La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla Global Envi- ronment Facility, istituita nell'ambito della Banca Mondiale, e costituita da un Ozone Trust Fund (OTF) e da un Global Environment Trust Fund (GET).
2.Il contributo all'Ozone Trust Fund (OTF) è stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali di dollari 2.540.315 ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993.
3.Il contributo al Global Environment Trust Fund (GET) è stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre per i due anni successivi, 1992 e 1993, esso sarà determinato sulla base delle effettive necessità e richieste da parte della Banca Mondiale, nella sua qualità di amministratore del GET, e comunque contenuto nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.