DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1992, n. 357

Type DPR
Publication 1992-07-31
Ultimo aggiornamento 1992-08-08
State In force
Source Normattiva
articles 74
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1.- Al personale che, per ragioni di lavoro sia inviato in Comune diverso da quello in cui si svolge normalmente la sua attivita', e da questo distante almeno 20 Km secondo tabelle ufficiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base a nota documentata e comunque secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e confrontati con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, con esclusione della 1a classe, business, executive o equiparata per l'uso del mezzo aereo e del vagone letto singolo o cabina singola per ferrovia o piroscafo. In aggiunta e' dovuto un importo giornaliero pari al 2% del minimo contrattuale quale rimborso per piccole spese non documentabili. 2.- Fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, a titolo di rimborso per le spese di vitto ed alloggio il dipendente potra' optare in via preventiva per una indennita' giornaliera ragguagliata al 7% del minimo contrattuale e dell'indennita' di adeguamento della retribuzione al costo della vita per ogni 24 ore di permanenza fuori sede, comprese le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro. L'indennita' e' frazionabile su base oraria. 3.- In caso di trasferta o missione di lunga durata (intendendosi come tali quelle che si prolungano oltre 10 giorni continuativi di calendario o comunque oltre 30 gg. nell'anno), in sostituzione della predetta indennita' giornaliera sara' corrisposto per l'eccedenza un trattamento forfettario ragguagliato all'80% della indennita' giornaliera di competenza. 4.- Il dipendente comandato in missione o trasferta ha diritto ad un anticipo in relazione alla durata presunta della missione, non inferiore ai 2/3 del trattamento di rimborso previsto per la stessa; salvo il caso di convenzione meno onerosa con i vettori o loro organizzazioni, le spese di viaggio sono anticipate al dipendente stesso nella loro integralita'; in sede di liquidazione delle spettanze si procedera' a verifica dei titoli di viaggio. 5.- Al personale che esegue incarichi di servizio per lungo periodo e comunque per periodi uguali o superiori alle 6 ore giornaliere -ivi inclusi i corsi di professionalizzazione- senza diritto a trattamento di trasferta in sedi di lavoro anche ubicate nello stesso Comune e diverse da quella in cui e' in forza e presta normalmente la propria attivita' lavorativa, e' attribuita a titolo di rimborso spese una indennita' forfettariamente determinata in lire 35 mila giornaliere. L'indennita' copre il tempo trascorso in viaggio, non siano utilizzati mezzi di trasporto messi a disposizione dall'azienda o da terzi ed escluda qualsiasi altro compenso allo stesso titolo dovuto.. 6.- Per il personale navigante e per l'eventuale personale tecnico di completamento del team addetto alle radiomisurazioni, in ragione della estrema difficolta' di fruizione dei pasti per la mancanza o difficolta' di raggiungimento di idonee strutture di servizio di ristorazione, per missioni pari o superiori alle 6 ore ed in luogo del trattamento di cui ai precedenti punti, e' corrisposto un compenso forfettario giornaliero -senza obbligo di documentazione- di lire 70.000 per i pasti ed il rimborso per l'eventuale pernottamento documentato, ove quest'ultimo risulti necessario in relazione al completamento delle operazioni. 7.- L'Azienda procedera' a rideterminare la normativa per le missioni all'estero, da confrontare con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente regolamento, con cadenza triennale tenendo conto dell'analoga disciplina prevista per l'impiego civile dello Stato.

Art. 40

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

1.- Al dipendente trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, compete la conservazione del trattamento precedentemente goduto, escluse quelle eventuali indennita' e competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso l'unita' produttiva di provenienza che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso quest'ultima acquisira', invece, quelle in atto inerenti alle sue specifiche prestazioni o in vigore per la generalita' dei lavoratori dal giorno di inizio della prestazione effettiva di lavoro. 2.- Al dipendente trasferito per esigenze di servizio deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia conviventi ed a carico, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, assicurazione rischio, ecc.) sulla base delle modalita' stabilite dall'Azienda; e' inoltre dovuta una indennita' di trasferimento commisurata a quattro mensilita' della retribuzione di riferimento. Ove il lavoratore abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia, la predetta indennita' e' maggiorata del 30% dopo l'eventuale trasferimento familiare, purche' compiuto entro due anni dalla data di inizio del servizio nella nuova sede. In relazione alla particolarita' della loro collocazione nel contesto nazionale, l'indennita' di trasferimento e' maggiorata della stessa percentuale del 30% ovvero fino al 50% ove competa la prima maggiorazione, per le sedi di Bolzano e delle isole minori (Pantelleria e Lampedusa) e per i trasferimenti che comportino spostamenti eccedenti il limite di 700 Km. 3.- Non sono identificate come trasferimento le variazioni di assegnazione: i mutamenti di sede territoriale di servizio disposti nell'ambito dello stesso comune o per distanze di meno di 50 Km. tra comuni limitrofi, anche appartenenti a province diverse, avverranno conseguentemente con il consenso del lavoratore interessato e non danno comunque diritto allo specifico trattamento economico di trasferimento. 4.- Per i trasferimenti a domanda e' corrisposto unicamente il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari, adeguatamente ed opportunamente documentate. Nel caso in cui il trasferimento sia disposto sulla base di apposita ricerca specifica effettuata dall'Azienda per la copertura di posizioni di lavoro individuate come necessarie, e per le quali il dipendente abbia dato disponibilita', oltre al rimborso delle spese di trasporto suddette e' dovuta una indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione di riferimento. 5.- Nel caso di trasferimenti a termine, temporaneamente disposti in relazione a particolari e non definitive esigenze di servizio delle sedi di destinazione, al dipendente interessato sara' corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate durante il viaggio di andata e ritorno per trasposto, vitto ed eventuale alloggio; in luogo e sostituzione della indennita' di trasferta sara' altresi' corrisposto un compenso forfettario mensile di lire 900.000 (novecentomila) a titolo di rimborso delle spese di vitto ed alloggio sopportate nella sede di destinazione. A tali fini i periodi eccedenti il computo mensile saranno considerati come mese intero se pari o superiori a 15 gg. e valutati in trentesimi se inferiori.

Art. 41

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

1.- La retribuzione deve essere corrisposta ai dipendenti entro il 25 di ogni mese. 2.- Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 10 giorni dalla data della scadenza del periodo di paga, salvo il caso di comprovata necessita' e riconosciuta eccezionalita'. 3.- Qualora il ritardo nel pagamento superi i 10 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale. 4.- Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento.

CAPO VI AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA INTEGRITA' PSICO-FISICA

Art. 42

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

1.- L'Azienda provvede, nel quadro della legislazione vigente ed in un'ottica consona alle esistenti problematiche, alla adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori tecnici, meteorologici, di volo e di controllo del traffico aereo, nonche' altri eventuali settori in cui si ravvisi incidenza di rischio. A tale scopo provvedera' in particolare a tenere appositi corsi di addestramento e informazione per il personale incaricato di svolgere opera di monitoraggio nelle suddette materie, facendosi anche eventualmente promotrice delle modifiche e delle integrazioni alla attuale normativa. 2.- L'Azienda istituira', inoltre, un periodico canale di informazione per tutti i luoghi di lavoro per aggiornare costantemente il personale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, affidabilita' degli impianti e processi di produzione dei servizi.

Art. 43

AMBIENTE DI LAVORO

1.- Fermo restando quanto previsto dalle specifiche normative in materia di tutela della salute e dell'integrita' fisica dei lavoratori dell'Azienda, i dipendenti, tramite le OO.SS.NN. maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente regolamento, ed in modo unitario, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrita' fisica. A tal fine le predette Organizzazioni Sindacali concorderanno con la Direzione aziendale la scelta degli Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro. L'Azienda assumera' a proprio carico l'onere delle indagini concordate. Qualora non venga raggiunto un accordo sulla scelta degli istituti predetti o su uno di essi in rapporto ad un caso specifico, i dipendenti, sempre tramite le predette rappresentanze, potranno ricorrere ad Istituti o a tecnici particolarmente qualificati nella materia iscritti agli albi professionali senza oneri a carico dell'Azienda. I predetti Istituti e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie, tecniche, metodologie e programmi di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. 2.- Possono essere istituiti: a) registro dei dati ambientali e biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda, nel quale saranno annotati, i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al precedente comma in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri principali fattori che interessano l'ambiente di lavoro, nonche' per settori di impiego i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; b) un libretto sanitario e di rischio per ciascun lavoratore, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'Azienda di iniziativa o a seguito di indagine concordata, le visite di idoneita' psico- fisica, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i rischi derivanti dalle mansioni cui e' adibito il lavoratore; il lavoratore fara' redigere dal medico di fiducia ed alleghera' al libretto la propria anamnesi lavorativa. 3.- Le disposizioni di cui sopra dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie (con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Art. 44

INDIVIDUAZIONE MALATTIE PROFESSIONALI

1.- Ferma restando la applicabilita' delle particolari normative vigenti in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti aziendali, la tutela della salute dei dipendenti esposti a particolari e diversificati rischi attuali e potenziali inerenti le specifiche attivita' lavorative, necessita oltre che di controlli periodici, della osservanza di interventi preventivi effettuabili anche attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, delle procedure operative, delle tecniche e strumentazioni disponibili. 2.- L'Azienda continuera', oltre che ad applicare le leggi vigenti in materia, a promuovere la ricerca e la definizione delle cause di rischio particolari e tipiche del settore che possano individuare malattie professionali, con particolare e specifica attenzione alle situazioni di lavoro del contollo del traffico aereo; e' assunto in tale quadro l'obiettivo dell'attuazione di tutte le misure idonee, sotto il profilo ordinamentale in primo luogo, al riconoscimento delle patologie che emergeranno quali malattie professionali ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore relative anche alla tutela economica dei dipendenti. Saranno valutate piu' circostanziate situazioni di rischio, derivanti da fattori per i quali non sia prevista una specifica incidenza ai fini della individuazione di malattie professionali (es. per i CTA, stress ripetuto e continuato) -sulla base anche di proposte specifiche di Enti, Associazioni ed Organizzazioni nazionali ed internazionali di indiscussa autorita' e competenza e dei risultati degli studi gia' in corso a livello aziendale- al fine di farle positivamente ed inequivocabilmente convalidare dai competenti organi ministeriali tenuto conto della loro dimostrata applicabilita'.

