DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417

Type DPR
Publication 1992-08-07
Ultimo aggiornamento 1992-10-24
State In force
Source Normattiva
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2.Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la ferratura e la bardatura dei cavalli, nonche' quelle per l'acquisto dei medicinali e per il trasporto, governo, mantenimento ed addestramento dei quadrupedi.

3.L'impiego, il governo, la cura e la gestione dei quadrupedi sono disciplinati da appositi regolamenti, da approvarsi con decreti del Ministro dell'interno, come previsto dall'art. 31, primo comma, n. 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Art. 76

Spese per il servizio sanitario

1.Le spese di impianto e di funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e dei centri di prevenzione della Polizia di Stato, ivi comprese quelle per l'acquisto di medicinali e materiale di medicazione, nonche' quelle per analisi cliniche di laboratorio, esami ed accertamenti diagnostici, e le spese per l'acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e di apparecchiature in genere per il servizio sanitario sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2.Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese inerenti a quant'altro previsto dagli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del regolamento di servizio dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, e dall'ordinamento del servizio sanitario, ivi compresi i compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione, nonche' le spese sanitarie per il personale ausiliario della Polizia di Stato in servizio di leva, le spese per gli accertamenti di idoneita' psico-fisica al servizio, le spese relative agli accertamenti disposti dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la profilassi delle malattie legate all'ambiente di lavoro ed alle condizioni di impiego del personale e le spese di degenza e di cura per infermita' dipendenti da causa di servizio previste dalle vigenti disposizioni.

3.Per il pagamento dei compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione incaricati, o convenzionati a visita, per particolari esigenze o situazioni ambientali, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art.1.

Nota all'art. 76: - Si trascrive il testo degli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782: "Art. 61. - Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'Ufficio, reparto, o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel piu' breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L'amministrazione ha facolta' di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo. Per gli agenti ausiliari di leva i certificati medici attestanti la malattia debbono comunque essere rilasciati dai sanitari della Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente per i militari in servizio di leva. Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi di servizio, l'amministrazione, in relazione alle esigenze di assistenza o di profilassi della collettivita', puo', a mezzo dei propri sanitari, disporre il ricovero dell'interessato in luoghi di cura. Il periodo di congedo sraordinario o di aspettativa per motivi di salute puo' essere fruito anche fuori sede, pre- via comunicazione del recapito all'ufficio. Art. 62. - Al termine di malattie con prognosi superiori a trenta giorni il dipendente viene visitato anche dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneita' al servizio. Ove il sanitario lo ritenga necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio puo' essere demandato alla commissione medica ospedaliera. Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformita' delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n.416, e suc- cessive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024. Il ricovero in un ospedale militare puo' essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato, qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta dell'interessato, in conformita' alle norme sul Servizio sanitario nazionale. Art. 63. - Il dipendente della Polizia di Stato ha l'obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli accertamenti sanitari che l'amministrazione stessa ritenga di disporre in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidermico. Art. 64. - Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, per l'impiego in particolari settori di attivita', il dipendente puo' essere sottoposto ad accertamenti psicofisici ed attitudinali. Art. 65. - Per particolari esigenze puo' farsi ricorso all'opera di medici estranei all'amministrazione, mediante la stipula di apposite convenzioni".

Art. 77

Spese d'ufficio

1.Alle spese d'ufficio per il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' per gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, escluse quelle di competenza del Provveditorato generale dello Stato, provvede il Dipartimento medesimo.

Art. 78

Spese per impianti tecnici e telecomunicazioni

1.Le spese radiotelegrafoniche per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2.Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione di attrezzature, apparati e materiali speciali, elettronici, televisivi, di trasmissione ed elaborazione dati, di amplificazione e diffusione sonora, nonche' quelle per il funzionamento dei centri operativi, elettronici e di riproduzione del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato.

