DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435

Type DPR
Publication 1991-11-08
Ultimo aggiornamento 2022-10-25
State In force
Source Normattiva
articles 273
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Art. 106 Cinture di salvataggio 1. Le navi da passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio, conforme alle norme della convenzione, per ogni persona imbarcata e devono avere inoltre: a) cinture di salvataggio per bambini in numero uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al 10 per cento del numero dei passeggeri; b) cinture di salvataggio sufficienti per il personale di guardia; c) cinture di salvataggio da sistemare vicino ai mezzi collettivi di salvataggio ubicati in posizione decentrata. 2. Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in posizione facilmente accessibile, che deve essere chiaramente indicata. Qualora, a causa di particolari sistemazioni della nave, tale accessibilita' venga a mancare, devono essere adottati provvedimenti alternativi, non escluso un aumento del numero delle cinture di salvataggio. 3. Il piano di sistemazione delle cinture di salvataggio e' approvato dall'autorita' marittima che procede alla misurazione degli spazi ai fini del computo dei passeggeri trasportabili. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. ((4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue: a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per: 1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per bambini; 2) tutto l'equipaggio; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.))

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Regolamento-art. 106 bis

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Art. 106-bis (( (Sistemazioni ridotte per le navi lagunari). )) ((1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 5-bis, lettera b) e all'articolo 106, comma 4-bis, lettera b), e' consentita alle societa' affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale lagunare che sono in possesso di un manuale operativo, approvato dall'autorita' marittima, contenente le informazioni richieste dall'allegato I e a condizione che le navi lagunari: a) se di portata uguale o superiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; b) se di portata inferiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato o, se il requisito nell'ipotesi di falla non e' rispettato, siano impiegate esclusivamente in percorsi nei quali non si allontanano piu' di quanto corrisponde a dieci minuti di navigazione dal piu' vicino approdo. 2. Le navi lagunari esistenti che alla data del 31 dicembre 2022 godono di una riduzione dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio continuano a godere di tale riduzione, fermo restando l'obbligo di soddisfare i requisiti di cui al comma 1.))

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Regolamento-art. 106 ter

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Art. 106-ter (( (Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari). )) ((1. Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' determinato dall'autorita' marittima e corrisponde al minore dei valori individuati in base ai parametri del computo di stabilita', degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La consistenza minima dei posti a sedere non puo' in ogni caso essere inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' documentato dall'autorita' marittima attraverso il verbale di idoneita' al trasporto passeggeri. 2. I computi di stabilita' sono approvati dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti e le disposizioni contenute nell'articolo 60, per quanto applicabile. 3. Gli spazi disponibili per ogni passeggero in piedi, indipendentemente dal tonnellaggio, sono determinati attraverso i seguenti criteri di calcolo: a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e soltanto gli spazi disponibili chiusi per il restante periodo dell'anno: 1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33; 2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25. b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante l'intero arco dell'anno: 1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33; 2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, sono considerati: a) spazi aperti, quelli non protetti dalle intemperie mediante tettoie o coperture idonee a tal fine; b) per le navi aventi stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, spazi disponibili per tutto l'anno le zone scoperte di imbarco e prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo e' di ostacolo al transito sotto i ponti o puo' compromettere l'imbarco in sicurezza dei passeggeri. 5. Sono esclusi dal computo dei metri quadrati destinati ai passeggeri in piedi gli spazi occupati: a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante la seduta di profondita' non inferiore a metri 0,25; b) dai boccaporti di transito per accesso a locali su ponti inferiori durante l'ordinaria navigazione; c) dalla timoneria; d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore; e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area e' calcolata in relazione alla lunghezza del barcarizzo per una profondita' non inferiore a metri 0,50 per lato; f) dai mezzi di salvataggio; g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione piu' ponti, compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino, sia in salita che in discesa, di profondita' non inferiore a metri 0,50. 6. Ai fini del calcolo del numero massimo di passeggeri trasportabili di cui al comma 1, al numero dei passeggeri calcolati secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere aggiunto il numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.))

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Regolamento-art. 107

Art. 107 Salvagente anulari e relative boette luminose 1. Le navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale devono avere salvagente anulari secondo la seguente tabella: Lunghezza della nave Numero dei salvagente in metri anulari inferiore o uguale a 60 8 da oltre 60 a 120 incluso 12 " " 120 a 180 " 18 " " 180 a 240 " 24 oltre 240 30 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di: 6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri; 4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24 metri ma non superiore a 40 metri; 2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri. 3. Meta' dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (una sola quando i salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di segnale fumogeno. 4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti Artt. 105 e 106 in sostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo. ((4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.))

Regolamento-art. 108

Art. 108 Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso 1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio sono stabilite dal Ministero, sentito l'ente tecnico. 2. I segnali di soccorso di cui devono essere dotate le imbarcazioni e le zattere gonfiabili e rigide di salvataggio ed i requisiti di tali segnali sono quelli stabiliti dalla convenzione. 3. I segnali a paracadute prescritti per le imbarcazioni possono essere ridotti a due. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non sono obbligatori: segnali a paracadute; segnali fumogeni galleggianti; specchi per segnalazioni diurne. 5. A bordo delle navi abilitate alla navigazione nazionale deve essere sistemata, per ogni battello di emergenza, una tuta di immersione, conforme alle norme della convenzione.

Regolamento-art. 109

Art. 109 Apparecchio lanciasagole 1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ((, delle navi lagunari)) e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale.

Regolamento-art. 110

Art. 110 Segnali di soccorso sul ponte di comando 1. Tutte le navi da passeggeri devono avere la seguente dotazione di segnali di soccorso sul ponte di comando, rispondenti ai requisiti stabiliti al punto b) del comma 1 dell'Art. 10: 6 razzi a paracadute a luce rossa; 6 segnali a mano a stelle rosse; 6 fuochi a mano a luce rossa. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono esentate dall'obbligo di avere i 6 razzi a paracadute. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dall'obbligo di avere i 6 fuochi a mano a luce rossa. 4. Per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate sono richiesti 3 segnali a mano a stelle rosse e 3 fuochi a mano a luce rossa. 5. Per le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate ed a scafo non pontato se abilitate soltanto a navigazione diurna, non sono richiesti segnali di soccorso del ponte di comando. ((5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione: a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalita': 1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri; 2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi; b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma; c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972: 1) obbligatorio per le navi nuove; 2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione. 5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 35.))

Regolamento-art. 111

Art. 111 Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio 1. Sulle navi abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo.

Regolamento-art. 112

Art. 112 Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento 1. Le navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad accezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale ((o nelle acque protette della laguna di Venezia)), devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'Art. 111. 2. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' compresa tra 61 e 100 persone non siano ne' imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 3. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato purche' le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera alla data predetta e risultino efficienti.