Art. 45

MISURE PREVENTIVE DI SICUREZZA E CONTROLLI SANITARI

1.- In relazione a quanto previsto dai precedenti articoli l'Azienda, ogni qualvolta lo ritenga necessario o in base a quanto previsto dalle normative sui controlli obbligatori derivanti da disposizioni nazionali ed internazionali per le specifiche attivita' in quanto applicabili, fara' effettuare dalle strutture pubbliche e/o dalle altre strutture da essa designate sia visite periodiche che visite preventive in relazione tanto alle esigenze di sicurezza delle attivita' di controllo del traffico aereo che ai rischi specifici per la salute e/o integrita' psico-fisica dei dipendenti. In tal quadro, in relazione alle esigenze di tutela della integrita' fisica dei lavoratori adibiti con continuita' all'uso dei videoterminali schermi radar o apparecchiature elettroniche similari, l'Azienda avviera' a visite mediche oculistiche di controllo o specialistiche il personale che potra' farne richiesta, con cadenza biennale. 2.- I risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche dovranno essere custoditi dall'Azienda nell'apposita documentazione di cui al precedente Art. 43, unitamente ai dati eventualmente forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed infortuni non professionali, periodicamente aggiornati. I dati relativi al personale femminile potranno comprendere anche quelli concernenti la maternita' e salute riproduttiva, fatti registrare ed aggiornati dalla lavoratrice stessa con l'eventuale assistenza dei servizi delle USL e dei Consultori.

Art. 46

CONTROLLI IGIENICO-AMBIENTALI E PREVENZIONALI

1.- Per la verifica del rispetto nei luoghi di lavoro delle norme di legge vigenti, con particolare riferimento ai valori soglia di rumorosita', l'Azienda predisporra' nell'arco della vigenza contrattuale appositi controlli attraverso idonea strumentazione tecnica allo scopo di mantenere sotto controllo gli agenti di rischio. Le relative indagini verranno eseguite sia direttamente che indirettamente a mezzo di apposite strutture esterne incaricate, ed eseguite in stretta collaborazione con le RR.SS.AA..

Art. 47

INIDONEITA' PSICO-FISICA ALLE FUNZIONI E MANSIONI

1.- Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni e mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 1983, n. 279, l'Azienda non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo. 2.- A tal fine l'Azienda, individuate le mansioni proprie del dipendente in base alle declaratorie di settore, figura e profilo professionale, nonche' alle disposizioni che regolano in particolare lo svolgimento della professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all'attivita' svolta abitualmente nell'unita' operativa di assegnazione, deve accertare - per il tramite della struttura collegiale medica autorizzata e/o del Collegio Medico legale dell'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla posizione funzionale e professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che cio' comporti cambiamento di settore, profilo o disciplina. 3.- Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione professionale di appartenenza e nell'attivita' di lavoro svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, puo' essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso settore professionale e profilo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero e' consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale. 4.- Per i Controllori del Traffico Aereo, il personale navigante ed il personale la cui attivita' e' condizionata dal mantenimento di particolari requisiti psico-fisici, nel caso di sopraggiunta infermita' che abbia portato al giudizio di permanente inidoneita' all'esercizio delle funzioni di impiego in turno operativo proprie della declaratoria specifica, puo' essere consentito l'impiego permanente in attivita' aderenti a quanto previsto dalla declaratoria di appartenenza, anche in altre unita' organizzative (reparti o minori unita' delle diverse sedi di servizio, Sede centrale e CFQP) in posizioni di lavoro ritenute compatibili con il suo stato. Il provvedimento e' disposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentiti il Servizio Tecnico- operativo ed il Servizio Personale; in tali casi il lavoratore che abbia maturato almeno un decennio di attivita' e' posto in soprannumero nel settore di appartenenza, nel limite massimo del 10% della dotazione organica complessiva del settore stesso. 5.- Il trattamento economico da attribuire per il passaggio ad altra funzione e/o mansione per inidoneita' permanente comprende tutte le competenze previste per la posizione funzionale e di qualifica attribuita; dalla data della attribuzione della nuova posizione funzionale e/o di impiego il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale, senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento e fatta esclusione per i compensi connessi all'impiego in turno. 6.- La procedura di cui al presente articolo potra' essere attivata dall'Azienda anche nei confronti del lavoratore riconosciuto temporaneamente non idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni e mansioni operative per piu' di 30 giorni, esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo sanitario competente al recupero della piena efficienza psico-fisica. 7.- Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non puo' essere considerato disponibile a fini di copertura. Il dipendente che riacquisti l'idoneita' psico-fisica temporaneamente perduta, e' reintegrato nelle mansioni e funzioni precedentemente svolte nei tempi tecnici strettamente necessari.

Art. 48

PASSAGGIO AD ALTRO SETTORE O PROFILO

1.- L'Azienda, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso assunzioni, puo', a domanda, disporre il passaggio dei dipendenti da un settore o profilo all'altro del medesimo livello retributivo, anche di altra area, purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del passaggio e salvo che il profilo professionale richiesto escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono. 2.- Nel caso di presentazione di piu' domande rispetto ai posti disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianita' complessiva di servizio, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza. 3.- Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per minimo tabellare, superminimo se piu' favorevole e salario di anzianita' ed acquisisce dalla data del passaggio le indennita' specifiche del nuovo profilo professionale, nelle misure previste per questo. 4.- Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo settore o profilo, ove necessario, possono essere previsti appositi corsi di formazione o aggiornamento obbligatori. 5.- L'impiego di personale Controllore del Traffico Aereo, Esperto di Assistenza al Volo, Previsore Meteo e Pilota in posizioni di lavoro non di turno e/o di ufficio non configura in alcun modo passaggio ad altro settore o profilo, prevedendo le specifiche attivita' nella loro effettiva esplicitazione funzionale la copertura di posizioni di lavoro sia operative in senso stretto che di supporto diretto o indiretto all'operativo secondo i modelli organizzativi fissati dall'Azienda ed imposti dalle necessita' di resa dei servizi gestiti. Conseguentemente il personale in titolo mantiene in ogni caso il trattamento economico stabilito in relazione alle sue caratteristiche professionali, con la sola esclusione dei compensi e premi connessi all'impiego in turno. Di norma il personale suddetto e' impiegabile: a) negli uffici operazioni, impiego ed esercizio, addestramento, elaborazione dati e nelle eventuali posizioni di Staff degli Enti operativi periferici; b) nel Servizio Centrale Tecnico-operativo e nel Centro di Formazione e Qualificazione Professionale; c) negli altri Servizi della Direzione Generale limitatamente alle funzioni ed attivita' connesse alla sicurezza del volo ed al controllo della regolarita' dell'esercizio, ricerca e/o sviluppo e sperimentazione, tassazione e tariffazione, centri di elaborazione dati operativi, relazioni sindacali, pianificazione e programmazione, sicurezza del lavoro e degli impianti. 6.- La quota di personale cosi' impiegata non puo' superare il 20% della dotazione organica complessiva dello specifico settore.

CAPO VII ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

Art. 49

DIFFUSIONE DI MATERIALE SINDACALE

1.- La stampa sindacale ed il materiale di contenuto sindacale da diffondere ed affiggere nei locali aziendali negli appositi spazi o bacheche messi a disposizione dell'Azienda deve, in conformita' alle disposizioni generali sulla stampa, recare l'indicazione della Organizzazione Sindacale che lo ha elaborato e prodotto, quale che sia il livello nazionale, regionale o locale della stessa. Copia delle comunicazioni affisse dovra' essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale interessata. 2.- La deaffissione, secondo le norme generali sulla stampa, potra' avvenire a seguito di apposito ordine dell'Autorita' Giudiziaria.

