DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435
Art. 55 Dichiarazione di "tipo approvato" 1. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;347))). 2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;347))). 3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;347))). 4. Sono dichiarati di tipo approvato dal Ministero, ai sensi dell'Art. 11 della legge, gli apparecchi, i dispositivi e i materiali delle singole voci dell'elenco di cui all'allegata Tabella, fermo restando il disposto dell'Art. 15 del presente regolamento. In tale elenco sono altresi' indicate le convenzioni alle quali devono fare riferimento i relativi decreti ministeriali rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il Ministero provvede, con propri decreti, ad aggiornare la Tabella stessa a seguito dell'entrata in vigore di emendamenti alla convenzione successivamente al 1983. TABELLA [1] [2]
APPARECCHI, DISPOSITIVI, MATERIALI
CONVENZIONE
Apparecchi per la respirazione (compresi i caschi e le maschere contro il fumo) SOLAS 74
Apparecchi per la dissalazione dell'acqua marina per imbarcazioni salvataggio SOLAS 74(83)
Apparecchi radio portatili (di competenza del Ministero delle Pos e delle Telecomunicazioni) SOLAS 74(83)
Apparecchi galleggianti SOLAS 74
Apparecchi lanciasagole SOLAS 74(83)
Apparecchio di ausilio alla estrapolazione grafica automatica di dati radar (A.R.P.A.) SOLAS 74(81)
Apparecchiatura per il rilevamento della direzione di provenienza segnali emessi sulla frequenza radiotelefonica di soccorso (di compentenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) SOLAS 74(81)
Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) SOLAS 74(83)
Auto-allarmi radiotelegrafici (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) SOLAS 74
Battello di emergenza [3] SOLAS 74(83)
Boccalini a doppio uso per le manichette antincendio SOLAS 74
Boette luminose ad accensione automatica per salvagente anulari SOLAS 74(83)
Bussole magnetiche [4] SOLAS 74(81)
Cinture di salvataggio SOLAS 74(83)
Dispositivi di manovra delle porte stagne a scorrimento sostituti di quelli a mano con manovella a rotazione continua SOLAS 74
Dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota SOLAS 74
Dispositivo per indicare velocita' e distanza della nave SOLAS 74(81)
Dispositivo di messa a mare a caduta libera di mezzi di salvataggio collettivi SOLAS 74(83)
Dispositivo a scivolo per la messa a mare delle persone SOLAS 74(83)
Dispositivi automatici di sgancio di tipo idrostatico per le rizzedelle zattere di salvataggio SOLAS 74(83)
Dispositivi di sganciamento per imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74(83)
Ecoscandagli SOLAS 74
Estintori di incendio portatili SOLAS 74
Estintori di incendio di grande capacita' SOLAS 74
Girobussole SOLAS 74
Gru per le imbarcazioni di salvataggio [5] SOLAS 74(83)
Gru per i battelli di emergenza [3] SOLAS 74(83)
Gru od altri dispositivi per la messa in acqua delle zattere di salvataggio [6] SOLAS 74(83)
Imbarcazioni di salvataggio [5] SOLAS 74(83)
Impianti a "sprinklers" (limitatamente alle teste spruzzatrici ed al sistema col quale vengono realizzate l'irrorazione automatica e le segnalazioni automatiche) SOLAS 74
Impianti avvisatori o rivelatori automatici di incendio (limitatamente alle teste sensibili ed al sistema col quale vengono realizzate le segnalazioni automatiche) SOLAS 74
Impianto radiotelegrafico per le imbarcazioni di salvataggio (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) SOLAS 74(83)
Indicatore angolo di barra [7] SOLAS 74(81)
Indicatore del numero di giri dell'elica [7] SOLAS 74(81)
Indicatore del passo e del modo di funzionamento per eliche a pale orientabili e di manovra [7] SOLAS 74(81)
Indicatore della velocita' di accostata [7] SOLAS 74(81)
Indumento di protezione termica SOLAS 74(83)
Lampade elettriche di sicurezza SOLAS 74
Luce per le cinture di salvataggio SOLAS 74(83)
Manichette antincendio SOLAS 74
Materiali non facilmente infiammabili per sottofondi di rivestimento di ponte SOLAS 74
Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature penetranti in divisioni di classe "A" e "B" SOLAS 74
Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature d'olio o di combustibile liquido SOLAS 74
Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature di esaurimento delle sentine situate entro o sotto i depositi di carbone o di combustibile liquido o nei locali di macchine o di caldaie, compresi i locali in cui sono sistemate casse di decantazione o pompe SOLAS 74
Materia secca sostitutiva della sabbia nelle "cassette sabbia" SOLAS 74
Pompe a mano per imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74(83)
Radars SOLAS 74
Radiogoniometri (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) SOLAS 74(81)
Radio-faro per la segnalazione, in emergenza, della posizione di un mezzo collettivo di salvataggio (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) SOLAS 74(83)
Ripetitori delle girobussole SOLAS 74(81)
Salvagente anulari SOLAS 74(83)
Scalette per imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio SOLAS 74(83)
Segnali a mano a stelle rosse SOLAS 74
Segnali di salvataggio SOLAS 74
Segnali di soccorso per il ponte di comando SOLAS 74(83)
Segnali di soccorso per le imbarcazioni e le zattere di salvataggio SOLAS 74(83)
Segnali fumogeni per salvagente anulari SOLAS 74(83)
Specchi per segnalazioni diurne SOLAS 74(83)
Tende per le imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74(83)
Tute antincendio SOLAS 74
Tute per l'immersione in acqua SOLAS 74(83)
Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pressione per locali macchine e caldaie SOLAS 74
Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pressione per locali autorimessa ed altri locali da carico destinati al trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per la loro propulsione SOLAS 74
Verricelli per imbarcazioni di salvataggio [5] SOLAS 74(83)
Verricelli per battelli di emergenza [3] SOLAS 74(83)
Verricelli per zattere di salvataggio [6] SOLAS 74(83)
Zattere di salvataggio [6] SOLAS 74(83)
Note alla Tabella: [1] Nella tabella le indicazioni abbreviate SOLAS 74, SOLAS 74(81) e SOLAS 74(83) stanno a significarerispettivamente: SOLAS 74: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980 n. 313 SOLAS 74(81): la SOLAS 74 come emendata a Londra nel 1981 dalla Risoluzione MSC.1(XLV) SOLAS 74(83): la SOLAS 74 come emendata a Londra nel 1981 dalla Risoluzione MSC.1(XLV) e nel 1983 dalla Risoluzione MSC.6(48). [2] Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di cui alla presente tabella, non di tipo approvato e sistemati a bordo anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione. Per navi provenienti da bandiera estera il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare, caso per caso, il mantenimento a bordo di apparecchiature, dispositivi o materiali non riconosciuti di tipo approvato, previo accertamento della loro efficienza od idoneita', anche se tali apparecchiature, dispositivi o materiali sono sistemati a bordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [3] Per i battelli di emergenza di cui agli artt. 104, 105, 113.4, 114 d) e relativi dispositivi per la messa a mare non e' richiesto il riconoscimento di tipo approvato; e' sufficiente che essi siano ritenuti idonei, per l'impiego nei casi di emergenza, dal capo del circondario marittimo. [4] Per le bussole magnetiche il tipo approvato e' richiesto: - per le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, abilitate a navigazione piu' estesa della costiera nazionale o costiera internazionale, e - per le navi da pesca di qualunque stazza abilitate all'esercizio della pesca mediterranea o oceanica. Per le altre navi e' sufficiente che le bussole rispondano alle norme dei regolamenti dell'ente tecnico, in relazione alle caratteristiche delle navi e dei viaggi da compiere. [5] Per navi abilitate a navigazione costiera ed inferiore non e' richiesto che il riconoscimento di "tipo approvato" delle imbarcazioni di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 74(83). Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico. [6] Per navi abilitate a navigazione nazionale, a navigazione internazionale e nazionale costiera ed inferiore, nonche' per navi da pesca adibite alla pesca entro il mare Mediterraneo, non viene richiesto che il riconoscimento di Tipo Approvato delle zattere di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 74(83). Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico. [7] Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire, caso per caso, l'installazione o il mantenimento a bordo di tale apparecchiatura anche in mancanza di apposita dichiarazione di Tipo Approvato.