Regolamento-art. 113

Art. 113 Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate 1. Le navi da carico: a) di stazza lorda uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate, se abilitate a navigazione internazionale, e tutte quelle di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, se abilitate a navigazione nazionale, devono avere: (i) se costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i mezzi di salvataggio previsti dalla convenzione; (ii) se costruite anteriormente a tale data, per ogni lato almeno una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio, e la capacita' totale delle imbarcazioni di ciascun lato deve essere sufficiente per tutte le persone imbarcate; devono essere altresi' dotate di zattere di capacita' sufficiente almeno per la meta' delle persone imbarcate. Tuttavia il Ministero, quando ritiene che le condizioni dei viaggi e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non necessaria o ragionevole l'obbligatorieta' delle predette zattere di salvataggio, puo' esentare da tale obbligo navi singole o classi di navi; b) indipendentemente dalla navigazione cui sono abilitate, internazionale o nazionale, se costruite anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, ma inferiore a 500 tonnellate, possono avere su un solo lato una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone imbarcate, nonche' zattere di capacita' sufficiente per almeno il 150 per cento delle persone imbarcate. Tali zattere devono essere sistemate in modo che vi sia disponibilita' per almeno il 100 per cento delle persone imbarcate sul lato opposto a quello dove e' sistemata l'imbarcazione. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono essere dotate su un solo lato di una coppia di gru, con sospesa una imbarcazione di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone imbarcate, e di zattere di capacita' sufficiente per tutte le persone imbarcate. 3. Le navi da carico di lunghezza inferiore a 85 metri che non siano navi cisterna o navi chimichiere o navi gasiere, in sostituzione dei mezzi di salvataggio di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono avere: a) per ogni lato della nave, una o piu' zattere di salvataggio di capacita' complessiva almeno uguale al numero delle persone imbarcate; b) zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera non possano essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacita' complessiva delle zattere di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate; c) un battello di emergenza. Se tale battello e' anche imbarcazione di salvataggio, di esso puo' essere tenuto conto per determinare la capacita' complessiva prescritta alla precedente lettera a). In tal caso la capacita' complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate. Nell'eventualita' che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacita' complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate. 4. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale litoranea, devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere e' superiore a 10, il numero delle zattere stesse non puo' essere inferiore a 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi gallegianti. Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza. 5. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate, abilitate a navigazione nazionale locale, devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione sono ammessi salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone. 6. Le navi da carico costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i cui mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione distante piu' di 100 metri da prora, devono essere dotate di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone, ubicata il piu' possibile a proravia. Una zattera di uguali caratteristiche deve essere sistemata il piu' possibile a poppavia se i mezzi di salvataggio distano piu' di 100 metri da poppa. Tali zattere possono essere del tipo lanciabile ed essere fissate alla nave in modo tale che ne sia possibile lo sgancio con manovra manuale.

Regolamento-art. 114

Art. 114 Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate devono essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale o nazionale, su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonche' di zattere di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonche' di zattere di capacita' sufficiente per la meta' delle persone a bordo; c) le navi che non siano navi cisterna, navi chimichiere e navi gasiere, in sostituzione dei mezzi di salvataggio di cui alle precedenti lettere a) e b) possono avere quelli previsti all'Art. 113 comma 3; d) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Se il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere e' superiore a 10, il numero delle zattere stesse non puo' essere inferiore a 2. Il Ministero puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti. Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza; e) quando abilitate a navigazione nazionale locale, almeno di apparecchi galleggianti per tutte le persone a bordo. Per ragioni di spazio l'autorita' marittima puo' consentire salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone.

Regolamento-art. 115

Art. 115 Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, di zattere di salvataggio sufficienti per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle pesone che devono trovare posto nelle zattere e' superiore a 10 il numero delle zattere stesse non puo' essere inferiore a 2; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti; c) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Il Ministero puo' consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti; d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, di salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone a bordo.

Regolamento-art. 116

Art. 116 Cinture di salvataggio 1. La dotazione delle cinture di salvataggio delle navi da carico deve soddisfare alle disposizioni dell'Art. 106. 2. Per navi che effettuano viaggi a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa ogni cintura di salvataggio deve essere dotata di una luce conforme alle norme della convenzione. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, questa prescrizione si applica a partire dal 1o luglio 1991.

Regolamento-art. 117

Art. 117 Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio 1. Tutte le navi da carico abilitate a navigazione nazionale ed internazionale, devono soddisfare alle disposizioni dell'Art. 103.

Regolamento-art. 118

Art. 118 Salvagente anulari e relative boette luminose 1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, ma superiore o uguale a 25 tonnellate devono avere almeno quattro salvagente anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate devono avere almeno due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 4. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), litoranea o locale, anche se hanno stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 5. I salvagente anulari eventualmente imbarcati a termini dei precedenti Artt. 113, comma 5, 114, punto e) e 115, punto d) sono in aggiunta a quelli prescritti dal presente articolo.

Regolamento-art. 119

Art. 119 Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso 1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'Art. 10. 2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le torce elettriche e gli specchi per segnalazioni diurne) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in luogo di 4; b) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per le segnalazioni Morse; c) per le navi abilitate a navigazione locale ((o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia)) non e' richiesto alcun segnale di soccorso. 3. I segnali di soccorso per le zattere di salvataggio (torce elettriche, specchio per segnalazioni diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi a mano a luce rossa) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per segnalazioni Morse; b) per le navi abilitate a navigazione locale ((o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia)) non e' richiesto alcun segnale di soccorso.

Regolamento-art. 120

Art. 120 Apparecchio lanciasagole 1. Tutte le navi da carico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole.

Regolamento-art. 121

Art. 121 Segnali di soccorso sul ponte di comando 1. Tutte le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze mezzi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, rispondenti ai requisiti di cui al punto b) del comma 1 dell'Art. 10, secondo le disposizioni che seguono: a) razzi a paracadute a luce rossa: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali (esclusa la navigazione nazionale locale); 6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; b) segnali a mano a stelle rosse: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 6 per tutte le altre navi, escluse quelle con stazza lorda inferiore a 5 tonnellate con scafo non pontato, per le quali tali segnali non sono richiesti; c) fuochi a mano a luce rossa: 9 per le navi di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate abilitate a navigazione internazionale.

Regolamento-art. 122

Art. 122 Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio 1. Su tutte le navi di cui al presente capitolo, ad eccezione di quelle indicate all'Art. 113, punto 6, le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo.

Regolamento-art. 123

Art. 123 Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento 1. Le navi da carico, ad eccezione di quelle abilitate a navigazione nazionale locale, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'Art. 122 e, se di lunghezza superiore a 150 metri e prive di sovrastrutture centrali, devono essere dotate in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone sistemata il piu' possibile a proravia per quanto ragionevole e praticabile. 2. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che conservino le imbarcazioni, o l'imbarcazione, esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o piu' zattere di salvataggio, anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo. 3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore sempreche' sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 4. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacita' comprese tra 61 e 100 persone non siano ne' imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non sino di tipo approvato, purche' le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera alla data predetta e risultino efficienti.

Regolamento-art. 124

Art. 124 Criterio generale di sicurezza 1. Tutti i mezzi fissi di carico e scarico delle merci trasportate ed altri mezzi fissi di sollevamento in genere esistenti a bordo di navi o galleggianti devono essere di robustezza adeguata alle portate cui gli stessi con le relative sistemazioni sono abilitati secondo le norme di cui al successivo Art. 127. 2. I mezzi e le sistemazioni di cui sopra devono presentare adeguata sicurezza per le persone addette alla manovra che sia effettuata nel rispetto di procedure corrette e con l'osservanza delle normali precauzioni di impiego, conformi alle disposizioni del comando di bordo.

Regolamento-art. 125

Art. 125 Esenzioni 1. Non sono soggette alle norme del presente titolo quelle apparecchiature che, pur dovendo nella fase operativa sostenere pesi, non effettuano movimentazione del carico, quali: torri di perforazione del fondo marino, dispositivo per l'autosollevamento di piattaforme per lavori marittimi o simili, attrezzature per: manovra dei dispositivi di dragaggio del fondo marino, apertura e chiusura dei portelloni di murata, delle celate di prora e delle rampe di poppa, manovra passerelle per imbarco passeggeri, scale di banda, montavivande, ascensori per persone a bordo di navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e simili. 2. Non sono soggette alle norme del presente titolo le apparecchiature mobili quali i paranchi mobili a mano e a motore e i martinetti mobili a mano o a motore e simili.

Regolamento-art. 126

Art. 126 Visite 1. Prima del rilascio della documentazione di cui agli Artt. 128 e 129 deve essere effettuata una visita iniziale comprensiva di tutte le ispezioni e prove stabilite dalle norme di cui all'Art. 127 da effettuarsi su tutte le parti oggetto della documentazione predetta, salvo per quelle per le quali la regolamentazione stessa prevede controlli alternativi o possibilita' di acquisizione di documentazione certificatoria emessa da enti stranieri e avente validita' ai fini della legge internazionale sulla prevenzione infortuni sul lavoro. 2. A seguito dell'esito favorevole della visita iniziale, su ciascuna apparecchiatura deve essere riportata in modo evidente la portata o la tavola delle portate, con le relative condizioni opera- tive. Per la marcatura di identificazione degli accessori si applicano le norme di cui all'Art. 127. 3. Successivamente all'entrata in esercizio le parti oggetto delle documentazioni di cui agli Artt. 128 e 129 sono soggette alle visite periodiche prescritte dalle norme di cui all'Art. 127 nel corso delle quali devono essere ispezionate come stabilito nelle norme stesse.

Regolamento-art. 127

Art. 127 Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse 1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura di sollevamento, i carichi di prova ai quali devono essere assoggettati sia gli elementi costituenti le sistemazioni sia le sistemazioni complete, i controlli di fabbricazione, la frequenza delle ricotture quando prescritte e le modalita' di esecuzione delle ispezioni d delle visite complete sono stabiliti dai regolamenti dell'ente tecnico. 2. L'ente tecnico e' incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete, di cui al precedente comma.

Regolamento-art. 128

Art. 128 Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento 1. Le prove, ispezioni, verifiche e visite saranno annotate, a cura dell'ente tecnico, su apposito "Registro delle sistemazioni del carico e scarico di bordo" il cui modello, rispondente alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni, deve conformarsi alle istruzioni del Ministero. 2. La tenuta del registro e' obbligatoria per tutte le navi abilitate a navigazioni internazionali e nazionali, con le seguenti eccezioni: a) navi da pesca destinate alla pesca oceanica o a quella d'altura, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a due tonnellate; b) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a una tonnellata; c) navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata non superiore a 0,5 tonnellate; d) galleggianti, per mezzi di sollevamento di portata non superiore a 5 tonnellate.

Regolamento-art. 129

Art. 129 Certificati 1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti sono compilati i seguenti certificati: a) certificato di prova e verifica dei verricelli, picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio; b) certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di sollevamento in genere e loro accessori prima della loro entrata in esercizio; c) certificato di prova e verifica degli accessori smontabili prima della loro entrata in esercizio; d) certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio; e) certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e torchietti; f) certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non e' richiesto il trattamento termico periodico. 2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al registro di cui all'Art. 128 e quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale devono essere compilati, unitamente al registro stesso, in lingua italiana ed in lingua inglese. I modelli dei suddetti certificati devono essere rispondenti alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal Ministero. 3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente Art. 128, comma 2, non e' obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli dell'ente tecnico.

Regolamento-art. 130

Art. 130 Ascensori per persone 1. Le caratteristiche tecniche degli ascensori per persone di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i tempi e le modalita' di visita degli ascensori per persone di tutte le navi devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico.

Regolamento-art. 131

Art. 131 Radar 1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1 settembre 1984 e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente alla suddetta data devono essere dotate di un impianto radar il cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di comando, dove devono esservi dei mezzi di tracciamento per l'estrapolazione grafica dei dati rilevati (plotting). Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite a decorrere dal 1 settembre 1984, i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate devono essere munite di due impianti radar idonei a funzionare indipendentemente l'uno dall'altro. 3. a) Un apparecchio automatico di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar ("ARPA") deve essere sistemato a bordo di: (i) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate, costruita a decorrere dal 1 settembre 1984; (ii) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate costruita anteriormente al 1 settembre 1984; (iii) ogni nave non cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 15000 tonnellate costruita anteriormente al 1 settembre 1984. b) Gli apparecchi automatici di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar ("ARPA") sistemati a bordo anteriormente al 1 settembre 1984 le cui prestazioni non rispondano pienamente ai requisiti richiesti dalle norme dell'ente tecnico, possono, a giudizio del Ministero, essere mantenuti a bordo fino al 1 gennaio 1991. c) Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' esentare dall'applicazione delle prescrizioni dei paragrafi a) e b) precedenti le navi per cui la sistemazione dell'apparecchio di plottaggio automatico dei dati radar e' considerata non ragionevole o non necessaria e le navi che saranno messe in disarmo entro i due anni successivi alla pertinente data dalla quale decorre l'obbligo di sistemazione dell'apparecchiatura. ((3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar; c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero.))

