Entrata in vigore della legge: 30-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO ______
Agreement
AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE PREAMBOLO PREMESSO che il Gruppo Consultivo per la Ricerca Agricola Internazionale (in appresso denominato "CGIAR") e' un gruppo di governi nazionali, di agenzie assistenziali multilatelari, di fondazioni private ed altre che appoggiano numerosi centri di ricerca internazionali allo scopo di migliorare e di accrescere la produzione agricola in tutto il mondo in via di sviluppo; PREMESSO che i membri del CGIAR hanno istituito nel 1974 l'Ente Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (in appresso denominato "IBPGR") come organismo internazionale che opera sotto l'egida del CGIAR presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (in appresso denominata FAO) e che hanno anche istituito un Fondo di garanzia presso la FAO per finanziare l'IBPGR mediante Lettera di Accordo firmata da rappresentanti della Repubblica Federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; PREMESSO che la FAO e l'IBPGR hanno concordato i loro rispettivi ruoli e responsabilita' e le loro specifiche aree di collaborazione nel campo delle risorse fitogenetiche e firmato, il 21 settembre 1990, un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione al programma, che espone tale accordo; PREMESSO che il CGIAR - nell'intento di promuovere, nel mondo intero, lo sviluppo ed il rafforzamento delle attivita' relative alle risorse fitogenetiche sia all'interno che all'esterno del sistema CGIAR - ha deciso di creare un Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (in appresso denominato "IPGRI" o "l'Istituto") che si assumera' tutti i compiti e le funzioni dell'IBPGR e succedera' all'IBPGR quale parte al Memorandum d'Intesa di cui al paragrafo precedente; PREMESSO che l'IPGRI intende essere parte integrante del sistema CGIAR; PREMESSO che le Parti al presente Accordo desiderano istituire l'IPGRI come Istituto indipendente dotato di una appropriata gestione, di personalita' giuridica e di uno status internazionale, nonche' di poteri, privilegi, immunita' appropriati, come pure di altre condizioni necessarie a far funzionare l'Istituto in maniera efficace, perche' possa conseguire i suoi obbiettivi; PERTANTO le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Istituzione Con il presente strumento si istituisce una organizzazione internazionale indipendente, chiamata "Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche" (denominata in appresso "IPGRI" o l'Istituto") quale parte integrante del sistema CGIAR, il quale agira' in conformita' con la Costituzione allegata al presente Accordo, che e' parte integrante di esso e che potra' essere di tanto in tanto emendata in conformita' con l'Articolo 19 della stessa.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Accettazione degli obblighi (i) Il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo e' espresso per messo di una notifica scritta di un rappresentante debitamente autorizzato di quello Stato od Organizzazione Internazionale, che attesti che gli adempimenti previsti dalla sua legislazione sono stati espletati. Tale consenso non costituira' alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'IPGRI, oltre ai contributi volontari. Tale consenso non implichera' neppure alcuna responsabilita', individuale o collettiva, per qualsivoglia debito, passivita' o obbligo dell'Istituto. (ii) Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Esso rimarra' aperto alla firma per un periodo di due anni dal 1 giugno 1991, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI. (iii) Il Governo della Repubblica Italiana sara' Depositario del presente Accordo. (iv) I firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformita' con le proprie leggi, regolamenti e procedure.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Adesione (i) Successivamente alla scadenza del periodo specificato all'Articolo 2, paragrafo (ii), il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione Internazionale avente capacita' di concludere trattati, subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI a maggioranza semplice. (ii) Lo strumento di adesione di una Organizzazione Internazionale deve contenere una dichiarazione che attesti la sua capacita' di concludere trattati. (iii) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario del presente Accordo.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Soluzione delle controversie (i) Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione o attuazione del presente Accordo, che non possa essere risolta in via amichevole, sara' sottoposta, su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, ad un Tribunale arbitrale composto da tre membri. Ciascuna Parte nominera' il proprio arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designeranno insieme un terzo arbitro come loro presidente. (ii) Se una delle Parti omette di nominare il suo arbitro e non procede a tale nomina entro due mesi da quanto e' stata invitata dall'altra Parte ad effettuare tale nomina, quest'ultima puo' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alla nomina necessaria. (iii) Se i due arbitri, nei due mesi successivi alla loro nomina, non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta del terzo arbitro, l'una o l'altra Parte puo' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alla nomina necessaria. (iv) Qualora vi sia un posto vacante alla Presidenza della Corte Internazionale di Giustizia, o il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le funzioni della presidenza, o nel caso che il Presidente sia cittadino di una Parte alla controversia, la nomina prevista puo' essere effettuata dal Vice-Presidente della Corte o, in sua mancanza, dal giudice piu' anziano in grado. (v) A meno che le Parti non decidano diversamente, il Tribunale determinera' la sua procedura. (vi) Il Tribunale addiverra' alla sua decisione a maggioranza di voti. Tale decisione sara' definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Entrata in vigore (i) Il presente Accordo e la Costituzione in annesso entreranno in vigore immediatamente nel momento in cui il Depositario avra' ricevuto una notifica scritta da tre Stati parti al presente Accordo che gli adempimenti prescritti dalla legislazione nazionale di tali parti per quanto riguarda l'Accordo sono stati espletati. (ii) Per ciascuno Stato o Organizzazione Internazionale che notifichi che gli adempimenti previsti sono stati espletati o che depositi uno strumento di adesione, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Cessazione Qualsiasi Parte al presente Accordo puo' denunciare il presente Accordo mediante strumento scritto inviato al Depositario. Tale cessazione del consenso a far parte dell'Accordo diverra' effettiva tre mesi dopo la data in cui tale strumento e' stato ricevuto.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Testo autentico Il testo autentico del presente Accordo, compresa la Costituzione in allegato, e' in lingua inglese. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in unico originale in lingua inglese. FATTO a Roma il 9 Ottobre, 1991 Per il Governo di (Seguono firme)
Appendice I - art. 1
Appendice I COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE Articolo 1 Status (i) L'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (in appresso denominato "IPGRI" o l'"Istituto") e' Parte integrante del Gruppo Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (in appresso denominata "CGIAR"). Esso operera' come organizzazione autonoma senza fini di lucro, a statuto internazionale e con gestione, amministrazione del personale e attivita' non politiche. L'Istituto sara' organizzato esclusivamente a fini educativi e scientifici. (ii) L'IPGRI avra' piena personalita' giuridica internazionale e godra' di quelle capacita' legali che potranno essere necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi scopi.
Appendice I - art. 2
Articolo 2 Ubicazione della Sede Il paese dove sara' ubicata la sede dell'IPGRI sara' designato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI, previa consultazione con il CGIAR, ed in base ai requisiti per l'esercizio delle funzioni ed il conseguimento degli scopi dell'IPGRI. Il Consiglio di Amministrazione puo' impiantare uffici in altri luoghi, qualora sia necessario al fine di appoggiare il programma dell'Istituto.
Appendice I - art. 3
Articolo 3 Scopi Gli scopi dell'IPGRI saranno triplici: (a) intraprendere ed incentivare, sia all'interno che all'esterno del sistema CGIAR, le azioni necessarie per stabilire e mantenere un programma internazionale per la conservazione e l'utilizzazione delle risorse fitogenetiche; (b) promuovere, incoraggiare, appoggiare ed intraprendere attivita' volte a rafforzare la conservazione e l'utilizzazione delle risorse fitogenetiche in tutto il mondo grazie alla realizzazione di un programma di ricerca, formazione, divulgazione di informazioni ed attivita' in loco, destinate a potenziare le capacita' dei programmi nazionali ed internazionali in materia di risorse fitogenetiche; (c) fornire, su richiesta, una consulenza scientifica e tecnica all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (in appreso definita "FAO") e ad altri enti interessati alle risorse fitogenetiche.