Regolamento-art. 56
Art. 56 Robustezza strutturale 1. I dimensionamenti strutturali ed i materiali di costruzione dello scafo devono assicurare, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, robustezza adeguata alla navigazione ed al servizio cui la nave e' destinata.
Regolamento-art. 57
Art. 57 Compartimentazione di galleggiabilita' delle navi da passeggeri 1. Le navi da passeggeri devono avere efficace compartimentazione di galleggiabilita' da stabilire in funzione della loro lunghezza, del numero dei passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo che il piu' alto grado di compartimentazione di galleggiabilita' corrisponda alle navi di maggior lunghezza e che trasportano maggior numero di passeggeri nei viaggi piu' lunghi, secondo quanto appresso stabilito. 2. Le navi abilitate alla navigazione internazionale devono soddisfare alle norme di compartimentazione della convenzione pertinenti, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse. 3. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) le navi abilitate alla navigazione nazionale devono soddisfare alle norme della convenzione pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea devono soddisfare alle norme seguenti: (i) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri uguale o superiore a 1000 deve essere compartimentata in modo da non immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti; (ii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 1000 e superiore a 50 deve essere compartimentata in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; inoltre se il numero di passeggeri supera 400 devono essere soddisfatte le condizioni addizionali seguenti: - se il numero di passeggeri e' compreso tra 800 e 1000 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il 60 per cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; - se il numero di passeggeri e' compreso tra 600 e 800 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il 40 per cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; - se il numero di passeggeri e' compreso tra 400 e 600 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando il gavone di prua e il compartimento adiacente sono entrambi allagati; (iii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 150 entro aree ristrette in viaggi durante i quali non si allontani da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione ed ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 50 non ha obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'; (iv) le navi abilitate a navigazione nazionale costiera o litoranea, per le quali la necessita' di trasportare notevoli quantitativi di merci non permette in pratica di richiedere una compartimentazione con piu' di un compartimento allagato, puo' essere applicata, in alternativa alle norme di cui ai punti (i), (ii), (iii) precedenti, la regola 5 (e) (ii) del capitolo II-1 della convenzione 1974; (v) ai fini dei calcoli di compartimentazione richiesti ai punti (i), (ii), (iii) precedenti devono essere usati i seguenti valori di permeabilita': - cisterne, casse catene, spazi che nella condizione di pieno carico sono normalmente riempiti di carico, provviste, bagagli o posta................................... 60% - locali macchine ............................................. 85% - tutti gli altri spazi ....................................... 95% c) le navi abilitate a navigazione locale ((e le navi lagunari)) che trasportino piu' di 350 passeggeri devono essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato. 4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonche' costruite o iscritte nelle matricole o registri nazionali a decorrere dall'8 agosto 1973, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) alle navi abilitate alla navigazione nazionale si applicano le norme della convenzione pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che trasportino piu' di 50 passeggeri, devono essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato a meno che non effettuino viaggi, entro aree ristrette, durante i quali non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione. In tale caso non e' fatto obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'; c) alle navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che trasportino fino a 50 passeggeri nonche' a quelle abilitate alla navigazione locale non e' fatto obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'. 5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite od iscritte nelle matricole o nei registri nazionali anteriormente all'8 agosto 1973 devono mantenere il grado di compartimentazione che esse avevano alla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente all'8 agosto 1973 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono mantenere il grado di compartimentazione richiesto alla data di impostazione chiglia.)) 6. Le navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973 "*], per poter essere abilitate ad una navigazione piu' estesa di quella posseduta, devono soddisfare alle norme di compartimentazione stabilite per la nuova specie di navigazione nei commi precedenti di questo articolo per le navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 "*]. ---------- [*] Data di entrata in vigore del [D.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-11-14;1154).
Regolamento-art. 58
Art. 58 Paratie stagne 1. La sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono soddisfare alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette e dei regolamenti dell'ente tecnico ad esse pertinenti.
Regolamento-art. 59
Art. 59 Doppio fondo 1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere provviste di doppio fondo come previsto dalla convenzione eccetto le navi abilitate a navigazione nazionale locale ((o in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia)), oppure a navigazione nazionale costiera o litoranea entro aree ristrette ed in viaggi di durata tale che esse non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione, per le quali non e' richiesto il doppio fondo.
Regolamento-art. 60
Art. 60 Stabilita' della nave allo stato integro 1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate al servizio cui sono destinate, e tali caratteristiche devono comunque soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico. 2. Tutte le navi che in base all'Art. 13 comma 5 e all'Art. 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro tale da resistere alla situazione finale di allagamento nelle ipotesi di falla per esse prescritte dalla convenzione. ((2-bis. Le navi lagunari che, in base all'articolo 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro secondo i regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato.))
Regolamento-art. 61
Art. 61 Stabilita' in allagamento 1. Le navi da passeggeri di cui al precedente Art. 60, comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condizioni di stabilita' prescritte dalla convenzione.
Regolamento-art. 62
Art. 62 Prova di stabilita' 1. Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabilita': a) dopo il suo completamento; b) dopo il completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilita'.
Regolamento-art. 63
Art. 63 Istruzioni sulla stabilita' 1. Al comandante della nave devono essere fornite istruzioni necessarie perche' egli possa determinare in modo semplice e rapido l'adeguatezza della stabilita' della nave nelle varie condizioni di esercizio. 2. Nel caso previsto dal precedente Art. 62, lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni. 3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve trasmetterne copia al Ministero.
Regolamento-art. 64
Art. 64 Dispensa dalla prova di stabilita' 1. Il Ministero puo' eccezionalmente dispensare dalla prova di stabilita' una nave purche' l'ente tecnico disponga di elementi tali che le caratteristiche di stabilita' della nave dispensata siano sicuramente attendibili e consentano di formulare istruzioni pienamente valide.
Regolamento-art. 65
Art. 65 Modifica dei limiti stagionali del mare Mediterraneo 1. Il n. 3 della sezione II dell'Art. 122 del regolamento speciale approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967 n. 579](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-13;579), e' modificato nei nuovi termini previsti dal punto 3 della regola 51 della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, firmata a Londra il 5 aprile 1966 e resa esecutiva in Italia con [decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-04-08;777).
Regolamento-art. 66
Art. 66 Navi abilitate a navigazione internazionale temporaneamente destinate a navigazione nazionale 1. Il certificato di bordo libero emesso per navi abilitate a navigazione internazionale conserva la sua validita' anche se le navi sono destinate temporaneamente a navigazione nazionale.
Regolamento-art. 67
Art. 67 Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico 1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico: a) avere le scale delle immersioni di cui all'[Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-13;579~art17), senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi; b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all'[Art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-13;579~art120), a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate. ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.))
Regolamento-art. 68
Art. 68 Draghe e bettoline portafango 1. Le draghe portafango devono avere una marca che ne limiti l'immersione durante le operazioni di dragaggio o trasporto fanghi, posizionata in relazione alla stabilita' ed alla robustezza secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Analoga prescrizione e' posta per le bettoline portafango.
Regolamento-art. 69
Art. 69 Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero 1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'Art. 19 della legge, l'autorita' marittima o consolare ha facolta' di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilita' della nave, della natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione. 2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della determinazione dell'eventuale eccesso di carico da sbarcare, l'autorita' marittima o consolare puo' richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le spedizioni alla nave sino a quando l'eccesso di carico non sia stato sbarcato. ((2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge, e' apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri. L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza; b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023; c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.))
