LEGGE 3 novembre 1992, n. 454

Type Legge
Publication 1992-11-03
Ultimo aggiornamento 1992-11-24
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 18 Operazioni di credito e di mercato aperto 18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le Banche centrali nazionali hanno la facolta' di: - operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in valute sia comunitarie che di altri paesi, nonche' metalli preziosi; - effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. 18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle Banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Protocollo-art. 19

ARTICOLO 19 Riserve minime 19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le Banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal Consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facolta' di imporre interessi a titolo di penalita' e altre sanzioni di analogo effetto. 19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformita' della procedura stabilita nell'articolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonche' le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Protocollo-art. 20

ARTICOLO 20 Altri strumenti di controllo monetario Il Consiglio direttivo puo' decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2. Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 42.

Protocollo-art. 21

ARTICOLO 21 Operazioni con enti pubblici 21.1. Conformemente all'articolo 104 del trattato, e' vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle Banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunita' , alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, cosi' come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali. 21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1. 21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Protocollo-art. 22

ARTICOLO 22 Sistemi di pagamento e di compensazione La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE puo' stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunita' e nei rapporti con i paesi terzi.

Protocollo-art. 23

ARTICOLO 23 Operazioni esterne La BCE e le banche centrali nazionali possono: - stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali; - acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attivita' in valuta estera e metalli preziosi. Il termine "attivita' in valuta estera" include i titoli e ogni altra attivita' nella valuta di qualsiasi paese o in unita' di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti; - detenere e gestire le attivita' di cui al presente articolo; - effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Protocollo-art. 24

ARTICOLO 24 Altre operazioni In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le Banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

Protocollo-art. 25

ARTICOLO 25 Vigilanza prudenziale 25.1. La BCE puo' fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorita' competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilita' del sistema finanziario. 25.2. Conformemente alle decisioni del consiglio ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6 del trattato, la BCE puo' svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

Protocollo-art. 26

ARTICOLO 26 Conti finanziari 26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle Banche centrali nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. 26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal Comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal Consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal Consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati. 26.3. Per i fini operativi e di analisi, il Comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attivita' e le passivita' delle Banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC. 26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle Banche centrali nazionali.

Protocollo-art. 27

ARTICOLO 27 Revisione dei conti 27.1. La contabilita' della BCE e delle Banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal Consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle Banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni. 27.2. Le disposizioni dell'articolo 188 C del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Protocollo-art. 28

ARTICOLO 28 Capitale della BCE 28.1. Il capitale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, e' di 5.000 milioni di ECU. Il capitale puo' essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal Consiglio direttivo che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articoloo 42. 28.2. Le Banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29. 28.3. Il Consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale e' versato. 28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle Banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro. 28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le Banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il Consiglio direttivo determina le modalita' e le condizioni di tali trasferimenti.

Protocollo-art. 29

ARTICOLO 29 Schema di sottoscrizione di capitale 29.1. Dopo l'istituzione del SEBC e della BCE in base alla procedura di cui all'articolo 109 L, paragrafo 1 del trattato, viene stabilito lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. A ciascuna Banca centrale nazionale viene assegnata, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: - 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC; - 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunita' , registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC; Le percentuali sono arrotondate verso l'alto al piu' vicino multiplo di 0,05%. 29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformita' delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42. 29.3. Le ponderazioni assegnate alle Banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo. 29.4. Il Consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Protocollo-art. 30

ARTICOLO 30 Trasferimento alla BCE di attivita' di riserva in valuta 30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle Banche centrali nazionali attivita' di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50.000 milioni di ECU. Il Consiglio direttivo decide sulla quota che puo' essere richiesta dalla BCE dopo che e' stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto. 30.2. I contributi di ogni Banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto dalla BCE. 30.3. Ogni Banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il Consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti. 30.4. Ulteriori richieste di attivita' di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1. possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2., entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42. 30.5. La BCE puo' detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvede alla messa in comune di tali attivita'. 30.6. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Protocollo-art. 31

ARTICOLO 31 Attivita' di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali 31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23. 31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attivita' di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonche' le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto la loro attivita' di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3., sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunita'. 31.3. Il Consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Protocollo-art. 32

ARTICOLO 32 Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali 32.1. Il reddito ottenuto dalle Banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato "reddito monetario") viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 32.2. Fatto salvo l'articolo 32.3, l'importo del reddito monetario di ciascuna Banca centrale nazionale e' pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle Banche centrali nazionali in conformita' degli indirizzi determinati dal Consiglio direttivo. 32.3. Se, dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il Consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle Banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2., il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni. 32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna Banca Centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformita' all'articolo 19. Il Consiglio direttivo puo' decidere di indennizzare le Banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle Banche centrali nazionali. 32.5. La somma dei redditi monetari delle Banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal Consiglio direttivo in conformita' dell'articolo 33.2. 32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo. 32.7. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Protocollo-art. 33

ARTICOLO 33 Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE 33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente: a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non puo' superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale; b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte. 33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

Protocollo-art. 34

ARTICOLO 34 Atti giuridici 34.1. Conformemente all'articolo 108 A del trattato, la BCE: - stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1., primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 42; - prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtu' del trattato e dal presente statuto; - formula raccomandazioni o pareri. 34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Gli articoli 190, 191 e 192 del trattato si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE. La BCE puo' decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformita' della procedura di cui all'articolo 42, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalita' di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Protocollo-art. 35

ARTICOLO 35 Controllo giudiziario e materie connesse 35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad un esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. La BCE puo' avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. 35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia. 35.3. La BCE e' soggetta al regime di responsabilita' previsto dall'articolo 215 del presente trattato. Le Banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. 35.4. La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto. 35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia e' presa dal Consiglio direttivo. 35.6. La Corte di giustizia ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una Banca centrale nazionale di obblighi derivanti dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una Banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, puo' formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla Banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunita' di presentare osservazioni. Se la Banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima puo' portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia.