Art. 50

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI

1.- L'Azienda provvedera' alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che effettueranno apposita richiesta scritta direttamente alla Direzione Generale dell'Azienda o tramite le OO.SS.NN.LL. di appartenenza. La richiesta avra' decorrenza dal mese successivo a quello in cui essa e' stata rimessa alla Direzione Generale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore. La lettera dovra' contenere le seguenti indicazioni: a) data; b) generalita' del lavoratore, matricola e sede di lavoro; c) ammontare della quota, normalmente espressa in percentuale da calcolare sul minimo tabellare e sull'indennita' di adeguamento al costo della vita in vigore alle singole scadenze mensili; d) l'Organizzazione Sindacale a favore della quale la quota deve essere versata ed il numero del c/c bancario ad essa intestato. 2.- La lettera dovra' essere conforme ad un modulo unico standard predisposto a tal fine d'intesa con le OO.SS.NN.LL. firmatarie del presente regolamento. 3.- La richiesta di trattenuta al ruolo si intende confermata di anno in anno ove non revocata per iscritto, con le stesse modalita' della richiesta originaria, entro il 30 novembre di ciascun anno. In caso di revoca inviata all'Azienda nel rispetto del sopracitato limite, la revoca stessa avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 51

RIUNIONI DEL PERSONALE - ASSEMBLEE

1.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale e la loro RR.SS.AA. possono tenere, nei locali dell'Azienda disponibili, con esclusione dei locali operativi e fuori dall'orario di lavoro, riunioni di personale per problemi riguardanti attivita' sindacale, fatta salva la completa funzionalita' dei servizi operativi. Le riunioni potranno riguardare le generalita' del lavoratore o gruppi di essi. 2.- La Organizzazione Sindacale promotrice della riunione deve comunicare, di regola 48 ore prima, alla Direzione dell'unita' organizzativa interessata, l'ora in cui si vorrebbe tenere la riunione, l'ordine del giorno ed i locali che si vorrebbero utilizzare se diversi da quelli indicati dall'Azienda. Nel caso che il locale messo a disposizione dall'Azienda o indicato dal Sindacato promotore non dovesse risultare temporaneamente disponibile, sara' compito dell'Azienda trovare, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, altra idonea soluzione. 3.- Le Organizzazioni Sindacali possono indire, singolarmente o congiuntamente, riunioni nei locali della unita' organizzativa interessata, con esclusioni di quelli operativi, anche durante l'orario di lavoro con le seguenti modalita' e tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e del servizio e la salvaguardia degli impianti: a) le riunioni devono essere limitate per ciascun dipendente a complessive massime 12 ore per anno solare; b) la Direzione della unita' organizzativa ha l'obbligo di contabilizzare e comunicare alla Sede Centrale l'utilizzazione di dette ore. Durante dette riunioni deve essere assicurata la completa funzionalita' degli impianti. 4.- Alle riunioni hanno facolta' di partecipare limitate rappresentanze sindacali di lavoratori delle altre categorie espressamente invitate, i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria, Dirigenti sindacali confederali, camerali, delle unioni e delle strutture territoriali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'Azienda onde consentire l'accesso alle sedi interessate. I rappresentanti dell'Azienda, durante le riunioni convocate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, non possono intervenire in veste di tutelatori o verbalizzatori.

Art. 52

ELEZIONI RAPPRESENTANTI SINDACALI, DISTACCHI ED AGIBILITA' GENERALI

1.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale possono procedere, nell'ambito delle unita' produttive e della Sede Centrale fuori dall'orario di lavoro, ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti, a qualsiasi livello, in conformita' a quanto stabilito dal punto 2 del precedente articolo. 2.- Eventuali contestazioni in materia di elezioni sono definite dalle stesse Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessate. 3.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno l'obbligo di comunicare, tempestivamente, i nominativi dei rappresentanti eletti a qualunque livello di rappresentanza, alla Direzione dell'unita' produttiva ed alla Sede Centrale: in mancanza l'Azienda non procedera' ad accreditamento ai fini delle previste agibilita'. 4.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, per lo svolgimento delle rispettive attivita', fruiranno di un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a mezza ora/anno per lavoratore la cui gestione e contabilizzazione e' centralizzata. 5.- Tenuto conto delle esigenze particolari del settore, per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ad ogni Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa su base nazionale e firmataria del presente c.c.n.l., sono concesse 4500 ore annue ciascuna di permesso retribuito, trasformabili a richiesta della Organizzazione in distacchi continuativi, permanenti (aspettative) o temporanei per periodi non inferiori a 4 mesi. 6.- Nel monte complessivo di cui al punto 4 non sono da computare le ore relative ai permessi dei delegati ai Congressi nazionali e quelle relative ai membri delle delegazioni che partecipano alle riunioni convocate dall'Azienda fatta esclusione per quelle disposte a seguito di scioperi o agitazioni: per le delegazioni non potranno essere concessi permessi retribuiti per piu' di due rappresentanti per Organizzazione maggiormente rappresentativa. 7.- Per la richiesta dei permessi sindacali, la Organizzazione Sindacale interessata inviera' apposita comunicazione scritta alla Direzione della unita' organizzativa di appartenenza del convocato, indicando tutti i dati necessari. 8.- Durante gli scioperi i permessi sono da considerare sospesi salvo il caso di partecipazione a riunioni convocate dall'Azienda allo scopo di dirimere la controversia.

Art. 53

RAPPRESENTANZE SINDACALI PRESSO UNITA' LOCALI E LORO AGIBILITA'

1.- Ai fini della agibilita' sindacale in ogni unita' locale le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente testo possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali regolarmente costituite, scelti tra i dipendenti dell'unita' locale stessa, secondo i seguenti criteri: a) un dirigente per ciascuna Organizzazione Sindacale, nelle unita' locali alle quali siano addetti fino a 50 dipendenti; b) un dirigente ogni 200 dipendenti o frazione di 200 superiore a 100 per ciascuna Organizzazione Sindacale nelle unita' produttive alle quali sono addetti oltre 50 dipendenti. Ai fini della costituzione delle RR.SS.AA., sia singolarmente da parte di ciascuna Organizzazione che unitariamente, e' richiesto il concorso di almeno 3 (tre) dipendenti iscritti. 2.- Ai suddetti Dirigenti sindacali potranno essere concessi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni nel numero di 90 ore annue. Detti permessi saranno computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Il dipendente che intende esercitare il diritto al permesso retribuito deve darne comunicazione scritta alla Direzione di appartenenza almeno 48 ore prima, tramite la rappresentanza sindacale aziendale; in tali casi il permesso e' concesso salvo non ostino gravi ed imprescindibili ragioni di servizio, attinenti in primo luogo alla sicurezza e regolarita' dell'esercizio.

Art. 54

LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

1.- L'Azienda a livello nazionale presso la Sede Centrale e nelle unita' produttive con almeno 200 dipendenti, porra' unitariamente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente regolamento, per l'esercizio delle loro funzioni, un locale comune tecnicamente ed opportunamente attrezzato all'interno dell'unita' produttiva o nelle vicinanze di essa. 2.- Nelle unita' produttive con numero di dipendenti inferiori a 200 la Direzione mettera' temporaneamente a disposizione delle rappresentanze sindacali predette -a richiesta- un locale idoneo per il tempo necessario. Nel corso di piu' richieste per il medesimo giorno ed orario vale la priorita' della domanda.

Art. 55

DISCIPLINA E TUTELA DEL PERSONALE CON INCARICO SINDACALE

1.- Al personale collocato, a richiesta scritta delle rispettive organizzazioni e nei limiti precedentemente fissati, in distacco continuativo, temporaneo o permesso sindacale sono corrisposte tutte le competenze fisse, ricorrenti e variabili spettanti, anche accessorie e di sede, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turno di reperibilita' o istituto assimilato per la corrispondente quota; i periodi relativi sono a tutti gli effetti equiparati a servizio prestato salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del congedo ordinario (ferie). A tale ultimo riguordo i periodi di 30 gg. inferiori all'anno sono computati in dodicesimi e le quote orarie attribuite ai dirigenti delle Organizzazioni stesse sono computate in ragione di 4, 5 ore per ogni giorno calendariale di ferie spettanti. Il distacco ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dal mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda - Servizio Personale. 2.- I Dirigenti sindacali regolarmente e tempestivamente accreditati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali in posizione di distacco o permesso e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti e previsti per la posizione funzionale di appartenenza.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 56

MENSE

1.- Nei giorni di effettiva presenza al lavoro ed il relazione alla particolare articolazione dell'orario, hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti a tempo pieno e cioe' tenuti ad osservare un orario ordinario non inferiore a 6 ore di prestazione lavorativa giornaliera nell'arco delle 24 ore. 2.- L'Azienda provvedera' a garantire l'esercizio del diritto attraverso il sistema del ticket-restaurant consegnando al dipendente un buono di valore predeterminato per ogni giorno di presenza al lavoro per la consumazione di un pasto standard (primo, secondo con contorno, frutta e bevanda) presso gli esercizi convenzionati. 3.- Il tempo impiegato per il consumo del pasto, nei casi in cui per il personale normalista la fruizione sia collocata tra due spezzoni di orario giornaliero, deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario per un tempo non inferiore a 30 minuti primi e non superiore a 45. 4.- A carico del personale che fruisca del servizio e', in ogni caso e circostanza, posto un concorso spese pari ad 1/3 (un terzo) del costo di gestione del relativo servizio, IVA esclusa, con un massimale di lire 6.000. 5.- Il servizio e' fornito a titolo individuale giornalmente per una sola volta in relazione ai due pasti principali (pranzo e cena) ed e' fruito dal personale turnista rispettivamente dopo il termine del turno antimeridiano o pomeridiano ovvero prima dell'inizio del turno pomeridiano o notturno.

Art. 57

INDUMENTI DI LAVORO

1.- Le modalita' per gli indumenti normali di lavoro che si rendessero eventualmente necessari in relazione alle caratteristiche delle singole prestazioni, saranno determinate, in sede aziendale, mentre i limiti del concorso dell'Azienda per la fornitura individuale al lavoratore sono fissati al 90% del costo relativo. 2.- L'Azienda mettera' comunque a disposizione dei lavoratori, a suo integrale carico, gli eventuali mezzi protettivi di uso personale e gli indumenti speciali di lavoro (quali maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, impermeabili, etc.) curandone la scelta, le modalita' d'uso, il rinnovo ed il controllo. Mezzi ed indumenti speciali sono assegnati in dotazione di squadra e/o individuale e devono essere mantenuti dal lavoratore in stato di efficienza; ove siano previsti appositi armadietti per la loro custodia, questi saranno sottoposti a periodica disinfezione.