Regolamento-art. 132

Art. 132 Girobussola 1. Tutte le navi di stazza lorda maggiore o uguale a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1 settembre 1984 devono essere fornite di una girobussola avente le seguenti caratteristiche: a) il timoniere di guardia al posto di manovra principale deve poter leggere chiaramente la girobussola madre o una ripetitrice; b) nelle navi di stazza lorda maggiore o uguale a 1600 tonnellate devono essere sistemate una o piu' ripetitrici in modo da consentire, per quanto possibile, l'effettuazione di rilevamenti su un arco di orizzonte di 360o. 2. Tutte le navi aventi stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al 1 settembre 1984 che effettuano viaggi internazionali, devono essere fornite di una girobussola conforme alle prescrizioni del comma 1 di questo articolo. 3. La girobussola di cui ai precedenti commi 1 e 2 di questo articolo non e' richiesta per navi che effettuano viaggi entro 20 miglia dalla costa.

Regolamento-art. 133

Art. 133 Ecoscandaglio 1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia e' stata impostata dopo l'8 agosto 1973 devono essere dotate di un ecoscandaglio. 2. Il Ministero puo' esentare da tale obbligo le navi di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi. ((2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio; b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa puo' rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla societa' armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.))

Regolamento-art. 134

Art. 134 Manutenzione e difetti di funzionamento 1. Gli apparecchi di cui ai precedenti articoli del presente capitolo ed ogni altro strumento di ausilio alla navigazione devono essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione ed efficienza. Un loro cattivo funzionamento tuttavia non deve essere considerato come causa che rende la nave inadatta a navigare o come motivo per fermare la nave in porti ove non siano prontamente disponibili mezzi per le riparazioni. 2. Ogni apparecchio dovra' essere dotato delle necessarie monografie e parti di rispetto secondo le indicazioni della casa costruttrice.

Regolamento-art. 135

Art. 135 Uso del pilota automatico 1. Nelle zone con alta densita' di traffico, in condizioni di visibilita' limitata e in altre situazioni di navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo della nave, il comando a mano. 2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve essere possibile all'ufficiale di guardia avere a disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere qualificato che deve essere pronto in ogni momento ad assumere il comando del timone. 3. La commutazione tra il governo automatico e quello manuale e viceversa deve essere effettuata da un ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza. ((3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito l'utilizzo del pilota automatico.))

Regolamento-art. 136

Art. 136 Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche 1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all'Art. 142 che possono essere necessari nel corso del viaggio. 2. Le predette dotazioni devono essere edite da servizi idrografici di Stato e devono essere costituite da copie dell'ultima edizione valida e quelle in uso devono essere tenute costantemente e tempestivamente aggiornate con le modalita' da questi previste. 3. La tenuta e l'aggiornamento delle carte ed altre pubblicazioni nautiche deve essere affidata con incarico permanente ad un ufficiale di coperta; la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni relative ai radioservizi deve essere affidata all'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni. 4. Il comandante, ovvero, su sua richiesta l'armatore cureranno che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento. ((4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione alla navigazione effettuata; b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonche' sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla societa' armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis.))

Regolamento-art. 137

Art. 137 Tabelle bussole 1. Le navi devono essere dotate di bussole magnetiche secondo le seguenti tabelle: NAVI DA PASSEGGERI

Servizio Navigazione internazionale lunga Navigazione internazionale breve Navigazione nazionale Navigazione costiera internazionale e nazionale, litoranea e navigazione nazionale locale

Normale Si Si Si Si(a)

di governo principale Si(b) Si(b) Si(b) Si(a)(c)

di governo ausiliaria Si(e)(f) Si(e)(f) Si(e)(f) No

NAVI DA CARICO

Servizio Navigazione internazionale lunga e breve Navigazione nazionale Navigazione costiera internazionale e nazionale, litoranea e navigazione nazionale locale

Normale Si Si(d) Si (a)(d)

di governo principale Si(b) Si(c)(d) Si(a)(c)(d)

di governo ausiliaria Si(e)(f) Si(e)(f) NO

NAVI DA PESCA

Servizio Navigazione oceanica Navigazione mediterranea

Normale Si Si(d)

di governo principale Si(b) Si(c)(d)

NOTE: (a) Sulle piccole navi prive di ponte di comando e' sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. Sulle navi governate direttamente sulla barra, la bussola puo' essere portatile. (b) Puo' essere omessa se esiste bussola giroscopica e se il timoniere puo' governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. (c) Puo' essere omessa se il timoniere puo' governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. (d) La bussola normale puo' essere omessa sulle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate quando esiste una bussola magnetica di rotta avente buon dominio orizzontale (110o per lato, partendo da prora). (e) Puo' essere omessa quando non esiste stazione di governo ausiliaria. (f) Puo' essere omessa quando esiste una ripetitrice della girobussola. 2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, che sono dotate di una sola bussola magnetica, deve essere sistemata una bussola di rispetto completa, ad eccezione della chiesuola, uguale a quella esistente a bordo. 3. Sulle navi dotate di due o piu' bussole magnetiche almeno una deve essere intercambiabile con la bussola normale. 4. Quando su una nave e' ammessa una sola bussola magnetica, questa deve essere considerata come bussola normale, e rispondere per quanto pratico e ragionevole, alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del successivo Art. 138, anche se funziona da bussola di rotta. 5. Tutte le bussole magnetiche devono essere munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono essere dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di flinders. ((6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale; b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente articolo.))

Regolamento-art. 138

Art. 138 Bussola magnetica normale 1. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri o di corpi celesti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, carri ponte, ecc. si dovra' provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti. 2. Sulle navi per le quali, in base alla tabella del precedente Art. 137 e' ammesso che la bussola di rotta abbia funzione anche di bussola normale, non e' necessario che sia assicurato il rilevamento dei corpi celesti ed e' consentita l'interruzione dell'orizzonte fra finestrino e finestrino della stazione di governo ridotta al minimo indispensabile. Devono essere previsti mezzi che permettano di prendere rilevamenti su un'area di orizzonte il piu' prossimo possibile a 360o. 3. La bussola normale deve essere sistemata nel piano di simmetria della nave e deve essere facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale deve essere sistemato un efficiente portavoce. Per piccole navi abilitate a navigazione entro 20 miglia dalla costa, puo' essere ammesso di sistemare la bussola normale fuori del piano di simmetria della nave. Di cio' si dovra' tenere conto nella compensazione. 4. La bussola normale deve essere sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente ad evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico. 5. La bussola normale deve essere dotata di cerchio azimutale. 6. La bussola normale deve essere sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non siano inferiori a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico ferme restando le prescrizioni del successivo Art. 140. ((6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la bussola normale e' sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri; b) la bussola normale e' sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed e' facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di cio' si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale e' sistemato un efficiente portavoce; c) la bussola normale e' sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico; d) la bussola normale e' dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar; e) la bussola normale e' sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma 4-bis.))

