Entrata in vigore della legge: 1/2/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ______
AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1991, N. 365. All'articolo 2: il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonche' per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34- bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dell'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993". All'articolo 8: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Le somme di cui al comma 1, lettera a), stanziate per l'anno 1991 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo".