LEGGE 3 novembre 1992, n. 454
Trattato - art. H
ARTICOLO H Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' modificato conformemente al presente articolo. 1) Il testo dell'articolo 7 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 7 Le Istituzioni della Comunita' sono: - un'ALTA AUTORITA', in appresso denominata "la Commissione"; - un'ASSEMBLEA COMUNE, in appresso denominata "il Parlamento europeo"; - un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, in appresso denominato "il Consiglio"; - una CORTE DI GIUSTIZIA; - una CORTE DEI CONTI. La Commissione e' assistita da un Comitato consultivo". 2) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 9 1. La Commissione e' composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 12 A ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi. ARTICOLO 10 1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 24. Il loro mandato e' rinnovabile. 2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i Governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione. I Governi degli Stati membri, in consultazione con il Presidente designato, designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione. Il Presidente e gli altri membri della Commissione cosi' designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per la prima volta al Presidente e agli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995. Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995. ARTICOLO 11 La Commissione puo' nominare uno o due Vicepresidenti fra i suoi membri. ARTICOLO 12 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' , puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni o di decesso, il Presidente e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 12 A, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. ARTICOLO 12 A Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. ARTICOLO 13 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 9. La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno." 3) Il testo dell'articolo 16 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 16 La Commissione prende ogni provvedimento d'ordine interno atto ad assicurare il funzionamento dei suoi servizi. Essa puo' istituire Comitati di studio e in particolare un Comitato di studi economici. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro collaborazione. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento." 4) E' inserito l'articolo seguente: "ARTICOLO 17 La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attivita' della Comunita'." 5) All'articolo 18 e' aggiunto il comma seguente: "Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata, fissa tutte le indennita' sostitutive di retribuzione" 6) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 20 A A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo puo' chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunita' ai fini dell'attuazione del presente trattato. ARTICOLO 20 B Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, puo' costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione. Le modalita' per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. ARTICOLO 20 C Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientri nel campo di attivita' della Comunita' e che lo (la) concerne direttamente. ARTICOLO 20 D 1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini. 2. Il Mediatore e' nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato e' rinnovabile. Il Mediatore puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale, remunerata o meno. 4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore." 7) Il testo dell'articolo 21, paragrafo 3, e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elaborera' progetti intesi e permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali." 8) Il testo dell'articolo 24 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 24 Il Parlamento europeo procede, in seduta pubblica, alla discussione della relazione generale che gli e' sottoposta dalla Commissione. Il Parlamento europeo cui sia presentata una mozione di sfiducia sull'operato della Commissione non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se tale proposta di sfiducia e' approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continueranno a sbrigare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 10. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente." 9) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 27 Il Consiglio e' formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro. La Presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: - durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; - durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo. ARTICOLO 27 A Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione." 10) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 29 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione. ARTICOLO 30 1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. 2. Il Consiglio e' assistito da un Segretariato generale, posto sotto la direzione di un Segretario Generale. Il Segretario Generale e' nominato dal Consiglio che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno." 11) Il testo dell'articolo 32 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 32 La Corte di giustizia e' composta di tredici Giudici. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque Giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione della Comunita' che e' parte in causa. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita' , puo' aumentare il numero dei Giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 32 ter secondo comma." 12) Il testo dell'articolo 32 quinto e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 32 quinto 1. Alla Corte di giustizia e' affiancato un Tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2. Il Tribunale di primo grado non e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 41. 2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimita' , fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado. 3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio." 13) Il testo dell'articolo 33 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 33 La Corte di giustizia e' competente a giudicare dei ricorsi d'annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione da uno Stato membro o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte di giustizia non puo' vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione. Le imprese o le associazioni di cui all'articolo 48 possono proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo. I ricorsi previsti ai due primi capoversi del presente articolo devono essere proposti entro il termine d'un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione. La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo propone per salvaguardare le proprie prerogative." 14) E' inserito il Capo seguente: "CAPO V LA CORTE DEI CONTI ARTICOLO 45 A La Corte dei conti assicura il controllo dei conti. ARTICOLO 45 B 1. La Corte dei conti e' composta di dodici membri. 2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalita' che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita' , previa consultazione del Parlamento europeo. Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni. I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati. I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei conti. Il mandato del Presidente e' rinnovabile. 4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. 5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. L'interessato e' sostituito per la restante durata del mandato. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. 7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono piu' in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. 8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennita' e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresi', deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione. 9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti. ARTICOLO 45 C 1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese delle Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita' , nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni. 2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1 ed accerta la sana gestione finanziaria. Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunita'. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita' , sul posto, presso le istituzioni delle Comunita' e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunita' e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti. 4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa relazione e' trasmessa alle altre istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari, sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'. Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 5. Inoltre la Corte dei conti stende ogni anno una relazione distinta sulla regolarita' delle operazioni contabili diverse da quelle relative alle spese ed alle entrate di cui al paragrafo 1 nonche' sulla regolarita' della gestione finanziaria della Commissione in merito a tali operazioni. La Corte dei conti appronta questa relazione sei mesi al piu' tardi dopo la fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce e la invia alla Commissione ed al Consiglio. La Commissione comunica questa relazione al Parlamento europeo." 15) Il testo dell'articolo 78 quarto e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 78 quarto La Commissione cura l'esecuzione del bilancio amministrativo, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, tenendo presenti i principi della sana gestione finanziaria. Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno del bilancio amministrativo, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione." 16) Gli articoli 78 sesto e 78 settimo sono abrogati. 17) L'articolo 78 ottavo e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 78 ottavo 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e lo stato finanziario di cui all'articolo 78 quinto, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, nonche' le pertinenti relazioni speciali di quest'ultima. 2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio amministrativo, il Parlamento europeo puo' chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie. 3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonche' alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio amministrativo. Dette relazioni sono trasmesse altresi' alla Corte dei conti." 18) Il testo dell'articolo 78 nono e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 78 nono Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio amministrativo ed al rendimento ed alla verifica dei conti; b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie delle Comunita' sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria; c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' dei controllori finanziari, ordinatori e contabili." 19) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 78 decimo Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunita', le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunita' contro le frodi. A tal fine essi organizzano, con l'aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive amministrazioni." 20) All'articolo 79 il testo della lettera a) e' sostituito dal testo seguente: "a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer." 21) Gli articoli 96 e 98 sono abrogati.
Trattato - art. I
ARTICOLO I Il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e' modificato conformemente al presente articolo. 1) Il testo dell'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 3 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da: - un PARLAMENTO EUROPEO, - un CONSIGLIO, - una COMMISSIONE, - una CORTE DI GIUSTIZIA, - una CORTE DEI CONTI. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive." 2) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 107 A A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo puo' chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunita' ai fini dell'attuazione del presente trattato. ARTICOLO 197 B Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, puo' costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione. Le modalita' per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. ARTICOLO 107 C Quasiasi cittadino dell'Unione, nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientri nel campo di attivita' della Comunita' e che lo (la) concerne direttamente. ARTICOLO 107 D 1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini. 2. Il Mediatore e' nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato e' rinnovabile. Il Mediatore puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale, remunerata o meno. 4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore." 3) Il testo dell'articolo 108, paragrafo 3, e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elaborera' progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali." 4) L'articolo 114, secondo comma e' completato con la frase seguente: "In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente." 5) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 116 Il Consiglio e' formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro. La Presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: - durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; - durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo. ARTICOLO 117 Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione." 6) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 121 1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. 2. Il Consiglio e' assistito da un Segretariato generale, posto sotto la direzione di un Segretario Generale. Il Segretario Generale e' nominato dal Consiglio che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno." 7) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 123 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa stipendi, indennita' e pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione." 8) Sono inseriti i seguenti articoli: "ARTICOLO 125 La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attivita' della Comunita'. ARTICOLO 126 1. La commissione e' composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio che delibera all'unanimita'. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti. I membri della commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 129 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi." ARTICOLO 127 1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 114. Il loro mandato e' rinnovabile. 2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i Governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare Presidente della Commissione. I Governi degli Stati membri. in consultazione con il Presidente designato, designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione. Il Presidente e gli altri membri della Commissione cosi' designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per la prima volta al Presidente e agli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995. Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995. ARTICOLO 128 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' , puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni o di decesso, il Presidente e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 127, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. ARTICOLO 129 Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. ARTICOLO 130 La Commissione puo' nominare uno o due Vicepresidenti tra i suoi membri. ARTICOLO 131 Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro collaborazione. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento. ARTICOLO 132 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 126. La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno." 9) L'articolo 133 e' abrogato. 10) Il testo dell'articolo 137 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 137 La Corte di giustizia e' composta di tredici Giudici. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque Giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito. La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione della Comunita' che e' parte nell'istanza. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita' , puo' aumentare il numero dei Giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 139, secondo comma." 11) Il testo dell'articolo 140 A e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 140 A 1. Alla Corte di giustizia e' affiancato un tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2. Il tribunale di primo grado non e' competente a conoscere delle questioni pregiuziali sottoposte ai sensi dell'articolo 150. 2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unaminita' , fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado. 3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza e possiedono la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 4. Il tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unamine del Consiglio. 