DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991, n. 395

Type DPR
Publication 1991-05-27
Ultimo aggiornamento 1998-05-06
State In force
Source Normattiva
articles 72
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Art. 53 (Abbandono di pozzo sterile) 1. Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la preventiva autorizzazione all'Ingegnere capo della Sezione competente, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso. 2. L'Ingegnere capo puo' impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo. 3. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato. 4. Avverso il provvedimento di rifiuto dell'Ingegnere capo il concessionario puo' avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112) ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-05-27;395)".

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 54

Art. 54 (Installazione di impianti fissi di produzione in area marina) 1. Per la installazione di impianti fissi di produzione, il titolare di concessione di coltivazione ricadente, in tutto o in parte, in area marina deve rivolgere istanza, nei casi previsti dalle vigenti norme, all'Amministrazione Marittima per ottenere la concessione all'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale come previsto dal [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327).

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 55

Art. 55 (Iniezione e reiniezione dei fluidi) 1. Nell'ambito delle concessioni di coltivazione la iniezione e la reiniezione dei fluidi, quali definite dall'art. 1, lettere h) ed i), sono disciplinate dall'art. 64 del presente regolamento.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 56

Art. 56 (Campo geotermico internazionale) 1. Qualora si accerti che un campo geotermico si estende da ambo le parti della linea di confine o di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato, con la conseguenza che il campo puo' essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la piu' opportuna azione diplomatica presso le autorita' dello Stato interessato per convenire le modalita' con le quali coltivare il campo predetto.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 57

Art. 57 (Obblighi del concessionario) 1. Il titolare della concessione di coltivazione e' tenuto: a) ad eseguire le operazioni con la piu' rigorosa osservanza delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle amministrazioni dello Stato interessate; b) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dall'Ingegnere capo della Sezione competente ai fini della regolare esecuzione del programma; c) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione; d) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle risorse rinvenute; e) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri richiesti dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e dalla Sezione competente.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 58

Art. 58 (Proroga della concessione) 1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente. 2. La domanda puo' essere presentata se sono decorsi almeno i due terzi del periodo di vigenza e, comunque, prima di 6 mesi dalla scadenza del titolo. 3. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti, sui risultati ottenuti, sulle produzioni effettuate e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, in relazione al programma dei lavori di coltivazione e di ricerca approvato con il decreto di conferimento o di proroga della concessione stessa. 4. Il concessionario deve indicare nella domanda l'area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga stessa. 5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori di coltivazione e di eventuale ulteriore ricerca che il concessionario intende svolgere nel periodo di proroga, con l'indicazione degli obiettivi della ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative. 6. Alla domanda deve inoltre essere allegato il piano di coltivazione e di utilizzazione delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, relativo al periodo di proroga richiesto. 7. Il programma dei lavori ed il piano di coltivazione e di utilizzazione devono essere approvati, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce la proroga.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 59

Art. 59 (Ampliameto o riduzione dell'area della concessione) 1. Il titolare della concessione di coltivazione puo' chiederne l'ampliamento nell'ambito del permesso di ricerca ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie della concessione stessa. 2. L'area ampliata o ridotta ai sensi del comma 1 deve avere le caratteristiche di cui all'art. 39. 3. Per l'ampliamento dell'area della concessione si applicano le pro- cedure previste per il rilascio della concessione di coltivazione. 4. In caso di rinuncia parziale e' dovuto il canone per l'anno in corso.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 60

Art. 60 (Rinuncia) 1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, senza apporvi condizione alcuna. 2. Alla dichiarazione di rinuncia devono essere allegati un dettagliato programma di ripristino finale delle aree interessate dai lavori e una relazione tecnica conclusiva sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti, sulle produzioni e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, nonche' sulle motivazioni che inducono il concessionario alla rinuncia. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisiti i pareri delle altre amministrazioni dello Stato interessate, approva il programma di ripristino e stabilisce eventuali prescrizioni. 4. In merito alla rinuncia provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto di accettazione, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia e previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale. 5. E' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 61

Art. 61 (Modifiche al programma dei lavori) 1. Qualora il titolare della concessione intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione che decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. 2. Qualora il nuovo programma comporti significative variazioni allo studio di valutazione, di cui all'art. 11 della legge, il titolare e' tenuto ad adeguare la documentazione precedentemente presentata che sara' trasmessa alle amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 62

Art. 62 (Modalita' per la revoca della concessione di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico) 1. Il concessionario che, durante i lavori di sviluppo di un campo geotermico di interesse locale, ravvisi la possibilita' di realizzare un progetto che possa assicurare una potenza erogabile complessiva superiore a 20.000 KW termici, e' tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla regione; il Ministero richiede alla regione la documentazione relativa e dispone l'istruttoria per gli accertamenti di cui sopra. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accerta, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, l'esistenza delle condizioni per la realizzazione del progetto, informa la regione dell'esistenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 13, comma 1, della legge ed effettua una nuova classificazione delle risorse ai sensi dell'art. 6 della legge stessa.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 63