Regolamento-art. 70
Art. 70 Mezzi di governo 1. I mezzi di governo principale ed ausiliario e le loro sistemazioni devono corrispondere alle norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Il mezzo di governo principale delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate puo' avere manovra a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la grandezza del timone e la velocita' della nave rendano possibile tale manovra. 3. Sulle navi a vela o a propulsione mista, quando sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del timone, la manovra stessa puo' essere realizzata senza l'intervento di apparecchi di governo. 4. Nei casi in cui la manovra del timone sia effettuata a braccia direttamente sulla barra del timone, deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso. ((4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del timone.))
Regolamento-art. 71
Art. 71 Armamento marinaresco 1. Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente tecnico. ((1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le seguenti modalita': a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate: quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico; b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro di 18 millimetri o di fibra con carico di lavoro equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico; c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e uguale o superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta con cavo avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle della catena; d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma uguale o superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 5 metri; e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate: almeno due cavi le cui caratteristiche tecniche sono determinate dall'ente tecnico. 1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, le dotazioni di armamento marinaresco sono collaudate dall'ente tecnico.))
Regolamento-art. 72
Art. 72 Obbligo della manovra a motore per gli argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o verricelli di ormeggio e tonneggio 1. Nelle navi da carico a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore devono essere azionabili a motore. 2. Nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate le operazioni di ormeggio e tonneggio devono potersi eseguire sollecitamente, a prora ed a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore. ((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni: a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a motore; b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore; c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b), purche' ne sia data evidenza nel manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).))
Regolamento-art. 73
Art. 73 Trasmissione d'ordini dal ponte di comando 1. Tutte le navi ((, ad eccezione delle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate,)) devono avere almeno due mezzi indipendenti per comunicare gli ordini dal ponte di comando al posto, nel locale macchine o nella centrale di comando, dal quale le macchine sono normalmente comandate; uno di tali mezzi deve essere un telegrafo di macchina, dotato di suoneria, che fornisca un'indicazione visiva degli ordini trasmessi e delle risposte fornite sia nei locali predetti sia sul ponte di comando; l'altro deve essere un portavoce ovvero un telefono rispondente alle norme dell'ente tecnico. Devono essere sistemati appropriati mezzi di comunicazione con ogni altra posizione dalla quale le macchine possono essere comandate. 2. Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito, dalla convenzione e dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. Tali mezzi di comunicazione devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico. Essi possono non essere installati per piccole navi, quando e' possibile comunicare agevolmente a voce con la plancia. ((Per le navi lagunari, devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito, dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. I mezzi di comunicazione, che devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico, possono non essere installati quando, a soddisfazione dell'Autorita' marittima, e' possibile comunicare agevolmente a voce tra le posizioni di comando delle macchine e la plancia.)) 3. Quando non sia agevole altra segnalazione diretta, deve essere assicurata, conformemente ai regolamenti dell'ente tecnico, la possibilita' di comunicazione degli ordini tra il ponte di comando ed i posti di manovra a prora ed a poppa; deve anche essere previsto un efficace sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave. ((Per le navi lagunari, detto sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave e' previsto solo per le navi a piu' ponti.)) 4. Le navi non soggette alla convenzione di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in manovra o in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere provviste, in luogo del telegrafo, di un portavoce, ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo e, in aggiunta, di un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del lo- cale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma, ed indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo. ((4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere munite, in luogo di quanto previsto dal comma 1, di un portavoce ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo o di un dispositivo sonoro di trasmissione di ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma e indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo.)) 5. Le navi non soggette alla convenzione, se di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, possono essere provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordine: a) Navi senza personale di guardia in macchina se non in manovra o in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia: telegrafo oppure dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma, ed indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo; b) Navi con personale di guardia in macchina: telegrafo e portavoce o telefono; in luogo del telegrafo puo' essere sistemato un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto. ((5-bis. Per le navi lagunari di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, dove timoniere e motorista sono a vista reciproca non e' richiesto alcun dispositivo di trasmissione di ordini di cui al comma 5. Il dispositivo di trasmissione ordini non e' altresi' richiesto per le navi lagunari bielica di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate.)) 6. Le navi non soggette alla convenzione, se di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, possono essere provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordini: a) per le navi di cui al comma 5 punto a): un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; b) per le navi di cui al comma 5 punto b): un portavoce ed un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; c) per le navi i cui motori possono essere comandati solo dal timoniere oppure ove timoniere e motorista siano a vista reciproca non e' richiesto alcun dispositivo di trasmissione ordini. 7. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, abilitate a navigazione nazionale, devono avere a bordo un mezzo di comunicazione di emergenza costituito da un apparecchio ricetrasmittente fisso o portatile, o di ambedue i tipi, per le comunicazioni tra le stazioni di comando ed i punti di riunione e di imbarco delle persone sui mezzi collettivi di salvataggio.
Regolamento-art. 74
Art. 74 Posizione delle installazioni di emergenza 1. Sulle navi da passeggeri in navigazione internazionale e nazionale, indipendentemente dal numero di passeggeri, e su quelle abilitate agli altri tipi di navigazione, se trasportano piu' di 300 passeggeri, la fonte di energia elettrica, le pompe di incendio, le pompe di sentina, installate per l'emergenza, le batterie di bombole di CO2 per l'estinzione degli incendi e tutte le altre installazioni di emergenza essenziali per la sicurezza della nave, ad eccezione di quelle che servono specificamente gli spazi a proravia della paratia di collisione, devono essere ubicate a poppavia della paratia di collisione e sistemate secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento-art. 75
Art. 75 Lampada per segnalazioni diurne 1. Le navi di stazza lorda superiore a 150 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale o alla navigazione nazionale, devono avere a bordo una lampada per segnalazioni diurne il cui funzionamento non deve dipendere unicamente dalla fonte principale di energia elettrica della nave.
Regolamento-art. 76
Art. 76 Scaletta per piloti 1. Tutte le navi abilitate a viaggi durante i quali possa essere imbarcato il pilota devono avere una scaletta per i piloti come prescritto dalla convenzione. 2. Nel caso in cui la nave sia munita, oltre che della scaletta obbligatoria di cui al precedente comma, anche di dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota, tali dispositivi devono essere di tipo approvato.
Regolamento-art. 77
Art. 77 Strumenti per la determinazione della stabilita' e della robustezza dello scafo 1. Il Ministero puo' autorizzare l'installazione su particolari tipi di navi di apparecchiature atte alla determinazione delle caratteristiche di stabilita' e di robustezza longitudinale.
Regolamento-art. 78
Art. 78 Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'impianto elettrico 1. Su tutte le navi le caratteristiche, la costruzione e la sistemazione a bordo dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e relative parti di allestimento e dell'impianto elettrico devono corrispondere alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento-art. 79
Art. 79 Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione 1. I macchinari, le caldaie e gli altri recipienti in pressione con i relativi sistemi di tubolature ed accessori devono essere progettati e costruiti in modo che essi risultino idonei al servizio al quale sono destinati. 2. Essi inoltre devono essere sistemati e protetti in modo da ridurre al minimo il pericolo per le persone imbarcate, con particolare riferimento alle parti in moto, alle superfici calde, alle parti in pressione e ad altre fonti di rischio. 3. Particolare considerazione deve essere data all'affidabilita' di componenti non duplicati ed essenziali per la propulsione. Devono essere provveduti mezzi idonei affinche' le macchine di propulsione ed i servizi ausiliari essenziali possano riprendere il loro normale funzionamento anche dopo l'avaria di un macchinario ausiliario, anche se con una limitata riduzione della potenza propulsiva rispetto a quella normale, considerando la sicurezza globale della nave.
Regolamento-art. 80
Art. 80 Mezzi di marcia indietro 1. L'apparato di propulsione deve avere una sufficiente potenza di marcia indietro in modo da assicurare un adeguato controllo della nave in ogni circostanza normale. 2. In occasione delle prove in mare prima che la nave entri in servizio, l'ente tecnico deve accertare che l'apparato motore di propulsione abbia la capacita' di invertire, in condizioni di manovra normali, la direzione della spinta del propulsore in un tempo tale da arrestare entro una distanza ragionevole l'abbrivo della nave partendo dalla massima velocita' di esercizio in marcia avanti. La documentazione relativa ai risultati delle suddette prove deve essere disponibile per l'uso del comando di bordo.
