Entrata in vigore della legge: 5-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) per l'istituzione di una unita' del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1 marzo 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Agreement
AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. I
Traduzione non ufficiale ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' - UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA PREAMBOLO I Ministri dell'Ambiente e della Sanita' degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', assieme al Commissario per l'Ambiente della Commissione delle Comunita' Europee, incontratisi a Francoforte sul Meno il 7 ed 8 Dicembre 1988, hanno adottato lo Statuto Europeo dell'Ambiente e della Sanita' (vedi annesso). Lo Statuto invita l'Ufficio Regionale dell'OMS per l'Europa ad esaminare l'opportunita' e la fattibilita' di istituire un Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanita' in vista di rafforzare la collaborazione sugli aspetti sanitari della protezione ambientale con particolare riguardo per quanto riguarda i sistemi di informazione, i meccanismi per lo scambio di esperienze e di studi coordinati. In considerazione delle proposte presentate dai Governi dell'Italia e dei Paesi Bassi, e dopo aver ascoltato il parere dei rappresentanti degli Stati Membri, il Direttore Regionale della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha deciso di iniziare un progetto tra vari paesi al fine di istituire un Centro Europeo. Il Ministero della Sanita' ed il Ministero dell'Ambiente in Italia (in appresso denominati "Italia") e l'Organizzazione Mondiale della Sanita', Ufficio Regionale per l'Europa, Copenhagen (in appresso denominati "OMS/EURO") concordano con il presente Accordo un progetto pan-europeo di cooperazione nel campo della sanita' ambientale per un periodo iniziale di cinque anni al fine di sviluppare un Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanita' (in appresso denominato "il Centro") come parte integrale di OMS/EURO. Il Centro includera' tre unita', a Roma - Italia, a Bilthoven - Paesi Bassi, e presso l'Ufficio Regionale OMS per l'Europa - Copenhagen, che ne avra' la direzione. Il programma iniziale delle unita' individuali del Centro sara' sviluppato in base ai processi verbali della riunione svoltasi a Copenhagen il 6 aprile 1990. Alla fine del quarto anno, sara' effettuata una valutazione del programma di cooperazione, in base alla quale una decisione sara' presa, non meno di sei mesi prima della fine del periodo quinquennale concernente la continuazione o la chiusura del Centro. ARTICOLO I ((1) Il Centro Europeo Ambiente e Salute - Ufficio di Roma e' parte integrante dell'OMS/EURO e pienamente integrato nella struttura e il piano di lavoro della Divisione per il Supporto Tecnico dell'OMS/EURO. La direzione del Centro e' funzione del Direttore della Divisione per il Supporto Tecnico un'unita' di staff professionale del Centro sara' nominato dal Direttore Regionale dell'OMS/EURO come Direttore dell'Ufficio di Roma con responsabilita' manageriali e tecniche sullo staff operante a Roma. (2) Il Centro avra' un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, in conformita' con i programmi e le necessita' dell'OMS/EURO, formulera' pareri scientifici sul piano di lavoro dell'Ufficio di Roma. Inoltre, il Comitato valutera' ogni due anni, i risultati conseguiti dalle attivita' condotte, sulla base di apposite relazioni. (3) Il Comitato Tecnico Scientifico sara' composto di sette membri nominati dai Direttore Regionale dell'OMS/EURO. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse nazionali e locali quando appropriato, il Direttore Regionale provvedera' alla nomina di un membro del Comitato Scientifico proposto dal Ministero della Salute e un membro proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del paese ospitante. (4) I membri del Comitato Tecnico Scientifico dovranno avere comprovata esperienza nei settori di attivita' dell'Ufficio di Roma e saranno nominati per un periodo di tre anni rinnovabile. Detto Comitato Tecnico Scientifico si riunira' almeno una volta all'anno, eleggera' il suo presidente e adottera' propri metodi di lavoro.))
Accordo - art. II
ARTICOLO II Premesse L'Italia fornira' un appropriato edificio costruito in base a stand- ards internazionali a distanza ravvicinata dall'Istituto Superiore di Sanita', Roma. Le segnalazioni e l'emblema dell'OMS saranno utilizzate in conformita' con le segnalazioni cifrate ed i regolamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Esso sara' interamente equipaggiato con mobilio ed accessori per un minimo di 20 unita' di organico e sara' fornito di equipaggiamenti di ufficio comprese macchine per videoscrittura e strutture di computer interamente compatibili con quelle della OMS/EURO (vedere anche Articolo VII). L'Italia sara' responsabile della manutenzione dell'edificio, del mobilio, degli equipaggiamenti e di tutte le strutture, della fornitura di materiale di cancelleria e di ufficio e si assumera' l'onere dei costi locali come servizi di pulizia, elettricita', forniture d'acqua e servizi di telecomunicazione.
Accordo - art. III
ARTICOLO III Finanziamento L'Itali fornira' fondi per la copertura dei salari e delle indennita' per sei membri professionali assunti in organico compreso un assistente direttore e quattro membri di appoggio facenti parte dell'organico, con base a Roma, assieme ai fondi per un membro professionale ed un membro di appoggio che lavoreranno in collegamento con base a Copenhagen. Tutto l'organico sara' costituito da impiegati dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' la cui retribuzione sara' conforme ai livelli salariali adeguati (internazionali o locali) in vigore presso le Nazioni Unite ed alle condizioni locali nel paese del loro impiego. L'Italia fornira' un finanziamento supplementare di dollari USA 300 000 (trecentomila) annue per l'attuazione del lavoro del Centro, compresi i gruppi di lavoro, i laboratori, i seminari ed altre riunioni, nonche' i costi di viaggio del personale. Tutti i fondi destinati al personale ed ai costi dei programmi saranno trasferiti in valuta convertibile o in dollari USA tramite un conto in banca specifico OMS/EURO o per mezzo di assegno, con un 13% di sussidi governativi o al programma, in conformita' con la Risoluzione dell'Assemblea Mondiale della Sanita' WHA34.17 del Maggio 1981. Le scadenze di pagamento saranno decise in seguito ed incluse in un annesso al presente Accordo, che sara' pubblicato in seguito. Ogni aumento nei costi dovuto a variazioni nelle fluttuazioni del tasso di cambio nella valuta di deposito, nei confronti del dollaro USA, sara' compensato dall'Italia, come pure gli incrementi dei costi previsti nello Statuto e l'inflazione. Gli obblighi di OMS/EURO in base al presente Accordo sono condizionati alla preliminare ricezione dei fondi come stabilito sopra. Un funzionario, agente per conto sia del Ministro della Sanita' che del Ministro dell'Ambiente, sara' nominato funzionario responsabile per tutte le questioni collegate agli aspetti finanziari ed amministrativi del presente Accordo OMS/EURO: - amministrera' i fondi in conformita' con i suoi regolamenti finanziari e di altra natura, e con le sue regole e direttive; - manterra' un conto separato per i fondi, con l'indicazione di tutti gli introiti e di tutte le spese. Ogni interesse che matura sui fondi sara' calcolato ed accreditato in conformita' con i regolamenti finanziari, con le regole e le direttive dell'OMS. Tutti gli atti finanziari conservati in quanto attinenti ai fondi dovranno essere espressi in dollari USA. Le entrate e le uscite in altre valute dovranno essere convertite in dollari USA al tasso di cambio ONU applicabile alla data di tali transazioni. OMS/EURO conferma che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno: - esaminate nel quadro di una procedura interna globale di controllo basata sui regolamenti finanziari, sulle regole e sulle direttive applicabili all'OMS ed attualmente in vigore, e saranno soggette alla revisione contabile interna dell'OMS; - effettuate in rigorosa conformita' con i regolamenti finanziari, con le regole e le direttive dell'OMS attualmente in vigore. I libri contabili dell'OMS sono sottoposti alla verifica di revisori esterni dei conti nominati per l'Organizzazione dall'Assemblea Mondiale della Sanita'. La certificazione comprovante una corretta utilizzazione dei fondi nonche' la conformita' alle regole finanziarie della Organizzazione, sara' fornita dal revisore esterno nel rapporto finanziario della Organizzazione, presentato all'Assemblea Mondiale della Sanita'. Le ispezioni effettuate dai revisori esterni riguardano anche questioni di economia, di efficienza e di efficacia.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV Il contributo dell'OMS OMS/EURO sara' responsabile della organizzazione e della direzione del Centro, dell'ingaggio e della supervisione del personale nonche' della fornitura di servizi legali, amministrativi, budgetari e finanziari. Le attivita' del Servizio dell'Ambiente e della Sanita' di OMS/EURO saranno utilizzate per integrare il lavoro del Centro; anche il programma globale di OMS/EURO assieme al suo sistema di informazione, sara' utilizzato per assistere il Centro come opportuno, in tutti gli aspetti della politica di tale servizio "Sanita' per tutti". OMS/EURO si sforzera' di ottenere ulteriori finanziamenti destinati all'opera del Centro, da parte di paesi diversi dall'Italia e dai Paesi Bassi.
Accordo - art. V
ARTICOLO V Personale Tutto il personale sara' reclutato ed impiegato da OMS/EURO in conformita' con i livelli salariali appropriati (internazionali o locali) e con i requisiti in vigore nel paese del loro impiego, in conformita' con le Regole e Regolamenti dell'Organico dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Al personale saranno accordati congedi e permessi per malattia in conformita' con le Regole ed i Regolamenti dell'OMS. Gli orari di lavoro e le feste nazionali saranno quelli applicabili al personale nell'ordinamento delle Nazioni Unite nella stessa sede di servizio. I costi di viaggio e le diarie saranno pagate in conformita' con criteri e tariffe ap- propriate al personale dell'OMS. E' prevista un'assicurazione sulla salute in conformita' con le regole OMS applicabili. Sono previste assicurazioni per malattia e incidenti in conformita' con le regole OMS applicabili. Il personale sara' incluso nel Fondo di Pensionamento Congiunto delle Nazioni Unite. Saranno istituiti in totale 12 incarichi - 10 aventi Roma come sede di servizio (6 dei quali nella categoria professionale, e 4 nella categoria di servizio generale soggetta ad ingaggio locale) e 2 aventi Copenaghen come sede di servizio (1 professionale ed 1 come servizio generale soggetto a reclutamento locale). Al personale selezionato per questi incarichi saranno offerti inizialmente contratti a tempo determinato di due anni. Le attivita' del Centro sono finalizzate per un periodo quinquennale e si prevede che continuino. Gli incarichi ed i contratti dei beneficiari termineranno automaticamente con il cessare dei finanziamenti. Il rinnovo dei contratti e' legato alla disponibilita' di fondi. Ogni persona la quale sia stata ingaggiata da OMS/EURO nel suo organico, comprese le persone assunte a breve termine, sara', per gli scopi della missione alla quale e' assegnata, soggetta alle Regole dell'OMS e beneficiera' degli stessi privilegi ed immunita' concessi ai membri del personale dell'OMS nel paese interessato (Articolo VI).
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI Privilegi ed Immunita' L'Italia e' parte alla Convenzione sui privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanita' il 17 luglio 1948. La gestione dell'Ufficio in Italia sara' regolamentata in conformita' con la Convenzione come descritto nei BASIC DOCUMENTS (DOCUMENTI DI BASE) dell'OMS, 37a Edizione, pagine 23-37 (Vedere annesso 1). I privilegi individuali o specifici, non previsti da questa Convenzione, saranno negoziati in conformita' con le condizioni gia' stipulate ed applicate ad altre organizzazioni internazionali in Italia.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII Telecomunicazioni Saranno istituite telecomunicazioni tra le tre unita' del Centro, gli Stati Membri della Regione e le Istituzioni scientifiche in conformita' con gli standards internazionali (Collegamento digitale per Servizi Integrati (ISDN) sui quali e' basata la rete di comunicazione EURO (Vedere Annesso 2).
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII Piano di lavoro Il compito principale del Centro sara' di rafforzare l'appoggio scientifico a livello internazionale nei confronti degli scopi e degli obiettivi dello Statuto Europeo dell'Ambiente e della Sanita', nell'ambito del programma globale del Servizio per l'Ambiente e la Sanita' dell'Ufficio Regionale OMS per l'Europa. I settori di lavori sono inclusi negli obiettivi 11, e 18-25, a sostegno della strategia regionale Europea della sanita' per tutti. Sara' posta una particolare enfasi sui sistemi di informazione, sui meccanismi di scambio di esperienze e gli studi coordinati. Un piano di lavoro circostanziato sara' preparato non piu' tardi della fine del 1990 ed allegato al presente Accordo.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 OTTOBRE 2003, N. 295 ))
Annesso 1 - art. I
ANNESSO 1 CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLE AGENZIE SPECIALIZZATE (a) (1) Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il 13 Febbraio 1946 una risoluzione che prevede l'unificazione il prima possibile dei privilegi e delle immunita' usufruiti dalle Nazioni Unite e dalle varie agenzie specializzate, e Considerando che si sono svolte consultazioni tra le Nazioni Unite e le agenzie specializzate, tra le Nazioni Unite e le agenzie specializzate; Di conseguenza, con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 nov. 1947, l'Assemblea Generale ha approvato la seguente Convenzione, la quale e' sottoposta per accettazione alle Agenzie specializzate e ad ogni Membro delle Nazioni Unite, nonche', ai fini dell'adesione, ad ogni altro Stato membro di una o piu' delle agenzie specializzate. Articolo I - Definizioni e Finalita' Sezione I Nella presente Convenzione: (i) Per "clausole standard" si intendono le disposizioni degli Articoli da II a IX. (ii) Per "Agenzie specializzate" si intendono: (a) L'Organizzazione Internazionale del Lavoro; (b) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; (c) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura; (d) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale; (e) Il Fondo Monetario Internazionale; (F) La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo; (g) L'Organizzazione Mondiale della Sanita'; (h) L'Unione Postale Universale; (i) L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni; (j) Ogni altra agenzia collegata con le Nazioni Unite in conformita' con gli Articoli 57 e 63 dello Statuto. ----------- a) BASIC DOCUMENTS (Documenti di base). Ginevra, Organizzazione Mondiale della Sanita'. 37a edizione, pgg. 23-27 1) Adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanita' il 17 luglio 1948 (Off. rec. : Wld : Hlth Org. 13-9.332) (iii) Per "Convenzione" si intendono, in relazione ad ogni particolare agenzia specializzata, le clausole standard cosi' come modificate dal testo finale (o riveduto) dell'Annesso trasmesso da tale Agenzia in conformita' con le sezioni 36 e 38. (iV) Ai fini dell'articolo III, per "beni ed averi" si intendono anche i beni ed i fondi amministrati da un'agenzia specializzata in applicazione delle sue funzioni costituzionali. (v) Ai fini degli articoli V e VII, l'espressione "rappresentanti dei membri" intende includere tutti i rappresentanti, sostituti, consiglieri, esperti tecnici e segretari di delegazioni. (vi) Nelle sezioni 13, 14, 15 e 25 per "riunioni convocate da un'agenzia specializzata" si intendono riunioni: (1) della sua assemblea e del suo organo esecutivo (in qualsivoglia maniera designato), e (2) di qualsiasi commissione prevista nella sua costituzione; (3) di qualsiasi Conferenza internazionale da essa convocata; e (4) di qualsiasi comitato di ognuno di questi enti. (vii) Per "Direttore esecutivo" si intende il principale dirigente dell'Agenzia specializzata in questione, denominato "Direttore Generale" o in altra maniera. Sezione 2 Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione nei confronti di una Agenzia specializzata alla quale la presente Convenzione e' divenuta applicabile in conformita' con la sezione, 37, accordera' a questa Agenzia o in connessione con essa, i privilegi e le immunita' stabilite nelle clausole standards concernenti le condizioni qui specificate, fatta salva ogni modifica di tali clausole contenuta nelle disposizioni dell'annesso finale (o modificato) relativo a tale Agenzia e trasmesso in base alla sezione 36 o 38.
Annesso 1 - art. II
Articolo II - Personalita' Giuridica Sezione 3 Le Agenzie specializzate possiedono personalita' giuridica. Esse hanno facolta' (a) di stipulare, acquistare e disporre beni mobili ed immobili c) di intentare procedimenti legali.
