La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, GOVERNI DI STATI MEMBRI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, IL GOVERNO DEL GIAPPONE ED IL GOVERNO DEL CANADA PER LA COOPERAZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DETTAGLIATA, ALLO SVILUPPO, ALL'ESERCIZIO ED ALL'UTILIZZAZIONE DELLA STAZIONE SPAZIALE CIVILE ABITATA IN PERMANENZA Il Governo degli Stati Uniti d'America (qui di seguito citato come "il Governo degli Stati Uniti" o "gli Stati Uniti"), I Governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, governi di stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito collettivamente citati come "i Governi Europei" o "il Partner Europeo"), Il Governo del Giappone (qui di seguito citato anche come "il Giappone"), e Il Governo del Canada (qui di seguito citato anche come "il Canada"), Ricordato che nel proprio messaggio sullo stato dell'Unione del 25 gennaio 1984, il Presidente degli Stati Uniti ha incaricato l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (NASA) della realizzazione e della messa in orbita entro un decennio di una Stazione Spaziale abitata in permanenza ed ha invitato gli Amici e Alleati degli Stati Uniti a partecipare al suo sviluppo ed alla sua utilizzazione ed a condividerne i benefici al fine di promuovere la pace, la prosperita' e la liberta'; ricordate altresi' le comunicazioni dell'Amministratore della NASA che ribadiscono l'interesse degli Stati Uniti ad una cooperazione internazionale nel programma della Stazione Spaziale, Ricordati i termini della Risoluzione adottata il 31 gennaio 1985 dal Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) riunito a livello ministeriale, e la comunicazione di tali termini al Governo degli Stati Uniti, e ricordato che il Programma Columbus, avviato a tale scopo nell'ambito dell'ESA, in conformita' con le sue finalita' quali definite all'Articolo II della Convenzione che l'ha istituita, sviluppera' alcuni elementi della Stazione Spaziale civile abitata in permanenza, Ricordato che il Primo Ministro del Canada ha accettato l'invito sopra citato in occasione della riunione al vertice con il Presidente degli Stati Uniti, tenutasi a Quebec nel marzo 1985, e che i due Governi hanno confermato il loro interesse a cooperare in occasione della riunione al vertice tenutasi a Washington, D.C., nel marzo 1986, Ricordato l'interesse che il Giappone ha manifestato per il programma della Stazione Spaziale in occasione delle visite dell'Amministratore della NASA in Giappone nel 1984 e nel 1985, Considerato il Memorandum di Intesa fra la NASA e l'ESA per la Esecuzione di Studi Paralleli di Definizione degli Elementi e di Progettazione Preliminare (Fase B) destinati a condurre ad una Ulteriore Cooperazione per lo Sviluppo, l'Esercizio e l'Utilizzazione di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 3 giugno 1985, ed il Memorandum di Intesa fra la NASA ed il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (MOSST) del Canada relativo ad un Programma di Cooperazione per la Definizione degli Elementi e la Progettazione Preliminare (Fase B) di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 16 aprile 1985, Considerato il Memorandum di Intesa fra la NASA e l'Agenzia per la Scienza e la Tecnologia (STA) del Giappone relativo al Programma di Cooperazione per le Attivita' di Definizione degli Elementi e di Progettazione Preliminare di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 9 maggio 1985 e concluso nel quadro dell'Accordo relativo alla Cooperazione in materia di Ricerca e di Sviluppo della Scienza e della Tecnologia, stipulato fra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo del Giappone ed entrato in vigore il 1o maggio 1980, Notato inoltre che tali Memorandum di Intesa sono stati realizzati con successo grazie alla cooperazione che si e' stabilita fra la NASA e l'ESA, la NASA e la STA e la NASA ed il MOSST nel quadro dell'esecuzione delle attivita' di definizione degli elementi e di progettazione preliminare, Ricordato il Trattato sui Principi che Regolano le Attivita' degli Stati nell'Esplorazione e Uso dello Spazio Cosmico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti (qui di seguito citato come "il Trattato sullo Spazio Cosmico"), entrato in vigore il 10 ottobre 1967, Ricordato l'Accordo per il Salvataggio degli Astronauti e per la Restituzione degli Astronauti e degli Oggetti inviati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito citato come "l'Accordo per il Salvataggio"), entrato in vigore il 3 dicembre 1968, Ricordata la Convenzione sulla Responsabilita' Internazionale per Danni Causati da Oggetti Lanciati nello Spazio (qui di seguito citata come "la Convenzione sulla Reponsabilita'"), entrata in vigore il 1o settembre 1972, Ricordata la Convenzione sull'Immatricolazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito citata come "la Convenzione sull'Immatricolazione"), entrata in vigore il 15 settembre 1976, Ricordata la loro lunga e fruttuosa cooperazione per l'esplorazione e l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico attraverso le attivita' di cooperazione realizzate con successo in una vasta gamma di settori della scienza e delle applicazioni spaziali, Ricordata la partecipazione dell'ESA e del Canada al Sistema di Trasporto Spaziale degli Stati Uniti mediante lo sviluppo da parte dell'Europa del primo laboratorio spaziale abitato, Spacelab, e lo sviluppo da parte del Canada del Sistema Telemanipolatore, Ricordata la partecipazione del Giappone al programma spaziale degli Stati Uniti mediante il "First Materials Processing Test" (Primo Esperimento di Trattamento dei Materiali), Convinti che la Stazione Spaziale offrira' una possibilita' unica nel suo genere di cooperazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia spaziale, grazie alle condizioni ambientali di microgravita', di vuoto quasi assoluto nello spazio ed alla potenzialita' offerta dalla posizione favorevole della Stazione Spaziale per l'osservazione della Terra e del resto dell'Universo, Convinti che la collaborazione nella Stazione Spaziale civile abitata in permanenza rafforzera' tale cooperazione stabilendo relazioni di lungo termine reciprocamente benefiche e sviluppando ulteriormente la cooperazione nel campo dell'esplorazione e dell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, Riconoscendo che la NASA e l'ESA, la NASA ed il Governo del Giappone, la NASA ed il MOSST hanno elaborato dei Memorandum di Intesa di Cooperazione per la Progettazione degli Elementi, lo Sviluppo, l'Esercizio e l'Utilizzazione della Stazione Spaziale Civile Abitata in Permanenza in connessione con i negoziati governativi per il presente Accordo e che questi Memorandum di Intesa forniranno norme dettagliate di attuazione per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, Riconoscendo, alla luce di quanto precede, che e' auspicabile stabilire fra il Governo degli Stati Uniti, i Governi Europei, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada un quadro generale normativo di riferimento per la progettazione, lo sviluppo, l'esercizio e l'utilizzazione della Stazione Spaziale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Contenuto e Finalita' 1. La finalita' del presente Accordo e' di stabilire, sulla base di un sincero rapporto di associazione, un quadro di cooperazione internazionale a lungo termine fra i "Partners", relativo alla progettazione degli elementi, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione di una Stazione Spaziale civile abitata in permanenza a fini pacifici, in conformita' al diritto internazionale. Tale Stazione Spaziale civile abitata in permanenza fara' progredire l'uso scientifico, tecnologico e commerciale dello spazio extra- atmosferico. Il presente Accordo definisce specificatamente la natura di tale associazione, ivi compresi i diritti e gli obblighi rispettivi dei "Partners" nel quadro di tale cooperazione. L'Accordo prevede inoltre meccanismi e misure specifiche atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissi. 2. Il Governo degli Stati Uniti ha un programma di Stazione Spaziale che portera' alla realizzazione di una Stazione Spaziale statunitense di nucleo centrale. I Governi Europei, in qualita' di governi di Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone e il Governo del Canada hanno dei programmi spaziali per realizzare importanti elementi che, con il nucleo centrale della Stazione Spaziale statunitense, costituiranno un complesso di Stazione Spaziale internazionale dotato di maggiori potenzialita', cio' che permettera' di incrementare l'uso dello spazio a beneficio di tutte le nazioni partecipanti e dell'umanita'. Il contributo del Canada sara' un elemento essenziale dell'infrastruttura del complesso della Stazione Spaziale internazionale. Il presente Accordo enumera, nell'Allegato, gli elementi che saranno forniti dai "Partners" per formare il complesso della Stazione Spaziale internazionale. 