DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 372

Type DPR
Publication 1994-04-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29/06/1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (MOD 87), adottati a Ginevra nel 1987, nonche' agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR 92), adottati a Malaga-Torremolinos nel 1992.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro degli affari esteri

COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione

PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994

Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 18

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

ALLEGATO TRADUZIONE NON UFFICIALE Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ATTI FINALI DELLA CONFERENZA AMMINISTRATIVA MONDIALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI PER I SERVIZI MOBILI (MOB-87) GINEVRA, 1987 OSSERVAZIONI I seguenti simboli sono stati utilizzati per indicare il tipo di revisione di ciascuna disposizione: ADD = aggiunta di una nuovi disposizione MOD = modifica di una disposizione esistente (MOD)= modifica, a carattere redazionale, di una disposizione esistente NOC = disposizione immutata SUP = soppressione di una disposizione esistente ATTI FINALI della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili(Mob-87)- Ginevra, 1987 PREAMBOLO In considerazione della Risoluzione N. 202 adottata dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, Ginevra, 1979 (CAMR-79), la Conferenza dei Plenipotenziari dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Nairobi, 1982) nella sua Risoluzione N. 1, ha deciso di convocare una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili a Ginevra, 1987, per una durata di 6 settimane a decorrere dalla meta' di agosto 1987. In base a tale decisione il consiglio d'amministrazione dell'Unione nella sua 40 sessione nel 1985, ha esaminato la Risoluzione N. 202 della CAMR-79 ed ha adottato le disposizioni necessarie per la convocazione di detta Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili. Nell'istituire l'ordine del giorno della conferenza, il Consiglio d'Amministrazione ha tenuto pienamente conto delle Risoluzioni Nn.321 e 204 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili del 1983 nonche' di altre Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti adottate dalle Conferenze amministrative regionali per la pianificazione del servizio di radionavigazione marittima(radiofari) nella zona europea marittima (EMA) e per la pianificazione del servizio mobile marittimo e di radionavigazione aeronatica ad onde ettometriche (regione 1) (NN-RI) (Ginevra, 1985). Nella sua Risoluzione N. 933, il Consiglio di amministrazione ha deciso che la durata della Conferenza sarebbe stata di 6 settimane. Nella sua 41a sessione del 1986, dopo aver esaminato i risultati di precedenti consultazioni, il Consiglio di amministrazione ha modificato la Risoluzione N. 933 ed ha deciso di convocare la Conferenza a Ginevra per una durata di 5 settimane a decorrere da lunedi' 14 settembre 1987. Riunitasi di conseguenza alla data stabilita, la conferenza Amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, ha esaminato ed adottato una revizione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni in conformita' al suo ordine del giorno. I dettagli di tale revisione parziale e delle misure corrispondenti, adottate dalla Conferenza sono indicati nell'annesso allegato. In conformita' con il suo ordine del giorno, la Conferenza ha inoltre esaminato le Risoluzioni e Raccomandazioni esistenti ed ha adottato varie nuove Risoluzione e Raccomandazioni relative ai servizi mobili. La parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni adottata dalla Conferenza sara' parte integrante del Regolamento delle radiocomunicazioni ed entrera' in vigore il 3 ottobre 1989 alle ore 0001 ora UTC salvo per quanto concerne gli elementi della revisione parziale per i quali un'altra data di entrata in vigore e' espressamente stabilita. Nel firmare la parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni contenute nei presenti Atti finali, i delegati dichiarano che, qualora un Membro dell'Unione formuli riserve riguardo all'attuazione di una o piu' disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni modificato, nessun altro Membro sara' tenuto ad osservare tale o tali disposizioni nelle sue relazioni con il Membro che ha formulato tali riserve. I Membri dell'Unione devono informare il Segretario Generale della loro approvazione della revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni da parte della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987). il Segretario generale