DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonche' l'art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359, che prevede l'emanazione di nuove norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale puo' contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400;
Dato atto che lo schema di regolamento e' stato sottoposto al parere del Ministro del tesoro, che si e' espresso favorevolmente in data 16 agosto 1988 e in data 29 luglio 1991;
Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle adunanze delle sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Art. 1
Disposizioni generali
1.I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, curano il coordinamento e l'unita' di indirizzo amministrativo-contabile delle attivita' dei vari uffici di amministrazione e contabilita' degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2.I questori sovrintendono all'attivita' amministrativo-contabile degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia, nell'ambito delle attribuzioni devolute da leggi e regolamenti e delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita'
2.Per tutto il personale degli uffici e reparti della provincia, fatta eccezione del personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti preliminari e la predisposizione degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 vengono espletati presso l'ufficio amministrativo-contabile della questura.
3.Per gli organismi istituiti nella capitale ai sensi dell'art. 31, primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e per il reparto autonomo del Ministero dell'interno, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dal predetto reparto autonomo.
4.Per gli organismi di cui al comma 3 istituiti presso le altre sedi, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dalla questura competente per territorio. 5) Per l'istituto superiore di polizia e per gli altri istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, nonche' per la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sono fatti salvi i particolari ordinamenti relativi alla loro organizzazione amministrativo-contabile. Per quanto non previsto dagli ordinamenti medesimi, si applicano le norme del presente regolamento.
Note all'art. 2: - La legge 1 aprile 1981, n. 121, concerne: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo dell'art. 31, primo comma, n. 3), della predetta legge: "Art. 31 (Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' articolata in: 1)-2) (omissis); 3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedono, con la organizzazione, le dotazioni di personale, e mezzi stabili con decreto del Ministro dell'interno". - Il D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, concerne: "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".
CAPO II AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Art. 3
Stipendi ed altri oneri
1.Il Ministero dell'interno somministra, in tempo utile, ai prefetti, ai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, quali funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, i fondi occorrenti per la corresponsione a tutto il personale della Polizia di Stato degli emolumenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, nonche' il pagamento di ogni altra competenza accessoria concernente il personale medesimo.
2.Per il personale di cui al comma 1, si applica il disposto dell'art. 56, primo comma, n. 8), della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
3.Il Ministero dell'Interno somministra, altresi', in tempo utile, ai predetti funzionari delegati i fondi occorrenti per il pagamento di competenze accessorie ed eventuali altri emolumenti dovuti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ad appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche ed a privati.
4.Per le spese indicate dai commi 1 e 3, le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa sono disposte senza limiti di importo.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 56, primo comma, n. 8), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato": "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1)-7)(omissis); 8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato".
Art. 4
Somministrazione dei fondi
1.Per i pagamenti previsti dall'articolo 3, i prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dispongono l'emissione di appositi ordinativi in favore degli istituti e della scuola di cui al comma 5 dell'art. 2, per il personale ivi in servizio, delle questure, per il personale in servizio presso le stesse questure e gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, del reparto autonomo del Ministero dell'interno, per il personale amministrato dal reparto medesimo, dei comandi ed uffici interessati, per gli appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate ed alle Amministrazioni pubbliche, nonche' in favore degli aventi diritto, per i privati.
Art. 5
Termini
1.Le richieste di fondi per le necessita' connesse al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi debbono pervenire alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in tempo utile ed essere redatte sulla base dell'effettivo fabbisogno ed in relazione all'esatta posizione amministrativa di ciascun dipendente.
2.Le relative somministrazioni debbono essere disposte in tempo utile affinche' i pagamenti agli aventi diritto vengono effettuati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.
3.Restano ferme le norme di cui alla legge 14 aprile 1977, n.112.
Nota all'art. 5: - La legge 14 aprile 1977, n. 112, concerne: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato".
Art. 6
Pagamenti
1.La questura provvede, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia,agli adempimenti necessari per la commutazione delle somme corrispondenti agli emolumenti di cui all'articolo 5 in assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli interessati, qualora questi ultimi non ne chiedano l'accreditamento sul proprio conto corrente bancario.
2.Provvede, altresi', alla distribuzione, in tempo utile, degli assegni agli uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, per i successivi adempimenti.
3.Per il personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti indicati nel comma 1 sono curati dal reparto medesimo.
Art. 7
Decentramento in materia di trattamento economico
1.Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, primo comma, lettere a), c), d) ed e), 3, 4 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e successive modificazioni, si applicano a tutto il personale della Polizia di Stato. Sono fatte salve le competenze amministrative e contabili degli uffici di cui al comma 2 dell'art. 2
2.Ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle indennita' una volta tanto di cui all'art 2, primo comma, lettera d), della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e succes- sive modificazioni, nonche' di quelli previsti dal citato art. 2, comma 1, lettera e), al pagamento delle conseguenti spese provvede il Ministero dell'interno, mediante aperture di credito in favore dei prefetti, dei commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo degli articoli 1, 2-a)-c)-d)-e), 3, 4 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, concernente: "Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensini e dell'indennita' di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza": "Art. 1. - Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonche' l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo e' amministrato. I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione". "Art. 2. - E' devoluta alla competenza della prefettura l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza: a) collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro trenta giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere; b) (omissis); c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza; d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio d cui alla lettera b) e di decesso; e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di Stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma". "Art. 3. - Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta". "Art. 4. - I provvedimenti emessi, nella rispettiva competenza, dai prefetti, dal commissario e vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e dal questore della Valle d'Aosta nelle materie indicate nell'art. 2, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle competenti delegazioni della Corte dei conti. In deroga all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, ed agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite alle ragionerie provinciali dello Stato le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti relativi a spese concernenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per stipendi, paghe, assegni e indennita' varie di carattere fisso. Le ragionerie predette, accertata la regolarita' degli atti, ne curano l'inoltro alle competenti delegazioni della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440". "Art. 6. - Agli adempimenti relativi all'attribuzione al personale del Corpo delle guardie della pubblica sicurezza della indennita' di buonuscita deve provvedersi d'ufficio indipendentemente dalla richiesta degli interessati. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta', la liquidazione dell'indennita' di buonuscita deve essere predisposta almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto ed il relativo prospetto, corredato dei prescritti documenti, va subito inviato all'ENPAS che avra' cura di approntare il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la corresponsione dell'indennita' predetta immediatamente dopo la effettiva cessazione dal servizio, senza necessita' di alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'interno che avra' cura di segnalare tempestivamente l'eventuale esistenza di motivi ostativi. Negli altri casi, alla determinazione dell'indennita' di buonuscita ed all'invio all'ENPAS del relativo prospetto dovra' provvedersi immediatamente dopo la cessazione dal servizio ed il pagamento dell'indennita' predetta avverra' a prescindere dalla registrazione del provvedimento di licenziamento e da ogni altra formalita', sulla base di attestazione rilasciata dall'amministrazione relativa all'esistenza del diritto al trattamento di quiescenza ordinario di riposo o privilegiato. Eventuali modifiche di provvedimenti di licenziamento che comportassero variazioni all'importo della indennita' di buonuscita spettante saranno portate immediatamente a conoscenza dell'ENPAS ai fini del pagamento di supplementi sull'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante ritenute sul trattamento di quiescenza, di somme non dovute. Il presente articolo si applica anche al personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. Agli adempimenti previsti dai precedenti commi provvedono, rispettivamente, i Ministeri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia".