Annesso 1 - art. III
Articolo III - Beni, Fondi ed Averi Sezione 4 Le Agenzie specializzate, i loro beni ed i loro averi ovunque siano essi situati e da chiunque siano detenuti, godono dell'immunita' da qualsiasi forma di giurisdizione, salvo in ogni particolare caso in cui tali Agenzie abbiano espressamente rinunciato alla loro immunita'. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia all'immunita' non puo' essere estesa a provvedimenti esecutivi. Sezione 5 I locali delle agenzie specializzate sono inviolabili. I beni e gli averi delle agenzie specializzate, ovunque siano essi situati e da chiunque siano essi detenuti, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio e da ogni altra forma di interferenza, sotto forma sia esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. Sezione 6 Gli archivi delle agenzie specializzate, ed in generale tutti i documenti di loro appartenenza o da esse detenuti, sono inviolabili, ovunque siano essi situati. Sezione 7 Senza essere costretta da alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari: (a) le agenzie specializzate possono detenere fondi, oro o valute di qualsiasi genere e gestire conti in qualsiasi valuta; (b) le agenzie specializzate possono liberamente trasferire i loro fondi, oro o valuta da un paese all'altro o entro ogni paese e convertire ogni valuta da essi detenuta in qualsiasi altra valuta. Sezione 8 Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi in base alla sezione 7 di cui sopra, ciascuna agenzia specializzata terra' debitamente conto di ogni osservazione effettuata dal Governo di qualsiasi Stato parte alla presente Convenzione, sempre che esso consideri che si possa dar seguito a tali osservazioni senza recare pregiudizio agli interessi dell'Agenzia. Sezione 9 Le agenzie specializzate, i loro averi, introiti ed altri beni sono: a) esentate da ogni tassazione diretta; rimane inteso tuttavia che le agenzie specializzate non richiederanno l'esenzione da tasse che non superino il semplice corrispettivo per servizi di utilita' pubblica; b) esentate da ogni diritto doganale e da divieti e limitazioni alla importazione ed esportazione per quanto riguarda articoli importati o esportati dalle agenzie specializzate per loro uso ufficiale; rimane inteso tuttavia, che gli articoli importati in franchigia doganale non saranno venduti nel paese nel quale sono stati importati, tranne che a condizioni concordate con il Governo di tale paese. c) esentate da ogni diritto doganale e da ogni divieto e limitazione all'importazione ed all'esportazione per quanto riguarda le loro pubblicazioni. Sezione 10 Benche' le agenzie specializzate non pretendano in linea di massima l'esenzione dall'imposta di consumo, e dall'imposta sulla vendita che e' compresa nel prezzo da pagare per i beni mobili ed immobili, tuttavia quando le agenzie specializzate effettuano per uso ufficiale importanti acquisti di beni, il cui prezzo comprende diritti e tasse di tale natura, gli Stati Parti alla presente Convenzione adotteranno ogni qualvolta cia' sia loro possibile adeguate disposizioni amministrative in vista di un condono o del rimborso dell'importo di tali diritti e tasse.
Annesso 1 - art. IV
Articolo IV Agevolazioni per quanto riguarda le comunicazioni Sezione 11 Ciascuna agenzia specializzata godra' nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione nei confronti di questa agenzia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Governo di tale Stato ad ogni altro Governo, compresa la missione diplomatica di quest'ultimo, per quanto riguarda priorita', tariffe, tasse sulla posta, sui cablogrammi, sui telegrammi, sui radiogrammi, sulle telefoto, sulle comunicazioni telefoniche e altre comunicazioni, nonche' sulle tariffe stampa per le informazioni alla stampa ed alla radio. Sezione 12 Nessuna censura sara' applicata alla corrispondenza ufficiale e ad altre comunicazioni ufficiali delle agenzie specializzate. Le agenzie specializzate avranno il diritto di fare uso di codici e di inviare e di ricevere corrispondenza mediante corriere o in valigie sigillate le quali godranno delle stesse immunita' e privilegi dei corrieri e della valigia diplomatica. Nulla nella presente sezione sara' interpretato nel senso di precludere l'adozione di appropriate precauzioni di sicurezza deter- minate mediante accordo tra uno Stato parte alla presente Convenzione ed un'Agenzia specializzata.
Annesso 1 - art. V
Articolo V - Rappresentanti dei Membri Sezione 13 I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate da un'agenzia specializzata godranno, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei seguenti privilegi ed immunita': (a) Immunita' dall'arresto personale o da detenzione e dalla confisca del loro bagaglio personale, e per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nella loro qualita' ufficiale (comprese le loro parole e scritti), immunita' da qualsiasi forma di giurisdizione; (b) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (c) diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata; (d) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da restrizione all'immigrazione, da ogni formalita' di registrazione per stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale nello Stato che stanno visitando o che attraversano nell'esercizio delle loro funzioni; (e) le stesse agevolazioni per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio di quelle concesse a rappresentanti dei Governi esteri per missioni ufficiali temporanee; (f) le stesse immunita' ed agevolazioni per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse ai membri di pari rango delle missioni diplomatiche. Sezione 14 Al fine di assicurare ai rappresentanti dei membri delle agenzie specializzate, durante le riunioni da esse convocate, una completa liberta' di parola ed una completa indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione per quanto riguarda le parole o gli scritti e tutti gli atti da essi compiuti nell'adempimento delle loro funzioni continuera' ad essere loro concessa, anche dopo che le persone in questione avranno cessato di essere impegnate nell'adempimento di tali funzioni. Sezione 15 Qualora l'incidenza di qualsiasi forma di tassazione sia subordinata alla residenza, i periodi nei quali i rappresentanti di Membri delle agenzie specializzate presso le riunioni da esse convocate, saranno presenti in uno Stato membro per l'adempimento delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza. Sezione 16 I privilegi e le immunita' sono concessi ai rappresentanti dei membri, non per loro vantaggio personale, ma allo scopo di salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con le agenzie specializzate. Di conseguenza, un membro ha non solo il diritto, ma il dovere di abrogare l'immunita' dei suoi rappresentanti in ogni caso in cui, d'avviso di tale membro, l'immunita' intralcerebbe il corso della giustizia ed in cui essa puo' essere abrogata senza pregiudicare lo scopo per il quale e' concessa. Sezione 17 Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non sono applicabili nei confronti delle autorita' di uno Stato di cui la persona e' un cittadino o di cui e' o e' stato rappresentante.