12) Il testo dell'articolo 143 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 143 1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' del presente trattato, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si e' conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione puo' adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalita' , da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si e' conformato alla sentemza da essa pronunciata, puo' comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalita'. Questa procedura lascia impregiudicare le disposizioni dell'articolo 142." 13) Il testo dell'articolo 146 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 146 La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio o della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri, nonche' sugli atti del Parlamento europeo distinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo propone per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualemente. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, del giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 14) E' inserita la seguente sezione: "SEZIONE V LA CORTE DEI CONTI ARTICOLO 160 A La Corte dei conti assicura il controllo dei conti. ARTICOLO 160 B 1. La Corte di conti e' composta di dodici membri. 2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalita' che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unaminita' , previa consultazione del Parlamento europeo. Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mamdato limitato di quattro anni. I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati. I membri designano tra di loro, pe'er tre anni, il Presidente della Corte dei conti. Il mandato del Presidente e' rinnovabile. 4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni 5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei Conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. L'interessato e' sostituito per restante durata del mandato. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei Conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. 7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei Conti, che ssi non sono piu' in possesso dei requisiti o non soddisfano piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. 8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa, le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennita' e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresi', deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione. 9. Le disposizioni sul protocollo sui previlegi e sulle immunita' delle Comunita' europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti. ARTICOLO 160 C 1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese delle Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita' , nella misura in cui l'atto non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni. 2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Il controllo delle entrate si effetttua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunita'. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita' , sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunita' e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazone con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. I documenti e le informazioni all'espletamento delle funzioni della Corte dei Conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunita' e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti. 4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa e' trasmessa alle altre istituzioni delle Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficale delle Comunita' europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forme, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'. Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controlo dell'esecuzione del bilancio. 15) Il testo dell'articolo 166 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 166 Il numero dei membri del Comitato economico e sociale e' fissato come segue: Belgio ................... 12 Danimarca ................ 9 Germania ................. 24 Grecia ................... 12 Spagna ................... 21 Francia .................. 24 Irlanda .................. 9 Italia ................... 24 Lussemburgo .............. 6 Paesi Bassi .............. 12 Portogallo ............... 12 Regno Unito .............. 24 I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unaminita'. Il loro mandato e' rinnovabile. I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennita' del Comitato. 16) Il testo dell'articolo 168 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 168 Il Comitato designa i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza per una durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Il Comitato e' convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di propria iniziativa." 17) Il testo dell'articolo e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 170 Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, puo' formulare un parere di rpopria iniziativa. Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di tale parere. Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni. 18) All'articolo 172 i paragrafi 1,2 e 3 sono abrogati. 19) Il testo dell'articolo 173 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 173 Il bilancio, fatte salve le altre entrate, e' finanziato integralmente tramite le risorse proprie. Il Consiglio, deliberando all'unaminita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunita' di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali. 20) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 173 A Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse della Comunita' derivanti dalle disposizioni dal Consiglio ai sensi dell'articolo 173. 21) Il testo dell'articolo 179 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 179 La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestione finanziaria. Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno di ogni bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione. 22) Gli articoli 180 e 180 bis sono abrogati. 23 Il testo dell'articolo 180 ter e' sostituito dal testo seguente: ARTICOLO 180 ter 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, nonche' le pertinenti relazioni speciali di quest'ultima. 2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzione di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo puo' chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento di sitemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamemto europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie. 3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonche' alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio. La Commisione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione dei bilanci. Dette relazioni sono trasmesse altresi' alla Corte dei conti. 24) Il testo dell'articolo 183 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 183 Il Consiglio, deliberando all'unaminita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimemto ed alla verfica dei conti; b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunita' sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria; c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' dei controlli finanziari, ordinatori e contabili". 25) E' inserito il seguente articolo: "ARTICOLO 183 A Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunita', le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunita' contro le frodi. A tal fine essi organizzano, con l'aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive amministrazioni. 26) All'articolo 198 il testo della lettera a) e' sostituito dal testo seguente: "a) Il presente trattato non si apllica alle Faeroer" 27) Il testo dell'articolo 201 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 201 La Comunita' attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalita' saranno fissate d'intesa comune. 28) Gli articoli 204 e 205 sono abrogati. 29) Il testo dell'articolo 206 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 206 La Comunita' puo' concludere con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimita' , previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura dell'articolo N del trattato sull'Unione europea."
