LEGGE 18 agosto 1993, n. 340
Risoluzione 1 Creazione di un Gruppo di Lavoro Speciale incaricato di esaminare la necessita' di istituire meccanismi per l'attuazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. La Conferenza. Invita il Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP) ad istituire un Gruppo speciale di esperti tecnici e giuridici incaricati di esaminare la necessita' di istituire dei meccanismi per l'attuazione di tale Convenzione cosi' come prevista al paragrafo 4 e) dell'articolo 15 della Convenzione. Adottata il 22 Marzo 1989 Risoluzione 2 Relazioni tra la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Londra sull'immersione. La Conferenza. Notando che lo smaltimento dei rifiuti in mare e' oggetto di norme della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino per mezzo dell'immersione dei rifiuti e di altre sostanze (Convenzione di Londra sull'immersione, 1972). Notando altresi' che la Convenzione vieta tra l'altro l'immersione di taluni rifiuti e d'altra parte richiede alle Parti di trasmettere informazioni sulla natura ed i quantitativi di tutte le sostanze la cui immersione e' autorizzata, nonche' il luogo, la data ed il metodo d'immersione, Notando d'altra parte che occorre riesaminare questa Convenzione, in considerazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, per prevedere di modificarla, se del caso; 1. Invita il Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ad attirare l'attenzione degli Stati Parti della Convenzione di Londra sull'immersione e del Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulla necessita' di riesaminare le regole, regolamenti e prassi esistenti per quanto concerne l'immersione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in mare, in considerazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento al fine di raccomandare tutti i provvedimenti addizionali necessari nell'ambito della Convenzione di Londra sull'immersione, compresi i suoi annessi al fine di controllare ed impedire l'immersione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in mare. 2. Invita il Direttore esecutivo dell'UNEP a rendere conto dei risultati dell'esame e delle raccomandazioni menzionate precedentemente al paragrafo 1 nella prima riunione delle Parti alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Adottata il 21 marzo 1989 Risoluzione 3 Responsabilita' La Conferenza. Riconoscendo la necessita' di elaborare il piu' rapidamente possibile regole relative alla responsabilita' ed all'indennizzo in caso di danni derivanti da un movimento transfrontaliero e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti; Prega il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) di: a) creare, in attesa che le Parti nella loro prima riunione decidano sul modo di applicare l'articolo 12 della Convenzione, un Gruppo speciale di lavoro costituito da esperti giuridici e tecnici incaricati di mettere a punto gli elementi che potrebbero figurare in un Protocollo sulla responsabilita' e sull'indennizzo in caso di danni derivanti dal movimento transfrontaliero e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti; b) di rendere conto dei risultati dei lavori di tale gruppo nella riunione delle Parti. RISOLUZIONE 4 Responsabilita' degli Stati relativa all'applicazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. La Conferenza Richiamando la Risoluzione 43/212 adottata il 20 dicembre 1988 dall'Assemblea generale sulla responsabilita' degli Stati per la difesa dell'ambiente e la prevenzione del movimento internazionale illegale, del riversamento e dell'accumulo cosi' causato di prodotti e di rifiuti tossici pericolosi particolarmente dannosi per i paesi in via di sviluppo; Richiamando altresi' la Risoluzione 42/1183 adottata l'11 dicembre 1987 dall'Assemblea generale sul movimento dei prodotti e dei rifiuti tossici e pericolosi, nonche' le risoluzioni 1988/70, relativa ai movimenti dei prodotti e dei rifiuti tossici e pericolosi e 1988/71 relativa alla Convenzione Mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi adottati il 28 luglio 1988 dal Consiglio economico e sociale, Richiamando d'altra parte la risoluzione relativa all'immersione ed all'incineramento di rifiuti tossici e pericolosi nella regione dei Caraibi adottata in ottobre 1987 dalla quarta riunione intergovernativa sul Piano d'azione dei Caraibi, la Risoluzione CM/Res. 1153 (XLVIII) adottata nel maggio 1988 dal Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione dell'unita' africana sul riversamento dei rifiuti nucleari ed industriali in Africa, nonche' il documento finale della prima riunione degli Stati della zona di pace e di cooperazione dell'Atlantico sud adottato in luglio 1988 ed in cui i delegati degli Stati hanno vivamente condannato il trasferimento in tale regione di rifiuti pericolosi provenienti da altre Parti del mondo, Richiamando altresi' la risoluzione adottata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio delle Comunita' Europee (OJ/C9/12 gennaio 1989) relativa ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi verso paesi terzi, la risoluzione V(89)1(Finale) adottata in gennaio 1989 dal Consiglio