DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 261
Entrata in vigore del decreto: 01/05/1992
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale di durata triennale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978; Udito il parere n. 106/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 aprile 1992
Atto di Governo, registro n. 85, foglio n. 20
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) La disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili, la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta o con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) e' il seguente: "Art. 9 (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). - Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzioni di unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 15, terzo comma, punto c), della predetta legge". - Il comma 2 dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi". - L'art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) - c) (omissis); d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni di legge".
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 1991 PERFEZIONATO IL 9 GENNAIO 1992 ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente accordo regola, in conformita' all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unita' sanitarie locali e i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali siano confermati ai sensi dell'articolo 2 gli incarichi di cui i medesimi siano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle Unita' sanitarie locali, delle attivita' proprie della professione di psicologo secondo la legge 18.2.1989 n. 56. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo psicologo svolge la propria attivita' per conto di piu' Unita' sanitarie locali.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 2
ART. 2 (Conferma degli incarichi e relative procedure) 1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e di limitazione di orario di cui agli articoli 3 e 4, gli psicologi che alla data di sottoscrizione del presente accordo risultano titolari di regolare incarico professionale a rapporto orario presso le Unita' sanitarie locali per lo svolgimento di attivita' proprie della professione di psicologo, purche' tale incarico sia in atto alla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Sono inoltre requisiti per la conferma di cui al comma 1: a) non aver compiuto il 65› anno di eta'; b) essere iscritto all'albo professionale degli psicologi ai sensi della [legge 18.2.1989 n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56). 3. Qualora non risultino espletate le procedure per l'iscrizione all'albo professionale, di cui all'[articolo 32 della legge 18 febbraio 1989 n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art32), il requisito previsto dal comma 2 lettera b) e' provvisoriamente soddisfatto mediante dichiarazione rilasciata dal Commissario nominato ai sensi dell'articolo 31 della legge stessa, dalla quale risulti che il professionista interessato ha presentato tempestiva domanda di iscrizione all'albo. L'incarico provvisoriamente confermato e' altresi' revocato con effetto immediato nei confronti dei professionisti per i quali il procedimento di iscrizione all'albo si sia eventualmente interrotto per la ritenuta mancanza di requisiti previsti dalla disposizione di cui all'[articolo 32 della legge n. 56/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;56~art32). 4. A pena di decadenza dell'incarico, lo psicologo provvisoriamente confermato e' tenuto a consegnare alla competente Unita' sanitaria locale, non appena possibile, il certificato di iscrizione all'albo professionale. 5. La perdita di uno dei requisiti prescritti determina la immediata revoca dell'incarico. 6. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli psicologi interessati presentano domanda di conferma, conforme allo schema allegato sub A e corredata dei documenti atti a provare il possesso dei prescritti requisiti, alla Unita' sanitaria locale competente, la quale decide sulle domande entro i successivi 60 giorni, dandone comunicazione agli interessati e all'assessore regionale alla sanita'. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 8. La comunicazione di conferma allo psicologo e' effettuata dalla Unita' sanitaria locale mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare dei quali uno deve essere restituito dall'interessato, a pena di decadenza, entro i successivi quindici giorni per accettazione incondizionata delle norme del presente accordo nonche' delle modalita' di svolgimento dell'incarico. 9. La conferma dell'incarico comporta il riconoscimento di tutto il servizio svolto in regime convenzionale senza soluzione di continuita' presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o degli enti in esso confluiti.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 3
ART. 3 (Incompatibilita') 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[articolo 48 della legge 23.12. 1978 n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), nonche' da altre disposizioni di legge, non e' confermabile l'incarico allo psicologo che: a) - abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi soggetto pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale: b) - abbia impegni settimanali, in forza di rapporti di lavoro dipendente e oppure o convenzionato, per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo [ex articolo 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale; c) - operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le Unita' sanitarie locali della regione; d) - abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con presidi privati soggetti ad autorizzazione sanitaria; e) - sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso. 3. Il relativo provvedimento e' adottato dalla Unita' sanitaria lo- cale, previa contestazione all'interessato.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 4
ART. 4 (Massimale orario - Limitazione) 1. L'incarico puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto [ex articolo 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) ed e' espletabile presso piu' Unita' sanitarie locali. 2. In ogni caso la somma delle ore di attivita' svolta in base all'incarico disciplinato dalle presenti norme e di altra attivita' compatibile non puo' superare l'impegno orario settimanale di cui al comma 1. 3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale, l'assessorato regionale alla sanita' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale sono registrati i nominativi di tutti gli psicologi incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna Unita' sanitaria locale e l'anzianita' di incarico. 4. Di ogni mutamento del servizio cui lo psicologo sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita' e delle modalita' di svolgimento dell'orario, le Unita' sanitarie locali danno comunicazione all'assessorato regionale alla sanita', indicandone la decorrenza. 5. In relazione a particolari esigenze dei professionisti, specie nel periodo estivo, puo' essere concordata con l'Unita' sanitaria locale la concentrazione in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli professionisti dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i professionisti che svolgono piu' di 24 ore di attivita' settimanale puo' consentirsi la concentrazione nell'arco di due mesi dell'orario che essi dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nei pagamenti mensili, puo' essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra gli psicologi titolari di incarico interessati.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 5
ART. 5 (Compiti e doveri dello psicologo) 1. Lo psicologo incaricato deve: a) - svolgere la propria attivita' profesisonale, come definita dalla [legge 18.2.1989 n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56), attenendosi alle modalita' indicate nella lettera di incarico e secondo le indicazioni di responsabile dell'unita' operativa alla quale e' addetto, esponendo anche per iscritto, le proprie competenti valutazioni; b) - partecipare alle attivita' si studio, di programmazione e di indagini statistiche; c) - attenersi alle disposizioni che l'Unita' sanitaria locale emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; d) - attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; e) - osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. 2. L'osservanza dell'orario e' assicurata con le stesse procedure in atto per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze dello psicologo inadempiente. 4. Ripetute e non occasionali inosservanze dell'orario sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva o persistenza, lo psicologo viene deferito alla commissione di cui all'articolo 9 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Lo psicologo incaricato e' tenuto a segnalare annualmente entro il 15 febbraio all'Unita' sanitaria locale competente e all'assessorato regionale alla sanita' se siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato nella domanda di conferma. La comunicazione deve essere inviata anche in caso negativo.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 6
ART. 6 (Mobilita') 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la Unita' sanitaria locale puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito lo psicologo interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso. 2. Se il provvedimento comporta mobilita' da un Comune all'altro della Unita' sanitaria locale o variazioni nelle modalita' di accesso e' ammessa opposizione all'organo di gestione della Unita' sanitaria locale entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la Unita' sanitaria locale deve pronunciarsi entro 30 giorni. 4. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. 5. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'Unita' sanitaria locale assicura l'impiego temporaneo dello psicologo in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 6. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le Unita' sanitarie locali competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attivita' dello psicologo presso una sola Unita' sanitaria locale o un solo posto di lavoro. 7. Il trasferimento dello psicologo da un presidio a un altro della stessa Unita' sanitaria locale o di altra Unita' sanitaria locale puo' avvenire anche su domanda del professionista, previa intesa tra le Unita' sanitarie locali interessate.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 7
ART. 7 (Riduzione di orario - Revoca dell'incarico per soppressione del servizio) 1. L'Unita' sanitaria locale puo' disporre la riduzione dell'orario di attivita' dello psicologo o la revoca dell'incarico per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente. 2. Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma 1 viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti dello psicologo che nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale vanti la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento e' ammessa opposizione all'organo di gestione dell'Unita' sanitaria locale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, l'organo di gestione decide entro 30 giorni, previa audizione dell'interessato. 5. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'Unita' sanitaria locale valuta se esistono possibilita' di piena o anche parziale utilizzazione dello psicologo attraverso il ricorso alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 6.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 8
ART. 8 (Cessazione e sospensione dell'incarico) 1. L'incarico puo' cessare per rinuncia dello psicologo da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.. 2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta dello psicologo l'Unita' sanitaria locale, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi: a) - sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi dell'articolo 3; b) - compimento del 65o anno di eta'; c) - incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Unita' sanitaria locale e presieduta dal titolare - o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della Regione o, in mancanza, di regione limitrofa; d) - provvedimento adottato in seguito a procedimento disciplinare; e) - cancellazione o radiazione dall'albo professionale. 5. L'incarico e' sospeso in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della Unita' sanitaria locale ove il professionista deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. E' altresi' sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Unita' sanitaria locale deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'articolo 9 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. L'incarico e' altresi' sospeso per effetto di provvedimento adottato in seguito a procedimento discliplinare nonche' in caso di sospensione dall'albo professionale. 7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'articolo 9.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 9
ART. 9 (Commissione regionale di disciplina) 1. E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta di: a) - l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, con funzioni di presidente; b) - un membro in rappresentanza delle Unita' sanitarie locali, designato dall'A.N.C.I. regionale; c) - un membro in rappresentanza della Unita' sanitaria locale che ha proceduto al deferimento; d) - tre psicologi incaricati nell'ambito della regione, designati dall'Ordine regionale su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. 2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 provvede, in via autonoma, l'assessore regionale alla sanita'. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo designato dall'assessore regionale alla sanita'. 4. La commissione di disciplina, che ha sede presso l'assessorato regionale alla sanita', e' competente ad esaminare i casi degli psicologi deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento. 5. Allo psicologo deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda. 6. La commissione e' validamente riunita quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 7. In caso di parita' dei voti prevale la proposta piu' favorevole all'incolpato. 8. La commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone alla Unita' sanitaria locale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: - richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'articolo 5 dell'accordo; - diffida: per violazione dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo; - sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni: a) recidiva per inandempienze gia' oggetto di richiamo o diffida; b) gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; c) mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito del servizio; d) omessa segnalazione di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo; - revoca dell'incarico per: a) instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la Unita' sanitaria lo- cale abbia accertato gravissime responsabilita'; b) recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 9. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Unita' sanitaria locale che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare alle altre Unita' sanitarie locali della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, qualora lo psicologo sia titolare di altro incarico presso le stesse. 10. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo. 11. Il professionista che abbia riportato una condanna non irrevocabile per delitto di particolare gravita' secondo il comune sentire sociale e' deferito alla commissione di disciplina ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dell'incarico fino alla pronuncia della sentenza definitiva.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 10
ART. 10 (Aggiornamento professionale obbligatorio) 1. La regione annualmente, d'intesa con i rappresentanti regionali dei sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. 2. Le Unita' sanitarie locali provvedono all'attuazione dei corsi, secondo le disposizioni di coordinamento e di indirizzo aventi ad oggetto i programmi, i metodi e i tempi di svolgimento, la gestione economica dei corsi stessi, emanate dalle regioni. 3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatorio, al professionista sono corrisposti gli stessi emolumenti che gli competono per le ore di effettiva attivita'. 5. E' in facolta' della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente accordo; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari. 6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 il professionista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Unita' sanitaria locale competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui al comma 4. 7. Al termine di ciascun corso il professionista ha l'obbligo di fornire alla Unita' sanitaria locale idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 11
ART. 11 (Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso - Sostituzioni) 1. Lo psicologo conserva l'incarico, senza diritto a compenso per assenze dovute a: a) - documentata malattia od infortunio, per una durata massima di 6 mesi nell'arco di 1 anno; b) - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; c) - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino a un massimo di 7 giorni nell'anno solare; d) - documentata partecipazione ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 10 giorni nell'anno solare; e) - matrimonio, fino ad un massimo di 15 giorni; f) - documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dell'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 - comma 5 - alle sostituzioni provvede l'Unita' sanitaria locale con altro professionista in possesso dei requisiti prescritti, con preferenza per i residenti. 3. La sostituzione non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con il rientro del titolare. 4. Al sostituto spettano i compensi di cui all'articolo 15, comma 1 e, qualora ne ricorrano i presupposti, quelli di cui allo stesso articolo 15, comma 9.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 12
ART. 12 (Gravidanza e puerperio) 1. Alla professionista confermata nell'incarico che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 13
ART. 13 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi) 1. L'Unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i professionisti incaricati contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede di servizio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'articolo 17. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) - per la responsabilita' verso i terzi - L. 1.500.000.000 per sinistro - L. 1.000.000.000 per persona - L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali b) - per gli infortuni - L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente - L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'inizio della invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 14
ART. 14 (Prolungamento dell'orario di servizio) 1. Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente accordo lo psicologo si trovi nella necessita' di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, deve richiedere specifica autorizzazione alla Unita' sanitaria locale, la quale provvede altresi' ad indicare le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. 2. Allo psicologo interessato e' corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 15
ART. 15 (Trattamento economico) 1. Allo psicologo confermato ai sensi del presente accordo e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 18.350 per ora di incarico. 2. Sui compensi di cui al comma 1 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianita' di servizio nella misura costante del 6% (sei per cento) fino a un massimo di otto fasce e successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computati sul valore dell'ottava fascia. 3. Gli incrementi di cui al comma 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianita'. 4. L'anzianita' di servizio valutabile ai fini dell'applicazione degli incrementi di cui al comma 2 e' quella maturata senza soluzione di continuita' ai sensi dell'articolo 2 - comma 9. 5. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di servizio di cui al comma 4 non sono valutati i periodi di assenza non retribuiti, fatta eccezione per quelli di gravidanza e puerperio. 6. In caso di incarichi svolti presso piu' Unita' sanitarie locali l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. 7. Al professionista incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ogni ora di incarico una indennita' di piena disponibilita' nella misura di L. 3.600. 8. All'indennita' di piena disponibilita' sono apportati i medesimi incrementi per anzianita' di servizio stabiliti dal comma 2. 9. Al professionista incaricato sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla [legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'articolo 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art16) del D.P.R. n. 13 del 1› febbraio 1986, con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il compenso tabellare che costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla [legge n. 38/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;38) e al [D.P.R. n. 13/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13), e' rappresentato dal compenso orario iniziale nelle misure stabilite dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili; c) la prima attribuzione delle quote di caro-vita in favore dei professionisti convenzionati decorre dal 1› novembre 1991. 10. Le quote di caro-vita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita. 11. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di piu' Unita' sanitarie locali, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito nel rispetto dei limiti di cui al comma 9 - lettera b), proporzionalmente tra le Unita' sanitarie locali interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanita'. 12. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. 13. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi agli psicologi convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unita' sanitarie locali. 14. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 16
ART. 16 (Compenso per l'esercizio di attivita' psicoterapeutica) 1. In attesa di una disciplina unitaria dei rapporti con tutti i professionisti abilitati all'espletamento di attivita' psicoterapeutica, allo psicologo che, ai sensi degli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art3) e [35 della legge 18.2.1989 n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art35), svolga anche attivita' psicoterapeutica, e' corrisposto un compenso aggiuntivo di L. 2.750 per ora di incarico destinata a tale attivita'.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 17
ART. 17 (Rimborso spese di accesso) 1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. 2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo psicologo abbia un recapito professionale privato nel comune sede del servizio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Unita' sanitaria locale. 3. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del servizio. Rimane invece invariata qualora lo psicologo trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 18
ART. 18 (Riscossione delle quote sindacali) 1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle Unita' sanitarie locali presso le quali gli psicologi prestano la propria attivita' e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari o postali intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati e' inviato l'elenco degli psicologi a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle Unita' sanitarie locali da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 19
ART. 19 (Diritti sindacali) 1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di n. 2 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti titolari di incarico ai sensi del presente accordo. 2. Il numero dei professionisti iscritti titolari di incarico e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei professionisti a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Unita' sanitarie locali, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di servizio.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 20
ART. 20 (Esercizio del diritto di sciopero) (Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione) 1. Nel settore disciplinato dal presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146 del 12 giugno 1990, articolo 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art2-com2), le prestazioni che la Unita' sanitaria locale non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati, i sindacati firmatari dell'accordo concordano con le Unita' sanitarie locali l'astensione dallo sciopero di almeno uno psicologo per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'articolo 9. 5. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 21
ART. 21 (Rapporti tra lo psicologo convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Unita' sanitaria locale) 1. Il dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Unita' sanitaria locale, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attivita' degli psicologi convenzionati procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. Gli psicologi convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 22
ART. 22 (Durata dell'accordo) 1. Il presente accordo ha durata triennale e decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali-Dichiarazioni e note
Dichiarazione a verbale n. 1 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applica- tive aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanita', anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 2 1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regioni", "amministrazioni regionali", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanita'", "ordine regionale" usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. Dichiarazione a verbale n. 3 1. Le parti, mentre si danno atto che i compensi orari di cui all'articolo 15 sono stati concordati comprendendovi anche gli oneri che negli accordi con le categorie mediche stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833/78 sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale per contributi previdenziali, si impegnano a riesaminare la questione previdenziale relativa alla categoria degli psicologi convenzionati quando saranno costituiti gli organismi ordinistici previsti dalla legge n. 56 del 18.2.1989. Nota alla dichiarazione a verbale n. 3: - Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota al dispositivo del decreto. - Per la legge n. 56/1989 vedi nota all'art. 1. Dichiarazione a verbale n. 4 1. Considerata l'importanza della materia dell'aggiornamento professionale la delegazione di parte pubblica raccomanda che le Regioni, nell'emanare le norme generali di indirizzo di cui all'articolo 10 - comma 1 - prevedano che il professionista, il quale abbia effettuato studi di aggiornamento all'estero o in Italia, nell'ipotesi di studi di particolare interesse, rediga una relazione destinata ad essere diffusa tra i suoi colleghi, in modo che l'esperienza di uno possa divenire patrimonio culturale di piu' professionisti. Dichiarazione a verbale n. 5 1. Le parti firmatarie ravvisano la necessita' di chiarire che nell'accordo firmato il 10 luglio 1991 non e' inclusa anche la disciplina concernente le procedure per il conferimento di nuovi incarichi professionali unicamente per il motivo che non risultano ancora costituiti gli organismi ordinistici della professione di psicologo previsti dalla legge n. 56 del 18 febbraio 1989, la cui partecipazione alle anzidette procedure e' indispensabile ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Preso atto pertanto della osservazione del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991, le parti stesse assumono formale impegno di avviare immediate trattative per definire, mediante apposito accordo integrativo, la disciplina della materia di cui il presente accordo e' privo, non appena saranno costituiti gli organismi professionali previsti e disciplinati dalla legge n. 56/89 istitutiva della professione di psicologo. Nota alla dichiarazione a verbale n. 5: - Per la legge n. 56/1989 vedi nota all'art. 1. - Per il comma 9 dell'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota al dispositivo del decreto. Norma transitoria n. 1 1. In fase di prima applicazione del presente accordo possono provvisoriamente beneficiare della conferma di cui all'articolo 2, nei modi e nei termini ivi previsti, i professionisti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 33 della legge n. 56/89 per partecipare alla sessione speciale di esami di Stato per titoli di cui allo stesso articolo 33. 2. Il professionista decade dall'incarico provvisoriamente confermatogli qualora non dimostri di aver tempestivamente presentato domanda di partecipazione al suddetto esame di stato. 3. Il professionista incorre altresi' nella decadenza dall'incarico se risulti non aver superato l'esame stesso. Nota transitoria n. 1: - L'art. 33 della legge n. 56/1989 e' il seguente: "Art. 33. - Nella prima applicazione della legge sara' tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle universita' italiane, e che documentino altresi' di aver svolto per almeno due anni attivita' che forma oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attivita' che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'universita', nonche' i laureati che documentino di avere esercitato con continuita' tale attivita', presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea; d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea". Norma transitoria n. 2 1. Fino a quando l'Ordine regionale degli psicologi non sia costituito, i compiti ad esso affidati dal presente accordo sono svolti dal commissario di cui all'articolo 31 della legge 18.2.1989 n. 56. Nota alla norma transitoria n. 2: - L'art. 31 della legge n. 56/1989 e' il seguente: "Art. 31. - Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale del capoluogo di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'art. 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresi' a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione". Norma finale n. 1 1. Possono beneficiare della conferma di cui all'articolo 2, nei modi e nei termini ivi previsti, gli psicologi titolari, anche presso comuni o province, di incarichi convenzionali a rapporto orario per lo svolgimento di attivita' proprie della professione di psicologo connesse all'espletamento di funzioni confluite nel Servizio sanitario nazionale, sempreche' l'incarico, trasferito al Servizio sanitario nazionale, sia ancora in atto alla data di pubblicazione del presente decreto. Norma finale n. 2 1. Con decorrenza dalla data di cui all'articolo 22 il rapporto convenzionale con gli psicologi confermati e' in tutti i suoi aspetti, normativi ed economici, disciplinato dalle norme del presente accordo. 2. Eventuali preesistenti situazioni di miglior favore derivanti anche da istituti normativi non previsti dall'accordo, saranno quantificate e l'equivalente economico restera' attribuito all'interessato come assegno "ad personam" riassorbile in occasione di futuri miglioramenti a qualsiasi titolo dovuti. 3. Laddove per atti formali della competente autorita' regionale assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 207 del 20.5.1985 i rapporti convenzionali in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo, e perduranti alla data di pubblicazione del presente decreto, siano disciplinati da altro accordo nazionale sottoscritto ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833/78 e vigente alla data odierna, tale disciplina resta transitoriamente confermata fino alla scadenza del presente accordo. Nota alla norma finale n. 2: - La legge n. 207 del 20 maggio 1985 reca: "Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali". - Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 vedi nota al dispositivo del decreto.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali-Allegato A
ALLEGATO A ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI CON GLI PSICOLOGI OPERANTI PRESSO I SERVIZI DELLE UU.SS.LL. Alla Unita' Sanitaria Locale ........................... Oggetto: domanda di conferma nell'incarico di psicologo. Il sottoscritto............................................... nato a .......................... (Prov. di ........................) il ..................... residente in ............................... (Prov. di ..........................) Via ......................... n. ......... CAP ......... Tel. ........................... chiede, ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali con gli psicologi di essere confermato per l'anno .......... nell'incarico che attualmente svolge per conto di codesta Unita' Sanitaria Locale presso il servizio di ............ ............ per il seguente orario settimanale ................... A tal fine dichiara di: - essere iscritto nell'Albo regionale degli psicologi di .......... ....................... (1); - essere autorizzato all'esercizio dell'attivita' ---------- psicoterapeutica ai sensi dell'art. 35 non essere della legge 18 febbraio 1989 n. 56; ----------- (1) - Qualora l'Albo non risulti istituito la dizione va sostituita con la seguente: di aver presentato domanda di iscrizione nell'Albo regionale degli psicologi di .............. - avere impegni settimanali per rapporti di lavoro dipendente o convenzionato presso ............................................ (Ente o privato) per n. ........... ore; Dichiara inoltre sotto la propria responsabilita' di: (barrare la voce che interessa) a) - operare in Case di Cura o Presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della Regione SI NO b) - avere forme di cointeressenza diretta o indiretta con Case di Cura private o con presidi privati soggetti ad autorizzazione sanitaria SI NO c) - essere titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra Regione SI NO d) - percepire ad altro titolo: quote di caro-vita SI NO indennita' integrativa speciale SI NO .............................. ............................... (data) (firma) Il sottoscritto allega la seguente documentazione (2): 1) ...................................... 2) ...................................... 3) ...................................... ----------- (2) I documenti da allegare sono: il certificato di nascita: il certificato di iscrizione all'Ordine (in mancanza, la documentazione attestante la presentazione della domanda di iscrizione); l'eventuale certificato di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica ai sensi dell'art. 35 della Legge 18.2.89 n. 56.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali-Elenco
ELENCO FIRMATARI DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 10 LUGLIO 1991 ------------------------------------------------------------------- Ministero della Sanita' DE LORENZO Ministero del Tesoro RUBBI Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale MARINI Regioni: CALABRIA CARATOZZOLO LAZIO OPPIDO VENETO COVOLO UMBRIA PICCIONI EMILIA ROMAGNA ONETO A.N.C.I.: GONZI PANELLA RUSSO VALENTINI ATTANASIO ACOCELLA TAGLIABUE U.N.C.E.M.: PIERGENTILI RAMACCIOTTI A.U.P.I.: SARDI MOSCARA C.G.I.L.: SANTANIELLO PROIA SAMMARTINO C.I.S.L. RUMBO U.I.L. CROCE S.I.N.P. MASTROGIOVANNI MIRIZIO F.I.P. SLEPOI GIUSTINI