Regolamento-art. 139

Art. 139 Bussole magnetiche di governo 1. Le bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola, essere sistemate sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entita' per quelle bussole di rotta che non esplicano la funzione di bussola normale. Esse devono essere sistemate in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento. 2. La sovrastruttura entro cui e' sistemata la bussola di rotta deve essere di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture, sia dal ponte di sostegno della sovrastruttura sia di quest'ultima, siano disposte per quanto possibile simmetricamente rispetto alla bussola e ad una distanza da essa non inferiore al 65 per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. 3. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso devono essere disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta. 4. Le bussole magnetiche che sono situate presso stazioni di governo ausiliarie devono essere sistemate ad una distanza da parti ed oggetti di ferro non inferiore al 50 per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. ((4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento; b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la bussola di rotta e' di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale ferroso e' preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.))

Regolamento-art. 140

Art. 140 Precauzioni e prescrizioni per le apparecchiature in materiale ferroso e per le apparecchiature e linee elettriche nei riguardi delle bussole magnetiche 1. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche, in modo da non provocare in esse deviazioni. 2. Per ciascuna apparecchiatura deve essere determinata la distanza minima dalla bussola normale (distanza di protezione) alla quale puo' essere installata l'apparecchiatura stessa. Nel caso di grandi apparecchiature e' ammesso che le grandi masse ferrose, la cui sostituzione comporterebbe un lavoro considerevole, siano considerate come parte integrante dello scafo e che, pertanto, la determinazione della distanza di protezione sia limitata alle sole parti facilmente smontabili. 3. La distanza di protezione e' stabilita dal costruttore ed e' debitamente riportata in modo indelebile sull'apparecchiatura. 4. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione non possono essere installati a distanza inferiore a 7 metri dalla bussola normale, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 60 metri, per le quali tale distanza puo' essere ridotta a 5 metri. 5. Le distanze di protezione possono essere ridotte, per la bussola di rotta, al 75 per cento dei valori determinati nei riguardi della bussola normale, ed al 50 per cento dei valori stessi, per le bussole di governo secondarie. 6. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione devono distare non meno di 5 metri dalla bussola di rotta e 3,50 metri dalle bussole di governo ausiliarie. 7. Il complesso di cavi elettrici conduttori di corrente continua, esclusi i solenoidi usati per la compensazione, installati a meno di 5 metri dalle bussole magnetiche, deve essere sistemato in modo non induttivo. Le gaffe di sostegno delle condutture elettriche ed i rivestimenti di queste, nelle vicinanze delle bussole magnetiche, devono essere di materiale non ferroso. 8. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione non superiore alla costiera, possono essere esentate dalle prescrizioni inerenti apparecchiature magnetiche ed elettriche e linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo. ((8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le apparecchiature magnetiche ed elettriche e le linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo; b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e' verificata dal compensatore prima dell'entrata in esercizio e in occasione delle compensazioni periodiche.))

Regolamento-art. 141

Art. 141 Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse 1. Per le navi a scafo metallico la posizione e la sistemazione delle bussole magnetiche devono essere approvate dall'ente tecnico sulla base di disegni sottopostigli in fase di costruzione della nave. 2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi lunghe fuori tutto meno di 60 metri, per le quali tale distanza puo' essere ridotta a 1,80 metri. 3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono essere di tipo corrispondente alle norme in vigore, devono essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa in opera, essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due anni e verificate almeno ogni quattro anni. 4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche. 5. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni anno per le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e ogni due anni per le rimanenti navi, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno essere ripetuti nei seguenti casi: a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali; e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi. 6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state controfirmate dall'autorita' marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. 7. Il Ministero puo' concedere esenzioni dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo. ((7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni; b) la compensazione delle bussole magnetiche e' ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi: 1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; 2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; 3) quando la nave sia stata colpita da fulmini; 4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta; 5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; 6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi; c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e' conservata a bordo.))

Regolamento-art. 142

Art. 142 Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni 1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate di: a) un cronometro; b) un orologio di confronto (mostra o cronografo); c) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine; d) un barometro e un barografo; e) un termometro e uno psicrometro; f) due binocoli di tipo prismatico; g) per le navi non munite di girobussola due semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o semicerchio, sistemati sul ponte di comando in posizione centrale, purche' abbia libera la visione almeno nei due quartieri prodieri della nave; h) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 40 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 8 chilogrammi; i) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 100 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 15 chilogrammi; l) ripetitori dell'angolo di barra e contagiri delle eliche indicanti anche il senso di marcia con quadranti opportunamente illuminati, sistemati sul ponte di comando ed in sala macchine nonche' sulle alette di plancia delle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento aventi lunghezza 25 metri o piu'; m) un solcometro meccanico per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' uno elettromeccanico con indicatori sul ponte di comando ed in sala macchine per navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente Art. 136, come portolani, effemeridi astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche, radioservizi, pubblicazioni varie di aggiornamento, norme per la tenuta ed aggiornamento delle pubblicazioni nautiche edite dai servizi idrografici di Stato; o) compasso, parallele e rapportatore: doppia dotazione per tutte le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi o brevi; p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi munite di apparato radioelettrico; q) una serie completa delle bandiere prescritte dal codice dei segnali ed inoltre le bandiere del proprio nominativo internazionale; r) lampada per segnalazioni diurne con le prescritte lampadine di rispetto; s) due sestanti; t) [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327) e relativo regolamento, [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), presente regolamento; regolamento per evitare gli abbordi in mare, [legge n. 616 del 6 giugno 1962](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-06;616) sulla sicurezza della navigazione, convenzione. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono avere le dotazioni di cui al precedente commi 1, con le seguenti varianti: - se non e' imbarcato almeno un diplomato capitano di lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro, l'orologio di confronto, le effemeridi astronomiche e gli annuari delle maree; - non e' prescritta la dotazione del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262); - e' sufficiente la dotazione di: a) un binocolo di tipo prismatico; b) uno scandaglio con sagola debitamente graduata per fondali di 40 metri. 3. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio, un barometro, uno scandaglio per piccole profondita', un binocolo; b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio, con buona visibilita' nei settori prodieri; c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da effettuare; d) compasso, parallele e rapportatore; e) [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327) e relativo regolamento, regolamento per evitare gli abbordi in mare e codice dei segnali nei casi previsti dal precedente comma 1; f) le bandiere del proprio nominativo internazionale, per le navi alle quali e' stato assegnato. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio; b) uno scandaglio; c) carte nautiche della zona; d) bandiere del nominativo, se assegnato; e) codice dei segnali, nei casi previsti dal precedente comma 1. ((4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni: a) un orologio, anche digitale; b) uno scandaglio a mano; c) la tabella del codice internazionale dei segnali; d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.))

