DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385
3.L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4.L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. ((In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalita' della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorita' degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225. La trasmissione di informazioni per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorita' di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'Autorita' che ha fornito le informazioni.)) (37) ((120))
4-bis.L'Organismo collabora con le autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine puo' scambiare informazioni con queste autorita', entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea.
4-ter.((Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonche' i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.)) ((120))
Art. 128-duodecies
Disposizioni procedurali
1-bis.L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849. (75)
1-quater.L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attivita' finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorita' competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorita' competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attivita' finanziaria svolge la propria attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorita' competente dell'altro Stato membro.
1-quinquies.Con riguardo alle attivita' diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operativita' transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione e' fornita prima dell'avvio dell'operativita' della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
1-septies.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalita' con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
3-bis.COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233.
4.((I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attivita' di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.)) ((120))
4-bis.((Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attivita' di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.)) ((120))
5.In caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare ((, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,)) la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. ((120))
6.((L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.)) (37) (38) (70) ((120))
Art. 128-terdecies
Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo
La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. 3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 4. L' Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso. (37) ((4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia)).
Art. 128-quaterdecies
Ristrutturazione dei crediti
Per l'attivita' di consulenza e gestione ((dei)) crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2. (37) ((38))
TITOLO VII ALTRI CONTROLLI
Art. 129
(( Emissione di strumenti finanziari ))
((
1.La Banca d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
2.La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
))
TITOLO VIII SANZIONI ((Capo I ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO))
Art. 130
Abusiva attivita' di raccolta del risparmio
1.Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Art. 131
Abusiva attivita' bancaria
1.Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Art. 131-bis
(Abusiva emissione di moneta elettronica).
1.Chiunque emette moneta elettronica ((in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis)) senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
Articolo 131-ter
(Abusiva attivita' di prestazione di servizi di pagamento)
1.Chiunque presta servizi di pagamento ((in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies)) senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114-novies e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
Art. 132
((Abusiva attivita' finanziaria ))
((
1.Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.
))
Art. 132-bis
Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
1.Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica ((, prestazione di servizi di pagamento)) o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis ((, 131-ter)) e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Art. 133
Abuso di denominazione
1.L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche.
1-bis.L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.
1-ter.L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "istituto di pagamento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
1-quater.L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106.
2.La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.(38)
((
3.Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 111.
))
((3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.))
((Capo II ATTIVITA' DI VIGILANZA))
Art. 134
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61 ))
((Capo III BANCHE E GRUPPI BANCARI))
Art. 135
(( (Reati societari).
1.Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.
Art. 136
Obbligazioni degli esponenti bancari
1.Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' ((con l'esclusione del voto dell'esponente interessato)) e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.E' facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi previste.
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221.
2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221.
((3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.))
Art. 137
Mendacio e falso interno
((. . .))
1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61.
1-bis.Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. ((Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.))
2.Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione ((presso una banca o un intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari)) che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
Art. 138
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61 ))
((Capo IV PARTECIPAZIONE AL CAPITALE))
Art. 139
Partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
1.L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. (97)
1-bis.Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 ((e dall'articolo 114.13)).((112))
2.Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis), anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni. (97)
3.La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2. (97)
3-bis.Si applica l'articolo 144, comma 9.
Art. 140
Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario, in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
1.L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis.Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 ((e dall'articolo 114.13)).((112))
2.Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni.
2-bis.Si applica l'articolo 144, comma 9.
((Capo IV-bis AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
Art. 140-bis
((Esercizio abusivo dell'attivita' ))
((
1.Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.))
((37))
((Capo V ALTRE SANZIONI))
Art. 141
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))
Art. 142
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, n. 415 ))
Art. 143
Emissione di valori mobiliari
l. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )).