Annesso 1 - art. VI
Articolo VI - Funzionari Sezione 18 (1) Ciascuna agenzia specializzata specifichera' le categorie di funzionari cui si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo VIII. Essa le comunichera' ai Governi di tutti gli Stati parti alla presente Convenzione per quanto riguarda tale agenzia ed il Segretario Generale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionari inclusi in queste categorie saranno periodicamente comunicati ai sopra menzionati Governi. -------------- (1) La seguente risoluzione (WHA 12.41) e' stata adottata dalla 12a Assemblea Mondiale della Sanita'. La 12a Assemblea Mondiale della Sanita', Considerando la Sezione 18 dell'Articolo VI della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate che richiedono che ciascuna agenzia specializzata specifichi le categorie di articoli cui si applicheranno le disposizioni di quell'Articolo e dell'Articolo VIII; e Considerando la pratica seguita dalla OMS e ed in base alla quale, nell'attuare i termini della Sezione 18 della Convenzione, e' stato tenuto debitamente conto delle disposizioni della Risoluzione 76 (1) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 1. Conferma questa prassi; e 2. Approva la concessione dei privilegi e delle immunita' di cui negli articoli VI e VIII della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate a tutti i funzionari dell'OMS, ad eccezione di quelli ingaggiati localmente e e a cui spettano tariffe orarie. Sezione 19 I funzionari delle agenzie specializzate: (a) godranno di immunita' dalla giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualita' ufficiale (comprese le loro parole e scritti); (b) saranno esentati da ogni forma di tassazione sulle retribuzioni e gli emolumenti ad essi corrisposti dalle agenzie specializzate, alle stesse condizioni di quelle di cui usufruiscono i funzionari delle Nazioni Unite; (c) godranno di immunita', assieme ai loro congiunti e familiari a carico, da misure restrittive all'immigrazione e da formalita' di registrazione degli stranieri; (d) usufruiranno degli stessi privilegi per quanto riguarda le agevolazioni di cambio, di quelli concessi ai funzionari di pari rango delle missioni diplomatiche; (e) usufruiranno, assieme ai loro congiunti e familiari a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodi di crisi internazionale, di quelle concesse ai funzionari di pari rango delle missioni diplomatiche; (f) usufruiranno del diritto di importare in franchigia doganale il loro mobilio ed effetti in occasione della loro entrata in funzione nella sede del paese in oggetto. Sezione 20 I funzionari delle agenzie specializzate saranno esonerati dagli obblighi del servizio nazionale a patto che, per quanto riguarda gli Stati di cui sono cittadini tale esonero sia limitato ai funzionari delle agenzie specializzate i cui nomi, insieme all'indicazione delle loro funzioni sono stati iscritti in una lista compilata dal Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata ed approvata dallo Stato interessato. Qualora altri funzionari delle agenzie specializzate dovessero essere richiamati per il servizio nazionale, lo Stato interessato dietro richiesta delle agenzie specializzate interessate, accordera' i rinvii temporanei dalla chiamata che possono risultare necessari al fine di evitare interruzioni del proseguimento del lavoro essenziale. Sezione 21 Oltre alle immunita' ed ai privilegi specificati nelle sezioni 19 e 20, al Direttore esecutivo di ciascuna agenzia specializzata, nonche' ad ogni funzionario agente per suo conto durante la sua assenza dal posto di lavoro, saranno concessi, a se stesso, al proprio congiunto e figli minori, i privilegi ed immunita', esenzioni ed agevolazioni concesse agli agenti diplomatici in conformita' con la legge internazionale. Sezione 22 I privilegi e le immunita' sono concesse ai funzionari unicamente nell'interesse delle agenzie specializzate, non a vantaggio personale degli individui. Ciascuna agenzia specializzata avra' il diritto ed il dovere di abrogare l'immunita' di qualsiasi funzionario in ogni caso in cui, a suo avviso, l'immunita' intralcerebbe il corso della giustizia e puo' essere abrogata senza recare pregiudizio agli interessi dell'agenzia specializzata. Sezione 23 Ciascuna agenzia specializzata cooperera' in ogni tempo con le autorita' appropriate degli Stati membri per agevolare una corretta amministrazione della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in connessione con i privilegi, le immunita' e le agevolazioni menzionate nel presente articolo.
Annesso 1 - art. VII
Articolo VII - Abusi di privilegi Sezione 24 Qualora qualsiasi Stato parte alla presente Convenzione consideri che vi e' stato un abuso dei privilegi o dell'immunita' conferita dalla presente Convenzione, avranno luogo consultazioni tra quello Stato e l'agenzia specializzata interessata, al fine di determinare se tale abuso ha effettivamente avuto luogo ed in tal caso, fare in modo di garantire che il fatto non si ripeta. Se tali consultazioni non riescono a conseguire un risultato soddisfacente per lo Stato e l'agenzia specializzata interessata, la questione se un abuso di privilegio o di immunita' e' stato effettivamente commesso, sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' con la sezione 32. Qualora la Corte Internazionale di Giustizia riscontri che tale abuso e' avvenuto, lo Stato parte alla presente Convenzione pregiudicato da tale abuso avra' il diritto, dopo averne notificato l'agenzia specializzata interessata di ritirare a questa agenzia specializzata il beneficio dei privilegi o dell'immunita' di cui si e' abusato. Sezione 25 1. Ai rappresentanti dei membri nelle riunioni convocate da agenzie specializzate, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione ed in provenienza dal luogo della riunione ed ai funzionari previsti dal disposto della sezione 18, non sara' richiesto dalle Autorita' territoriali di lasciare il paese nel quale stanno svolgendo le loro funzioni per via di qualsivoglia attivita' da essi svolta nella loro veste ufficiale. In caso tuttavia di abuso dei privilegi di residenza, commesso da una qualsiasi di tali persone nell'esercizio di attivita' in detto Paese che esulino dalle sue funzioni ufficiali, a tale persona potra' essere richiesto di partire, dal Governo di tale paese a patto che: 2. (1) Non sia richiesto ai rappresentanti di membri, o a persone che hanno diritto alla immunita' in base alla sezione 21, di lasciare il paese se non in conformita' con la procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici accreditati in tale paese. (II) Nel caso di un funzionario cui la sezione 21 non e' applicabile, nessun ordine di lasciare il paese sara' emanato salvo che con l'approvazione del Ministro degli Affari Esteri del paese in questione, e tale approvazione sara' data solo dopo aver tenuto consultazioni con il Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata interessata; e, qualora vengano intentati procedimenti legali di espulsione contro un funzionario, il Direttore Esecutivo dell'agenzia specializzata avra' il diritto di comparire in tali procedimenti per conto della persona contro la quale essi sono stati intentati.