3. Il complesso della Stazione Spaziale internazionale civile abitata in permanenza (qui di seguito citato come "la Stazione Spaziale") sara' un'installazione polivalente posta in orbita terrestre bassa comprendente elementi abitati ed elementi non abitati. Esso sara' composto da una base abitata in permanenza comprendente elementi forniti da tutti i "Partners", da piattaforme non abitate su orbita quasi polare, da un laboratorio abitabile autonomo, la cui assistenza verra' effettuata presso la base abitata, e a elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale. 4. La Stazione Spaziale e' concepita in modo da avere carattere evolutivo. I diritti e gli obblighi degli "Stati Partner" riguardanti la sua evoluzione sono sottoposti a specifiche disposizioni a norma dell'Articolo 14.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Diritti ed Obblighi Internazionali 1. Lo sviluppo, esercizio ed utilizzazione della Stazione Spaziale sono espletati in conformita' al diritto internazionale, ivi compreso il Trattato sullo Spazio Cosmico, l'Accordo per il Salvataggio, la Convenzione sulla Responsabilita' e la Convenzione sull'Immatricolazione. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere interpretata in modo tale da: (a) modificare i diritti e gli obblighi degli "Stati Partner" fra di loro o nei riguardi di altri Stati, stabiliti nei trattati di cui al punto 1 del presente Articolo, salvo quanto diversamente disposto all'Articolo 16; (b) incidere sui diritti e sugli obblighi degli "Stati Partner" nell'esplorazione o nell'uso dello spazio extra-atmosferico, sia singolarmente, sia in cooperazione con altri Stati, per attivita' non connesse con la Stazione Spaziale; ovvero (c) costituire una base per la rivendicazione di diritti di proprieta' nazionale sullo spazio extra-atmosferico o su una qualsiasi parte di esso.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le definizioni seguenti: (a) "presente Accordo": il presente Accordo, ivi compreso l'Allegato; (b) "i Partners" (o, ove appropriato, "ciascun Partner"): il Governo degli Stati Uniti; i Governi Europei elencati nel Preambolo che diventano Parti del presente Accordo, come pure qualsiasi altro Governo Europeo che dovesse aderire al presente Accordo in conformita' all'Articolo 25.3, agenti collettivamente quale soggetto unico; il Governo del Giappone; il Governo del Canada; (c) "Stato Partner": ciascuna Parte contraente per la quale il presente Accordo sia entrato in vigore, in conformita' all'Articolo 25.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Enti od Organizzazioni Cooperanti 1. I "Partners" convengono che l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (qui di seguito indicata come "NASA") per gli Stati Uniti, l'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito indicata come "ESA") per i Governi Europei, il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (qui di seguito indicato come "MOSST") per il Governo del Canada, saranno gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti responsabili dell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale. La designazione dell'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone per l'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale sara' effettuata nel Memorandum di Intesa tra la NASA ed il Governo del Giappone, di cui al seguente comma 2. 2. Gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti attueranno la cooperazione per la Stazione Spaziale in conformita' alle disposizioni relative del presente Accordo, ai rispettivi Memorandum di Intesa fra la NASA e l'ESA, la NASA ed il MOSST nonche' la NASA ed il Governo del Giappone, riguardanti la progettazione degli elementi, lo sviluppo, l'esercizio e l'utilizzazione della Stazione Spaziale (qui di seguito indicati come "i Memorandum") ed alle intese fra la NASA ed uno o piu' Enti od Organizzazioni Cooperanti che attuano i Memorandum (qui di seguito indicate come "intese di attuazione"). I Memorandum saranno subordinati al presente Accordo e le intese di attuazione saranno subordinate ai Memorandum. 3. Qualora una disposizione di un Memorandum enunci diritti od obblighi accettati da un Ente od una Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, dal Governo del Giappone) che non sia Parte di tale Memorandum, tale disposizione non potra' essere modificata senza l'accordo scritto di quell'Ente od Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, del Governo del Giappone).
Accordo - art. 5
Articolo 5 Immatricolazione, Giurisdizione e Controllo 1. Conformemente all'Articolo II della Convenzione sull'Immatricolazione, ciascun "Partner" immatricola come oggetti spaziali gli elementi di volo che fornisce, elencati nell'Allegato, avendo il "Partner Europeo" delegato tale responsabilita' all'ESA, che agisce in suo nome e per suo conto. 2. Conformemente all'Articolo VIII del Trattato sullo Spazio Cosmico e all'Articolo II della Convenzione sull'Immatricolazione, ciascun "Partner" conserva la propria giurisdizione ed il proprio controllo sugli elementi che immatricola in conformita' con il comma 1 di cui sopra e sul personale, entro o sopra la Stazione Spaziale, che sia suo cittadino. L'esercizio di tale giurisdizione e controllo sara' sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Proprieta' degli Elementi e delle Attrezzature 1. Gli Stati Uniti, il "Partner Europeo" ed il Canada, agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, ed una persona giuridica che il Giappone designera' al momento del deposito del suo apposito strumento, conformemente all'Articolo 25.2, sono proprietari degli elementi, elencati nell'Allegato, che essi rispettivamente forniscono, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, si notificheranno reciprocamente ogni informazione relativa alla proprieta' delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale. 2. Il "Partner Europeo" affida all'ESA, agente in suo nome e per suo conto, la proprieta' degli elementi che esso fornisce, come anche di ogni altra attrezzatura sviluppata e finanziata nel quadro di un programma dell'ESA, a titolo di contributo alla Stazione Spaziale, al suo esercizio o alla sua utilizzazione. 3. Il trasferimento della proprieta' degli elementi elencati nell'Allegato oppure delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale non incide sui diritti e sugli obblighi dei "Part- ners" ai sensi del presente Accordo, dei Memorandum o delle intese di attuazione. 4. Un non-"Partner" od una persona giuridica privata che rientri sotto la giurisdizione di un non-"Partner" non puo' essere proprietario di attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale, e la proprieta' degli elementi elencati nell'Allegato non puo' essergli trasferita senza il previo accordo degli altri "Part- ners". Qualsiasi atto di trasferimento, di proprieta' di elementi elencati nell'Allegato deve essere previamente notificato agli altri "Partners". 5. Sulla proprieta' di attrezzature o materiali forniti da un utilizzatore non incide la mera presenza di tali attrezzature o materiali nella o sulla Stazione Spaziale. 6. La proprieta' o l'immatricolazione di elementi o la proprieta' di attrezzature non sono in alcun caso considerate come costituenti indicazione di proprieta' del materiale o dei dati risultanti dalle attivita' realizzate entro o sopra la Stazione Spaziale. 7. L'esercizio dei diritti di proprieta' su elementi ed attrezzature e' sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Gestione 1. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili della gestione e della direzione del loro programma, conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono altresi' responsabili del coordinamento complessivo del programma e della direzione complessiva della Stazione Spaziale, salvo quanto diversamente disposto nel presente Articolo e nei Memorandum. Inoltre, gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili dell'ingegneria e dell'integrazione del sistema complessivo e della definizione dei requisiti e dei piani di sicurezza generale conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili anche della pianificazione complessiva e della direzione giornaliera ordinaria della base abitata e della piattaforma polare degli Stati Uniti, conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Inoltre, gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili della gestione delle loro attivita' di utilizzazione della Stazione Spaziale, in conformita' alle disposizioni dei Memo- randum e delle intese di attuazione. 2. Compatibilmente con le responsabilita' complessive della NASA di cui sopra, gli altri "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, sono rispettivamente responsabili della gestione e della direzione dei propri programmi, dell'ingegneria e dell'integrazione di sistema per gli elementi che essi forniscono, della definizione e attuazione dei requisiti e dei piani dettagliati di sicurezza per gli elementi forniti, nonche' dell'assistenza alla NASA per la pianificazione complessiva e per la direzione giornaliera ordinaria della base abitata, in conformita' alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli altri "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, sono individualmente responsabili della gestione delle loro rispettive attivita' di utilizzazione della Stazione Spaziale in conformita' alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. 3. Nei limiti in cui un problema di progettazione e di sviluppo riguardi esclusivamente elementi della base abitata forniti dal "Partner Europeo", dal Giappone o dal Canada, e non sia previsto nella congiunta documentazione di programma concordata, di cui ai Memorandum, le decisioni relative a tali elementi potranno essere prese dal "Partner" interessato, agente tramite il proprio Ente o la propria Organizzazione Cooperante. 4. Il "Partner Europeo", agente tramite l'ESA, e' responsabile della progettazione, dello sviluppo e della pianificazione e direzione giornaliera ordinaria della piattaforma polare che esso fornisce e del Laboratorio Abitabile Autonomo (qui di seguito indicato come "MTFF") nella misura in cui tali attivita' non abbiano riflessi sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA o sulla base abitatata collegati con le operazioni di assistenza loro proprie, in conformita' alle disposizioni del Memorandum tra la NASA e l'ESA e delle intese di attuazione. 5. Le responsabilita' del processo decisionale che i "Partners" ed i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti hanno in merito agli elementi rispettivamente forniti sono specificate nel presente Accordo e nei Memorandum. I "Partners", agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, istituiscono e sono membri degli organi di gestione incaricati della pianificazione e del coordinamento delle attivita' relative alla progettazione ed allo sviluppo della Stazione Spaziale, nonche' al suo esercizio ed alla sua utilizzazione sicuri, efficienti ed efficaci, come previsto nel presente Accordo e nei Memorandum. In tali organi di gestione, l'obiettivo del processo decisionale e' il consenso. I Memorandum specificano inoltre i meccanismi decisionali in seno a tali organi di gestione, qualora gli Enti od Organizzazioni Cooperanti non pervengano ad un consenso, ivi comprese le decisioni della NASA rela- tive alla base abitata o di un altro Ente od Organizzazione Cooperante relative agli elementi che sono separati dalla base abitata.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Progettazione degli Elementi e Sviluppo Ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, progetta e sviluppa gli elementi che fornisce, ivi compresi gli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale atti ad assicurare il supporto all'esercizio continuo ed alla piena utilizzazione internazionale degli elementi di volo, in conformita' all'Articolo 7 ed alle altre specifiche disposizioni del presente Accordo, nonche' ai Memorandum ed alle intese di attuazione.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Utilizzazione 1. Gli Stati Uniti conservano l'uso degli elementi di utilizzazione della base abitata che essi forniscono, salvo quanto diversamente disposto nel presente comma e nel successivo comma 5. Gli Stati Uniti mettono a disposizione degli altri "Partners" le risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale da essi fornita per l'esercizio e l'utilizzazione della base abitata. In cambio della fornitura di tali risorse da parte degli Stati Uniti al "Partner Europeo" ed al Giappone, il "Partner Europeo" ed il Giappone mettono a disposizione degli Stati Uniti un tanto per cento fisso dell'uso rispettivamente del Modulo Pressurizzato Attaccato (qui di seguito indicato come "APM") e del Modulo di Sperimentazione Giapponese (qui di seguito indicato come "JEM"). 2. Il "Partner Europeo" conserva l'uso dello MTFF e dello APM che esso fornisce, salvo quanto diversamente disposto nei commi 1 e 5 del presente Articolo. 3. Gli Stati Uniti ed il "Partner Europeo" condividono l'uso delle loro rispettive piattaforme polari sulla base di corrispettive condizioni di reciprocita'. 4. Il Giappone conserva l'uso del JEM che esso fornisce, salvo quanto diversamente disposto nei commi 1 e 5 del presente Articolo. 5. Il Canada mette a disposizione degli altri "Partners" le risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale da esso fornita per l'esercizio e l'uso della base abitata. In cambio della fornitura da parte del Canada di una parte essenziale dell'infrastruttura della Stazione Spaziale, tutti gli altri "Partners" mettono a disposizione del Canada un tanto per cento fisso dell'uso di tutti gli elementi di utilizzazione della base abitata e delle piattaforme polari. 6. I commi da 1 a 5 di cui sopra descrivono le quote di ripartizione fra i "Partners" degli elementi di utilizzazione della Stazione Spaziale e delle risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale. Le quote di ripartizione specifiche dei "Partners" sono enunciate nei Memorandum e nelle intese di attuazione. Le risorse della base abitata destinate all'assistenza dello MTFF saranno disponibili secondo quanto indicato nel Memorandum fra la NASA e l'ESA e nelle intese di attuazione. 7. I "Partners" hanno il diritto di permutare o di vendere qualsiasi porzione delle rispettive ripartizioni. Gli Stati Uniti avranno l'opzione di acquistare o di permutare un tanto per cento fisso dello MTFF secondo quanto disposto nel Memorandum fra la NASA e l'ESA. Le modalita' e le condizioni di tali permute o vendite saranno stabilite caso per caso tra le Parti partecipanti alla transazione. 8. Ogni "Partner" potra' utilizzare le proprie quote di ripartizione e selezionare per esse utilizzatori per qualsiasi scopo compatibile con le finalita' del presente Accordo e con quanto disposto nei Memo- randum e nelle intese di attuazione, fatto salvo che: (a) qualsiasi proposto impiego di un elemento di utilizzazione da un non-"Partner" o da una persona giuridica privata posta sotto la giurisdizione di un non-"Partner", dovra' essere preventivamente notificato a tutti i "Partners", tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, e necessitera' altresi' del consenso del "Partner" che abbia fornito tale elemento e, ove si tratti di un elemento della base abitata o agganciato alla base abitata, degli Stati Uniti; (b) il "Partner" che abbia fornito un elemento determinera' se l'impiego previsto di tale elemento corrisponda a fini pacifici, restando inteso che il presente paragrafo non potra' essere invocato per impedire ad uno dei "Partners" di utilizzare risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale. 9. Nella utilizzazione della Stazione Spaziale, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, cerchera' mediante i meccanismi stabiliti nei Memorandum, di non causare gravi conseguenze negative per l'uso della Stazione Spaziale da parte degli altri "Partners". 10. Ogni "Partner" assicurera' agli altri "Partners", secondo le rispettive quote di ripartizione, l'accesso agli elementi della Stazione Spaziale di sua proprieta' e la loro utilizzazione. 11. Ai fini del presente Articolo, il termine "non-'Partner'" non si applica ad uno Stato Membro dell'ESA che sia stato uno Stato Membro dell'ESA al momento della firma del presente Accordo da parte degli Stati Uniti.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Esercizio I "Partners", agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, assumono le responsabilita' connesse all'esercizio degli elementi che essi forniscono, in conformita' all'Articolo 7 ed alle altre specifiche disposizioni del presente Accordo, nonche' ai Memo- randum ed alle intese di attuazione. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, svilupperanno ed attueranno procedure per l'esercizio della Stazione Spaziale in maniera sicura, efficiente ed efficace per gli utilizzatori e gli operatori della Stazione Spaziale, in conformita' ai Memorandum e alle intese di attuazione. Inoltre, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, e' responsabile del mantenimento della idoneita' funzionale degli elementi che abbia fornito.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Equipaggio 1. Ogni "Partner" ha il diritto di fornire personale qualificato da impiegare, su base di eque valutazioni, come membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale. Le selezioni avranno luogo conformemente alle procedure previste nei Memorandum e nelle intese di attuazione. Le decisioni riguardanti l'assegnazione ai voli di membri di equipaggio di un "Partner" saranno prese in piena consultazione con tale "Partner", agendo tramite gli Enti od Organizzazioni Cooperanti interessati. 2. Il Codice di Condotta dell'equipaggio della Stazione Spaziale sara' elaborato da tutti i "Partners", conformemente ai Memorandum. Ove le procedure interne di un "Partner" richiedano una accettazione del Codice di Condotta a livello governativo, tale "Partner" dovra' aver accettato il Codice di Condotta prima di fornire membri di equipaggio della Stazione Spaziale. Nell'esercizio del proprio diritto di fornire membri di equipaggio, ogni "Partner" assicurera' che i suoi membri di equipaggio osservino il Codice di Condotta.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Trasporti 1. Per la progettazione degli elementi e dei carichi utili della Stazione Spaziale, il Sistema di Trasporto Spaziale della NASA costituisce il sistema di lancio e ritorno di riferimento per la base abitata della Stazione Spaziale e per la piattaforma polare degli Stati Uniti ed il Sistema di Trasporto Spaziale dell'ESA costituisce il sistema di lancio di riferimento per lo MTFF e per la piattaforma polare forniti dal "Partner Europeo". Altri sistemi di trasporto governativi o del settore privato dei "Partners" possono essere utilizzati in connessione con la Stazione Spaziale soltanto se sono compatibili con essa. Particolarmente, il "Partner Europeo" ed il Giappone hanno il diritto di accedere alla Stazione Spaziale tramite, rispettivamente, il Sistema di Trasporto Spaziale dell'ESA (ivi compresi Ariane ed Hermes) ed il Sistema di Trasporto Spaziale giapponese (ivi compreso il sistema di lancio H-II). Tale accesso sara' realizzato in conformita' alle disposizioni dei relativi Memo- randum e delle intese di attuazione. 2. La NASA fornisce, a pagamento, servizi di lancio e di ritorno agli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti ed ai loro rispettivi utilizzatori, in conformita' alle condizioni specificate nei relativi Memorandum e nelle intese di attuazione. Quanto alle condizioni finanziarie, gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si forniscono reciprocamente e forniscono ai rispettivi utilizzatori servizi di lancio e di ritorno ai prezzi da essi applicati ad utilizzatori di corrispondente categoria. Gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si adopereranno per soddisfare reciprocamente richieste e calendari di volo proposti. 3. Ogni "Partner" rispettera' i diritti di proprieta' ed il carattere confidenziale dei beni e dei dati, adeguatamente contrassegnati, da trasportare con il proprio sistema di trasporto spaziale.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Comunicazioni 1. La rete spaziale del sistema di satelliti di rintracciamento e di ripetizione di dati della NASA (TDRSS) costituisce il sistema di comunicazione di riferimento per la base abitata della Stazione Spaziale, la piattaforma polare degli Stati Uniti ed i rispettivi carichi utili. Il sistema di satelliti di ripetizione di dati dell'ESA (DRS) costituisce il sistema di comunicazioni di riferimento per la piattaforma polare fornita dal "Partner Europeo", per lo MTFF e per i loro carichi utili. Altri sistemi di comunicazione possono essere utilizzati dai "Partners" sulla base abitata soltanto se tali sistemi sono compatibili con essa, e con l'impiego del TDRSS dalla base abitata. Tale impiego, come anche le trasmissioni terra-terra di dati della Stazione Spaziale, dovranno essere in conformita' alle disposizioni dei relativi Memorandum ed intese di attuazione. 2. Gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si adopereranno per soddisfare reciprocamente, a pagamento, con i loro rispettivi sistemi di comunicazione, le specifiche richieste collegate alla Stazione Spaziale, compatibili con le condizioni specificate nei relativi Mem- orandum e nelle intese di attuazione. 3. Misure atte a proteggere il carattere confidenziale dei dati di utilizzazione in transito attaverso il Sistema di Informazione della Stazione Spaziale ed attraverso altri sistemi di comunicazione utilizzati in riferimento alla Stazione Spaziale, possono essere adottate come disposto nei Memorandum. Ogni "Partner", quando fornisce servizi di comunicazione ad un altro "Partner", ne rispettera', riguardo i dati di utilizzazione che transitano attraverso i propri sistemi di comunicazione, ivi compresi la rete a terra ed i sistemi di comunicazione di propri contraenti, diritti di proprieta' e caratteristiche di riservatezza.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Evoluzione 1. I "Partners" intendono che la Stazione Spaziale si evolva mediante addizione di capacita' e si adopereranno per aumentare al massimo le possibilita' che tale evoluzione avvenga con il contributo di tutti i "Partners". A tal fine, ogni "Partner" si prefiggera' di dare, se del caso, agli altri "Partners" l'opportunita' di cooperare alle proprie proposte di addizioni di capacita' evolutiva. La Stazione Spaziale, unitamente alle sue addizioni di capacita' evolutiva, restera' una stazione civile, ed il suo esercizio e la sua utilizzazione saranno a fini pacifici, in conformita' al diritto internazionale. 2. Il presente Accordo enuncia diritti ed obblighi limitatamente agli elementi elencati nell'Allegato, eccettuati il presente Articolo e l'Articolo 16, che si applicheranno a qualsiasi addizione di capacita' evolutiva. Il presente Accordo non impegna alcuno "Stato Partner" a contribuire all'addizione di capacita' evolutiva, ne' d'altro canto lo impegna ad accordare ad alcun "Partner" diritti ad essa connessi. 3. Le procedure per il coordinamento degli studi sull'evoluzione della Stazione Spaziale rispettivamente effettuati dai "Partners" e per la verifica di specifiche proposte per l'addizione di capacita' evolutiva, sono specificate nei Memorandum. 4. La cooperazione fra due o piu' "Partners" per quanto riguarda la partecipazione ad addizioni di capacita' evolutiva esigera', successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, un emendamento del presente Accordo od un accordo distinto nel quale - ove tali addizioni avvengano sulla base abitata od abbiano un'incidenza tecnica od operativa sulla base abitata o sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA - gli Stati Uniti siano Parte, allo scopo di garantire che le addizioni siano compatibili con le responsabilita' programmatiche complessive degli Stati Uniti di cui all'Articolo 7. 5. Successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, l'addizione di capacita' evolutiva da parte di un "Partner" esigera' la previa notifica di tale addizione agli altri "Partners" e - ove tale addizione avvenga sulla base abitata od abbia un'incidenza tecnica od operativa sulla base abitata o sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA - un accordo con gli Stati Uniti, allo scopo di garantire che l'addizione sia compatibile con le responsabilita' programmatiche complessive degli Stati Uniti di cui all'Articolo 7. 