DECRETO 28 dicembre 1993, n. 567
Nota all'art. 22. - Il testo dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria, rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi o utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo".
Art. 23
Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati
1.Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalita' concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati.
2.Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
Nota all'art. 23. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 v. nelle note alle premesse.
Art. 24
Compensi e penalita' per l'erogazione dei rimborsi
1.Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11.((4))
2.Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Titolo terzo DISPOSIZIONl TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Limiti alla erogazione dei rimborsi
2.Qualora nei singoli anni vengano presentate richieste di rimborso complessivamente superiori ai limiti di cui al precedente comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi nell'ambito dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Nota all'art. 25. - Per il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v. nelle note all'art. 16.
Art. 26
Trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze
1.Per consentire ai concessionari il completamento dei propri sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi due anni di applicazione del presente regolamento la trasmissione dei dati al sistema informativo potra' avvenire mediante l'utilizzo di supporti magnetici. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono determinate le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze.
2.Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari.
Note all'art. 26. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1/988 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 v. nella nota all'art. 17.
Art. 27
Differimento dei termini per l'aggiornamento dei conti fiscali
1.Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il termine per l'aggiornamento dei conti fiscali di cui all'art. 14, lettera e), e' differito di un mese. Tenuto conto di eventuali particolari difficolta' organizzative con decreto del Ministro delle finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potra' essere prorogato fino a ulteriori sei mesi.
Art. 28
Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici
1.Le riscossioni in materia di imposta sul valore aggiunto, diverse da quelle previste dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, continuano ad essere curate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, possono essere stabilite nuove procedure di riscossione.
Note all'art. 38. - Per il testo degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n. 633/1972, nonche' dell'art. 6 della legge n. 405/1990 v. nelle note all'art. 5. - Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 e' il seguente: "Art. 30. (Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza). - La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita'. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche; d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7; e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato che, in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il verificarsi della eccedenza di cui si richiede il rimborso. Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa' controllanti".
Art. 29
Efficacia del regolamento
1.Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Art. 30
Entrata in vigore del regolamento
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1993
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 179
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)