Protocollo-art. 36

ARTICOLO 36 Personale 36.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE. 36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabilite nelle condizioni di impiego.

Protocollo-art. 37

ARTICOLO 37 Sede Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede della BCE e' adottata di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo.

Protocollo-art. 38

ARTICOLO 38 Segreto professionale 38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle Banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. 38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Protocollo-art. 39

ARTICOLO 39 Poteri di firma La BCE e' giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo Presidente o due membri del Comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal Presidente a firmare per conto della BCE.

Protocollo-art. 40

ARTICOLO 40 Privilegi e immunita' La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.

Protocollo-art. 41

ARTICOLO 41 Procedura di modificazione semplificata 41.1. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 5 del trattato, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 lettera a) e 36 del presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimita' su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi e' necessario il parere conforme del Parlamento europeo. 41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del Consiglio direttivo.

Protocollo-art. 42

ARTICOLO 42 Legislazione complementare Conformemente all'articolo 106, paragrafo 6 del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

Protocollo-art. 43

ARTICOLO 43 Disposizioni generali 43.1. Una deroga di cui all'articolo 109 K, paragrafo 1 del trattato comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1., 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52. 43.2. Le Banche centrali degli Stati membri con una deroga, come specificato nell'articolo 109 K, paragrafo 1 del trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali. 43.3. Conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 4 del trattato l'espressione "Stati membri" equivale a "Stati membri senza deroga" nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2, 19, 34.2 e 50. 43.4. L'espressione "Banche centrali nazionali" equivale a "Banche centrali degli Stati membri senza deroga" nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 52. 43.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per "partecipanti al capitale" si intendono le Banche centrali degli Stati membri senza deroga. 43.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per "capitale sottoscritto" si intende capitale della BCE sottoscritto dalle Banche centrali degli Stati membri senza deroga.

Protocollo-art. 44

ARTICOLO 44 Compiti transitori della BCE La BCE assume quei compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o piu' Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase. La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 109 K del trattato.

Protocollo-art. 45

ARTICOLO 45 Consiglio generale della BCE 45.1. Fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio generale e' costituito come terzo organo decisionale della BCE. 45.2. Il Consiglio generale comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i Governatori delle Banche centrali nazionali. Gli altri membri del Comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale. 45.3. Le responsabilita' del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 47 del presente statuto.

Protocollo-art. 46

ARTICOLO 46 Regolamento interno del Consiglio generale 46.1. Il Consiglio generale e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente della BCE. 46.2. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale. 46.3. Il Presidente prepara le riunioni del Consiglio generale. 46.4. In deroga all'articolo 12.3, il Consiglio generale adotta il proprio regolamento interno. 46.5. Le funzioni del Segretariato del Consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Protocollo-art. 47

ARTICOLO 47 Responsabilita' del Consiglio generale 47.1. Il Consiglio generale: - svolge i compiti previsti all'articolo 44; - partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1. 47.2. Il Consiglio generale concorre: - alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5; - alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15; - alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4; - all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4; - alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36. 47.3. Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato. 47.4. Il Consiglio generale e' informato dal Presidente della BCE in merito alle decisioni del Consiglio direttivo.

Protocollo-art. 48

ARTICOLO 48 Disposizioni transitorie per il capitale della BCE Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna Banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la meta' dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Protocollo-art. 49

ARTICOLO 49 Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE 49.1. La Banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre Banche centrali degli Stati membri con deroga e trasferisce alla BCE attivita' di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire e' determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di cambio correnti delle attivita' di riserva in valuta estera gia' trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote gia' versate dalle altre Banche centrali nazionali. 49.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 49.1, la Banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale interessata e il numero di quote gia' versate dalle altre Banche centrali.

Protocollo-art. 50

ARTICOLO 50 Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo Il Comitato esecutivo della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'IME. Il Presidente del Comitato esecutivo viene nominato per otto anni. In deroga all'articolo 11.2, il Vicepresidente viene nominato per quattro anni e gli altri membri del Comitato esecutivo per un mandato compreso tra cinque e otto anni. Il mandato non e' rinnovabile. Il numero dei membri del Comitato esecutivo puo' essere inferiore a quello previsto all'articolo 11.1, ma comunque non inferiore a quattro.

Protocollo-art. 51

ARTICOLO 51 Deroga all'articolo 32 51.1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il Consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta notevoli modifiche nelle situazioni di reddito relative delle Banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario dopo l'inizio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio finanziario successivo. 51.2. L'articolo 51.1 si applica per non piu' di cinque interi esercizi finanziari dopo l'inizio della terza fase.

Protocollo-art. 52

ARTICOLO 52 Scambio di banconote in valute comunitarie In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle Banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parita'.