Art. 79

Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica

1.Agli appartenenti alle forze e corpi di polizia ed alle forze armate, impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, spettano le indennita' e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

2.Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente a quelle per il trasporto di detto personale e dei materiali e mezzi occorrenti per l'espletamento dei servizi.

Art. 80

Spese per ricompense

1.Le spese inerenti alla corresponsione dei premi per segnalati servizi di polizia di cui all'art. 70 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, e quelle eventualmente derivanti dalla concessione delle altre ricompense previste dal titolo IX del decreto medesimo sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Nota all'art. 80: - Si trascrive il testo dell'art. 70 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782: "Art. 70. - Per segnalato servizio di polizia, con le medesime modalita' previste dal primo comma dell'art. 73 del presente decreto, puo', essere concesso premio in denaro ai dipendenti della Polizia di Stato nonche' al personale delle altre Forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed a coloro che abbiano la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo all'attribuzione delle ricompense previste nei precedenti articoli. Il premio in denaro e' cumulabile con le altre ricompense di cui all'art. 66".

Art. 81

Adempimenti contabili

1.Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile del personale della Polizia di Stato e di quello dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato in attivita' di supporto presso uffici, reparti ed istituti si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, ancorche' riferite alle forze di polizia dipendenti anche dal Ministero della difesa, compreso l'art. 610 del predetto regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' del testo unico della legge sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, della disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato e delle relative norme di esecuzione.

2.Tutti coloro che ricevono, direttamente o indirettamente, fondi da parte dei funzionari delegati o che li detengono in qualita' di cassieri sono tenuti a produrre la documentazione amministrativa necessaria per la prescritta rendicontazione a discarico delle somme accreditate ai predetti funzionari delegati.

3.Restano ferme le disposizioni di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.340, nonche' quelle previste dalle norme di contabilita' di Stato in materia di controllo sui rendiconti.

Note all'art. 81: - Si trascrive il testo dell'art. 610 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato": "Art. 610. - Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il conto giudiziale della loro gestione. Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosita' alla presentazione dei conti periodici cui e' tenuto, l'amministrazione competente puo' richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto per i conti giudiziali e' stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n.800". - Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.340, concernente: "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno": "Art. 8. - Alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e' assegnato un dirigente superiore di ragioneria con l'incarico di provvedere, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, al riscontro amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni sulle spese effettuate dagli uffici periferici del Ministero aventi sede nella regione. Per la Valle d'Aosta provvede il dirigente assegnato alla prefettura di Torino. Al dirigente di cui al comma precedente possono essere affidati incarichi ispettivi sui servizi di ragioneria delle prefetture aventi sede nella regione".

Art. 82

Rinvio

1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento, nonche' ogni altra norma di contabilita' applicabile all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 83

Ambito di applicabilita'

1.Le norme contenute nel Capo III - Beni e servizi - si applicano, altresi', agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno.

2.A tale fine, i riferimenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza o alla Polizia di Stato e quelli al Dipartimento della pubblica sicurezza, contenuti nelle norme richiamate al comma 1, si intendono fatti, rispettivamente, all'Amministrazione civile dell'interno ed alle Direzioni generali di volta in volta interessate.

3.Al medesimo fine, presso la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, e' istituito un comitato tecnico-consultivo, presieduto da un direttore centrale della stessa Direzione generale e composto da un rappresentante per ciascuna Direzione generale, ad esclusione di quella della protezione civile e dei servizi antincendi, e per il Dipartimento della pubblica sicurezza, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nonche' da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore.

4.Il predetto comitato opera con le modalita' e le funzioni di cui agli articoli 22 e 23, in quanto applicabili.

5.I collaudi dei lavori e delle forniture per l'Amministrazione civile dell'interno sono effettuati mediante commissioni speciali, da nominarsi ai sensi dell'art. 26, comma 4, in analogia a quelle ordinarie e speciali operanti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 84

Entrata in vigore

1.Le disposizioni dei capi I, III, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.Le disposizioni dei capi II e IV entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MANCINO, Ministro dell'interno

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1992

Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 26

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