Regolamento-art. 81
Art. 81 Punto di infiammabilita' del combustibile ((...)) 1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto di infiammabilita' non inferiore a 60°C eccetto per i casi di cui ai commi 2, 3 e 4 di questo articolo e di cui all'articolo 193. 2. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore a 60°C, ma non inferiore a 43°C, e' consentito per i generatori di emergenza e per gli altri usi di cui al precedente comma 1, a condizione che la temperatura ambiente dei locali in cui il combustibile e' mantenuto o utilizzato sia sempre inferiore di almeno 10°C rispetto al punto di infiammabilita' del combustibile stesso. 3. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore ai valori sopra riportati, come il petrolio greggio, e' consentito, sulle navi da carico, purche' il combustibile non sia conservato nei locali macchine e l'impianto del combustibile corrisponda alle norme dell'ente tecnico. ((3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 4. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore a 43°C e' anche consentito su navi propulse da motori fuoribordo di potenza inferiore a 18,4 kW. 5. I punti di infiammabilita' di cui ai precedenti commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.
Regolamento-art. 82
Art. 82 Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione 1. Le installazioni elettriche devono essere tali che: - i servizi ausiliari necessari per mantenere la nave nelle condizioni di funzionamento ed abitabilita' ordinarie siano assicurati senza ricorso alla fonte di energia di emergenza; - i servizi essenziali per la sicurezza siano assicurati nelle varie condizioni di emergenza. 2. Tutte le navi ((, con esclusione delle navi lagunari,)) sulle quali l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo per azionare piu' di un utente ausiliario indispensabile alla propulsione od alla sicurezza della nave devono essere provviste di due gruppi elettrogeni principali. 3. Le installazioni elettriche devono inoltre essere tali da garantire la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave da pericoli di natura elettrica derivanti da corto circuiti, sovraccorrenti, difetti di isolamento e presenza di sorgenti di ignizione in luoghi ove possano crearsi atmosfere esplosive.
Regolamento-art. 83
Art. 83 Criterio generale per la protezione contro gli incendi 1. La protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee, tenuto conto del servizio cui esse sono destinate e della navigazione cui sono abilitate, a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo le pertinenti norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico e salve le altre disposizioni speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o delle merci nocive all'ambiente.
Regolamento-art. 84
Art. 84 Navi da passeggeri 1. Le navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986 devono soddisfare alle norme della convenzione per navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986, fermo restando il disposto dell'Art. 2, comma 7, devono soddisfare alle norme della convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse, dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali: a) le manichette anticendio dei locali macchine e quelle di altri spazi della stessa natura, ove vi sia rischio di spargimento di combustibile, devono essere dotate di boccalini che permettano di inviare acqua spruzzata sul combustibile o, in via alternativa, di tipo a doppio uso. Devono inoltre essere previste prolunghe metalliche il cui numero e caratteristiche sono stabiliti nei regolamenti dell'ente tecnico; b) nel caso di navi che trasportano meno di 36 passeggeri devono essere soddisfatte le prescrizioni del comma 2 del successivo Art. 85 che risultino aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente articolo.
Regolamento-art. 85
Art. 85 Navi da carico 1. Le navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986 devono soddisfare alle norme della convenzione per navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986, fermo restando il disposto dell'Art. 2, comma 7, devono soddisfare alle norme della convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse, dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali: a) devono almeno soddisfare alle norme sulla estinzione incendi della convenzione 1948 per navi nuove, anche se la loro chiglia era gia' stata impostata il giorno dell'entrata in vigore di tale convenzione; b) devono essere dotate di dispositivi per arrestare i ventilatori dei locali macchine e dei locali da carico e per chiudere tutti i passaggi, le condotte di ventilazione, le intercapedini perimetrali intorno alle ciminiere ed altre eventuali aperture di tali locali. In caso di incendio, tali dispositivi si devono poter manovrare dall'esterno di detti locali e la ventilazione meccanica dei locali macchine deve poter essere arrestata da un punto facilmente accessibile situato al di fuori dei locali stessi e dei relativi cofani; c) devono essere dotate di dispositivi per arrestare i ventilatori per il tiraggio forzato o attivato, le pompe per il travaso del combustibile liquido, le pompe del servizio del combustibile liquido ed altre simili pompe; d) tutte le tubolature del combustibile liquido che, se danneggiate, porterebbero alla fuoriuscita del combustibile da un deposito, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio giornaliero, situati sopra il doppio fondo, devono essere munite di un rubinetto o di una valvola direttamente sistemati sulla cassa o sul deposito. Tali rubinetti o valvole, in caso di incendio nel locale dove sono ubicati detti depositi o casse, devono poter essere chiusi da una posizione sicura, ubicata al di fuori del locale stesso. Nel caso particolare di depositi-cisterna situati in gallerie assi, gallerie tubi, o in locali similari, ferma restando la sistemazione delle valvole in corrispondenza di detti depositi, l'intercettazione dei depositi stessi, in caso di incendio, puo' essere effettuata tramite una valvola addizionale sistemata sulla tubolatura o sulle tubolature, al di fuori della galleria o del locale similare. Se tale valvola addizionale e' sistemata nel locale macchine, essa deve essere manovrabile da una posizione esterna a tale locale; e) se vi sono a bordo radiatori elettrici, essi devono essere fissi in opera e costruiti in modo da ridurre al minimo il pericolo d'incendio. Non sono ammessi radiatori il cui elemento riscaldante sia cosi' esposto che, a causa del calore da esso sviluppato, tende, o altri oggetti simili possano carbonizzarsi o prendere fuoco; f) le manichette da incendio dei locali macchine e quelle di altri spazi della stessa natura, ove vi e' rischio di spargimento di combustibile, devono essere dotate di boccalini che permettano di inviare acqua spruzzata sul combustibile o, in via alternativa, di tipo a doppio uso. Tali navi devono inolte essere dotate di prolunghe metalliche per i suddetti boccalini, nel numero e con le caratteristiche stabiliti nei regolamenti dell'ente tecnico; g) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 4000 tonnellate, nel caso che le paratie dei corridoi dei locali alloggio non siano in acciaio o costruite con pannelli di classe B, devono essere sistemati vicino all'estremita' di ogni percorso di sfuggita estintori addizionali a schiuma da 9 litri o equivalenti.
Regolamento-art. 86
Art. 86 Navi da passeggeri 1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea ((, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia,)) devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le materie concernenti la protezione antincendio non trattate nei suddetti regolamenti devono essere applicate le nrome della convenzione per navi costruite a decorrere dal 1o luglio 1986, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 2. Le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il disposto dell'Art. 2, comma 7, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla data di costruzione delle stesse; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, eccetto quelle di cui al punto c) devono soddisfare le norme della convenzione in relazione alla data di costruzione delle stesse, per quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente tecnico in relazione alla riduzione del rischio di innesco e propagazione di incendi derivante da opportuna ubicazione dei locali di alloggio rispetto agli altri locali della nave e dalla riduzione del numero delle potenziali sorgenti di ignizione; c) le navi in navigazione nazionale costiera o litoranea, entro aree ristrette in viaggi durante i quali non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione ((, le navi in navigazione nazionale locale e in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia)), aventi stazza lorda uguale o superiore a 100 tonnellate o di qualsiasi stazza che trasportino piu' di 350 passeggeri devono essere dotate di un impianto fisso di estinzione incendio nel locale macchine corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico ovvero, se cio' non e' ritenuto possibile dall'ente tecnico, di una pompa incendio di emergenza ubicata esternamente al locale macchine. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in navigazione speciale, il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio e di soccorso. ((3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano le seguenti diposizioni: a) per le navi esistenti rimangono in vigore i provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022; b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 200 tonnellate puo' essere omessa la sistemazione di un impianto idrico antincendio qualora siano presenti: 1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita dai regolamenti dell'ente tecnico; 2) sedili e materiali di rivestimento certificati non combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a «limitata attitudine a propagare la fiamma»; 3) impianto fisso di estinzione incendi per il locale apparato motore; 4) estintori portatili equamente distribuiti a bordo in quantita' non inferiore al 150 per cento del minimo previsto dai regolamenti dell'ente tecnico; 5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte di comando non sia a livello del ponte principale.))