Art. 58

TUTELA DELLA SFERA PRIVATA DEI LAVORATORI

1.- Viene ribadito il diritto inalienabile dei lavoratori alla tutela della propria sfera privata. 2.- L'Azienda, in presenza di archivi elettronico e magnetici, si atterra' alle leggi in materia impegnando alla massima riservatezza tutti i lavoratori che trattano elettronicamente e non i dati relativi al personale affinche' non gestiscano gli stessi a fini non istituzionali. 3.- La compilazione, elettronica e non, di liste del personale per motivi estranei alla gestione contrattuale ed aziendale, non verra' effettuata se non previa consultazione con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente testo.

Art. 59

PATROCINIO DEL DIPENDENTE

1.- L'Azienda, nel quadro della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza legale in sede processuale e nei limiti delle tariffe professionali ai dipendenti che si trovino implicati, per fatti ed atti connessi all'espletamento degli obblighi di servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilita' amministrativa, civile e penale in ogni stato e grado del giudizio, purche' non vi sia conflitto di interessi con l'Azienda e con esclusione dei casi di dolo o colpa grave. In casi particolari, come tali valutati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, potra' provvedersi anche alla copertura parziale delle spese incontrate dal dipendente in limiti non superiori al 50% delle stesse opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento.

Art. 60

ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, ASSISTENZIALI E RICREATIVE

1.- Le attivita' sociali, culturali, assistenziali e ricreative promosse nell'ambito aziendale, sono gestite da un unico organismo legalmente costituito, formato a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello Statuto dei lavoratori ed all'art. 50 del Regolamento del personale, in ogni caso senza contributo finanziario a carico dell'Azienda. 2.- I rapporti reciproci saranno regolati da apposito disciplinare da concordare con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative e firmatarie del presente testo, per quanto attiene alle facilitazioni ed agevolazioni per l'esercizio delle attivita' suddette (locali, attrezzature ed eventualmente personale a disposizione).

Art. 61

ATTIVITA' PROFESSIONALE

1.- Dovranno essere adottate tutte le idonee misure rivolte a super- are, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni, estremamente parcellizzate ed in quanto tali caratterizzate da ripetitivita' costante per l'intero tempo di lavoro e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale. 2.- Le attribuzioni e compiti proprii di ogni figura professionale inserita nel livello retributivo previsto per il profilo comprendono, oltre agli adempimenti specificati nella relativa declaratoria, anche parte di quelli riferibili a figure di livello retributivo corrispondente della stessa area ovvero di livello retributivo immediatamente inferiore o superiore dello stesso settore professionale, purche' siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e norme di organizzazione del lavoro e non siano connesse a particolari e diverse licenze, attestati, certificazioni, qualificazioni e abilitazioni professionali essenziali per lo svolgimento delle attivita' professionali stesse. In ogni caso gli adempimenti di carattere accessorio e/o strumentale rispetto a quelli direttamente specificati nella declaratoria del profilo, sono considerati propri della stessa. 3.- I dipendenti preposti alle singole unita' organizzative sono responsabili dell'impiego del personale in conformita' alle disposizioni di cui sopra.

Art. 62

VALUTAZIONE DI PARTICOLARI PERIODI DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRECEDENTI ALLA ASSUNZIONE

1.- Ai lavoratori assunti attraverso pubblico concorso per i quali sia stato richiesto un periodo almeno biennale di attivita' lavorativa alle dipendenze prestato nei settori pubblici o privati in mansioni o funzioni attinenti a quelle per le quali vengono assunti, puo' essere riconosciuta una indennita' non pensionabile ne' utile ai fini del trattamento di previdenza, pari a tanti scatti di anzianita' per quanti bienni sono stati richiesti, comunque con un massimo di cinque. 2.- Per il personale di provenienza - attraverso pubblico concorso riservato - dalla Aeronautica militare italiana, il periodo di effettivo impiego nelle mansioni e funzioni relative ai servizi ATS/AIS/MET puo' essere considerato utile con riconoscimento di identica indennita' pari a tanti scatti di anzianita' per quanti bienni sono contenuti nel periodo predetto, con un massimo di cinque. 3.- I due trattamenti non possono essere attribuiti ove i dipendenti neo assunti risultino titolari e fruitori di pensione a carico di qualunque gestione o fondo obbligatori per effetto della precedente attivita' lavorativa prestata.

Art. 63

TRATTAMENTO PER FUNZIONI SUPERIORI

1.- Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo in materia di attivita' professionali, in relazione alle previsioni del Regolamento del personale, per improrogabili esigenze di servizio i dipendenti possono essere chiamati a svolgere temporaneamente e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, funzioni diverse di livello retributivo superiore a quello considerato come livello di normale attestazione della propria figura professionale in relazione alle specializzazioni possedute ed alla tipologia organizzativa delle attivita' lavorative, purche' in possesso dei requisiti professionali prescritti dagli schemi generali e particolari della organizzazione aziendale. 2.- Le attivita' svolte su turno periodico o continuo caratterizzate dal ciclico avvicendarsi di operatori diversi sulle varie posizioni di lavoro individuate, nell'organizzazione aziendale, come necessarie per la resa dei servizi di istituto, non sono considerate rientranti nella ipotesi di attribuzione di funzioni superiori per la natura stessa dei servizi gestiti. 3.- La indennita' per funzioni superiori e' pari alla differenza tra il trattamento economico base in godimento (retribuzione base) e quello analogo previsto per le funzioni superiori esplicate. La indennita' per funzioni superiori cessa con il venir meno delle cause che hanno determinato l'incarico o per revoca del medesimo. L'indennita' stessa non viene considerata ai fini dei trattamenti accessori e di qualunque altro istituto connesso alla retribuzione, ne' ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 64

LAVORO A TEMPO PARZIALE

1.- L'Azienda puo' istituire, nel quadro della programmazione ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale e cioe' con orario di lavoro inferiore a quello previsto in via normale del presente testo, nel limite massimo del 10% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascun settore professionale di attivita', con esclusione delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle dotazioni organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa. 2.- L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro mensile; tale orario non puo' essere articolato su piu' di cinque giorni settimanali e/o corrispondenti cicli di turno di maggior ampiezza. Salvo quanto previsto dal comma successivo, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilita', previste per il normale rapporto di lavoro ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero professionale. Ai fini della progressione di carriera il periodo di rapporto a tempo parziale e' computato con il principio del pro-rata. 3.- Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. Gli scatti di anzianita' sono pari a quelli previsti per il restante personale calcolati al 50% degli importi spettanti al personale di pari posizione funzionale a orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' effettuare prestazioni eccedenti il suo normale orario di lavoro mensile, settimanale o di ciclo di turno, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio diritto allo studio, permessi, etc.). Solo in caso di indifferibili esigenze di servizio il normale orario di lavoro parziale puo' essere superato in misura non eccedente il 10% (dieci per cento), con prestazione retribuita in misura pari alla normale retribuzione oraria spettante al personale a tempo pieno, senza alcuna maggiorazione. 4.- La copertura dei posti con rapporti a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa vigente in tema di assunzioni. L'Azienda puo' consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con rapporto a tempo parziale, a parita' di posizione professionale e livello retributivo. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' aziendale complessiva nella posizione rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine: a) del numero e della eta' dei familiari componenti il nucleo familiare; b) delle condizioni di salute del dipendente. 5.- La richiesta di passaggio dal tempo parziale, all'orario pieno, in caso di concorrenza di piu' domande per singolo posto viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio ed almeno 4 anni dall'assunzione. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a 26 giornate di calendario di ferie, se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse nella settimana o nel mese negli altri casi. 6.- Nell'intento di favorire la flessibilita' delle prestazioni, potra' farsi ricorso a prestazioni con orario a tempo parziale, nei limiti definiti, ogni qualvolta alle esigenze aziendali di adottare tale orario faccia riscontro, sul piano interno, una offerta di lavoro da parte dei lavoratori in servizio disponibile ad una prestazione a tempo parziale. Nell'ambito di quanto sopra previsto il personale in servizio puo' anche, di iniziativa e per via gerarchica, chiedere all'Azienda la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con esclusione comunque dei dipendenti aventi funzioni di direzione di altro personale o che operino in team o squadre di lavoro su posizioni operative di resa diretta dei servizi all'utenza. Nella domanda dovra' essere indicata la data richiesta del ripristino del tempo pieno; ove cio' non sia indicato, il ripristino stesso sara' disposto dall'Azienda con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali del servizio della stessa unita' produttiva territoriale. La accettazione della richiesta di passaggio a tempo parziale deve essere in ogni caso compatibile con le esigenze di servizio e la relativa disposizione esecutiva deve essere comunque emanata per un periodo non inferiore all'anno. La prestazione di lavoro part-time potra' svilupparsi verticalmente ed orizzontalmente, secondo le specifiche disposizioni aziendali.

