente alla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti". Regola 13 Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Rilascio di certificati oppure apposizione di un visto da parte di un altro governo" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "Un Governo contraente puo', a richiesta dell'Amministrazione, far visitare una nave. Se ritiene che le prescrizioni delle presenti regole sono osservate, tale Governo rilascia dei certificati alla nave oppure autorizza il loro rilascio, e, se del caso, appone un visto oppure autorizza l'apposizione di un visto sui certificati di cui dispone la nave in conformita' con le presenti regole. Ogni certificato in tal modo rilasciato deve comportare una dichiarazione la quale determini che tale certificato e' stato rilasciato dietro richiesta del Governo dello Stato la cui nave e' autorizzata ad inalberare la bandiera. Esso ha il medesimo valore ed e' accettato alle medesime condizioni di un certificato rilasciato in virtu' della regola 12". Regola 14 Durata di validita' dei certificati Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Durata e validita' dei certificati" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Il Certificato di sicurezza per navi passeggeri non deve essere rilasciato per una durata superiore a dodici mesi. Il Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, il Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico ed il Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico debbono essere rilasciati per un periodo la cui durata e' stabilita dall'Amministrazione, senza che tale durata possa superare cinque anni. Il Certificato di esonero non deve avere una durata di validita' superiore a quella del certificato cui si riferisce. b) i) Nonostante le prescrizioni del paragrafo a), se la visita di rinnovo e' completata entro un termine di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato e' valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data seguente: 1) Nel caso di una nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente; 2) Nel caso di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato esistente; ii) se la visita di rinnovo e' completata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sara' valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data successiva: 1) trattandosi di nave passeggeri, una data che non deve essere posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente; 2) trattandosi di nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo; iii) se la visita di rinnovo ha termine piu' di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato e' valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino alla data successiva: 1) trattandosi di una nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di completamento della visita di rinnovo; 2) trattandosi di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo. c) Se un certificato diverso da un Certificato di sicurezza per nave passeggeri e' rilasciato per una durata inferiore a cinque anni, l'Amministrazione puo' prorogare al validita' di detto certificato oltre la data di scadenza (fino a concorrenza del periodo massimo previsto al paragrafo a), a patto che le visite specificate alle regole 8, 9 e 10 che debbono essere effettuate quando il certificato e' rilasciato per cinque anni, siano effettuate in base alle necessita'. d) Se un nuovo certificato non puo' essere rilasciato oppure fornito alla nave dopo una visita di rinnovo, prima della data di scadenza del certificato esistente, la persona oppure l'organismo autorizzato dall'Amministrazione puo' apporre un visto sul certificato esistente e questo certificato deve essere accettato come valido per un nuovo periodo il quale non puo' superare cinque mesi a decorrere dalla data di scadenza. e) Se alla data della scadenza di un certificato, la nave non si trova nel porto nel quale deve essere sottoposto ad una visita, l'Amministrazione puo' prorogare la validita' di questo certificato. Tuttavia, tale proroga deve essere accordata solo per consentire alla nave di terminare il suo viaggio verso il porto nel quale essa deve essere ispezionata, e cio' unicamente nel caso in cui detta misura sembri opportuna e ragionevole. Nessun certificato potra' essere prorogato in tal modo per un periodo superiore a tre mesi, e la nave alla quale tale proroga e' concessa non e' autorizzata, in base a tale proroga, dopo il suo arrivo nel porto nel quale deve essere visitata, a ripartirne senza avere ottenuto un nuovo certificato. Quando la visita di rinnovo e' completata, il nuovo certificato e' valido fino alla data seguente: i) trattandosi di nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga; ii) trattandosi di una nave da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga. f) Un certificato rilasciato ad una nave che effettua brevi viaggi, e che non e' stato prorogato in conformita' con le disposizioni precedenti della presente regola, puo' essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo di grazia che non superi di un mese la data di scadenza indicata su tale Certificato. Quando la visita di rinnovo e' completata, il nuovo certificato e' valido fino alla data seguente: i) in caso di nave passeggeri, una data che non deve essere posteriore di oltre dodici mesi alla data di scadenza del certificato in corso prima della concessione della proroga; ii) in caso di nave da carico, una data che non deve essere posteriore di oltre cinque anni alla data di scadenza del certificato in corso prima della concessione della proroga. g) In alcuni determinati casi stabiliti dall'Amministrazione, non e' necessario che la validita' del nuovo certificato inizi alla data di scadenza del certificato esistente, in conformita' con le prescrizioni dei paragrafi b)ii), e) oppure f). In questi casi particolari, il nuovo certificato e' valido fino alla seguente data: i) trattando di nave passeggeri, una data che non sia posteriore di oltre dodici mesi alla data di completamento della visita di rinnovo; ii) trattandosi di navi da carico, una data che non sia posteriore di oltre cinque anni alla data di completamento della visita di rinnovo. h) Se una visita annuale, intermedia o periodica e' portata a termine entro un periodo inferiore a quello specificato nella regola pertinente: i) la data di ricorrenza che compare sul certificato in questione e' sostituita per mezzo di un visto da una data che non deve essere posteriore di oltre tre mesi alla data alla quale la visita e' stata completata; ii) la visita annuale, intermedia o periodica seguente, prescritta dalle regole pertinenti deve essere completata agli intervalli stabiliti da queste regole, calcolati a decorrere dalla nuova data di ricorrenza; iii) la data di scadenza puo' rimanere immutata, a patto che una o piu' visite annuali, intermedie o periodiche, a seconda dei casi, siano effettuate in modo tale che gli intervalli massimi tra visite stabilite dalle regole pertinenti non siano superati. i) Un certificato rilasciato in virtu' della Regola 12 oppure della Regola 13 cessa di essere valido in uno qualunque dei casi seguenti: i) se le visite ed ispezioni pertinenti non sono portate a termine entro i termini specificati alle regole 7a), 8a), 9a) e 10a); ii) se i visti previsti nelle presenti Regole non sono stati apposti sul Certificato; iii) se una nave inalbera la bandiera di un altro Stato. In tal caso un nuovo certificato sara' rilasciato solo se il governo che rilascia il nuovo certificato ha la certezza che la nave soddisfa alle prescrizioni delle Regole 11a) e 11b). Trattando di un passaggio di bandiera tra Governi contraenti, e qualora gliene sia fatta richiesta entro un periodo di tre mesi a decorrere da detto passaggio, il governo dello Stato la cui nave era autorizzata in precedenza ad inalberare la bandiera, fa pervenire il prima possibile all'Amministrazione copie dei certificati di cui la nave era munita anteriormente al passaggio di bandiera, nonche' copie dei rapporti di visita, se del caso". Regola 15 Modelli di certificati Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Modelli di certificato e delle schede di equipaggiamento" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "I certificati e le schede di equipaggiamento debbono essere formulati in conformita' con i modelli che figurano all'appendice dell'Annesso della presente Convenzione. Se la lingua utilizzata non e' ne' l'inglese, ne' il francese, il testo include una traduzione in una di queste lingue". Regola 16 Affissione dei certificati Sostituire il titolo attuale con quanto segue: "Disponibilita' dei certificati" Sostituire il testo attuale con quanto segue: "I certificati rilasciati in virtu' delle regole 12 e 13 debbono poter essere facilmente esaminati a bordo in ogni tempo". Regola 19 Controllo Sostituire il testo attuale con quanto segue: "a) Ogni nave e' sottoposta, nel porto di un altro Governo contraente, al controllo di funzionari debitamente autorizzati da questo Governo nella misura in