Protocollo-art. 53

ARTICOLO 53 Applicabilita' delle disposizioni transitorie Gli articoli da 43 a 48 si applicano se e fintantoche' esistono Stati membri con deroga.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO definire lo statuto dell'Istituto monetario europeo, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO 1 Istituzione e nome 1.1. L'Istituto monetario europeo ("IME") e' istituito conformemente all'articolo 109 F del trattato; esso esercita le proprie funzioni e svolge le proprie attivita' conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto. 1.2. I membri dell'IME sono le Banche centrali degli Stati membri (nel presente "Banche centrali nazionali"). Ai fini del presente statuto l'"Institut Monetaire Luxembourgeois" sara' considerato come la Banca centrale del Lussemburgo. 1.3. Ai sensi dell'articolo 109 F del trattato, sia il Comitato dei Governatori sia il Fondo europeo di cooperazione monetaria ("FECOM") vengono sciolti. Le attivita' e passivita' del FECOM passano automaticamente all'IME.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Obiettivi L'IME contribuisce alla realizzazione delle condizioni necessarie per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, in particolare: - rafforzando il coordinamento delle politiche monetarie con il fine di garantire la stabilita' dei prezzi; - facendo i preparativi necessari per l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), per la conduzione di una politica monetaria unica e per la creazione di una moneta unica nella terza fase; - esercitando la supervisione sullo sviluppo dell'ECU.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Principi generali 3.1. L'IME svolge i compiti ed esercita le funzioni conferitigli dal trattato e dal presente statuto, fatta salva la responsabilita' delle autorita' competenti in materia di politica monetaria all'interno dei rispettivi Stati membri. 3.2. L'IME agisce conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti all'articolo 2 dello statuto del SEBC.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Compiti fondamentali 4.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 2 del trattato, l'IME: - rafforza la cooperazione tra le Banche centrali nazionali; - rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilita' dei prezzi; - controlla il funzionamento del Sistema monetario europeo ("SME"); - procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilita' di istituti e mercati finanziari; - assume i compiti del FECOM; esercita in particolare le funzioni di cui agli articoli 6.1., 6.2. e 6.3; - agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU. Inoltre l'IME: - tiene consultazioni regolari sull'andamento delle politiche monetarie e sull'uso degli strumenti di politica monetaria; - viene normalmente consultato dalle autorita' monetarie nazionali prima che queste ultime prendano decisioni sull'andamento della politica monetaria nel contesto del quadro comune per il coordinamento ex ante. 4.2. Al piu' tardi entro il 31 dicembre 1996 l'IME definisce il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario affinche' il SEBC possa svolgere i suoi compiti nella terza fase conformemente al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale quadro viene sottoposto dal Consiglio dell'IME alla decisione della BCE alla data della sua istituzione. In particolare, conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 3 del trattato, l'IME: - prepara gli strumenti e le procedure necessari per attuare la politica monetaria unica nella terza fase; - promuove l'armonizzazione, laddove necessaria, delle norme e procedure relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue competenze; - prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC; - promuove l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri; - esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 Funzioni consultive 5.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 4 del trattato, il Consiglio dell'IME puo' formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento complessivo della politica monetaria e della politica del cambio, nonche' sulle relative misure introdotte in ciascuno Stato membro. L'IME puo' sottoporre pareri o raccomandazioni ai Governi e al Consiglio su politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna ed esterna nella Comunita' e in particolare sul funzionamento dello SME. 5.2. Il Consiglio dell'IME puo' altresi' rivolgere raccomandazioni alle autorita' monetarie degli Stati membri in merito alla conduzione della loro politica monetaria. 5.3. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 6 del trattato, l'IME viene consultato dal Consiglio in ordine ad ogni proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze. Nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorita' degli Stati membri circa ogni progetto legislativo rientrante nelle sue competenze, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4.2. 5.4. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 5 del trattato, l'IME puo' decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Funzioni operative e tecniche 6.1. L'IME: - provvede a rendere multilaterali le posizioni risultanti dagli interventi delle Banche centrali nazionali nelle valute comunitarie, nonche' a rendere multilaterali i regolamenti intracomunitari; - gestisce il meccanismo finanziario a brevissimo termine previsto dall'accordo del 13 marzo 1979 tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunita' economica europea che stabilisce le procedure operative del Sistema monetario europeo (in appresso definito "Accordo SME") e il meccanismo di sostegno monetario a breve termine previsto nell'accordo tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunita' economica europea del 9 febbraio 1970 e suc- cessive modifiche; - esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) del Consiglio n° 1969/88, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri. 6.2. L'IME puo' ricevere riserve monetarie dalle Banche centrali nazionali ed emettere ECU in cambio di queste attivita' allo scopo di attuare l'accordo SME. Questi ECU possono essere usati dall'IME e dalle Banche centrali nazionali come mezzo di pagamento e per operazioni tra queste ultime e il primo. L'IME prende le necessarie misure amministrative per l'attuazione del presente paragrafo. 6.3. L'IME puo' concedere alle autorita' monetarie dei paesi terzi e alle istituzioni monetarie internazionali lo status di "Altri detentori" di ECU e fissa i termini e le condizioni secondo cui tali ECU possono essere acquistati, detenuti o usati dagli "Altri detentori". 