6. Il "Partner" che potesse ricevere pregiudizio da una addizione di capacita' evolutiva secondo i precedenti commi 4 e 5, potra' richiedere consultazioni con gli altri "Partners" ai sensi dell'Articolo 23. 7. L'addizione di capacita' evolutiva non modifichera' in alcun caso i diritti e gli obblighi derivanti ad uno "Stato Partner" per effetto del presente Accordo e dei Memorandum circa gli elementi elencati nell'Allegato, salvo che lo "Stato Partner" interessato non concordi diversamente.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Finanziamento 1. Ogni "Partner" prendera' a proprio carico le spese per l'adempimento delle proprie responsabilita' in conformita' al presente Accordo, ivi compresa la partecipazione, stabilita su base di equita', alle spese comuni concordate per l'esercizio della Stazione Spaziale, come disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione. 2. In applicazione del presente Accordo, gli obblighi finanziari di ogni "Partner" sono soggetti alle rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilita' dei fondi stanziati. Riconoscendo l'importanza della cooperazione per la Stazione Spaziale, ciascun "Partner" si impegna ad adoperarsi per ottenere l'approvazione dei fondi necessari per adempiere a tali obblighi, conformemente alle rispettive procedure di finanziamento. 3. Qualora sorgessero problemi di finanziamento che possano incidere sulla capacita' di un "Partner" di adempiere alle sue responsabilita' in materia di cooperazione per la Stazione Spaziale, quest'ultimo, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, ne informera' gli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti e li consultera'. Ove necessario, anche i "Partners" potranno consultarsi. 4. I "Partners" cercheranno di ridurre al minimo la circolazione di fondi nell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale, ricorrendo, ove i "Partners" interessati cosi' convengano, anche alla permuta.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Rinuncia Reciproca ad Azioni per Responsabilita' 1. Finalita' del presente Articolo e' di stabilire una rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' da parte degli "Stati Part- ner" e delle persone giuridiche collegate nell'intento di incentivare una partecipazione all'esplorazione, allo sfruttamento ed all'uso dello spazio extra-atmosferico mediante la Stazione Spaziale. Per raggiungere il predetto obiettivo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' deve essere interpretata in senso lato. 2. Ai fini del presente Articolo: (a) La dizione "Stato Partner" comprende l'Ente od Organizzazione Cooperante collegata. Essa comprende altresi' ogni persona giuridica indicata nel Memorandum fra la NASA ed il Governo del Giappone per assistere l'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone nell'attuazione del predetto Memorandum. (b) L'espressione "persona giuridica collegata" designa: (1) un contraente od un subcontraente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello; (2) un utilizzatore od un cliente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello; (3) un contraente od un subcontraente di un utilizzatore o di un cliente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello. Le dizioni "contraenti" e "subcontraenti" comprendono fornitori di ogni genere. (c) Il termine "danno" significa: (1) menomazioni fisiche o danni alla salute o il decesso di una persona; (2) i danni causati alla proprieta', la perdita di quest'ultima o la perdita della sua disponibilita'; (3) la perdita di redditi o di profitti, oppure (4) altri danni diretti, indiretti o causati da altri danni. (d) Il termine "veicolo di lancio" designa un oggetto (o qualsiasi parte di esso) destinato al lancio, lanciato da Terra o ritornante sulla Terra, il quale porti dei carichi utili, delle persone od entrambi. (e) Il termine "carico utile" indica qualsiasi bene destinato ad essere lanciato in volo od ad essere utilizzato sopra ovvero entro un veicolo di lancio o la Stazione Spaziale. (f) L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" designa ogni attivita' relativa al veicolo di lancio, alla Stazione Spaziale ed ai carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico oppure in transito fra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in applicazione del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione. Tale espressione comprende, senza essere tuttavia limitata a: (1) la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, i collaudi, la fabbricazione, il montaggio, l'integrazione, l'esercizio o l'utilizzazione di veicoli di lancio, di trasferimento (per esempio, il Veicolo di Manovra in Orbita), della Stazione Spaziale o di un carico utile nonche' le apparecchiature di supporto, le attrezzature ed i servizi connessi; (2) tutte le attivita' relative al supporto a terra, ai collaudi, all'addestramento, alla simulazione oppure alle apparecchiature di guida e di controllo ed alle attrezzature o servizi connessi. L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" comprende anche tutte le attivita' connesse con l'evoluzione della Stazione Spaziale, di cui all'Articolo 14. L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" non comprende le attivita' svolte sulla Terra al ritorno dalla Stazione Spaziale per lo sviluppo successivo di prodotti o di processi di carico utile per finalita' diverse da attivita' collegate alla Stazione Spaziale, in applicazione del presente Accordo. 3. (a) Ogni "Stato Partner" accetta una rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' per effetto della quale esso rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche o persone indicate ai paragrafi da 3 (a) (1) a 3 (a) (3) seguenti, in caso di danni risultanti da Operazioni Spaziali Protette. Tale reciproca rinuncia si applica soltanto se la persona giuridica, la persona oppure il bene che ha causato il danno sia coinvolto in Operazioni Spaziali Protette e se la persona giuridica, la persona od il bene danneggiati lo siano stati in conseguenza del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali Protette. La rinuncia reciproca si applica ad ogni richiesta di risarcimento per danni, qualunque sia il suo fondamento giuridico, compresi, senza che cio' significhi limitazione, illeciti civili e penali (inclusa la negligenza di ogni ordine o grado) ed i contratti, nei confronti di: (1) un altro "Stato Partner"; (2) una persona giuridica collegata di un altro "Stato Partner"; (3) i dipendenti di uno qualsiasi dei soggetti indicati ai paragrafi 3 (a) (1) e 3 (a) (2) di cui sopra. (b) Inoltre, ogni "Stato Partner" estende la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' di cui al precedente paragrafo 3 (a) alle proprie persone giuridiche collegate imponendo loro, per contratto od in qualsiasi altro modo, di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche e delle persone indicate ai paragrafi da 3 (a) (1) a 3 (a) (3) di cui sopra. (c) Onde prevenire dubbio, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' comprende la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' derivanti dalla Convenzione sulla Responsabilita', qualora la persona giuridica, la persona oppure il bene che ha causato il danno sia coinvolto in Operazioni Spaziali Protette e se la persona giuridica, la persona od il bene danneggiati lo siano stati in conseguenza del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali Protette. (d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilita' non si applica: (1) a richieste di risarcimento fra uno "Stato Partner" e le proprie persone giuridiche collegate ovvero fra queste ultime; (2) a richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica o dai suoi eredi, superstiti od aventi causa per menomazioni fisiche o per decesso di detta persona fisica; (3) a richieste di risarcimento per danni determinati da dolo o colpa grave; (4) a richieste di risarcimento di proprieta' intellettuale. (e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata per costituire presupposto di richieste o di azioni di risarcimento, che altrimenti risulterebbero infondate.