cui tale controllo ha come obiettivo di verificare che i certificati rilasciati in virtu' della regola 12 o della regola 13 sono in corso di validita'. b) Questi certificati, se sono in corso di validita', debbono essere, accettati a meno che non esistano buone ragioni di ritenere che le condizioni della nave oppure del suo armamento non corrispondono sostanzialmente alle indicazione di uno qualunque di questi certificati oppure che la nave ed il suo armamento non soddisfano alle disposizioni delle regole 11 a) ed 11b). c) Nelle circostanze enunciate al paragrafo b) e qualora un certificato sia giunto a scadenza oppure abbia cessato di essere valido, il funzionario che esercita il controllo deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare che la nave non salpi prima di essere in grado di mettersi in mare oppure che lasci il porto per recarsi nel cantiere adeguato di riparazione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo. d) Qualora il controllo desse luogo ad un qualunque intervento, il funzionario che esercita il controllo deve informare immediatamente e per iscritto il console, oppure in sua assenza, il rappresentante diplomatico piu' vicino dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere la bandiera, di tutte le circostanze che hanno portato a considerare l'intervento come necessario. Inoltre, gli ispettori designati oppure gli organismi abilitati che sono incaricati del rilascio dei certificati debbono anche esserne informate. Deve essere fatto rapporto all'Organizzazione sulle circostanze di tale intervento. e) L'autorita' statale del porto interessato deve comunicare tutte le informazioni pertinenti che interessano la nave alle Autorita' del porto di scalo successivo, nonche' alle persone ed agli organismi di cui al paragrafo d), qualora detta Autorita' non possa prendere le misure specificate ai paragrafi c) e d), oppure se la nave e' stata autorizzata a recarsi nel porto di scalo successivo. f) Nell'esercitare il controllo in virtu' della presente regola, conviene evitare, in tutta la misura del possibile, di trattenere oppure di ritardare indebitamente la nave. Ogni nave la quale e' stata trattenuta oppure indebitamente ritardata a seguito dell'esercizio di tale controllo ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti."
Allegati
ALLEGATI APPENDICE EMENDAMENTI ED AGGIUNTE ALL'APPENDICE DELL'ANNESSO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE Sostituire i modelli attuali di Certificato di sicurezza per nave passeggeri, del Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, del Certificato di sicurezza di materiale di armamento per nave da carico, del Certificato di sicurezza radiotelefonico per nave da carico, del Certificato di sicurezza radiotelefonico per nave da carico e del Certificato di esonero figurante all'appendice dell'Annesso della Convenzione con i modelli di certificato e schede di equipaggiamento in appresso: "Modello di Certificato di sicurezza per nave passeggeri" CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE PASSEGGERI Il presente certificato deve essere completato da una scheda di equipaggiamento (modello P) (Bollo ufficiale) (Stato) un(1/) per -------- viaggio internazionale un breve Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare cosi' come modificata dal relativo Protocollo del 1988, sotto l'autorita' del Governo --------------------------------------- (nome dello Stato) da -------------------------------------------- (persona o organismo autorizzato) -------------- 1/ Cancellare la menzione inutile. Caratteristiche della nave(2/) Nome della nave ......................................... Numero o lettere distintive ............................. Porto d'immatricolazione ................................ Stazza lorda ............................................ Zone marine in cui la nave e' autorizzata a navigare (Regola IV/2) ........................................... Numero IMO(3/) .......................................... Data alla quale la chiglia e' stata impostata oppure alla quale la costruzione della nave era ad uno stadio equivalente oppure, se del caso, data alla quale sono stati iniziati lavori di conversione o di trasformazione di notevole rilevanza .............. ------------- 2/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle. 3/ In conformita' con la Risoluzione A.600(15) intitolata "Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi", questa informazione puo' essere indicata a titolo facoltativo. SI CERTIFICA: 1 Che la nave e' stata visitata in conformita' con le prescrizioni della Regola I/7 della Convenzione. 2 che, a seguito di questa visita, e' stato constatato: 2.1 che la nave soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda: .1 La struttura, le macchine principali e ausiliarie, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione; .2 le disposizioni ed i dettagli relativi alla compartimentazione stagna all'acqua; .3 le linee di carico di compartimentazione in appresso: --------------------------------------------------------------------- Linee di carico di Da utilizzare quando compartimentazione gli spazi riservati determinate e contrassegnate ai passeggeri sulla murata al centro Bordo libero comprendono spazi della nave (regola II-1/13) alternativi che possono essere occupati sia dai passeggeri, sia dalle merci --------------------------------------------------------------------- C.1 ............ .................................... C.2 ............ .................................... C.3 ............ .................................... --------------------------------------------------------------------- 2.2 che la nave soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le misure prese al momento della costruzione in vista della protezione anti-incendio, i sistemi ed i dispositivi di protezione anti-incendio ed i piani di lotta anti-incendio; 2.3 che i mezzi di salvataggio e l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei canotti di soccorso soddisfacevano alle prescrizioni della Convenzione; 2.4 che la nave era munita di un apparecchio lancia ormeggi e di impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio, in conformita' con le prescrizioni della Convenzione; 2.5 che la nave soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda gli impianti radioelettrici; 2.6 che il funzionamento degli impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione; 2.7 che la nave soddisfaceva alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguardava il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche; 2.8 che la nave era munita di luci, di segni, di mezzi di segnaletica acustica e di segnali di soccorso in conformita' con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare in vigore; 2.9 che la nave soddisfaceva sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. 3 Che un certificato di esonero e' stato/non e' stato(1/)rilasciato. Il presente certificato e' valido fino al ........................... Rilasciato a ........................................................ (luogo di rilascio del certificato) Il................... (Data di rilascio) ........................ (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita' che rilascia il certificato) --------------- 1/ Cancellare la menzione inutile. Visto di proroga del certificato dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della regola I/14(d) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente Certificato, in conformita' con la regola I/14(d) della Convenzione, e' accettato come valido fino al....................... Firma:................................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:................................. Data:.................................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga della validita' del certificato fino a quando la nave non giunge nel porto di visita, oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione delle Regole I/14 e) oppure I/14 f Il presente Certificato, in conformita' con le Regole I/14(e) I/14(f) (1/) della Convenzione, e' accettato come valido fino al............................. Firma:................................ (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:................................ Data:................................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorita') --------------- 1/ Cancellare la menzione inutile SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVI DA PASSEGGERI (MODELLO P) La presente scheda deve essere permanentemente annessa al Certificato di sicurezza per navi da passeggeri SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COSI' COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1988 1. CARATTERISTICHE DELLA NAVE Nome della nave.................................................. Numero o lettere distintive...................................... Numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare ... Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici........................... 2. DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO --------------------------------------------------------------------- 1 Numero totale di persone per le quali sono previsti dei mezzi di salvataggio ........... --------------------------------------------------------------------- Babordo Tribordo 2. Numero totale di imbarcazioni da salvataggio ..... ..... 2.1 Numero totale delle persone che esse possono contenere ..... ..... 2.2 Numero d'imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (Regola III/42) ..... ..... 2.3 Numero d'imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse a raddrizzamento automatico (Regola III/43) ..... ..... 2.4 Numero d'imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/44) ..... ..... 2.5 Altre imbarcazioni di salvataggio 2.5.1 Numero ..... ..... 2.5.2 Tipo ..... ..... 3 Numero d'imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicato qui sopra) ..... ..... 3.1 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite munite di proiettori 4. Numero di canotti di salvataggio ..... ..... 4.1 Numero di canotti compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra 5 Zattere di salvataggio 5.1 Zattere di salvataggio che esigono dispositivi approvati per la messa in mare ..... ..... 5.1.1 Numero di zattere di salvataggio ..... ..... 5.1.2 Numero di persone che possono accogliere ..... ..... 5.2 Zattere di salvataggio che non esigono dispositivi approvati per la messa in mare ..... ..... 5.2.1 Numero di zattere di salvataggio ..... ..... 5.2.2 Numero di persone che possono accogliere ..... ..... 6 Mezzi galleggianti 6.1 Numero di mezzi ..... ..... 6.2 Numero di persone che possono portare ..... ..... 7 Numero dei salvagente ..... ..... 8 Numero dei giubbotti da salvataggio ..... ..... 9 Mute d'immersione 9.1 Numero totale ..... ..... 9.2 Numero di mute che soddisfano alle prescrizioni applicabili ai giubbotti di salvataggio ..... ..... 10 Numero dei mezzi di protezione termica(1/) ..... ..... 11 Impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio 11.1 Numero di risponditori radar ..... ..... 11.2 Numero di emittenti-ricevitori radiotelefonici VHF ..... ..... -------------------------------------------------------------------- -------------- (1/)Ad eccezione di quelli prescritti nelle Regole III/38.5.1.24, III/41.8.31 e III/47.2.2.13. 3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI --------------------------------------------------------------------- Impianti Equipaggiamento a bordo --------------------------------------------------------------------- 1 Sistemi primari 1.1 Impianto radioelettrico VHF 1.1.1 Codificatore DSC ............ 1.1.2 Ricevitore di vigilanza DSC ............ 1.1.3 Radiotelefonia ............ 1.2 Impianto radioelettrico MF 1.2.1 Codificatore DSC ............ 1.2.2 Ricevitore di vigilanza DSC ............ 1.2.3 Radiotelefonia ............ 1.3 Impianto radioelettrico MF/HF 1.3.1 Codificatore DSC ............. 1.3.2 Ricevitore di vigilanza DSC ............. 1.3.3 Radiotelefonia ............. 1.3.4. Radiotelegrafia a stampa diretta ............. 1.4 Stazione terrestre di nave INMARSAT ............. 2 Mezzi secondari di allarme ............. 3 Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima 3.1 Ricevitore NAVTEX ............. 3.2 Ricevitore ECG ............. 3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta ............. 4 RLS via satellite 4.1 COSPAS-SARSAT ............. 4.2 INMARSAT ............. 5 RLS VHF ............. 6 Risponditore radar della nave ............. 7 Ricevitore di vigilanza operante su frequenza radiotelefonica di soccorso 2 182 khz (2/) ............. 8 Dispositivo di emittenza di segnale di allarme radiotelefonico su 2 182 khz (3/) ............. --------------------------------------------------------------------- (2/) A meno che il Comitato di sicurezza marittima non stabilisca un' altra data, questa voce non dovra' figurare sulla scheda allegata ai certificati rilasciati successivamente al 1 febbraio 1999. (3/) Questa voce non dovra' comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati successivamente al 1 febbraio 1999 4 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (Regole IV/15.6 e 15.7) 4.1 Doppia installazione del materiale ............... 4.2 Manutenzione a terra ............... 4.3 Capacita' di manutenzione in mare ............... 5 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1› FEBBRAIO 1995 CHE NON SI CONFORMANO A TUTTE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO IV DELLA CONVENZIONE, COSI' COME MODIFICATA NEL 1988.(4/) --------------------------------------------------------------------- Prescrizion Disposizioni delle regole adottate a bordo --------------------------------------------------------------------- Ore di ascolto per operatore ........ ........ Numero di operatori ........ ........ Vi e' un auto-allarme? ........ ........ Vi e' un impianto principale? ........ ........ Vi e' un impianto di riserva? ........ ........ L'emittente principale e l'emittente di riserva sono separati elettricamente oppure sono congiunti? ........ ........ --------------------------------------------------------------------- 6 NAVI COSTRUITE PRIMA DEL 1› FEBBRAIO 1992 CHE NON SI CONFORMANO INTERAMENTE ALLE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO III DELLA CONVENZIONE COSI' COME MODIFICATA NEL 1988-(5/) --------------------------------------------------------------------- Disposizioni adottate a bordo --------------------------------------------------------------------- Impianto radiotelegrafico per imbarcazioni di salvataggio ................ Apparecchio radioelettrico portatile per imbarcazioni e zattere di salvataggio ................ RLS per imbarcazione e zattere di salvataggio (121,5 MHZ e 243,0 MHZ) ................ rice-trasmittente radiotelefonico ................ ------------------ 4/ Questa parte non dovra' comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati dopo il 1› febbraio 1999. 5/ Questa parte non dovra' comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati dopo il 1› febbraio 1995. SI CERTIFICA che la presente scheda e' corretta sotto tutti gli aspetti, RILASCIATA A ..................................................... (Luogo del rilascio della scheda) Il....................... ............................... (data del rilascio) (firma dell'agente debitamente autorizzato che rilascia la scheda) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorita' che rilascia la scheda) Modello di Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE PER NAVE DA CARICO (Bollo ufficiale) (Stato) Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come modificata, dal relativo Protocollo del 1988, sotto l'autorita' del Governo ------------------------------------------- (nome dello Stato) da ------------------------------------------- (persona o organismo autorizzato) Caratteristiche della nave(1/) Nome della nave................................................... Numero o lettere distintive....................................... Porto di immatricolazione......................................... Stazza lorda...................................................... Portata lorda della nave (tonnellate metriche)(2/)................ Numero IMO(3/).................................................... Tipo di nave(4/) Petroliera Nave-cisterna per prodotti chimici Trasportatore di gas Nave da carico diversa da quelle enumerate, qui sopra Data alla quale la chiglia e' stata impostata oppure alla quale la costruzione della nave era in uno stadio equivalente oppure, se del caso la data alla quale sono stati iniziati lavori di conversione o di trasformazione oppure modifiche di rilevanza notevole ........ ------------- 1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle. 2/ Solo per petroliere, navi-cisterne per prodotti chimici e trasportatori di gas. 3/ Secondo la Risoluzione A.600(15) "Sistema di numeri IMO di indentificazione delle navi", tale informazione puo' essere indicata a titolo facoltativo. 4/ Cancellare le menzioni inutili. SI CERTIFICA: 1 Che la nave e' stata visitata in conformita' con le prescrizioni della Regola I/10 della Convenzione. 2 Che, a seguito di questa visita, e' stato constatato che le condizioni della struttura, delle macchine e del materiale di armamento cosi' come sono definite nella Regola menzionata in precedenza sono soddisfacenti e che la nave e' conforme alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1 e II-2 della Convenzione, (diverse dalle prescrizioni relative ai sistemi e dispositivi di protezione anti-incendio ed ai piani di lotta anti-incendio). 3 Che le ultime due ispezioni della facciata esterna del fondo della nave sono state effettuate il................ed il................... (date) 4 Che un certificato di esonero e'/non e' stato(4/) rilasciato. Il presente certificato e' valido fino al........................(5/) sotto riserva di visite annuali ed intermedie e delle ispezioni della facciata esterna del fondo della nave previste dalla regola I/10 della Convenzione. Rilasciato a .................................................................... (Luogo di rilascio del certificato) Il..................... ........................ (Data del rilascio) (Fima dell'agente autorizzato che firma il certificato) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorita' che rilascia il certificato) ------------------------- 4/ Cancellare la menzione inutile 5/ Indicare la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione in conformita' con la Regola I/14a) della Convenzione. Il Giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza cosi' come definita dalla Regola I/2n) della Convenzione, salvo se quest'ultima data e' modificata in applicazione della Regola I/14 h). ATTESTATO DI VISITE ANNUALI ED INTERMEDIE SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/10 della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato............................. Visita annuale: (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................... Data................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Firmato............................. Visita annuale/intermedia(4/): (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................... Data................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Firmato............................. Visita annuale/intermedia(4/): (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................... Data................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Firmato............................. Visita annuale: (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................... Data................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') -------------- 4/ Cancellare la dicitura inutile Visita annuale/intermedia effettuata in conformita' con la Regola I/14 h)iii) SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/intermedia(4/) effettuata in conformita' con la Regola I/14 h) iii) della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato............................ (Firma dell'agente autorizzato) Luogo.............................. Data............................... (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') -------------- 4/ Cancellare la dicitura inutile Attestato d'ispezioni della facciata esterna del fondo della nave(6/) SI CERTIFICA che, in occasione di un'ispezione prescritta dalla Regola I/10 della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Prima ispezione: Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Seconda ispezione: Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato, se e' valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della Regola I/14c) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14c) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........................ Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ---------------------- 6/ Possono essere previste ispezioni supplementari. Visto di proroga del certificato, dopo completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14d) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14c) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........................ Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga della valididita' del certificato fino a quando la nave non giunga nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della regola I/14 e) oppure I/14 f) Il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14 e) /I/14 f) (4/) della Convenzione e' accettato come valido fino al........... Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ------------------- 4/ Cancellare la dicitura inutile. Visto per l'anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione della Regola I/14 h) In conformita' con la regola I/14 h)della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al.......................................... Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') In conformita' con la regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al.......................................... Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Modello di Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL MATERIALE DI ARMAMENTO PER NAVE DA CARICO Il presente certificato deve essere completato da una scheda di equipaggiamento (modello E) (Bollo ufficiale) (Stato) Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare cosi' come modificata dal relativo Protocollo del 1988, sotto l'autorita' del Governo .............................................. (nome dello Stato) da .............................................. (persona o organismo autorizzato) Caratteristiche della nave(1/) Nome della nave............................................ Numero o lettere distintive................................ Porto d'immatricolazione................................... Stazza lorda............................................... Portata lorda della nave (tonnellate metriche)(2/)......... Lunghezza della nave (Regola III/3.1C)..................... Numero IMO(3/)............................................. Tipo di nave(4/) Petroliera Nave-cisterna per prodotti chimici Trasportatore di gas Nave da carico diversa da quelle enumerate qui sopra Data alla quale la chiglia e' stata impostata oppure alla quale la costruzione della nave era ad uno stadio equivalente, oppure, se del caso, data alla quale sono stati iniziati lavori di conversione o di trasformazione oppure modifiche di importanza fondamentale........... --------------- 1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle. 2/ Solo per petroliere e navi-cisterna per prodotti chimici e trasportatori a gas. 3/ Secondo la Risoluzione A.600(15) "Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi", tale informazione puo' essere indicata a titolo facoltativo. 4/ Cancellare le menzioni inutili. SI CERTIFICA: 1 Che la nave e' stata visitata in conformita' con le prescrizioni della Regola I/E della Convenzione. 2 Che, a seguito di questa visita, e' stato constatato: 2.1 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne i sistemi ed i dispositivi di protezione anti- incendio ed i piani di lotta anti-incendio; 2.2 che i mezzi di salvataggio e l'armamento delle imbarcazioni da salvataggio delle zattere di salvataggio e dei canotti di soccorso soddisfano alle prescrizioni della Convenzione; 2.3 che la nave e' munita di un apparecchio lancia-ormeggi e di impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio in conformita' con le prescrizioni della Convenzione; 2.4 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche; 2.5 che la nave e' munita di luci, di segni, di mezzi di segnaletica acustica e di segnali di soccorso, in conformita' con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare in vigore; 2.6 che la nave soddisfa sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. 3 Che la nave e' utilizzata in conformita' con la Regola III/26.1.1.1 entro i limiti nella regione di utilizzazione........... 4 Che un certificato di esonero e'/non e' stato 4/rilasciato. Il presente certificato e' valido fino al........................(5/) sotto riserva di visite annuali e periodiche di cui alla Regola I/8 della Convenzione Rilasciato a......................................................... (Luogo di rilascio del certificato) Il...................... ................................ (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita' che rilascia il certificato) --------------- 4/ Cancellare la menzione inutile 5/ Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformita' con la Regola I/14 a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondenti alla data di ricorrenza come definita nella Regola I/2 n) della Convenzione, salvo se quest'ultima data e' modificata in applicazione della Regola I/14 h). ATTESTATO DI VISITE ANNUALI E PERIODICHE SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato........................... Visita annuale: (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale/periodica(4/): Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale/periodica(4/): Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ----------- 4/ Cancellare la dicitura inutile Visita annuale/periodica effettuata in conformita' con la Regola I/14 h) iii) SI CERTIFICA CHE, in occasione di una visita annuale/periodica(4/), effettuata in conformita' con la Regola I/14 h) iii) della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ----------- 4/ Cancellare la dicitura inutile Visto di proroga del certificato, se e' valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della Regola I/14 c) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14c) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........................ Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14 d) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14 d) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........................ Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga della validita' del certificato fino all'arrivo della nave nel porto di visita, oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della regola I/14 e) oppure I/14 f) Il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14 e) (4/) I/14 f) (4/) della Convenzione, e' accettato come valido fino al............. Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ------------------- 4/ Cancellare la dicitura inutile. Visto per l'anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione della Regola I/14 h In conformita' con la Regola I/14 h della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al.......................................... Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') In conformita' con la Regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al.......................................... Firmato........................... (Firma dell'agente autorizzato) Luogo............................. Data.............................. (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA DEL MATERIALE DI ARMAMENTO PER NAVE DA CARICO (MODELLO E) La presente scheda deve essere permanentemente annessa al Certificato di sicurezza del materiale di armamento per nave da carico SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 ER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE COSI' COME MODIFICATA DAL REGOLATIVO PROTOCOLLO DEL 1988 1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE Nome della nave.......................................... Numero o lettere distintive.............................. 2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO --------------------------------------------------------------------- 1 Numero totale di persone per le quali sono previsti dei mezzi di salvataggio ......... --------------------------------------------------------------------- Babordo tribordo 2 Numero totale di imbarcazioni di salvataggio ...... ...... 2.1 Numero totale di persone che possono accogliere ...... ...... 2.2 Numero d'imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse a raddrizzamento automatico (Regola III/43) ...... ...... 2.3 Numero d'imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/43) ...... ...... 2.4 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di approvigionamento di aria (Regola III/45) ...... ...... 2.5 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione contro l'incendio (Regola III/46) 2.6 Altre imbarcazioni di salvataggio 2.6.1 Numero ...... ...... 2.6.2 Tipo ...... ...... --------------------------------------------------------------------- 2.7 Numero d'imbarcazioni di salvataggio messe in mare in caduta libera 2.7.1 Completamente chiuse (Regola III/44) ...... ...... 2.7.2 Autonome (Regola III/45) ...... ...... 2.7.3 Munite di un dispositivo di protezione anti-incendio (Regola III/46) ...... ...... 3 Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore ...... ...... (comprese nel numero totale d'imbarcazioni indicato in precedenza) 3.1 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori ...... ...... 4 Numeri di canotti di soccorso ...... ...... 4.1 Numero di canotti compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicato qui sopra ...... ...... 5 Zattere di salvataggio 5.1 Zattere di salvataggio che esigono dispositivi approvati per la messa in mare ...... ...... 5.1.1 Numero di zattere di salvataggio 5.1.2 Numero d persone che possono accogliere ...... ...... 5.2 Zattere di salvataggio che non esigono dispositivi approvati di messa in mare ...... ...... 5.2.1 Numero di zattere di salvataggio ...... ...... 5.2.2 Numero di persone che possono accogliere ...... ...... 5.3 Numero di zattere di salvataggio prescritte alla Regola III/26.1.4 ...... ...... 6 Numero di salvagente ...... ...... 7 Numero di giubbotti di salvataggio ...... ...... 8 Mute d'immersione 8.1 Numero totale ...... ...... 8.2 Numero di mute che si conformano alle prescrizioni applicabili ai giubbotti di salvataggio ...... ...... 9 Numero dei mezzi di protezione termica (1/) ...... ...... 10 Impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio 10.1 Numero di risponditori radar ...... ...... 10.2 Numero di radiotelefoni VHF ...... ...... --------- 1/ Ad eccezione di quelli prescritti alla Regole III/38.5.1.24, III/41.8.31 e III/47.2.2.13. 3 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1› FEBBRAIO 1992 CHE NON SODDISFANO INTERAMENTE ALLE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO III DELLA CONVENZIONE COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 (2/) --------------------------------------------------------------------- Disposizioni adottate a bordo --------------------------------------------------------------------- Impianto radiotelegrafico per imbarcazioni di salvataggio .............. Apparecchio portatile radioelettrico per imbarcazioni e zattere di salvataggio .............. RLS per imbarcazioni e zattere di salvataggio (121,5 MHz e 243,0 MHz) .............. Radiotelefono .............. --------------------------------------------------------------------- SI CERTIFICA che la presente scheda e' corretta sotto tutti gli aspetti RILASCIATA A ................................................................... (Luogo di rilascio della scheda) Il...................... .......................... (Data di rilascio) (Firma dell'agente debitamente autorizzato che rilascia la scheda) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita' che rilascia la scheda) ----------- 2/ Questa parte non dovra' comparire sulla scheda annessa ai certificati rilasciati successivamente al 1› febbraio 1995. Modello di Certificato di sicurezza radioelettrica per nave da carico CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICA PER NAVE DA CARICO Il presente Certificato deve essere completato da una scheda di equipaggiamento degli impianti radioelettrici (modello R) (Bollo ufficiale) (Stato) Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come modificata dal relativo Protocollo del 1988, sotto l'autorita' del Governo ------------------------------------------ (nome dello Stato) da ------------------------------------------ (persona o organismo autorizzato) Caratteristiche della nave (1/) Nome della nave................................................... Numero o lettere distintive....................................... Porto d'immatricolazione.......................................... Stazza lorda...................................................... Zone oceaniche in cui la nave e' autorizzata a navigare (Regola IV/2)..................................................... Numero IMO(2/).................................................... Data alla quale la chiglia e' stata impostata o alla quale la costruzione della nave si trovava ad uno stadio equivalente, oppure se del caso, data alla quale sono stati iniziati lavori di conversione, o di trasformazione o di modifica di importanza fondamentale ................. --------------- 1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle. 2/ In conformita' con la Risoluzione A.600(15) "Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi"; questa informazione puo' essere indicata a titolo facoltativo. SI CERTIFICA: 1 Che la nave e' stata visitata in conformita' con le prescrizioni della Regola I/9 della Convenzione. 2 Che, a seguito di questa visita, e' stato constatato: 2.1 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne gli impianti radioelettrici; 2.2 che il funzionamento degli impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio soddisfa alle prescrizioni della Convenzione. 3 Che un certificato di esonero e' /non e' stato (3/) rilasciato. Il presente Certificato e' valido fino al........................(4/) sotto riserva delle visite periodiche di cui alla regola I/9 della Convenzione Rilasciato a.............................................. (Luogo di rilascio del certificato) Il.................... ........................... (data del rilascio) (Firma dell'agente autorizzato) che rilascia il certificato) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita' che rilascia il certificato) --------------- 3/ Cancellare la menzione inutile 4/ Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformita' con la regola I/14 a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza cosi' come definita nella regola I/2 n) della Convenzione, salvo se quest'ultima e' modificata in applicazione della Regola I/14 h). ATTESTATO DI VISITE PERIODICHE SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/9 della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Visita periodica: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita periodica: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita periodica: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita periodica: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita periodica effettuata in conformita' con la Regola I/14h)iii) SI CERTIFICA che, in occasione di una visita periodica effettuata in conformita' alla regola I/14 h) iii) della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato, se e' valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della regola I/14 c) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14 c) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........................ Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14 d) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14 d) della Convenzione, e' accettato come valido fino al .. .. .. .. .. .. .. .. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato, sino a quando la nave non giunga nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della regola I/14 e) oppure I/14 f) Il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14 e)/I/14 f)(3/) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........... Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto per l'anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione della Regola I/14 h) In conformita' con la Regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al.......................................... Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') In conformita' con la Regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al.......................................... Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ------------------- 3/ Cancellare la dicitura inutile. SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICO PER NAVE DA CARICO (MODELLO R) La presente scheda deve essere annessa permanentemente al Certificato di sicurezza radioelettrico per nave da carico SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO RADIOELETTRICO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE COSI' COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1988 1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE Nome della nave.............................................. Numero o lettere distintive.................................. Numero minimo di persone aventi i requisiti richiesti per utilizzare gli impianti radioelettrici 2 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI --------------------------------------------------------------------- Impianti Equipaggiamento a bordo --------------------------------------------------------------------- 1 Sistemi primari 1.1 Impianto radioelettrico VHF: 1.1.1 Codificatore DSC ................ 1.1.2 Ricevitore di vigilanza DSC ................ 1.1.3 Radiotelefonia ................ 1.2 Impianto radioelettrico MF: 1.2.1 Codificatore DSC ................ 1.2.2 Ricevitore di vigilanza DSC ................ 1.2.3 Radiotelefonia ................ 1.3 Impianto radioelettrico MF/HF: 1.3.1 Codificatore DSC ................ 1.3.2 Ricevitore di vigilanza DSC ................ 1.3.3 Radiotelefonia ................ 1.3.4 Radiotelegrafia a stampa diretta ................ 1.4 Stazione terrestre di nave INMARSAT ................ 2 Mezzi secondari di allarme ................ 3 Dispositivi per la ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima 3.1 Ricevitore NAVTEX ................ 3.2 Ricevitore EGC ................ 3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta ................ 4 RLS via satellite 4.1 COSPAS-SARSAT ................ 4.2 INMARSAT ................ 5 RLS VHF ................ 6 Risponditore radar di nave ................ 7 Ricevitore di vigilanza operante sulla frequenza radiotelefonica di soccorso 2 182 KHz (1/) ................ 8 Dispositivo di emittenza del segnale di allarme telefonico su 2 182 k Hz (2/) ................ --------------------------------------------------------------------- --------------- 1/ A meno che il Comitato di sicurezza marittima non stabilisca un'altra data, questa voce non dovra' figurare sulla scheda annessa ai certificati rilasciati dopo il 1› febbraio 1999. 2/ Questa voce non dovra' figurare sulla scheda annessa ai certificati rilasciati dopo il 1› febbraio 1999. 3 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (Regole IV/15.6 e 15.7) 3.1 Doppia installazione del materiale ................ 3.2 Manutenzione a terra ................ 3.3 Capacita' di manutenzione in mare ................ 4 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1› FEBBRAIO 1995 CHE NON SODDISFANO A TUTTE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO IV DELLA CONVENZIONE, COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 (3/) 4.1 Navi tenute ad essere munite di materiale radiotelegrafico in conformita' con la Convenzione in vigore anteriormente al 1› febbraio 1992 --------------------------------------------------------------------- Prescrizioni Disposizioni delle regole adottate a bordo --------------------------------------------------------------------- Ore di ascolto per operatore .......... .......... Numero di operatori .......... .......... Vi e' un auto-allarme? .......... .......... Vi e' un impianto principale? .......... .......... Vi e' un impianto di riserva .......... .......... L'emittente principale e l'emittente di riserva sono separati elettricamente oppure sono combinati? .......... .......... --------------------------------------------------------------------- 4.2 Navi tenute ad essere munite di materiale radiotelefonico in conformita' con la Convenzione in vigore anteriormente al 1› febbraio 1992 --------------------------------------------------------------------- Prescrizioni Disposizioni delle regole adottate a bordo --------------------------------------------------------------------- Ore di ascolto .......... ........... Numero di operatori .......... ........... --------------------------------------------------------------------- --------------- 3/ Questa parte non deve figurare sulla scheda annessa ai certificati rilasciati successivamente al 1 febbraio 1999. SI CERTIFICA che la presente scheda e' corretta sotto tutti gli aspetti RILASCIATA A ............................................................... (Luogo del rilascio della scheda) Il..................... ....................... (data del rilascio) (firma dell'agente debitamente autorizzato che rilascia la scheda) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'Autorita' che rilascia la scheda) Modello di certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico CERTIFICATO DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE PER NAVE DA CARICO Il presente Certificato deve essere completato da una scheda di equipaggiamento (modello C) (Bollo ufficiale) (Stato) Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come modificata dal relativo Protocollo del 1988, sotto l'autorita' del Governo. ---------------------------------- (nome dello Stato) da ------------------------------------------ (persona o organismo autorizzato) Caratteristiche della nave (1/) Nome della nave............................................. Numero o lettere distintive................................. Porto d'immatricolazione.................................... Stazza lorda................................................ Portata lorda della nave (tonnellate metriche) (2/)......... Lunghezza della nave (Regola III/3.10)...................... Zone oceaniche in cui la nave e' autorizzata a navigare (Regola IV/2);................................... Numero IMO (3/)............................................. Tipo di nave (4/) Petroliera Nave-cisterna per prodotti chimici Trasportatore di gase Nave da carico diversa da quelle sopra enumerate ----------------- 1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle 2/ Solo per le petroliere, le navi-cisterna per prodotti chimici ed i trasportatori di gas. 3/ In conformita' con la Risoluzione A.600(15) - Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi, questa informazione puo' essere inclusa a titolo facoltativo. 4/ Cancellare le diciture inutili. Data alla quale la chiglia e' stata impostata oppure alla quale la costruzione della nave si trovava in un fase equivalente oppure, se del caso, data alla quale sono iniziati lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza ................. SI CERTIFICA: 1 Che la nave e' stata visitata in conformita' con le prescrizioni delle regole I/8, I/9 e I/10 della Convenzione. 