Art. 65

ORGANICI

1.- L'organico si configura, insieme al regime orario ed alla organizzazione del lavoro ed in particolare nel segmento operativo, come uno strumento di gestione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di resa dei servizi. La dotazione organica va, quindi, commisurata alle attivita' relative al fabbisogno di servizio programmato su scala territoriale in risposta alla domanda, ed all'orario annuo di lavoro individualmente previsto tenendo conto delle esigenze di efficienza-efficacia. 2.- In rapporto alle specifiche ed effettive esigenze di ciascuna sede territoriale ed alla luce dei risultati scaturiti dai lavori della prevista Commissione sulla organizzazione del lavoro, saranno verificate le dotazioni e consistenze di organico e dato tempestivamente corso alle procedure di mobilita' concordata e/o di assunzione per la copertura dei posti considerati vacanti, programmando le assunzioni stesse in tempo utile per consentire la copertura delle posizioni di lavoro necessarie alla resa dei servizi. 3.- Nella valutazione della consistenza degli organici stessi, in particolare per le attivita' operative, oltre agli effetti del turn- over sulle effettive disponibilita' degli addetti, si terra' conto delle situazioni dei singoli Enti e Sedi territoriali, delle diverse figure professionali impegnate nel processo di resa diretta dei servizi, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove e di professionalizzazione, dei processi di ridimensionamento, allargamento e/o ristrutturazione delle attivita', anche sotto il profilo della quantita', qualita' ed ampiezza dei servizi offerti, della programmazione degli orari di servizio e di lavoro e di quant'altro ritenuto utile. Entro i limiti consentiti dalle dotazioni organiche complessivamente determinate, potranno di conseguenza con provvedimento dell'Azienda, essere modificate sia le dotazioni organiche delle singole sedi territoriali che i contingenti delle singole aree e settori di attivita' in stretta aderenza alle necessita' di servizio. 4.- Al fine di accelerare e sostenere le scelte del riequilibrio territoriale, saranno operate quelle possibili ristrutturazioni dei Servizi, delle aree territoriali e degli spazi aerei di competenza dei singoli Enti operativi capaci di conseguire in un quadro pianificato e coordinato: a) il miglior utilizzo ed impiego delle consistenze organiche dei singoli enti e delle strumentazioni tecnico-tecnologiche disponibili e previste; b) la piu' sicura, certa ed economica resa dei servizi di istituto. 5.- L'Azienda provvedera' alla copertura dei posti che risultino disponibili a seguito della rideterminazione dei fabbisogni organici e della valutazione delle consistenze in applicazione dei precedenti punti, in via prioritaria con processi di mobilita' e trasferimenti di personale in servizio presso sedi territoriali, Enti ed uffici le cui consistenze organiche risultino sovradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali e che non abbiano trovato collocazione nelle sedi, Enti ed uffici interessati attraverso processi di mobilita' interna da posizioni di lavoro operative a posizioni non caratterizzate come tali e viceversa; in via successiva e/o concorrente attraverso nuove assunzioni. 6.- Coerentemente con quanto in precedenza previsto gli interventi aziendali potranno in primo luogo prevedere misure dirette ad attivare flussi incentivati e volontari di lavoratori occupati in unita' operative e sedi territoriali in esubero verso unita' con carenze organiche. Tutti gli interventi relativi saranno adottati con provvedimento del Consiglio di amministrazione; essi saranno articolati su misure che prevedano facilitazioni fino a 24 mesi per spese di alloggio individuale o familiare nelle aree di ubicazione delle sedi territoriali di destinazione o, in alternativa, concessione del trattamento di trasferta ridotto al 50% per periodi non superiori a 12 mesi.

Art. 66

PARI OPPORTUNITA' E TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

1.- In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni e direttive CEE e dalla legislazione nazionale in tema di pari opportunita' e di azioni positive, le modalita' di applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento devono essere tali da eliminare eventuali oggettive disparita' di opportunita' tra uomo e donna, con particolare riferimento: agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie in particolari periodi (gestazione, puerperio, etc.); alla partecipazione di corsi di formazione ed aggiornamento ed alla applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 2.- In linea generale dovra' essere perseguito un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parita' di requisiti professionali e di apporto produttivo, attraverso anche la attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate consone alle capacita' dimostrate; dovranno altresi' essere individuate le condizioni e modalita' per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti. 3.- Per quanto sopra, entro 60 gg. dalla data di emanazione del presente testo, sara' costituito a livello nazionale un Comitato permanente per le pari opportunita' composto da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e firmatarie degli accordi contrattuali e da tre rappresentanti aziendali, di cui uno con funzioni di presidente. Rientrano nelle competenze del Comitato tutte le materie di cui ai precedenti punti; l'Azienda assicura, attraverso misure idonee, le condizioni e gli strumenti per il suo funzionamento. La partecipazione ai lavori del Comitato non gravera' sul monte ore annuo di agibilita' sindacali previste dal presente testo. 4.- In relazione alle disposizioni di legge vigenti in materia per la tutela della maternita', nei periodi di assenza dal lavoro previsti per legge e' attribuito il seguente trattamento economico: a) durante il periodo di astensione obbligatoria l'intera retribuzione base; b) durante il periodo di astensione facoltativa, per i primi due mesi l'ottanta per cento (80%) della predetta retribuzione base e per i successivi quattro il trenta per cento (30%). 5.- La base di computo del trattamento e' riferita alla retribuzione spettante nel mese solare precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza dal servizio. Per le assenze dal lavoro rela- tive alle malattie del bambino di eta' inferiore ai tre anni, sara' corrisposto il (30%) trenta per cento della retribuzione giornaliera, limitatamente ai primi 30 gg. di assenza per l'intero periodo di fruizione del diritto.

Art. 67

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1.- In conformita' alle disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 ed al D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127 concernenti le assunzioni temporanee e la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'Azienda potra' assumere lavoratori con contratto a tempo determinato pieno o parziale per sopperire a temporanee carenze di organico determinate da assenze di lungo periodo di dipendenti a tempo indeterminato, per far fronte a periodi di ristrutturazione organizzativa di settori ed uffici e quando si verifichi la necessita' di intensificare in particolari settori o aree l'attivita' lavorativa, senza che sia possibile sopperire con il normale organico alle esigenze determinate dalla maggiore domanda di servizio. 2.- Il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine non puo' superare il dieci per cento dell'organico di ogni specifico settore e comunque il cinque per cento dell'organico complessivo dell'Azienda. In contingente annuo e' fissato dall'Azienda, in sede previsionale, previo confronto con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative e firmatarie del presente testo. 3.- Fatto salvo quanto di seguito previsto, per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le norme previste dal presente testo, in quanto compatibili con la natura del rapporto, fatta eccezione per quelle relative al premio di produzione e produttivita' ed ai permessi retribuiti di qualsivoglia titolo o natura. 4.- Per i lavoratori che abbiano gia' svolto attivita' alle dipendenze dell'Azienda con rapporto a termine, nel quadro delle disposizioni normative in vigore, il relativo periodo potra' essere previsto quale titolo concorrente ed integrativo ai fini dell'accesso all'impiego (anche in termini di punteggio aggiuntivo proporzionato alla durata del rapporto intercorso) nelle procedure di assunzione per pubblico concorso o per selezione su avviamento da parte del servizio di collocamento. 5.- Le esigenze cui si intende sopperire attraverso il ricorso al rapporto a termine e le stesse caratteristiche della sua limitata durata, richiedono un utilizzo particolarmente flessibile ed economico delle risorse; di conseguenza per tale caso restano valide tutte le disposizioni previste per il rapporto a tempo indeterminato salvo quelle espressamente modificate dal presente articolo e di seguito indicate: a) l'orario di lavoro e' previsto in 36 ore settimanali o equivalenti per ciclo di turno, sia per i normalisti che per i turnisti, con esclusione della flessibilita' di orario e di qualsiasi tempo non di impiego in posizione; b) per il caso di malattia o di infortunio non professionali, e' corrisposto il seguente trattamento integrativo: 1) per i primi 3 giorni di assenza il 50% (cinquanta per cento) della normale retribuzione giornaliera determinata dividendo per 26 le competenze fisse e continuative spettanti; 2) per i giorni dal 4 al 20o il 30% (trenta per cento) della stessa; 3) per le giornate eccedenti non e' corrisposta alcuna retribuzione; c) per il caso di malattia o infortunio professionali le percentuali di cui sopra sono elevate al 66 ed al 40 per cento; d) dal 31 giorno di assenza dal servizio, a qualunque causa dovuta fatta eccezione per le ferie e per il periodo obbligatorio di maternita', il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto; e) le ferie spettano nella misura di 2 giornate lavorative per ogni mese di servizio; esse sono concesse, a richiesta del lavoratore ed ove non ostino esigenze di servizio, anche attraverso accorpamento delle relative quote in due o tre tranches ovvero in unica soluzione al termine del rapporto; f) il trattamento economico e' pari a quello mensile iniziale previsto per il corrispondente personale a tempo indeterminato, con esclusione del trattamento retributivo di anzianita' e delle indennita' di turno e maggiorazioni; esso comprende, oltre ai ratei della 13a mensilita' maturati in relazione al servizio prestato, un premio di fine esercizio in misura pari ad un dodicesimo del trattamento minimo tabellare mensile per ogni mese di servizio prestato; i ratei della 13a mensilita' ed il premio di fine esercizio sono corrisposti al termine del rapporto; g) per i lavoratori impiegati organicamente in turno periodico- avvicendato, il premio di fine esercizio e' maggiorato nella misura del cinquanta per cento, quale compenso della specificita' della modalita' di prestazione, assorbente qualunque altro emolumento allo stesso titolo dovuto.