Art. 8
Utilizzazione del sistema elettronico per il pagamento delle competenze
1.La corresponsione delle competenze mensili fisse e variabili al personale della Polizia di Stato viene effettuata sulla base di documenti di spesa predisposti con sistemi elettronici e la cui compilazione e' affidata al centro elettronico del Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale assume la responsabilita' della rispondenza dei predetti documenti con i dati ricevuti ai sensi dell'art. 9, nonche' della esattezza delle elaborazioni e dei relativi conteggi.
Art. 9
Comunicazione dei dati al centro elettronico
1.Gli uffici interessati debbono comunicare, in tempo utile, al centro elettronico di cui all'articolo 8, per ciascuno nominativo, tutti i dati necessari per la compilazione dei documenti di spesa, nonche' ogni variazione che intervenga successivamente.
2.Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche per mezzo di messaggi trasmessi con terminale collegato con il centro elettronico. In tale caso, i dati debbono essere riportati su appositi modelli da far pervenire alla stazione di teletrattamento in tempo utile per le operazioni di trasmissione.
Art. 10
Invio dei documenti di spesa
1.I documenti di spesa predisposti a cura del centro elettronico sono trasmessi agli uffici interessati in tempo utile per gli opportuni riscontri e per le operazioni di pagamento.
Art. 11
Fondo scorta
1.Per provvedere alle spese minute ed alla corresponsione nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, di acconti ed anticipi al personale, nonche' alle spese da farsi, previa autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, e' assegnato alle questure un fondo scorta, destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia. I criteri per l'impiego di detto fondo sono stabiliti con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451.
2.Il fondo stesso e' costituito dalle erogazioni effettuate dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta sull'apposito capitolo di bilancio e viene, di volta in volta, reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti capitoli di spesa.
3.Il riparto di detto fondo e' disposto dal questore, secondo le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra il proprio ufficio e gli altri uffici e reparti della provincia.
4.Analogo fondo e' assegnato al reparto autonomo del Ministero dell'interno, nonche' agli istituti ed alla scuola di cui al comma 5 dell'art.2.
5.L'impiego del fondo scorta e' disposto dai titolari degli uffici, reparti ed istituti interessati.
6.La gestione del fondo scorta viene chiusa, alla fine di ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta delle somme anticipate, per il successivo versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451, concernente: "Istituzione del capitolo 'Fondo scorta' per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza": "Art. 2. - Per l'esercizio finanziario 1958-1959 l'ammontare del Fondo di cui all'art. 1 e' fissato in lire 600 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo".
CAPO III BENI E SERVIZI
Art. 12
Contratti
1.L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e lavori, nonche' all'approvvigionamento di quant'altro occorra per il funzionamento dei propri servizi.
2.La stipulazione dei contratti e' preceduta da asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, secondo le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento.
Art. 13
Contratti di locazione di immobili
1.Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili di privati o di enti pubblici ad uso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, il nulla osta alla spesa da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio e' richiesto ove l'importo contrattuale superi le lire 900 milioni.
2.Per il pagamento dei fitti di detti immobili, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art.1.
Art. 14
Servizi in economia
1.L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede, in economia, ai lavori, alle provviste ed ai servizi di cui all'apposito regolamento del Ministero dell'interno, predisposto ai sensi dell'art. 8 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000".
Art. 15
Albo dei fornitori
1.Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 16
Tenuta dell'albo
1.Con decreto ministeriale, sono stabilite le norme per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 15.
Art. 17
Capitolati d'oneri
1.Per i contratti di cui al comma 1 dell'art. 12, l'Amministrazione della pubblica sicurezza si avvale di capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, approvati previo parere del Consiglio di Stato.
2.Per le materie non previste dai capitolati generali o quando la specificita' della fornitura o del servizio lo richieda, l'Amministrazione puo' predisporre capitolati speciali d'oneri, da sottoporre al preventivo parere del comitato di cui all'art. 22.
3.I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purche' in essi se ne faccia esplicita menzione.
4.I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro in base a descrizione tecnica o campione approvati dall'Amministrazione.
Art. 18
Clausola compromissoria
1.Per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa, nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere prevista, a norma dell'art.808 del codice di procedura civile, la clausula compromissoria, che deve, comunque, essere formulata nel modo prescritto dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Nota all'art. 18: - Si trascrive il testo dell'art. 808 del codice di procedura civile: "Art. 808 (clausula compromissoria). - Le parti, nel contratto che stipulano o in atto successivo, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri (809-816), purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso (806, 817, 819). La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullita' (2725 c.c; 829, n. 1). Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri sono se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausula compromissoria e' altresi' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita', ovvero dichiari il lodo non impugnabile. La sentenza arbitrale e' soggetta all'impugnazione per le nullita' previste dall'art. 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".
Art. 19
Stipulazione dei contratti
1.I contratti possono essere stipulati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o, su determinazione dello stesso Dipartimento, presso le prefetture, i commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Art. 20
Controllo preventivo della Corte dei conti
1.I decreti di approvazione dei contratti sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti quando superano i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni.
2.Nei casi di urgenza, espressamente motivati, i decreti di approvazione dei contratti sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti quando superano l'importo di lire 20 milioni; per gli stessi motivi, i decreti con i quali si autorizzano altre spese, se l'autorizzazione non e' contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento, sono sottoposti alla registrazione preventiva quando superano l'importo di lire 10 milioni.
Art. 21
Tacito rinnovo dei contratti
1.I contratti aventi per oggetto somministrazioni di beni o esecuzione continuata di servizi possono prevedere la facolta' di tacito rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo complessivo non superiore a nove anni.
2.In tal caso, il limite di cui all'articolo 20 va riferito al valore di ciascuna annualita'.
Art. 22
Comitato tecnico-consultivo
1.Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n.1279, concernente l'istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia, e' abrogato.
2.E'istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un comitato tecnico-consultivo, avente il compito di esprimere parere, anche di massima, dal lato tecnico-economico, su tutte le forniture occorrenti per i servizi cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza deve provvedere, nonche' sulle alienazioni dei materiali.
3.Per le forniture previste dal primo e secondo comma dell'art.14 della legge 28 settembre 1942, n.1140, si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo, modificato dall'art.10 della legge 4 gennaio 1943, n.20.
4.Lo stesso comitato puo' essere sentito su qualsiasi argomento o questione riguardante i servizi tecnico-logistici e le gestioni patrimoniale e finanziaria su cui il capo della Polizia reputi opportuno interpellarlo. Nota all'art. 22: - Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n.1140, come modificato dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1943, n. 20, concernente: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario": "Art. 14. - L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940, n.802 e dall'art. 3 del decreto 5 novembre 1935 per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali. L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilita' della fornitura, sia la congruita' della spesa. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo, fatta eccezione per quanto concerne le forniture di carta, buste, cartoni e lavori di stampa".