Annesso 1 - art. VIII
Articolo VIII - Lasciapassare Sezione 26 I funzionari delle agenzie specializzate hanno diritto ad avvalersi di lasciapassare delle Nazioni Unite in conformita' con intese amministrative da stipularsi tra il Segretario Generale delle Nazioni Unite e le autorita' competenti delle agenzie specializzate, alle quali agenzie possono essere delegati poteri speciali per rilasciare LASCIAPASSARE. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notifichera' ciascun Stato parte alla presente Convenzione di ciascuna intesa amministrativa cosi' stipulata. Sezione 27 Gli Stati parti alla presente Convenzione riconosceranno ed accetteranno i LASCIAPASSARE delle Nazioni Unite rilasciati a funzionari delle agenzie specializzate come validi documenti di viaggio. Sezione 28 Sara' dato seguito il piu' rapidamente possibile alle richieste di visti, qualora questi ultimi siano necessari, da parte di funzionari di agenzie specializzate titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite, se queste richieste sono accompagnate da un certificato che attesta che tali funzionari viaggiano per lavoro per conto di una agenzia specializzata. Inoltre, a tali persone saranno concesse agevolazioni per viaggiare rapidamente. Sezione 29 Agevolazioni analoghe a quelle specificate nella sezione 28 saranno concesse ad esperti e ad altre persone che, pur non essendo titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite, sono in possesso di un attestato che certifica che viaggiano per lavoro per conto di una agenzia spcializzata. Sezione 30 Ai Direttori esecutivi, agli assistenti direttori esecutivi, ai capi dipartimento e ad altri funzionari di rango non inferiore a quello di capo dipartimento delle agenzie specializzate, che viaggiano con lasciapassare delle Nazioni Unite per lavoro per conto di agenzie specializzate, saranno accordate agevolazioni di viaggio analoghe a quelle concesse ai funzionari di pari rango nelle missioni diplomatiche.
Annesso 1 - art. IX
Articolo IX - Composizione delle controversie Sezione 31 Ciascuna agenzia specializzata dovra' prevedere adeguate modalita' di composizione: (a) delle controversie derivanti da contratti o da controversie di natura privata di cui l'agenzia specializzata e' parte; (b) delle controversie implicanti qualsiasi funzionario di un'agenzia specializzata il quale in ragione della sua posizione ufficiale gode di immunita', se l'immunita' non e' stata abrogata in con formita' con le disposizioni della sezione 22. Sezione 32 Ogni contestazione derivante dalla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione sara' deferita alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che in un determinato caso non sia convenuto dalle parti di ricorrere ad un altro modo di composizione. Qualora sorga una contestazione tra una delle agenzie specializzate da una parte, ed un membro dall'altra parte, sara' richiesto un parere consultivo su qualsiasi aspetto legale implicato in conformita' con l'articolo 96 dello Statuto e l'Articolo 65 dello Statuto della Corte nonche' con le disposizioni pertinenti degli accordi conclusi tra le Nazioni Unite e l'Agenzia specializzata interessata. Il parere della Corte sara' ritenuto decisivo dalle Parti.
Annesso 1 - art. X
Articolo X - Annessi ed Applicazioni alle Agenzie interessata. Specializzate individuali Sezione 33 Nella loro applicazione a ciascuna agenzia specializzata, le clausole standard saranno effettive sotto riserva di ogni modifica stabilita nel testo finale (o modificato) dell'annesso relativo a quell'agenzia, come previsto nelle sezioni 36 e 38. Sezione 34 Le disposizioni della Convenzione relative a qualsiasi agenzia specializzata devono essere interpretate alla luce delle funzioni di cui l'agenzia e' investita ai sensi del suo strumento costituzionale. Sezione 35 I progetti di annesso da I a IX sono raccomandati alle agenzie specializzate qui nominate. Nel caso di una agenzia specializzata non specificamente nominata nella sezione 1, il Segretario-Generale delle Nazioni Unite trasmettera' all'agenzia un progetto di annesso raccomandato dal Consiglio Economico e Sociale. Sezione 36 Il testo finale di ciascun annesso sara' quello approvato dall'agenzia specializzata in questione in conformita' con la sua procedura costituzionale. Una copia dell'annesso come approvata da ciascuna agenzia specializzata, sara' trasmessa dall'agenzia in questione al Segretario Generale delle Nazioni Unite e sostituira' tosto il progetto di cui alla sezione 35. Sezione 37 La presente Convenzione diviene applicabile a ciascuna agenzia specializzata dopo che questa avra' trasmesso al Segretario-Generale delle Nazioni Unite il testo finale dell'annesso pertinente e lo avra' informato che accetta le clausole standard come modificate dal presente annesso e si impegna a dare effetto alle sezioni 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 e 45 (fatta salva ogni modifica della sezione 32 che possa essere ritenuta necessaria al fine di rendere il testo fi- nale dell'annesso consono con lo strumento costituzionale dell'agenzia) nonche' ad ogni disposizione dell'annesso che imponga obblighi all'agenzia. Il Segretario Generale comunichera' a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli altri Stati membri delle agenzie specializzate copie certificate di tutti gli annessi che gli sono stati trasmessi in base alla presente sezione nonche' di annessi modificati trasmessi in base alla sezione 38. Sezione 38 Se, dopo la trasmissione di un annesso finale in base alla sezione 36, ogni agenzia specializzata approva qualsiasi emendamento relativo, in conformita' con la sua procedura costituzionale un annesso modificato sara' trasmesso da essa al Segretario-Generale delle Nazioni Unite. Sezione 39 Le disposizioni di questa Convenzione non limiteranno o pregiudicheranno in alcun modo i privilegi e le immunita' che sono state o che potranno successivamente essere concesse da ogni Stato ad ogni agenzia specializzata in ragione della ubicazione nel territorio di questo Stato della sede principale o degli uffici regionali di questa agenzia specializzata. La Convenzione non sara' ritenuta come essendo di ostacolo alla conclusione tra ogni Stato parte ad essa ed ogni agenzia specializzata, di accordi supplementari che adattino le disposizioni della presente Convenzione oppure estendano o riducano i privilegi e le immunita' da questa concesse. Sezione 40 Rimane inteso che le clausole standard, come modificate dal testo fi- nale di un annesso inviato da una agenzia specializzata al Segretario Geenrale delle Nazioni Unite in base alla sezione 36 (o qualsiasi annesso modificato inviato in base alla sezione 38), sara' compatibile con le disposizioni dello strumento costituzionale in vigore a quel tempo dell'agenzia in questione, e che se qualsiasi emendamento a tale strumento e' necessario allo scopo di rendere lo strumento costituzionale compatibile, tale emendamento dovra' essere stato messo in vigore in conformita' con la procedura costituzionale di quella agenzia prima che l'annesso finale (o modificato) sia stato comunicato. La Convenzione stessa non operera' in maniera tale da abrogare o da derogare a qualsiasi disposizione dello strumento costituzionale di ogni agenzia specializzata o di ogni diritto o obbligo che l'agenzia possa diversamente avere, acquisire o assumere.