Art. 63 (Coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associate) 1. La coltivazione delle risorse geotermiche e delle sostanze associ- ate rinvenute mediante la perforazione di pozzi puo' essere effettuata in regime di permesso di ricerca soltanto per quantitativi limitati e per periodi di tempo non eccedenti la durata del permesso stesso, previa autorizzazione dell'Ingegnere capo della Sezione competente allo scopo di effettuare prove di produzione di lunga durata o di verificare il funzionamento degli eventuali impianti pilota di coltivazione dei fluidi geotermici a scopi energetici. 2. La coltivazione su scala industriale delle risorse geotermiche per scopi energetici e delle eventuali sostanze associate, puo' essere effettuata soltanto dal titolare della relativa concessione conformemente al piano di coltivazione e di utilizzazione contenuto nel progetto geotermico approvato con il decreto di conferimento della concessione stessa. 3. La coltivazione deve comunque essere effettuata attuando un razionale ed organico sviluppo del giacimento scoperto, senza arrecare danni al giacimento stesso o ad altre risorse minerarie ed idriche del sottosuolo.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 64

Art. 64 (Iniezione e reiniezione dei fluidi) 1. L'iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di sotto di falde utilizzabili a scopo civile e industriale, sono autorizzate dall'Ingegnere capo della Sezione competente. 2. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla iniezione o alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, e del programma dei controlli da effettuare ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse minerali. 3. Le operazioni suddette devono essere effettuate all'interno delle aree dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione di cui il richiedente e' titolare, ovvero in permessi o concessioni limitrofe previa autorizzazione dei relativi titolari, utilizzando idonei pozzi geotermici. 4. La relazione tecnica indica in particolare: a) le finalita' dell'operazione; b) la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dei fluidi geotermici originari e dei fluidi da iniettare o reiniettare nel sottosuolo; c) le portate dei fluidi da iniettare e le pressioni di iniezione nel corso dell'operazione; d) la localizzazione delle zone ricadenti nel campo di influenza dei pozzi di cui al comma 3 e la caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica di tali zone; e) eventuali vincoli demaniali o patrimoniali gravanti sulle aree interessate dalle operazioni di iniezione e reiniezione; f) gli elementi disponibili sul sistema di circolazione dei fluidi sotterranei e sulla distribuzione della temperatura e della pressione in profondita'; g) le caratteristiche petrofisiche e geometriche ed i parametri idraulici delle formazioni interessate dalla reimmissione e delle rocce di copertura; h) i sistemi e le tecniche di immissione dei fluidi nel sottosuolo, le apparecchiature di sicurezza e le strumentazioni di misura; i) la conduzione ed i controlli degli impianti di iniezione o reiniezione. 5. Il programma dei controlli riguarda, in particolare, la tipologia e la frequenza dei controlli sulla pressione di iniezione e sulle caratteristiche delle acque di iniezione o dei fluidi di reiniezione, sullo stato dei pozzi, sullo stato e sull'equilibrio idrodinamico del bacino di smaltimento e sulle eventuali interferenze con falde esterne al campo e con punti d'acqua superficiali, nonche' sull'attivita' sismica e sugli eventuali movimenti del suolo. Devono inoltre essere indicati i mezzi e le tecniche che si prevede di utilizzare per l'effettuazione dei controlli stessi. 6. Per le operazioni di reiniezione di breve durata, comunque non superiori a due mesi, il titolare e' esonerato dall'effettuazione dei controlli relativi all'attivita' sismica ed agli eventuali movimenti del suolo. 7. Le operazioni di iniezione e reiniezione nel sottosuolo devono essere eseguite in conformita' con le norme tecniche vigenti in materia e con le particolari cautele, modalita' e condizioni che potranno essere imposte dall'Ingegnere capo al rilascio dell'autorizzazione. 8. Per la perforazione dei pozzi di iniezione e di reiniezione valgono le disposizioni di cui agli articoli 16 o 49 se eseguiti rispettivamente nell'ambito di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione. 9. L'Ingegnere capo puo' disporre d'ufficio, con provvedimento motivato, o su domanda dell'interessato, la sospensione delle attivita'. 10. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo e' ammessoricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 65

Art. 65 (Decadenza) 1. Costituiscono motivi di decadenza dal titolo minerario, in quanto applicabili e non previsti dall'art. 15, comma 1, della legge: a) quelli indicati negli [articoli 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art38) e [39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art39) e negli articoli 31 e 77 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 2 maggio 1968; b) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge; c) quelli indicati negli [articoli 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art41) e [42 della legge 21 luglio 1967, n. 613](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art42) e negli articoli 31 e 80 del relativo disciplinare tipo approvato con D.M. 29 settembre 1967. 2. La decadenza e' pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. 3. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato, non puo' ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso. Tale limitazione non si applica nelle zone di esclusiva di cui all'art. 3 comma 6 della legge.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 66