dell'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economici sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi nonche' la Dichiarazione adottata in marzo 1989 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul controllo e la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, Considerando la decisione 14/30 adottata il 17 giugno 1987 dal Consiglio di amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) con cui il Consiglio di Amministrazione approvava le Linee direttive ed i Principi del Cairo relativi alla gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi ed autorizzava il Direttore esecutivo dell'UNEP a convocare un gruppo di lavoro costituito da esperti giuridici e tecnici incaricato di elaborare una Convenzione mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nella prospettiva dell'adozione della Convenzione da parte dei Governi all'inizio del 1989, Profondamente preoccupata per il fatto che una parte dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti sia avvenuta in violazione delle legislazioni nazionali esistenti e degli strumenti giuridici internazionali pertinenti nonche' delle linee direttive e dei principi concordati a livello internazionale, a repentaglio dell'ambiente e della salute pubblica di tutti i paesi in particolare i paesi in via di sviluppo, Convinta che tali problemi potranno essere risolti solo da una cooperazione soddisfacente tra i membri della Comunita' internazionale; Consapevole della immediata necessita' di controllare i movimenti transfrontalieri e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi; Esprimendo l'auspicio che le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento entrino in vigore il prima possibile, Avendo adottato la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, Notando con soddisfazione che la Convenzione e' stata aperta alla firma il 22 marzo 1989 a Basilea, Considerando che fino alla sua entrata in vigore i movimenti di rifiuti pericolosi possono causare gravi danni per la salute dell'uomo e l'ambiente, 1. Chiede a tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno partecipato alla presente Conferenza, di firmare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e di divenirne Parte e di applicarne le disposizioni il prima possibile, 2. Sollecita tutti gli Stati a sviluppare senza indugio la cooperazione nei settori critici che rientrano nella portata dalla Convenzione, 3. Sollecita tutti gli Stati a cooperare per mettere a punto tecniche volte ad eliminare la produzione di rifiuti pericolosi, 4. Esige che, fino all'entrata in vigore della Convenzione ed all'elaborazione di adeguati criteri, tutti gli Stati si astengano dallo svolgere attivita' incompatibili con gli scopi e gli obiettivi della Convenzione, 5. Prega il Direttore esecutivo dell'UNEP di trasmettere la presente Risoluzione al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di comunicarla a tutti gli Stati ed alle organizzazioni d'integrazione politica o economica Adottata il 22 marzo 1989 Risoluzione 5 Armonizzazione delle procedure della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del Codice di prassi per le transazioni internazionali vertenti sulle scorie nuclearii. La Conferenza. Tenendo conto della Risoluzione CM/RES.1153 (XLVIII) sul riversamento di scorie nucleari e di rifiuti industriali in Africa adottata dall'Organizzazione dell'unita' africana in maggio 1988, Riconoscendo la necessita' di armonizzare le procedure previste dalla presente Convenzione e dal Codice di prassi internazionalmente concordate per le transazioni internazionali relative alle scorie nucleari, in corso di elaborazione presso l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), in conformita' con la risoluzione GC (XXXII)/Ris/490 del settembre 1988, Prega il Direttore Esecutivo dell'UNEP di sottoporre tale questione all'attenzione del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale dell'AIEA per fare in modo che le disposizioni della presente Convenzione siano interamente prese in considerazione dall'AIEA nell'elaborare le procedure che disciplinano le transazioni internazionali relative alle scorie nucleari. Adottata il 22 marzo 1989 Risoluzione 6 Intese istituzionali e finanziarie La Conferenza. Avendo adottato il 22 marzo 89 a Basilea la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, Consapevole dei rischi per la salute umana e l'ambiente presentati dalle esportazioni irregolari ed illecite, nonche' dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi, Convinta della necessita' d'intensificare la cooperazione internazionale al fine di applicare immediatamente le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento adottata a Basilea il ventidue marzo 1989, Ricordando che il segretariato della Convenzine costituisce uno degli strumenti di tale cooperazione internazionale, Ricordando che in applicazione dell'articolo 16 della Convenzione il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e' incaricato di svolgere le funzioni di segretariato provvisorio in attesa della fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti che avra' luogo in conformita' con l'articolo 15 della Convenzione, Ricordando inoltre che spetta