Regolamento-art. 87
Art. 87 Navi da carico 1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione internazionale e quelle di qualsiasi stazza abilitate a navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea o locale devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data suddetta. Per le materie concernenti la protezione anticendio non trattate nei suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della convenzione per navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 2. Le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il disposto dell'Art. 2, comma 7, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 1000 tonnellate in navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea devono corrispondere alle norme di cui all'Art. 85, comma 2; b) navi di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate in navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea e quelle aventi stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate in navigazione internazionale devono essere dotate di una pompa da incendio; c) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e navi a vela di qualunque stazza: per l'applicazione della norma di cui al precedente comma 2-b) la pompa incendio puo' essere azionata dai motori di propulsione o a braccia. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in navigazione speciale, il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio e di soccorso.
Regolamento-art. 88
Art. 88 Norme addizionali 1. Le navi da passeggeri, che trasportano piu' di 36 passeggeri, provenienti da bandiera estera, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente al 10 settembre 1980, abilitate alla navigazione nazionale o internazionale, oltre ad essere rispondenti alle prescrizioni del comma 2 dell'Art. 84 o dell'Art. 86, devono soddisfare almeno alle prescrizioni della parte F del capitolo II-2 della convenzione 1974, concernenti le navi costruite tra il 19 novembre 1952 e il 26 maggio 1965, anche se esse siano state costruite prima di tale periodo ed anche se dette prescrizioni comportino sostanziali alterazioni strutturali.
Regolamento-art. 89
Art. 89 Scale, corridoi e porte di sfuggita 1. In tutti i locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio, nei locali in cui l'equipaggio presta normalmente servizio, in quelli dell'apparato motore e delle caldaie e nelle gallerie assi devono essere previste scale, scalette, corridoi e porte idonei ad assicurare un rapido mezzo di sfuggita per raggiungere il ponte delle imbarcazioni. 2. Sulle navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 ((e sulle navi lagunari nuove)): a) il numero dei mezzi di sfuggita dai locali deve soddisfare alle norme della convenzione. Tuttavia per locali o gruppi di locali aventi superficie inferiore a circa 50 metri di sfuggita di cui all'Art. 35, puo' accettare un solo mezzo di sfuggita se cio' e' giustificato dal tipo e dell'ubicazione dei locali interessati e dal numero delle persone che normalmente possono esservi alloggiate o prestarvi servizio; b) le dimensioni dei mezzi di sfuggita ed il numero delle scale in tutti i locali di alloggio e servizio per passeggeri ed equipaggio, salvo quanto precisato alla successiva lettera c), devono soddisfare alle norme seguenti: (i) devono esserci: - almeno 1 scala per ogni locale, o gruppo di locali, destinati a 50 persone o meno; - almeno 2 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 50 e fino a 120 persone; - almeno 3 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 120 e fino a 200 persone; - almeno 3 scale, piu' tante altre scale quante sono le centinaia (o frazione) di persone oltre le 200, per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 200 persone; (ii) per le scale esterne si ammette una portata di persone doppia di quella sopra indicata; (iii) non sono ammesse scale, corridoi e porte per la sfuggita di larghezza inferiore a 65 centimetri. Una scala di larghezza uguale o superiore a 120 centimetri puo' essere considerata una scala doppia in quanto percorribile da due persone affiancate; (iv) gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri ed una pedata adeguata all'alzata, che per le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non deve essere inferiore a 25 centimetri ((, mentre sulle navi lagunari nuove gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri e una pedata adeguata all'alzata e tali da ottenere un'inclinazione non superiore a 45°)). In ogni caso i passaggi devono essere realizzati in modo che la loro ampiezza sia, a giudizio dell'ente tecnico, sufficiente quando, ad una stessa scala o corridoio o porta debbano affluire simultaneamente, in caso di allarme, le persone provenienti da diversi locali inferiori per raggiungere i ponti superiori. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare un numero di scale inferiore a quello sopra indicato, tenuto conto della posizione e della larghezza delle scale stesse. c) i mezzi di sfuggita dei locali ove l'equipaggio presta normalmente servizio, dal locale apparato motore, dal locale caldaie e dalle gallerie assi, nonche' dai locali di alloggio di navi da carico e assimilabili, di lunghezza inferiore a 30 metri, ((e per le navi lagunari nuove indipendentemente dalla loro lunghezza,)) devono avere larghezza non inferiore a 400 millimetri e scalini con pedata e alzata adeguate al tipo prescelto di scala o di scaletta; d) le scale interne ed i relativi sostegni devono essere di acciaio o di altro materiale idoneo in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Sulle navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973, fermo il disposto dell'Art. 2, comma 7, le scale interne ed i relativi sostegni delle navi da passeggeri che trasportano piu' di 150 passeggeri, nonche' quelli sotto il ponte esposto delle navi da carico aventi stazza lorda maggiore di 4000 tonnellate devono essere di acciaio o altro materiale idoneo in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico. ((3-bis. Le navi lagunari esistenti restano soggette alla osservanza della sola normativa riguardante scale, corridoi e porte di sfuggita in vigore alla data della loro costruzione.)) 4. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare sistemazioni di mezzi di sfuggita diverse da quelle sopraindicate che abbiano efficacia equivalente al fine di cui al comma 1 del presente articolo.
Regolamento-art. 90
Art. 90 Equipaggiamenti da vigile del fuoco 1. Ogni equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale ed un apparecchio di respirazione aventi le caratteristiche prescritte dalla convenzione. 2. Tutte le navi da passeggeri devono avere a bordo equipaggiamenti da vigile del fuoco secondo le norme della convenzione, salvo quelle di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, senza cabine per passeggeri, abilitate a navigazione non piu' estesa di quella nazionale costiera, che possono non avere gli equipaggiamenti predetti. 3. Sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 400 tonnellate devono essere sistemati equipaggiamenti da vigile del fuoco in numero corrispondente a quanto sotto specificato: 1 su navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate 2 su navi di stazza lorda compresa tra 500 tonnellate e 30000 tonnellate 3 su navi di stazza lorda maggiore di 30000 tonnellate. ((3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.))
Regolamento-art. 91
Art. 91 Stazione anticendio 1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero uguale o superiore a 400 passeggeri, il servizio di prevenzione e di estinzione incendi deve essere accentrato in un locale denominato "stazione antincendio". 2. La stazione anticendio deve essere provvista delle seguenti dotazioni: - almeno 3 equipaggiamenti da vigile del fuoco; - 2 maschere con filtro polivalente; - 2 coperte di amianto; - 2 estintori portatili; - un numero di pile e lampadine elettriche di ricambio sufficienti per almeno il 50 per cento di quelle che fanno parte di tutte le lampade di sicurezza esistenti a bordo; - 2 cinture di cuoio dotate di idonei attrezzi come previsto nell'Art. 92; - 1 borsa per elettricisti, con gli attrezzi del mestiere; - 4 buglioli muniti di cavetto di adeguata lunghezza; - 1 robusto palo di ferro ad unghia (pie' di porco); - 1 scala portatile, provvista di ganci, con prolunga proporzionata all'altezza dei locali; - 1 trapano elettrico portatile che permetta di aprire una via di accesso di emergenza attraverso ponti, cofani e paratie divisionali anticendio; - 1 estintore a CO2 da almeno 20 chilogrammi su carrello, ubicato in locale adatto per poter essere prontamente usato. 3. Per le navi da passeggeri di stazza lorda superiore a 20000 tonnellate possono essere prescritte dal Ministero piu' di una stazione di antincendio e dotazioni aggiuntive a quelle di cui al precedente comma 2, su proposta del capo del circondario marittimo. 4. La stazione antincendio deve avere congrua capacita' ed essere provvista di tutte le sistemazioni per la custodia degli apparecchi ed attrezzi costituenti le dotazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. 5. La stazione anticendio deve essere dotata di mezzi di comunicazione (telefono o portavoce) con il ponte di comando.