Accordo - art. 17
Articolo 17 Convenzione sulla Responsabilita' 1. Salvo quanto diversamente disposto nell'Articolo 16, gli "Stati Partner", nonche' l'ESA, sono responsabili in conformita' alle norme della Convenzione sulla Responsabilita'. 2. In caso di una richiesta di risarcimento fondata sulla Convenzione sulla Responsabilita', i "Partners" (e l'ESA, se del caso) si consulteranno tempestivamente su ogni eventuale responsabilita', sulla suddivisione di tale responsabilita' e sulla difesa da opporre a tale richiesta. 3. Per quanto riguarda la fornitura dei servizi di lancio e di ritorno di cui all'Articolo 12.2, i "Partners" interessati (e l'ESA, se del caso) possono concludere separati accordi sulla suddivisione di ogni eventuale responsabilita' solidale e congiunta derivante dalla Convenzione sulla Responsabilita'.
Accordo - art. 18
Articolo 18 Regime Doganale e di Immigrazione 1. Ogni "Stato Partner" facilitera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti, l'ingresso e l'uscita dal proprio territorio delle persone e dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo. 2. Ogni "Stato Partner" facilitera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti, il rilascio della documentazione necessaria per l'ingresso e la residenza ai cittadini di un altro "Stato Partner" ed ai loro familiari i quali entrino nel suo territorio, ne escano oppure vi risiedano per esercitarvi le funzioni richieste dall'attuazione del presente Accordo. 3. Ogni "Stato Partner" si adoperera' per autorizzare l'ingresso nel proprio territorio, in esenzione da diritti doganali e da altri simili oneri, dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.
Accordo - art. 19
Articolo 19 Scambio di Dati e di Beni 1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente comma, ogni "Part- ner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, trasferira' tutti i dati tecnici ed i beni ritenuti essere necessari (da entrambe le Parti e per ogni trasferimento) per adempiere alle responsabilita' del proprio Ente od Organizzazione Cooperante, a norma degli specifici Memorandum ed intese di attuazione. Ogni "Part- ner" si impegna ad esaminare sollecitamente ogni richiesta di dati tecnici o beni presentata dall'Ente od Organizzazione Cooperante di un altro "Partner" per finalita' di cooperazione per la Stazione Spaziale. Il presente comma non obbliga uno "Stato Partner" a trasferire dati tecnici o beni, in trasgressione alle proprie leggi e regolamenti nazionali. 2. I "Partners" si adopereranno per esaminare sollecitamente le richieste di autorizzazione al trasferimento di dati tecnici e beni da parte di persone giuridiche o soggetti diversi dai "Partners" o dagli Enti od Organizzazioni Cooperanti (ad es. scambi da societa' a societa' che possano svilupparsi) ed incoraggeranno e faciliteranno altresi' detti trasferimenti, nell'ambito della cooperazione per la Stazione Spaziale ai sensi del presente Accordo. Indipendentemente da quanto sopra, tali trasferimenti non sono contemplati dalle modalita' e dalle condizioni previste dal presente Articolo. Ad essi si applicheranno le leggi ed i regolamenti nazionali. 3. I "Partners" accettano che i trasferimenti di dati tecnici e beni ai sensi del presente Accordo sono soggetti alle restrizioni enunci- ate nel presente comma. I dati tecnici ed i beni non rientranti nelle restrizioni enunciate nel presente comma possono essere trasferiti senza limitazioni, salvo restrizioni altrimenti previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali. (a) L'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnera' con avvertenze esplicative, o identifichera' altrimenti in maniera specifica, i dati tecnici od i beni da tutelare ai fini dei controlli sull'esportazione. Dette avvertenze od identificazioni indicheranno ogni specifica condizione di impiego di tali dati tecnici e beni da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente e da parte dei suoi contraenti o subcontraenti, compreso: (1) che questi dati tecnici e beni dovranno essere usati esclusivamente per adempiere alle responsabilita' dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, (2) che questi dati tecnici o beni non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, dai suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalita', senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" cedente, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante. (b) L'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnera' con avvertenze i dati tecnici da tutelare a difesa dei diritti di proprieta'. Dette avvertenze indicheranno ogni specifica condizione d'uso di detti dati tecnici da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, o da parte dei suoi contraenti e subcontraenti, compreso: (1) che questi dati tecnici dovranno essere utilizzati, riprodotti o resi pubblici esclusivamente per adempiere ad obblighi dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, (2) che questi dati tecnici non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, dai suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalita', senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" cedente, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante. (c) Ove i dati tecnici od i beni trasferiti ai sensi del presente Accordo siano classificati, l'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnera' con avvertenze o identifichera' altrimenti in maniera specifica tali dati tecnici o beni. Lo "Stato Partner" che ne riceva richiesta potra' esigere che detti trasferimenti avvengano ai sensi di un accordo o di un'intesa sulla sicurezza delle informazioni che stabilisca le condizioni per il trasferimento e la protezione di detti dati tecnici e beni. Un trasferimento potra' non aver luogo qualora lo "Stato Partner" ricevente non abbia provveduto alla protezione della segretezza delle domande di brevetto contenenti informazioni che siano classificate o mantenute diversamente segrete per motivi di sicurezza nazionale. Nessun dato tecnico o bene classificato potra' essere trasferito ai sensi del presente Accordo, senza che entrambe le Parti vi abbiano consentito. 4. Ogni "Stato Partner" adottera' ogni necessario provvedimento per assicurare che ai dati tecnici od ai beni da esso ricevuti ai sensi dei precedenti paragrafi 3(a), 3(b) o 3(c) vengano pienamente applicate dallo "Stato Partner" ricevente, dal suo Ente od Organizzazione Cooperante e da altre persone giuridiche o soggetti (ivi compresi contraenti e subcontraenti) ai quali i dati tecnici od i beni siano stati successivamente ceduti, le modalita' indicate nelle avvertenze o negli altri contrassegni di identificazione. Ogni "Stato Partner" ed Ente od Organizzazione Cooperante adottera' ogni provvedimento ragionevolmente necessario, comprese le garanzie di inserimento di adeguate condizioni nei propri contratti e subcontratti, onde evitare l'impiego, la divulgazione od il ritrasferimento non autorizzati di tali dati tecnici o beni nonche' un accesso non autorizzato alla loro disponibilita'. Nel caso di dati tecnici o di beni ricevuti ai sensi del precedente paragrafo 3 (c), lo "Stato Partner" o l'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente accorderanno a detti dati tecnici o beni un livello di protezione almeno equivalente al livello di protezione accordato dallo "Stato Partner" o dall'Ente od Organizzazione Cooperante cedente. 5. Non e' intenzione dei "Partners" concedere al ricevente, mediante il presente Accordo od i relativi Memorandum, altro diritto se non quello di utilizzare, divulgare o ritrasferire dati tecnici o beni ricevuti, in conformita' con le condizioni dettate dal presente Articolo. 6. Il recesso di uno "Stato Partner" dal presente Accordo non incide sui diritti o gli obblighi riguardanti la protezione dei dati tecnici e dei beni trasferiti ai sensi del presente Accordo prima di detto recesso, salvo quanto diversamente concordato in un accordo di recesso, a norma dell'Articolo 27. 7. Ai fini del presente Articolo, ogni trasferimento di dati tecnici e beni da un Ente od Organizzazione Cooperante all'ESA sara' considerato come destinato all'ESA, a tutti gli "Stati Partners" europei ed a contraenti e subcontraenti della Stazione Spaziale designati dall'ESA, salvo quanto diversamente specificato all'atto del trasferimento.