Art. 23
Composizione del comitato tecnico-consultivo
2.Per ciascuno dei suddetti componenti, e' nominato un supplente con qualifica dirigenziale.
3.Il presidente ha facolta' di consentire l'intervento alle sedute dei direttori delle divisioni interessate o di altri funzionari, per illustrazioni e chiarimenti o per quant'altro occorra per l'esame e la valutazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.
4.In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1. Detto componente e', a sua volta sostituito dal proprio supplente.
5.Il comitato e' integrato da almeno due esperti scelti dal presidente tra i funzionari compresi nell'elenco previsto dal comma 8, in relazione alle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna riunione.
6.Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di segretario.
7.Il presidente, i componenti ed il segretario del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.
8.Con lo stesso decreto, si provvede alla formazione di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in attivita' di servizio di Amministrazioni statali diverse da quelle indicate nel comma 1, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, che abbiano particolare competenza tecnica nelle materie oggetto dell'attivita' consultiva del comitato.
Art. 24
Pareri del Consiglio di Stato
1.I progetti di contratti di cui all'art.12 debbono essere comunicati al Consiglio di Stato per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 750 milioni, per i contratti da stipularsi a trattativa privata, o le lire 1.500 milioni, per i contratti da stipularsi a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso.
2.Detti limiti, per i contratti di cui al comma 1 dell'art.21, vanno riferiti al valore di ciascuna annualita'.
3.Il parere deve essere reso non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi dichiarati urgenti nella richiesta stessa l'Amministrazione puo' prescindere dall'acquisizione del parere ove questo non sia adottato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art.16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 24: - Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi": "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono proce- dure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
Art. 25
Deroghe in ordine a pareri del Consiglio di Stato
1.Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, natanti, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, destinati alla Polizia di Stato e forniti dall'industria nazionale, si applica il disposto dell'art. 5-bis della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
Nota all'art. 25: - Si trascrive il testo dell'art. 5-bis del R.D. 18 novembre 1923,n. 2440: "Art. 5-bis. - Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applicano il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo art. 6, secondo comma".
Art. 26
Collaudi
1.Tutti i lavori e tutte le forniture eseguiti ad appalto o in economia sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo, parziale o finale.
2.Per ognuno dei centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art.31 della legge 1 aprile 1981, n.121, e' istituita una commissione di collaudo, composta da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, che la presiede, da un esperto scelto tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del centro interessato. Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitare dallo stesso consegnatario.
3.Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti, negli eventuali capitolati speciali d'oneri e nel regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.
4.Per determinate forniture, puo' essere provveduto al relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.
Nota all'art. 26: - Si trascrive il testo dell'art. 31, n. 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121: "Art. 31 (Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' articolata in: 1)-8) (omissis); 9) gabinetti di polizia scientifica, reparti volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonche' centri telecomunicazioni,centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministero dell'interno. Per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale".
CAPO IV SERVIZIO DI CASSA
Art. 27
Custodia dei fondi
1.La custodia dei fondi, dei titoli e dei valori va effettuata in una o due casseforti, a piu' congegni di chiusura, le cui chiavi sono affidate, separatamente, agli agenti indicati nel presente capo.
2.Detti agenti sono solidalmente responsabili della custodia.
3.Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, avvisi di emissione di ordinativi di pagamento, marche da bollo, vaglia cambiari e postali, assegni circolari ed ogni altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione, nonche' i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'ufficio o reparto per l'amministrazione o per la custodia.
4.Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti e valori in genere di proprieta' privata, tranne quelli del dipendente personale defunto.
Art. 28
Casse delle questure e del reparto autonomo del Ministero dell'interno
1.Le questure ed il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono dotati di due casseforti, di cui una corrente, per il movimento dei fondi destinati a soddisfare le esigenze giornaliere, e l'altra di riserva, per la custodia dei fondi eccedenti tali esigenze.
2.La somma massima che a fine giornata puo' rimanere depositata nella cassa corrente, in relazione alle esigenze, e' determinata dal funzionario responsabile del competente ufficio di amministrazione e contabilita'; tale somma non puo', comunque, superare il limite di lire 2.400.000.
3.Il passaggio dei fondi dalla cassa di riserva a quella corrente, per i pagamenti da effettuare nella giornata, ed il versamento da questa ultima cassa a quella di riserva sono disposti dallo stesso funzionario.
4.Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal predetto funzionario e l'altra dal cassiere.
Art. 29
Casse degli uffici e reparti
1.Gli uffici e reparti della Polizia di Stato ai cui titolari sono affidate le attribuzioni di funzionario delegato non titolare di contabilita' speciale sono dotati di due casseforti, di cui una per la custodia dei fondi accreditati direttamente dal Ministero e l'altra per la custodia di fondi di diversa provenienza.
2.Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere.
3.Gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato presso i quali occorre provvedere alla custodia di fondi sono dotati di una sola cassaforte, le cui chiavi, con i relativi duplicati, sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere.
4.Il titolare dell'ufficio o reparto interessato puo' affidare, sotto la propria responsabilita', la chiave di cui e' in possesso, con il relativo duplicato, al funzionario responsabile dell'ufficio di amministrazione e contabilita'.
Art. 30
Nomina e responsabilita' del cassiere
1.Le funzioni di cassiere sono conferite, previa comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza, con provvedimento formale del titolare dell'ufficio o reparto cui e' affidata la gestione dei fondi, ad un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica funzionale non inferiore al sesto livello. Detto dipendente deve avere un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni.
2.Ferma restando la responsabilita' di cui al comma 2 dell'art.27, il cassiere risponde anche della regolarita' delle riscossioni e dei pagamenti.
Art. 31
Registri di cassa
1.Tutte le operazioni di entrata e di uscita debbono essere registrate, giornalmente, in un apposito giornale di cassa. Detto giornale di cassa deve essere conforme al modello prescritto dal Dipartimento della pubblica sicurezza e tenuto senza alterazioni o cancellature; le eventuali correzioni debbono essere eseguite mediante successive registrazioni di rettifica, facendo opportuni richiami alle partite corrette.
2.Presso gli uffici e reparti di cui al comma 1 dell'art.29, sono tenuti due analoghi registri, in corrispondenza delle gestioni dei fondi ad essi affidate.
3.Le operazioni che interessano la cassa di riserva, oltreche' sul giornale di cassa di cui al comma 1, debbono essere annotate anche su un apposito registro dei valori depositati nella stessa cassa di riserva.
4.Le registrazioni concernenti le operazioni contabili sopraindicate e la tenuta delle relative scritture possono essere effettuate mediante l'impiego di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. In tale caso, al termine di ogni giornata in cui sono stati eseguiti movimenti nei registri previsti dal presente articolo, debbono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento, con l'indicazione del numero progressivo e delle operazioni di entrata e di uscita.
Art. 32
Verifiche di cassa
1.I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, a mezzo di un proprio incaricato, dispongono, almeno trimestralmente, verifiche di cassa presso gli uffici e reparti della Polizia di Stato e presso gli istituti e la scuola di cui al comma 5 dell'art.2.