2 Che, a seguito di questa visita, e' stato constatato: 2.1 che le condizioni della struttura, delle macchine e del materiale di armamento, cosi' come definiti alla regola I/10, sono soddisfacenti e che la nave e' conforme alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1 e II-2 della Convenzione (diversi dalle prescrizioni relative ai sistemi e dispositivi di protezione anti- incendio ed ai piani di lotta anti-incendio); 2.2 che le ultime due ispezioni della facciata esterna del fondo della nave sono state effettuate il...............ed il.............. (date) 2.3 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda i sistemi ed i dispositivi di protezione anti- incendio ed i piani di lotta anti-incendio; 2.4 che i mezzi di salvataggio e l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio delle zattere di salvataggio e dei canotti di soccorso soddisfano alle prescrizioni della Convenzione; 2.5 che la nave e' munita di un'attrezzatura lancia-ormeggi e di impianti radio-elettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio, in conformita' con le prescrizioni della Convenzione; 2.6 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda gli impianti radioelettrici; 2.7 che il funzionamento degli impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio soddisfa alle prescrizioni della Convenzione; 2.8 che la nave soddisfa alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda il materiale di navigazione di bordo, i mezzi di imbarcazione dei piloti e le pubblicazioni nautiche; 2.9 che la nave e' munita di luci, di segni, di mezzi di segnaletica acustica e di segnali di soccorso, in conformita' con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare; 2.10 che la nave soddisfa sotto ogni altro aspetto alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. 3 Che la nave e' utilizzata in conformita' con la Regola III/26.1.1.1 entro i limiti della zona di utilizzazione.............. 4 Che un certificato di esenzione e'/non e' stato(4/) rilasciato. Il presente certificato e' valido fino al........................(5/) sotto riserva delle visite annuali, intermedie e periodiche e delle ispezioni della facciata esterna del fondo della nave di cui alle Regole I/8, I/9 e I/10 della Convenzione. Rilasciato a................................................. (Luogo di rilascio del certificato) Il................... .......................... (Data del rilascio) (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita' che rilascia il certificato) ------------ 4/ Cancellare la dicitura inutile. 5/ Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformita' con la Regola I/14 a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza cosi' come definita nella Regola I/2 n) della Convenzione, salvo se quest'ultima data e' modificata in applicazione della Regola I/14 h). ATTESTATO DI VISITE ANNUALI ED INTERMEDIE RELATIVE ALLA STRUTTURA, ALLE MACCHINE ED ALL'ARMAMENTO DI CUI ALLA SEZIONE 2.1 DEL PRESENTE CERTIFICATO SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/10 della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Visita annuale: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale/intermedia (4/): Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale/intermedia (4/): Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ---------------- 4/ Cancellare la dicitura inutile Visita annuale/intermedia effettuata in conformita' con la Regola I/14 h iii) SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/intermedia (4/) effettuata in conformita' con le Regole I/10 e I/14 h) iii) della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ---------------- 4/ Cancellare la dicitura inutile Attestato d'ispezioni della facciata esterna del fondo della nave(6/) SI CERTIFICA che, in occasione di un'ispezione prescritta dalla Regola I/10 della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Prima ispezione: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Seconda ispezione: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ---------------- 6/ Possono essere previste ispezioni supplementari ATTESTATO DI VISITE ANNUALI E DI VISITE PERIODICHE RELATIVE AI MEZZI DI SALVATAGGIO E AD ALTRO MATERIALE DI CUI NELLE SEZIONI 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 e 2.9 DEL PRESENTE CERTIFICATO SI CERTIFICA che, in occasione di una visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Visita annuale: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale/periodica (4/): Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale/periodica (4/): Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita annuale: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ---------------- 4/ Cancellare la dicitura inutile Visita annuale/periodica effettuata in conformita' con la Regola I/14 h iii) SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/periodica4/ effettuata in conformita' con le Regole I/8 e I/14 h) iii) della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ------------------ 4/ Cancellare la dicitura inutile ATTESTATO DI VISITE PERIODICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI CUI NELLE SEZIONI 2.6 e 2.7 DEL PRESENTE CERTIFICATO SI CERTIFICA che, nella visita prescritta dalla Regola I/9 della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Visita periodica: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita periodica: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita periodica: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita periodica: Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visita periodica effettuata in conformita' con la Regola I/14 h) iii) SI CERTIFICA che, in occasione di una visita periodica effettuata in conformita' con le regole I/9 e I/14 h) iii) della Convenzione, e' stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato, se e' valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della Regola I/14 c) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente Certificato, in conformita' con la Regola I/14 c) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........................ Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato, dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14 d) La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente Certificato, in conformita' con la regola I/14 d) della Convenzione, e' accettato come valido fino al .. .. .. .. .. .. .. .. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato, fino all'arrivo della nave nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della I/14 e) oppure I/14 f Il presente certificato, in conformita' con la Regola I/14 e) I/14 f)(4/) della Convenzione, e' accettato come valido fino al .................................. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto per l'anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione della Regola I/14 h) Conformemente alla regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al............................................. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') In conformita' con la regola I/14 h) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza e' fissata al.......................................... Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ------------------- 4/ Cancellare la dicitura inutile. SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICO PER NAVE DA CARICO (MODELLO C) La presente scheda deve essere annessa in permanenza al Certificato di sicurezza per nave da carico SCHEDA DI EQUIPAGGIAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COSI' COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1978 1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE Nome della nave...................................... Numero o lettere distintive.......................... Numero minimo di persone aventi i requisiti richiesti per utilizzare gli impianti radioelettrici 2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO --------------------------------------------------------------------- 1 Numero totale di persone per le quali sono previsti dei mezzi di salvataggio ........... --------------------------------------------------------------------- Babordo Tribordo 2. Numero totale di imbarcazioni da salvataggio ..... ...... 2.1 Numero totale di persone che possono ricevere ..... ...... 2.2 Numero d'imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse a raddrizzamento automatico (Regola III/43)..... ...... 2.3 Numero d'imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/44) ..... ...... 2.4 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di approvigionamento di aria (Regola III/45) ..... ...... 2.5 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione anti-incendio (Regola III-46) 2.6 Altre imbarcazioni di salvataggio 2.6.1 Numero ..... ...... 2.6.2 Tipo ..... ...... 2.7 Numero d'imbarcazioni di salvataggio mmesse a mare in caduta libera ..... ...... 2.7.1 Completamente chiuse (Regola III/44) ..... ...... 2.7.2 Autonome (Regola III/45) ..... ...... 2.7.3 Munite di un dispositivo di protezione anti-incendio (Regola III-46) ..... ...... 3 Numero d'imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale d'imbarcazioni sopra indicate) ..... ...... 3.1 Numero d'imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori ..... ...... 4 Numero dei canotti di soccorso ..... ...... 4.1 Numero di canotti compresi nel numero totale d'imbarcazioni di salvataggio indicato sopra ..... ...... 5 Zattere di salvataggio 5.1 Zattere di salvataggio che esigono dispositivi approvati per l'immissione in mare ..... ...... 5.1.1 Numero di zattere di salvataggio ..... ...... 5.1.2 Numero di persone che possono accogliere ..... ...... 5.2 Zattere di salvataggio che non esigono dispositivi approvati per l'immissione in mare ..... ...... 5.2.1 Numero di zattere di salvataggio ..... ...... 5.2.2 Numero di persone che possono accogliere ..... ...... 