Regolamento-art. 92
Art. 92 Squadra dei vigili del fuoco 1. Sulle navi che a norma del precedente Art. 91 sono provviste della stazione antincendio deve essere istituita una "squadra dei vigili del fuoco" alla quale e' preposto un ufficiale di coperta. 2. La squadra dei vigili del fuoco e' costituita dal capo squadra - in genere un carpentiere - e dal numero sottoindicato di uomini di equipaggio, tra i quali deve essere compreso almeno un elettricista: - 12 uomini per navi di stazza lorda superiore a 20000 tonnellate; - 8 uomini per navi di stazza lorda superiore a 10000 tonnellate fino a 20000 tonnellate; - 4 uomini per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate fino a 10000 tonnellate. 3. Il personale destinato alla squadra dei vigili del fuoco deve essere scelto dal comandante fra gli elemementi ritenuti piu' idonei per il complesso delle qualita' morali, fisiche, professionali e di carattere, con preferenza per coloro che abbiano frequentato un corso di addestramento inteso al migliore espletamento dei compiti di cui all'Art. 212. 4. Il personale che costituisce la squadra dei vigili del fuoco indossa la divisa della propria categoria contrassegnata da un distintivo speciale costituito da due asce incrociate ed un elmo su fondo rosso, oppure da un bracciale azzurro con le lettere V.F. in rosso. Esso deve alloggiare nelle vicinanze della stazione anticendio ed e' esente dal servizio notturno; di giorno presta il servizio inerente al proprio grado, qualifica e categoria. 5. L'alloggio dei vigili deve avere una comunicazione efficiente e diretta (telefono o portavoce) con il ponte di comando. 6. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 20000 tonnellate la comunicazione telefonica o con portavoce deve essere realizzata con almeno uno dei posti di guardia notturna negli alloggi passeggeri. 7. La dotazione personale di ciascun vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale, quale descritto nella convenzione, ad eccezione della veste protettiva, ed inoltre: - 1 estintore portatile; - 1 cintura di cuoio dotata di idonei attrezzi. In luogo della cintura gli elettricisti che fanno parte della squadra dei vigili del fuoco devono essere forniti di borsa con gli attrezzi del mestiere; - 1 maschera con filtro polivalente.
Regolamento-art. 93
Art. 93 Criterio generale sui mezzi di salvataggio 1. La consistenza ed il tipo dei mezzi di salvataggio di tutte le navi devono essere stabiliti secondo le pertinenti norme della convenzione per le navi ad essa soggette e del presente regolamento e, salve le altre disposizioni speciali concernenti i mezzi di salvataggio delle navi adibite al trasporto di merci pericolose, tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono autorizzate a trasportare - passeggeri, equipaggio ecc. - della loro compartimentazione di galleggiabilita' e stabilita' e della specie di navigazione e servizio cui sono abilitate.
Regolamento-art. 94
Art. 94 Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio 1. I requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, devono rispondere alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico, salvo quanto stabilito al successivo Art. 96. 2. Sui mezzi collettivi e individuali di salvataggio devono essere sistemati elementi costituiti da materiale retroriflettente per facilitare il loro ritrovamento, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Per la navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali dispositivi devono essere sistemati entro il 1 luglio 1991. 3. Quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi non deve servire piu' di sei zattere. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle quali detti dispositivi servono un numero maggiore di zattere, il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' aumentare tale numero a sette in relazione alle caratteristiche della nave e della sua navigazione. 4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di lunghezza superiore a 24 metri, abilitate alla navigazione piu' estesa della locale, che non hanno a bordo battelli di emergenza, almeno una imbarcazione di salvataggio deve essere a motore e deve poter essere recuperata rapidamente. ((4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico; b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non piu' di sei zattere; c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del presente regolamento; d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio gia' a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti; e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche nuove.))
Regolamento-art. 95
Art. 95 Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio 1. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo in modo da consentire un loro rapido e sicuro impiego e, per quanto possibile, in posizione sicura e ridossata. Quando ritenuto necessario, a giudizio dell'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, devono essere previste sistemazioni per la loro protezione contro danni da colpi di mare. 2. I mezzi di salvataggio, ad eccezione di quelli progettati per essere messi a mare a caduta libera, devono essere sistemati a bordo in zone ubicate in posizione tale da rendere l'operazione di messa a mare sicura, tenendo conto, in particolare, della distanza dall'elica e dalle parti dello scafo con i fianchi sensibilmente rientranti, in modo che l'operazione stessa venga effettuata, per quanto possibile, lungo i fianchi verticali. Se le zone predette interessano la parte prodiera della nave, devono trovarsi a poppavia della paratia di collisione. 3. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere messi a mare mediante dispositivi di tipo approvato, ad eccezione di quelli: (i) - sui quali l'imbarco avviene da un ponte che si trova a meno di 4,5 metri al di sopra del minimo galleggiamento previsto per la nave, in condizioni di esercizio; - che abbiano massa minore o uguale a 185 chilogrammi; - che siano sistemati a bordo in modo da essere messi a mare direttamente dalla propria posizione in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale, fino a 10, e di sbandamento trasversale, su un lato o sull'altro, fino a 20; (ii) aventi massa minore o uguale a 185 chilogrammi e che siano aggiuntivi rispetto ai mezzi collettivi di salvataggio per il 200 per cento delle persone imbarcate. 4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i cavi dei paranchi dei dispositivi di messa a mare dei mezzi di salvataggio devono essere di acciaio. 5. Le imbarcazioni di salvataggio, sistemate nella propria posizione a bordo, devono essere collegate ai loro dispositivi di messa a mare. 6. Le zattere di salvataggio ammainabili devono essere sistemate entro il raggio di azione del gancio di sospendita della gru. Il Ministero puo' consentire che parte di esse siano sistemate fuori di tale area a condizione che sia adottato un mezzo per il loro spostamento ritenuto idoneo dell'ente tecnico. 7. L'autorita' marittima puo' richiedere, se lo ritiene necessario, la dotazione di mezzi adeguati per tenere le imbarcazioni e le zattere di salvataggio ammainabili accostate al fianco della nave per consentire l'imbarco delle persone in modo sicuro. 8. Le zattere di salvataggio lanciabili devono essere sistemate: a) in posizione tale per cui possano essere lanciate lontano dai masconi, dallo strapiombo di poppa ed a adeguata distanza dalle eliche; b) su apposite rampe, se ritenuto necessario dall'autorita' marittima sentito l'ente tecnico; c) in posizione tale da potere essere liberate manualmente dai propri mezzi di ritenuta. 9. In corrispondenza di ciascuna zona per la messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio o fra due di tali zone, quando contigue, deve esservi una scaletta per l'imbarco sui mezzi stessi. Tale scaletta deve essere costruita in unico pezzo, rigido o flessibile, ed avere lunghezza uguale alla distanza fra il ponte ed il galleggiamento minimo della nave, da assumere fra quelli relativi alle diverse condizioni di esercizio, considerando la nave stessa in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale e sbandata di 15o da un lato o dall'altro. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire che le suddette scalette siano sostituite da dispositivi di tipo approvato che permettano l'imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio, quando messi a mare, a condizione che la nave sia comunque dotata di almeno una scaletta per lato. Devono essere adottati adeguati accorgimenti per impedire lo scarico d'acqua dalla nave sui mezzi collettivi di salvataggio durante l'abbandono nave. 10. I punti di riunione e di imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio devono essere scelti in modo da consentire anche l'imbarco di ammalati in barella. 11. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato a bordo completo delle dotazioni prescritte e in modo tale che: a) non interferisca, inclusi i dispositivi per il suo mantenimento in sito, con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di salvataggio o battello di emergenza; b) sia il piu' vicino possibile alla superficie dell'acqua; tuttavia, nel caso di mezzo collettivo di salvataggio ammainabile, la posizione dello stesso per l'imbarco delle persone deve trovarsi a non meno di 2 metri dalla linea di galleggiamento della nave a pieno carico, da assumere in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinali e sbandata di 20, da un lato o dall'altro, oppure dell'angolo di inizio di immersione del trincarino del ponte di coperta quando quest'ultimo e' minore di 20. Nel caso di navi di limitate dimensioni, il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire che la posizione di imbarco delle persone sia ad una distanza inferiore ai 2 metri suddetti; c) sia in condizione di pronto impiego, in modo che due membri dell'equipaggio siano in grado di predisporlo per l'imbarco delle persone e la messa a mare in meno di 5 minuti; d) nel caso di mezzo collettivo di salvataggio lanciabile, esso si trovi in posizione tale da essere facilmente trasportabile da un lato all'altro, quando cio' sia richiesto dalle norme; e) sulle navi da carico di lunghezza maggiore o eguale ad 80 metri e minore di 120 m, le imbarcazioni di salvataggio ammainabili lungo i fianchi siano ubicate in modo tale che la distanza fra la loro estrema poppa e l'elica sia non minore della lunghezza dell'imbarcazione stessa. Sulle navi da carico di lunghezza maggiore o uguale a 120 metri e su quelle da passeggeri di lunghezza maggiore o uguale ad 80 m, la distanza predetta deve essere non minore di una lunghezza e mezza dell'imbarcazione. 12. I salvagente anulari muniti di boetta luminosa ad accensione automatica secondo le disposizioni degli Artt. 107 e 118, devono essere sistemati: a) due sul ponte di comando, uno a dritta ed uno a sinistra, in posizione tale che il lancio in mare sia effettuato con la maggiore rapidita' possibile; sulle navi aventi stazza lorda superiore a 200 tonnellate tali salvagente devono essere sistemati ciascuno su scivolo di forma appropriata a giudizio dell'ente tecnico; b) i rimanenti, quando richiesti, due a prora, uno a dritta e uno a sinistra, e parimenti a poppa. 13. Per piccole navi le quali abbiano ponte di imbarco sulle imbarcazioni a meno di 2 metri sopra la linea di minima immersione di navigazione, le gru possono essere calcolate in base al solo peso dell'imbarcazione completa di dotazioni e con due persone a bordo. Per tali gru non e' prescritto il riconoscimento di tipo approvato, salva l'osservanza dei regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento-art. 96
Art. 96 Deroghe 1. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire l'impiego di imbarcazioni piu' leggere e maneggevoli di quelle regolamentari quando la sistemazione di imbarcazioni regolamentari non sia pratica o ragionevole, a condizione che le imbarcazioni impiegate siano dotate di dispositivi di galleggiabilita' e siano idonee in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento-art. 97
Art. 97 Controlli iniziali e visite 1. La rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni dell'Art. 94 e' verificata dall'ente tecnico. 2. In occasione della visita iniziale di cui all'Art. 22 e delle visite periodiche e intermedie di cui all'Art. 47 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio ed il loro buono stato di conservazione. 3. In occasione di ogni visita di rinnovo dei certificati di sicurezza o di idoneita' per navi da passeggeri e di sicurezza dotazione o di idoneita' per navi da carico, gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono integrati da una prova di ammaino eseguita con i criteri seguenti: ogni imbarcazione di salvataggio viene ammainata fino a lambire la superficie dell'acqua ed e' quindi caricata con pesi costituiti da oggetti distribuiti su tutta la lunghezza, di entita' in chilogrammi pari al numero di persone che l'imbarcazione e' autorizzata a trasportare moltiplicato per 75 piu' il 5 per cento; successivamente, l'imbarcazione viene ammainata in acqua e sganciata dai paranchi. In alternativa, la prova puo' essere eseguita caricando l'imbarcazione prima dell'ammaino senza la maggiorazione del 5 per cento. Qualora la prova sia eseguita caricando l'imbarcazione dopo averla ammainata a pelo d'acqua, e' ammesso l'uso di acqua alla rinfusa adottando particolari precauzioni per evitare l'eventuale sovraccarico sulle gru derivante dalla presenza di specchi liquidi. ((3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e' verificata dall'ente tecnico; b) in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22 e delle visite periodiche di cui all'articolo 25, comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione; c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.))
Regolamento-art. 98
Art. 98 Mezzi di salvataggio e relativi apparecchi e dispositivi di tipo approvato 1. I mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, di cui alla Tabella allegata al libro I del presente regolamento sistemati a bordo delle navi abilitate a navigazione piu' estesa della costiera nazionale o costiera internazionale e costruite anteriormente al 1 luglio 1986, se soggette alla convenzione, o alla data di entrata in vigore del presente regolamento se non soggette alla convenzione, che risultino in soddisfacenti condizioni, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, possono essere mantenuti a bordo fino a che se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione. 2. Per i mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, sistemati a bordo delle predette navi a decorrere dal 1o luglio 1986, se soggette alla convenzione, o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se non soggette alla convenzione, in sostituzione di quelli gia' esistenti o in occasione di importanti lavori di riparazione o trasformazione, nonche' di modifiche che comportino la sostituzione oppure l'aggiunta di tali mezzi, apparecchi e dispositivi ad essi relativi, puo' applicarsi la regola 1.4.3 del capitolo III della convenzione a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico. Fatto salvo quanto previsto dalla regola 1.4.3 della convenzione per quanto attiene le imbarcazioni e le zattere di salvataggio ed i relativi dispositivi per la messa a mare, i mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, sostituiti o installati dopo il 1 luglio 1991, devono essere conformi alle norme del "tipo approvato" secondo le indicazioni riportate nella citata Tabella.
Regolamento-art. 99
Art. 99 Segnali di soccorso sul ponte di comando 1. Le navi passeggeri devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze apparecchi atti ad effuttuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: - 12 razzi a paracadute a luce rossa; - 12 segnali a mano a stelle rosse; - 12 fuochi a mano a luce rossa (6 per le navi di stazza lord inferiore a 200 tonnellate). I segnali di cui sopra devono essere custoditi in cassette o recipienti stagni, dipinti di rosso, con la scritta "segnali di soccorso". 2. Le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle imme- diate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: - 12 razzi a paracadute a luce rossa; - 6 segnali a mano a stelle rosse; - 9 fuochi a mano a luce rossa; - 1 lampada per segnalazioni diurne.
Regolamento-art. 100
Art. 100 Controllo delle cassette per corredo farmaceutico 1. Le cassette per corredo farmaceutico devono essere controllate dalla commissione di visita in occasione degli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione. 2. Sulle navi che hanno medico a bordo, questi deve provvedere a controllare saltuariamente le cassette stesse facendone annotazione sul giornale sanitario. Tale annotazione deve essere riportata sul giornale generale di contabilita'. 3. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate, i controlli di tali cassette devono essere effettuati dall'autorita' marittima, insieme con l'autorita' sanitaria marittima, con periodicita' annuale.
Regolamento-art. 101
Art. 101 Disposizione per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986 1. Le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico o equivalente, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo, salvo quelle di cui al successivo punto 2. 2. Le navi da carico sprovviste di sovrastrutture centrali, aventi lunghezza 150 metri o piu', devono essere dotate, in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone, sistemata il piu' possibile a proravia per quanto ragionevole e praticabile. 3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate, costruite anteriormente al 19 novembre 1952, puo' essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che conservino le imbarcazioni o l'imbarcazione esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o piu' zattere di salvataggio, anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo. 4. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite anteriormente al 19 novembre 1952, puo' essere consentito, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore, sempreche' sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' comprese tra 61 e 100 persone non siano ne' imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 6. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purche' le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera alla data predetta e risultino efficienti.
