LEGGE 10 febbraio 1992, n. 198
Articolo II Salvo disposizioni nazionali piu' favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, la giurisdizione adita puo' ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilita' di farsi difendere potra' non essere riconosciuta ne' eseguita negli altri Stati contraenti.
Prot.o n. 1-art. III
Articolo III Per il procedimento relativo alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.
Prot. n. 1-art. IV
Articolo IV Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalita' previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti. Sempreche' lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al Consiglio federale svizzero, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalita' contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.
Prot. n. 1-art. V
Articolo V La competenza giudiziaria, contemplata dall'articolo 6, punto 2 e dall'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non puo' essere invocata nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente puo' essere chiamata a comparire davanti ai giudici: - della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio; - della Spagna, in applicazione dell'articolo 1482 del Codice civile; - dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozestrasseordnung) concernente la "litis denuntiatio"; - della Svizzera, in applicazione delle opportune disposizioni concernenti la litis denuntiatio dei codici cantonali di procedura civile. Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtu' dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria e in Svizzera conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.
Prot. n. 1-art. V-bis
Articolo V bis In materia di obbligazioni alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorita' giudiziaria" comprendono le autorita' amministrative danesi, islandesi e norvegesi. In materia civile e commerciale, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorita' giudiziaria" comprendono l'"ulosotonhaltija/overexekuror" finlandese.
Prot. n. 1-art. V-ter
Articolo V ter Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda, in Islanda, in Norvegia, in Portogallo o in Svezia, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave e' stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.
Prot. n. 1-art. V-quater
Articolo V quater (Senza oggetto)
Prot. n. 1-art. V-qinquies
Articolo V quinquies Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validita' di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.
Prot. n. 1-art. VI
Articolo VI Gli Stati contraenti comunicheranno al Consiglio federale svizzero i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2.
Protocollo n.2 - art. 1
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE UNIFORME DELLA CONVENZIONE PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, VISTO l'articolo 65 della presente convenzione, CONSIDERANDO il legame sostanziale esistente tra detta convenzione e la convenzione di Bruxelles; CONSIDERANDO che alla Corte di giustizia delle Comunita' europee e' stata riconosciuta dal protocollo del 3 giugno 1971 la competenza per deliberare sull'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles; AVENDO PIENA CONOSCENZA delle decisioni emesse dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee sull'interpretazione della convenzione di Bruxelles fino al momento della firma della presente convenzione; CONSIDERANDO che i negoziati che hanno portato alla conclusione di detta convenzione sono stati fondati sulla convenzione di Bruxelles alla luce di tali decisioni; SOLLECITE, nella piena osservanza dell'indipendenza dei giudici, di impedire interpretazioni divergenti e conseguire l'interpretazione piu' uniforme possibile delle disposizioni della presente convenzione nonche' delle disposizioni di detta convenzione e di quelle della convenzione di Bruxelles la cui sostanza e' recepita in detta convenzione, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 I giudici di ciascuno Stato contraente tengono debitamente conto, all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni di detta convenzione.
Protocollo n.2 - art. 2
Articolo 2 1. Le parti contraenti convengono di istituire un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le decisioni emesse in applicazione della presente convenzione, nonche' le decisioni pertinenti emesse in applicazione della convenzione di Bruxelles. Tale sistema comporta: - trasmissione a un organismo centrale da parte delle autorita' competenti delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di ultima istanza e dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, nonche' di altre decisioni particolarmente importanti passate in giudicato ed emesse in applicazione della presente convenzione o della convenzione di Bruxelles; - classificazione di tali decisioni da parte dell'organismo centrale, compresa, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti; - trasmissione da parte dell'organismo centrale del materiale documentario alle autorita' nazionali competenti di tutti gli Stati firmatari e aderenti alla presente convenzione, nonche' alla Commissione delle Comunita' europee. 2. Organismo centrale e' il Cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
Protocollo n.2 - art. 3
Articolo 3 1. E' istituito un Comitato permanente per gli scopi del presente protocollo. 2. Il Comitato e' composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato firmatario e aderente. 3. Le Comunita' europee (Commissione, Corte di giustizia e Segretariato generale del Consiglio) e l'Associazione europea di libero scambio possono partecipare alle riunioni in qualita' di osservatori.
Protocollo n.2 - art. 4
Articolo 4 1. A richiesta di una parte contraente il depositario della presente convenzione convoca il Comitato allo scopo di procedere a scambi di opinioni sul funzionamento della convenzione ed in particolare: - sullo sviluppo della giurisprudenza comunicata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino; - sull'applicazione dell'articolo 57 di detta convenzione. 2. Il Comitato puo' altresi', alla luce di questi scambi di informazioni, esaminare l'opportunita' che venga intrapresa una revisione della presente convenzione su punti particolari, nonche' formulare raccomandazioni.
Protocollo n.3
PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57 LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1. Ai fini della convenzione le disposizioni che in materie particolari disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute in atti delle istituzioni delle Comunita' europee saranno trattate alla stessa stregua delle convenzioni contemplate all'articolo 57, paragrafo 1. 2. Se uno Stato contraente ritiene che una disposizione contenuta in un atto delle istituzioni delle Comunita' europee sia incompatibile con la convenzione, gli Stati contraenti prenderanno senza indugio in considerazione emendamenti di detta convenzione in conformita' dell'articolo 66, salva restando l'applicazione della procedura prevista dal protocollo n. 2. Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.
Dichiarazioni
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE SUL PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57 DELLA CONVENZIONE All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988 I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, PRENDENDO in considerazione gli impegni sottoscritti nei confronti degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, SOLLECITI di non pregiudicare l'unita' dell'ordinamento giuridico definito dalla convenzione, DICHIARANO che, al momento dell'elaborazione degli atti comunitari di cui al paragrafo 1 del protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57, faranno tutto quanto in loro potere per garantire l'osservanza delle norme in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni stabilite dalla convenzione. DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO CHE SONO MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988 I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE DICHIARANO di considerare appropriato che la Corte di giustizia delle Comunita' europee, nell'interpretare la convenzione di Bruxelles, tenga debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza risultante dalla convenzione di Lugano. DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LUGANO CHE SONO MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO All'atto della firma della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988 I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO, DICHIARANO di considerare appropriato che i loro organi giurisdizionali, nell'interpretare la convenzione di Lugano, tengano debitamente conto dei principi contenuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee e degli organi giurisdizionali degli Stati membri delle Comunita' europee, relativa alle disposizioni della convenzione di Bruxelles la cui sostanza sia recepita nella convenzione di Lugano. Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.
Atto finale
ATTO FINALE I rappresentanti DEL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO, DEL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA, DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA, DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GOVERNO DELL'IRLANDA, DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA, DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DEL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA, DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DEL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, DEL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FINLANDESE, DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, riuniti a Lugano il sedici settembre millenovecentoottantotto nella conferenza diplomatica sulla competenza giurisdizionale in materia civile hanno constatato che nell'ambito di detta conferenza sono stati redatti e adottati i testi seguenti: I. la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; II. i seguenti protocolli che sono parte integrante della Convenzione: - n. 1, relativo a taluni problemi di competenza, di procedura di esecuzione; - n. 2, relativo all'interpretazione uniforme della Convenzione - n. 3, relativo all'applicazione dell'articolo 57. III. le seguenti dichiarazioni: - Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati firmatari della convenzione di Lugano membri delle Comunita' europee sul protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 57 della convenzione; - Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati firmatari della convenzione di Lugano che sono membri delle Comunita' europee; - Dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati firmatari della convenzione di Lugano che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio. Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.
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