Appendice I - art. 4
Articolo 4 Principi guida (i) L'IPGRI dara' inizio, fungera' da catalizzatore, promuovera' e coordinera' gli sforzi in materia di risorse fitogenetiche in collaborazione con gli istituti nazionali, regionali ed internazionali, al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente Articolo 3. (ii) L'IPGRI basera' il suo approccio alle risorse fitogenetiche sui seguenti principi: (a) le risorse fitogenetiche devono essere liberamente accessibili a tutti gli utenti in bona fide; (b) le esigenze della comunita' in materia di risorse fitogenetiche variano a seconda dei mutamenti dell'ambiente fisico, scientifico, politico e sociale, il che richiede flessibilita' per far fronte a tali esigenze; (c) le organizzazioni ed i programmi nazionali, regionali ed internazionali in materia di risorse fitogenetiche svolgono tutti un ruolo essenziale per quanto riguarda la conservazione e l'uso di queste risorse; (d) il lavoro dell'Istituto sulla conservazione delle risorse fitogenetiche dovrebbe essere parte dello sforzo generale per la conservazione della biodiversita' del mondo; (e) il fondo comune genico globale di una specie agraria, comprese le specie affini selvatiche, e' l'unita' di base per la conservazione, lo studio e l'utilizzazione; (f) si dovrebbero stabilire collettivamente le priorita' di lavoro sui fondi comuni genici delle specie agrarie; (g) un approccio integrato alla conservazione che comporti un'azione di collaborazione, con metodi complementari e compatibili, e' la migliore soluzione per garantire la sicurezza a lungo termine dei fondi comuni genici delle specie agrarie; (h) le esigenze dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere oggetto di una attenzione particolare in tutte le attivita' intraprese dall'Istituto; (i) le questioni sociologiche, inclusa la variabile "genere" dovrebbero essere considerate in tutti gli aspetti delle attivita' intraprese dall'Istituto; (j) nelle prassi di assunzione dell'Istituto non vi deve essere alcuna discriminazione basata sul sesso, la razza, la religione o il colore della pelle.
Appendice I - art. 5
Articolo 5 Attivita' (i) L'IPGRI formulera' un programma di ricerca per sviluppare e mantenere la base scientifica e tecnologica necessaria, nonche' un personale con le cognizioni tecniche necessarie per valorizzare la scienza della conservazione delle risorse fitogenetiche ed il loro uso. Il programma tendera' verso l'innovazione e lo sviluppo tecnologico ed i risultati di tale lavoro saranno trasferiti alla comunita' di utenti dell'IPGRI. Questa attivita' includera' lo sviluppo di strategie integrate di conservazione per fondi comuni genici di diverse specie agrarie, con l'impiego di metodi di conservazione complementari. (ii) L'IPGRI elaborera' il concetto di un sistema di collegamento delle risorse genetiche delle specie agrarie volto a coordinare per mezzo di una rete tutte le attivita' sulle risorse genetiche del fondo comune genico di una specie agraria, al fine di promuovere una completa collaborazione tra tutti i partecipanti, compresi gli addetti alla conservazione e gli utenti, nonche' la ripartizione delle responsabilita' per la conservazione, lo studio e l'uso di un determinato fondo comune genico. L'Istituto avra' funzione di catalizzatore nella fase iniziale dell'installazione delle reti di collegamento e coadiuvera' l'ulteriore sviluppo delle reti, come e quando necessario. (iii) L'IPGRI fornira' o disporra' un'assistenza ai programmi nazionali di risorse fitogenetiche, tenendo conto dei diversi requisiti dei vari programmi nazionali, ma dando priorita' a quelli dei paesi in via di sviluppo. Quest'assistenza comprendera' contributi diretti dell'Istituto per la formulazione di politiche e strategie globali sulle risorse fitogenetiche, con l'elaborazione di disposizioni organizzative ed istituzionali per lo svolgimento di programmi e progetti relativi alle risorse fitogenetiche, l'identificazione di eventuali risorse finanziarie e la formulazione di pareri scientifici del personale dell'Istituto, circa l'esecuzione di tali programmi o progetti. (iv) L'IPGRI fungera' da catalizzatore, svolgera' un ruolo di coordinamento e promuovera' la collaborazione, mettera' a disposizione la propria consulenza scientifica ed incoraggera' la pianificazione congiunta in tutte le attivita' relative alle risorse fitogenetiche; (v) L'IPGRI collaborera' con la FAO nel mettere a punto un programma efficace di monitoraggio dello status delle risorse fitogenetiche nel mondo ed operera' per sviluppare programmi nazionali, regionali ed internazionali. L'Istituto ricerchera' ed elaborera' informazioni sulle risorse fitogenetiche e fungera' da distributore centrale di queste informazioni, come e quando necessario. (vi) L'IPGRI si manterra' al passo con le politiche, prassi e capacita' di altri Enti attivi nel campo delle risorse fitogenetiche, nonche' con gli altri problemi connessi, quali i diritti di proprieta' intellettuale e, su richiesta, potra' fornire consulenze in merito a tali questioni nell'ambito e fuori del sistema CGIAR. (vii) L'IPGRI esercitera' ogni altra attivita' che potra' essere ritenuta necessaria o utile dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini di cui all'Articolo 3 del presente strumento.