Regolamento-art. 143

Art. 143 Altri strumenti di ausilio alla navigazione 1. Su parere del Comitato centrale della sicurezza della navigazione, il Ministero, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, puo' disporre l'installazione su particolari tipi di navi di strumenti di ausilio alla navigazione iperbolica e/o satellitare.

Regolamento-art. 144

Art. 144 Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, e nazionale 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, oltre agli strumenti e dotazioni di cui al precedente Art. 142, devono avere i seguenti materiali di servizio e di rispetto: A) Materiali di servizio: a) alberatura secondo i piani della nave; ancore, catene e cavi secondo i regolamenti dell'ente tecnico; b) fanali e segnali e apparecchi per la segnalazione sonora come prescritto dalla norme per evitare gli abbordi in mare; c) un altoparlante autonomo portatile e un megafono; d) proiettore di ricerca e salvataggio convenientemente ubicato per le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa; e) tele cerate, o equivalenti, per le boccaporte a chiusura non stagna, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. B) Materiali di rispetto: a) una muta dei fanali di navigazione ed un fanale di fonda; b) una muta completa delle tele cerate per le boccaporte a chiusura non stagna; parti di rispetto e guarnizioni per boccaporte metalliche, portellerie e chiusure stagne, come prescritto dall'ente tecnico; c) pezzi di rispetto per la manovra del timone, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

Regolamento-art. 145

Art. 145 Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea ((, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia)) 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale e a navigazione litoranea devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente Art. 144. Le navi abilitate a navigazione locale devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precendente Art. 144 punti a), b), c), d), e). 2. Per le navi di cui al precedente comma non sono prescritti i materiali di rispetto, salvo che per le navi abilitate a navigazione costiera. ((2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali vale la seguente: a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71, comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio: 1) alberatura, secondo i piani della nave; 2) un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.))

Regolamento-art. 146

Art. 146 Dotazione degli apparati motori 1. Le dotazioni di servizio e di rispetto della motrice principale, degli ausiliari e dell'impianto elettrico sono quelle stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.

Regolamento-art. 147

Art. 147 Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove 1. Le navi con caratteristiche nuove devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per caso dal Ministero, sentito l'ente tecnico.

Regolamento-art. 147 bis

Art. 147-bis (( (Esclusione per le navi lagunari). )) ((1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle navi lagunari.))

Regolamento-art. 148

Art. 148 Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate alla navigazione nazionale costiera; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; d) le navi da salvataggio abilitate a navigazione internazionale.

Regolamento-art. 149

Art. 149 Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione non eccedente la navigazione nazionale costiera se non sono gia' dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148; d) tutte le navi da salvataggio, anche se gia' munite della stazione radiotelegrafica a norma della lettera d) dell'Art. 148; e) tutte le navi alle quali, ai sensi dell'Art. 154, sia stata concessa esenzione dall'obbligo della stazione radiotelegrafica. In questo caso la stazione radiotelefonica deve essere dotata, oltre che dell'impianto ad onde ettometriche, di un impianto ricetrasmittente ad onde metriche rispondente alle norme tecniche.

Regolamento-art. 150

Art. 150 Obbligo del ricevitore radiofonico 1. Devono essere dotate di un ricevitore radiofonico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, a meno che siano gia' dotate di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica ad onda ettometriche o metriche, le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate.

Regolamento-art. 151

Art. 151 Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde metriche 1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde metriche di tipo fisso, rispondente alle prescrizioni della Convenzione e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda; b) le navi da salvataggio; c) le navi alle quali sia stata concessa l'esenzione dall'obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche. 2. Il Ministero, in casi eccezionali, puo' dispensare dall'obbligo della stazione di cui al presente articolo le navi che trasportano passeggeri in brevi viaggi, in navigazione diurna, entro una fascia non superiore a 500 metri dalla costa.

Regolamento-art. 152

Art. 152 Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche 1. Devono essere dotate anche di un impianto radiotelegrafico ad onde decametriche, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, le stazioni radiotelegrafiche delle navi, da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, se costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed a 5000 tonnellate, se costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e di quelle di qualunque stazza che effettuino viaggi oltre lo stretto di Gibilterra od il Canale di Suez.

Regolamento-art. 153

Art. 153 Obbligo degli impianti radiogoniometro e di radioguida 1. Devono essere dotate di un impianto radiogoniometro, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; b) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa. 2. In casi eccezionali il Ministero puo' concedere a singole navi l'esenzione dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico, sempreche' le navi stesse siano di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate e l'uso di tale apparecchio sia ritenuto non necessario, in relazione al servizio svolto, alle zone in cui si effettua la navigazione ed alle esigenze della sicurezza della navigazione. 3. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento appartenenti alle categorie indicate nelle lettere a), b), c) del punto 1 del presente articolo debbono essere dotate anche di un impianto di radioguida rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti radio.

Regolamento-art. 154

Art. 154 Esenzioni 1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il Ministero puo' concedere a singole navi, escluse le navi da salvataggio, esenzioni di carattere parziale eventualmente condizionate. 2. Le esenzioni di cui al precedente comma possono essere concesse a navi adibite a viaggi nel corso dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di rischi abituali della navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza siano tali da rendere non giustificata o non necessaria l'applicazione delle prescrizioni del presente titolo.

Regolamento-art. 155

Art. 155 Requisiti tecnici 1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature radioelettriche, previste dalla parte C del Capitolo IV della convenzione si applicano anche alle navi non soggette alla convenzione.

Regolamento-art. 156

Art. 156 Precauzioni speciali contro gli incendi 1. E' vietato porre nei locali delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche materiali facilmente infiammabili. 2. I locali stessi devono essere dotati di almeno due estintori portatili da incendio, ad eccezione delle navi da passeggeri e da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e delle navi da pesca di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate per le quali e' sufficiente la dotazione di un solo estintore portatile. Tali estintori devono essere di tipo approvato per tale specifico uso dal Ministero ed essere ubicati nelle vicinanze della porta d'ingresso. 3. Sulle navi cisterna e sulle navi comunque destinate al trasporto di merci infiammabili, di merci che emanino gas o vapori tossici, di esplosivi o di merci che possano dar luogo a miscele esplosive, la ventilazione dei locali delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche deve essere particolarmente curata. 4. L'isolamento delle antenne deve essere eseguito con speciale cura. I conduttori piu' soggetti alle influenze del campo elettromagnetico di trasmissione devono essere esenti da spazi spinterometrici nei quali possono prodursi scintille. In particolare, per le prese di terra e per i padiglioni delle antenne devono essere applicate le prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti ra- dio. 5. Tutte le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono rispondere alle prescrizioni dell'ente tecnico. 6. Per le navi adibite solo temporaneamente al trasporto di sostanze esplosive o di materie infiammabili il Ministero puo' concedere deroghe caso per caso.