Art. 33
Verbali di verifica
1.Le verifiche di cassa debbono risultare da apposito verbale, da redigersi in triplice esemplare, di cui uno per l'ufficio, reparto o istituto ispezionato, uno per il questore o per il direttore dell'istituto ed uno per l'organo che ha disposto la verifica.
2.I verbali delle verifiche di cassa effettuate presso il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono redatti in duplice esemplare, di cui uno per lo stesso reparto ed uno per il prefetto.
Art. 34
Assenza o cessazione dalle funzioni del cassiere
1.Nel caso di assenza o altro legittimo impedimento del cassiere o di cessazione dalle proprie funzioni, si procede, con l'intervento del responsabile del competente ufficio di amministrazione e contabilita', o in mancanza, del titolare dell'ufficio o reparto interessato alla ricognizione del denaro, dei titoli, dei valori e di quant'altro custodito nelle casse, nonche' alla consegna degli stessi e delle chiavi, con i relativi duplicati al cassiere subentrante.
2.Tali operazioni debbono risultare da una dichiarazione da apporsi sui registri di cassa, previa chiusura delle scritture contabili. La dichiarazione medesima deve essere sottoscritta da tutti gli intervenuti. In caso di cessazione dalle funzioni, deve essere redatto apposito verbale di passaggio di consegne.
Art. 35
Disposizioni particolari per il passaggio di consegne
2.Qualora il cassiere sia nella impossibilita' di ottemperare agli adempimenti di cui al comma 1, il titolare dell'ufficio o reparto designa un proprio dipendente non corresponsabile del servizio di cassa, affinche' provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare il cassiere nelle operazioni anzidette.
3.Il mancato intervento del cassiere e la presenza del suo rappresentante, sia fiduciario che di ufficio, nelle operazioni di passaggio delle consegne debbono risultare, a seconda dei casi, dalla dichiarazione o del verbale di cui al comma 2 dell'articolo 34.
4.In caso di morte del cassiere, si applica la procedura di cui ai commi 2 e 3.
CAPO V SERVIZIO DI MENSA
Art. 36
Disciplina del servizio
1.Il servizio di mensa e' disciplinato dalle norme contenute nella legge 18 maggio 1989, n.203, riguardante nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'art.16 della legge 1 aprile 1981, n.121, da quelle contenute nel regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, da quelle di cui al presente regolamento, nonche' dalle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
Note all'art. 36: La legge 18 maggio 1989, n. 203, concerne: "Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121". - Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n.121: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato, sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' Forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le Forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". - Il D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, approva il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 37
Modalita' di espletamento del servizio
1.Le mense di servizio sono, di regola, gestite direttamente dall'Amministrazione, che si avvale del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le modalita' stabilite con apposite istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2.Nel caso in cui l'Amministrazione si trovi nell'impossibilita' di gestire direttamente tali mense, il relativo servizio puo' essere affidato in appalto.
Art. 38
Fondo vitto
1.Per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio, e' costituito un fondo vitto, che viene somministrato dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, a carico degli accreditamenti disposti sull'apposito capitolo di bilancio.
2.Per le mense non obbligatorie di servizio, il fondo vitto e' costituito dai versamenti effettuati, ogni mese, dai conviventi a mensa e calcolati sulla base delle presenze presunte per il mese successivo, nonche', ove spettanti, dai contributi previsti dall'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ed erogati sull'apposito capitolo di bilancio.
3.Qualora il dipendente ammesso per la prima volta alla mensa di cui al comma 2 non disponga della somma necessaria per la costituzione del fondo vitto, si provvede d'ufficio, mediante anticipazione dal fondo scorta. La somma anticipata viene recuperata con ritenuta sullo stipendio del mese successivo.
4.Il fondo vitto e' amministrato dall'ufficio, reparto o istituto presso cui la mensa e' istituita.
Nota all'art. 38: - Si trascrive il testo dell'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121: "Art. 64 (Obbligo di permanenza e di reperibilita'). - Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 111. Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente. Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verra' concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle Forze armate dello Stato".
Art. 39
Utilizzazione del fondo vitto
1.Il fondo vitto in nessun caso e per nessun motivo puo' essere destinato a spese diverse da quelle per l'acquisto dei generi alimentari.
Art. 40
Spese per le mense non obbligatorie di servizio
1.Le spese di impianto e di funzionamento delle mense non obbligatorie di servizio sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mentre quelle relative all'acquisto di generi alimentari sono a carico dei conviventi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art.38.
Art. 41
Convenzioni
1.Qualora, per il ridotto numero dei conviventi o per altri motivi, l'Amministrazione non ritenga di autorizzare l'istituzione di una mensa non obbligatoria di servizio o decida la soppressione di una gia' esistente, il relativo servizio puo' essere assicurato mediante convenzioni stipulate con altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici o esercizi privati dai prefetti, dai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Art. 42
Beneficiari
1.Ha diritto a fruire del servizio di mensa previsto dall'art.40 il personale degli uffici, reparti ed istituti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio nella stessa sede in cui sono istituite le mense o sono ubicati gli esercizi privati convenzionati.
2.Ha diritto, altresi', a fruire delle mense il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in transito per ragioni di servizio.
3.E' in facolta' del Dipartimento della pubblica sicurezza di impartire istruzioni per l'ammissione alle mense anche di personale delle altre Amministrazioni dello Stato, stabilendone le modalita'.
Art. 43
Oneri a carico dei conviventi
1.Nel caso in cui la mensa non obbligatoria di servizio sia gestita direttamente dall'Amministrazione, la composizione della razione viveri e la quota vitto giornaliera a carico di ciascun convivente sono stabilite, nei limiti e secondo i criteri fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, dalla commissione prevista dall'art.44.
2.Qualora, invece, la gestione della mensa venga affidata in appalto comprensivo anche dell'approvvigionamento dei generi alimentari, la commissione determina soltanto la composizione della razione viveri.
3.In quest'ultimo caso, la quota vitto giornaliera a carico dei conviventi viene fissata dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta quota, al netto del contributo previsto dall'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante, va corrisposta dai conviventi medesimi all'ufficio, reparto o istituto competente, che provvede ai sensi dell'art.47.
4.Ove nella stessa provincia esistano mense a gestione diretta e mense in appalto, la composizione della razioni di viveri e' unica.
Art. 44
Commissione per il vitto
2.Le funzioni di segretario sono esercitate da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a sovrintendente.
Art. 45
Contributo
Art. 46
Coesistenza di mense obbligatorie e non obbligatorie di servizio
1.Allorche' nello stesso ufficio, reparto o istituto coesistono una mensa obbligatoria ed una mensa non obbligatoria di servizio, le rel- ative contabilita' debbono essere separate.
2.In tale caso, il convivente non avente diritto alla mensa obbligatoria di servizio e' tenuto a corrispondere all'ufficio, reparto o istituto competente il controvalore della razione viveri e delle integrazioni vitto e generi di conforto, stabilito dal Ministero della difesa, al netto del contributo previsto dall'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante.
Art. 47
Mense di servizio affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari
1.Nel caso di coesistenza di una mensa obbligatoria e di una mensa non obbligatoria di servizio, affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari, la somma riscossa dal competente ufficio, reparto o istituto ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 e' corrisposta, con le modalita' previste dal contratto, alla ditta affidataria dell'appalto medesimo, al pari del controvalore della razione viveri e delle integrazioni vitto e generi di conforto, dovuto per gli aventi diritto alla mensa obbligatoria.