Art. 66 (Norme sulla contitolarita') 1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere accordati a persone fisiche o giuridiche italiane o degli Stati membri della Comunita' economica europea, o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, o alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di altri Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche nei rispettivi territori, acque territoriali e piattaforme continentali, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata. 2. Il rappresentante unico di cui all'art. 3, comma 5, della legge, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve possedere particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore. 3. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei casi di rinuncia di un contitolare alla propria quota, questa deve essere rilevata dagli altri contitolari o, in mancanza, da uno o piu' terzi preventivamente autorizzati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. 4. Ove non si pervenga, comunque, all'attribuzione della quota rinunciata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato precedera' alla revoca del titolo minerario.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 67

Art. 67 (Gestione unica dei campi geotermici) 1. La coltivazione di giacimenti contigui o vicini, anche se appartenenti a concessionari diversi, puo' essere assoggettata ad una gestione unica, ove ne risulti una piu' razionale coltivazione ed utilizzazione delle risorse geotermiche. 2. Si applicano in merito le disposizioni dell'[art. 50 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1443~art50).

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 68

Art. 68 (Revisione dei permessi di ricerca in corso) 1. I permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati, se il permissionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso di ricerca, fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non chieda la modificazione dell'area stessa e della durata per uniformarla ai requisiti della legge e del presente regolamento. 2. I permessi di ricerca scaduti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali e' stata avanzata istanza di proroga, sono rinnovati per un periodo di 2 anni e 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento stesso. 3. I permessi di ricerca che scadono successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati per un periodo di 2 anni e 6 mesi decorrenti dalla loro originaria scadenza. 4. In caso di rinuncia parziale o di riduzione entro i limiti di cui all'art. 5, comma 1, della legge, l'area residua dovra' avere le caratteristiche di cui all'art. 9.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 69

Art. 69 (Revisione delle concessioni in corso) 1. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate, se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, fino alla loro originaria scadenza. Il concessionario deve chiedere, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la conferma del titolo nonche' l'adeguamento dell'area per uniformarla, ove possibile, alle caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento. 2. Unitamente alla predetta istanza il concessionario e' tenuto a presentare la documentazione tecnica necessaria alla classificazione della risorsa geotermica, nonche' il programma di coltivazione e di eventuale sviluppo del campo geotermico. 3. La conferma e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, che riconosce, contestualmente, il carattere nazionale o locale della risorsa geotermica. Ove la stessa sia classificata di carattere locale, l'Amministrazione provvedera' alla trasmissione degli atti alla Regione competente. 4. Il decreto approva altresi' il programma che il titolare deve svolgere e stabilisce eventuali prescrizioni. 5. In caso di rinuncia parziale, l'area residua della concessione deve avere le caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 70

Art. 70 (Custodia) 1. Il titolare della concessione, in seguito a cessazione della stessa per scadenza del termine, per rinuncia o per pronuncia di decadenza, e' costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della mini- era stessa e delle sue pertinenze alla Pubblica Amministrazione. Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato, sara' sottoscritto dai funzionari della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e della Intendenza di Finanza rispettivamente competenti. 2. L'Ingegnere capo della Sezione competente verifica lo stato della miniera, compresi gli aspetti ambientali, e prescrive i provvedimenti di sicurezza e conservazione che reputa necessari. 3. In tutti i casi di cessazione della concessione il titolare e' tenuto ad eseguire i lavori necessari per la sicurezza e la conservazione della miniera, nonche' il programma di ripristino ambientale da lui stesso proposto o elaborato dall'Ingegnere capo, il quale deve tener conto delle osservazioni delle amministrazioni dello Stato interessate. 4. In caso di inosservanza, l'Ingegnere capo ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario, rimettendo gli atti, ove occorra, alle amministrazioni interessate per la parte di loro spettanza.

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 71

Art. 71 (Riservatezza dei dati) 1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all'Amministrazione ai sensi della legge e del presente regolamento, dai permissionari e dai concessionari, si applicano le disposizioni di cui all'[art. 39 della legge 21 luglio 1967, n. 613](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art39).

Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 72

Art. 72 (Bando) 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato emanera' ogni anno un bando determinando criteri per la presentazione delle domande. Qualora la somma stanziata per l'esercizio in corso sia inferiore alle richieste, l'Amministrazione dara' precedenza alle domande i cui programmi siano meglio rispondenti agli obiettivi previsti dalla legge. Visto, Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BODRATO

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