DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992, n. 395
Entrata in vigore del decreto: 2/10/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A il seguente regolamento:
TITOLO I ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA. Capo I PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI ASSISTITI
Art. 1
Soggetti interessati
1.A decorrere dal 1 gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, (( lettere a) d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo )), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere a) e b), e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. ((7))
2.Possono avvalersi della facolta' di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. ------------------ AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.
Art. 2
Termini e modalita' di presentazione della dichiarazione
((1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni))
2.I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, una apposita dichiarazione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilita'.(4)
3.Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.
4.L'apposita dichiarazione, il cui modello e' approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 .
5.La dichiarazione deve contenere, altresi', tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.
6.Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili ne' altra documentazione. Tale documentazione dovra' essere conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione dell'originale o di copia autenticata di detta documentazione, unitamente a copia della dichiarazione contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di cui all'art. 3, comma 3.
7.I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante la sottoscrizione di apposite schede, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le schede devono essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta in busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di chiusura. Sulla busta vanno indicate le generalita' ed il codice fiscale del contribuente.(7)
8.La dichiarazione di cui al comma 2 puo' comunque essere integrata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalita' di cui all'art. 12 dello stesso decreto.
9.I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni ivi richiamate, ne danno comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilita', l'importo delle somme che, per effetto delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita comunicazione, da presentare entro il mese di settembre, per la seconda rata d'acconto. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 (con l'art. 5, comma 2) ha disposto che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
TITOLO I ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA. Capo II ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Art. 3
Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
1.Il sostituto di imposta rilascia ricevuta dell'apposita dichiarazione e della scheda di cui all'art. 2, commi 2 e 7. Le ricevute devono essere conformi ai modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.
2.Il sostituto di imposta controlla, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta. Successivamente, il sostituto di imposta, tenendo conto anche dei redditi direttamente erogati e delle relative ritenute d'acconto op- erate, effettua, ai sensi delle disposizioni vigenti, la liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.
3.((Entro il 15 maggio, il sostituto consegna al dichiarante copia)), della dichiarazione, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.((4))
4.Il prospetto di liquidazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritto dal sostituto di imposta o da chi ne ha la rappresentanza legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
5.(( L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, e' trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalita' per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.)) Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsera' gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In tal caso, in presenza di una pluralita' di aventi diritto, il sostituto d'imposta procede ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, eguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese e' calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18. ((4))
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 luglio 1994, n. 473 ))((4))
7.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 luglio 1994, n. 473 ))((4))
(( 8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua e' trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse inragione dell'1 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che e' versata nei termini e con le modalita' previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento. ))
(( 9. L'importo della seconda rata di acconto e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce. ))
Art. 4
Ulteriori adempimenti
1.I dati contenuti nel prospetto di liquidazione rilasciato al lavoratore dipendente e gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere indicati nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' stabilite nel decreto da emanare ai sensi dell'art. 8, primo comma, del citato decreto n. 600 del 1973. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno definite le modalita' di versamento degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e degli importi dovuti per il contributo al Servizio sanitario nazionale ed a titolo di acconto.
2.I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, non inferiore alle venti unita', devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
3.I sostituti d'imposta che hanno corrisposto i compensi o emolumenti di cui al comma precedente del presente articolo ad un numero di percettori inferiore alle venti unita', hanno la facolta' di presentare la dichiarazione di cui allo stesso comma con le modalita' ivi previste.
4.Con il decreto di cui all'art. 2, comma 7, sono stabiliti il termine e le modalita' per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5.Le apposite dichiarazioni dei redditi ricevute con le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, ed i relativi prospetti di liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale devono essere conservati, da parte del sostituto di imposta, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione.
Note all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente: "Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti. Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente: 1) le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo; 2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto; 3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennita' corrispondente in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni; 4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate; 5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non e' stata eseguita la ritenuta. Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano piu' sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per singole sedi e singoli stabilimenti. Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25- bis e 28 nonche' per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme non assoggettate a ritenuta. Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonche' per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata. Per gli utili di cui all'art. 27 le societa' devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorche' non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota. Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione. Le societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e dell'ammontare degli utili spettanti. Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 600/1973, come integrato dall'art. 19 della legge n. 413/1991, e' il seguente: "Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro per le finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso il quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53. Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'art. 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria". - Gli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, sono riportati in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e' riportato in nota all'art. 2.