Art. 144
Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti
1-bis.La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una societa' di partecipazione finanziaria o a una societa' di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1. (97)
1-ter.La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7, e 114.8. Se la violazione e' commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro. (112)
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
2-bis.Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
3-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
5-bis.Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 120-decies o dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. (70)
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
7.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
8.Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d),e-bis ed e-ter, e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. (70) (112)
9.Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. (38)
Art. 144-bis
(Ordine di porre termine alle violazioni)
1.Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, (( lettere a) ed e-ter) )), quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Banca d'Italia puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa' o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.((112))
2.Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.
Art. 144-ter
(Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale)
2.Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
2-bis.((Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) eb) del comma 8-bis dell'articolo 144; b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell'articolo 144.))
2-ter.((Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della societa' o dell'ente.))
2-quater.((Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.))
3.Con il provvedimento di applicazione della sanzione ((di cui ai commi 1 e 2)), in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.
3-bis.((Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.))
4.Si applica l'articolo 144, comma 9.
Art. 144-ter.1
(( (Penalita' di mora).))
1.((Nei confronti delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonche' delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e in societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo, puo' essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalita' di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo e' superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.))
2.((Fermo restando quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonche' delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in societa' di partecipazione finanziaria e in societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo, puo' essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalita' di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a ), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima, purche' l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.))
3.((Le penalita' di mora di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. L'importo massimo delle penalita' di mora applicate su base settimanale o mensile non supera l'importo massimo che sarebbe stato applicato qualora le penalita' di mora fossero state applicate su base giornaliera.))
4.((In ogni caso, la penalita' di mora puo' essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 145.1, comma 1.))
5.((In ragione della natura, durata e gravita' della violazione accertata, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo', in luogo dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 145, procedere ai sensi dell'articolo 145.1. Nel caso in cui l'inosservanza perduri allo scadere del periodo massimo di sei mesi di cui al comma 4, la Banca d'Italia avvia anche il procedimento di cui all'articolo 145; in tal caso, i termini di cui agli articoli 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sospesi fino al decorso di detto periodo massimo.)) ((118))
Art. 144-quater
( Criteri per la determinazione delle sanzioni ((e delle penalita' di mora)) ). ((118))
1-bis.((Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalita' di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalita' di mora e' in ogni caso proporzionato alla gravita' dell'inosservanza, avuto altresi' riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.)) ((118))
Art. 144-quinquies
(Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili)
((1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita' stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.)) ((97))
Art. 144-sexies
(( (Obbligo di astensione).))
((
1.I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.
))
Art. 144-septies
(( (Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU).))
((
1.Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.
3.Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.
4.La Banca d'Italia puo' chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.
5.L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.
))
Art. 144-octies
((Societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.))
((1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 60-bis, comma 10, la Banca d'Italia chiede all'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.)) ((97))
Art. 144-novies
((Societa' di partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita' di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.))
((
1.La Banca d'Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145.
La Banca d'Italia puo' chiedere all'autorita' dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.))
((97))
((Capo VI DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE))
Art. 145
Procedura sanzionatoria
((
1.Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
))
((
1-bis.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
))
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.
((
3.Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
))
((
))
((
3-ter.Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute meno.
))
((
4.Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
))
5.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. (62) ((64))
((
6.Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
))
((
7.All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
))
((
7-bis.Con la sentenza la Corte d'Appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
))
((
8.Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
))
9.Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ((I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.)) 10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute ((negli articoli 6, 10, 11 e)) 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (38)
Art. 145.1
(( (Procedura per l'applicazione delle penalita' di mora).))
1.((Ai fini di cui all'articolo 144-ter.1, la Banca d'Italia contesta al soggetto interessato l'inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l'inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sara' tenuto a pagare una penalita' di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l'ammontare, fino all'effettiva cessazione dell'inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.))
2.((Qualora l'inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d'Italia non commina la penalita' di mora.))
3.((Quando l'inosservanza e' cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d'Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d'Italia applica la penalita' di mora quantificandone l'ammontare complessivo.))
4.((Il procedimento di cui al presente articolo e' disciplinato dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato e' garantita la possibilita' di presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria.))
5.((Al provvedimento con cui e' applicata la penalita' di mora si applica l'articolo 145, commi 3, 3-bis e 3-ter.))