alla Conferenza delle Parti contraenti, nella sua prima riunione, di decidere in merito alle intese relative al Segretariato della Convenzione ed al suo finanziamento, 1. Prende atto delle valutazioni di bilancio preliminari per il Segretariato interinale cosi' come presentate dall'UNEP; 2. Nota altresi' che il Direttore Esecutivo dell'UNEP e' disposto a finanziare i costi del Segretariato interinale per i suoi primi due anni di funzionamento sotto riserva di risorse disponibili nel Fondo per l'ambiente; 3. Invita tutti i firmatari della Convenzione e tutte le Parti a fornire al Direttore esecutivo su base volontaria i fondi supplementari necessari al funzionamento del Segretariato interinale previsto all'articolo 16 della Convenzione; 4. Chiede al Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di adottare i necessari provvedimenti affinche' il Segretariato interinale della Convenzione possa iniziare le sue attivita' il prima possibile dopo l'adozione della Convenzione. RISOLUZIONE 7 Cooperazione tra l'organizzazione marittima internazionale ed il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente per l'esame delle regole, regolamenti e pratiche esistenti per quanto concerne il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare La Conferenza Riconoscendo le responsabilita' degli Stati costieri per quanto riguarda la protezione e la salvaguardia dell'ambiente, Tenendo conto delle Convenzione e degli Accordi internazionali esistenti in materia di protezione dell'ambiente marino, Notando d'altra parte che un certo numero di accordi internazionali e regionali vertevano sulla questione della protezione e della salvaguardia dell'ambiente in caso di trasporto di rifiuti pericolosi, In conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 1. Invita il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 8UNEP) ed il Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in consultazione, se del caso, con altre organizzazioni internazionali competenti, ad esaminare le regole, regolamenti e prassi esistenti per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare, in considerazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in vista di raccomandare ogni misura addizionale necessaria, ivi compresa l'informazione, la documentazione ed altre misure cautelari al fine di aiutare gli Stati costieri, gli Stati di bandiera e gli Stati del porto ad adempiere alle loro responsabilita' per quanto concerne la protezione e la salvaguardia dell'ambiente marino; 2. Invita il Direttore esecutivo dell'UNEP a rendere conto dei risultati dell'esame e delle raccomandazioni summenzionate al paragrafo 1, nella prima riunione delle Parti alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Adottata il 22 marzo 1989 RISOLUZIONE 8 Creazione di un Gruppo di lavoro tecnico incaricato di elaborare direttive tecniche per la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti di cui alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. La Conferenza. Avendo adottato la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, Consapevole della necessita' di ridurre al minimo i danni che i movimenti transfrontalieri e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi rischiano di causare alla salute dell'uomo ed all'ambiente, Convinta della necessita' di elaborare direttive tecniche per agevolare l'attuazione della Convenzione, in considerazione dei lavori delle Organizzazioni internazionali competenti, Considerando che e' importante esaminare le conseguenze scientifiche, tecniche e finanziarie dell'attuazione delle direttive in particolare nei paesi in via di sviluppo, Chiede al Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente di creare un Gruppo di lavoro tecnico incaricato di elaborare un progetto di direttive tecniche (compresa la determinazione del costo delle varie operazioni di smaltimento) per la gestione ecologica dal punto di vista razionale dei rifiuti di cui alla presente Convenzione, che dovranno essere esaminati dalle Parti nella loro prima riunione ed ulteriormente adottate. Adottata il 22 marzo 1989 Risoluzione 9 Messaggio di ringraziamento al Governo della Svizzera La Conferenza. Riunitasi a Basilea dal 20 al 22 marzo 1989 dietro cortese invito del Governo della Svizzera, Convinta che gli sforzi spiegati dal Governo della Svizzera e dalle Autorita' del Cantone di Basilea per mettere a disposizione le installazioni, i locali e gli altri mezzi necessari, hanno considerevolmente contribuito allo svolgimento armonioso di tali lavori, Profondamente riconoscente per la cortesia e l'ospitalita' manifestate dal Governo della Svizzera e dal Cantone di Basilea nei confronti dei membri delle Delegazioni, degli osservatori e dei membri del Segretariato che hanno partecipato alla Conferenza, Esprime il suo sincero ringraziamento al Governo della Svizzera, alle Autorita' di Basilea, e per il loro tramite, al popolo svizzero, per la calorosa accoglienza riservata alla Conferenza ed a tutte le persone che hanno partecipato ai suoi lavori nonche' per gli sforzi spiegati al fine di assicurare il successo della conferenza, Adottata il 22 marzo 1989
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