notifica tali approvazioni mano a mano che le ricerche, ai Membri. In fede di che, i delegati dei Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sopra menzionate, hanno firmato a nome delle rispettive autorita' competenti da cui dipendono, un esemplare dei presenti Atti finali in lingua araba, cinese, francese inglese, spagnola e russa. Questo esemplare rimarra' negli archivi dell'Unione. Il Segretario generale fara' pervenire una copia certificata conforme a ciascuno dei Membri dell'unione internazionale delle telecomunicazioni. Fatto a Ginevra, il 17 ottobre 1987 ANNESSO REVISIONE PARZIALE DEL REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI E DELLE APPENDICI A DETTO REGOLAMENTO ARTICOLO 1 Termini o definizioni NOC Sezione III. Servisi radioelettrici NOC ADD 34A 3.15A Mob-87 Servizio mobile aeronautico (OR)2: Servizio mobile aeronautico, riservato alle comunicazioni relative alla sicurezza ed alla regolarita' dei voli, principalmente lungo le rotte nazionali o internazionali dell'aviazione civile. ADD 34B 3.15B Mob-87 Servizio mobile aeronautico (OR)2: Servizio mobile aeronautico, destinate ad assicurare le comunicazioni, comprese quelle relative al coordinamento dei voli, principalmente al di fuori delle rotte nazionali o internazionali dell'aviazione civile. ADD 35A 3.16A Mob-87 Servizio mobile aeronautico (R) (1) via satellite: Servizio mobile aeronautico via satellite riservato alle comunicazioni relative alla sicurezza ed alla regolarita' dei voli, principalmente lungo le rotte nazionali o internazionali dell'aviazione civile. ADD 35B 3.16B Mob-87 Servizio mobile aeronautico (OR)2 via satellite: Servizio mobile aeronautico via satellite, destinato ad assicurare le comunicazioni, comprese quelle relative al coordinamento dei voli, principalmente al di fuori delle rotte nazionali o internazionali dell'aviazione civile. ------------- 1 (R): lungo le rotte 2 (OR): fuori dalle rotte MOD 39 Mob-87 3.20 Servizio di radioavvistamento via satellite: Servizio di radiocomunicazioni ai fini di radioavvistamento che implica l'utilizzazione di una o piu' stazioni spaziali. Questo servizio puo' altresi' includere i collegamenti di connessione necessari per il suo funzionamento. NOC Sezione XV. Stazioni e sistemi radioelettrici ADD 67A Mob-87 4.10A Stazione di terraferma terrestre: Stazione di terraferma del servizio fisso via satellite o in determinati casi del servizio mobile via satellite, situata in un determinato punto del suolo o all'interno di una zona determinata al suolo e destinata a garantire il collegamento di connessione del servizio mobile via satellite. ADD 68A Mob-87 4.11A Stazione di terraferma di base: Stazione di terraferma e del servizio fisso via satellite o in determinati casi, del servizio mobile terrestre via satellite, situato in un determinato punto del suolo o all'interno di una zona determinata del suolo e destinata a provvedere il collegamento di connessione del servizio mobile terrestre via satellite. ADD 69A Mob-87 4.12 A Stazione di terraferma mobile terrestre: Stazione di terraferma mobile del servizio mobile terrestre via satellite suscettibile di spostarsi in superficie, all'interno dei limiti geografici di un paese o di un Continente. ARTICOLO 8 Assegnazione delle bande di frequenza MOD 405 - Mob-87 Par.5 La "Zona europea marittima" e' delimitata: a Nord da una linea che segue il parallelo 72 Nord, dalla sua intersezione con il meridiano 55,Est di Greenwich fino alla sua intersezione con il meridiano 5 Ovest, segue questo meridiano 5 ovest fino alla sua intersezione con il parallelo 67 Nord ed infine segue questo parallelo 67 Nord fino alla sua intersezione con il meridiano 32 Ovest; ad Ovest, da una linea che segue il meridiano 32 Ovest fino alla sua intersezione con il parallelo 30 Nord; a Sud, da una linea che segue il parallelo 30 Nord fino alla sua intersezione con il meridiano 43 Est; ad Est, da una linea che segue il meridiano 43 Est fino alla sua intersezione con il parallelo 60 Nord, segue questo parallelo 60 Nord fino alla sua intersezione con il meridiano 55 Est ed infine segue detto meridiano 55 Est fino alla sua intersezione con il parallelo 72 Nord. MOD 448 Mob-87 L'utilizzazione delle bande 14 - 19,95 kHz, 20,05 - 70 kHz e 70-90 kHz (72-84 kHz e 86 - 90 kHz in Regione 1) da parte del servizio mobile marittimo e' limitato alle stazioni costiere radiotelegrafiche (AIA e F1B unicamente). A titolo eccezionale, e' autorizzata l'utilizzazione di trasmissioni della classe J2B o J7B, a condizione che la larghezza di banda necessaria non superi quella che corrisponde normalmente alle trasmissioni delle classi A1A o F1B nelle bande considerate. MOD 