Art. 68

TUTELA PER PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE

1.- In attuazione dell'art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico, grave debilitazione psico- fisica o di portatore di handicap e che si impegnino o debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e/o riabilitazione, sono stabilite le seguenti misure di sostegno da prevedersi in relazione alle modalita' di esecuzione del progetto: a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'assenza per malattia prevista dalle vigenti disposizioni regolamentari, compete un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione base spettante al momento della concessione dell'aspettativa; tale periodo di aspettativa non e' computato ai fini della progressione di carriera, economica e delle ferie e del trattamento di quiescenza e previdenza; b) riduzione dell'orario di lavoro, con applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale per il periodo richiesto dal progetto; c) eventualmente ricongiungimento con la famiglia anagrafica e/o utilizzazione in mansioni dello stesso settore professionale diverse da quelle abituali quando tali mansioni siano individuate dalla struttura sanitaria pubblica come necessario supporto della terapia in atto. 2.- I dipendenti i cui parenti entro il 1 o, in mancanza, il 2 grado si trovino nelle condizioni previste al comma 1 ed abbiano iniziato il progetto di recupero e/o riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza diritto a retribuzione per la durata del progetto medesimo anche in eccedenza ai limiti previsti dal Regolamento del personale. 3.- L'Azienda dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente il rispetto dei progetti indicati agli effetti del mantenimento delle misure adottate.

Art. 69

PERSONALE DI POSIZIONE FUNZIONARIALE

1.- Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale di 1 livello retributivo, al personale di ruolo cui con atto formale dell'Azienda venga assegnato il livello retributivo differenziato previsto al precedente art. 13, la indennita' mensile di lire 500 mila o 350 mila sara' attribuita ed erogata per 12 mensilita' in rapporto all'importanza relativa della posizione affidata. Ai fini di cui sopra, entro il 30 aprile 1992, si procedera' alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative, individuando le funzioni sulla base delle reali esigenze di servizio per un numero complessivo non superiore al 5% della dotazione organica dell'Azienda. 2.- Sia in fase di prima applicazione che successivamente, la valutazione per selezione, sulla base dei criteri prefissati, avverra' con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire e sara' affidata ad un collegio tecnico di cinque Direttori e Dirigenti, di cui almeno due provenienti dai servizi del traffico aereo. L'affidamento delle funzioni avviene con provvedimento del Direttore Generale e la decorrenza dei benefici economici previsti e' fissata all'1.1.92 nel solo caso di conferma di posizione, dalla data del provvedimento negli altri casi. In ogni caso l'affidamento stesso presuppone lo svolgimento con carattere di continuita' di funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda, in unita' organizzative di adeguata dimensione e struttura, centrali e decentrate, con potere di discrezionalita' decisionale e responsabilita' gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessita' e rilevanza aziendale. 3.- La attribuzione della posizione di funzionariato, sia in sede di prima applicazione che successivamente e' operata sulla base di una puntuale verifica della rispondenza dei requisiti posseduti dalle figure professionali ai criteri prefissati tenendo conto esclusivamente di atti formali dell'Azienda. 4.- Ferma restando la normativa generale prevista per le diverse fig- ure e profili professionali, i lavoratori posti nella posizione di funzionariato attraverso specifici provvedimenti aziendali, potranno essere destinatari: a) nei limiti delle responsabilita' derivanti dalle funzioni loro affidate, di specifiche procure; b) degli elementi di informazione necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attivita' in cui sono inseriti; c) di un piano specifico di interventi di aggiornamento professionale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonche' l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici, organizzativi e produttivi, del particolare rapporto con l'Azienda e con il lavoro e delle problematiche del processo gestionale. 5.- Il peculiare livello retributivo differenziato di parametro 320 e la indennita' mensile attribuiti determinano, per il personale di posizione funzionariale, un trattamento globale annuo corrispondente alle particolari funzioni, mansioni, compiti e responsabilita' di cui e' investito, per il normale orario di lavoro. 6.- Qualora la natura delle responsabilita' assegnate a tale personale non turnista incaricato della direzione di unita' organizzative di particolare rilevanza sotto l'aspetto operativo- gestionale comporti normalmente per oggettive esigenze funzionali necessita' di reperibilita' e/o la effettuazione di prestazioni oltre il normale orario di lavoro anche non in prosecuzione dello stesso, potra' essere corrisposto uno specifico compenso collegato alla posizione attribuita, che retribuisca in via forfettaria tali prestazioni per una cifra lorda annua non superiore al montante di ore straordinarie previsto come limite individuale dal presente testo. Tale compenso e' inteso retribuire, oltre alla disponibilita' per reperibilita', le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro a qualunque titolo, (ivi incluso quello prestato in festivita', in orario notturno oppure di sabato) comunque necessarie per lo svolgimento delle attivita', compiti e funzioni assegnate ed assorbe ogni corrispondente emolumento.

Art. 70

LICENZE, BREVETTI, ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI

1.- Le licenze e brevetti costituiscono i titoli che consentono l'esercizio delle attivita' professionali autorizzate, svolte in modo esclusivo o concorrente con altri compiti e/o mansioni affidate nel quadro della organizzazione aziendale per la resa dei servizi di assistenza al volo. Le abilitazioni e certificazioni indicano speciali facolta', limitazioni o condizioni relative all'attivita' autorizzata. 2.- Al personale incaricato di svolgere operazioni relative ai servizi ATS/AIS/MET/TLC sono rilasciati i titoli di cui al precedente punto 1. - sulla base dei requisiti fissati dagli allegati tecnici alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e relativi annessi, modificazioni ed integrazioni, approvata e resa esecutiva con D.L. 6 marzo 1948, n. 616 ratificato con legge 7 aprile 1956, n. 561. 3.- Al personale CTA e' rilasciata licenza; al personale EAV e MET.PRE.RE e' rilasciato brevetto. Licenza e brevetto fanno fede della conseguita capacita' professionale e del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' professionali relative ai servizi di istituto in connessione rispettivamente con le specifiche abilitazioni e certificazioni trascritte sui relativi documenti personali. 4.- Licenza e brevetto hanno, nell'ambito delle attivita' di resa dei servizi di assistenza al volo, valore di titolo professionale anche in assenza di abilitazioni e certificazioni trascritte o nei casi di loro decadenza o sospensione. Le abilitazioni e certificazioni trascritte autorizzano il titolare a compiere tutte le operazioni relative per la resa dei servizi cui le stesse si riferiscono. Licenza e brevetto, ai fini dell'esercizio delle attivita' cui si riferiscono, sono considerate valide solo in connessione con una o piu' abilitazioni o certificazioni. 5.- Il rilascio delle licenze e brevetti e' effettuato con provvedimento del Direttore Generale dall'Azienda; le trascrizioni su tali documenti di abilitazioni e certificazioni sono effettuate con provvedimento del Direttore Centrale del Servizio Tecnico-operativo. Il rilascio di licenze e brevetti e' subordinato a requisiti di: a) eta', che in nessun caso puo' essere inferiore ai 18 anni; b) titolo di studio, non inferiore al diploma di scuola media secondaria superiore di 2 grado o equipollente (ad eccezione del personale transitato in AAAVTAG ai sensi dell'art. 36 DPR 145/81 e del personale appartenente agli ex ruoli transitori Commissariali); c) idoneita' psico-fisica alle funzioni e mansioni; d) capacita' attitudinale, conoscenza e/o esperienza professionali, valutate sulla base di specifici esami di idoneita' e/o attraverso particolari corsi di formazione tenuti dall'Azienda o da questa riconosciuti. Le abilitazioni e certificazioni sono rilasciate, rinnovate o reintegrate al termine dei prescritti periodi di istruzione, qualificazione ed addestramento sul lavoro (on the job training). 6.- Possono essere riconosciuti licenze e brevetti conseguiti in Italia o all'estero in quanto conformi alla regolamentazione internazionale di cui al precedente punto 2 integralmente o parzialmente; allo scopo puo' essere adottata specifica tabella di equiparazione.

Art. 71

EFFETTI SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

1.Per il personale che cessa dal servizio a qualsiasi titolo nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento e cioe' fra il 1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993 il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alle date del 1 gennaio e 1 luglio 1991, 1o gennaio e 1o luglio 1992, 1o gennaio 1993 con decorrenza dalle date medesime.

2.In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento saranno determinati gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.

Art. 72

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.- Nel quadro piu' generale del sistema di mobilita' professionale, verra' data priorita' al completamento dei passaggi di livello concordati nella precedente vigenza contrattuale, ivi inclusi quelli relativi all'accordo ministeriale del 25 ottobre 1990, per complessive 114 unita'. 2.- A tutto il personale Controllore del traffico aereo in servizio per l'anno 1991, a titolo di riconoscimento per il servizio lodevolmente prestato in relazione alle ricorrenti e perduranti crisi internazionali che hanno interessato i flussi di traffico nello spazio aereo italiano, e' corrisposto un compenso una tantum, non ripetibile, pari al 25 per cento della parte individuale di sistema del premio di produzione del relativo anno 1991.

Art. 73

NORMA DI ATTUAZIONE

1.- Le tabelle retributive 1, 2 e 3 annesse al presente regolamento e gli allegati A), B), C) e D) relativi al premio di produzione/produttivita', al protocollo sulle relazioni sindacali, all'ordinamento professionale, alle declaratorie delle aree/settori/profili professionali e relative articolazioni fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. 2.- Le disposizioni previste sostituiscono integralmente e senza eccezioni le regolamentazioni precedenti ed i trattamenti, anche individuali, in qualsiasi modo e circostanza stabiliti.