6.4. L'IME ha il diritto di detenere e gestire riserve in valuta come agente per le Banche centrali nazionali e a richiesta delle medesime. I profitti e le perdite inerenti a dette riserve spettano alla banca centrale nazionale depositante. L'IME svolge questa funzione sulla base di contratti bilaterali, conformemente alle norme stabilite in una decisione dell'IME. Tali norme garantiscono che le operazioni effettuate con dette riserve non interferiscano con la politica monetaria e la politica del cambio della competente autorita' monetaria di uno Stato membro e siano coerenti con gli obiettivi dell'IME e con il corretto funzionamento del meccanismo di cambio dello SME.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 Altri compiti 7.1. Una volta all'anno l'IME invia una relazione al Consiglio sullo stato della preparazione per la terza fase dell'UEM. Tali relazioni includono una valutazione dei progressi compiuti verso la convergenza nella Comunita' e trattano in particolare l'adattamento degli strumenti di politica monetaria e la preparazione delle proce- dure necessarie per l'attuazione di una politica monetaria unica nella terza fase, nonche' i requisiti legali che le Banche centrali devono soddisfare per diventare parte integrante del SEBC. 7.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio di cui all'articolo 109 F, paragrafo 7 del presente trattato, l'IME puo' assolvere altri compiti per la preparazione della terza fase.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Indipendenza I membri del Consiglio dell'IME che sono i rappresentanti delle loro istituzioni agiscono, per quanto riguarda le loro attivita' , conformemente alle proprie responsabilita'. Nell'esercizio dei poteri e nell'adempimento dei compiti e dei doveri ad esso conferiti dal trattato e dal presente statuto, il Consiglio dell'IME non puo' chiedere o ricevere istruzioni da istituzioni o organismi comunitari o dai Governi degli Stati membri. Le istituzioni e gli organismi comunitari, nonche' i Governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare il Consiglio dell'IME nell'assolvimento dei suoi compiti.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Amministrazione 9.1. Conformemente all'articolo 109 F, paragrafo 1 del presente trattato, l'IME e' diretto e gestito dal Consiglio dell'IME. 9.2. Il Consiglio dell'IME comprende il Presidente e i Governatori delle Banche centrali nazionali, uno dei quali esercita la carica di Vicepresidente. Un Governatore che sia impossibilitato a partecipare ad una riunione puo' nominare un altro rappresentante del suo istituto. 9.3. Il Presidente e' nominato, di comune accordo dai Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei Governatori o del Consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Presidente e' prescelto tra le persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto i cittadini degli Stati membri possono ricoprire la carica di Presidente dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati per un periodo di tre anni. 9.4. Il Presidente svolge i suoi compiti a tempo pieno. Egli non puo' impegnarsi in altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio dell'IME non conceda eccezionalmente una deroga. 9.5. Il Presidente: - prepara e presiede le riunioni del Consiglio dell'IME; - fatto salvo l'articolo 22, presenta all'esterno le opinioni dell'IME; - e' responsabile della gestione quotidiana dell'IME. In assenza del Presidente, i suoi compiti sono esercitati dal Vicepresidente. 9.6. Le condizioni e le modalita' di impiego del presidente, in particolare il trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con l'IME e sono fissati dal Consiglio dell'IME su proposta di un Comitato che comprende tre membri nominati dal Comitato dei Governatori, o secondo i casi, dal Consiglio dell'IME e tre membri nominati dal Consiglio. Il Presidente non ha diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo. 9.7. Qualora il Presidente non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio dell'IME. 9.8. Il regolamento interno dell'IME e' adottato dal Consiglio dell'IME.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Riunioni del Consiglio dell'IME e procedure di voto 10.1. Il Consiglio dell'IME si riunisce almeno dieci volte l'anno. Gli atti delle riunioni sono riservati. Il Consiglio dell'IME, deliberando all'unanimita' , puo' decidere di rendere pubblici i risultati delle sue deliberazioni. 10.2. Ciascun membro del Consiglio dell'IME o la persona da lui nominata dispone di un voto. 10.3. Salvo disposizione contraria del presente statuto, il Consiglio dell'IME decide a maggioranza semplice dei suoi membri. 10. 4. Le decisioni da prendere nel contesto degli articoli 4.2, 5.4, 6.2 e 6.3 richiedono l'unanimita' dei membri del Consiglio dell'IME. L'adozione di pareri e raccomandazioni ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2, l'adozione di decisioni conformemente agli articoli 6.4, 16 e 23.6 nonche' l'adozione di indirizzi ai sensi dell'articolo 15.3 richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio dell'IME.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Cooperazione interistituzionale e obblighi di rendiconto 11.1. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono prendere parte senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dell'IME. 11.2. Il Presidente dell'IME e' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio qualora il Consiglio discuta questioni rela- tive agli obiettivi e ai compiti dell'IME. 11.3. Alla data che sara' stabilita nel regolamento interno, l'IME prepara un rapporto annuale delle sue attivita' e delle condizioni monetarie e finanziarie nella Comunita'. Il rapporto annuale, congiuntamente con i conti annuali dell'IME, e' inviato al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonche' al Consiglio europeo. Il Presidente dell'IME puo' essere ascoltato, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo. 11.4. I rapporti pubblicati dall'IME vengono messi gratuitamente a disposizione delle parti interessate.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Moneta di denominazione Le operazioni dell'IME sono espresse in ECU.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Sede Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede dell'IME sara' adottata di comune accordo dai Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Capacita' giuridica L'IME, che conformemente all'articol 109 F, paragrafo 1 del trattato e' dotato di personalita' giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle rispettive legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso puo', in particolare, acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