451 Mob-87 Nelle bande 70-90 kHz (70 - 86 kHz nella Regione 1) e 110 - 130 kHz (112- 130 kHz nella Regione 1), i sistemi di radionavigazione mediante impulsi possono essere utilizzati a condizione che non causino interferenze pregiudizievoli agli altri servizi cui queste bande sono attribuite. Art.8 kHz 90 - 110 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 ---------------------------------------------------------------- 90 - 110 Radionavigazione 453 Fisso MOD 453A 454 ---------------------------------------------------------------- ADD 453A Mob-87 Nella banda 90 - 110 kHz, il Regno Unito puo' continuare ad utilizzare a titolo secondario le sue stazioni costiere radiotelegrafiche in funzione il 14 settembre 1987. kHz 130 -285 Assegnazione ai servizi Regione 1 Regione 2 Regione 3 --------------------------------------------------------- 130-148,5 130 - 160 130 - 160 MOBILE MARITTIMO FISSO FISSO /FISSO/ MOBILE MARITTIMO RADIONAVIGAZIONE MOD 45 457 454 454 148, 5-255 160 -190 160 - 190 Radiodiffusione Fisso Fisso 459 Radionavigazione aeronautica --------------------------------------------------------- 190- 200 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA MOD 460 461 462 --------------------------------------------------------- MOD 255 - 283,5 200 - 275 200 - 285 Radiodiffusione Radionavigazione Radionavigazione AREONAUTICA AERONAUTICA /Radionavigazione Mobile aeronautica Mobile aeronautica AERONAUTICA 5 950 - 6200 -------------------- MOD 463 275 - 285 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Mobile aeronautica MOD 462 464 464A Radionavigazione marittima (radiofari) --------------------------------------------------------------- * SUP 458 Mob-87 ADD 464 Nella regione 1, il cambiamento di limite della banda da 285 kHz a 283,5 kHz avra' luogo il 1 febbraio 1990 (Vedere Risoluzione 500). -------------- * Nota del Segretariato Generale: Questa nota e' stata rinumerata con il n. 464A, affinche' conservi un adeguato ordine cronologico. Art.8 kHz 283,5- 405 Assegnazione ai servizi -------------------------------------------------------- Regione 1 Regione 2 Regione 3 -------------------------------------------------------- 283,5 - 315 RADIONAVIGAZIONE 285 - 315 MARITTIMA RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA (RADIOFARI) 466 (RADIOFARI) 466 RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA AERONAUTICA/ MOD 464A 465 466A -------------------------------------------------------- 315 - 325 315 - 325 315 - 325 RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA MARITTIMA AERONAUTICA (radiofari) 466 Radionavigazione Radionavigazione RADIONAVIGAZIONE marittima (radiofari) aeronautica MARITTIMA 465 467 (radiofari) 466 -------------------------------------------------------- 325- 405 325 - 335 325 - 405 RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA Mobile aeronautica Mobile aeronautica Radionavigazione marittima (radiofari) -------------------------------------------------------- 335 - 405 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Mobile aeronautica 465 -------------------------------------------------------- ADD 466 A Mob-87 Assegnazione addizionale: nella Regione 1, la banda di frequenze 285,3 - 285,7 kHz e' inoltre consentita al servizio di radionavigazione marittima (diverso dai radiofari). MOD kHz 415 - 1 606,5 Assegnazione ai servizi -------------------------------------------------------- Regione 1 Regione 2 Regione 3 -------------------------------------------------------- 415 - 435 415 - 495 RADIONAVIGAZIONE MOBILE MARITTIMO 470 AERONAUTICA Radionavigazione AERONAUtICA 470A MOD /MOBILE MARITTIMO/470 465 -------------------------------------------------------- 435 - 495 MOBILE MARITTIMO 470 Radionavigazione aeronautica MOD 465 471 472A 469 469A 471 472A -------------------------------------------------------- 495 - 505 MOBILE (SOCCORSO E CHIAMATA) 472 -------------------------------------------------------- 505 - 526, 5 505 - 510 505 - 526,5 MOBILE MOBILE MOBILE MARITTIMO 470 MARITTIMO 470 MARITTIMO 470 474 MOD /RADIONAVIGAZIONE 471 /RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA/ ---------------- AERONAUTICA 510 - 525 Mobile aeronautico MOBILE 474 Mobile terrestre RADIONAVIGAZIONE 465 471 474 475 AERONAUTICA 471 476 ------------------- ------------------- -------------- | 525 - 535 526,5 - 535 525,5 - 1 606,5 | RADIODIFFUSIONE 477 RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE | RADIONAVIGAZIONE Mobile | AERONAUTICA 479

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| 535 - 1 605 535 - 1 606,5

| RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE

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