Accordo - art. 20
Articolo 20 Regime dei Dati e dei Beni in Transito Riconoscendo l'importanza dell'esercizio continuo e della piena utilizzazione internazionale della Stazione Spaziale, ogni "Stato Partner" permettera', nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali in quanto applicabili, il rapido transito dei dati e dei beni degli altri "Partners", dei loro Enti od Organizzazioni Cooperanti e dei loro utilizzatori. Il presente Articolo si applichera' unicamente a dati e beni in transito con destinazione e con provenienza dalla Stazione Spaziale, ivi compreso, ma senza che cio' significhi limitazione, il transito fra le proprie frontiere nazionali ed un sito di lancio o di atterraggio nel proprio territorio e fra un sito di lancio o di atterraggio e la Stazione Spaziale.
Accordo - art. 21
Articolo 21 Proprieta' Intellettuale 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "proprieta' intellettuale" va intesa ai sensi dell'Articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale della Proprieta' Intellettuale, conclusa in Stoccolma il 14 luglio 1967. 2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, ai fini della legge sulla proprieta' intellettuale, una attivita' che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale, e' considerata come svolta unicamente sul territorio dello "Stato Part- ner" che abbia immatricolato tale elemento, fatta eccezione che per gli elementi immatricolati dall'ESA, ogni "Stato Partner" europeo puo' considerare che l'attivita' si sia svolta sul proprio territorio. Onde prevenire dubbio, la partecipazione di uno "Stato Partner", del suo Ente od Organizzazione Cooperante o delle persone giuridiche ad esso collegate, ad un'attivita' che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale di proprieta' di un altro "Partner", non modifichera' od influenzera' di per se' la giurisdizione su tale attivita', come disposto nella clausola precedente. 3. Per quanto riguarda un'invenzione realizzata entro o su uno qualsiasi degli elementi di volo della Stazione Spaziale da una persona che non sia suo cittadino o residente, uno "Stato Partner" non potra' applicare la propria legislazione in materia di segretezza delle invenzioni, in modo da impedire (per esempio imponendo termini di sospensione od esigendo preventiva autorizzazione) la presentazione di domande di brevetto in qualsiasi altro "Stato Part- ner" che possa provvedere alla protezione del segreto sulle domande di brevetto contenenti informazioni classificate od altrimenti protette per motivi di sicurezza nazionale. La presente disposizione non pregiudica (a) il diritto di ogni "Stato Partner", nel quale una domanda di brevetto sia stata presentata per la prima volta, di mantenere sotto suo controllo la segretezza di tale domanda o di sottoporre a restrizioni una sua ulteriore introduzione ovvero (b) il diritto di qualsiasi altro "Stato Partner", nel quale una domanda sia successivamente presentata, di sottoporre a restrizioni, ai sensi degli obblighi internazionali, la sua circolazione. 4. Ove una persona giuridica od un soggetto sia titolare di una proprieta' intellettuale protetta in piu' di uno "Stato Partner" europeo, detta persona giuridica o soggetto non potra' ottenere un risarcimento di danni e/o provvedimenti di protezione in piu' di uno di questi Stati per lo stesso atto di violazione degli stessi diritti su tale proprieta' intellettuale, che dovesse prodursi entro o su uno degli elementi immatricolati dall'ESA. Ove lo stesso atto di violazione entro o su uno degli elementi immatricolati dall'ESA dia luogo a procedimenti intentati da parte di differenti titolari di diritti di proprieta' intellettuale, per il fatto stesso che piu' di uno "Stato Partner" europeo possa ritenere che l'atto si sia prodotto sul proprio territorio, un tribunale puo' decidere, in pendenza di un giudizio in corso, la temporanea sospensione del procedimento di una causa successivamente intentata. Qualora venisse intentata piu' di una azione, l'esecuzione di una sentenza per danni a seguito di uno qualsiasi dei relativi procedimenti escludera' ulteriori risarcimenti per danni violazione in qualsiasi altra azione in corso o futura, basata sulla stessa causa. 5. Per quanto riguarda un'attivita' che abbia luogo entro o su un elemento di volo immatricolato dall'ESA, nessuno "Stato Partner" europeo potra' rifiutare di riconoscere una licenza di sfruttamento di un diritto di proprieta' intellettuale, qualora tale licenza sia valida secondo la legislazione di un qualsiasi "Stato Partner" europeo. L'osservanza delle condizioni di sfruttamento di detta licenza precludera' inoltre un risarcimento e/o provvedimenti di protezione per violazione in ogni altro "Stato Partner" europeo. 6. La presenza temporanea sul territorio di uno "Stato Partner" di qualsiasi oggetto, compresi i componenti di un elemento di volo, in transito tra qualunque luogo sulla Terra e qualunque elemento di volo della Stazione Spaziale, immatricolato da un altro "Stato Partner" o dall'ESA, non costituira' di per se' fondamento giuridico per intentare nel primo "Stato Partner" azioni per violazione di brevetto.