Protocollo-art. 15

ARTICOLO 15 Atti giuridici 15.1. L'IME, nell'assolvimento dei propri compiti e alle condizioni stabilite nel presente statuto: - formula pareri; - rivolge raccomandazioni; - adotta indirizzi e prende decisioni rivolti alle banche centrali nazionali. 15.2. I pareri e le raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti. 15.3. Il Consiglio dell'IME puo' adottare indirizzi che stabiliscano i metodi per la realizzazione delle condizioni necessarie al SEBC per esercitare le sue funzioni nella terza fase. Gli indirizzi dell'IME non sono vincolanti; essi sono sottoposti alla BCE che decide in merito. 15.4. Fatto salvo l'articolo 3.1, una decisione dell'IME e' vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari. Gli articoli 190 e 191 del trattato si applicano a dette decisioni.

Protocollo-art. 16

ARTICOLO 16 Risorse finanziarie 16.1. L'IME e' dotato di risorse proprie. L'entita' delle risorse dell'IME e' determinata dal Consiglio dell'IME, per garantire un reddito stimato necessario per coprire le spese amministrative sostenute dall'IME nell'adempimento dei suoi compiti e delle sue funzioni. 16.2. Le risorse dell'IME, determinate conformemente all'articolo 16.1, sono costituite con contributi delle Banche centrali nazionali conformemente allo schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC e versate all'atto dell'istituzione dell'IME. A tal fine i dati statistici da usare per la determinazione dello schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato dei Governatori e del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato. 16.3. Il Consiglio dell'IME, deliberando alla maggioranza qualificata, determina la forma di versamento dei contributi.

Protocollo-art. 17

ARTICOLO 17 Conti annuali e revisione dei conti 17.1. L'esercizio finanziario dell'IME inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. 17.2. Il Consiglio dell'IME adotta un bilancio preventivo annuale prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario. 17.3. I conti annuali sono redatti secondo i principi stabiliti dal Consiglio dell'IME. I conti annuali sono approvati dal Consiglio dell'IME e in seguito pubblicati. 17.4. I Conti annuali vengono verificati da revisori esterni indipendenti, approvati dal Consiglio dell'IME. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili dell'IME e di essere pienamente informati circa le sue operazioni. Le disposizioni dell'articolo 188 C del trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione dell'IME. 17.5. Un'eccedenza dell'IME viene trasferita nell'ordine seguente: a) un importo determinato dal Consiglio dell'IME viene trasferito nel fondo generale di riserva dell'IME; b) il resto dell'eccedenza viene distribuito alle Banche centrali nazionali in conformita' dello schema di cui all'articolo 16.2. 17.6. Nel caso in cui l'IME subisca una perdita, il deficita' e' compensato dal fondo generale di riserva dell'IME. I resti di deficita' residuo sono coperti con contributi delle Banche centrali nazionali in conformita' dello schema di cui all'articolo 16.2.

Protocollo-art. 18

ARTICOLO 18 Organico 18.1. Il Consiglio dell'IME stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti dell'IME. 18.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie tra l'IME e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni specificate nelle condizioni di impiego.

Protocollo-art. 19

ARTICOLO 19 Controllo giudiziario e materie connesse 19.1. Gli atti o le omissioni dell'IME sono soggetti a esame e interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni previste dal trattato. L'IME puo' avviare un'azione legale nei casi ed alle condizioni previste dal trattato. 19.2. Le controversie tra, da un lato, l'IME e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono soggette alla giurisdizione dei tribunali nazionali competenti, salvo i casi in cui la giurisdizione e' attribuita alla Corte di giustizia. 19.3. L'IME e' soggetto al regime di responsabilita' previsto dall'articolo 215 del trattato. 19.4. La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'IME o per suo conto. 19.5. La decisione dell'IME di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia e' presa dal Consiglio dell'IME.

Protocollo-art. 20

ARTICOLO 20 Segreto professionale 20.1. I membri del Consiglio dell'IME e il personale dell'IME hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. 20.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che prevede uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Protocollo-art. 21

ARTICOLO 21 Privilegi e immunita' L'IME beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.

Protocollo-art. 22

ARTICOLO 22 Poteri di firma L'IME e' legalmente vincolato nei confronti di terzi dal suo Presidente o dal Vicepresidente ovvero dalla firma di due membri del personale dell'IME che siano stati debitamente autorizzati dal Presidente a firmare per conto dell'IME.

Protocollo-art. 23

ARTICOLO 23 Liquidazione dell'IME 23.1. Conformemente all'articolo 109 L del trattato, l'IME e' messo in liquidazione al momento dell'istituzione della BCE. Tutte le attivita' e passivita' dell'IME sono automaticamente trasferite alla BCE e quest'ultima liquida l'IME conformemente alle disposizioni del presente articolo. La liquidazione deve essere portata a termine per l'inizio della terza fase. 23.2. Il meccanismo per la creazione di ECU a fronte di oro e dollari statunitensi, di cui all'articolo 17 dell'accordo SME, sara' liquidato entro il primo giorno della terza fase dell'Unione economica e monetaria conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 di detto accordo. 23.3. Tutte le attivita' e le passivita' derivanti dal meccanismo di finanziamento a brevissimo termine e dal meccanismo di sostegno monetario a breve termine, come previsto agli accordi di cui all'articolo 6.1, sono regolate entro il primo giorno della terza fase. 23.4. Tutte le restanti attivita' dell'IME saranno cedute e le passivita' restanti dall'IME saranno regolate. 23.5. I ricavi della liquidazione, di cui all'articolo 23.4, saranno distribuiti alle Banche centrali nazionali in conformita' dello schema di cui all'articolo 16.2. 23.6. Il Consiglio dell'IME puo' adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 23.4 e 23.5. 23.7. Al momento dell'istituzione della BCE, il Presidente dell'IME lascia l'incarico.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare le modalita' della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 C del trattato che istituisce la Comunita' europea, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO 1 I valori di riferimento di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, del trattato sono: - il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato; - il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno loro ai prezzi di mercato.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Nell'articolo 104 C del trattato e nel presente protocollo: - per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati; - per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati; - per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati; - per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i Governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2 primo trattino del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dal trattato in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonche' al livello del loro debito.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 109 J DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunita' nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1 del trattato, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO 1 Il criterio relativo alla stabilita' dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che e' sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilita' dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, secondo trattino del trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non e' oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Il criterio relativo alla partecipazione al Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, quarto trattino del presente trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilita' dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dell'IME o della BCE, a seconda dei casi, nonche' del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.