Art. 5
Casi particolari
1.Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, per i quali e' intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta deve comunicare agli interessati che la dichiarazione risulta, a tutti gli effetti, validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, devono essere dagli stessi direttamente versati ((nel mese di giugno e con le modalita' previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti )). Il sostituto d'imposta e' comunque tenuto ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 4. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne puo' chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8.((4))
2.Se le operazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono state gia' effettuate, il sostituto di imposta ne da' comunicazione ai soggetti citati nel comma 1, precisando che gli stessi dovranno effettuare autonomamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potra' essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.
3.Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dal prospetto di cui all'art. 3, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
4.Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 5, il sostituto ne da' comunicazione agli eredi. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
Art. 6
Compensi spettanti al sostituto di imposta
1.Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, commi da 10 a 15, spetta ai sostituti di imposta di cui all'art. 4, comma 2, un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione.
2.Ai sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un numero di lavoratori inferiore alle venti unita', spetta, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, un compenso nella misura unitaria di lire 40.000 per ciascuna dichiarazione. Qualora tali sostituti si avvalgano della facolta' di cui all'art. 4, comma 3, hanno diritto ad un ulteriore compenso nella misura unitaria di L. 5.000 per ciascun lavoratore dipendente o percettore dei predetti redditi, che si sia avvalso del servizio del sostituto d'imposta.
3.I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti anche nei casi previsti dall'art. 3, commi 6 e 8, e dall'art. 5.
4.I compensi, di cui al presente articolo, sono erogati mediante una corrispondente riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riferite al mese di maggio ovvero al primo mese utile successivo, ed il relativo ammontare e' sottoposto al controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 6: - Il testo dei commi da 10 a 15 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 e' riportato in nota alle premesse. - Il testo degli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 600/1973 e' riportato in nota all'art. 4.
TITOLO II ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.). Capo I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
Art. 7
Soggetti interessati
1.A decorrere dal 1 gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i dipendenti pubblici ed i pensionati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi anche presentando apposita dichiarazione ad uno dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, previsti dall'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le disposizioni del presente titolo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2.
Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991 e' riportato in nota alle premesse.
Art. 8
Costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
2.I Centri di assistenza hanno natura privata e devono essere costituiti nella forma di societa' a responsabilita' limitata, con capitale minimo di 100 milioni di lire, o di societa' per azioni, con capitale minimo di 200 milioni di lire.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991 e' riportato in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente: "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indi- cate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta". A proposito dei richiami, contenuti nel suesteso art. 23, a disposizioni degli abrogati DD.P.R. n. 597 e n. 598 del 1973, per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 42/1988, recante: "Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917": "Art. 35. - 1. I riferimenti a disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico".
Art. 9
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ed iscrizione all'albo
3.Il decreto di autorizzazione puo' stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il Centro di assistenza svolge l'attivita'.
4.Nella istanza sono indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. del Centro di assistenza nonche' i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore tecnico responsabile.
5.I Centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sono iscritti nell'apposito "Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati", istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
6.Eventuali variazioni delle condizioni e degli elementi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comunicate alla direzione centrale di cui al comma 5 entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto e' inviata alla stessa direzione entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale. Il direttore tecnico del Centro di assistenza presenta annualmente la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), attestante il permanere del requisito ivi richiesto.
7.Il trasferimento delle quote o delle azioni delle societa' di cui all'art. 8 puo' essere posto in essere solo tra soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri di assistenza. Del trasferimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo.
Nota all'art. 9: - Il testo dei commi 5, 20, 21 e 24 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 e' riportato in nota alle premesse.
Art. 10
Direttore tecnico responsabile
1.Alla direzione del Centro di assistenza e' preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attivita' professionale, il quale provvede agli adempimenti di cui al successivo art. 15, commi 3 e 4.
Art. 11
Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare
2.Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del Centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, qualora non ritenga fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca di cui al comma 1.
3.Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarita' al legale rappresentante del Centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarita' rimosse. Qualora il Centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di cui al comma 1.