Appendice I - art. 6
Articolo 6 Poteri (i) Per conseguire detti scopi ed attivita' l'IPGRI avra' i seguenti poteri : (a) ricevere, acquistare od ottenere in altro modo legittimo da qualsivoglia autorita' governativa ovvero ente, societa', associazione, persona, ditta, fondazione o altro organismo sia internazionale che regionale o nazionale, quelle patenti, brevetti, diritti, concessioni o diritti analoghi, nonche' assistenza - finanziaria o di altra natura - che possa condurre e sia necessaria al conseguimento degli scopi dell'Istituto; (b) ricevere, acquistare o ottenere in altro modo legittimo da qualsivoglia autorita' governativa o ente, societa', associazione, persona, ditta, fondazione o altro organismo, sia internazionale che regionale o nazionale, mediante donazione, doni, scambi, disposizioni testamentarie, lasciti, acquisti o affitti, sia a livello assoluto o in amministrazione fiduciaria, contributi consistenti in quei beni, reali, personali o misti, compresi fondi ed effetti o articoli di valore, che possono essere utili o necessari a conseguire gli scopi e le attivita' dell'Istituto ed a detenere, gestire, amministrare, utilizzare, vendere, trasferire o liquidare detti beni; (c) stipulare trattati e contratti; (d) impiegare persone in base al suo regolamento; (e) intentare ed essere convenuto in procedimenti legali; (f) esercitare ogni atto e funzione che possa essere ritenuto necessario, vantaggioso, adatto ed appropriato per il conseguimento, il compimento o il raggiungimento di uno qualsiasi e/o di tutti gli scopi e le attivita' sopracitate, o che sembri in qualsiasi momento poter contribuire al conseguimento degli scopi e delle attivita' dell'Istituto, ovvero necessario ed utile a tal fine. (ii) Nessuna parte dei guadagni dell'Istituto spettera' o potra' essere distribuita ai suoi membri, amministratori, funzionari o altri privati, salvo nel caso in cui l'Istituto sia autorizzato ed abbia avuto procura di pagare un compenso ragionevole per i servizi resi e di effettuare pagamenti e ripartizioni ai fini stabiliti nell'Articolo 3 del presente strumento.
Appendice I - art. 7
Articolo 7 Organi Gli organi dell'IPGRI saranno: (a) Il consiglio di Amministrazione (in appresso definito "il Consiglio"); (b) il Direttore Generale.
Appendice I - art. 8
Articolo 8 Composizione del Consiglio (i) Il Consiglio sara' composto da quindici membri, scelti come segue: (a) quattro membri eletti dal Consiglio, su nomina del CGIAR, ed otto membri rappresentativi eletti dal Consiglio. Si terra' particolarmente conto dell'esperienza e delle qualifiche professionali del membro di cui si propone la candidatura, di una ripartizione geografica appropriata e degli enti o paesi che hanno interesse per l'Istituto e che forniscono ad esso un supporto sostanziale; (b) un membro nominato dal paese ospite; (c) un membro nominato dalla FAO; (d) il Direttore Generale dell'IPGRI come membro ex officio. (ii) I membri del Consiglio, tranne il Direttore Generale - che presta servizio come membro per l'intero periodo di carica ed i membri nominati dalla FAO e dal paese ospite - saranno eletti per periodi non superiori a tre anni, come stabilito dal Consiglio precedentemente all'assegnazione dell'incarico. I posti vacanti tra i membri nominati dal CGIAR e tra i membri rappresentativi, a causa di pensionamento, decesso, inabilitazione o ogni altra causa, saranno coperti come per le nomine originali. Un nuovo membro nominato per sostituire un altro durante il periodo di carica di quest'ultimo, puo' essere designato per il suo rimanente periodo di carica o per ogni altro mandato non superiore a tre anni. (iii) I membri del Consiglio possono essere rieletti per un secondo mandato, ma non dovranno prestare servizio per piu' di due mandati consecutivi, a meno che il membro eletto come Presidente ottenga una proroga del suo periodo di carica, che coincida con la sua nomina a Presidente, a condizione che nessun membro rimanga in carica nel Consiglio per piu' di otto anni consecutivi. Per garantire la continuita' delle politiche e delle operazioni, i membri avranno periodi di carica alternati, come stabilito dal Consiglio. (iv) I membri del Consiglio - diversi dal Direttore Generale e dai membri nominati dalla FAO e dal paese ospite - presteranno servizio a titolo personale e non saranno considerati ne' agiranno come rappresentanti ufficiali di governi o di organizzazioni. (v) Il periodo di carica e la scelta del membro nominato dal paese ospite saranno decisi dal paese ospite. (vi) Il periodo di carica e la scelta del membro nominato dalla FAO saranno decisi dalla FAO. (vii) Il Consiglio dell'IPGRI, all'atto della sua istituzione, avra' la stessa composizione di quella del Consiglio dell'IBPGR immediatamente precedente a tale momento, ed il periodo di carica di ciascun membro del Consiglio iniziale dell'IPGRI sara' quello originariamente stabilito per quel membro nel Consiglio IBPGR.