Regolamento-art. 157

Art. 157 Servizio di ascolto radiotelegrafico 1. Ogni nave che, in conformita' all'Art. 148, e' dotata di una stazione radiotelegrafica, deve avere a bordo, durante la navigazione, almeno un ufficiale radiotelegrafista. Qualora non sia munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante. 2. Ogni nave da passeggeri che, in conformita' all'Art. 148, e' dotata di una stazione radiotelegrafica deve assicurare durante la navigazione, se munita di autoallarme radiotelegrafico, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante, con le seguenti modalita': a) 8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare non oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali; b) 8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali di durata, tra due porti consecutivi, inferiore a 16 ore; c) 8 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare qualsiasi numero di passeggeri in viaggi nazionali; d) 16 ore giornaliere se trasporta o e' autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali di durata, tra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. In questo caso devono essere presenti a bordo almeno due ufficiali radiotelegrafisti. 3. Ogni nave da carico, da pesca e da salvataggio che, in conformita' all'Art. 148, e' dotata di una stazione radiotelegrafica, se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, per un totale di almeno 8 ore al giorno. 4. Ogni nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, che, pur non avendone l'obbligo, sia dotata di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente alle pertinenti norme della convenzione, se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante di: a) 8 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione internazionale; b) 2 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione nazionale. 5. Ogni nave da passeggeri che, pur non avendone l'obbligo, sia munita di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente alle pertinenti norme della convenzione, se dotata di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, non inferiore a 2 ore giornaliere. 6. Durante il periodo di servizio di ascolto che, in conformita' del presente articolo, deve essere effettuata sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso dall'ufficiale radiotelegrafista, quest'ultimo puo' sospendere tale ascolto per il tempo in cui e' occupato nel traffico su altre frequenze o in cui svolge altri doveri inerenti al suo servizio, ma soltanto se non e' praticamente possibile proseguire l'ascolto con cuffia a due padiglioni autonomi o con altoparlante. Il servizio di ascolto deve essere sempre assicurato da un ufficiale radiotelegrafista a mezzo di una cuffia o di un altoparlante durante i periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento per le radiocomunicazioni. 7. Su tutte le navi dotate di un autoallarme radiotelegrafico, detto apparato deve restare in funzione mentre la nave e' in navigazione ogni qualvolta non venga effettuato il servizio di ascolto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, quando possibile, durante le operazioni radiogoniometriche. 8. Il servizio di ascolto previsto nel presente articolo deve essere mantenuto possibilmente durante i periodi prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni. 9. Sulle navi che effettuano navigazione nazionale la cui durata e' inferiore alle 24 ore, le ore di ascolto radiotelegrafico, ai fini della sicurezza della navigazione, devono essere proporzionate alla durata della navigazione stessa nelle 24 ore e detta proporzione deve essere di 3 a 1, con un minimo di 4 ore di ascolto.

Regolamento-art. 158

Art. 158 Servizio di ascolto radiotelefonico 1. Ogni nave che, conformemente all'Art. 149, e' dotata di una stazione radiotelefonica, deve avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che puo' essere qualsiasi membro dell'equipaggio) titolare di un certificato per la radiotelefonia adeguato al tipo di stazione radiotelefonica della nave. 2. Le navi di cui al comma precedente, tranne le navi da pesca, devono assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto permanente sulla frequenza internazionale di soccorso per la radiotelefonia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiotelefonico per tale ascolto, o di un autoallarme radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche ubicato in timoneria. 3. Le navi che in conformita' agli Artt. 148 e 149 sono dotate di una stazione radiotelegrafica, devono assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza internazionale di soccorso per la radiotelefonia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiotelefonico per tale ascolto o a mezzo di un autoallarme radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche per impianti radio, ubicato in timoneria oppure nella stazione radiotelegrafica della nave, se ascritta alla prima categoria ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. 4. Se il servizio di ascolto permanente di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene effettuato a mezzo di un autoallarme radiotelefonico, il dispositivo silenziatore di tale apparato deve essere escluso. Tale dispositivo puo' essere incluso solo nel caso che, a giudizio del comandante, le condizioni sono tali che l'ascolto con il silenziatore escluso potrebbe compromettere la sicurezza della navigazione della nave. In tale caso, per quanto possibile, il dispositivo silenziatore deve essere escluso durante i periodi di ascolto previsti dal regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio radiotelefonico.

Regolamento-art. 159

Art. 159 Servizio di ascolto radiotelefonico su onde metriche 1. A bordo delle navi munite di una stazione radiotelefonica a onde metriche in conformita' all'Art. 151, l'ascolto deve essere assicurato sul ponte di comando durante i periodi e sui canali di ascolto prescritti dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.

Regolamento-art. 160

Art. 160 Giornale radiotelegrafico 1. Il giornale radiotelegrafico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelegrafica deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e deve essere conservato nella cabina radiotelegrafica. 2. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare nel registro il suo nome, l'ora in cui inizia e cessa il servizio di guardia e tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo turno di guardia, in particolare quelli che riguardano la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica); c) dichiarazione giornaliera che la prescrizione della lettera g), regola 10, capitolo IV della convenzione e' stata osservata; d) dettagli delle prove del trasmettitore di riserva e della sorgente di energia di riserva eseguite conformemente alla lettera u), regola 10, capitolo IV della convenzione; e) sulle navi munite di autoallarme radiotelegrafico, i dettagli delle prove eseguite conformemente alla lettera c), regola 11, capitolo IV della convenzione; f) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dalla lettera j), regola 13, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda i trasmettitori sistemati sulle imbarcazioni di salvataggio a motore; g) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carico) prescritta dalla lettera i), regola 14, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio.

Regolamento-art. 161

Art. 161 Giornale radiotelefonico 1. Il giornale radiotelefonico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelefonica deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e deve essere conservato nel locale in cui viene effettuato il servizio di ascolto. 2. Chiunque effettua il servizio di ascolto conformemente all'Art. 158 deve annotare nel giornale il suo nome e i dettagli di tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo servizio di guardia, in particolare quelli che riguardano la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) l'ora in cui ha inizio il servizio di ascolto alla partenza della nave dal porto e l'ora in cui ha termine tale servizio all'arrivo della nave nel porto; c) l'ora in cui e' interrotto il servizio di ascolto e le ragioni di tale interruzione, nonche' l'ora di ripresa del servizio stesso; d) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dalla lettera l), regola 16, capitolo IV della convenzione; e) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritte dalla lettera i), regola 14, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio.