4.Nel caso in cui le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 presentino aspetti di particolare gravita', nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del Centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza.
5.Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 il Ministro delle finanze stabilisce le modalita' e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei Centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attivita' relativa al periodo di imposta in corso.
Art. 12
Poteri di vigilanza
1.Il Ministro delle finanze ha facolta' di disporre ispezioni, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei Centri di assistenza, per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nell'art. 11, comma 1. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del Centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali puo' farvi inserire le proprie osservazioni.
2.Copia del processo verbale e' inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico, nel caso in cui emergano violazioni o irregolarita', allo stesso ascrivibili, nell'esercizio dell'attivita' del Centro di assistenza.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente: "Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalita' di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 35. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali".
Art. 13
Garanzie assicurative
(( 1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti ))
2.Gli istituti e le imprese di assicurazione, presso i quali i Centri di assistenza hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo, portano a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.
TITOLO II ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.). Capo II ADEMPIMENTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI ASSISTITI DAI CENTRI AUTORIZZATI
Art. 14
Termini e modalita' di presentazione della dichiarazione dei redditi
1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322)).
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.
4.I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonche' la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra' provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2. (4)
5.L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso piu' rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo piu' elevato. (4)
6.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 2 a 9. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
TITOLO II ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.). Capo III ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
Art. 15
Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
1.Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalita' previste nell'art. 3, commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarita' formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto.
2.Il Centro di assistenza comunica al sostituto, indicato all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all' art. 2, comma 2, e' consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell' avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.(4)
3.Entro il 15 maggio, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare, della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del Centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.(3)(4)
4.Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10.
((5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le modalita' stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni))
((6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione))
TITOLO II ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.). Capo IV ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
Art. 16
Dichiarazione del sostituto d'imposta e conguaglio in sede di ritenute
1.Nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, i sostituti di imposta devono indicare, distintamente per ciascun dipendente, i dati e gli altri elementi comunicati dai Centri autorizzati di assistenza fiscale, nonche' gli estremi identificativi dei Centri di assistenza stessi. Nella medesima dichiarazione devono inoltre essere indicati i soggetti per i quali non si procede ad effettuare il conguaglio in sede di ritenute di acconto, in base alle disposizioni di cui all'art. 17, (( commi 3, 5 e 6 )).((4))
2.(( I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che e' trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo
3.Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa. )) Alle ritenute e' aggiunto l'importo relativo all'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e quello relativo alle prime rate d'acconto. L'importo delle seconde rate d'acconto e' aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre.((4)) 3. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali, nel caso di rata corrisposta nel corso del mese di (( luglio )), effettuano su tale rata le operazioni di cui al comma 2 e versano le imposte, l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e le prime rate d'acconto, entro il giorno 15 di detto mese.(( Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5 )).((4))
4.Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, e all'art. 4, comma 1, ultimo periodo. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
Art. 17
Casi particolari
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 )).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)).
3.Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14, per i quali e' intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta comunica agli interessati che la dichiarazione risulta a tutti gli effetti validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 15, comma 2, e dalla copia della dichiarazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono essere dagli stessi direttamente versati nei termini e con le modalita' previste nel comma 2. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne puo' chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8.
4.Se le operazioni di cui all'art. 16, comma 2, sono state gia' effettuate, il sostituto di imposta ne da' comunicazione ai soggetti indicati nel comma 3, avvertendo che gli stessi dovranno effettuare direttamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potra' essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.
5.Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14 e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dalla copia della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
6.Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 16, comma 2, il sostituto ne da' comunicazione agli eredi.
Art. 18
Compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
1.Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza prevista dal comma 21 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso viene corrisposto anche nei casi previsti dall'art. 17.
2.Il compenso viene corrisposto direttamente dal sostituto di imposta sulla base della comunicazione prevista dall'art. 78, comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.I tempi e le modalita' per il versamento, da parte dei sostituti di imposta, dei compensi dovuti ai Centri di assistenza, sono disciplinati dai regolamenti interministeriali previsti dall'art. 78, comma 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Note all'art. 18: - Il testo dei commi 21 e 38 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 e' riportato in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 19
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 25