Regolamento-art. 102
Art. 102 Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale 1. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, abilitate alla navigazione nazionale, devono soddisfare alle prescrizioni della convenzione per navi da passeggeri in viaggi internazionali brevi, salvo quanto previsto dalla nota "6] alla Tabella allegata al libro I del presente Regolamento. 2. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate alla navigazione nazionale, se non soddisfano alle prescrizioni del comma precedente, devono soddisfare alle prescrizioni del capitolo III, regola 27 della convenzione 1974, salvo quanto specificato nei successivi commi da 3 a 7. 3. Quando sono prescritte imbarcazioni di salvataggio, il loro numero non puo' essere inferiore: per navi di lunghezza uguale o inferiore a 58 metri, a due imbarcazioni, una per lato; per navi di lunghezza superiore a 58 metri, a quattro imbarcazioni, due per lato, ovvero a due, una per lato, se sufficienti ad accogliere tutte le persone imbarcate. 4. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri devono essere sistemate due imbarcazioni di emergenza, una per lato "*]. Tali imbarcazioni possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 5. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri, due delle imbarcazioni di salvataggio devono essere a motore, rispondenti alle prescrizioni del capitolo III, regola 9 della convenzione 1974. Tali imbarcazioni possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 6. Quando il numero dei posti nelle imbarcazioni di salvataggio prescritte dai precedenti commi e' inferiore al numero massimo delle persone a bordo, devono essere imbarcate, ad integrazione, zattere di salvataggio ammainabili di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere le persone che non trovano posto nelle suddette imbarcazioni. 7. Su tutte le navi, oltre ai mezzi collettivi di salvataggio di cui ai precedenti commi, devono essere imbarcate zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere il 10 per cento del numero di persone che possono trovare posto nelle imbarcazioni di salvataggio e apparecchi galleggianti per il 5 per cento delle persone a bordo. 8. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati. 9. Il Ministero puo' autorizzare la sostituzione delle zattere di salvataggio ammainabili con altre non di tale tipo quando ritenga che l'altezza del ponte di imbarco su tali ultime zattere rispetto alla linea di minima immersione di navigazione sia tale da consentire, anche in cattive condizioni di mare, l'agevole imbarco sulle zattere non ammainabili mediante l'impiego di mezzi idonei. ---------------- "*] Si precisa che non si tratta dei battelli di emergenza di cui alla convenzione 74(83), ma delle imbarcazioni di emergenza di cui al capitolo III, regola 27, lettera a) della convenzione 1974.
Regolamento-art. 103
Art. 103 Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio 1. Tutte le navi abilitate a navigazione nazionale, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 2, devono avere a bordo un apparecchio radio portatile, rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle norme tecniche per gli impianti radio. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale che siano munite di imbarcazioni di salvataggio a motore devono averne una provvista del ricetrasmettitore fisso rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle suddette norme tecniche. 3. L'apparecchio radio portatile di cui al comma 1 deve essere sistemato nella sala nautica o in altro posto adatto, pronto ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione o altro mezzo di salvataggio in caso di emergenza. 4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale devono essere dotate di un radiofaro di emergenza, attivato manualmente, conforme alle norme della convenzione. Esso deve poter essere rapidamente messo a bordo di mezzi collettivi di salvataggio. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale prescrizione si applica a partire dal 1 luglio 1991. 5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale devono essere dotate di almeno 3 apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, conformi alle norme della convenzione, per le comunicazioni fra i mezzi collettivi di salvataggio, fra questi e la nave e fra la nave ed il battello di emergenza. Tale prescrizione puo' essere soddisfatta da altro apparato di bordo purche' compatibile con le stesse norme della convenzione. Gli apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti in dotazione alle navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono soddisfare solo alle norme della convenzione relative alla frequenza. 6. Il Ministero puo' dispensare dall'obbligo dell'apparecchio di cui al precedente comma 2 quando esso non sia ritenuto necessario in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave ed alla natura dei viaggi. In tal caso la nave dovra', comunque, essere dotata dell'apparecchio radio portatile di cui al precedente comma 1.
Regolamento-art. 104
Art. 104 Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera 1. Le navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera devono avere non meno di due imbarcazioni di salvataggio sospese a gru, una per lato, di lunghezza compresa fra 4,90 e 8,50 metri, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, in relazione alla grandezza della nave ed al numero delle persone trasportabili. 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' esentare in tutto o in parte dall'obbligo delle imbarcazioni le navi per le quali la sistemazione delle stesse non sia ritenuta pratica o ragionevole, tenuto conto del tipo e delle dimensioni della nave e della natura dei viaggi. 3. In ogni caso devono esservi zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ovvero quelle che non trovano posto nelle eventuali imbarcazioni esistenti. 4. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati. 5. Il Ministero puo' consentire, sentito l'ente tecnico, in considerazione della natura dei viaggi ai quali la nave e' destinata e del periodo stagionale, la parziale sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti fino ad un massimo del 50 per cento del numero delle persone trasportate. Il numero delle zattere non deve essere in nessun caso inferiore a due. 6. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, quando non esistono imbarcazioni di salvataggio deve essere imbarcato un battello idoneo a giudizio del capo del circondario marittimo per l'impiego nei casi di emergenza, sentito l'ente tecnico.
Regolamento-art. 105
Art. 105 Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea ((, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia)) 1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Le navi da passeggeri, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per la meta' delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non trovano posto nelle zattere. 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale nonche' delle caratteristiche di galleggiabilita' della nave, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti. 3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, deve essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di emergenza. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione possono essere ammessi per non piu' della meta' delle persone a bordo, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. Nel caso di piccole navi abilitate al trasporto di passeggeri per breve durata entro porti o lagune chiuse, la dotazione di apparecchi galleggianti, o di salvagente anulari in sostituzione, puo' essere ridotta a giudizio dell'autorita' marittima locale. ((5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di salvataggio in numero tale da poter accogliere tutte le persone per le quali le stesse sono certificate; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura ridotta: 1) pari al 50 per cento del numero massimo delle persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri uguale o superiore a 250; 2) pari al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri inferiore a 250; c) indipendentemente da quanto disposto alle lettere a) e b), le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura non inferiore al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili; d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio se trasportano un numero di persone inferiore a venti; e) la dotazione di mezzi collettivi di salvataggio e' costituita da imbarcazioni di salvataggio ovvero da zattere autogonfiabili, eventualmente asservite ai dispositivi di evacuazione marini (MES), ovvero da apparecchi galleggianti ovvero da salvagenti anulari conteggiati nella misura di uno ogni due persone; f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c), d) ed e), sono presenti a bordo salvagenti anulari secondo le seguenti modalita': 1) navi di lunghezza superiore a 24 metri, escluse le navi traghetto: quattro salvagenti anulari di cui almeno due dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari e' dotato di boetta fumogena, da attivarsi prima del lancio e collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata; 2) navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri ma superiore a 10 metri: due salvagenti anulari, entrambi dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari e' dotato di boetta fumogena da attivarsi prima del lancio. E' consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio; 3) navi di lunghezza inferiore a 10 metri: un salvagente anulare dotato di boetta luminosa, sagola galleggiante e boetta fumogena da attivarsi prima del lancio. E' consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio; 4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di cui due ubicati sulle alette del ponte di comando e dotati di segnale di tipo combinato. Tale dotazione e' obbligatoria per le navi lagunari di nuova costruzione e sostituisce l'attuale dotazione, per le navi esistenti, alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022; g) i salvagenti anulari di cui al comma 5, utilizzati in sostituzione degli apparecchi galleggianti, non sono computabili tra quelli prescritti dalla lettera f); h) le navi sono dotate di mezzi per la risalita fissi o manovrabili da bordo se l'altezza dell'opera morta, al minimo galleggiamento, e' maggiore di 50 centimetri.))
Regolamento-art. 106
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