Art. 74

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1.Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fino all'importo di lire 42 miliardi e 300 milioni, si fa fronte con le disponibilita' di bilancio dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

2.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

TESINI, Ministro dei trasporti

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1992

Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 21

Tabella 1

TABELLA 1 MINIMI RETRIBUTIVI VALORI MENSILI DECORRENZA 01.01.1991 LIV. RETR. PARAMETRO IMPORTO LORDO 1 300 1,650,000 2 270 1,485,000 3 240 1,320,000 4 210 1,155,000 5 180 990,000 6 150 825,000 7 125 687,000 8 100 550,000 DECORRENZA 01.07.1991 LIV. RETR. PARAMETRO IMPORTO LORDO 1 300 1,800,000 2 270 1,620,000 3 240 1,440,000 4 210 1,260,000 5 180 1,080,000 6 150 900,000 7 125 750,000 8 100 600,000 LIVELLO RETRIBUTIVO ECONOMICO DIFFERENZIATO: PARAMETRO 320 MINIMO RETRIBUTIVO - IMPORTO LORDO MENSILE 1.920.000

Tabella 2

TABELLA 2 SUPERMINIMO PROFESSIONALE VALORI BASE DECORRENZA 01.07.1991 PERSONALE IMPORTO LORDO CTA ARWS - R/ARWS - PIL. 700,000 CTA R/APP - APP - TWR 530,000 OPERATORI RM 530,000 EAV 300,000 METEO / EDP / ING E T.A. 250,000 ING. E TEC. AERONAUTICI 250,000 TEC. / AMM.VI 1 l.r. 180,000 TEC. / AMM.VI 2 l.r. 115,000 TEC. / AMM.VI 3 l.r. 110,000 TEC. / AMM./OP. 4 l.r. 105,000 TEC/AMM/OP/AUS 5 -: 8 l.r. 40,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE VALORI INDIVIDUALI COMPRENSIVI DELLE CLASSI DI ANZIANITA' SUPERMINIMO PROFESSIONALE CTA ARWS - R/ARWS E PILOTI DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 700,000 1 5 756,000 2 10 812,000 3 15 868,000 4 20 924,000 5 25 980,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE CTA R/APP - APP - TWR - OPER.RM DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 530,000 1 5 572,400 2 10 614,800 3 15 657,200 4 20 699,600 5 25 742,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE E.A.V. DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 300,000 1 5 324,000 2 10 348,000 3 15 372,000 4 20 396,000 5 25 420,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE METEO / EDP / ING. E TEC. AER. DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 250,000 1 5 270,000 2 10 290,000 3 15 310,000 4 20 330,000 5 25 350,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE TEC. / AMM.VI 1 l.r. DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 180,000 1 5 194,400 2 10 208,800 3 15 223,200 4 20 237,600 5 25 252,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE TEC. / AMM.VI 2 l.r. DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 115,000 1 5 124,200 2 10 133,400 3 15 142,600 4 20 151,800 5 25 161,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE TEC. / AMM.VI 3 l.r. DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 110,000 1 5 118,800 2 10 127,600 3 15 136,400 4 20 145,200 5 25 154,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE TEC. / AMM./OP. 4 l.r. DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 105,000 1 5 113,400 2 10 121,800 3 15 130,200 4 20 138,600 5 25 147,000 SUPERMINIMO PROFESSIONALE TEC./AMM./OP/AUS 5 (compreso) 8 l.r. DECORRENZA 01.01.1992 CLASSE ANNI IMPORTO LORDO 0 0 40,000 1 5 43,200 2 10 46,400 3 15 49,600 4 20 52,800 5 25 56,000

Tabella 3

TABELLA 3 INDENNITA' PROFESSIONALI DECORRENZA 01.01.1993 PERSONALE IMPORTO LORDO CTA R/ARWS 940,000 CTA ARWS 780,000 CTA R/APP 670,000 CTA F.co e Lin. 670,000 CTA APP - TWR 570,000 EAV-MET 1 e 2 l.r. 500,000 EAV-MET 3, 4 e 5 l.r. 350,000 TEC-AMM-EDP 1 l.r. 500,000 TEC-AMM-EDP 2 e 3 l.r. 350,000 TEC-AMM-EDP 4 e 5 l.r. 200,000 OP-AUS 4 e 5 l.r. 200,000 AMM-OP-AUS 6, 7 e 8 l.r. 140,000 Le indennita' professionali previste dall'art. 33 del presente testo e di cui agli importi soprariportati, hanno la seguente denominazione: a) indennita' di controllo per il personale CTA ed EAV b) indennita' di volo per il personale pilota ed operatore radiomisure c) indennita' tecnico-amministrativa per il personale dei profili amministrativo, tecnico, informatico, operaio, autista ed ausiliario, meteo previsore. N.B.: Per i previsori meteo la continuita' della dizione "tecnico- amministrativa" non pregiudica in alcun modo la appartenenza del relativo personale alla area della gestione operativa diretta dei servizi A.V.

Allegato A

ALLEGATO A SCHEMA GENERALE APPLICAZIONE PREMIO PRODUZIONE/PRODUTTIVITA' (QUOTA DI ENTE) Criteri prefissati di applicazione annuale per la determinazione degli importi individuali annui da attribuire al personale direttamente addetto alla produzione dei servizi all'utenza (turnista). A) Suddivisione dei movimenti per tipologia: IFR, VFR, LOC " " " " destin.ne: sorvolo, terminale N.B.: Per i CRAV e per i Centri aeroportuali di Fiumicino e Linate viene preso in considerazione il solo traffico IFR. B) Coefficienti di standardizzazione del traffico CRAV MI IFR sorv. x 1 IFR terminale x 2 PD " x 2 " x 1.5 BR " x 2.5 " x 1.5 RM " x 3 " x 3 Centri aeroportuali Fiumicino/Linate IFR x 1.1 " " TWR/R.APP x 2 VFR x 1 LOC terminale x 0.3 Altri Centri aeroportuali TWR x 1 x 1 " x 0.3 NAV x 0.5 x 0.5 " x 0.15 N.B.: Viene statisticamente considerato il No dei movimenti censiti dall'Azienda nell'anno precedente a quello nel corso del quale il premio viene erogato. C) Coefficienti di ponderazione dell'apporto diretto alla gestione del traffico valevoli per il triennio: CRR CR C.APP EAV TECNICI - CRAV RM 1 0.8 0.5 0.25 0.25 MI 1 0.8 0.5 0.20 0.20 PD 1 0.8 0.5 0.20 0.20 BR 1 0.8 0.5 0.25 0.25 CTA EAV PREV/MET F.co e Linate - Centri Aeroportuali 1.2 0.45 0.40 - NAV 0.30 D) Per le seguenti unita' operative svolgenti servizio a carattere nazionale e misto, sotto il profilo generale ed in modo diversificato non completamente assimilabile, all'immediato e diretto servizio all'utenza (ATFMU/AODO, CED-AISAS-ATCAS, CNR, NOF, SICOM) la quota individuale spettante e' cosi' determinata: 1) ATFMU/AODO i valori di competenza individuale dei CTA ed EAV del CRAV di Roma; 2) CED-AISAS-ATCAS, CNR, NOF e SICOM il valore medio degli EAV dei Centri Regionali. Per gli ARO delegati di Pisa e Brindisi, in ragione della tipicita' della loro attivita', si procede alla attribuzione di una quota individuale pari alla media degli importi erogata agli EAV dei NAV. Per il personale impiegato sui NAV l'importo e' identico per tutte le figure professionali ed e' fissato sugli EAV. Per il servizio di TWR svolto dai CTA dell'aeroporto di Pantelleria, si procedera' alla applicazione dell'importo di competenza professionale relativamente ai periodi di attivazione.