Appendice I - art. 9
Articolo 9 Funzioni e poteri del Consiglio (i) Il Consiglio gestisce l'IPGRI per tutti gli affari dell'I- stituto. Il suo ruolo consistera' nell'assicurare che: (a) l'Istituto abbia obiettivi, programmi e piani compatibili con i suoi scopi e con gli obbiettivi e le finalita' del sistema CGIAR, di cui e' parte; (b) l'Istituto sia effettivamente gestito dal Direttore Generale in conformita' con gli obiettivi, i programmi ed i bilanci preventivi concordati, ed in conformita' con le prescrizioni legali e regolamentari; (c) il futuro benessere dell'IPGRI e del sistema CGIAR, di cui e' parte, non saranno messi a repentaglio da una imprudente esposizione a rischi pericolosi delle risorse finanziarie dell'IPGRI, del suo personale o della sua credibilita'; (ii) A tal fine, il Consiglio avra' i seguenti doveri: (a) definire gli obiettivi ed approvare i piani miranti a realizzare gli scopi dell'Istituto e controllare il conseguimento di tali finalita'; (b) specificare le politiche che dovranno essere seguite dal Direttore Generale per conseguire gli obiettivi specificati; (c) nominare il Direttore Generale e definire il suo contratto di impiego; controllare le sue prestazioni e licenziare il Direttore Generale se le sue prestazioni sono inadeguate; (d) approvare il quadro generale organizzativo dell'Istituto; (e) approvare le politiche relative al personale, compresi i parametri salariali e le indennita'; (f) determinare le priorita' relative agli elementi principali nell'ambito e tra i programmi dell'Istituto; (g) approvare il programma dell'Istituto ed il bilancio preventivo del Rapporto Annuale dell'Istituto; (h) assumersi la responsabilita' dell'efficienza economica dell'Istituto, della sua integrita' finanziaria e della sua solvibilita'; (i) nominare un revisore dei conti esterno e approvare il piano annuale di revisione dei conti; (j) approvare una politica di investimenti e controllarne l'attuazione; (k) soprintendere a richiesta di prestito importanti e ad ampliamenti consistenti, ivi compreso l'acquisto delle principali attrezzature, nonche' la cessione di beni importanti; (l) assicurare che l'Istituto svolga le sue attivita' in conformita' con le politiche generali applicabili a tutto il sistema, stabilite dal CGIAR; (m) assicurare che sia data debita considerazione alle raccomandazioni ed ai suggerimenti formulati dai resoconti approvati dal CGIAR relativi alla gestione ed alle attivita' dell'Istituto; (n) assicurare che i membri del Consiglio non abbiano conflitti di interessi; (o) vigilare sulla composizione del Consiglio in considerazione delle qualifiche tecniche necessarie per adempiere a tutta la gamma delle responsabilita', controllare le prestazioni dei suoi membri e valutare le sue prestazioni; (p) svolgere ogni altra attivita' che possa essere considerata necessaria, adeguata ed adatta per il conseguimento di ciascuno o di tutti gli scopi dell'Istituto, come stabilito all'Articolo 3. (iii) Il Consiglio puo' designare un Comitato esecutivo di suoi membri. Tale Comitato avra' capacita' di agire per conto del Consiglio, nel periodo interinale tra le riunioni del Consiglio, sulle questioni che gli saranno delegate. Nella riunione successiva, sara' fatto rapporto su tutti i provvedimenti interinali adottati dal Comitato esecutivo. (iv) Il Consiglio puo' istituire ogni altro Comitato ausiliario che ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.