Protocollo

PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELLE COMUNITA' EUROPEE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 40 dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e delle Banca centrale europea nonche' conformemente all'articolo 21 dello statuto dell'Istituto monetario europeo, la Banca centrale europea e l'Istituto monetario europeo beneficiano sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento dei loro compiti, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO UNICO Al protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee, sono aggiunte le seguenti disposizioni: "ARTICOLO 23 Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea sara', inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attivita' della Banca e dei suoi organi svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, non dara' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale".

Protocollo

PROTOCOLLO SULLA DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: Le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attivita' nei territori del Regno di Danimarca che non fanno parte della Comunita'

Protocollo

PROTOCOLLO SUL PORTOGALLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano il Portogallo, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: 1. Il Portogallo e' autorizzato a mantenere in vigore la possibilita' conferita alle Regioni autonome delle Azzorre e di Madera di beneficiare di crediti esenti da interessi concessi dal Banco de Portugal conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa portoghese. 2. Il Portogallo si impegna a continuare ad adoperarsi al massimno per por fine al piu' presto a tale facilitazione creditizia.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLA TRANSIZIONE ALLA TERZA FASE DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Dichiarano, firmando le nuove disposizioni del trattato concernenti l'Unione economica e monetaria, il carattere irreversibile della transizione della Comunita' alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Di conseguenza tutti gli Stati membri, che soddisfino o non soddisfino le condizioni per l'adozione di una moneta unica, devono rispettare la volonta' che la Comunita' entri prontamente nella terza fase e, quindi, nessuno Stato membro deve impedire il passaggio a tale fase. Qualora la data di inizio della terza fase non sia ancora stata fissata alla fine del 1997, gli Stati membri, le istituzione della Comunita' e gli altri organismi interessati devono ultimare nel 1998 tutti i lavori preparatori richiesti per consentire alla Comunita' di entrare irrevocabilmente nella terza fase il 1° gennaio 1999 e permettere il pieno funzionamento della BCE e del SEBC a decorrere da tale data. Il presente protocollo e' allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea.

Protocollo

PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato ne' deve impegnarsi a passare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria senza che il suo Governo e il suo Parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso, PRENDENDO ATTO della prassi del Governo del Regno Unito di finanziarie il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: 1. Il Regno Unito notifica al Consiglio se intende passare alla terza fase prima che il Consiglio proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato. A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende passare alla terza fase, esso non ha nessun obbligo di farlo. Qualora non sia stabilita una data di inizio della terza fase conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 3 del trattato, il Regno Unito puo' notificare l'intenzione di passare alla terza fase anteriormente al 1° gennaio 1998. 2. I punti da 3 a 9 producono effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase. 3. Il Regno Unito non viene incluso nella maggioranza degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, secondo trattino e paragrafo 3 primo trattino, del trattato. 4. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale. 5. Gli articoli 3A, paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, paragrafi da 1 a 5, 105 A, 107, 108, 108 A, 109, 109 A, paragrafi 1 e 2 lettera b) e 109 L, paragrafi 4 e 5 del trattato non si applicano al Regno Unito. In queste disposizioni i riferimenti alla Comunita' o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle Banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra. 6. Gli articoli 109 E, paragrafo 4 e 109 H e I del trattato continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 109 C, paragrafo 4, e 109 M si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga. 7. Il diritto di voto del Regno Unito e' sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 5. A tal fine il voto ponderato del Regno Unito e' escluso da qualsiasi calcolo della maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 109 K, paragrafo 5 del trattato. Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della BCE, conformemente agli articoli 109 A, paragrafo 2, lettera b) e 109 L, paragrafo 1 del trattato. 8. Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11,2 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea ("statuto") non si applicano al Regno Unito. In tali articoli i riferimenti alla Comunita' o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra. I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al "capitale sottoscritto della BCE" non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra. 9. L'articolo 109 L, paragrafo 3 del trattato e gli articoli da 44 e 48 dello statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno di una deroga, con i seguenti emendamenti: a) All'articolo 44, i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono ancora essere assolti nella terza fase a motivo dell'eventuale decisione del Regno Unito di non passare a tale fase. b) Oltre ai compiti previsti dall'articolo 47, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi dell'articolo 10, lettere a) e c) del presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime. c) La Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle Banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga. 10. Qualora il Regno Unito non passi alla terza fase, gli e' consentito cambiare la propria notifica in qualsiasi momento successivamente all'inizio di detta fase. In tal caso: a) Il Regno Unito ha il diritto di passare alla terza fase, purche' soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformita' della procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie. b) La Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attivita' di riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della Banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita. c) Il Consiglio, alle condizioni e in conformita' della procedura di cui all'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di passare alla terza fase. Se il Regno Unito passa alla terza conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 9 del presente protocollo cessano di produrre effetto. 11. In deroga alle disposizioni degli articoli 104 e 109 E, paragrafo 3 del trattato e dell'articolo 21.1 dello statuto, il Governo del Regno Unito puo' mantenere la linea di credito ("Ways and Means") presso la Banca d'Inghilterra fintantoche' il Regno Unito non passi alla terza fase.