Allegato B

ALLEGATO B In sostituzione dell'art. 6 del c.c.n.l. 1988/90 le parti sottoscrivono il seguente Protocollo sulle relazioni sindacali L'AAAV e le OO.SS. convengono che l'acquisizione e lo scambio di piu' significativi elementi conoscitivi attinenti allo sviluppo quanti- qualitativo del settore, dei servizi gestiti ed a quello da fattore lavoro nel suo complesso, rappresenti un fatto positivo per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali gia' per contenuto e procedure disciplinate dalle norme generali e particolari del c.c.n.l.. Ferme restando, quindi, le rispettive autonomie, le distinte responsabilita' nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento proprie di ciascuna Organizzazione, concordano sull'opportunita' di definire nuovi e diversi momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche in questione. A tale scopo concordano che uno specifico Osservatorio costituisca lo strumento idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo sopra definito. Nel quadro dei diritti di informazione definiti dal testo del c.c.n.l., formeranno oggetto di esame in particolare i seguenti argomenti: - l'andamento dell'occupazione nel settore, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile anche in rapporto all'utilizzo dei contratti a termine, delle assunzioni part-time ed alle disposizioni di legge in materia di parita' uomo-donna, nonche' ad eventuali regolamentazioni Eurocontrol in materia di servizi del traffico aereo; - la dinamica del costo del lavoro nell'ambito del settore AAAV e del trasporto aereo in rapporto anche con il resto del mercato italiano ed estero, tenendo in considerazione l'andamento dei settori interessati all'analisi e l'incidenza sul sistema di tassazione dei servizi di assistenza al volo; - le nuove tecnologie ed i loro effetti sull'organizzazione del lavoro, anche con riferimento al nuovo ordinamento professionale, nonche' gli effetti della loro introduzione sulle modalita' di gestione e distribuzione dello spazio aereo e sulle procedure opera- tive; - le problematiche del lavoro e delle attivita' operative del settore dell'Assistenza al Volo, nell'ambito del Mercato Comune Europeo. A tal fine potranno essere esaminate le possibilita' di promuovere iniziative esterne con la partecipazione delle Organizzazioni Europee di categoria e settore; - la promozione e valutazione della qualita' tecnico-operativa dei servizi e delle prestazioni, anche con riferimento alle possibili aree di crisi ed alla eventualita' del verificarsi di situazioni di emergenza; - l'andamento dei rapporti con l'utenza diretta, rappresentata essenzialmente dai vettori aerei, e con quella finale individuata negli utenti dei servizi di trasporto aereo, attraverso l'esame dell'andamento dei rapporti con questi ed in particolare dei risultati ottenuti e degli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi; - l'evoluzione delle relazioni sindacali nel settore pubblico, in quello dei trasporti e nel comparto del trasporto aereo in particolare nell'ambito nazionale e nel piu' ampio quadro del Mercato unico europeo. L'Osservatorio si avvarra' sia di dati acquisiti dall'Azienda attraverso le proprie rilevazioni statistiche, sia di ulteriori dati in altro modo acquisiti o elaborati da ciascuna delle Parti, eventualmente utilizzando come ulteriore fonte di informazione, i risultati degli studi compiuti da Organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali. L'Osservatorio, pariteticamente costituito, sara' composto da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. e del presente protocollo e da altrettanti rappresentati dell'AAAV, designati rispettivamente dalle Federazioni o Organizzazioni nazionali e dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Esso si riunira' almeno a cadenza trimestrale. Ulteriori riunioni si terranno a richiesta delle Parti. Agli incontri potranno essere chiamati ad intervenire, su invito concorde delle Parti, esperti delle materie che formano oggetto di osservazione. Gli esperti che eventualmente le Parti dovessero concordare di invitare ad intervenire verranno prescelti, compatibilmente alle tematiche in esame, preferibilmente nell'ambito del trasporto aereo e dei Servizi di Assistenza al volo. L'attivita' dell'osservatorio sara' orientata a far acquisire alle Parti il maggior numero di elementi conoscitivi relativamente alle materie oggetto di studio e ad addivenire, possibilmente, a valutazioni comuni. Dette valutazioni comuni potranno essere formalizzate in un documento che verra' trasmesso al Consiglio di amministrazione dell'AAAV il quale provvedera' ad esaminarlo ed a disporne l'invio alle principali Sedi periferiche perche' lo stesso possa costituire uno strumento utile anche per eventuali spunti operativi. Delle decisioni di politica aziendale adottate a seguito ed in relazione ai documenti prodotti dall'Osservatorio, sara' data dall'Azienda tempestiva formale comunicazione alle OO.SS.NN.LL. presenti nello stesso, nel loro testo integrale adottato.

Allegato C

ALLEGATO C ORDINAMENTO PROFESSIONALE 1 - SCHEMA GENERALE RIEPILOGATIVO AREE, SETTORI E PROFILI DELLE FIGURE PROFESSIONALI 1. 2. AREE/SET. 3. AREA A 4. 5. 6. 7. AREA B 8. 9. 10. 11. AREA C 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. GESTIONE OPER. DIRETTA SERVIZI A.V. 7. 8. 9. 10. GESTIONE AMM.VA E TECNICA 11. 12. 13. SUPPORTO ALLA GESTIONE 1. 2. L.R./PAR 3. 4. SETTORI 5. 6. 7. 8. SETTORI 9. 10. 11. 12. SETTORI 13. 1. L.R. 2. PAR. 3. T.A. 4. INF.AER. 5. PREV.MET. 6. NAV.RM 7. TECNICO 8. INF. 9. AMM. 10. S & R 11. OPERAIO 12. AUTISTA 13. AUSIL. 1. 1 2. 300 3. CTA/S 4. EAV/S 5. M/S 6. COM- ORM/S 7. T/S - TA/S 8. A/S 9. CA/S 10. ESP 11. 12. 13. 1. 2 2. 270 3. CTA 4. EAVC 5. MET 6. 1 UFF.-ORM 7. CT-TC-TAC 8. AC 9. CA-SC 10. 11. 12. 13. 1. 3 2. 240 3. CTA 4. EAV 5. MET 6. PIL - ORM 7. CT-OT-TA 8. AP 9. CA-OA 10. 11. 12. 13. 1. 4 2. 210 3. CTA 4. EAV 5. 6. ORM 7. OT-TA 8. AP 9. OA-ADT 10. 11. OS 12. AUT 13. AAS 1. 5 2. 180 3. 4. EAV 5. 6. 7. OT-TA 8. AP 9. OA-ADT 10. 11. OS 12. AUT 13. AAS 1. 6 2. 150 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ADT 10. 11. OS-OC 12. AUT 13. AAS-AGA 1. 7 2. 125 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. OC 12. 13. AGA 1. 8 2. 100 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AGA Dotazione organica complessiva prevista dal decreto ministeriale N. 104-T del 27 luglio 1990: 4062 unita' 2 - SCHEMA DI DETTAGLIO AREA A ORGANICO : 2860 GESTIONE OPERATIVA DIRETTA SERVIZI A.V. SETTORE A.1 : TRAFFICO AEREO ORGANICO : 1635 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 1 300 Controllore T.A. Supervisore Valgono le 2 270 Controllore T.A. esemplificazioni 3 240 Controllore T.A. di cui alle 4 210 Controllore T.A. declaratorie in allegato D SETTORE A.2 : INFORMAZIONI AEREONAUTICHE ORGANICO : 1139 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 1 300 Esperto A.V. Supervisore Valgono le 2 270 Esperto A.V. Coordinatore esemplificazioni 3 240 Esperto A.V. di cui alle 4 210 Esperto A.V. declaratorie in 5 180 Esperto A.V. allegato D SETTORE A.3 : PREVISIONE METEOROLOGICA AEROPORTUALE ORGANICO : 58 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 1 300 Meteorologo Supervisore Valgono le 2 270 Meteorologo esemplificazioni 3 240 Meteorologo di cui alle declaratorie in allegato D SETTORE A.4 : NAVIGANTI RADIOMISURE ORGANICO : 28 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 1 300 Comandante / Op. Radiomis. Supervis Valgono le 2 270 1 Ufficiale / esemplificazioni Operatore Radiomisure di cui alle 3 240 Pilota / declaratorie in Operatore Radiomisure allegato D 4 210 Operatore Radiomisure AREA B ORGANICO : 1037 GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SETTORE B.1 : TECNICO ORGANICO : 444 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 1 300 Tecnico Supervisore/ Tecn. Aer. Superv Valgono le 2 270 Tec. Coord./ esemplificazioni Coll. Tec./Tec. Aer. Coord di cui alle 3 240 Operat. Tec. / Coll. Tec. / declaratorie in Tec. Aer. allegato D 4 210 Operatore Tec. / Tec. Aer. 5 180 Operatore Tec. / Tec. Aer. SETTORE B.2 : INFORMATICO ORGANICO : 121 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 1 300 Analista Supervisore Valgono le 2 270 Analista Coordinatore esemplificazioni 3 240 Analista-Programmatore di cui alle 4 210 Analista-Programmatore declaratorie in 5 180 Analista-Programmatore allegato D SETTORE B.3 : AMMINISTRATIVO ORGANICO : 465 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 1 300 Collaboratore Ammin.vo Supervisore Valgono le 2 270 Segretario Coord./ esemplificazioni Collaboratore Amm.vo di cui alle 3 240 Operatore Amm.vo/ declaratorie in Collaboratore Amm.vo allegato D 4 210 Operat. Amm.vo/ Archiv. Dattilogr. Term. 5 180 Operat. Amm.vo/ Archiv. Dattilogr. Term. 6 150 Archiv. Dattilogr. Term. SETTORE B.4 : RICERCA E SVILUPPO ORGANICO : 7 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 1 300 Esperto Organizzazione e Produttivita' Valgono le 1 300 Esperto Bilancio e esemplificazioni Economia Aziendale di cui alle 1 300 Esperto Ricercatore declaratorie in allegato D AREA C ORGANICO : 165 SUPPORTO ALLA GESTIONE SETTORE C.1 : OPERAIO ORGANICO : 69 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 4 210 Operaio Specializzato Valgono le 5 180 Operaio Specializzato esemplificazioni 6 150 Operaio Specializzato di cui alle 6 150 Operaio Comune declaratorie in 7 125 Operaio Comune allegato D SETTORE C.2 : AUTISTI ORGANICO : 36 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 4 210 Autista Valgono le 5 180 Autista esemplificazioni 6 150 Autista di cui alle declaratorie in allegato D SETTORE C.3 : AUSILIARIO ORGANICO : 60 LIV. RETR. PARAM. PROFILI FIGURA PROFESSIONALE ESEMPLIFICAZIONI 4 210 Agente Amministrativo Specializzato Valgono le 5 180 Agente Amministrativo esemplificazioni Specializzato di cui alle 6 150 Agente Amministrativo declaratorie in Specializzato allegato D 6 150 Agente Amministrativo 7 125 Agente Amministrativo 8 100 Agente Amministrativo Nota: le dotazioni organiche riportate sono relative all'organico stabilito con D.M. n. 104-T del 27.07.1990.

Allegato D

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