5.3 Numero di zattere di salvataggio prescritte alla Regola II III/26.1.4 ..... ...... 6 Numero di salvagente ..... ...... 7 Numero di giubbotti di salvataggio ..... ...... 8 Mute d'immersione 8.1 Numero totale ..... ...... 8.2 Numero di mute che soddisfano alle prescrizioni applicabili ai giubbotti di salvataggio ..... ...... 9 Numero di mezzi di protezione termica(1/) ..... ...... 10 Impianti radioelettrici utilizzati nei mezzi di salvataggio 10.1 Numero di risponditori radar ..... ...... 10.2 Numero di radiotelefoni VHF ..... ...... ------------ 1/ Ad eccezione di quelli prescritti nelle Regole III/38.5.1.24, III/41.8.31 e III/47.2.2.13 3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI --------------------------------------------------------------------- Impianti Equipaggiamento a bordo --------------------------------------------------------------------- 1 Sistemi primari 1.1 Impianto radioelettrico VHF .............. 1.1.1 Codificatore DSC .............. 1.1.2 Ricevitore di vigilanza DSC .............. 1.1.3 Radiotelefonia .............. 1.2 Impianto radioelettrico MF 1.2.1 Codificatore DSC .............. 1.2.2 Ricevitore di vigilanza DSC .............. 1.2.3 Radiotelefonia .............. 1.3 Impianto radioelettrico MF/HF 1.3.1 Codificatore DSC .............. 1.3.2 Ricevitore di vigilanza DSC .............. 1.3.3 Radiotelefonia .............. 1.3.4 Radiotelegrafia a stampa diretta .............. 1.4 Stazione terrestre di nave INMARSAT .............. 2 Mezzi secondari di allarme .............. 3 Dispositivi per la ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima 3.1 Ricevitore NAVTEX .............. 3.2 Ricevitore EGC .............. 3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta .............. 4 RLS via satellite 4.1 COSPAS-SARSAT .............. 4.2 INMARSAT .............. 5 RLS VHF .............. 6 Risponditore radar della nave .............. 7 Ricevitore di vigilanza operante su frequenza radiotelefonica di soccorso 2 182 kHz (2/) .............. 8 Dispositivo di emittenza di segnale di allarme radiotelefonico su 2 182 kHz (3/) -------------- 2/ A meno che il Comitato di sicurezza marittima non stabilisca un'altra data, questa voce non dovra' figurare sulla scheda allegata ai certificati rilasciati successivamente al 1› febbraio 1999. 3/ Questa voce non dovra' comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati successivamente al 1› febbraio 1999. 4 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (Regole IV/15.6 e IV/15.7) 4.1 Duplice installazione del materiale ................ 4.2 Manutenzione a terra ................ 4.3 Dispositivo di manutenzione in mare ................ 5 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1› FEBBRAIO 1995 CHE NON SODDISFANO A TUTTE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO IV DELLA CONVENZIONE, COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 (4/) 5.1 Navi tenute ad essere munite di materiale radiotelegrafico in conformita' con la Convenzione in vigore anteriormente al 1 febbraio 1992 --------------------------------------------------------------------- Prescrizioni Disposizioni delle regole prese a bordo --------------------------------------------------------------------- Ore di ascolto per operatore ......... .......... Numero di operatori ......... .......... Vi e' un auto-allarme? ......... .......... Vi e' un impianto principale? ......... .......... Vi e' un impianto di riserva? ......... .......... L'emittente principale e l'emittente di riserva sono separati elettricamente oppure sono combinati? ......... .......... --------------------------------------------------------------------- 5.2 Navi tenute ad essere munite di materiale radiotelefonico in conformita' con la Convenzione in vigore anteriormente al 1› febbraio 1992 --------------------------------------------------------------------- Prescrizioni Disposizioni delle Regole adottate a bordo --------------------------------------------------------------------- Ore di ascolto .......... ............ Numero di operatori .......... ............ --------------- 4/ Questa sezione non dovra' comparire sulla scheda allegata ai certificati rilasciati dopo il 1› febbraio 1999. 6 NAVI COSTRUITE ANTERIORMENTE AL 1› FEBBRAIO 1992 CHE NON SODDISFANO INTERAMENTE ALLE PRESCRIZIONI APPLICABILI DEL CAPITOLO III DELLA CONVENZIONE COSI' COME MODIFICATA NEL 1988 (5/) --------------------------------------------------------------------- Disposizioni adottate a bordo --------------------------------------------------------------------- Impianto radiotelegrafico per imbarcazioni di salvataggio ............. Apparecchio portatile radioelettrico per imbarcazioni e zattere di salvataggio ............. RLS per imbarcazioni e zattere di salvataggio (121,5 MHz e 243,0 MHz) ............. Radiotelefono ............. --------------------------------------------------------------------- SI CERTIFICA che la presente scheda e' corretta sotto tutti gli aspetti RILASCIATA A .................................................................... Luogo di rilascio della scheda) Il.................. ....................... (Data di rilascio) (Firma dell'agente debitamente autorizzato che rilascia la scheda) (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita' che rilascia la scheda) --------------------- 5/ Questa parte non dovra' comparire sulla scheda annessa ai certificati rilasciati successivamente al 1› febbraio 1995. Modello di Certificato di esonero CERTIFICATO DI ESONERO (Bollo Ufficiale) (Stato) Rilasciato in virtu' delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come modificata dal relativo Protocollo del 1988 sotto l'autorita' del Governo ............................................ (nome dello Stato) da ............................................ (persona o organismo autorizzato) Caratteristiche della nave(1/) Nome della nave................................................. Numero o lettere distintive..................................... Porto d'immatricolazione........................................ Stazza lorda.................................................... Numero IMO (2).................................................. E' CERTIFICATO: Che la nave e' esonerata, in virtu' della regola..................... della Convenzione, dall'applicazione delle prescrizioni di........... .................................................................... della Convenzione. Condizioni, qualora esistano, alle quali il Certificato di esonero e' concesso............................................................. .................................................................... Viaggi, se del caso, per i quali il Certificato di esonero e' concesso............................................................. Il presente certificato e' valido fino al..............., a patto che il Certificato.......................al quale e' allegato il presente Certificato rimanga valido. -------------- 1/ Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle. 2/ In conformita' con la Risoluzione A.600(15) "Sistema di numeri IMO di identificazione delle navi" questa informazione puo' essere indicata a titolo facoltativo. Rilasciato a................................................... (Luogo di rilascio del certificato) Il................... ............................ (Data del rilascio) (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita' che rilascia il certificato) Visto di proroga del certificato, se e' valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione della Regola I/14 c) Il presente Certificato, in conformita' con la Regola I/14 c) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........................ a patto che il Certificato......................................., al quale e' annesso il presente certificato, rimanga valido. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato, dopo il completamento della visita di rinnovo ed in caso di applicazione della Regola I/14 d) Il presente Certificato, in conformita' con la Regola I/14 d) della Convenzione, e' accettato come valido, fino al....................... a patto che il Certificato......................................., al quale e' annesso il presente certificato, rimanga valido. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') Visto di proroga del certificato fino a quando la nave giunge nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione della Regola I/14 e) oppure I/14 f) Il presente certificato, in conformita' con le Regole I/14 e)/I/14 f)(3/) della Convenzione, e' accettato come valido fino al........... .................................................................... a patto che il Certificato.............................., al quale e' annesso il presente Certificato, rimanga valido. Firmato:............................. (Firma dell'agente autorizzato) Luogo:............................... Data:................................ (Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorita') ----------------- 3/ Cancellare la dicitura inutile".