Annesso 1 - art. XI
Articolo XI - Disposizioni finali Sezione 41 L'adesione a questa Convenzione da parte di un Membro delle Nazioni Unite e (sotto riserva della sezione 42) di ogni Stato membro di una agenzia specializzata avra' luogo mediante deposito da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di adesione che avra' effetto alla data del suo deposito. Sezione 42 Ciascuna agenzia specializzata interessata dovra' comunicare il testo della presente Convenzione insieme agli annessi pertinenti ai suoi membri che non sono membri delle Nazioni Unite, invitandoli ad aderire ad essa nei confronti dell'agenzia, depositando uno strumento di adesione alla presente Convenzione sia presso il Segertario Generale delle Nazioni Unite o presso il Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata. Sezione 43 Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione indichera' nel suo strumento di adesione l'agenzia specializzata o le agenzie per le quali si impegna ad applicare le disposizioni di questa Convenzione. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione puo' con successiva notifica scritta al Segretario-Generale delle Nazioni Unite impegnarsi ad applicare le disposizioni della presente Convenzione ad una o piu' agenzie specializzate. Questa notifica avra' effetto alla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. Sezione 44 La Convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato parte alla presente Convenzione nei confronti di una agenzia specializzata quando la Convenzione sara' divenuta applicabile a tale agenzia in conformita' con la sezione 37 e lo Stato parte si sara' impegnato ad applicare le disposizioni della Convenzione a tale agenzia in conformita' con la sezione 43. Sezione 45 Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite informera' tutti i membri delle Nazioni Unite nonche' tutti i membri delle agenzie specializzate ed i direttori esecutivi delle agenzie specializzate del deposito di ciascun strumento di adesione ricevuto in base alla sezione 41 ed alle successive notifiche ricevute in base alla sezione 43. Il Direttore esecutivo di un'agenzia specializzata informera' il Segretario-Generale delle Nazioni Unite nonche' i membri dell'agenzia interessata del deposito di qualsiasi strumento di adesione depositato presso di esso in base alla sezione 42. Sezione 46 Rimane inteso che, quando uno strumento di adesione o successiva notifica viene depositato per conto di qualsiasi Stato, questo Stato sara' in posizione secondo la sua legislazione di dare effetto ai termini della Convenzione, cosi' come modificata dai testi finali di qualsiasi annesso relativo alle agenzie oggetto di tale adesione o modifica. Sezione 47 Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente sezione, ciascuno Stato parte alla presente Convenzione si impegna ad applicare questa Convenzione nei confronti di ciascuna agenzia specializzata implicata nella sua adesione o successiva notifica, fino al momento in cui una convenzione modificata o un annesso non siano divenuti applicabile a quella agenzia e che detto Stato abbia accettato la convenzione o l'annesso modificato. Trattandosi di un annesso modificato, l'accettazione degli Stati avverra' mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che avra' effetto alla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. 2. Ciascun Stato parte alla presente Convenzione, tuttavia, che non e' o che ha cessato di essere membro di una agenzia specializzata, puo' indirizzare una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed al Capo esecutivo dell'agenzia interessata nel senso che intende ritirare a tale agenzia i benefici della Convenzione a decorrere da una data specificata i.e., non prima di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica. 3. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione puo' ritirare il beneficio di questa Convenzione a qualsiasi agenzia specializzata che cessi di essere in rapporto con le Nazioni Unite. 4. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati membri parti alla presente Convenzione di qualsiasi notifica che gli sara' stata comunicata in base alle disposizioni di questa sezione. Sezione 48 Dietro richiesta di un terzo degli Stati parti alla presente Convenzione, il Segretario - Generale delle Nazioni Unite convochera' una conferenza in vista della sua revisione. Sezione 49 Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmettera' copie di questa Convenzione a ciascuna agenzia specializzata ed al Governo di ciascun membro delle Nazioni Unite. Convenzione sui Privilegi e le Immunita' ANNESSO VII - L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' Nella loro applicazione alla Organizzazione Mondiale della Sanita' (in appresso denominata "l'Organizzazione") le clausole standard saranno effettive sotto riserva delle seguenti modifiche: 1. L'Articolo V e la Sezione 25, paragrafi 1 e 2(1) dell'Articolo VII si estenderanno alle persone designate a prestare servizio nel Consiglio Esecutivo della Organizzazione, ai loro sostituti e consiglieri, salvo se una qualsiasi abrogazione dell'immunita' di tali persone in base alla Sezione 16 e' stata decretata dal Consiglio. 