6.((Contro il provvedimento che applica la penalita' di mora e' ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.))
7.((Quando la Banca d'Italia commina la penalita' di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalita' di mora sia alle sanzioni amministrative, l'opposizione alla penalita' di mora e' proposta a pena di inammissibilita' con il ricorso di cui all'articolo 145, comma 4.))
8.((Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 145.))
9.((Con la sentenza la Corte di appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della penalita' di mora.))
10.((Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.))
11.((Alla riscossione delle penalita' di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalita' di mora affluiscono al bilancio dello Stato.))
12.((Alle penalita' di mora non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)) ((118))
Art. 145.2
(( (Collaborazione tra Autorita').))
1.((La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' di altri Stati dell'Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' che ha fornito le informazioni.)) ((118))
Art. 145.3
(( (Cumulo di procedimenti amministrativi e penali).))
1.((In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purche' il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.))
2.((La Banca d'Italia comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'autorita' giudiziaria, una volta che l'indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l'informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d'Italia l'avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 97-bis.))
3.((Fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d'Italia puo' richiedere all'autorita' giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalita' di cui al comma 2 Alle informazioni cosi' acquisite si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.))
4.((La Banca d'Italia e l'autorita' giudiziaria comunicano l'una all'altra l'esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.)) ((118))
Art. 145-bis
Procedure contenziose
1.I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
((
2.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
))
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)).
((4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.))
Art. 145-ter
(( (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate).))
((
1.La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
))
Art. 145-quater
(( (Disposizioni di attuazione).))
((
1.La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.
))
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 146
(( (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti) ))
((
1.La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche' alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
3.Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.
4.La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.
))
Art. 147
Altri poteri delle autorita' creditizie
1.Le autorita' creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
Nota all'art. 147: - Il testo completo degli articoli 32 e 35 del R.D.L. n. 375/1936, convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e' il seguente: "Art. 32. - Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunichera' conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente: a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalita' per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'ispettorato delle situazioni periodiche stesse; b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente; c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari; d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidita', sia alle diverse branche di attivita' economiche alle quali si riferiscono gli investimenti; e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano le leggi vigenti; f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita' ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso; g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intendera' senz'altro riconosciuto esatto ed approvato; h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi. Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo". "Art. 35. - L'ispettorato ha anche facolta', nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza: a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi; c) di fissare modalita' per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette. L'ispettorato ha inoltre facolta': a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari; b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze; c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perche' i fidi stessi vengano concessi; d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile dall'autorita' giudiziaria, se non accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso".
Art. 148
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 10 MARZO 1998, N. 43)) ((8))((11))
Art. 149
Banche popolari
1.Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29.
2.I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3.Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attivita' bancaria, devono trasformarsi in societa' per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino societa' per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
Art. 150
Banche di credito cooperativo
1.Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1› gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purche' integrata dall'espressione "credito cooperativo".
2.Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1› gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3.Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
4.Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, cosi' come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e' sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.".
5.La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
6.Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le rela- tive modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Nota all'art. 150: - A seguito della ulteriore modifica apportata dal presente provvedimento, il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1992 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) risulta il seguente: "Art. 21 (Norme transitorie e finali). - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle societa' cooperative e dei loro consorzi, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le societa' cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente. 3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge. 4. Le societa' cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'art. 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le societa' cooperative e i loro consorzi. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT. 7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle societa' cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile. 8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle societa' mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali".
Art. 150-bis
Disposizioni in tema di banche cooperative.
1.Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2.Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2-bis.In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20.
3.Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4.Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
5.Nei casi di fusione e trasformazione ((...)), nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.(67)
6.L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo puo' prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
7.Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 e' fissato al 30 giugno 2005.
Art. 150-ter
Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo).
01.(( Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.))
1.Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria ((...)) e' consentita, previa modifica dello statuto sociale ((...)), l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
((
2.L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
))
((
3.I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu' componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.
))
((
4.I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.
))
((
4-bis.Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.
4-ter.Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.
))
Art. 150-quater
(( (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari).))
((
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