Trattato - art. J
ARTICOLO J E' istituita una politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dalle seguenti disposizioni.
Trattato - art. J.1
ARTICOLO J.1. 1. L'Unione e i suoi Stati membri stabiliscono ed attuano una politica estera e di sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo ed estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza. 2. Gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono i seguenti: - difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell'indipendenza dell'Unione; - rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme; - mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonche' ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi; - promozione della cooperazione internazionale; - sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonche' rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 3. L'Unione persegue tali obiettivi: - instaurando una cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la condotta della loro politica, conformemente alle disposizioni dell'articolo J.2; - realizzando gradualmente, in conformita' delle disposizioni dell'articolo J.3, azioni comuni nei settori in cui gli Stati membri abbiano in comune interessi rilevanti. 4. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealta' e di solidarieta' reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinche' detti principi siano rispettati.
Trattato - art. J.2
ARTICOLO J.2 1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e si concertano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che la loro influenza combinata si eserciti nel modo piu' efficace attraverso la convergenza delle loro azioni. 2. Ogniqualvolta che lo ritenga necessario, il Consiglio definisce una posizione comune. Gli Stati membri provvedono affinche' le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni. 3. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni. Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.
Trattato - art. J.3
ARTICOLO J.3 La procedura per adottare un'azione comune nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza e' la seguente: 1) In base ad orientamenti generali del Consiglio europeo, il Consiglio decide che una questione forma oggetto di un'azione comune. Il Consiglio, quando adotta il principio di un'azione comune, ne fissa la portata precisa, gli obiettivi generali e particolari che l'Unione si prefigge nella realizzazione di detta azione, nonche' i mezzi, le procedure, le condizioni e, se necessario, la durata applicabili alla sua attuazione. 2) Nell'adottare l'azione comune e in qualsiasi fase del suo svolgimento, il Consiglio definisce le questioni per le quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata in applicazione del primo comma, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno cinquantaquattro voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri. 3) Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinche' il Consiglio non abbia deliberato. 4) Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella condotta della loro azione. 5) Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non e' applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio. 6) In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 7) In caso di difficolta' rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione ne' nuocere alla sua efficacia.
Trattato - art. J.4
ARTICOLO J.4 1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una difesa comune. 2. L'Unione chiede all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), che fa parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea, di elaborare e di porre in essere le decisioni e le azioni dell'Unione aventi implicazioni nel settore della difesa. Il Consiglio adotta, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, le necessarie modalita' pratiche. 3. Le questioni aventi implicazioni nel settore della difesa che sono disciplinate dal presente articolo non sono soggette alle proce- dure di cui all'articolo J.3. 4. La politica dell'Unione ai sensi del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti per alcuni Stati membri dal trattato dell'Atlantico del Nord ed e' compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in questo ambito. 5. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una piu' stretta cooperazione fra due o piu' Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purche' detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente Titolo ne' la ostacoli. 6. Per promuovere il conseguimento dell'obiettivo del presente trattato e tenuto conto della scadenza del 1998 nell'ambito dell'articolo XII del trattato di Bruxelles, le disposizioni del presente articolo potranno essere rivedute, come previsto all'articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che il Consiglio presentera' al Consiglio europeo nel 1996, contenente una valutazione dei progressi attuati e dell'esperienza acquisita sino a quel momento.