2. (i) Agli esperti (diversi dai funzionari inclusi nella portata dell'Articolo VI) che prestano servizio in comitati dell'Organizzazioni o svolgono missioni per conto di essa, saranno concessi i seguenti privilegi ed immunita' in quanto necessari all svolgimento effettivo delle loro funzioni, compreso il tempo trascorso in viaggi connessi al servizio prestato presso tali comitati o allo svolgimento di tali missioni: (a) Immunita' dall'arresto personale o dalla confisca del loro bagaglio personale; (b) per quanto riguarda le parole o gli scritti, oppure gli atti da essi compiuti nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, immunita' da procedimenti legali di qualsiasi natura, tale immunita' permanendo nonostante le persone interessate non prestino piu' servizio nei comitati dell'Organizzazione, o non siano piu' utilizzate in missioni per essa; (c) Agevolazioni per quanto riguarda le restrizioni di valuta e di cambio ed il loro bagaglio personale analoghe a quelle concesse ai funzionari dei governi stranieri in missioni temporanee provvisorie; (d) inviolabilita' per tutte le carte e documenti; (e) Ai fini delle loro comunicazioni con l'Organizzazione, diritto ad avvalersi di codici e di ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere o in valigie sigillate. (ii) I privilegi e le immunita' stabilite nei paragrafi (b) ed (e) di cui sopra saranno concessi a persone che prestano servizio nei gruppi di consulenza di esperti dell'Organizzazione nell'esercizio delle loro funzioni in quanto tali. (iii) I privilegi e le immunita' sono concessi agli esperti dell'Organizzazione negli interessi dell'Organizzazione e non a beneficio personale degli individui. L'Organizzazione ha il diritto ed il dovere di abrogare l'immunita' di qualsiasi esperto in tutti i casi in cui, a parere dell'Organizzazione, l'immunita' ostacolerebbe il corso della giustizia e puo' essere abrogata senza recare pregiudizio agli interessi dell'organizzazione. 3. L'Articolo V e la Sezione 25, paragrafi 1 e 2 (I) dell'Articolo VII si estenderanno ai rappresentanti dei Membri Associati che partecipano al lavoro dell'Organizzazione in conformita' con gli Articoli 8 e 47 della Costituzione. 4. I privilegi, immunita', esenzioni ed agevolazioni di cui alla Sezione 21 delle clausole standard saranno altresi' concessi ad ogni Vice Direttore-Generale, Assistente Direttore-Generale e Direttore Regionale della Organizzazione. ---------------- (1) Adottata dalla Prima Assemblea Mondiale il 17 luglio 1948 (Off. Rec. Wld.Hlt.Org. 13, 97, 332) e emendata dalla Terza, Decima ed Undicesima Assemblee Mondiali della Sanita' (Risoluzioni WHA.3.102. WHA 10.26 e WHA 11.30).
Annesso 2
ANNESSO 2 NOTA SUGLI STANDARD INTERNAZIONALI PER LE TELECOMUNICAZIONI Il sistema aperto di interconnessione (OSI) deriva dalla Interna- tional Standards Organization (ISO) ma e' stato ora adottato dall'International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT) e da altre come un quadro per i criteri di trasmissione dati. L'OSI sta divenendo sempre piu' largamente diffusa, future reti pubbliche di trasmissione dati saranno costruite in base al protocollo X.25 (reti per lo scambio di programmi gia' organizzati). Al massimo livello dell'OSI e' importante includere X.400 e X.500 (elaborazione messaggi), trasferimento di "files", accesso e gestione (FTAM) nonche' il criterio approvato per i "Sistemi di elaborazione messaggi (MHS)" che forniscono appoggio al: - testo in "forma finale", i.e. il criterio americano per l'interscambio di informazioni codificato (ASCII); - telex; - teletex; - facsimile: Il criterio includera' quanto prima ulteriori tipi di parti essenziali e consente gia' la definizione di tipi a livello nazionale. Ulteriori parti essenziali di particolare interesse includono la progettazione di documenti di ufficio (ODA) e tutte le serie di caratteri ISO.
Addendum - art. 1
ADDENDUM ALL'ACCORDO, FIRMATO A ROMA IL 14 GIUGNO 1990, SUL CENTRO EUROPEO PER L'AMBIENTE E LA SANITA' Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Mondiale della Sanita' - Ufficio Regionale per l'Europa: Ritenuto necessario integrare l'accordo firmato a Roma il 14 Giugno 1990 per la creazione del Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanita': CONVENGONO Articolo 1 Nell'applicazione delle esenzioni fiscali di cui all'art. VI, sez. 19 lett. b), della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite richiamata dall'art. VI dell'Accordo, il Governo Italiano si riserva di prendere in considerazione l'ammontare degli emolumenti corrisposti ai funzionari del Centro di cittadinanza italiana residenti in Italia e agli altri funzionari residenti permanenti in Italia ai fini dell'eventuale tassazione dei redditi da altre fonti situate in Italia.
Addendum - art. 2
Articolo 2 L'immunita' dalla giurisdizione prevista dall'art. V sez. 13 (a) e 21 della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, nonche' dall'Annesso VII a detta Convenzione nn. 1, 2 (i) (a) e (b), 2 (ii) e 3, non si applica in caso di azione civile promossa da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente a funzionari dell'Organizzazione, a rappresentanti di Stati Membri partecipanti a riunioni convocate dall'Organizzazione o ad esperti in missione per l'Organizzazione, derivante da operazioni del veicolo, purche' tale azione non investa in alcun modo l'immunita' dalla giurisdizione per arresto o detenzione previsti dalla predetta Convenzione.
Addendum - art. 3
Articolo 3 L'Accordo firmato a Roma il 14 Giugno 1990 e il presente Protocollo entreranno formalmente in vigore dalla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalita' richieste dagli ordinamenti delle due parti. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a Roma, Italia, il 1 Marzo 1991, nella lingua italiana e inglese, ambedue facenti ugualmente fede. Il Ministro della Sanita' Il Ministro dell'Ambiente Data Data Il Direttore Regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' Data Parte di provvedimento in formato grafico