Appendice I - art. 10
Articolo 10 Votazioni del Consiglio Le votazioni del Consiglio di Amministrazione saranno regolate come segue: (a) ciascun membro del Consiglio esprimera' un voto, tranne il membro nominato dalla FAO, il quale, su richiesta della FAO, e' membro non votante; (b) le decisioni del Consiglio saranno adottate dalla mag- gioranza dei membri presenti votanti, salvo se diversamente specificato nella presente Costituzione.
Appendice I - art. 11
Articolo 11 Procedura del Consiglio (i) Il Consiglio eleggera' un membro quale Presidente. Il periodo di carica normale del Presidente e' di tre anni. Il Consiglio puo' rieleggere il suo Presidente per un secondo periodo di carica non superiore a tre anni. (ii) Il Consiglio si riunira' almeno una volta l'anno. (iii) Il Consiglio adottera' il proprio regolamento interno. (iv) La maggioranza dei membri costituira' il quorum per le riunioni del Consiglio.
Appendice I - art. 12
Articolo 12 Nomina del Direttore Generale La nomina del Direttore Generale dell'IPGRI, il suo periodo di carica ed ogni cessazione motivata saranno decise da una maggioranza di due terzi di tutti i membri votanti del Consiglio.
Appendice I - art. 13
Articolo 13 Funzioni e poteri del Direttore Generale (i) Il Direttore Generale e' responsabile dinnanzi al Consiglio per le attivita' e la gestione dell'IPGRI e per assicurare che i suoi programmi ed obiettivi siano adeguatamente sviluppati e realizzati. Egli/ella e' il capo dei funzionari dirigenti dell'Istituto. (ii) Il Direttore Generale attuera' le politiche decise dal Consiglio, seguira' le linee guida stabilite dal Consiglio per il funzionamento dell'Istituto e svolgera' le direttive del Consiglio. Piu' specificamente, il Direttore Generale, sotto la supervisione del Consiglio: (a) elaborera' un piano strategico per il funzionamento del- l'Istituto, mantenendo questo piano sotto continuo controllo; (b) elaborera' programmi e presentera' bilanci in conformi- ta' con le prassi stabilite nell'ambito del CGIAR, e preparera' il Rapporto Annuale dell'Istituto; (c) sovraintendera' alla pianificazione ed alla direzione delle attivita' relative alle risorse fitogenetiche dell'Istituto, al fine di assicurare la programmazione effettiva e l'attuazione del progetto, nonche' l'analisi e la valutazione del programmi in corso, dando prova di discernimento e di ampiezza di vedute nella elaborazione delle strategie per i programmi futuri; (d) reclutera' ed amministrera' personale altamente qualifi- cato; (e) conservera' e mettera' a disposizione del Consiglio e di altre parti appropriate la contabilita' finanziaria ed altre scritture in forma aggiornata; (f) fara' effettuare annualmente una verifica delle scrittu- re finanziarie da parte di revisori indipendenti; (g) fornira' consulenze al Presidente del Consiglio su que- stioni importanti che si riferiscono all'Istituto; (h) esercitera' ogni altra funzione che gli/le verra' dele- gata dal Consiglio. (iii) Il Direttore Generale e' il rappresentante legale dell'IPGRI. Egli/ella firmera' tutti gli atti, contratti, accordi, trattati ed altri documenti legali necessari ai fini di una normale gestione dell'Istituto. Il Consiglio puo' stabilire la misura in cui tali poteri possono essere delegati dal Direttore Generale. I contratti, gli accordi ed i trattati che interessano la gestione, gli obbiettivi, l'ubicazione, l'ampliamento o lo scioglimento dell'IPGRI, ovvero questioni importanti relative ai rapporti con il paese ospite, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio.
Appendice I - art. 14
Articolo 14 Personale (i) Il personale sara' nominato dal Direttore Generale in base al regolamento del personale approvato dal Consiglio. (ii) Il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego sara' quello di garantire i massimi livelli di qualita', efficienza, competenza ed integrita'. (iii) I parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti nel regolamento del personale e saranno in linea di massima paragonabili ed in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema CGIAR.