Art. 48
Rendicontazione
1.La contabilita' della mensa dell'ufficio, reparto o istituto deve dimostrare gli introiti, gli acquisti, i prelevamenti ed i consumi dei generi alimentari per la confezione del vitto giornaliero.
2.La contabilita' delle mense obbligatorie di servizio e' resa mensilmente alle prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, competenti per territorio.
3.La contabilita' delle mense non obbligatorie di servizio e' resa secondo le specifiche disposizioni conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.
Art. 49
Vigilanza
1.Il titolare di ciascun ufficio, reparto o istituto presso il quale e' istituita una mensa di servizo vigila, anche a mezzo di un proprio incaricato, sul funzionamento della mensa medesima.
CAPO VI GESTIONI DEI MATERIALI
Art. 50
Attivita' di gestione
1.La gestione dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza comprende le operazioni, gli atti ed i fatti che comportano modificazioni nella consistenza e nel valore dei materiali medesimi e che riguardano l'approvvigionamento, ricezione, collaudo, custodia, conservazione, distruzione, con eventuale recupero di parti, manutenzione, distribuzione, revisione, riparazione e trasformazione dei materiali, nonche' l'alienazione dei beni dichiarati fuori uso.
Art. 51
Alienazione
1.I beni mobili acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o tecnicamente superati sono alienati a cura della stessa Amministrazione oppure ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, in caso di accertata impossibilita' di alienazione, ovvero quando lo scarso valore dei materiali medesimi sconsigli l'espletamento di qualsiasi procedura di vendita.
2.L'accertamento che i beni medesimi sono divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o che gli stessi sono tecnicamente superati e la determinazione del valore di stima di detti beni sono effettuati da una commissione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con la partecipazione di un funzionario dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio, mediante apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo.
3.Quando il valore di stima non superi un milione di lire, l'alienazione puo' effettuarsi con il sistema della vendita in economia a privati.
Art. 52
Organi preposti alla gestione
1.La gestione dei materiali acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e' affidata ai centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art.31 della legge 1 aprile 1981, n.121, i quali provvedono, ciascuno per il settore di propria competenza, alla ricezione, collaudo, custodia, conservazione, riparazione e distribuzione dei materiali, al recupero per la riparazione, la trasformazione e l'utilizzazione dei materiali non piu' idonei all'uso, nonche' alla distruzione ed alla alienazione di quelli dichiarati fuori uso.
2.I materiali affluiti nei predetti centri vengono dati in consegna ad agenti contabili-consegnatari, nominati con decreto del Capo della Polizia, i quali sono responsabili "per debito di custodia" e tenuti alla resa del prescritto conto giudiziale. Non si applicano, nei confronti degli stessi consegnatari, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.718
3.I centri di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n.1037, nonche' al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni.
4.Presso gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, sono istituiti magazzini di servizio, per la conservazione e la distribuzione dei materiali - ivi compresi quelli forniti dal Provveditorato generale dello Stato - occorrenti per il funzionamento di detti organismi. I rispettivi consegnatari "per debito di vigilanza" rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari "per debito di custodia" dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza o dal Provveditorato generale dello Stato, a seconda dei casi.
Note all'art. 52: -Il D.P.R. 30 novembre 1979,n.718, approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n.1037, concernente: "Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato": "Art. 3. - All'ispettorato generale di finanza e' affidato il compito di verificare: 1 che l'effettuazione delle spese proceda in conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato; 2 che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte; 3 che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato. A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro del tesoro al ragioniere generale dello Stato. Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti. L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato provvede inoltre: 1 ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti; 2 a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti; 3 a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' generale dello Stato; 4 ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati dal Ministro del tesoro, e a riassumerne e coordinarne i risultati. Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro del Tesoro le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette". - Il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.
Art. 53
Attribuzioni dei direttori dei centri
Art. 54
Assunzioni in carico
1.I materiali comunque acquistati debbono essere introdotti nei centri di cui al comma 1 dell'art.52 ed assunti in carico dagli agenti contabili-consegnatari
2.Per esigenze particolari, detti materiali possono essere assegnati agli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato direttamente dai luoghi di produzione o di cessione, previo collaudo favorevole ed assunzione in carico.
3.Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' disporre che i materiali che non possono essere introdotti nei centri, per esigenze particolari e contingenti, siano lasciati in temporanea custodia presso terzi. In tale caso, i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente agente contabile-consegnatario.
4.L'affidamento in temporanea custodia deve risultare da atto sottoscritto dalle parti, inteso a regolare, altresi', i rapporti tra l'Amministrazione ed i terzi per tale custodia, con particolare riguardo alle cautele per la salvaguardia dei diritti di proprieta' dell'Amministrazione sui materiali in questione.
5.I responsabili amministrativi della gestione dei materiali presso l'ufficio, il reparto o l'istituto interessato, quando non diversamente disposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, sono tenuti a vigilare affinche' sia assicurata la custodia, la buona conservazione, nonche' la pronta disponibilita' dei materiali in temporanea consegna a terzi.
Art. 55
Modalita' del servizio
1.Le modalita' per le classificazioni, le nomenclature, le assegnazioni, i movimenti, la distribuzione e l'impiego dei materiali, nonche' per le operazioni di gestione degli stessi sono disciplinate da apposite istruzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 56
Spese per il funzionamento dei centri
1.Alle spese di impianto, adattamento, manutenzione e funzionamento dei centri di cui al comma 1 dell'art. 52 provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 57
Spese per il vestiario e l'equipaggiamento
1.Per la fornitura degli effetti di corredo, di vestiario e di equipaggiamento al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n.121.
Art. 58
Assegnazione e rinnovo del vestiario
1.Le serie di capi di vestiario spettanti al personale della Polizia di Stato e le modalita' ed i tempi per il rinnovo degli stessi sono disciplinati da apposito decreto ministeriale.
Art. 59
Risarcimento danni al vestiario ed agli oggetti personali
1.Il personale della Polizia di Stato autorizzato ad espletare le proprie mansioni in abiti civili, che subisca un danno ai propri effetti di vestiario od oggetti personali, puo' chiedere all'Amministrazione, con documentata istanza, il relativo risarcimento, qualora il fatto sia avvenuto per ragioni di servizio.
2.Il risarcimento e' limitato al valore del capo od oggetto all'epoca del deterioramento.
Art. 60
Armamento
1.All'acquisto dell'armamento individuale e di reparto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.135, nonche' del relativo munizionamento provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'osservanza, ove prescritto, delle particolari condizioni tecniche approvate dal Ministero della difesa.
2.Ai fini del collaudo di detti materiali, le commissioni previste dall'art. 26 possono avvalersi della consulenza degli organi tecnici del Ministero della difesa, i quali provvedono alla sorveglianza tecnica sulle lavorazioni e sulle prove, secondo le particolari condizioni stabilite dallo stesso Ministero.
3.Le spese per la sorveglianza sulle lavorazioni e sulle prove effettuate da parte del Ministero della difesa sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4.Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la riparazione e la manutenzione ordinaria delle armi, individuali e di reparto.