Trattato - art. J.5
ARTICOLO J.5 1. La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. 2. La Presidenza e' responsabile dell'attuazione delle azioni comuni; a questo titolo essa esprime in linea di massima la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. 3. Nell'esecuzione dei compiti di cui ai punti 1 e 2 la Presidenza e' assistita eventualmente dallo Stato membro che ha esercitato la Presidenza precedente e da quello che esercitera' la Presidenza successiva. La Commissione e' pienamente associata a tali compiti. 4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo J.2, punto 3, e dell'articolo J.3, punto 4, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o in occasione di conferenze internazionali in cui non tutti gli Stati membri lo sono, tengono questi ultimi informati in merito ad ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza procurano, nell'esercizio delle loro funzioni, di difendere le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilita' che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni unite.
Trattato - art. J.6
ARTICOLO J.6 Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonche' le loro rappresentanze presso le organizzazioni internzionali, si concertano per garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio. Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Trattato - art. J.7
ARTICOLO J.7 La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinche' le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo e' regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione. Il Parlamento europeo puo' rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.
Trattato - art. J.8
ARTICOLO J.8 1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune. 2. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali adottati dal Consiglio europeo. Esso provvede all'unita' , alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimita' , tranne che per le questioni di procedura e nel caso di cui all'articolo J.3, punto 2. 3. Ogni Stato membro o la Commissione puo' sottoporre al Consiglio questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e presentare proposte al Consiglio. 4. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, entro un termine di quarantotto ore, o, in caso di emergenza entro un termine piu' breve, una riunione straordinaria del Consiglio. 5. Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunita' europea, un Comitato politico composto dei direttori politici segue la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio a richiesta di questo o di propria iniziativa. Sorveglia altresi' l'attuazione delle politiche concordate fatte salve le competenze della Presidenza e della Commissione.
Trattato - art. J.9
ARTICOLO J.9 La Commissione e' pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
Trattato - art. J.10
ARTICOLO J.10 All'atto di un'eventuale revisione delle disposizioni relative alla sicurezza, conformemente all'articolo J.4, la Conferenza convocata a tal fine esamina anche se debbano essere apportati altri emendamenti alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune.
Trattato - art. J.11
ARTICOLO J.11 1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138 da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunita' europea sono applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. Il Consiglio puo' altresi': - decidere all'unanimita' che le spese operative dovute all'attuazione di dette misure siano a carico del bilancio della Comunita' europea; in tal caso si applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunita' europea; - o costatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
Trattato - art. K
ARTICOLO K La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e' disciplinata dalle seguenti disposizioni.
Trattato - art. K.1
ARTICOLO K.1 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della libera circolazione delle persone, fatte salve le competenze della Comunita' europea, gli Stati membri considerano questioni di interesse comune i settori seguenti: 1) la politica di asilo; 2) le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere estere degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento dei relativi controlli; 3) la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi; a) le condizioni di entrata e cicolazione dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri; b) le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l'accesso all'occupazione; c) la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri; 4) la lotta contro la tossicodipendenza, nella misura in cui questo settore non sia gia' contemplato dai punti 7), 8) e 9); 5) la lotta contro la frode su scala internazionale, nella misura in cui questo settore non sia gia' contemplato dai punti 7), 8) e 9); 6) la cooperazione giudiziaria in materia civile; 7) la cooperazione giudiziaria in materia penale; 8) la cooperazione doganale; 9) la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalita' internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l'organizzazione a livello dell'Unione di un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol).
Trattato - art. K.2
ARTICOLO K.2 1) I settori contemplati dall'articolo K.1 vengono trattati nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, tenendo conto della protezione che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi politici. 2) Il presente Titolo non osta all'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Trattato - art. K.3
ARTICOLO K.3 1) Nei settori di cui all'articolo K.1, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni. 2) Il Consiglio puo', - su iniziativa di qualsiasi Stato membro o della Commissione nei settori di cui ai punti da 1) a 6) dell'articolo K.1, - su iniziativa di qualsiasi Stato membro nei settori di cui ai punti 7), 8) e 9) dell'articolo K 1: a) adottare posizioni comuni e promuovere, nella forma e secondo le procedure appropriate, ogni cooperazione utile al conseguimento degli obiettivi dell'Unione; b) adottare azioni comuni, nella misura in cui gli obiettivi dell'Unione, data la portata o gli effetti dell'azione prevista, possono essere realizzati meglio con un'azione comune che con azioni dei singoli Stati membri; esso puo' decidere che le misure di applicazione di un'azione comune siano adottate a maggioranza qualificata; c) fatto salvo il disposto dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunita' europea, elaborare convenzioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Salvo disposizioni contrarie previste da tali convenzioni, le eventuali misure di applicazione di queste ultime sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti Contraenti. Le convenzioni possono prevedere che la Corte di giustizia sia competente per interpretarne le disposizioni e per comporre le controversie connesse con la loro applicazione, secondo modalita' che saranno precisate dalle medesime convenzioni.