Appendice I - art. 15
Articolo 15 Finanziamenti (i) Il nucleo del bilancio dell'IPGRI sara' finanziato dai membri del CGIAR. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno regolamentate da norme finanziarie adottate dal Consiglio in conformita' con i principi stabiliti dal CGIAR. L'Istituto e' altresi autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, per finanziare operazioni non coperte dal nucleo del bilancio. (ii) Il bilancio dell'Istituto e' approvato annualmente dal Consiglio e sottoposto all'avallo del CGIAR. (iii) Una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto sara' effettuata su base annuale da una societa' internazionale di revisione dei conti indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale. Il Direttore Generale mettera' a disposizione del Consiglio, nonche' del CGIAR, i risultati di tale revisione dei conti, per suo esame ed approvazione.
Appendice I - art. 16
Articolo 16 Rapporti con il CGIAR L'IPGRI e' parte integrante del sistema CGIAR e partecipa a pieno titolo al sistema. In quanto tale, l'Istituto sottoporra' al CGIAR il suo programma e bilancio annuali, che saranno reciprocamente concordati dal CGIAR e dall'Istituto. Inoltre, il programma e la gestione dell'Istituto saranno sottoposti ad una periodica revisione di un gruppo di revisione indipendente, designato congiuntamente dal Comitato di COnsulenza Tecnica del CGIAR e dal Segretariato del CGIAR.
Appendice I - art. 17
Articolo 17 Rapporti con le altre organizzazioni (i) Al fine di conseguire i suoi obiettivi nella maniera piu' efficiente, l'IPGRI puo' stipulare accordi di stretta collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie pertinenti internazionali, nazionali o regionali. (ii) I rapporti dell'Istituto con la FAO sono disciplinati dal Memorandum d'Intesa di cooperazione al programma, firmato dalla FAO e dall'IBPGR il 21 settembre 1990, tenendo conto delle modifiche che possono esservi di tanto in tanto apportate.
Appendice I - art. 18
Articolo 18 Diritti, privilegi ed immunita' (i) L'IPGRI prendera' accordi con il paese ospite per garantire che l'Istituto, i membri del suo personale ed i visitatori ufficiali godano nel territorio del paese ospite degli stessi diritti, privilegi ed immunita' solitamente accordati alle altre Organizzazioni Internazionali, ai loro funzionari, al personale ed ai visitatori ufficiali. Tali diritti, privilegi ed immunita' saranno specificamente definiti in un Accordo di Sede con il paese ospite. (ii) Allo stesso modo l'IPGRI puo', in conformita' con l'Articolo 2 del presente strumento, stipulare accordi con gli altri paesi in cui esso opera, al fine di concedere all'IPGRI, ai suoi rappresentanti ed ai membri del personale i privilegi e le immunita' necessari a tale lavoro. (iii) I privilegi e le immunita' di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere concessi unicamente per garantire in ogni circostanza il funzionamento senza intralcio dell'IPGRI, nonche' la completa indipendenza delle persone cui tali privilegi ed immunita' sono accordati.
Appendice I - art. 19
Articolo 19 Emendamenti La presente Costituzione puo' essere emendata dal Consiglio a maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, a condizione che la notifica di tali proposte di emendamento, insieme con il testo completo, sia stata inviata per posta a tutti i membri del Consiglio almeno otto settimane prima della riunione, ovvero che tutti i membri del Consiglio non abbiano deciso di derogare a tale notifica. Ogni emendamento alla Costituzione sara' sottoposto anche all'approvazione del CGIAR.
Appendice I - art. 20
Articolo 20 Scioglimento (i) Sotto riserva dell'approvazione del CGIAR, l'IPGRI puo' essere disciolto da una maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, qualora sia stato appurato che gli scopi dell'IPGRI sono stati raggiunti in misura soddisfacente, o qualora sia stata determinata l'incapacita' dell'IPGRI a funzionare efficacemente. (ii) In caso di scioglimento, i beni dell'IPGRI situati nel paese ospite o in altri paesi saranno ceduti a tali paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o distribuiti ad istituzioni che hanno finalita' analoghe a quelle dell'IPGRI nei rispettivi paesi, previo accordo tra il Governo di quei paesi ed il Consiglio, di concerto con il CGIAR. IN FEDE DI CHI, i sottoelencati Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo in un unico originale in lingua inglese. FATTO a Roma, il 9 ottobre 1991