Nota all'art. 60: - Il D.P.R. 13 marzo 1986, n.135, approva il regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
CAPO VII ATTIVITA' ASSISTENZIALI, SPORTIVE E RICREATIVE
Art. 61
Assistenza religiosa
1.Le spese conseguenti all'assistenza religiosa in favore del personale della Polizia di Stato, prevista dall'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dall'art. 76 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblca 28 ottobre 1985, n. 782, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previa stipula di apposite convenzioni.
Note all'art. 61: - Si trascrive il testo dell'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121: "Art. 69 (Assistenza religiosa). - Al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, e' assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali. Per assicurare l'assistenza religiosa e' escluso il ricorso ai cappellani militari". - Si trascrive il testo dell'art. 76 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: "Art. 76. - Al personale della Polizia di Stato e' assicurata l'assistenza religiosa secondo le norme di legge".
Art. 62
Attivita' sportiva
1.Le spese inerenti all'educazione fisica ed all'attivita' sportiva finalizzate a scopi addestrativi istituzionali del personale della Polizia di Stato e quelle per l'attivita' sportiva delle "Fiamme Oro", di cui all'art.77 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, ivi comprese le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di attrezzi e di materiale ginnico-sportivo, nonche' quelle per l'acquisto di premi sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Nota all'art. 62: - Si trascrive il testo dell'art. 77 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: "Art. 77. - L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione "Polizia di Stato- Fiamme Oro", partecipa alle attivita' agonistiche locali, nazionali ed internazionali. Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954. L'amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali. Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attivita' agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale. Ai fini del coordinamento dell'attivita' dei gruppi sportivi, e' istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale e' preposto un primo dirigente della Polizia di Stato".
Art. 63
Provvidenze al personale ed ai relativi familiari
1.In favore del personale della Polizia di Stato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie possono essere erogati, a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, contributi e borse di studio, secondo i criteri stabiliti, a norma di legge, dal consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, integrato con i rappresentanti del personale della Polizia di Stato.
2.Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, gli oneri per la concessione di sovvenzioni per spese funerarie e trasporto salme alle famiglie del personale della Polizia di Stato riconosciuto "vittima del dovere" o deceduto per causa di servizio, nonche' le spese di viaggio e di soggiorno dei parenti del personale deceduto o in pericolo di vita per eventi connessi all'espletamento del servizio.
3.Restano ferme le norme di cui all'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n.466.
Nota all'art. 63: - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 446, concernente: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche": "Art. 8. - Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n.101, e' corrisposto fino a lire un milione".
Art. 64
Ricorrenze e celebrazioni
1.Le spese per l'acquisto di corone di fiori e per altre forme di cordoglio e partecipazione, in occasione di ricorrenze e celebrazioni, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 65
Attivita' ricreative
1.Alle attivita' di cui all'art. 79 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, provvede l'Amministrazione stessa secondo le disposizioni vigenti. Per sopperire all'impossibilita' di provvedere direttamente alle predette attivita', l'Amministrazione puo' avvalersi delle strutture organizzative e funzionali del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, istituito con la legge 12 novembre 1964, n.1279, secondo le modalita' da concordare con il Fondo stesso.
2.Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' destinare appositi locali idoneamente attrezzati nelle sedi di servizio, scuole, caserme e altre infrastrutture della Polizia di Stato ed assicurare, comunque, i servizi necessari.
Note all'art. 65: - Si trascrive il testo dell'art. 79 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: "Art. 79. - L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura la funzionalita' dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci, favorisce le attivita' turistiche e culturali per il personale di cui all'art. 1 e relativi familiari e, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative a livello nazionale, stabilisce le disposizioni di massima necessarie per la gestione delle predette strutture". - La legge 12 novembre 1964, n. 1279, istituisce il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.
CAPO VIII SERVIZI A PAGAMENTO
Art. 66
Disciplina dei servizi
1.I servizi a richiesta di enti non statali e di privati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nell'art. 41 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, nonche' da quelle di cui al presente regolamento e dalle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza
Nota all'art. 66: - Si trascrive il testo dell'art. 41 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: "Art. 41 - Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia i seguenti servizi, a richiesta di enti non statali e di privati: a) i servizi di controllo passaporti compiuti a richiesta sui piroscafi durante la navigazione del personale della Polizia di Stato; b) i servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse, ivi comresi quelli aventi carattere continuativo compiuti anche in forza di apposite convenzioni. Per i servizi di cui al precedente comma gli interessati devono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la normativa vigente relativa alle indennita', spese e quant'altro dovuto allo Stato per l'esecuzione del servizio. Restano ferme, per quanto riguarda i servizi resi dalla banda musicale della Polizia di Stato, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.742, e per quanto riguarda quelli resi dalla polizia stradale le disposizioni relative alle scorte contenute nel disposto dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420".
Art. 67
Oneri a carico dei richiedenti
1.Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.240, recante nuove norme sull'ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, e dall'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.420, per i servizi di cui all'articolo 66 sono dovuti dai richiedenti gli importi all'uopo determinati dalla legge o in forza delle apposite convenzioni previste dall'art. 41 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782.