Regolamento-art. 162

Art. 162 Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico 1. I giornali radiotelegrafico e radiotelefonico devono essere tenuti a disposizione dei funzionari autorizzati dal Ministero ad eseguire il controllo.

Regolamento-art. 163

Art. 163 Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica 1. La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all'Art. 160, deve essere dotata dei seguenti documenti: a) la licenza di esercizio corredata dal verbale di collaudo e dai verbali di ispezione; b) il certificato di ogni operatore; c) il codice internazionale dei segnali e i relativi allegati; d) l'elenco alfabetico degli indicativi di chiamata; e) la nomenclatura delle stazioni costiere; f) la nomenclatura delle stazioni di navi; g) la nomenclatura delle stazioni di radiorilevamento e che effettuano servizi speciali; h) il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite, nonche' le disposizioni del presente regolamento riguardanti il servizio delle radiocomunicazioni a bordo delle navi; i) le tariffe telegrafiche dei Paesi ai quali la stazione trasmette piu' frequentemente radiotelegrammi; l) le istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiotelegrammi; m) un disegno di massima del profilo longitudinale della nave da cui risultino, in scala o quotate, tutte le antenne di servizio e i cavi metallici componenti l'attrezzatura della nave, correnti nelle imme- diate vicinanze dell'antenna principale e con andamento sensibilmente parallelo ad essa; n) il quaderno contenente i dati delle calibrazioni dei radiogoniometri e dei controlli della loro esattezza e il registro dei rilevamenti radiogoniometrici; o) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; p) lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968.

Regolamento-art. 164

Art. 164 Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica 1. La stazione radiotelefonica, oltre al giornale di cui all'Art. 161, deve essere dotata dei seguenti documenti: a) la licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei verbali di ispezione; b) il certificato dell'operatore; c) il codice internazionale dei segnali e relativi allegati; d) il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite oppure un estratto di esso contenente le informazioni concernenti il servizio radiotelefonico; e) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; f) lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968; g) la nomenclatura delle stazioni costiere oppure un estratto di essa contenente le informazioni relative alle stazioni costiere radiotelefoniche nazionali e quelle estere, necessarie per l'esecuzione del servizio.

Regolamento-art. 165

Art. 165 Ora di riferimento della stazione radioelettrica 1. L'orologio di servizio della stazione radiotelegrafica e radiotelefonica deve essere regolato sul tempo universale coordinato (U.T.C.). 2. Quando e' prescritta l'indicazione di un orario, questa deve essere effettuata sempre secondo l'ora indicata dall'orologio di servizio.

Regolamento-art. 166

Art. 166 Altri obblighi 1. L'applicazione delle norme relative ai servizi radioelettrici per la sicurezza della navigazione non esonera l'armatore da ogni altro obbligo fissato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni per le stazioni di bordo, in relazione alla categoria assegnata alla nave, ai fini del servizio della pubblica corrispondenza.

Regolamento-art. 167

Art. 167 Impianti non obbligatori 1. Nel caso di navi che, pur non avendone l'obbligo, sono dotate di impianti radioelettrici, questi devono rispondere a tutti i requisiti stabiliti dalle norme tecniche. Nel caso di apparati radioelettrici non disciplinati dalle norme tecniche per gli impianti radio, questi devono essere conformi alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Regolamento-art. 168

Art. 168 Servizio meteorologico 1. Le navi dotate di impianti radioelettrici devono osservare le norme sul servizio meteorologico determinate dal Ministero di concerto con i Ministeri delle Poste e Telecomunicazioni e della Difesa.

Regolamento-art. 168 bis

Art. 168-bis (( (Ambito di applicazione). )) ((1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle navi lagunari.))

Regolamento-art. 168 ter

Art. 168-ter (( (Dotazione radioelettrica). )) ((1. Le navi di cui al presente titolo sono dotate di un apparato VHF in DSC (Digital Selective Calling) almeno in classe D di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente. 2. L'impianto di cui al comma 1 e' soggetto a collaudo iniziale e a ispezione periodica secondo la normativa vigente. 3. Gli apparati sono installati in modo che siano prontamente accessibili per l'ispezione e la manutenzione a bordo.))

Regolamento-art. 168 quater

Art. 168-quater (( (Requisiti tecnici e manutenzione). )) ((1. La stazione radio e' sistemata in modo che: a) nessuna interferenza pericolosa di origine sia meccanica che elettrica o di altro tipo possa comprometterne il corretto funzionamento; b) sia assicurata la compatibilita' elettromagnetica e sia evitata l'interazione pericolosa con altri apparati e impianti; c) sia assicurato il maggior grado possibile di sicurezza e disponibilita' operativa; d) sia protetta dagli effetti dannosi dell'acqua, delle temperature esterne e delle condizioni ambientali avverse; e) sia provvista di illuminazione idonea a evidenziare in modo adeguato i comandi relativi all'uso della dotazione radioelettrica. 2. La stazione radio e' contrassegnata con il nominativo internazionale, l'identita' della stazione della nave e il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity). 3. Il comando dei canali radiotelefonici VHF richiesti al fine della sicurezza della navigazione e' immediatamente disponibile in plancia e comodo dalla posizione di governo. 4. Le antenne sono di tipo chiuso alla corrente continua.))

Regolamento-art. 168 quinquies

Art. 168-quinquies (( (Alimentazione). )) ((1. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale o, in alternativa, da una sorgente di energia elettrica dedicata. Se la sorgente di alimentazione dedicata e' costituita da batterie di accumulatori, esse sono in grado di assicurare un'autonomia minima di 3 ore di funzionamento ed e' presente a bordo un sistema che garantisca la loro ricarica. La linea di alimentazione della stazione radioelettrica e' diretta e dedicata e protetta da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature. 2. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda superiore o uguale 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale e da una sorgente di energia elettrica di riserva costituita da batterie di accumulatori. La sorgente di energia elettrica di riserva e': a) in grado di assicurare una autonomia minima di 3 ore di funzionamento; b) indipendente e dedicata; c) di agevole e facile inserzione; d) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte piu' elevata della nave in vicinanza e almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare; e) connessa direttamente a un sistema che ne garantisca la ricarica; f) provvista di voltmetro e amperometro. 3. Le linee di alimentazione della stazione radioelettrica di cui al comma 2 sono protette da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature.))

Regolamento-art. 168 sexies

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