Trattato - art. K.4
ARTICOLO K.4 1. E' istituito un Comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito: - di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa; - di contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunita' europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo K.1 e, alle condizioni di cui all'articolo 100 D del trattato che istituisce la Comunita' europea, nei settori contemplati dall'articolo 100 C di detto trattato. 2. La Commissione e' pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo. 3. Il Consiglio delibera all'unanimita', tranne che per le questioni di procedura e tranne nei casi in cui l'articolo K.3 preveda espressamente una regola di voto diversa. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno cinquantaquattro voti favorevoli, espressi da almeno otto membri.
Trattato - art. K.5
ARTICOLO K.5 Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
Trattato - art. K.6
ARTICOLO k.6 La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente Titolo. La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti dell'attivita' nei settori di cui al presente Titolo e si adopera affinche' le opinioni del Parlamento europeo siano tenute in debito conto. Il Parlamento europeo puo' rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.
Trattato - art. K.7
ARTICOLO K.7 Le disposizioni del presente Titolo non ostano all'instaurazione o allo sviluppo di una cooperazione piu' stretta tra due o piu' Stati membri, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con quella prevista nel presente Titolo ne' la ostacoli.
Trattato - art. K8
ARTICOLO K.8 1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunita' europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente Titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo sono a carico del bilancio delle Comunita' europee. Il Consiglio puo' altresi': - decidere all'unanimita' che le spese operative dovute all'attuazione di dette disposizioni siano a carico del bilancio delle Comunita' europee; in tal caso si applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunita' europea; - o constatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
Trattato - art. K.9
ARTICOLO K.9 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, puo' decidere di rendere applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunita' europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Trattato - art. L
ARTICOLO L Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee ed all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato: a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunita' economica europea per creare la Comunita' europea, il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica; b) articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), terzo comma; c) articoli da L a S.
Trattato - art. M
ARTICOLO M Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunita' economica europea per creare la Comunita' europea, il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunita' europee ne' i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
Trattato - art. N
ARTICOLO N 1. Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui e' fondata l'Unione. Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, questa e' convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 2. Una conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri sara' convocata nel 1996 per esaminare, conformemente agli obiettivi stabiliti negli articoli A e B delle disposizioni comuni, le disposizioni del presente trattato per le quali e' prevista una revisione.
Trattato - art. O
ARTICOLO O Ogni Stato europeo puo' domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimita' , previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui e' fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo e' sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Trattato - art. P
ARTICOLO P 1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il Titoli III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.
Trattato - art. Q
ARTICOLO Q Il presente trattato e' concluso per una durata illimitata.
Trattato - art. R
ARTICOLO R 1. Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. 2. Il presente trattato entrera' in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.
Trattato - art. S
ARTICOLO S Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmettere copia certificata a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Fatto a Maastricht, addi' sette febbraio millenovecentonovantadue.
Protocollo
PROTOCOLLI PROTOCOLLO SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato ch istituisce la Comunita' europea: In deroga alle disposizioni del trattato, la Danimarca puo' mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.