Protocollo

PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere, conformemente agli obiettivi generali del trattato che istituisce la Comunita' europea, taluni problemi particolari attualmente esistenti, TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla partecipazione danese alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: 1. Il Governo danese notifica al Consiglio la sua posizione in merito alla partecipazione alla terza fase prima che il Consiglio proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato. 2. Qualora venga notificato che la Danimarca non partecipera' alla terza fase, la Danimarca usufruira' di un'esenzione. L'esenzione comporta l'applicabilita' alla Danimarca di tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC relativi ad una deroga. 3. In tal caso la Danimarca non viene inclusa nella maggioranza degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, secondo trattino e paragrafo 3, primo trattino del trattato. 4. Quanto all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2 e' avviata soltanto a richiesta della Danimarca. 5. In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano piu' le disposizioni del presente protocollo.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLA FRANCIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: La Francia manterra' il privilegio dell'emissione monetaria nei suoi territori d'Oltremare alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e avra' il diritto esclusivo di fissare la parita' del franco CFP.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLA POLITICA SOCIALE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSTATANDO che undici Stati membri, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, desiderano proseguire sulla via tracciata dalla Carta sociale del 1989; che essi hanno raggiunto tra loro un accordo a tal fine; che tale accordo e' allegato al presente protocollo; che il presente protocollo e il suddetto accordo lasciano impregiudicate le disposizioni del trattato, segnatamente quelle che trattano della politica sociale che costituiscono parte integrante dell'acquis communautaire, 1. Convengono di autorizzare detti undici Stati membri a fare ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi del trattato allo scopo di prendere tra loro ed applicare, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni necessarie per rendere effettivo il suddetto accordo. 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipa alle deliberazioni e all'adozione da parte del Consiglio delle proposte fatte dalla Commissione sulla base del presente protocollo e del suddetto accordo. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno quarantaquattro voti. L'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e' necessaria per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimita' , nonche' per quelli che costituiscono emendamenti della proposta della Commissione. Gli atti adottati dal Consiglio, nonche' le eventuali conseguenze finanziarie diverse dalle spese amministrative sostenute dalle Istituzioni non sono applicabili al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 3) Il presente protocollo e' allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea.

Accordo - art. 1

ACCORDO SULLA POLITICA SOCIALE CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA AD ECCEZIONE DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Le undici ALTE PARTI CONTRAENTI sottoscritte, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, (in appresso denominati "Stati membri"), DESIDERANDO mettere in atto, in base all'acquis communautaire, la Carta sociale del 1989, TENENDO CONTO del protocollo sulla politica sociale, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 La Comunita' e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo la lotta contro le esclusioni. A tal fine, la Comunita' e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversita' delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessita' di mantenere la competitivita' dell'economia della Comunita'.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 1, la Comunita' sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: - miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, - condizioni di lavoro, - informazione e consultazione dei lavoratori, - parita' tra uomini e donne per quanto riguarda le loro opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, - integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 127 del trattato che istituisce la Comunita' europea (in appresso denominato "il trattato"). 2. A tal fine il Consiglio puo' adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il Consiglio delibera in conformita' della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale. 3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimita' , su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, nei seguenti settori: - sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, - protezione dei lavoratori in caso di risluzione del contratto di lavoro, - rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, - condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio della Comunita' , - contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni rela- tive al Fondo sociale europeo. 4. Uno Stato membro puo' affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese in applicazione dei paragrafi 2 e 3. In tal caso esso si assicura che, al piu' tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita conformemente all'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, per una maggiore protezione, compatibili con il trattato. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero ne' al diritto di serrata.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria. 3. Se, dopo tale consultazione, dovesse ritenere opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, eventualmente, una raccomandazione. 4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volonta' di avviare il processo previsto dall'articolo 4. La durata della procedura non potra' super- are nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario puo' condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e la prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 2, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimita'.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 1 e fatte salve le altre disposizioni del trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione nei settori della politica sociale contemplati dal presente accordo.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. 2. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura, b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale. 3. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici intesi a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte delle donne ovvero a evitare o compensare svantaggi nella loro carriera professionale.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 La Commissione elabora una elazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 1, compresa la situazione demografica nella Comunita'. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Il Parlamento europeo puo' invitare la Commissione ad elaborare relazioni sui problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Accordo - Dichiarazioni

DICHIARAZIONI 1. Dichiarazione relativa all'articolo 2 paragrafo 2 Le undici Alte Parti Contraenti prendono atto che nelle discussioni sull'articolo 2 paragrafo 2 del presente accordo e' stato convenuto che la Comunita' , nel fissare le prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, non intende sfavorire senza giustificati motivi i lavoratori delle piccole e medie imprese. 2. Dichiarazione relativa all'articolo 4 paragrafo 2 Le undici Alte Parti Contraenti dichiarano che la prima delle modalita' d'applicazione degli accordi fra le parti sociali a livello comunitario, cui l'articolo 4 paragrafo 2 fa riferimento, consistera' nello sviluppare, attraverso un negoziato collettivo e secondo le norme di ciascuno Stato membro, il contenuto di detti accordi e che pertanto tale modalita' non implica l'obbligo per gli Stati membri di applicare direttamente detti accordi o di elaborare norme per il loro recepimento ne' l'obbligo di modificare le disposizioni interne in vigore per facilitarne l'attuazione.