Accordo - art. 22
Articolo 22 Giurisdizione Penale Considerate le caratteristiche, uniche nel loro genere e senza precedenti, di questa particolare cooperazione internazionale nello spazio, 1. gli Stati Uniti, gli "Stati Partner" europei, il Giappone ed il Canada possono, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 5.2, esercitare la giurisdizione penale sugli elementi di volo che essi rispettivamente forniscono nonche sul personale, di propria nazionalita', entro o su qualsiasi elemento di volo; 2. gli Stati Uniti possono, in aggiunta, esercitare giurisdizione penale nei casi di grave reato, imputabili a persone non in possesso della loro cittadinanza entro o su un elemento di proprieta' non statunitense o della base abitata, o attaccato alla base abitata, che compromettano la sicurezza della base abitata o dei membri del suo equipaggio, purche prima di procedere a giudizio sugli elementi di accusa gli Stati Uniti: (a) si consultino con lo "Stato Partner" di cittadinanza del presunto colpevole circa l'interesse di entrambi gli Stati ad una procedimento a giudiziaria, e (b) abbiano (1) ricevuto il consenso di tale "Stato Partner" al proseguimento di una procedimento giudiziaria; oppure (2) in mancanza di tale consenso, non abbiano, potuto ottenere da tale "Stato Partner" assicurazione alcuna che esso si proponga di perseguire il proprio cittadino per capi d'accusa corrispondenti basati su elementi di prova.
Accordo - art. 23
Articolo 23 Consultazioni 1. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, possono consultarsi reciprocamente su tutte le questioni derivanti dalla cooperazione per la Stazione Spaziale. I "Partners" si adopereranno per risolvere tali questioni tramite consultazione fra i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti in conformita' alle pro- cedure previste nei Memorandum. 2. Qualsiasi "Partner" puo' chiedere che consultazioni a livello governativo abbiano luogo con un altro "Partner" su qualsiasi questione relativa alla cooperazione per la Stazione Spaziale. Il "Partner" ricevente la richiesta dara' ad essa tempestivamente seguito. Ove il "Partner" richiedente informi gli Stati Uniti che l'argomento di tali consultazioni e' meritevole di essere sottoposto alla considerazione di tutti i "Partners", gli Stati Uniti convocheranno, quanto prima possibile, consultazioni multilaterali alle quali essi inviteranno tutti i "Partners". 3. Ove una questione, non risolta mediante consultazione, necessiti ancora di una soluzione, i "Partners" interessati possono sottoporla ad una procedura convenuta di regolamento delle controversie quali conciliazione, mediazione, arbitrato.
Accordo - art. 24
Articolo 24 Verifica della Cooperazione per la Stazione Spaziale In considerazione delle caratteristiche di lungo termine, complesse ed evolutive della loro cooperazione ai sensi del presente Accordo, i "Partners" si terranno reciprocamente informati sugli sviluppi suscettibili di incidere su tale cooperazione. A partire dall'anno 1989, e successivamente ogni tre anni, i "Partners" si riuniranno per esaminare questioni connesse alla loro cooperazione e per verificare e promuovere la cooperazione per la Stazione Spaziale.
Accordo - art. 25
Articolo 25 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo resta aperto alla firma degli Stati elencati nel Preambolo del presente Accordo. 2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate da ogni Stato in conformita' alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti, qui designato come Depositario. 3. (a) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui gli Stati Uniti abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione, e le condizioni contenute nel seguente paragrafo (b) relative all'entrata in vigore per il "Partner Europeo" siano state realizzate, od un altro "Partner" abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione od approvazione. Il Depositario notifichera' a tutti gli Stati firmatari l'entrata in vigore del presente Accordo. Successivamente, se il presente Accordo non e' entrato in vigore per il "Partner Europeo", esso entrera' in vigore per quest'ultimo come disposto nel seguente paragrafo (b); esso entrera' in vigore per gli altri "Partners" all'atto del deposito dei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione. (b) Il presente Accordo non entrera' in vigore per uno "Stato Partner" europeo prima della sua entrata in vigore per il "Partner Europeo". Esso entrera' in vigore per il "Partner Europeo" soltanto dopo che il Depositario abbia ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione da almeno quattro Stati europei firmatari od aderenti, che contribuiscano insieme per almeno l'80% al Programma di Sviluppo Columbus dell'Agenzia Spaziale Europea. (c) Una volta che il presente Accordo sia entrato in vigore per il "Partner Europeo", qualsiasi Stato europeo elencato nel Preambolo del presente Accordo che non sia stato preso in considerazione ai fini del precedente paragrafo (b) o qualsiasi altro Stato Membro dell'ESA che era uno Stato Membro dell'ESA al momento della firma del presente Accordo da parte degli Stati Uniti puo' aderire al presente Accordo depositando il proprio strumento di adesione presso il Depositario. Qualsiasi altro Stato Membro dell'ESA puo' aderire al presente Accordo con l'assenso degli Stati Uniti. 4. Ove, al 31 dicembre 1992, il presente Accordo non sia entrato in vigore per un "Partner", gli Stati Uniti convocheranno una conferenza dei firmatari del presente Accordo per esaminare le misure, ivi comprese eventuali modifiche al presente Accordo, necessarie per tenere conto di tali circostanze.
Accordo - art. 26
Articolo 26 Emendamenti Il presente Accordo potra' essere emendato con l'accordo scritto degli "Stati Partner" per i quali esso sia entrato in vigore. Qualsiasi emendamento e' soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione di tali Stati, in conformita' con le loro rispettive procedure costituzionali.
Accordo - art. 27
Articolo 27 Recesso 1. Qualsiasi "Stato Partner" puo' recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone notifica scritta al Depositario con un preavviso di almeno un anno. Il recesso di uno "Stato Partner" europeo non incidera' sui diritti ed obblighi del "Partner Europeo" ai sensi del presente Accordo. 2. Ove un "Partner" dia notifica del proprio recesso dal presente Accordo, i "Partners" si adopereranno, allo scopo di assicurare la continuazione del programma globale, per giungere, prima della data effettiva di recesso, ad un accordo sulle modalita' e sulle condizioni di recesso di tale "Partner". 3. Poiche' il contributo del Canada costituisce un elemento essenziale dell'infrastruttura della Stazione Spaziale, il Canada, in caso di recesso, assicurera' l'utilizzazione e l'esercizio efficaci da parte degli Stati Uniti degli elementi canadesi elencati nell'Allegato. A tale scopo, il Canada fornira' sollecitamente i disegni, la documentazione, i programmi per elaboratori elettronici, le parti di ricambio, gli utensili, le attrezzature speciali per collaudi e/o tutti gli altri articoli necessari. 4. In aggiunta alle disposizioni dei precedenti commi 2 e 3, all'atto di notifica di recesso da parte del Canada per una qualsiasi ragione, gli Stati Uniti ed il Canada negozieranno tempestivamente un accordo di recesso. Nell'ipotesi che tale accordo preveda il trasferimento agli Stati Uniti degli elementi canadesi elencati nell'Allegato, esso preveder altresi' che gli Stati Uniti diano una compensazione adeguata al Canada per tale trasferimento. 5. Ove un "Partner" notifichi il recesso dal presente Accordo, il proprio Ente od Organizzazione Cooperante verra' considerato aver effettivamente receduto dal suo corrispondente Memorandum con la NASA, alla stessa data del recesso di tale "Partner" dal presente Accordo. 6. Il recesso di uno "Stato Partner" non modifichera' i diritti e gli obblighi permanenti di tale "Stato Partner" quali previsti agli Articoli 16, 17 e 19 del presente Accordo, salvo quanto diversamente convenuto in un accordo di recesso ai sensi dei precedenti commi 2 o 4.