DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385
1-bis.((La riduzione del costo totale del credito e' proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attivita' pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.)) ((120))
2.I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalita' lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3.Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attivita' di intermediazione del credito.
4.In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato ((...)). L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento ((dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato)), se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. ((120))
Art. 125-septies
((Cessione dei crediti ))
((
1.In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
2.Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato.
))
Art. 125-octies
Sconfinamento
1.Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. ((Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.)) ((120))
2-bis.((In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.)) ((120))
Art. 125-octies.1
(( (Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento). ))
1.((Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilita' di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.))
2.((Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilita' di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilita' di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.)) ((120))
Art. 125-novies
Intermediari del credito
1.L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e ((...)) se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore. ((120))
2.Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.
3.L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR. (38) AGGIORNAMENTO (38) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 125-decies
(Inadempimento del consumatore)
1.((Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta' nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonche' alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.)) ((120))
2.Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. (112)
Art. 125-undecies
(( (Remunerazioni e requisiti di professionalita'). ))
1.((I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.))
2.((I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonche' in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.))
3.((La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.)) ((120))
Art. 125-duodecies
(( (Educazione finanziaria). ))
1.((Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.)) ((120))
Art. 125-terdecies
(( (Servizi di consulenza al debito). ))
1.((I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta' nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.))
2.((Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresi', indirizzano i consumatori che incontrano difficolta' nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.))
3.((I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalita' del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non gia' finanziati con risorse pubbliche.))
Art. 126
(( (Riservatezza delle informazioni). ))
1.((Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non e' effettuata in quanto vietata dalla normativa dell'Unione europea o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.)) ((120))
((Capo II-bis SERVIZI DI PAGAMENTO))
Art. 126-bis
(Disposizioni di carattere generale)
1.Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2.Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-novies.
3.In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un consumatore, ne' una micro-impresa. ((Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024)).
4.Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5.La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.
6.Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalita' di garantire un adeguato livello di affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.
Art. 126-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218))
Art. 126-quater
(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
2.((Non si applica l'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.)) ((119))
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
Art. 126-quinquies
(Contratto quadro)
1.Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 ((, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4)). Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, e' esercitato dalla Banca d'Italia.
2.In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro puo' richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonche' le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Art. 126-sexies
(Modifica unilaterale delle condizioni)
1.Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), e' proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione ((indicata nella proposta)).
2.Il contratto quadro puo' prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data ((indicata nella proposta)) per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
3.Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, e' necessario che cio' sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore e' informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
4.Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in ((modo)) da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
((
4-bis.Se il cliente e' un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
))
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).
Art. 126-septies
(( (Recesso) ))
((
1.L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta' di recedere dal contratto quadro senza penalita' e senza spese di chiusura.
2.Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se cio' e' previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
3.In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
))
Art. 126-octies
(Denominazione valutaria dei pagamenti)
1.I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2.Se al pagatore e' offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso ((uno sportello automatico o presso)) il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione ((...)) comunica ((al pagatore)) tutte le spese e il tasso di cambio che sara' utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.
Art. 126-novies
((Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica ))
((
2.I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.
3.L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4.Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita' e le condizioni del rimborso.
))
((Capo II-ter DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CONTI DI PAGAMENTO))
Art. 126-decies
((Oggetto, ambito di applicazione e definizioni))
((
1.Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.
2.Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.
4.Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.
5.Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis.
6.La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilita' delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilita', agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo 126-bis, comma 5.
7.La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE.
Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti))
((Sezione I Trasparenza e comparabilita' delle spese))
Art. 126-undecies
((Terminologia standardizzata europea))
((
1.La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale in conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE.
2.L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale e' aggiornato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato.
3.I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori.
I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia))
Art. 126-duodecies
((Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche))
((
1.I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un "Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese" in conformita' alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.
2.Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia.
3.I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.
Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformita' alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita' di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel "Documento informativo sulle spese"))
((74))
Art. 126-terdecies
((Siti web di confronto))
((
1.I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.
3.La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovra' garantire il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).
4.I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d'Italia))
((74))
Art. 126-quaterdecies
((Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti))
((
1.Quando il conto di pagamento e' offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all'articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento e' condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita' alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.
E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall'articolo 120-octiesdecies))
((Sezione II Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento))
Art. 126-quinquiesdecies
((Servizio di trasferimento))
((
1.I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.
2.Il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o piu' titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento e' fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe ne' sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.
3.Il servizio di trasferimento e' eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformita' alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente comma.
5.Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e' responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformita' a quanto indicato nell'autorizzazione del consumatore, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonche' le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.
6.Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente puo' chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.
7.Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del consumatore all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, e' tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.
8.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell'autorizzazione.
9.Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non puo' essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
La continuita' nella fruizione dei servizi di pagamento e' assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e' l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia))
((74))
Art. 126-sexiesdecies
((Spese applicabili per il servizio di trasferimento))
((
1.Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
2.Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
3.Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.
Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3))
((74))
Art. 126-septiesdecies
((Obblighi informativi e responsabilita'))
((
1.I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.
Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato del limite stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento))
((74))
Art. 126-octiesdecies
((Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario))
((
Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento))
((74))
((Sezione III Conto di base))
Art. 126-noviesdecies
((Diritto al conto di base))
((
1.Le banche, la societa' Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base".
2.Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalita' previste dalla presente sezione.
Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtu' del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche' ai sensi degli altri trattati internazionali in materia))
((74))
Art. 126-vicies
((Apertura del conto di base))
((
1.Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento puo' rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verra' chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere al consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare tutti i servizi indicati dall'allegato A.
2.In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al piu' tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di reclamo disponibili e della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non e' tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
L'apertura del conto di base non puo' essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento))
((74))
Art. 126-viciessemel
((Caratteristiche del conto di base))
((1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il conto di base e' destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonche' le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti. 2. Il titolare del conto di base puo' eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore. 3. Il titolare del conto puo' richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non puo' prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore puo' effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. 4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base)). ((74))
Art. 126-viciesbis
((Spese applicabili))
((1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili. 2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita' di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati. 3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e' in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base)). ((74))
Art. 126-viciester
((Recesso))
((1. Il consumatore puo' esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3. 2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu' delle seguenti condizioni: a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti; b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3; c) l'accesso al conto di base e' stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo; d) il consumatore non soggiorna piu' legalmente nell'Unione europea; e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A. 3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e' informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. 5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi)). ((74))
Art. 126-viciesquater
((Conti di base per particolari categorie di consumatori))
((1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresi' le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche)). ((74))
Art. 126-viciesquinquies
((Informazioni sul conto di base))
((1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia)). ((74))
Art. 126-viciessexies
((Educazione finanziaria))
((1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilita' di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie. 2. La Banca d'Italia puo' promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.)) ((74))
Capo III REGOLE GENERALI E CONTROLLI
Art. 127
Regole generali
01.Le Autorita' creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalita' indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. ((A questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare)) anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.
02.Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.
1.Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente.
1-bis.Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.
2.Le nullita' previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
3.Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.(38)
Art. 127-bis
Spese addebitabili
1.Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 ((e dell'articolo 118-bis)) sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.
2.Il contratto puo' prevedere che, se il cliente richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o piu' frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.
3.Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario o dal prestatore di servizi di pagamento.
4.In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo' essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.
5.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. (38)
Art. 127-ter
(( (Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente). ))
1.((Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall'articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.)) ((120))
Art. 128
Controlli
1.Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, ((gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza)) Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis.((112))
((1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.))
((112))
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
3.Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), (( , e-bis) ed e-ter) )), e 4.((112)) (38)
Art. 128-bis
Risoluzione delle controversie
1.I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2.Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.
3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
3-bis.La Banca d'Italia, quando riceve un ((esposto)) da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica ((all'esponente)) la possibilita' di adire i sistemi previsti dal presente articolo. (38)
Art. 128-ter
Misure inibitorie
((TITOLO VI-bis AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
Art. 128-quater
Agenti in attivita' finanziaria
1.((E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attivita' preparatorie o altre attivita' amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II.)) Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. ((120))
1-bis.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attivita' di agenzia in attivita' finanziaria l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attivita' finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.)) ((120))
2.L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
4.Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5.Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
6.Gli agenti in attivita' finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. (75)
7.La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. (75)
7-bis.Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. (75)
8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. (37) (38)
Art. 128-quinquies
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
((
1-bis.L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.
))
2.La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ((ai commi 1 e 1-bis.)), all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. (37) (38)
Art. 128-sexies
Mediatori creditizi
1.((E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.)) ((120))
1-bis.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attivita' di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attivita' finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attivita' commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.)) ((120))
2.L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
2-bis.Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2. (70)
3.((Il mediatore creditizio di cui al comma 1 puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al medesimo comma, nonche' attivita' connesse o strumentali.)) ((120))
3-bis.Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente. (70)
4.Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.(37) (38) (70)
Art. 128-septies
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi
1-bis.La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.
1-ter.L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge. (37) (38)
Art. 128-octies
Incompatibilita'
1.E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
((1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.))
((70))
2.I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti iscritti. (37) ------------------ AGGIORNAMENTO (37) Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 128-novies
Dipendenti e collaboratori
1.((Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, curino l'aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.)) Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. ((120))
1-bis.((Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo puo' richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonche' degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo puo', altresi', effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione e' riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attivita' finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies)). ((120))
2.Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.
3.I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4.Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate. (37) AGGIORNAMENTO (37) Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 128-novies.1
(( (Operativita' transfrontaliera). ))
((
1.Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attivita' alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
2.Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attivita' nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorita' competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attivita' e' consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato e' stato informato della comunicazione.
I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2))
Art. 128-decies
(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo).
1.Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, ((ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3,)) si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. ((120))
2.L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivita' finanziaria ((, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori)). ((A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, la Banca d'Italia)) puo' effettuare ispezioni presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. ((120))
2-bis.Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.
3.Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. (75)
4.Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-bis.Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-ter.Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, puo' effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)). ((120))
Art. 128-undecies
Organismo
1.E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2.I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
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