Protocollo

PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA E SOCIALE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che l'Unione si propone l'obiettivo di promuovere il progresso economico e sociale, in particolare mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale; RICORDANDO che l'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea prevede tra l'altro di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarieta' tra gli Stati membri e che il rafforzamento di tale coesione figura tra le azioni della Comunita' enunciate all'articolo 3 del trattato; RICORDANDO che le disposizioni della Parte terza, Titolo XIV, sulla coesione economica e sociale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione comunitaria nel settore della coesione economica e sociale, compresa la possibilita' di creae un nuovo fondo; RICORDANDO che le disposizioni della Parte terza, Titolo XII, sulle reti transeuropee e Titolo XVI, sull'ambiente prevedono un fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993; CONVINTE che il progresso verso l'Unione economica e monetaria contribuira' alla crescita economica di tutti gli Stati membri; CONSTATANDO che i fondi strutturali della Comunita' saranno raddoppiati in termini reali tra il 1987 e il 1993, implicando considerevoli trasferimenti, specialmente in termini di percentuale del PIL degli Stati membri meno prosperi; CONSTATANDO che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni piu' povere; CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilita' nelle modalita' di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi strutturali; PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione comunitaria ai programmi e ai progetti in alcuni paesi; PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperita' relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie; RIBADISCONO che la promozione della coesione economica e sociale e' di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo della Comunita' e sottolineano l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articolo 2 e 3 del trattato; RIBADISCONO la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi della Comunita' nel settore della coesione; RIBADISCONO la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capitale della BEI non appena cio' sia a tal fine necessario; RIBADISCONO la necessita' di un'approfondita valutazione del funzionamento e dell'efficienza dei fondi strutturali nel 1992 e la necessita' di riesaminare, in tale occasione, l'adeguata dimensione di tali fondi alla luce dei compiti della Comunita' nel settore della coesione economica e sociale; CONVENGONO che il Fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993 eroghera' contributi finanziari comunitari a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato; DICHIARANO l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilita' nella concessione dei finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessita' specifiche che non siano contelmplate dall'attuale regolamentazione dei fondi strutturali; DICHIARANO di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione comunitaria nel contesto di programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi; RICONOSCONO la necessita' di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie; DICHIARANO l'intenzione di tener maggiormente conto della capacita' contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressivita' esistenti nell'attuale sistema di risorse proprire. CONVENGONO di allegare il presente protocollo al trattato che istituisce la Comunita' europea.

Protocollo

PROTOCOLLO SUL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E SUL COMITATO DELLE REGIONI LE ALTRE PARTI CONTRAENTI, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che istituisce la Comunita' europea: Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni hanno una struttura organizzativa comune.

Protocollo

PROTOCOLLO ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE LE ALTI PARTI CONTRAENTI, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunita' europee: Nessuna disposizione del Trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3. della Costituzione irlandese.

Atto finale

ATTO FINALE 1. Le Conferenze dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri convocate a Roma il 15 dicembre 1990 per adottare di comune accordo le modifiche da apportare al trattato che istituisce la Comunita' economica europea nella prospettiva della realizzazione dell'Unione politica e delle tappe finali dell'Unione economica e monetaria, nonche' le Conferenze convocate a Bruxelles il 3 febbraio 1992 per apportare ai trattati che istituiscono rispettivamente la Comunita' europea del Carbone e dell'Acciaio e la Comunita' europea dell'Energia atomica le modifiche conseguenti alle previste modifiche del trattato che istituisce la Comunita' economica europea hanno adottato i testi seguenti: I. Trattato sull'Unione europea II Protocolli 1. Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca 2. Protocollo sull'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunita' europea 3. Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea 4. Protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo 5. Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi 6. Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattatto che istituisce la Comunita' europea 7. Protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee 8. Protocollo sulla Danimarca 9. Protocollo sul Portogallo 10. Protocollo sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria 11. Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 12. Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca 13. Protocollo sulla Francia 14. Protocollo sulla politica sociale, cui e' allegato un accordo concluso tra gli Stati membri della Comunita' europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, al quale sono accluse due dichiarazioni 15. Protocollo sulla coesione economica e sociale 16. Protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni 17. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunita' europee Le conferenze hanno convenuto che i protocolli di cui ai punti da 1 a 16 saranno allegati al trattato che istituisce la Comunita' europea e che il protocollo di cui al punto 17 sara' allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunita' europee. 2. Al momento di firmare questi atti, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto finale: III Dichiarazioni 1. Dichiarazione sulla protezione civile, l'energia e il turismo 2. Dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro 3. Dichiarazione sulla Parte terza, Titoli III e VI, del trattato che istituisce la Comunita' europea 4. Dichiarazione sulla Parte terza, Titolo VI, del trattato che istituisce la Comunita' europea 5. Dichiarazione sulla cooperazione monetaria con i paesi terzi 6. Dichiarazione sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Citta' del Vaticano e il Principato di Monaco 7. Dichiarazione sull'articolo 73 D del trattato che istituisce la Comunita' europea 8. Dichiarazione sull'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunita' europea 9. Dichiarazione sulla Parte terza, Titolo XVI, del trattato che istituisce la Comunita' europea 10. Dichiarazione sugli articoli 109, 130 R e 130 Y del trattato che istitui sce la Comunita' europea 11. Dichiarazione sulla direttiva del 24 novembre 1988 (Emissioni) 12. Dichiarazione sul Fondo europeo di sviluppo 13. Dichiarazione sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 14. Dichiarazione sulla Conferenza dei parlamenti 15. Dichiarazione sul numero dei membri della Commissione e del Parlamento europeo 16. Dichiarazione sulla gerarchia degli atti comunitari 17. Dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione 18. Dichiarazione sulla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione 19. Dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario 20. Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale delle misure comunitarie 21. Dichiarazione sulla Corte dei conti 22. Dichiarazione sul Comitato economico e sociale 23. Dichiarazione sulla cooperazione con le associazioni di solidarieta' sociale 24. Dichiarazione sulla protezione degli animali 25. Dichiarazione sulla rappresentanza dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b) del trattato che istituisce la Comunita' europea 26. Dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche della Comunita' 27. Dichiarazione sul voto nel settore della politica estera e di sicurezza comune. 28. Dichiarazione sulle modalita' pratiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune 29. Dichiarazione sul regime linguistico nel settore della politica estera e di sicurezza comune 30. Dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale 31. Dichiarazione sull'asilo 32. Dichiarazione sulla cooperazione di polizia 33. Dichiarazione sulle controversie tra la BCE e l'IME, da una parte, e i loro agenti, dall'altra Fatto a Maastricht, il sette febbraio millenovecentonovantadue.

Atto finale-Dichiarazioni

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