Protocollo
PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO 119 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 del trattato, le prestazioni in virtu' di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 4 A del trattato che istituisce la Comunita' europea, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO 1 Sistema europeo di banche centrali 1.1. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono istituiti conformemente all'articolo 4 A del trattato; essi assolvono i loro compiti ed espletano le loro attivita' conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto. 1.2. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 1 del trattato, il SEBC e' composto dalla BCE e dalle Banche centrali degli Stati membri ("Banche centrali nazionali"). L'"Institut Monetaire Luxembourgeois" sara' la Banca centrale nazionale del Lussemburgo.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Obiettivi Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 del trattato, l'obiettivo principale del SEBC e' il mantenimento della stabilita' dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali della Comunita' al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunita' definiti nell'articolo 2 del trattato. Il SEBC agisce in conformita' del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 3A del trattato.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Compiti 3.1. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2 del trattato, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono: - definire e attuare la politica monetaria della Comunita'; - svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109 del trattato: - detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; - promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 3.2. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 3 del trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei Governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera. 3.3. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 5 del trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorita' per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilita' del sistema finanziario.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Funzioni consultive Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4 del trattato: a) la BCE viene consultata: - in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze; - dalle autorita' nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 42; b) la BCE puo' formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorita' nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 Raccolta di informazioni statistiche 5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle Banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorita' nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorita' degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. 5.2. Le Banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1. 5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalita' relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza. 5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Cooperazione internazionale 6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato. 6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le Banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali. 6.3. L'articolo 6.1 e 6.2 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 4 del trattato.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 Indipendenza Conformemente all'articolo 107 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, ne' la BCE, ne' la Banca centrale nazionale, ne' un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri ne' da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonche' i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Principio generale Il SEBC e' governato dagli organi decisionali della BCE.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 La Banca centrale europea 9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 106 paragrafo 2 del trattato, ha personalita' giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa puo' in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 9.2. La funzione della BCE e' quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 3 e 5 del trattato siano assolti o mediante le attivita' proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le Banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14. 9.3. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 3 del trattato, gli organi decisionali della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Il Consiglio direttivo 10.1. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonche' i Governatori delle Banche centrali nazionali. 10.2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10.3, solo i membri del Consiglio direttivo presenti di persona hanno diritto di voto. In deroga a questa norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 puo' prevedere che membri del Consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del Consiglio direttivo impossibilitato ad esercitare il diritto di voto per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del Consiglio direttivo. Fatti salvi gli articoli 10.3 e 11.3 ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice. In caso di parita' , prevale il voto del Presidente. Perche' il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il Presidente puo' convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quo- rum. 10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del Comitato esecutivo e' zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la meta' dei partecipanti al capitale. Se un Governatore non puo' essere presente, puo' nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato. 10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo puo' decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. 10.5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il Comitato esecutivo 11.1. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera a) del trattato, il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vicepresidente e quattro altri membri. I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro puo' avere altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga. 11.2. Conformemente all'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai Governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio pre- via consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non e' rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo. 11.3. Le condizioni e le modalita' di impiego dei membri del Comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal Consiglio direttivo su proposta di un Comitato comprendente tre membri nominati dal Consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo. 11.4. Qualora un membro del Comitato esecutivo non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo. 11.5. Ogni membro del Comitato esecutivo presente di persona ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita' , prevale il voto del Presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3. 11.6. Il Comitato esecutivo e' responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. 11.7. Qualsiasi vacanza in seno al Comitato esecutivo sara' coperta con la nomina di un nuovo membro in conformita' dell'articolo 11.2.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Responsabilita' egli organi decisionali 12.1. Il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e del presente statuto. Il Consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunita' ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione. Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle Banche centrali nazionali. Al Comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il Consiglio direttivo. Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle Banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC. 12.2. Il Comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo. 12.3. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali. 12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal Consiglio direttivo. 12.5. Il Consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 Il Presidente 13.1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo della BCE. 13.2. Fatto salvo l'articolo 39, il Presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 Banche centrali nazionali 14.1. Conformemente all'articolo 108 del trattato, ciascuno Stato membro assicura che, al piu' tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sara' compatibile con il trattato e con il presente statuto. 14.2. Gli statuti delle Banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del Governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni. Un Governatore puo' essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa piu' alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si e' reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso puo' essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal Governatore interessato o dal Consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 14.3. Le Banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione. 14.4. Le Banche centrali nazionali possono svolgere funzioni di- verse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il Consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilita' delle Banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.
Protocollo-art. 15
ARTICOLO 15 Obblighi di rendiconto 15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attivita' del SEBC almeno ogni tre mesi. 15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana. 15.3. Conformemente all'articolo 109 B, paragrafo 3 del trattato, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonche' al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attivita' del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. 15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.
Protocollo-art. 16
ARTICOLO 16 Banconote Conformemente all'articolo 105 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunita'. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunita'. La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
Protocollo-art. 17
ARTICOLO 17 Conti presso la BCE e le Banche centrali nazionali Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le Banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attivita' , ivi compresi i titoli scritturali.
Protocollo-art. 18
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