Note all'art. 67: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240: "Art. 3. - 1. Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. 2. Se la partecipazione e' richiesta da enti od organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate. 3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato. 5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficienza le spese possono essere a carico dell'amministrazione. 6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale. 7. L'organizzazione della banda ad organico ridotto e' stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore". - Si trascrive il testo dell'art. 18 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, concernente: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale": "Art. 18. - Le domande per l'autorizzazione per il transito di trasporti eccezionali o per la circolazione di veicoli eccezionali, in carta legale, dovranno essere presentate agli enti proprietari delle strade almeno dieci giorni prima dalla data in cui deve avvenire il trasporto, o deve essere messo in circolazione il veicolo. Nelle domande dovranno essere riportate tutte le indicazioni necessarie per il giudizio sull'ammissibilita' della richiesta e per individuare l'itinerario prescelto. L'autorizzazione per il trasporto eccezionale di cose indivisibili eccedenti i limiti di peso o di sagoma sara' rilasciata solamente nei casi in cui sia evidente l'impossibilita' tecnica di costruzione, delle cose trasportate, debitamente dimostrata, in dimensioni ovvero in peso minori rientranti nei limiti stabiliti negli articoli 32 e 33 del testo unico. L'autorizzazione per il trasporto di cose che, pur essendo divisibili, eccedano i limiti di peso stabiliti dall'art.33 del testo unico, sara' rilasciata soltanto eccezionalmente e qualora ricorrano giustificati motivi. La circolazione di veicoli eccezionali sara' autorizzata ove sia dimostrata l'esigenza speciale o sia provata l'impossibilita' tecnica del trasporto con altri veicoli normali, ovvero la necessita' impellente del suo transito. Non puo' essere accordata l'autorizzazione allorquando il trasporto eccezionale ovvero la circolazione dei veicoli eccezionali risulti di grave pregiudizio al traffico. Il transito dei trasporti eccezionali o dei veicoli eccezionali eccedenti la sagoma in altezza puo' essere ammesso solo se esista un franco di almeno 10 cm rispetto alle quote di intradosso delle travi orizzontali dei sottopassi ovvero del contorno curvilineo delle arcate e di qualsiasi altro vincolo aereo. Il transito dei veicoli e dei trasporti eccedenti la sagoma in larghezza puo' essere ammesso in relazione al genere ed all'intensita' del traffico delle strade da percorrere ed alla esistenza di punti singolari, quali incroci pericolosi, curve, tortuosita' sagoma trasversale della carreggiata, larghezza della carreggiata e simili. In casi eccezionalissimi e per motivi debitamente giustificati potra' essere ammessa una eccedenza che sorpassi la larghezza di una corsia ricorrendo all'alternanza del traffico in un senso o nell'altro a piccoli tratti di strada se questa e' a due corsie ovvero alla sospensione del traffico nella corsia centrale se essa e' a tre corsie, mediante, in ambedue i casi, formale ordinanza da emettersi dall'ente proprietario della strada. Per l'alternanza del traffico dovranno essere precedentemente prescelti opportuni slarghi, a distanza non eccessiva, o eventualmente, approntando idonee piazzuole di sosta atte a sopportare il peso del convoglio a spese del richiedente ma con l'approvazione dell'ente proprietario della strada. Il convoglio dovra' essere sempre scortato, fuori dei centri abitati, da agenti della polizia stradale, con rimborso della relativa spesa ai comandi compartimentali della polizia. L'eccedenza in peso sara' ammessa solamente nel caso in cui, tenendo conto dell'entita' e della ripartizione del peso sugli assi e della disposizione di questi, si inducano su qualsiasi struttura resistente del manufatto e delle pavimentazioni, sollecitazioni massime ammissibili con la natura dei materiali, avuto riguardo anche allo stato di loro conservazione e di manutenzione. Pertanto, nella richiesta di transito di trasporto eccezionale o di veicoli eccezionali, eccedenti i limiti di peso, dovra' essere fornita l'indicazione esatta della ripartizione del peso lordo - peso proprio del veicolo con l'aggiunta del peso di carico - sugli assi e della distanza di questi fra loro. La richiesta dovra' essere accompagnata da documenti probatori del peso dichiarato, quali bolletta rilasciata da pesa pubblica, lettera di vettura delle FF.SS., dichiarazione dello stabilimento costruttore del pezzo indivisibile trasportato e simili. La documentazione del peso del trasporto e del veicolo eccezionale e' condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione. Per ogni trasporto eccezionale e per ogni transito di veicolo eccezionale che sorpassa i limiti di peso, l'ente proprietario della strada, oltre il versamento di una adeguata cauzione a garanzia dei danni immediati che in dipendenza del passaggio potrebbero essere arrecati alla strada e di una somma per spese di eventuali necessari sopralluoghi, e' autorizzato a richiedere anche il pagamento di una somma per la eccezionale usura della strada che sara' determinata dal Ministro per i lavori pubblici e sara' commisurata alle tonnellate-chilometro eccedenti i pesi massimi consentiti dall'art.33 del testo unico. Anche per i trasporti eccezionali o per il transito di veicoli eccezionali per sagoma, l'ente proprietario della strada e' autorizzato a richiedere il versamento della cauzione di cui al precedente comma. Qualora si tratti di serie di trasporti eccezionali, e di transito di veicoli eccezionali, per peso o per sagoma, la misura della cauzione deve essere adeguata al numero dei trasporti e dei passaggi. La cauzione sara' restituita dopo l'effettuazione del trasporto eccezionale ovvero dopo l'avvenuto transito detraendo tutte le eventuali spese per la riparazione dei danni arrecati alla strada. Per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto dei carri ferroviari dovra' essere presentata domanda di autorizzazione in carta legale agli enti proprietari delle strade, dalle amministrazioni ferroviarie o per il loro tramite, con l'indicazione delle tratte di strada da percorrere, del numero complessivo dei carri da trasportare, del periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione. Fermo restando quanto disposto dai soli precedenti commi 5, 6, 7, 8, 9 e 11 le autorizzazioni potranno essere rilasciate per tutte le strade con carreggiata di almeno metri 6,50 e per un peso lordo di quaranta tonnellate (peso del rimorchio o del semirimorchio con l'aggiunta del peso del veicolo ferroviario a carico). Le autorizzazioni potranno avere la validita' per un periodo massimo di un anno e saranno rinnovabili. La sosta di detti veicoli e' consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci".
Art. 68
Fidejussione
1.Con la prescritta richiesta del servizio, gli interessati debbono impegnarsi a far pervenire al competente ufficio della Polizia di Stato, non appena a conoscenza del presumibile costo, a garanzia dell'obbligazione, fidejussione bancaria od assicurativa d'importo maggiorato del dieci per cento rispetto a quello preventivato per l'espletamento del servizio medesimo.
2.L'esecuzione del servizio richiesto e' subordinata alla ricezione della predetta fidejussione bancaria od assicurativa.
Art. 69
Modalita' per gli addebiti
1.Eseguita la prestazione, l'ufficio della Polizia di Stato, sulla base dell'effettivo impiego del personale e dei mezzi, provvede all'emissione di una nota di addebito delle somme dovute e ne richiede il versamento, con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
2.Qualora, per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze, il servizio gia' iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da addebitare e' limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.
Art. 70
Modalita' per i versamenti
1.Il versamento delle somme di cui all'articolo 69 deve essere effettuato, a cura dell'interessato, presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di ricezione della nota di addebito. Entro i successivi venti giorni, la relativa quietanza deve essere consegnata al competente ufficio della Polizia di Stato, che provvede alla restituzione, per lo svincolo, della fidejussione bancaria od assicurativa.
Art. 71
Spese per l'esecuzione dei servizi
1.Le spese di cui all'art. 67 sono imputate ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, gia' istituiti per l'espletamento dei normali compiti di istituto.
Art. 72
Divieto di altre remunerazioni
1.Fuori dei casi indicati nell'art. 41 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782 nessuna remunerazione e' dovuta per ogni altro servizio effettuato dal personale della Polizia di Stato.
Art. 73
Elargizioni spontanee
1.Eventuali elargizioni spontaneamente offerte possono essere accettate soltanto previa espressa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, per essere devolute al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.
CAPO IX DISPOSIZIONI VARIE
Art. 74
Alloggi di servizio
1.Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti alle strutture interne ed agli arredi ed oggetti di casermaggio necessari per gli alloggi medesimi e per i relativi servizi e pertinenze strettamente connessi alla funzinalita' degli alloggi medesimi, sono a totale carico dell'Amministrazione.
2.Per gli alloggi di servizio individuali, si applicano le disposizioni che disciplinano la materia.
Art. 75
Quadrupedi
1.All'acquisto dei quadrupedi occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2.Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la ferratura e la bardatura dei cavalli, nonche' quelle per l'acquisto dei medicinali e per il trasporto, governo, mantenimento ed addestramento dei quadrupedi.
3.L'impiego, il governo, la cura e la gestione dei quadrupedi sono disciplinati da appositi regolamenti, da approvarsi con decreti del Ministro dell'interno, come previsto dall'art. 31, primo comma, n. 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 76
Spese per il servizio sanitario
1.Le spese di impianto e di funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e dei centri di prevenzione della Polizia di Stato, ivi comprese quelle per l'acquisto di medicinali e materiale di medicazione, nonche' quelle per analisi cliniche di laboratorio, esami ed accertamenti diagnostici, e le spese per l'acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e di apparecchiature in genere per il servizio sanitario sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2.Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese inerenti a quant'altro previsto dagli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del regolamento di servizio dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, e dall'ordinamento del servizio sanitario, ivi compresi i compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione, nonche' le spese sanitarie per il personale ausiliario della Polizia di Stato in servizio di leva, le spese per gli accertamenti di idoneita' psico-fisica al servizio, le spese relative agli accertamenti disposti dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la profilassi delle malattie legate all'ambiente di lavoro ed alle condizioni di impiego del personale e le spese di degenza e di cura per infermita' dipendenti da causa di servizio previste dalle vigenti disposizioni.
3.Per il pagamento dei compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione incaricati, o convenzionati a visita, per particolari esigenze o situazioni ambientali, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art.1.
Nota all'art. 76: - Si trascrive il testo degli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782: "Art. 61. - Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'Ufficio, reparto, o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel piu' breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L'amministrazione ha facolta' di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo. Per gli agenti ausiliari di leva i certificati medici attestanti la malattia debbono comunque essere rilasciati dai sanitari della Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente per i militari in servizio di leva. Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi di servizio, l'amministrazione, in relazione alle esigenze di assistenza o di profilassi della collettivita', puo', a mezzo dei propri sanitari, disporre il ricovero dell'interessato in luoghi di cura. Il periodo di congedo sraordinario o di aspettativa per motivi di salute puo' essere fruito anche fuori sede, pre- via comunicazione del recapito all'ufficio. Art. 62. - Al termine di malattie con prognosi superiori a trenta giorni il dipendente viene visitato anche dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneita' al servizio. Ove il sanitario lo ritenga necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio puo' essere demandato alla commissione medica ospedaliera. Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformita' delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n.416, e suc- cessive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024. Il ricovero in un ospedale militare puo' essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato, qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta dell'interessato, in conformita' alle norme sul Servizio sanitario nazionale. Art. 63. - Il dipendente della Polizia di Stato ha l'obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli accertamenti sanitari che l'amministrazione stessa ritenga di disporre in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidermico. Art. 64. - Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, per l'impiego in particolari settori di attivita', il dipendente puo' essere sottoposto ad accertamenti psicofisici ed attitudinali. Art. 65. - Per particolari esigenze puo' farsi ricorso all'opera di medici estranei all'amministrazione, mediante la stipula di apposite convenzioni".
Art. 77
Spese d'ufficio
1.Alle spese d'ufficio per il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' per gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, escluse quelle di competenza del Provveditorato generale dello Stato, provvede il Dipartimento medesimo.
Art. 78
Spese per impianti tecnici e telecomunicazioni
1.Le spese radiotelegrafoniche per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2.Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione di attrezzature, apparati e materiali speciali, elettronici, televisivi, di trasmissione ed elaborazione dati, di amplificazione e diffusione sonora, nonche' quelle per il funzionamento dei centri operativi, elettronici e di riproduzione del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato.
Art. 79
Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica
1.Agli appartenenti alle forze e corpi di polizia ed alle forze armate, impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, spettano le indennita' e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.
2.Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente a quelle per il trasporto di detto personale e dei materiali e mezzi occorrenti per l'espletamento dei servizi.
Art. 80
Spese per ricompense
1.Le spese inerenti alla corresponsione dei premi per segnalati servizi di polizia di cui all'art. 70 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, e quelle eventualmente derivanti dalla concessione delle altre ricompense previste dal titolo IX del decreto medesimo sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Nota all'art. 80: - Si trascrive il testo dell'art. 70 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782: "Art. 70. - Per segnalato servizio di polizia, con le medesime modalita' previste dal primo comma dell'art. 73 del presente decreto, puo', essere concesso premio in denaro ai dipendenti della Polizia di Stato nonche' al personale delle altre Forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed a coloro che abbiano la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo all'attribuzione delle ricompense previste nei precedenti articoli. Il premio in denaro e' cumulabile con le altre ricompense di cui all'art. 66".
Art. 81
Adempimenti contabili
1.Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile del personale della Polizia di Stato e di quello dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato in attivita' di supporto presso uffici, reparti ed istituti si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, ancorche' riferite alle forze di polizia dipendenti anche dal Ministero della difesa, compreso l'art. 610 del predetto regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' del testo unico della legge sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, della disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato e delle relative norme di esecuzione.
2.Tutti coloro che ricevono, direttamente o indirettamente, fondi da parte dei funzionari delegati o che li detengono in qualita' di cassieri sono tenuti a produrre la documentazione amministrativa necessaria per la prescritta rendicontazione a discarico delle somme accreditate ai predetti funzionari delegati.
3.Restano ferme le disposizioni di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.340, nonche' quelle previste dalle norme di contabilita' di Stato in materia di controllo sui rendiconti.
Note all'art. 81: - Si trascrive il testo dell'art. 610 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato": "Art. 610. - Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il conto giudiziale della loro gestione. Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosita' alla presentazione dei conti periodici cui e' tenuto, l'amministrazione competente puo' richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto per i conti giudiziali e' stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n.800". - Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n.340, concernente: "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno": "Art. 8. - Alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e' assegnato un dirigente superiore di ragioneria con l'incarico di provvedere, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, al riscontro amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni sulle spese effettuate dagli uffici periferici del Ministero aventi sede nella regione. Per la Valle d'Aosta provvede il dirigente assegnato alla prefettura di Torino. Al dirigente di cui al comma precedente possono essere affidati incarichi ispettivi sui servizi di ragioneria delle prefetture aventi sede nella regione".
Art. 82
Rinvio
1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento, nonche' ogni altra norma di contabilita' applicabile all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 83
Ambito di applicabilita'
1.Le norme contenute nel Capo III - Beni e servizi - si applicano, altresi', agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno.
2.A tale fine, i riferimenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza o alla Polizia di Stato e quelli al Dipartimento della pubblica sicurezza, contenuti nelle norme richiamate al comma 1, si intendono fatti, rispettivamente, all'Amministrazione civile dell'interno ed alle Direzioni generali di volta in volta interessate.
3.Al medesimo fine, presso la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, e' istituito un comitato tecnico-consultivo, presieduto da un direttore centrale della stessa Direzione generale e composto da un rappresentante per ciascuna Direzione generale, ad esclusione di quella della protezione civile e dei servizi antincendi, e per il Dipartimento della pubblica sicurezza, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nonche' da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore.
4.Il predetto comitato opera con le modalita' e le funzioni di cui agli articoli 22 e 23, in quanto applicabili.
5.I collaudi dei lavori e delle forniture per l'Amministrazione civile dell'interno sono effettuati mediante commissioni speciali, da nominarsi ai sensi dell'art. 26, comma 4, in analogia a quelle ordinarie e speciali operanti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 84
Entrata in vigore
1.Le disposizioni dei capi I, III, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.Le disposizioni dei capi II e IV entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 26